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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Giorgia Peverelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 20/21.08.2018 presentato da
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RE 1
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contro |
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il dispositivo n. 2 del decreto di abbandono 31.07.2018 emanato dal procuratore pubblico Pamela Pedretti per violazione di domicilio e maltrattamento di animali (ABB __________); |
richiamato lo scritto 24/27.08.2018 del procuratore pubblico, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio della scrivente Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 02.11.2015 __________ e __________ hanno sporto una prima querela nei confronti di RE 1 per i reati di ingiuria e minaccia per fatti avvenuti a __________ il 07.08.2016 (inc. MP __________).
b. Con esposto 23/27.02.2017 __________ e __________ hanno sporto una seconda querela nei confronti d RE 1 e la sua compagna __________ per violazione di domicilio, danneggiamento e maltrattamento di animali. A loro dire, in data 06.12.2016 il querelato sarebbe passato “sul diritto di passaggio sul nostro terreno alla parte ovest della nostra casa e ha danneggiato rispettivamente ha violentato la nostra illuminazione alla nostra casa, andando a visitare la signora __________”. Inoltre il 22.12.2016 “RE 1 gettava sulla strada resti di pollo e patatine fritte che sono un pericolo per il cane ed anche animali selvatici” (inc. MP __________, AI 1, pag. 2).
c. In data 02.03.2017 il magistrato inquirente ha conferito mandato alla Polizia in fase di istruzione, chiedendo di procedere all’interrogatorio degli accusatori privati, rispettivamente degli imputati (inc. MP __________, AI 4).
d. Come emerge dal Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 27.09.2017, in data 19.06.2017 sono stati verbalizzati __________ e __________, i quali hanno confermato quanto esposto in querela, ad eccezione delle accuse mosse inizialmente nei confronti di __________, non riconoscendole alcuna responsabilità penale.
In data 08.07.2017 è stato interrogato RE 1 che ha negato le accuse mosse nei suoi confronti, non identificandosi nella persona che appare nel video di registrazione del sistema di sorveglianza posizionato sull’abitazione dei querelanti e da loro prodotto agli atti (inc. MP __________, AI 5).
e. Con scritto 02.07.2018 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione relativa ai fatti oggetto di entrambi i procedimenti pendenti aperti nei confronti di RE 1 (inc. MP __________ e inc. MP __________), prospettando nei di lui confronti un decreto di abbandono per i reati di violazione di domicilio e maltrattamento di animali, rispettivamente un decreto di accusa per i reati di ingiuria, minaccia e danneggiamento.
Alle parti è stato assegnato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e/o pretese d’indennizzo e di torto morale (inc. MP __________, AI 11).
f. Con scritto 10/11.07.2018 RE 1 ha chiesto, per il tramite del suo difensore di fiducia, il risarcimento delle spese legali sostenute “in vista ed in occasione” del suo verbale di interrogatorio 08.07.2017, quantificate in CHF 450.00 (inc. MP __________, AI 13).
g. In data 31.07.2018 il procuratore pubblico ha emanato il decreto di abbandono ABB __________ a beneficio di RE 1, non essendo dati gli estremi di reato, rispettivamente in assenza di prove oggettive a suo carico.
Il magistrato inquirente ha poi respinto la richiesta del legale dell’imputato di rifusione ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP delle spese legali sostenute in occasione del suo verbale di interrogatorio 08.07.2017, siccome i fatti “erano semplici e la fattispecie non era per nulla complessa, tant’è che il verbale è durato unicamente 30 minuti e il legale non ha avuto necessità di intervenire” (ABB __________, pag. 4, consid. 8).
h. In data 20/21.08.2018 RE 1 ha interposto reclamo contro il citato decreto di abbandono, chiedendo in particolare l’annullamento del dispositivo n. 2 relativo al mancato risarcimento delle spese legali sostenute.
A detta del reclamante, trattandosi di delitti ex art. 10 cpv. 3 CP, la decisione di abbandono del procedimento penale “giustifica di principio la rifusione delle spese legali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP”. Medesima conclusione anche nel caso in cui la fattispecie venga qualificata come caso bagatellare, e questo “poiché sfuggono al reclamante quelle necessarie doti di chiaroveggenza che gli avrebbero permesso se del caso di apprendere la semplicità della fattispecie prima del suo primo interrogatorio”.
La gravità e la complessità del caso di specie, la durata del suo verbale di interrogatorio, rispettivamente la necessità o meno di intervento da parte del legale, “non erano certo prevedibili a priori, né dallo scrivente (ndr. legale di RE 1) e men che meno dal reclamante” (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 5).
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono in applicazione dell’art. 319 CPP, atto impugnabile secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 20/21.08.2018 da RE 1 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, avverso il dispositivo n. 2 della decisione di abbandono ABB __________ del 31.07.2018 a tenore del quale non gli è stato riconosciuto alcun indennizzo per le spese legali sostenute in occasione del suo verbale di interrogatorio 08.07.2017 svoltosi nell’ambito dell’inc. MP __________ aperto nei suoi confronti per i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e maltrattamento di animali, è tempestivo e anche proponibile (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP, che regolamenta l’impugnazione di un tale atto).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3.
RE 1, quale imputato parzialmente assolto, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del dispositivo n. 2 del decreto di abbandono.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisioni TF 6B_20/2016 del 20.12.2016 consid. 2.1.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_265/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (decisioni TF 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; 6B_657/2015 dell’1.6.2016 consid. 5.3.; 6B_800/2015 del 6.4.2016 consid. 2.3.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; 138 IV 197 consid. 2.3.), danno economico (decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.) e torto morale (decisioni TF 6B_98/2015 del 23.6.2016 consid. 3.2.1.; 6B_1057/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_20/2016 del 20.12.2016 consid. 2.1.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
3. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 2.2.). Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati dal caso (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231).
L’indennizzo per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (decisioni TF 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell’imputato (decisioni TF 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
4. 4.1.
Con decreto di abbandono 31.07.2018 il procuratore pubblico ha negato a RE 1, che aveva postulato un indennizzo per le spese legali supportate in occasione del suo verbale di interrogatorio 08.07.2017 (quantificate in CHF 450.00), siccome i fatti oggetto del citato verbale erano semplici, rispettivamente la fattispecie non era complessa, tanto da durare unicamente 30 minuti e da non necessitare alcun intervento da parte del legale del verbalizzato (ABB __________).
4.2.
I fatti oggetto del procedimento penale, rispettivamente dell’unico verbale di interrogatorio 08.07.2017 del reclamante, corrispondevano a quanto esposto dagli accusatori privati nella loro querela sporta il 23/27.02.2017 (anche) nei suoi confronti per titolo di danneggiamento, violazione di domicilio e maltrattamento di animali, e meglio: l’asserito danneggiamento di due luci dei querelanti, accedendo senza permesso nella loro proprietà privata, rispettivamente l’aver asseritamene gettato cibarie nei pressi della loro proprietà, mettendo in pericolo l’incolumità del loro cane e di altri animali.
Il caso, dal profilo fattuale e giuridico, era oggettivamente semplice.
Dagli atti risulta che il procuratore pubblico, ricevuta la querela, in data 02.03.2017, ha aperto l’istruzione ed ha incaricato la Polizia di procedere agli interrogatori delle parti. Sono quindi stati sentiti __________ (il 19.06.2017), __________ (il 19.06.2017) e RE 1 (l’08.07.2017). Il procedimento penale si è concluso con questi pochi atti di inchiesta.
RE 1, nel corso del suo unico e breve verbale di interrogatorio, ha saputo esporre le sue dichiarazioni in modo chiaro, senza particolari problemi, rispondendo alle domande postegli dagli agenti di Polizia, rispettivamente contestando le accuse mosse nei suoi confronti. L’intervento del legale nel corso della sua audizione non è stato rilevante, a comprova del fatto che il reclamante è stato in grado di esporre adeguatamente la sua versione dei fatti.
Dagli atti dell’inc. MP __________ non risulta inoltre che il difensore di fiducia abbia interagito durante l’istruzione né con il Ministero pubblico, né con il cliente stesso, per un’eventuale richiesta di informazioni in vista del verbale di interrogatorio 08.07.2017, rispettivamente per una successiva presa di posizione.
4.3.
L’argomento, sollevato nel gravame, secondo cui il reclamante non poteva sapere, a priori, che si trattasse o meno di un caso bagatellare, non è rilevante e pertinente. Anzitutto, all’inizio del primo interrogatorio, l’imputato è portato a conoscenza dell’imputazione a suo carico. A dipendenza di ciò, può decidere se rispondere o meno, rispettivamente se chiedere o meno di essere assistito da un difensore. Ciò vale a maggior ragione nel caso del reclamante, non digiuno dal partecipare a procedimenti penali.
4.4.
Visto quanto precede, non ritenendo, nel caso concreto, necessario e nemmeno ragionevole il ricorso a un avvocato da parte di RE 1 per un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, il procuratore pubblico ha, a giusta ragione, respinto la sua istanza intesa ad ottenere la rifusione di CHF 450.00 per spese legali.
5. Il gravame è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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- (per sé e per RE 1); - sede, (con gli inc. MP __________ e inc. MP __________ di ritorno).
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera