Incarto n.
60.2018.196

 

Lugano

30 agosto 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 19/23.7.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 2.7.2018 del Presidente della Pretura penale di sostituzione di una multa con una pena detentiva (inc. __________) nel procedimento penale promosso dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (decreti d’accusa __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

                                         che il 22.3.2016 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha emanato un decreto d’accusa a carico del reclamante (inc. __________), cresciuto in giudicato, mediante il quale l’ha condannato al pagamento di una multa di CHF 2'400.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la multa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 24 giorni;

 

                                         che la multa non ha potuto essere incassata di modo che, con successivo decreto d’accusa del 12.5.2017 (inc. __________), sempre l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha decretato la sostituzione della multa di CHF 2'400.- con una pena detentiva di 24 giorni;

 

                                         che in data 26/29.5.2017 il reclamante ha interposto opposizione a questo decreto d’accusa;

 

                                         che, con decisione 30.8.2017, il Presidente della Pretura penale ha stralciato dai ruoli la procedura, avendo interpretato uno scritto di data 7.7.2017 del reclamante quale ritiro dell’opposizione (inc. __________);

 

                                         che, a seguito del reclamo 18/19.9.2017, con decisione 12.3.2018 questa Corte ha annullato la decisione del presidente della Pretura penale, rinviandogli l’incarto (inc. __________);

 

                                         che, con decisione 2.7.2018 (inc. __________), il Presidente della Pretura penale ha pronunciato la sostituzione della multa di CHF 2'400.- con una pena detentiva di 24 giorni;

 

                                         che il reclamo 19/23.7.2018 presentato da RE 1 non adempiva le condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, in particolare perché nel testo del medesimo il reclamante si soffermava sul merito della condanna, e non sulla sostituzione della sanzione;

 

                                         che pertanto, con decreto 23.7.2018, il presidente di questa Corte ha invitato il reclamante a emendare il proprio gravame nel termine di 10 giorni, precisando che le contestazioni possibili potevano riguardare unicamente la sostituzione della multa in pena detentiva;

 

                                         che neppure l'allegato 16/17.8.2018, peraltro tardivo, in evasione della richiesta di emendamento, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che il reclamante si limita nuovamente a prendere posizione sul merito della condanna, e non sulla sostituzione della sanzione;

 

                                         che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione;

 

                                         che, in particolare, il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

 

                                         che, in concreto e come detto, con il reclamo possono essere sollevati argomenti e/o contestazioni riferiti alla sostituzione della multa con una pena detentiva, ma non è possibile riesaminare il merito del decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, che ha determinato la condanna del reclamante;

 

                                         che, purtroppo, il reclamo non adempie questi requisiti, e pertanto deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

 

                                         che, data la particolare situazione, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e al recupero delle spese;

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelavano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                            Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera