Incarto n.
60.2018.152

 

Lugano

17 agosto 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/19.06.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 6.06.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non lo ha posto al beneficio della liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

preso atto che con scritto 22/25.06.2018 il procuratore pubblico Pamela Pedretti ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

richiamato lo scritto 3/4.07.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con decreto d’accusa 9.12.2014 (passato in giudicato) il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre alla multa di CHF 600.-, avendolo riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine (DA __________).

 

 

                                  b.   Con nuovo decreto d’accusa 8.08.2016 (passato in giudicato) il procuratore pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per lo spaccio al dettaglio di cocaina nel periodo tra giugno 2012 e maggio 2016 e per averne consumata personalmente). Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 70.- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 10'500.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF 400.- (con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4 giorni). Pena pecuniaria parzialmente aggiuntiva a quella (di 45 aliquote giornaliere) di cui al decreto d’accusa 9.12.2014, la cui sospensione condizionale non è stata revocata ma il qui reclamante è stato ammonito (DAC __________).

 

 

                                   c.   In data 20.07.2017 la Corte delle assie correzionali ha riconosciuto RE 1 colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per lo spaccio tra il novembre 2015 e il febbraio 2017 di cocaina nonché per averne fatto uso personale) e per guida senza autorizzazione (avendo guidato la propria vettura nonostante la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre). Lo ha quindi condannato alla pena detentiva ferma di 22 mesi, nonché alla multa di CHF 100.-, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 8.08.2016. La Corte ha altresì revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 70.- inflittagli con decreto d’accusa 9.12.2014; mentre non ha revocato tale beneficio concesso alla pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 8.08.2016, prolungando tuttavia di 1 anno il relativo periodo di prova.

                                         Infine la Corte ha ordinato nei suoi confronti l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 9 anni (inc. TPC 72.2017.105).

 

 

                                  d.   RE 1 si è aggravato contro il suddetto giudizio davanti alla Corte di appello e di revisione penale. Pendente procedura egli ha circoscritto la propria impugnativa alla sola questione dell’espulsione.

                                         Con sentenza 1.03.2018 la Corte di appello e di revisione penale (nel seguito CARP), in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato RE 1 all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni, constatando per il resto le pene pronunciate nel giudizio di prime cure ormai passate in giudicato, in quanto non oggetto dell’impugnativa (inc. CARP __________).

 

 

                                   e.   Nel frattempo con scritto 24.10.2017 (notificato al reclamante il 26.10.2017) l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (nel seguito UIPA), considerato che la procedura d’incasso della multa di CHF 400.-, di cui al decreto d’accusa 8.08.2016 (DAC __________), è sfociata il 20.10.2017 nell’emissione dell’attestato di carenza beni di complessivi CHF 3'069.85, ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere all’esecuzione della pena detentiva sostitutiva (AI 1, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Trovandosi RE 1 presso il Penitenziario cantonale in espiazione delle pene pronunciate nella sentenza 20.07.2017, con scritto 25.10.2017 (notificato al reclamante il 26.10.2017) l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie ticinesi di trattenere il qui reclamante al termine della carcerazione in corso, al fine di espiare 4 giorni di pena detentiva sostitutiva, sgorganti dalla commutazione della multa di CHF 400.- di cui al decreto d’accusa 8.08.2016. Nel contempo il magistrato ha ricordato la possibilità per l’interessato di provvedere in ogni momento al versamento dello scoperto (scritto 25.10.2017, AI 2, inc. GPC __________).

 

 

                                  g.   In data 6.04.2018 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale avv. PR 1, ha presentato ricorso contro la sentenza 1.03.2018 della CARP davanti al Tribunale federale, postulando l’annullamento della misura dell’espulsione dal territorio svizzero, e, in un atto successivo separato, la concessione dell’effetto sospensivo a tale misura.

                                         In relazione a quest’ultima richiesta, il Tribunale Federale con decreto 6.06.2018 l’ha dichiarata priva d’oggetto, ritenuto che il ricorso contro un’espulsione penale ha per legge effetto sospensivo, in quanto tale misura incide in modo significativo sulla libertà della persona interessata e il pregiudizio da cui ne risulta non è in linea di massima completamente riparabile (decreto TF 6.06.2018, 6B_371/2018).

 

 

                                  h.   Con scritto 23.04.2018 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale avv. PR 1, dopo aver segnalato all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di aver impugnato davanti alla massima Corte svizzera la sentenza 1.03.2018 della CARP limitatamente alla questione dell’espulsione penale, ha chiesto di poter essere messo al beneficio della liberazione condizionale, avvicinandosi il relativo termine di scadenza (AI 4, inc. GPC __________).

 

 

                                    i.   Accertata la crescita in giudicato delle pene detentive pronunciate dalla Corte di prime cure e confermate dalla CARP (ad esclusione della misura dell’espulsione), il giudice dei provvedimenti coercitivi il 27.04.2018 ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo valutato un pericolo di recidiva (AI 1, inc. GPC __________).

 

                                         Il magistrato nel contempo ha determinato i seguenti termini d’espiazione:

                                         1/3                   18.10.2017

                                         1/2                   16.02.2018

                                         2/3                   14.06.2018

                                         Fine pena      10.02.2019.

                                         Ciò, ritenuto che l’esecuzione delle pene è formalmente iniziata a decorrere dal 1°.03.2018, e che alla pena detentiva di 22 mesi, (dedotta la carcerazione già sofferta), il giudice dei provvedimenti coercitivi ha aggiunto complessivi 50 giorni di pena detentiva sostitutiva (sulla cui legittimità si rinvia al considerando 2. del presente giudizio).

 

 

                                    l.   Alla fine del mese di aprile 2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura inerente alla liberazione condizionale, richiedendo alle autorità interessate i necessari preavvisi (AI 2, inc. GPC __________).

 

 

                                 m.   In data 6.06.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (positivo), dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (negativo) nonché dello scritto 11.05.2018 del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi (in cui si evidenzia che RE 1 non è stato seguito dallo stesso), e dopo aver sentito il qui reclamante il 23.05.2018, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale, avendo formulato una prognosi negativa circa il rischio di recidiva (inc. GPC __________).

 

                                         In particolare il magistrato ha evidenziato i precedenti penali a carico del reclamante, realizzati nei pochi anni dal suo arrivo in Svizzera nel 2010, di cui quello al decreto d’accusa dell’8.08.2016 specifico per infrazione e contravvenziona alla LF sugli stupefacenti e per il quale ha subito 50 giorni di carcerazione senza che ciò l’abbia dissuaso dal commettere gli stessi e più gravi reati, per cui si trova attualmente in detenzione.

                                         Il giudice ha altresì rilevato come il qui reclamante sia stato più volte ammonito dall’Ufficio della migrazione, a che il suo agire illecito avrebbe verosimilmente comportato la revoca del permesso di soggiorno.

                                         Ha dipoi posto in evidenza come RE 1 abbia quale unico interesse a restare in Svizzera, il suo legame con la moglie e i figli ancora minorenni, che tuttavia non avrebbero avuto su di lui alcun effetto deterrente.

                                         Ha posto in risalto come il sostentamento dell’intera famiglia sia stato garantito solo dalla moglie, non essendosi il qui reclamante mai inserito professionalmente e dimostrando difficoltà ad adattarsi e ad integrarsi nel contesto sociale e legale elvetico.

                                         Egli avrebbe, a mente del magistrato, fatto prevalere meri interessi economici di lucro a scapito delle relazioni famigliari, così che a poco gioverebbe la recente sospensione della procedura di separazione a suo tempo avviata dalla moglie, apparendo ciò piuttosto funzionale all’annullamento della misura dell’espulsione. Del reclamante desterebbe inoltre preoccupazione la di lui forte situazione debitoria a conferma della sua mancata integrazione nel sistema economico svizzero.

                                         Infine il giudice ha rilevato l’assenza di un concreto progetto di reinserimento professionale e sociale del reclamante, atto a sostentare sé e la propria famiglia, così che la sua situazione in caso di liberazione non parrebbe migliore rispetto a quella precedente la sua detenzione, ritenuto invero un peggioramento della sua posizione sulla possibilità di rimanere in Svizzera in base al diritto degli stranieri. Ciò che, per il magistrato, non permette di formulare una prognosi non sfavorevole circa il pericolo che il reclamante, venendosi a trovare nuovamente in una posizione di fragilità, soprattutto economica, torni a recidivare, malgrado le sue dichiarazioni d’intenti e di emendamento e il buon comportamento tenuto in carcere.

 

                                  n.   Con esposto 18/19.06.2018 RE 1, per il tramite del proprio rappresentante legale avv. PR 1, impugna la suddetta decisione, postulando in riforma della stessa, la concessione della liberazione condizionale.

 

                                         In particolare riconosce il quantum delle pene chiamato ad espiare, sebbene ritenga le commutazioni effettuate dal giudice “di dubbia legalità”, per non avergli dato la possibilità di far fronte al pagamento delle sanzioni e di aver deciso autonomamente di commutarle in pene detentive sostitutive.

                                         Rilevando preliminarmente che la concessione della liberazione condizionale costituisce la regola, egli evidenza il buon comportamento tenuto in carcere nei confronti dei codetenuti e del personale di custodia, senza incorrere in alcun sanzionamento disciplinare.

                                         Relativizza il proprio passato penale, evidenziando che lo stesso non deve costituire il solo criterio per ottenere il beneficio della liberazione anticipata.

                                         Contesta che in lui sarebbero prevalsi interessi economici di lucro per rimanere in Svizzera, ponendo in rilievo l’intensità e la profondità dei propri legami familiari (moglie e figli), e nega che egli si sia ricongiunto con loro per evitare l’espulsione.                

                                         Evidenzia l’esistenza di una prognosi non sfavorevole circa il rischio di recidiva sulla base della prospettata situazione di vita stabile, ritenuto infatti che al suo rilascio egli potrà tornare a vivere con moglie e figli e “potrà formalizzare le opportunità di lavoro che gli sono state offerte” (reclamo 18/19.06.2018, p. 3). Al proposito sottolinea il suo impegno nella ricerca di un’attività lavorativa ai fini del suo reinserimento sociale.

                                         Contesta che la pendenza del procedimento davanti al Tribunale federale circa la sua espulsione, renda il giudizio sulla liberazione condizionale prematuro.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                     

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 18.06.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 6.06.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 7.06.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

                                   2.   Preliminarmente, sulla questione della commutazione in 50 giorni di pena detentiva sostitutiva delle sanzioni rimaste impagate, per fugare ogni dubbio, malgrado ciò sia oggetto della decisione di collocamento 27.04.2018 non impugnata davanti a questa Corte ma comunque ripresa al considerando 3. della qui censurata decisione, si osserva quanto segue.

                                         Innanzitutto il giudice dei provvedimenti coercitivi, alla pena detentiva di 22 mesi inflitta il 20.07.2017 a RE 1 dalla Corte del merito, ha rettamente aggiunto 4 giorni di pena detentiva sostitutiva. Giorni questi derivanti dalla commutazione della multa di CHF 400.- di cui al decreto d’accusa 8.08.2016, che è specificamente stata oggetto di procedura esecutiva ex art. 35 cpv. 3 CPP e sfociata nell’attestato di carenza beni del 20.10.2017.

                                         Il magistrato ha dipoi correttamente aggiunto altri 46 giorni di pena detentiva sostitutiva, derivanti dalla commutazione della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere (la cui sospensione condizionale è stata revocata dalla Corte delle assise correzionali) e dalla multa di CHF 100.- (inflitta nel medesimo giudizio giudizio del 20.07.2017 dalla Corte del merito), potendo egli, conformemente agli art. 36 cpv. 1 e 35 cpv. 3 CPP, concludere per l’inefficacia di una nuova procedura esecutiva.

                                         Infatti nell’attestato di carenza beni del 20.10.2017, è stato appurato che: “L’ufficio non ha accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Senza entrate economiche. Non possiede beni da poter sottoporre a pignoramento” (Attestato di carenza di beni 20.10.2017, AI 1, inc. GPC __________). Attestato questo, si ricorda, che è stato emesso durante la carcerazione del reclamante (iniziata nel febbraio 2017 e attualmente ancora in corso) in cui egli è al beneficio del solo peculio. Oltre a ciò, su di lui (come accertato nel giudizio di prime cure, p. 9, AI 8, inc. GPC __________) nel maggio 2017 pesavano ulteriori 64 attestati di carenza beni per oltre CHF 36'000.-, e, in aggiunta, per il giudizio di primo e di secondo grado, egli è tenuto a rimborsare allo Stato note d’onorario per la difesa d’ufficio di oltre CHF 20'000.- anticipati dallo Stato, nonché tasse di giustizia e spese di oltre CHF 2'000.-.

                                         A prescindere da ciò, come anche ricordato dal giudice dei provvedimenti coercitivi (scritto 25.10.2017 e decisione di collocamento 27.04.2018, consid. 4., AI 2 risp. 4, inc. GPC __________) al qui reclamante permane la possibilità di evitare o rispettivamente ridurre il periodo di detenzione relativo alla pena sostitutiva, provvedendo in ogni momento al pagamento totale o parziale degli importi della pena pecuniaria e delle multe ancora scoperti.

                                         Ciò di cui però, da quanto in atti, egli non ha sinora fatto uso.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         3.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta dell’ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

 

                                         3.3.

                                         La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.).

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà , ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.).

                                         Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

 

                                         3.4.

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

 

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

 

                                         Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

 

                                         3.5.

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame è pacificico, e incontestato, che RE 1, avendo raggiunto lo scorso 14.06.2018 il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, adempie il primo presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.

 

                                         4.2.

                                         L’assenza di sanzioni disciplinari e il buon comportamento tenuto in carcere (dal 23.02.2017) nei confronti dei codetenuti e del personale di custodia, non pongono ostacolo alla concessione del beneficio della liberazione condizionale.

                                         La Direzione delle strutture carcerarie, nel rapporto 3.05.2018, ha descritto il reclamante quale persona educata e tranquilla e ha valutato soddisfacente il rendimento del suo lavoro in seno al laboratorio B, precisando che egli esegue correttamente i compiti assegnatigli ed è sempre puntuale (rapporto 3.05.2018, AI 4, inc. GPC __________)

 

                                         4.3.

                                         Contestata in questa sede è la prognosi circa il pericolo di recidiva, che come visto più sopra per il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe sfavorevole, al contrario del qui reclamante che fuga ogni pericolo di ricadere nell’illecito agire grazie alla da lui ventilata situazione di vita più stabile, conseguente al forte legame affettivo con la propria famiglia (moglie e figli residenti in Ticino), alle concrete possibilità di reinserimento sociale e professionale, nonché ai suoi propositi di emendamento già dimostrati durante il periodo di espiazione della pena.

 

                                         4.3.1.

                                         La Direzione delle strutture carcerarie, nel rapporto 3.05.2018, ha formulato un preavviso non sfavorevole quanto alla liberazione condizionale “dal profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere”, aggiungendo comunque come sia “da considerare il rischio di recidiva, la tempistica/modalità dell’allontanamento e abbandono del territorio” (rapporto 3.05.2018, AI 4, inc. GPC __________).

 

                                         4.3.2.

                                         L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa dal canto suo ha ritenuto, a questo stadio, prematuro il giudizio sulla liberazione condizionale, considerato il ricorso ancora pendente davanti al Tribunale federale in materia di espulsione.

                                         Negando un pericolo di fuga del reclamante, vista la sua chiara volontà e interesse a rimanere nel nostro paese (concretizzata dall’introduzione del citato ricorso davanti alla massima istanza giudiziaria elvetica sulla questione dell’espulsione), detto ufficio, in relazione al rischio di reiterazione del reato, ha rilevato sulla base, delle infrazioni commesse e delle relative condanne come il reclamante, dal suo arrivo in Ticino, durante 6 anni, non sia riuscito a integrarsi professionalmente. Ciò nonostante che il suo generale comportamento (in detenzione) sia stato buono e ritenuto che il breve lasso di tempo trascorso dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale non abbia permesso di finalizzare un progetto per la liberazione (laddove comunque il reclamante non dimostrerebbe interesse per un progetto al di fuori del Ticino).

 

                                         4.3.3.

                                         Da quanto in atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto nella Repubblica dominicana, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e, a suo dire, il corrispettivo del liceo. Vi avrebbe altresì svolto l’apprendistato di meccanico di precisione (tornitore, fresatore e riparatore di macchine industriali), conseguendo i relativi diplomi.

                                         Nel 2010, all’età di 23 anni, è giunto in Ticino per raggiungere la sua compagna, pure di cittadinanza dominicana al beneficio di un permesso di domicilio “C”, con la quale si è unito in matrimonio un mese dopo il suo arrivo e dalla quale ha avuto due figli, nati nel 2011 e nel 2014 (pure entrambi al beneficio del permesso di domicilio “C”).

                                         Nel luglio 2010, al suo arrivo in Svizzera, ha svolto alcuni stages quale meccanico di produzione, senza però riuscire ad inserirsi in tale settore. Dal 2011 ha svolto lavori stagionali come magazziniere/aiuto magazziniere per una ditta ortofrutticola, alternandoli a periodi di disoccupazione. Nell’ottobre 2016 è stato assunto in qualità di aiuto magazziniere da una ditta di prodotti farmaceutici ma, essendosi fratturato un braccio cadendo il primo giorno di lavoro, è stato in infortunio al 50 % fino al 31.5.2017.

                                         Al momento del suo (ultimo) arresto del 23.02.2017, viveva separato dalla moglie, che aveva lasciato nel dicembre 2016 per una nuova compagna. Durante la sua detenzione, a suo dire all’incirca dal luglio 2017, i due coniugi si sarebbero però riavvicinati con l’intenzione di tornare a vivere insieme, così che la moglie avrebbe chiesto la sospensione della procedura di separazione da lei precedentemente introdotta. Moglie e figli lo visiterebbero regolarmente in carcere.

                                         Per quanto attiene ai suoi precedenti penali, si ha che a soli due anni dal suo arrivo in Svizzera egli ha commesso le prime infrazioni al nostro ordinamento giuridico, poi sanzionate dai due decreti d’accusa del 9.12.2014 (per guida in stato d’inattitudine, segnatamente per aver guidato in stato di ubriachezza, AI 8, inc. GPC __________) e dell’8.08.2016 (per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti). In particolare egli, oltre ad averne consumata personalmente, dal 2012 ha venduto cocaina al dettaglio sul nostro territorio. Attività illecita questa che egli ha interrotto soltanto a seguito del suo (primo) arresto avvenuto il 9.05.2016 (per il quale ha sofferto 50 giorni di detenzione preventiva) e che ha subito ripreso dopo il suo rilascio (il 28.06.2016). L’ha quindi continuata fino al suo secondo arresto (avvenuto il 23.02.2017), incorrendo così nella condanna della Corte delle assise correzionali del 20.07.2017 per infrazione aggravata (e contravvenzione) alla LF sugli stupefacenti, per la quale egli si trova ancora oggi in carcere.

                                         Tutto ciò, malgrado la vicinanza della moglie (per la maggior parte del tempo), la quale con il suo lavoro di assistente di cura provvedeva (e provvede) in maniera preponderante al mantenimento della famiglia, e nonostante la responsabilità di padre dapprima di uno e poi di due figli ancora in tenera età. Nemmeno il carcere patito dopo il suo primo arresto l’ha trattenuto dal delinquere ancora e più gravemente, per ricercare, come accertato dalla Corte di prime cure, il guadagno facile.

                                         Una sua propensione a non volersi attenere alle nostre regole egli l’ha altresì dimostrata in materia di circolazione stradale. Oltre all’infrazione di cui al decreto d’accusa del 9.12.2014, egli è stato oggetto di due decreti dell’Ufficio giuridico della circolazione (del 2015 e del 2017), le cui multe rimaste impagate, sono state commutate in pena detentiva sostitutiva, da aggiungere allo scadere dell’attuale sua carcerazione (AI 12, inc. GPC __________). Nel giudizio del 20.07.2017 egli è altresì stato condannato per aver guidato nel febbraio 2017 un veicolo a motore nonostante gli fosse stata revocata la licenza di condurre per tempo indeterminato.

                                         In ambito amministrativo poi, essendo egli in possesso di un permesso “B”, l’Ufficio della migrazione di Bellinzona ha ammonito RE 1 in due occasioni (il 6.05.2016 e il 4.11.2016), rendendolo attento che se avesse ulteriormente peggiorato la sua già grave situazione debitoria e reiterato in reati lesivi dell’ordine pubblico, egli si sarebbe esposto alla revoca di tale permesso (sentenza CARP dell’1.03.2018, consid. 6, AI 7, inc. GPC __________).

 

                                         Col che egli ha dimostrato, sull’arco di sette anni dal suo arrivo in Svizzera, di non essere stato in grado di conformarsi al nostro ordinamento giuridico e di integrarsi nel nostro contesto sociale, dando stabilità al suo modo di vivere e provvedendo al mantenimento di sé stesso e della propria famiglia con un lavoro onesto. Egli invece, malgrado i moniti ricevuti e le condanne pronunciate a suo carico, ha ulteriormente aggravato la sua situazione debitoria e ha perseverato nell’illecito agire.

                                         A fronte di ciò i buoni propositi espressi in questa procedura sebbene supportati dal buon comportamento tenuto in carcere, non sono elementi sufficienti a sovvertire la valutazione di una prognosi rimasta negativa circa il pericolo di recidiva.

                                         Egli, in caso di liberazione, verrebbe a ritrovarsi in una situazione economica (gravosa) e professionale (incerta) del tutto simile a quella esistente prima del suo ultimo arresto. In effetti la prospettiva lavorativa (peraltro situata fuori cantone) ventilata dal reclamante, limitatosi a richiamare quanto prodotto davanti alla Corte di appello e di revisione penale (che già aveva ritenuto dubbia la fedefacenza della stessa) è, nell’attuale procedura, rimasta allo stadio di mera asserzione, non avendo il reclamante prodotto al proposito alcunché di concreto. A ciò aggiungasi il fatto che, in caso di conferma della misura dell’espulsione da parte della nostra Corte suprema, egli si vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di integrarsi sul nostro territorio, malgrado la presenza della moglie e dei figli. Eventualità questa per la quale, allo stadio attuale, non è stato allestito comunque alcun progetto concreto.

 

                                         In esito a tutte queste considerazioni ben si giustifica quindi la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di non concedere al qui reclamante il beneficio della sospensione condizionale, per l’assenza di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva.

 

 

                                   5.   Il reclamo è respinto. Vista la particolarità del caso e tenuto conto delle difficili condizioni economiche del reclamante, confermate nei giudizi di merito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera