Incarto n.
60.2018.292

 

Lugano

17 gennaio 2019/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 22/23.10.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 10.10.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non gli ha concesso il beneficio della liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 24/25.10.2018 del procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante le quali chiede la reiezione del reclamo, ritenendo l’impugnato giudizio legittimo e giuridicamente inattaccabile;

 

richiamate le osservazioni 2.11.2018 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, con cui comunica di condividere le considerazioni espresse nella decisione impugnata e chiede la reiezione del reclamo;

 

preso atto dello scritto 29/30.10.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

visto lo scritto 14/16.10.2018 del reclamante e ritenuto che lo stesso non ha replicato;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con sentenza 13.10.2016 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole, in correità con un terzo, di ripetuta estorsione, ripetuta rapina, ripetuta coazione, ripetuta violazione di domicilio, nonché, singolarmente, di rapina, ripetuta estorsione (in parte tentata), ripetuta truffa (in parte tentata), appropriazione indebita, ripetuta diffamazione, ripetuta minaccia, ingiuria, ripetuta falsità in documenti, guida senza essere titolare della licenza, ed inganno nei confronti delle autorità. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di CHF 50.-, corrispondenti a 5 aliquote giornaliere da CHF 10.- cadauna. Nei suoi confronti la Corte ha altresì revocato la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.- cadauna di cui al decreto d’accusa 3.09.2015 (DA __________) del Ministero pubblico (inc. TPC __________).

 

                                         Alla suddetta pena sono poi andati ad aggiungersi ulteriori 77 giorni di pena detentiva sostitutiva, conseguenti alla commutazione di multe e pene pecuniarie residue rimaste impagate, inflittegli con decreti d’accusa 15.04.2015 (__________) e 3.09.2015 (DA __________).

 

 

                                  b.   Con decisione 21.03.2017 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga. Nel medesimo giudizio il magistrato ha determinato i seguenti termini di espiazione:

                                         1/3                                  12.02.2017

                                         1/2                                  25.09.2017

                                         2/3                                  08.05.2018

                                         Fine pena                      03.08.2019

 

 

                                   c.   Nel frattempo nei confronti di RE 1 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona con decisione 8.09.2016 ha ordinato l’immediato allontanamento alla scarcerazione, mentre che la Segreteria di Stato della migrazione di Berna in data 16.08.2017 ha emanato un divieto d’entrata nel nostro paese valido sino al 15.08.2031.

 

 

                                  d.   Con decisione 25.04.2018 (AI 3, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi, acquisiti i preavvisi delle autorità interpellate e sentito RE 1 in data 11.04.2018, non gli ha concesso il beneficio della liberazione condizionale.

                                         Il magistrato ha in particolare considerato l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva, stante che il reclamante è recidivo specifico per i numerosi precedenti penali in Italia per reati gravi quali ripetuta rapina (continuata ed in concorso), atti sessuali con un minorenne, sottrazione di persone incapaci, ricettazione e falsità in certificati, per i quali gli sono state inflitte condanne complessivamente superiori ad 8 anni di reclusione, di cui – come asserito dal reclamante – avrebbe concretamente espiato circa 4 anni e mezzo. In Italia penderebbe su di lui ancora una pena da espiare. Oltre a ciò, poco tempo dopo il suo trasferimento in Svizzera (avvenuto nel gennaio 2015) egli è stato oggetto di due decreti d’accusa nonché della condanna del 13.10.2016 davanti alle assise criminali. Da qui, a mente del magistrato, l’impossibilità di formulare una prognosi non sfavorevole, che non ha ritenuto essere mitigata dalle dichiarazioni di emendamento del reclamante, anche se sostenute dalla richiesta di seguire un percorso di Counseling, e dalla prospettiva di rientrare in Italia presso i genitori, per poi gestire un esercizio pubblico, aperto dalla di lui attuale compagna.

 

 

                                   e.   In data 17.07.2018 RE 1 ha presentato domanda di rivalutazione della liberazione condizionale, avendo nel frattempo ottenuto la conferma di presa a carico da parte dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di __________ alla sua scarcerazione (AI 1, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Con decisione 10.10.2018 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo aver acquisito i nuovi preavvisi emessi dalle autorità interessate ed aver nuovamente sentito il reclamante in data 19.09.2018, non ha posto RE 1 al beneficio della sospensione condizionale.

                                         Il magistrato, evidenziato come la richiesta di rivalutazione si sia fondata sulla conferma della presa a carico da parte dell’UEPE di __________ al momento della scarcerazione del reclamante, ha nuovamente concluso per l’inesistenza di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva. In particolare in base agli atti non risulterebbe, a suo avviso, sussistere un progetto lavorativo concreto e stabile, che permetta al reclamante di far fronte al proprio sostentamento, così come a quello della compagna e dei loro due figli (ancora in tenera età). Quelle di RE 1 rimarrebbero quindi delle mere dichiarazioni d’intenti, col rischio che egli venga a trovarsi in una situazione di fragilità personale, sociale ed economica che lo porti a delinquere, come avvenuto in passato. Il giudice ha altresì evidenziato la grave situazione debitoria del reclamante, alla quale si aggiungerebbe una di lui ancora carente presa di coscienza delle proprie responsabilità in capo ai gravi reati da lui commessi. Ciò che non verrebbe mitigato dal buon comportamento tenuto in carcere.

 

 

                                  g.   Con scritto 14.10.2018 al giudice dei provvedimenti coercitivi (poi trasmesso a questa Corte il 16.10.2018) RE 1 in buona sostanza si è lamentato della propria situazione di detenzione, evidenziando il positivo cambiamento personale (AI 15, inc. GPC __________).

 

 

                                  h.   Con esposto 22/23.10.2018 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, avv. __________, si è aggravato contro il giudizio 10.10.2018 emanato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo di essere posto al beneficio della liberazione condizionale.

                                         Riepilogati i fatti ha in particolare sostenuto l’assenza di un pericolo di recidiva, a fronte della sua seria buona volontà di perseguire una vita onesta, lontana dal mondo criminogeno supportata dal corso di counceling da lui seguito (e che manterrebbe privatamente dopo il suo rilascio) e dal sostegno della propria famiglia , della sua presa di coscienza delle sue responsabilità nonché della consapevolezza delle proprie difficoltà personali, come pure dei suoi progetti lavorativi futuri, con un aggancio serio ai servizi sociali nel suo paese d’origine disposti infatti a seguirlo nel reinserimento sociale e professionale. Ha poi posto in evidenza i preavvisi favorevoli rilasciati dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e il buon comportamento tenuto in carcere. Infine le decisioni di allontanamento e il divieto d’entrata fungerebbero altresì da deterrente circa il rischio che egli torni nel nostro territorio per delinquere.

 

                                         Con scritto 8/9.11.2018 il patrocinatore di RE 1 ha chiesto la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 22/23.10.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 10.10.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 12.10.2018 – è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta dell’ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

 

                                         2.3.

                                         La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.).

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà , ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.2.).

                                         Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

 

                                         2.4.

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

 

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

 

                                         Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

 

                                         2.5.

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in disamina è pacifico e incontestato che RE 1 adempie il primo presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale, avendo raggiunto lo scorso 8.05.2018 il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena.

 

                                         3.2.

                                         In carcere dal 19.11.2015, RE 1 è stato oggetto di tre sanzioni disciplinari per inosservanza delle norme comportamentali risp. vie di fatto. È per il suo carattere – come accertato dalla Corte del merito che, per motivi di sicurezza, si è reso necessario il suo spostamento in un carcere della Svizzera francese, dove vi è rimasto dal 13.07.2016 al 12.04.2017. Dopo il suo rientro presso le Strutture carcerarie ticinesi il reclamante non è più incorso in sanzioni disciplinari. Al proposito la Direzione delle strutture carcerarie ha ritenuto discreto il di lui comportamento sia verso il personale di custodia e sia verso i codetenuti, pur sottolineando un atteggiamento supponente nei confronti degli altri. Per quel che ne è della sua attività lavorativa, svolta presso il laboratorio cartonaggio dal 19.12.2017, la Direzione ha precisato che RE 1 esegue correttamente il lavoro richiesto e con rendimento soddisfacente, malgrado la di lui sovente tendenza a dilungarsi in chiacchiere (rapporto 20.07.2018 della Direzione delle strutture carcerarie, AI 4, inc. GPC __________).

                                         Pur non avendo tenuto in detenzione un comportamento esemplare, lo stesso non è stato di una gravità tale, da avere valenza autonoma per escludere la concessione della liberazione condizionale, conformemente alla giurisprudenza più sopra esposta. Del comportamento di RE 1 si può tuttavia tener conto nel contesto della prognosi sulla sua futura condotta in libertà.

 

                                         3.3.

                                         Contestata in questa sede è quindi la prognosi circa il pericolo di recidiva, che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nel giudizio qui impugnato, valuta negativamente.

                                         Per contro il reclamante nega un pericolo in tal senso, a fronte del suo serio ravvedimento concretizzatosi con la frequentazione di un corso di counseling –, del sostegno dei propri familiari, della promessa di presa a carico rilasciatagli dall’UEPE __________, nonché dalle ventilate prospettive lavorative.

 

 

                                         3.3.1.

                                         La Direzione delle strutture carcerarie cantonali ha formulato un preavviso non sfavorevole “dal mero profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto finora in carcere, rilevato che le sanzioni disciplinari risalgono agli inizi della carcerazione in Ticino, che dal rientro presso le SCC non è più incorso in sanzioni, dimostrando quindi una certa fiducia accresciuta, che da quanto asserito dal detenuto, se liberato, ora vi sarebbe una presa a carico esterna a __________” (rapporto 20.07.2018 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali, AI 4, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.2.

                                         Anche l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha formulato un preavviso favorevole, ritenuto il previsto rientro di RE 1 in Italia al suo rilascio, e l’intento di andare a risiedere presso l’appartamento dei genitori, unitamente alla compagna e ai loro due figli in tenera età. Inoltre l’Ufficio avrebbe tenuto conto della di lui prospettiva di impiegarsi come cameriere dipendente a __________ (di cui egli non disporrebbe di un contratto di lavoro, essendo necessaria per lo stesso l’affiliazione all’Istituto di previdenza italiano con conseguente immediato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro), e di continuare il proprio percorso intrapreso in carcere, presso un counselor di __________, con cui egli avrebbe già preso contatto.

 

                                         3.3.3.

                                         Da quanto in atti si ha che RE 1 è cittadino italiano, nato e cresciuto in provincia di __________, dove risiedono i suoi genitori. Ha una sorella maggiore, pure residente in Italia. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito il diploma alberghiero. Avrebbe poi gestito un bar a __________. Sposatosi all’età di 24/25 anni, la relazione sarebbe poi terminata nel 2006/2007, senza la nascita di figli.

                                         Poco meno che quarantenne d’età, egli è già stato oggetto di diversi procedimenti penali. In Italia, tra il 2005 e il 2010, egli ha subito 4 condanne per vari reati quali: ricettazione, falsità in scrittura privata, rapina e rapina in concorso, atti sessuali con minorenne e sottrazione di persone incapaci, sostituzione di persona e uso illecito di carte di credito, vedendosi infliggere pene da 2 mesi a 5 anni di reclusione, per, complessivamente più di 8 anni di reclusione, oltre a multe per Euro 1'700.-.

                                         Rilasciato, a suo dire, nel dicembre 2012, nel gennaio 2015 egli si è trasferito in Svizzera, per, a suo dire come descritto nella sentenza della Corte del merito una scommessa con sé stesso, intenzionato ad iniziare una nuova vita, lontana dai problemi avuti in Italia” (sentenza 13.10.2016, p. 22, inc. TPC __________). Sennonché, a distanza di tre mesi dal suo arrivo nel nostro Paese, il Ministero pubblico del Canton __________ il 15.04.2015 gli ha inflitto una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 50.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per conduzione di un veicolo a motore senza licenza di condurre. In data 3.09.2015 anche il Ministero pubblico ticinese gli ha comminato una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e una multa di CHF 1'000.-, ancora per (ripetuta) conduzione di un veicolo a motore senza licenza di condurre e contravvenzione alla legge sul contrassegno stradale. Il 13.10.2016 egli è poi comparso davanti ad una Corte delle assise criminali, per rispondere di reati più gravi, segnatamente per rapina, estorsione, coazione, violazione di domicilio, truffa, appropriazione indebita, diffamazione, minaccia, ingiuria, falsità in documenti, inganno nei confronti delle autorità per fatti avvenuti a partire da marzo/giugno 2015 , oltre che per guida senza essere titolare della licenza, venendo così condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di CHF 50.- (corrispondenti a 5 aliquote giornaliere di CHF 10.- cadauna). Pene che egli sta attualmente espiando in sezione chiusa.

 

                                         Sentito il 19.09.2018 RE 1 ha sostenuto il suo ravvedimento, evidenziando di aver al proposito iniziato un corso di counseling che gli avrebbe permesso di imparare “a non reagire più male, prima se qualcuno mi diceva qualcosa con cui non ero d’accordo mi arrabbiavo, urlavo e arrivavo anche alle mani” (verbale 19.09.2018, p. 2, AI 12, inc. GPC __________). Corso di psicoterapia che ha addotto di voler proseguire privatamente con un (non meglio precisato) medico a __________, con cui avrebbe già preso contatto. Circa il suo agire criminale egli ha precisato di essere stato spinto a commettere i reati imputatigli, avendo intravvisto il soldo facile, senza pensare alle conseguenze per i suoi figli.

                                         Egli ha poi ribadito la sua intenzione, in caso di rilascio, di andare a stabilirsi presso i suoi genitori a __________ (in provincia di __________). La sua compagna, senza occupazione, abiterebbe con i loro figli presso la di lei madre ad __________. Egli pianificherebbe quindi di iniziare “un’attività che mi offrirà una delle due cooperative ad __________, che si trova a 15 minuti da __________. Mi recherei lì in treno. Se questa possibilità non dovesse andare in porto, potrei comunque lavorare presso il bar di __________ e andrei anche li in treno. Il posto sarebbe raggiungibile in un’oretta” (verbale 19.09.2018, p. 2, AI 12, inc. GPC __________).

                                         Ancorché i suoi buoni propositi siano da accogliere positivamente, delle asserite possibilità lavorative presso le cooperative ad __________, egli ha fornito semplicemente i recapiti postali e telefonici, ma non le ha sostanziate producendo un effettivo contratto di lavoro o, quantomeno, una concreta e precisa promessa di assunzione, da cui emerga il tipo, il tempo e la remunerazione dell’attività lavorativa che gli verrebbe offerta. Ciò che vale anche per l’impiego a __________, pure rimasto allo stadio di mera asserzione, da quanto risulta agli atti.

                              Per quanto attiene alla dichiarazione 27.06.2018 di presa a carico da parte dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di __________, nella quale tale ufficio dichiara di attivarsi per valutare quali possibili azioni e interventi potranno essere realizzati al fine di favorire il reinserimento di RE 1, si tratta di indicazioni generiche, che non lasciano ancora intravvedere una concreta attività lavorativa e prospettiva di reinserimento. L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa non ha maggiormente approfondito detta eventualità.

                              La situazione economica e professionale di RE 1, in caso di suo rilascio, appare allo stadio attuale anche a questa Corte troppo aleatoria e non sufficientemente concretizzata in un progetto definito e stabile. Progetto che permetta, in altre parole, di prognosticare che egli potrà disporre di sufficienti mezzi finanziari ricavati da un lavoro onesto e regolare, per mantenere sé stesso, la compagna e i figli in tenera età, restando lontano dal mondo criminale. Ciò a fronte dell’importante carico penale che egli porta seco e della sua pesante situazione debitoria.

                                         È infatti certo che dall’età di 25 anni egli è incorso in Patria in varie condanne penali, per reati anche specifici, che malgrado lo abbiano costretto a rimanere in carcere per circa 6 anni, non hanno avuto su di lui alcun effetto deterrente. Ormai trentacinquenne con una compagna di cui prendersi cura e con già la responsabilità di (quantomeno) un figlio in tenera età, ad inizio 2015 egli è venuto in Svizzera non tanto per come da lui asserito lasciarsi questo passato delittuoso alle spalle, bensì come accertato dalla Corte di prime cure – per continuare sul nostro territorio il suo delinquere, che ha messo in atto dopo pochi mesi dal suo arrivo e che soltanto il suo arresto ha posto termine. In soli circa 9 mesi di permanenza in Svizzera, egli ha inoltre collezionato precetti esecutivi per circa CHF 70'000.-. Come accertato dalla Corte di prime cure, RE 1 ha agito mosso dalla ricerca del guadagno facile, mostrando un primario egoismo. Pur di ottenere denaro, non si è fatto scrupoli a minacciare, rapinare, truffare e appropriarsi di oggetti altrui, ponendo in essere un clima intimidatorio riprovevole.

                                         In tale situazione il rischio di recidiva permane elevato, ove si considera la sua accertata propensione a delinquere e la sua difficoltà ad accettare le regole (dimostrata in ambito di circolazione stradale e in espiazione, laddove il suo comportamento ha reso necessario il suo spostamento per un certo periodo in un carcere d’oltralpe).

                                         Ne consegue che il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato e il gravame respinto.

 

 

                                   4.   Giusta l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15.03.2011, RL 178.300) l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena.

 

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

 

                                         Ora, la procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto, bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

                                         Essendo dunque una procedura condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari.

                                         Fra questi non rientra il caso in esame, che oltre a non aver richiesto particolari conoscenze giuridiche e/o posto particolari approfondimenti giurisprudenziali, si inserisce in una procedura di riesame della liberazione condizionale di pochi mesi successiva al precedente rifiuto di concedere tale beneficio. L’alto rischio di recidiva, già valutato nel precedente giudizio, e non mitigato dalla prospettata presa a carico dei servizi sociali italiani, in una situazione rimasta per il reclamante pressoché immutata, faceva apparire d’acchito il gravame privo di probabilità di successo.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria non può quindi trovare accoglimento. Ciononostante tenuto conto della precaria situazione economica del reclamante come emerge dalla sentenza di condanna del 13.10.2016, in cui egli ha beneficiato di un difensore d’ufficio, si prescinde dal prelevare, in questa sede, la tassa di giustizia e le spese.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 29 cpv. 3 Cost, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale fed

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera