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Incarto n.
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Lugano
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In
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 22.1.2018 presentato da
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RE 1 |
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contro |
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la decisione 21.12.2017 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante la quale ha ritenuto ritirata, in applicazione dell’art. 355 CPP, l’opposizione presentata al decreto d’accusa DAC __________, in quanto il reclamante non avrebbe dato seguito in modo ingiustificato alla citazione spiccata il 22.11.2017 (per il 1°.12.2017) e in data 30.11.2017 per il 18.12.2017 nel contesto del procedimento penale inc. MP __________; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che la decisione impugnata datata 21.12.2017 è stata inviata per raccomandata il giorno stesso;
che, in base alla ricerca nel tracciamento degli invii, risulta che il 22.12.2017 è stato depositato l’avviso della raccomandata nella casella del reclamante, con scadenza il 29.12.2017 per il ritiro del medesimo;
che in data 27.12.2017 il reclamante ha dato ordine alla Posta di prolungare il termine di ritiro fino al 12.12018;
che in data 11.1.2018, il reclamante ha ritirato l’invio raccomandato;
che, con gravame 22/25.1.2017 in lingua tedesca, il reclamante ha contestato la decisione del procuratore pubblico;
che, in considerazione della possibile tardività del reclamo, con decreto 2.2.2018 il presidente di questa Corte ha interpellato il reclamante affinché, nel termine di 10 giorni, prendesse posizione al proposito;
che il decreto 2.2.2018 è ritornato in data 15.2.2018, in quanto non ritirato, ed è poi stato spedito per posta semplice il 15.2.2018;
che l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP stabilisce che la notificazione è considerata avvenuta, in caso d’invio raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che, nel presente caso, il reclamante ha chiesto una proroga del termine di ritiro il 27.12.2017 dell’invio raccomandato, che gli è poi stato recapitato allo sportello in data 11.1.2018, prima della scadenza del termine prorogato;
che, nel caso in cui il destinatario richieda (e la Posta conceda) un termine prolungato per il ritiro di un invio raccomandato, la regola dei sette giorni rimane valida, come più volte ribadito dal Tribunale Federale (PC – CPP, art. 85 CPP n. 22);
che il termine di 10 giorni dell’art. 396 cpv. 1 CPP per reclamare, nel caso concreto, ha iniziato a decorrere il 29.12.2017 ed è venuto a scadere l’8.1.2018;
che il reclamo qui esaminato è stato inviato il 22.1.2018, risulta pertanto tardivo;
che, come detto, il reclamante non ha ritirato il decreto 2.2.2018 (che fissava un termine di 10 giorni per esprimersi sulla tempestività del suo gravame);
che pertanto il reclamo è irricevibile, in quanto tardivo, ciò che permette di non esaminarne il merito;
che, data la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al recupero delle spese;
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera