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Incarto n. 60.2018.207 |
Lugano 27 dicembre 2018/ets
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sui reclami 2/3.8.2018 presentati da
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RE 1
Arch. __________, __________ |
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patr. da: avv. PR 1,
contro |
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l’ordine di perquisizione e sequestro del 23.7.2018 emanato dal procuratore pubblico Claudio Luraschi nel procedimento penale inc. MP __________; |
richiamate le osservazioni 16.8.2018 di PI 1, mediante le quali chiede di respingere entrambi i reclami;
richiamate le osservazioni 23.8.2018 del procuratore pubblico Claudio Luraschi nella procedura 60.2018.206, mediante le quali chiede di respingere il gravame;
richiamate le osservazioni 23.8.2018 del procuratore pubblico Claudio Luraschi nella procedura 60.2018.207, mediante le quali chiede di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente di respingerlo;
richiamato lo scritto di replica 7.9.2018 della RE 1, mediante il quale chiede di annullare l’ordine di perquisizione e sequestro;
richiamato lo scritto di duplica 20.9.2018 del procuratore pubblico Claudio Luraschi nell’incarto 60.2018.206, mediante il quale conferma la richiesta di reiezione del gravame;
richiamato il successivo scritto 19.10.2018 di RE 1 e il successivo scritto 23.10.2018 del procuratore pubblico Claudio Luraschi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nell’ambito di un procedimento penale (inc. MP __________), in data 3.11.2011 (o 28.12.2011) era stato disposto il sequestro della relazione bancaria __________ (ora __________ presso l’__________) presso l’allora __________) intestata allora alla __________, che a seguito di modifica della ragione sociale è divenuta RE 1.
Quel procedimento penale, a carico dell’arch. __________ per reati fiscali, si era poi concluso con un decreto d’accusa di data 12.12.2011, cresciuto in giudicato nel gennaio 2012 (DA __________).
b. In data 6.11.2014, è stata presentata al Ministero pubblico una denuncia a carico dell’arch. __________ per la società __________: le ipotesi di reato si riferiscono a una promozione immobiliare nel comune di __________ (Residenza __________) e a dei non meglio chiariti movimenti finanziari in seno a detta società.
Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) ed ha promosso l’accusa a carico del denunciato per appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele (AI 2). La polizia giudiziaria ha sentito il denunciante (AI 12) e tre acquirenti di unità di PPP della promozione immobiliare surriferita (AI 30, 33 e 34).
Il procuratore generale ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro in data 21.4.2016 al __________, contro il quale è stato presentato un reclamo, poi ritirato (AI 50, 55).
L’imputato è stato sentito in polizia due volte, in data 27.5.2015 (allegato all’AI 19) e in data 17.5.2016 (AI 62).
c. In data 7.3.2018, la banca __________ ha interpellato il procuratore generale, a sapere se il blocco della relazione __________, disposto nell’ambito del procedimento MP __________, avesse ancora ragione d’essere (AI 79).
Con risposta 20.3.2018, il procuratore generale ha comunicato alla banca che il sequestro della relazione __________ è stato esteso al procedimento inc. MP __________ (AI 80).
d. Con scritto 28.5.2018 (AI 89) lo studio legale patrocinatore della RE 1 __________) ha contestato l’estensione del sequestro della relazione presso l’__________ al procedimento penale MP __________, sostenendo che la misura coercitiva non aveva più ragione d’essere.
e. Con ordine di perquisizione e sequestro del 23.7.2018, il procuratore pubblico subentrato nella conduzione del procedimento ha ordinato il sequestro della relazione bancaria n. __________ (recte: __________) presso l’__________ intestata a RE 1 (AI 92).
Il procuratore pubblico ha motivato il provvedimento coercitivo con riferimento ad asseriti pagamenti in nero (per CHF 72'000.- e Euro 80’0000.-) nella cessione di due unità di PPP della surriferita promozione immobiliare, nonché genericamente per possibili distrazioni a danno della __________ ad opera dell’imputato.
Ha poi indicato che la società intestataria della relazione bancaria sarebbe controllata dall’imputato, ciò che giustificherebbe un nuovo sequestro della stessa, ritenuto che quello disposto nel 2011 non aveva più ragione d’essere.
f. Contro detto sequestro sono insorti sia la RE 1, sia l’arch. __________, con due gravami distinti, ma dai contenuti simili.
Dopo aver ripercorso i fatti e gli atti procedurali, i reclamanti contestano il fondamento dell’ordine di sequestro del 23.7.2018.
I reclamanti adducono come la relazione bancaria fosse già sequestrata prima dell’inizio del nuovo procedimento e prima dell’ipotetica commissione dei reati perseguiti.
Evidenziano inoltre, che nessun importo ipoteticamente connesso con i reati perseguiti nel nuovo procedimento penale sia pervenuto sul conto posto sotto sequestro.
La RE 1 sarebbe totalmente estranea alle attività della __________ e dello studio d’architettura __________. Gli averi sequestrati non sarebbero passibili di confisca (difettando un legame con i reati perseguiti) o di risarcimento equivalente. Neppure potrebbero essere utilizzati per coprire le spese di procedura. Pure violato sarebbe il principio della proporzionalità. Per questo i reclamanti chiedono di revocare il sequestro.
g. PI 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha postulato la reiezione dei gravami, senza addurre ulteriori motivazioni.
h. Con osservazioni 23.8.2018 al gravame presentato dalla RE 1, il procuratore pubblico sostiene che la decisione del 23.7.2018, qui impugnata, soddisferebbe le esigenze di motivazione, assenti nella precedente decisione del 20.3.2018 del procuratore generale.
Il procuratore pubblico richiama il contenuto della denuncia, le consistenti somme ricevute dall’arch. __________ per la promozione immobiliare della __________, così come le dissimulazioni di parte dei prezzi di cessione nelle vendite di almeno due unità di PPP.
Il procuratore pubblico ritiene che l’imputato sarebbe azionista unico della RE 1, e potrebbe disporre economicamente degli importi presenti sul conto sequestrato, come peraltro fatto nel precedente procedimento penale.
A fondamento del sequestro il procuratore pubblico richiama l’art. 71 CP (in particolare il cpv. 3 della disposizione), ossia l’eventualità di un risarcimento equivalente, che consentirebbe di bloccare anche fondi di una società terza, in ragione dell’identità economica sostanziale tra società e imputato.
Il procuratore pubblico fa riferimento alle imposte sottratte mediante le dissimulazioni dei prezzi di cessione delle unità di PPP, a cui vanno aggiunte le possibili multe connesse. Il recupero e le multe potrebbero raggiungere importi consistenti, ciò che renderebbe proporzionato l’importo degli averi posti sotto sequestro. Sostiene infine che gli importi sequestrati potranno anche garantire le spese procedurali, in ragione degli atteggiamenti assunti in passato dall’imputato.
Nelle osservazioni 23.10.2018 presentate al gravame dell’imputato, il procuratore pubblico eccepisce la carente legittimazione di quest’ultimo, a impugnare la decisione che pone sotto sequestro degli averi di una relazione bancaria intestata a una società. Solo il titolare degli averi sequestrati sarebbe legittimato a reclamare, e non l’avente diritto economico. Per il resto, le osservazioni ricalcano quelle presentate al reclamo della RE 1.
i. Nella propria replica, la RE 1 evidenzia che in precedenza il procuratore generale non aveva ordinato il sequestro della relazione bancaria, al momento dell’avvio del presente procedimento nel 2014. La decisione impugnata del 23.7.2018 avrebbe permesso al procuratore pubblico di correre ai ripari, ripristinando un sequestro che era caduto nel dimenticatoio.
Non sarebbe ammissibile perpetuare dopo sette anni un sequestro, peraltro violando anche il principio della proporzionalità.
La situazione reddituale e patrimoniale dell’imputato non richiederebbe l’adozione di un sequestro, per garantire eventuali risarcimenti equivalenti, e nemmeno per garantire le spese della procedura. La reclamante contesta il riferimento alle ipotesi di reato contenute nel testo della denuncia, sostenendo che il denunciante si sarebbe nel frattempo disinteressato della __________.
L’imputato, personalmente, non ha presentato osservazioni di replica.
j. Nelle osservazioni di duplica alla RE 1, il procuratore pubblico evidenzia la differenza tra il sequestro del 2011 e quello impugnato.
Sostiene come siano dati concreti indizi di reato a carico dell’imputato, e richiama anche la precedente condanna dell’imputato per frode fiscale.
Considerato come in passato l’imputato avrebbe disposto di averi di società senza traccia contabile, il timore che possa sottrarsi al pagamento delle spese e delle sanzioni sarebbe fondato.
Il procuratore pubblico richiama l’art. 71 CP, con riferimento alle ipotesi di reato commesse con la dissimulazione parziale dei prezzi di cessione delle unità di PPP. Ricorda come il precedente sequestro della relazione bancaria del 2011, aveva mantenuto certamente una ragione d’essere fino al 27.11.2017, momento in cui si erano conclusi i rapporti dell’imputato con le autorità fiscali. Quantifica infine in circa CHF 310'000.- l’importo del possibile risarcimento equivalente.
k. Con ulteriori osservazioni del 19.10.2018, la RE 1 contesta il calcolo dell’ammontare del possibile risarcimento compensatorio operato dal procuratore pubblico, limitandolo al massimo a CHF 120'000.-. Contesta poi l’applicazione della teoria della trasparenza al caso concreto.
l. Con osservazioni del 23.10.2018, il procuratore pubblico indica che l’importo stimato del possibile risarcimento equivalente terrebbe conto anche delle conseguenze degli ipotizzati reati ai danni della __________, se gli importi asseritamente pagati in nero non fossero stati riversati nella società immobiliare alienante. Riespone poi la modalità di calcolo della cifra indicata per il possibile risarcimento equivalente.
m. È utile osservare che, in data 17.8.2018, il procuratore pubblico ha esteso il procedimento penale a carico dell’imputato ai reati di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di frode fiscale ai sensi dell’art. 186 LIFD.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Inoltrati il 2/3.8.2018 alla Corte dei reclami penali (competente in Ticino ex art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione di sequestro del 23.7.2018 (inc. MP __________), i gravami sono tempestivi e proponibili.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3.
RE 1, titolare della realzione bancaria posta sotto sequestro, è certamente legittimata a impugnare la decisione contestata.
1.4.
L’arch. __________ è imputato, ma non titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro: potrebbe esserne avente diritto economico, o meglio detentore di controllo.
1.4.1.
Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione, le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della stessa.
1.4.2.
Pacifico che l’arch. __________ sia parte ai sensi dell'art. 104 CPP, essendo imputato nel procedimento penale inc. MP 2014.10521.
1.4.3.
L'interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione (StPO PK ‒ N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Qualora si tratti del provvedimento di sequestro (oppure di perquisizione) di un conto bancario, soltanto il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, l'avente diritto economico di un conto – essendo toccato solo indirettamente dalla decisione – non è legittimato a censurarlo (sentenze TF 1B_315/2014 dell'11.5.2015 consid. 1.1.; 6B_128/2014 del 23.9.2014 consid. 1.1.; 6B_422/2013 del 6.5.2014 consid. 1.2.; 1B_574/2012 del 5.12.2012 consid. 2.2.; 1B_94/2012 del 2.4.2012 consid. 2.1.; sentenza TPF BB.2012.71 del 20.12.2012 consid. 1.2.).
1.4.4.
Da quanto precede risulta che l’arch. __________ non è legittimato a reclamare, avendo solo un interesse indiretto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
1.5.
Il reclamo della RE 1 è ricevibile in ordine. Il reclamo dell’arch. __________ è per contro irricevibile.
2. 2.1.
Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e ai terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva, tra le altre cose, della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo, secondo l'art. 197 CPP, solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenze TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (sentenza TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.
2.2.
Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 267 CPP n. 3]. Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5].
2.3.
Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo l'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.
2.4.
Gli averi sequestrati giusta l'art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso con il reato perseguito: il provvedimento di cui all'art. 71 cpv. 3 CP si differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione agli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un nesso tra quanto sequestrato e il reato (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015 consid. 4.3.; 1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo l'art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell’esecuzione forzata, trattandosi di un credito di terza classe (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018).
L’autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure entro certi limiti terzo) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_194/2018 del 28.5.2018; 1B_530/2017 del 1.5.2018; DTF 140 IV 133; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).
Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile (decisione 1B_255/2018 del 6.8.2018; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).
3. 3.1.
Nei limiti di approfondimento del giudizio di pertinenza di questa Corte a questo stadio della procedura, nel presente caso dagli atti istruttori si evidenziano sufficienti indizi di reato a fondamento del sequestro, con riferimento a possibili pagamenti in nero, in occasione delle cessioni delle due unità di PPP (verbale __________ del 15.3.2016 p. 5, AI 30; verbale __________ p. 5, AI 33), benché la finalità di dette dazioni siano contestate dall’imputato.
Questi possibili pagamenti “in nero”, per importi di CHF 72'000.- e di Euro 80'000.-, permettono di ipotizzare la frode fiscale (dell’art. 269 LT, e non dell’art. 186 LIFD, trattandosi di una tassa cantonale), in concorso con la sottrazione d’imposte.
Sempre con riferimento a detti importi, l’assenza dell’evidenza del loro riversamento nei conti della società alienante le unità di PPP, realizza sufficienti indizi di un possibile conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di un’appropriazione indebita o amministrazione infedele.
3.2.
In concreto, pacificamente, non è data una connessione tra i reati ipotizzati e i fondi posti sotto sequestro sul conto bancario.
Può entrare in linea di conto pertanto solo il sequestro teso a garantire un risarcimento equivalente.
Questo in considerazione anche del fatto che l’imputato è con ogni probabilità azionista della società titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro, e quindi detentore di controllo della stessa (anche in assenza di un formulario K, AI 114).
Il potere di disposizione economico dell’imputato sui fondi della società titolare del conto risulta anche dal precedente procedimento penale, sfociato nel DA __________, nell’ambito del quale l’imputato si era detto disposto a mantenere bloccati detti fondi presso l’allora __________, fino alla conclusione delle procedure con il fisco, intervenuta verso la fine del 2017.
3.3.
In base al principio della proporzionalità, occorre verificare se i fondi posti sotto sequestro (di circa CHF 277'046.02 al 17.8.2018, AI 114) siano in rapporto adeguato e ragionevole con il possibile provento illecito dei reati ipotizzati pervenuto all’imputato, parametro del possibile sequestro o del corrispondente risarcimento equivalente, nonché con le possibili sanzioni pecuniarie.
Occore considerare che le infrazioni fiscali non generano positivamente un provento di reato (ossia un’entrata), ma consentono al suo autore un risparmio (ossia una mancata uscita), egualmente considerato provento di reato, come anche nell’ambito dei delitti fiscali qualificati perseguibili per riciclaggio ex art. 305 bis cpv. 1 e 1 bis CP.
Per l’aspetto fiscale, occorre tener conto non solo delle minori imposizioni fiscali ottenute mediante prezzi di cessione in parte “in nero” (oggetto degli eventuali recuperi d’imposta), ma anche delle possibili multe per la sottrazione, in base all’art. 258 cpv. 2 LT, che possono arrivare fino a tre volte gli importi sottratti, oltre alla sanzione per frode fiscale.
Per gli aspetti societari, occorre tener conto dei possibili mancati riversamenti sui conti della società alienante delle parti fiscalmente non dichiarate dei prezzi di alienazione delle unità di PPP: gli importi considerati sono CHF 72'000.- ed Euro 80'000.-, ossia circa CHF 160'000.-.
Addizionando tutte queste posizioni, l’importo posto sotto sequestro non appare, a questo stadio della procedura, sproporzionato.
4. In conclusione, allo stadio attuale del procedimento la decisione 23.7.2018 di sequestro merita tutela.
Il gravame della RE 1 è perciò respinto.
S’invita il procuratore pubblico a procedere celermente in questo procedimento, che in precedenza ha subito dei rallentamenti, prima del cambio di conduzione del medesimo.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263, 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 s. CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo dell’arch. __________, __________ è irricevibile.
2. Il reclamo della RE 1, __________, è respinto.
3. La tassa di giustizia di CHF 450.- e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF 500.- (cinquecento) sono poste a carico, in solido, della RE 1__________ e dell’arch. __________, __________.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera