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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 12/13.7.2018 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 2.7.2018 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini con cui ha respinto la sua richiesta di indennizzo (art. 429 CPP) (inc. __________); |
richiamate le osservazioni 6.8.2018 del procuratore pubblico:
viste la replica 8/9.8.2018 di RE 1 e la duplica 13.8.2018 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel corso del 2009 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dei responsabili della società di intermediazione immobiliare __________ SA, con sede a __________, ed in particolare nei confronti di RE 1, ed altre persone, per i reati di amministrazione infedele aggravata, appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio aggravato (inc. MP __________).
b. In corso di inchiesta è emerso che i presunti atti illeciti sarebbero stati commessi a danno di istituti di credito __________ e con negoziazioni avvenute in __________ sulla Svizzera. Motivo per il quale, con scritto 23.7.2010, il Ministero pubblico ha presentato istanza di delega del perseguimento penale alla __________ di __________.
Con decisione 26.7.2010 l’Autorità __________ ha comunicato l’assunzione del procedimento penale. È stato dunque aperto presso il Tribunale ordinario di __________ un procedimento penale nei confronti di RE 1 ed altri per associazione a delinquere (art. 416 CP-__________) finalizzata alla commissione di appropriazione indebita aggravata (art. 646, 61 n. 11 CP-__________) (proc. __________ R.G.N.R.) (AI 1, inc. ROG __________).
Con comunicazione 1.10.2010 il procuratore pubblico ha informato le parti, tra cui anche RE 1 ed il suo patrocinatore (avv. __________), dell’avvenuta delega del procedimento penale alla Procura di __________.
c. Con scritto di data 10.12.2010 la __________ di __________ ha richiesto l’assistenza giudiziaria presso il Ministero pubblico ticinese postulando il sequestro di alcune rubriche presso un istituto bancario legate alla __________ SA (AI 1, inc. ROG __________). Con decisione 4.2.2011 il magistrato inquirente ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria sopraindicata ordinando i sequestri postulati (AI 2, inc. ROG __________). Nell’ambito di tale rogatoria non risulta che RE 1 sia stato patrocinato da un avvocato.
d. Con decisione 13.12.2012 l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha decretato il non luogo a procedere in merito all’inc. MP __________ affermando che il procedimento penale era stato delegato alle autorità __________ (decreto di non luogo a procedere 13.12.2012, NLP __________).
e. Con sentenza 8.10.2015 (motivata il 30.11.2015) il Tribunale ordinario di __________ ha assolto RE 1 ed altri dalle imputazioni a loro ascritte (AI 104, inc. ROG __________).
f. Il 27.12.2016 RE 1 ha presentato al Ministero pubblico un’istanza di indennità giusta gli art. 429 ss. CPP postulando (almeno da quanto si può desumere dalla documentazione presente nell’inc. ROG __________, non essendovi agli atti lo scritto sopraindicato) la rifusione di tre note d’onorario a titolo di indennità per ingiusto procedimento al Procuratore pubblico: la prima dell’avv. PR 1 (di CHF 5'000.--) suo attuale patrocinatore per la procedura risarcitoria, la seconda dell’avv. __________ (di CHF 33'481.40) suo difensore prima della delega del procedimento all’autorità __________, e la terza dell’avv. __________ (di EUR 31'955.81) suo legale davanti alle autorità __________.
g. In data 2.7.2018 il procuratore pubblico Andrea Gianini ha emanato la decisione “RE 1 – nota d’onorario Studio legale __________”, negando la richiesta di risarcimento per la nota d’onorario dell’avv. __________, affermando che dopo la delega del procedimento alle Autorità __________ avvenuta il 23.7.2010 e la relativa assunzione del 26.7.2012 da parte di queste ultime, la fattispecie si sarebbe sviluppata nel contesto processuale dei Tribunali di __________: “(…) né l’avv. __________, né altri soci dello studio legale __________ sono mai intervenuti nel procedimento condotto in Svizzera (…)” (decisione 2.7.2018, p. 1, inc. MP __________).
Il procuratore pubblico non si è però espresso in merito alla richiesta di risarcimento per le note d’onorario dell’avv. __________ e dell’avv. __________.
Con scritto 3.7.2018 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente di “riconsiderare la Sua decisione” in quanto “(…) probabilmente a seguito di una svista, Lei non ha preso posizione su tutte le voci di danno oggetto dell’istanza” (scritto 3.7.2018, AI 109, inc. ROG. __________).
h. Con scritto 12.7.2018 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione sopraindicata.
Egli ha dapprima affermato che, a suo dire, “(…) verosimilmente a seguito di una svista, (…)”, il procuratore pubblico, nella decisione impugnata, non avrebbe preso posizione in merito a tutte le voci di danno oggetto dell’istanza 27.12.2016: “(…) il reclamante aveva chiesto un risarcimento ex art. 429 CPP tendente non solo al rimborso delle spese legali dell’avv. __________ che difese il reclamante nel procedimento penale delegato alla __________ di __________, ma comprende pure quelle del patrocinatore svizzero avv. __________ che aveva assistito il reclamante nel procedimento penale aperto dall’allora PP Manuela Minotti Perucchi fino al momento dell’abbandono, oltre a quelle occasionate dall’intervento del nostro studio nella presente procedura (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 2).
Nel merito RE 1 afferma che la delega di competenza per il perseguimento penale ad uno Stato estero non dovrebbe avere quale conseguenza l’esonero da qualsiasi responsabilità risarcitoria ex art. 429 CPP da parte della Svizzera, che avrebbe aperto il procedimento penale; procedimento poi conclusosi con la sua piena assoluzione.
Il reclamante postula dunque l’annullamento della decisione impugnata e “(…) così riformata: al signor RE 1 è riconosciuta un’indennità di CHF 33'481.40 dal quale indennità per la difesa dell’avv. __________, di € 31'955.81 quale indennità per la difesa dell’avv. __________ e CHF 3'496.-- per la procedura di risarcimento di 1 istanza (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 7).
i. Delle ulteriori allegazioni, così come delle osservazioni e della duplica del Procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1.1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2018 contro la decisione 2.7.2018 del procuratore pubblico che respinge la richiesta di indennizzo 27.12.2016, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
1.3.
Si rileva innanzitutto che con l’istanza 27.12.2016 RE 1 sembrerebbe aver richiesto (l’uso del condizionale è dovuto all’assenza agli atti di detto scritto) l’indennizzo delle note d’onorario dell’avv. __________, dell’avv. __________ e dell’avv. PR 1.
Il procuratore pubblico si è tuttavia espresso, nella decisione 2.7.2018 qui impugnata, soltanto limitatamente alla nota d’onorario dell’avvocato __________ negando ogni e qualsiasi risarcimento in merito (decisione 2.7.2018, p. 1 s., inc. MP __________).
Nel presente reclamo RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso che gli sia riconosciuta “(…) un’indennità di CHF 33'481.40 dal quale indennità per la difesa dell’avv. __________, di € 31'955.81 quale indennità per la difesa dell’avv. __________ e CHF 3'496.-- per la procedura di risarcimento di 1 istanza (…)” (reclamo 12/13.7.2018, p. 7).
Tuttavia, in queste circostanze, il difetto di decisione e di motivazione non consente a questa Corte [autorità di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) contro la decisione in tema di indennizzo (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10)], di esprimersi quale autorit di prima istanza in merito alle note d’onorario dei due avvocati svizzeri.
Si rileva inoltre che la decisione 2.7.2018 è oggetto di una domanda di riconsiderazione presentata dal reclamante direttamente al procuratore pubblico.
Oggetto pertanto del presente giudizio è unicamente la decisione vertente sull’indennizzo dell’avvocato italiano.
2. 2.1.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisioni TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_478/2016 dell’8.6.2017 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, 2 ed., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, 2 ed., art. 429 CPP n. 2; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 429 CPP n. 6), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (DTF 142 IV 45 consid. 2.1), danno economico (decisione TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.) e torto morale (decisione TF 1087/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.)] dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).
Il danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; 6B_118/2016 del 20.3.2017 consid. 3.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o, ancora, con un decreto di non luogo a procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO PK - N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
2.3.
Le competenti autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Questo significa che le autorità penali – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.; 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
2.4.
L’art. 429 cpv. 1 CPP prevede che l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese, un’indennità per il danno economico ed una riparazione del torto morale se è assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato.
Di regola l'autorità penale deve statuire sull'indennizzo dell'imputato nella decisione finale (art. 81 cpv. 4 lit. b CPP; art. 421 cpv. 1 CPP). La competenza per decidere spetta dunque all’autorità penale che pronuncia la decisione finale (di proscioglimento), sia esso il pubblico ministero, sia esso il tribunale di primo grado o il tribunale d’appello (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 8). Se l’autorità omette di farlo, l'imputato deve interporre ricorso per contestare la mancata pronuncia di un indennizzo (DTF 144 IV 207).
Eccezionalmente la dottrina ammette nei casi in cui vi è una crassa violazione del diritto di essere sentito, esternatasi nell’inosservanza delle formalità ex art. 318 CPP, la possibilità di procedere successivamente attraverso la procedura degli art. 363 ss. CPP (StPO PK ‒ N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 435 CPP n. 4; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 435 CPP n. 6).
2.5.
Giusta l’art. 15 AIMP, gli art. 429 e 431 CPP si applicano per analogia nei procedimenti condotti in Svizzera conformemente alla legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), o all’estero a domanda di un’autorità svizzera (cfr. BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, 1. ed., art. 15 AIMP n. 1 ss.). La AIMP disciplina tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente l’estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda), l’assistenza per un procedimento penale all’estero (parte terza), il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta) e l’ esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta) (art. 1 AIMP). L’art. 15 AIMP ha portata pratica soprattutto nell’ambito dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (assistenza per un procedimento penale all’estero) (cfr. BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art. 15 AIMP n. 2).
L’Accordo tra la Svizzera e l’__________ che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione del 10.9.1998, giusto il quale l’allora procuratore pubblico aveva delegato il procedimento penale (inc. MP __________) alla Procura di __________, non si esprime in merito.
2.6.
La nota d’onorario dello studio legale __________ & Partners agli atti (AI 107, inc. ROG __________) per un ammontare totale di EUR 32'116.50 si riferisce chiaramente al procedimento aperto nei confronti di RE 1 presso il Tribunale di __________. L’avv. __________ difese infatti il qui reclamante, come da lui stesso dichiarato, unicamente nel procedimento penale delegato alla Procura della Repubblica di __________ (AI 109, inc. ROG. __________).
2.6.1.
Di principio una simile pretesa può essere fatta valere e può essere indennizzata con la decisione di merito, in questo caso italiano. L’art. 429 CPP si applica infatti ai procedimenti condotti dalle autorità penali svizzere in Svizzera.
2.6.2.
In ambito internazionale potrebbe entrare in linea di conto l’art. 15 AIMP: per poter applicare l’art. 429 ss. CPP in base a questa norma, il procedimento deve essere “condotto in Svizzera” o “all’estero a domanda di un’autorità svizzera” (BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art. 15 AIMP n. 2).
Giusta la dottrina, la frase “procedimenti all’estero a domanda di un’autorità svizzera” ha una portata pratica solo per le procedure d’estradizione e per la piccola assistenza (BSK IRSG – T. KESHELAVA / M. DANGUBIC, op, cit., art. 15 AIMP n. 2).
Ciò non è manifestamente il caso nella presente fattispecie, ove il procedimento in toto è stato assunto dallo Stato estero e l’autorità penale ticinese l’ha concluso con una decisione di non luogo a procedere.
La decisione 2.7.2018 del procuratore pubblico è quindi meritevole di tutela.
3.Il gravame è respinto. Spese e tassa di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente. Per il resto l’incarto è rinviato al Procuratore pubblico per i suoi incombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP, art. 15 AIMP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è respinto. Per il resto l’incarto è rinviato al Procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera