Incarto n.
60.2018.156

 

Lugano

15 ottobre 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

due ordini di perquisizione e sequestro del 6.6.2018 emanati dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ a carico della reclamante;

 

 

ritenuto che, a richiesta della reclamante, il gravame è stato inizialmente sospeso per consentire l’eventuale procedura di cernita nell’ambito della richiesta di apposizione dei sigilli;

 

ritenuto che, trascorsi tre mesi dall’inoltro del reclamo, questa Corte ha richiamato l’incarto dal Ministero pubblico per procedere nelle sue incombenze;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

 

a.    A seguito di una denuncia del 15.3.2017 (AI 1 inc. __________), in data 28.8.2017 il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha aperto l’istruzione a carico della reclamante, ipotizzando i reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) e cattiva gestione (art. 165).

In medesima data, il procuratore pubblico ha conferito un mandato alla polizia giudiziaria (AI 3).

 

 

b.    Dopo l’audizione del denunciante (AI 7), in data 6.6.2018 è stata citata in polizia la qui reclamante, per essere interrogata in veste di accusata. Iniziato il verbale (nel corso del quale la reclamante si è avvalsa del diritto di non rispondere), “a mano degli ordini di perquisizione e sequestro del 6.6.2018”, tre ispettori hanno proceduto alla perquisizione degli uffici della __________ __________ (presso la quale è attiva la reclamante), alla presenza degli avvocati, raccogliendo documentazione cartacea e informatica.

Il patrocinatore della reclamante ha immediatamente chiesto ed ottenuto che su quanto rinvenuto fossero apposti i sigilli, adducendo che negli stessi vi fossero segreti d’affari, segreti personali, e ritenendo l’ordine di perquisizione e sequestro non giustificato (rapporto d’esecuzione del 13.6.2018, AI 13).

Posti i sigilli, con uno scambio epistolare (AI 11 e 12) il procuratore pubblico e il patrocinatore della reclamante si sono accordati per procedere ad una preventiva cernita della documentazione cartacea e informatica.

 

 

c.    Avverso i due ordini di perquisizione e sequestro del 6.6.2018, RE 1 ha presentato reclamo in data 18.6.2018, adducendo che i due provvedimenti coercitivi sarebbero illegittimi (perché resi in assenza di sufficienti indizi di reato), carenti di motivazione e emanati in violazione del principio di proporzionalità.

Nel gravame la reclamante indica che le surriferite censure dovranno essere proposte dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura di dissigillamento: il gravame a questa Corte è presentato pertanto a titolo meramente cautelativo, e per questo la reclamante chiede di tenere in sospeso la procedura, per economia di giudizio. Richiesta ribadita anche con scritto 28.6.2018.

 

 

                                  d.   Le operazioni di preventiva cernita concordate sono parzialmente avvenute il 18.6.2018 per la documentazione cartacea; per quella informatica, le parti hanno proceduto a una nuova raccolta di dati, in quanto quella effettuata il 6.6.2018 non era riuscita (AI 20 e 26).

Pure per questi dati informatici, il procuratore pubblico e il rappresentante legale della reclamante si sono accordati per procedere ad una previa cernita (AI 27 e 28), non ancora intervenuta, e che verrà probabilmente discussa in occasione di un prossimo verbale di audizione della reclamante, auspicato ma non ancora aggiornato (AI 34).

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Preliminarmente, occorre costatare che, dall’inoltro del reclamo, presentato a titolo cautelativo, sono trascorsi tre mesi.

                                         Come indicato in fatto (punto b), al momento della perquisizione, il patrocinatore della reclamante ha immediatamente chiesto l’apposizione dei sigilli, sia sulla documentazione cartacea, sia su quella informatica.

                                         Dopo la perquisizione, le parti (il procuratore pubblico e la reclamante) si sono accordate, in due occasione (una prima della presentazione del gravame, una dopo), per procedere concordemente ad una previa cernita di quanto rinvenuto al momento della perquisizione. Per i documenti cartacei, la previa cernita è già avvenuta: per quelli informatici, non ancora. 

 

                                         2.2.

                                         La sospensione del gravame, auspicata per motivi di economia di giudizio dalla reclamante, è di fatto durata per tre mesi.

                                         In ragione del principio di celerità, particolarmente concretizzato dal legislatore nella procedura dei sigilli, questa Corte non ritiene di poter tenere “di fatto” ancora in sospeso il gravame, peraltro presentato a titolo cautelare, quando le parti hanno già concordato e intrapreso la via dell’apposizione dei sigilli, ma anche in ragione di quanto si dirà di seguito.

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Prima della perquisizione, allo scopo di proteggere eventuali segreti, al detentore (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 2) delle carte o delle registrazioni è data l’opportunità di esprimersi sul loro contenuto (art. 247 cpv. 1 CPP) [decisioni TF 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 5.1.; 1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.], facoltà che discende dal diritto di essere sentito (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 1). Questi ha l’obbligo di indicare i documenti che, a suo giudizio, sono coperti dal segreto invocato oppure non presentano alcun legame con l’inchiesta (decisioni TF 1B_345/2014 del 9.1.2015 consid. 2.2.; 1B_285/2013 dell’11.3.2014 consid. 6.; 1B_313/2013 del 9.1.2014 consid. 2.2.; 1B_547/2012 del 26.2.2013 consid. 8.1.; 1B_397/2012 del 10.10.2012 consid. 7.1.).

 

                                         2.3.2.

                                         La domanda di apposizione dei sigilli, senza forma particolare (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 10), deve essere posta al momento della perquisizione nel corso della quale sono sequestrati documenti [ovvero immediatamente non appena l’avente diritto è stato informato di questa facoltà (decisioni TF 1B_322/2013 del 20.12.2013 consid. 2.1.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.; 1B_546/2012 del 23.1.2013 consid. 2.3.; 1B_516/2012 del 9.1.2013 consid. 2.3.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 11; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 11)] oppure, nel contesto di una domanda di edizione giusta l’art. 265 CPP, al momento della consegna effettiva delle carte (decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.2.).

 

                                         2.3.3.

                                         Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi [ovvero per ogni interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto (decisione TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 4.3.)] sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248 cpv. 1 CPP).

 

                                         Se l’autorità penale non presenta entro venti giorni [termine imperativo (ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ma: DTF 139 IV 246 consid. 3.3.; decisione TF 1B_322/2013 del 20.12.2013 consid. 2.1. (questione lasciata indecisa)] una domanda di dissigillamento [motivata (decisioni TF 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 2.4.; 1B_547/2012 del 26.2.2013 consid. 8.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).

 

                                         In applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese [termine d’ordine (decisioni TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.; 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 3.2.; 1B_332/2013 del 20.12.2013 consid. 6.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare (decisioni TF 1B_235/2015 dell’11.12.2015 consid. 2.; 1B_215/2015 del 24.11.2015 consid. 4.2.; 1B_52/2015 del 24.8.2015 consid. 4.1.; 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 4.; 1B_125/2015 del 15.6.2015 consid. 3.); b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

 

                                         2.3.4.

                                         L’apposizione dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.2.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.2.; 1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 3.2.; 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.2.; 1B_562/2011 del 2.2.2012 consid. 1.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 248 CPP n. 6; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. ed., n. 1076 nota 296). Un parallelo reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non è ricevibile.

 

                                         Spetta al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi, che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza, deve pronunciarsi, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per ragioni di economia procedurale e non soltanto, su tutte le censure contro il provvedimento di perquisizione (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.3.; 1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 4.4.; 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40).

 

                                         Il giudice del dissigillamento si deve perciò esprimere su censure inerenti alla mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura, all’illiceità dell’ordine (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.3.; 1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 4.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61) o al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.4.).

 

                                         Rientra nella nozione di “altri motivi” di cui agli art. 248 cpv. 1 e 264 cpv. 3 CPP ogni interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto, come segnatamente segreti di fabbricazione o di affari oppure segreti privati degni di protezione o, ancora, l’immunità diplomatica del detentore (decisioni TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 4.3.; 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 23).

 

                                         Il reclamo a’ sensi dell’art. 393 CPP entra pertanto in considerazione soltanto se le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.3.; 1B_136/2012 del 25.9.2012 consid. 4.4.), se la perquisizione non è sfociata in un sequestro (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.) o, ancora, se il procuratore pubblico rifiuta di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione – di fatto e nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice [decisione TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.] (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

 

                                         Al momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro; la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 62).

 

                                         2.4.

                                         Per tutti questi motivi, il reclamo si rivela a priori irricevibile, di modo che a maggior ragione non si giustifica di mantenerlo in sospeso e/o di procedere con uno scambio di allegati.

                                     

 

                                   3.   Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico diRE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunal

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera