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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliere: |
Carlo Iazeolla, vicecancelliere |
sedente per statuire sul reclamo 3/5.9.2018 presentato da
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RE 1 patr. da: PR 1 |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 21.8.2018 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 18/22.5.2018 nei confronti di ignoti per titolo di danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia, sottrazione di dati personali e violazione dell'obbligo di discrezione (NLP __________); |
richiamate le osservazioni 12/13.9.2018, 10/11.10.2018 (duplica), 23/24.10.2018 (quadruplica) e 7/8.11.2018 (sestuplica) del procuratore pubblico, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 1°/2.10.2018, la triplica 18/19.10.2018 e la quintuplica 31.10/2.11.2018 mediante le quali la reclamante si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A partire dal 1°.9.2010 RE 1 è stata alle dipendenze di __________ (di seguito: __________), in qualità di infermiera in cure generali, mediante contratto di lavoro a durata indeterminata e con possibilità di disdetta per la fine di un mese con preavviso di tre mesi (AI 1 allegato 1, inc. MP __________).
b. Il 31.5.2017 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha prodotto un certificato medico secondo cui RE 1 “per motivi di salute è inabile al lavoro nella misura del 100% dal 31.5.17 fino a data da stabilire” (AI 1 allegato 2).
c. Il 9/14.8.2017 RE 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro in qualità di infermiera alle dipendenze dell'__________ (di seguito: __________) a tempo indeterminato a partire dal 1°.12.2017. La validità del contratto era subordinata “alla veridicità, completezza e conformità di tutta la documentazione richiesta” dal datore di lavoro (AI 1 allegato 4).
d. Il 24.11.2017 la dr.ssa med. __________ ha prodotto un nuovo certificato medico afferente RE 1, secondo il quale la qui insorgente “sta meglio e a partire dal 1°.12.17 è da considerare abile al lavoro nella misura del 100%. Purtroppo una ripresa c/o __________ però con quasi certezza sarebbe un fattore scatenante una ricaduta con nuova inabilità lavorativa prolungata. È quindi da considerare abile come summenzionato dal 1°.12.17 presso altro datore di lavoro” (AI 1 allegato 3).
e. Il 24.11.2017 RE 1, su richiesta del direttore amministrativo di __________ __________, gli ha inviato il suddetto certificato medico di medesima data e la “disdetta al contratto dì lavoro stipulato con __________, in qualità d'infermiera al 100% a intercorrere dal 30.11.2017 come da specifiche descritte sul certificato medico” (AI 1 allegato 5; la disdetta, invece, non risulta agli atti).
In risposta, con scritto 1°.12.2017 __________ ha comunicato a RE 1 di “accettare le sue dimissioni, che saranno però valide solo con effetto al 28 febbraio 2018, decorsi i 3 mesi di preavviso previsti contrattualmente” (AI 1 allegato 6).
f. Con scritto 26.2.2018 __________ ha informato RE 1 “di voler sciogliere il suo rapporto d’impiego con il nostro istituto durante il suo periodo di prova (…) per il 12 marzo 2018” (AI 1 allegato 9).
g. Con esposto 18/22.5.2018 RE 1 ha sporto querela contro ignoti per titolo di danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia, sottrazione di dati personali e violazione dell'obbligo di discrezione (AI 1).
Esposta la surriferita cronologia di eventi, ha specificato che la sua lettera 24.11.2017 a __________ avrebbe, a suo dire, costituito “una disdetta straordinaria del rapporto di lavoro (…). Tale circostanza non è stata ben accettata dall'allora datore di lavoro (…), ritenendo che il rapporto di lavoro sarebbe giunto al termine solo in data 28 febbraio 2018 (…) tra me e __________ si è aperta una vertenza incentrata sulla contestazione del termine del mio impiego, oltre che contenere anche richieste economiche derivanti dalla liquidazione del rapporto di lavoro (…). Tale vertenza è tutt'oggi ancora aperta e ben lontana dall'essere risolta” (AI 1 p. 3). RE 1 non ha, però, allegato alcun documento inerente a detta vertenza.
Ha poi sottolineato che fino al 13.2.2018 la sua valutazione del periodo di prova da parte del nuovo datore di lavoro si era “conclusa positivamente (…) mancava solamente la sottoscrizione formale [della conferma definitiva presso __________, ndr.] dei superiori” (AI 1 p. 4), senonché il 20.2.2018 “la capo settore infermieristico __________ è venuta a conoscenza che la sottoscritta (…) risultasse ancora inserita nei turni di lavoro di __________ e che vi figurasse ‘in malattia’. L'unica spiegazione possibilmente plausibile è che un collaboratore di __________ (attualmente persona ignota) ha rivelato (a persone interne all'__________ di cui non conosco attualmente l'identità, rispettivamente ha lasciato trapelare) informazioni di carattere interno e riservate (legate alla mia persona e non solo) a terzi. All'istruttoria il compito di far luce su tali attori” (AI 1 p. 5).
Il 20 ed il 23.2.2018 si sarebbero svolti due colloqui tra RE 1, la capo settore infermieristico __________ e, nella seconda occasione, il responsabile delle risorse umane della regione di __________ __________; in nessuna delle due circostanze i collaboratori di __________ avrebbero indicato alla querelante, nonostante le sue richieste, la o le fonti delle surriferite informazioni pervenute da __________ (AI 1 p. 5 s.).
A mente di RE 1, __________ “ha potuto seriamente credere che al tempo dei fatti io stessi lavorando per due datori di lavoro diversi e attivi nello stesso settore professionale, oltre che dissimulare una eventuale capacità, rispettivamente incapacità lavorativa” (AI 1 p. 6), il che avrebbe reso la comunicazione “delle informazioni relative lo stato lavorativo e di salute della sottoscritta” non solo diffamatoria (AI 1 p. 6), ma anche calunniosa, visto che “__________ era bene a conoscenza del fatto che la sottoscritta non era più alle sue dipendenze e men che meno che in malattia” (AI 1 p. 7). La medesima comunicazione avrebbe pure configurato una sottrazione di dati personali (AI 1 p. 7). Sarebbe stato realizzato anche il reato di violazione dell'obbligo di discrezione, visto che ad __________ sarebbero stati forniti, con la predetta comunicazione dei dati “raccolti nel corso dell'attività professionale che ho svolto presso __________ nel corso degli anni” (AI 1 p. 7). Infine, la comunicazione pervenuta da __________ avrebbe configurato anche il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia “allorquando __________, unicamente a scopo di ripicca nei miei confronti, ha comunicato le informazioni riservate (personali e legate ad una vertenza tutt'oggi aperta) al mio (allora) nuovo datore di lavoro con lo scopo di farmi perdere il posto di lavoro e di conseguenza la mia fonte di entrate” (AI 1 p. 8).
h. In risposta, con decisione 21.8.2018 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di ignoti in capo a tutte le ipotesi di reato sostenute da RE 1 (NLP __________).
Ha rilevato che la querelante avrebbe formulato “delle ipotesi accusatorie, senza indicare fatti precisi, né mezzi di prova a sostegno della sua tesi (…) e neppure di indicare cosa sia stato riferito esattamente, da parte di chi e a chi. Nella querela ella non precisa nemmeno come sarebbe venuta a conoscenza del fatto che, in data 20.02.2018, __________ avrebbe appreso che figurava in malattia e ancora iscritta nei piani di lavoro di __________. Trattasi quindi di semplici supposizioni che non permettono l'avvio di un'inchiesta penale, non sussistendo i benché minimi elementi probatori/indizianti per poter ipotizzare un reato” (NLP __________ p. 2 s.).
Ha poi discusso le singole ipotesi di reato, rimarcando anzitutto che “non potendo la querelante indicare quali sarebbero le allegazioni che ritiene lesive del suo onore, non risulta possibile stabilire se le stesse siano da considerarsi tali da adempiere i presupposti” del reato di diffamazione; l'allegazione secondo cui “in quel periodo la querelante figurava ancora nei turni di lavoro di __________ e in malattia” sarebbe veritiera, di modo da escludere le ipotesi di diffamazione e di calunnia (NLP __________ p. 4).
Non risulterebbero indizi per cui “i piani di lavoro di __________ per il periodo dicembre 2017-febbraio 2018 (…) siano stati estrapolati illecitamente da persona non abilitata a farlo in seno a __________, per poi trasmetterli, senza diritto, a qualcuno in seno di __________. In secondo luogo (…) i turni di lavoro non possono essere considerati (…) dei ‘dati personali degni di particolare protezione’ così come invece previsto dall'art. 179novies CPS, anche perché trattasi di informazioni accessibili a tutto il personale (medico, paramedico e amministrativo) di __________” (NLP __________ p. 4).
Sull'ipotesi di danno patrimoniale procurato con astuzia ha argomentato che “presuppone un inganno astuto. Ciò che in casu difetta (…) non essendo dimostrato che __________ abbia disdetto il rapporta di lavoro con la querelante poiché tratto astutamente in inganno da parte di terzi (…) e ciò a prescindere dal fatto che, a seguito della rescissione del rapporto di lavoro, la querelante abbia subito un pregiudizio patrimoniale avendo perso il proprio posto di lavoro sia presso __________, sia presso __________” (NLP __________ p. 5).
Infine, relativamente all'ipotizzata violazione dell'obbligo di discrezione ha spiegato che “a prescindere dal fatto che non è assolutamente dimostrato che, nel corso del mese di febbraio 2018, qualcuno abbia riferito intenzionalmente ed illecitamente a terzi i piani/turni di lavoro della querelante e il fatto che figurasse in malattia, a mente dello scrivente magistrato dette informazioni non costituiscono dei dati personali segreti o degni di particolare protezione” (NLP __________ p. 6).
i. Con reclamo 3/5.9.2018 RE 1 postula l'annullamento del decreto di non luogo a procedere impugnato.
Fa valere che il non aver sostanziato maggiormente le proprie ipotesi accusatorie è da ricondurre all'essere stata informata, in occasione di entrambi i colloqui 20.2.2018 e 23.2.2018, “dalla signora __________ unicamente in merito al contenuto delle indicazioni che le erano state riportate, senza tuttavia l'indicazione della persona che le aveva concretamente formulate (…). Per chiarire se, e in che misura, tali dichiarazioni siano suscettibili di avere, o meno, rilevanza penale, il magistrato inquirente avrebbe necessariamente dovuto procedere all'audizione della signora __________. Non essendo stato il caso, si deve necessariamente giungere alla conclusione che l'accertamento della fattispecie sia stato manifestamente insufficiente” (reclamo 3/5.9.2018 p. 5 s.).
Ritiene lesivo dell'onore protetto dagli art. 173 ss. CP “affermare che una persona, oltre a lavorare a tempo pieno presso un datore di lavoro, sia nel contempo alle dipendenze di un'ulteriore datore di lavoro presso il quale risulterebbe annunciata in malattia” poiché la renderebbe sospetta di aver commesso “un reato a danno di una compagnia di assicurazione malattia” (reclamo 3/5.9.2018 p. 6 s.). Aggiunge di aver percepito l’ultimo stipendio da __________ a fine novembre 2017 e di aver richiesto “già nel mese di dicembre 2017 e a gennaio 2018, informata da un ex collega, (…) ai responsabili di __________, di rettificare i piani di lavoro, visto che non corrispondeva assolutamente al vero (a) che lei fosse malata e (b) che fosse ancora alle dipendenze di __________” (reclamo 3/5.9.2018 p. 7).
Sull'ipotesi di sottrazione di dati personali rileva che __________ avrebbe omesso di rispettare il segreto professionale imposto dal regolamento interno e che i turni di lavoro conterrebbero “dati personali degni di particolare protezione, in particolare allorquando diano conto dello stato di salute di una persona” (reclamo 3/5.9.2018 p. 8). Lo stesso dovrebbe valere, a mente della reclamante, anche quo all'ipotizzata violazione dell'obbligo di discrezione (reclamo 3/5.9.2018 p. 9).
Sarebbero dati anche i presupposti del danno patrimoniale procurato con astuzia, visto che risulterebbe “difficile negare che la disdetta del rapporto di lavoro possa essere ricondotta ad altro, se non alle informazioni fatte pervenire alla signora __________” (reclamo 3/5.9.2018 p. 8).
j. Nelle proprie osservazioni 12/13.9.2018 il magistrato inquirente ribadisce che a fronte dell'eventuale utilità, ai fini istruttori, dell'interrogatorio di __________, “per giustificare l'avvio di un procedimento penale, in particolare per reati punibili esclusivamente a querela di parte, occorrono comunque degli indizi di reato, che nel caso di specie lo scrivente magistrato non intravvede” (osservazioni 12/13.9.2018 p. 2) riprendendo, per il resto, gli argomenti già espressi nel decreto qui impugnato.
k. In replica, RE 1 sottolinea che “in presenza di dubbi circa l'esatto svolgimento dei fatti, prima di procedere all'emanazione di un decreto di non luogo a procedere, il Magistrato avrebbe per lo meno dovuto procedere a sentire la querelante”, oltre a __________ (replica 1°/2.10.2018 p. 3).
A mente dell'insorgente __________ avrebbe disdetto il contratto di lavoro a seguito di quanto appreso da __________, di modo che gli addebiti rimproverati alla reclamante non sarebbero stati “di poco conto” (replica 1°/2.10.2018 p. 3).
Ribadisce ancora una volta di non essere più stata alle dipendenze di __________ in febbraio 2018 (replica 1°/2.10.2018 p. 4).
l. In duplica, il procuratore pubblico rileva che “appare quantomeno singolare che il rapporto di lavoro sia stato sciolto (reciprocamente) effettivamente già nel corso del mese di novembre 2017, in quanto dagli atti emerge chiaramente che la querelante ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro solo il 24.11.2017 e che __________ ha accettato le sue dimissioni a decorrere però dal 28.02.2018. Inoltre, se il rapporto di lavoro fosse stato sciolto con effetto immediato, mal si comprende per quale ragione la querelante figurava ancora iscritta nei piani di lavoro di __________ per il periodo dicembre 2017-febbario 2018 (…) non può comunque essere contestato che la querelante ha sottaciuto all'__________ di figurare ancora alle dipendenze di __________ e, per di più, in malattia”, di modo che a __________ sarebbero stati riferiti fatti veritieri (duplica 10/11.10.2018 p. 1 s.).
m. In triplica, RE 1 spiega ulteriormente che la disdetta inoltrata il 24.11.2017 a __________ era da considerarsi “per cause gravi (…) indipendentemente dall'accettazione o meno da parte del datore di lavoro” (triplica 18/19.10.2018 p. 2 s.).
n. In quadruplica il magistrato inquirente sostiene che “al momento in cui la signora __________ sarebbe venuta a conoscenza del fatto che la querelante figurava ancora alle dipendenze di __________ (e in malattia), il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro era ancora in essere, ritenuto come la disdetta dello stesso da lei presentata non era stata accettata dal datore di lavoro precedente. Inoltre, dal certificato medico della dr. __________ allegato alla querela si evince che, a quel momento, ella fosse inabile al lavoro per quanto concerne __________. Circostanza, questa, perlomeno singolare, in quanto, secondo l'avviso dello scrivente magistrato appare quantomeno inusuale che un dipendente possa risultare inabile al lavoro (per il medesimo tipo di attività/impiego) presso un determinato datore di lavoro ed abile invece (al 100%) presso un altro” (quadruplica 23/24.10.2018 p. 1).
o. In quintuplica (quintuplica 31.10/2.11.2018) la reclamante riconferma che il suo rapporto di lavoro con __________ era terminato al 30.11.2017 (quintuplica 31.10/2.11.2018 p. 2).
Contesta le considerazioni espresse dal procuratore pubblico sul certificato medico 24.11.2017: “l'inabilità lavorativa di un dipendente non deve necessariamente ascriversi ad un'incapacità ad eseguire una determinata tipologia di lavoro e quindi di mansione da svolgere, ma può benissimo essere ricondotta al comportamento/atteggiamento avuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti” (quintuplica 31.10/2.11.2018 p. 3).
p. Nella sestuplica 7/8.11.2018 il procuratore pubblico si riconferma “nelle motivazioni di fatto e di diritto illustrate nel decreto di non luogo a procedere impugnato, rispettivamente nelle mie successive osservazioni”.
in diritto
1. 1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 3/5.9.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 21.8.2018 (NLP __________), è tempestivo (art. 90 cpv. 2 CPP) e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. 3.1.
RE 1 ipotizza, anzitutto, a carico di ignoti i reati di diffamazione giusta l'art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 3. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)] e di calunnia giusta l'art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, come anche chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)], in quanto i suddetti ignoti avrebbero fatto credere, a suo dire contrariamente al vero, che lei stesse “lavorando per due datori di lavoro diversi e attivi nello stesso settore professionale, oltre che dissimulare una eventuale capacità, rispettivamente incapacità lavorativa” (AI 1 p. 6).
3.2.
3.2.1.
L'onore protetto ai sensi degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare.
Le predette disposizioni proteggono l'onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d'onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che – senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nell’ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé medesima (decisione TF 6B_138/2013 del 19.5.2014 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, 2. ed., vor art. 173 CP n. 1 ss.).
La questione a sapere se un'affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_138/2013 del 19.5.2014 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., vor art. 173 CP n. 11). Questa interpretazione deve tenere conto non soltanto del contenuto del testo dell'articolo, ma anche della sua presentazione grafica. Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme. La determinazione del contenuto di un messaggio concerne l'accertamento dei fatti, mentre il giudizio sul senso che un destinatario non prevenuto attribuisce alle espressioni e alle immagini utilizzate costituisce una questione di diritto (sentenza TF 6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 4.2.; DTF 137 IV 313 consid. 2.1.3. e rif.).
Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso o al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 392) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 394).
Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377).
3.2.2.
I reati contro l'onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all'affermazione lesiva dell'onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – alla presa di conoscenza da parte del terzo. Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 s. / art. 174 CP n. 6 / art. 177 CP n. 14; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., art. 173 CP n. 48 ss. / art. 174 CP n. 11 ss. / art. 177 CP n. 24 s.).
3.3.
3.3.1.
Nel decreto di non luogo a procedere qui impugnato, il procuratore pubblico ha rilevato che RE 1 non avrebbe saputo “indicare cosa sia stato riferito esattamente, da parte di chi e a chi” (NLP __________ p. 2) e che l'allegazione secondo cui “in quel periodo la querelante figurava ancora nei turni di lavoro di __________ e in malattia” sarebbe veritiera, di modo da escludere le ipotesi di diffamazione e di calunnia (NLP __________ p. 4).
Nel proprio gravame RE 1 ritiene invece che non corrisponda al vero “affermare che una persona, oltre a lavorare a tempo pieno presso un datore di lavoro, sia nel contempo alle dipendenze di un'ulteriore datore di lavoro presso il quale risulterebbe annunciata in malattia”, ciò che la renderebbe sospetta di aver commesso “un reato a danno di una compagnia di assicurazione malattia” (reclamo 3/5.9.2018 p. 6 s.).
3.3.2.
Dalla documentazione agli atti prodotta in sede di querela risulta che il 9/14.8.2017 RE 1, mentre risultava inabile al lavoro “per motivi di salute (…) fino a data da stabilire” (cfr. certificato medico 31.5.2017, AI 1 allegato 2), ha sottoscritto il contratto di lavoro con __________, valido a partire dal 1°.12.2017.
Sulla base di questa premessa, bisogna rilevare che la situazione venuta a crearsi dopo il 26.2.2018, con lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte di EOC, è da ascriversi ‒ in assenza di differenti riscontri oggettivi ‒ al comportamento dell'insorgente. Infatti, anzitutto mal si comprende come mai RE 1, dopo aver firmato il nuovo contratto di lavoro, non abbia inoltrato entro il 31.8.2018 la disdetta ordinaria a __________ con il termine di tre mesi.
Si constata, poi, che nonostante le varie occasioni di produrre allegati ‒ querela, reclamo, replica, triplica, quintuplica ‒ la reclamante non ha mai sostenuto, né prodotto alcuna attestazione a tal proposito, di aver comunicato ad __________ la sua precedente situazione lavorativa e/o l'esistenza dei due certificati medici che la riguardano. Nemmeno ha prodotto alcunché relativamente all'asserito scambio di corrispondenza sulla presunta sua contestazione rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro con __________ non immediata, bensì al 28.2.2018 (AI 1 p. 3).
L'unico dato di fatto emergente dagli atti, successivo all'inizio dell'attività lavorativa presso il nuovo datore di lavoro, è che __________ ha comunicato alla reclamante la disdetta del contratto di lavoro nel corso del periodo di prova.
In tal senso, a giusta ragione il procuratore pubblico ha ritenuto veritiere le eventuali informazioni fornite da ignoti a __________, di modo che la questione a sapere se la disdetta 24.11.2017 sia da considerarsi con effetto immediato o meno, assume, rispetto a quanto appena esposto, carattere meramente secondario ed ininfluente all'esito del presente reclamo, oltre a rappresentare una questione di carattere civile, da dirimersi nelle opportune sedi.
Lo stesso dicasi, in punto alla rilevanza per l'esito della procedura di reclamo che qui interessa, dell'eventuale fornitura dei turni di lavoro da __________ ad __________. L'eventuale rimprovero di avere due occupazioni a tempo pieno simultanee sarebbe riferito all'onore professionale della reclamante, non protetto dagli art. 173 ss. CP.
3.3.3.
Di conseguenza, per quanto concerne le ipotesi di diffamazione e calunnia, il decreto di non luogo a procedere qui impugnato è meritevole di tutela.
4. 4.1.
RE 1 ipotizza, poi, a carico di ignoti i reati di sottrazione di dati personali giusta l'art. 179novies CP [secondo cui è punito a querela di parte chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili (BSK Strafrecht II – P. VON INS / P.-R. WYDER, op. cit., art. 179novies CP n. 12 ss.)] e di violazione dell'obbligo di discrezione giusta l'art. 35 cpv. 1 LPD [secondo cui è punito a querela di parte chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati (BSK DSG – F. RIKLIN, 2. ed., art. 35 LPD n. 1 ss.)] relativamente ai turni di lavoro di __________ afferenti i mesi da dicembre 2017 a febbraio 2018, forniti indebitamente ad __________.
4.2.
I presupposti di “dati personali degni di particolare protezione” e di “profilo della personalità”, contenuti nell'art. 179novies CP e nell'art. 35 LPD, sono definiti all'art. 3 LPD (BSK Strafrecht II – P. VON INS / P.-R. WYDER, op. cit., art. 179novies CP n. 12).
Per l'art. 3 lit. c. LPD sono dati personali degni di particolare protezione i dati concernenti: le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali (cifra 1.), la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza (cifra 2), le misure d'assistenza sociale (cifra 3), i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali (cifra 4).
L'art. 3 lit. d LPD prevede che il profilo della personalità è una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica.
I dati personali segreti sono quelli che riguardano circostanze o situazioni delle quali l'avente diritto vuole che non vengano divulgate a nessuno, salvo sua esplicita contraria intenzione (DTF 118 IV 45; BSK DSG – F. RIKLIN, op. cit., art. 35 DSG n. 3 con ulteriori riferimenti).
4.3.
4.3.1.
Nel decreto di non luogo a procedere 21.8.2018 il magistrato inquirente ha rilevato che se anche si fosse verificata la circostanza, non dimostrata, secondo cui ignoti avrebbero fornito ad __________ i turni di lavoro di __________, detti turni non potrebbero essere considerati alla stregua di dati personali degni di particolare protezione, né tantomeno di dati segreti (NLP __________ p. 4, 6).
Nel proprio reclamo RE 1 fa valere che i surriferiti turni di lavoro conterrebbero, invece, dati personali degni di particolare protezione, poiché fornirebbero informazioni sul suo stato di salute (reclamo 3/5.9.2018 p. 8). L'insorgente non spiega, né con il gravame né in seguito, come mai quei dati dovrebbero essere qualificati di segreti in applicazione dell'art. 35 LPD.
4.3.2.
I turni di lavoro di TVS relativi ai mesi da dicembre 2017 a febbraio 2018 indicano RE 1 assente per “malattia”. Ora, una simile indicazione non fornisce alcun elemento sull'effettivo stato di salute di una persona, né sulla tipologia e/o gravità della malattia né, ad esempio, sui tempi di convalescenza: una simile indicazione su un piano di lavoro informa unicamente sul motivo di assenza dal lavoro. Proprio perché un piano di lavoro deve poter essere accessibile a tutti i dipendenti di uno specifico gruppo di lavoro, piccolo o grande che sia, le informazioni contenute in esso devono poter essere divulgate anche a persone che, pur lavorando nella medesima struttura, non necessariamente si frequentano o si conoscono. Già per questo motivo, i dati di un piano di lavoro non possono essere considerati “degni di particolare protezione”, né tantomeno “segreti”.
4.3.3.
Di conseguenza, in concreto non sono dati i presupposti dei reati ipotizzati di sottrazione di dati personali e di violazione dell'obbligo di discrezione.
5. 5.1.
RE 1 ipotizza, infine, a carico di ignoti il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP [secondo cui è punito chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 151 CP n. 1 ss.)].
5.2.
Fatta salva l'assenza di scopo di indebito profitto, il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia si basa sui medesimi presupposti del reato di truffa giusta l'art. 146 CP, alla cui dottrina e giurisprudenza si può fare riferimento (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 151 CP n. 1). È pertanto necessario un inganno astuto mediante l'affermazione di cose false o la dissimulazione di cose vere, oppure mediante la conferma subdola di un errore, con conseguente atto pregiudizievole di un patrimonio.
5.3.
In concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non è ravvisabile alcun inganno astuto: oltre a quanto asserito nell'esposto di querela e nel gravame, agli atti risulta che la data della conclusione del rapporto di lavoro fosse controversa tra le parti, di modo che non è pacifico il rapporto di lavoro tra RE 1 e __________ fosse terminato prima del 28.2.2018, e che le informazioni contenute nei piani di lavoro in questione fossero errate e/o ingannevoli. Di modo che anche un eventuale inoltro di queste informazioni ad __________ non potrebbe aver indotto o confermato in un errore il nuovo datore di lavoro.
5.4.
In queste circostanze, si deve necessariamente decidere per l'assenza di sufficienti indizi di reato a carico di ignoti.
6. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 151, 173, 174 e 179novies CP, 3 e 35 LPD, 309 s., 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di RE 1 .
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere