Incarto n.
60.2018.357

 

Lugano

27 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/19.12.2018 presentato da

 

 

 

 RI 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

lo scritto 13.12.2018 del procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto e in diritto

 

                                         che presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale inc. MP __________;

 

 

                                         che, con scritto 13.12.2018 denominato “decisione”, il procuratore pubblico Andrea Gianini ha comunicato alle parti l’intenzione di emanare un decreto d’accusa a carico di RI 1 (per titolo di appropriazione indebita), nonché l’intenzione di disporre, nella decisione di condanna, dei dissequestri (a favore di RI 1 e della successione fu __________;

                                         che con reclamo 18/19.12.2018 RI 1 chiede di annullare il “dispositivo” relativo al prospettato decreto d’accusa a suo carico, e il “dispositivo” relativo al prospettato dissequestro a favore della successione, postulando la concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

                                         che lo scritto impugnato, pur essendo denominato “decisione” e pur utilizzando il termine “decide” prima dei punti da 1 a 4 e ”decisione” nell’indicazione dei mezzi di impugnazione (p. 2), non è una decisione, ma una semplice comunicazione o prospettazione alle parti delle intenzioni del procuratore pubblico circa l’esito dell’istruzione pendente;

 

 

                                         che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP sono impugnabili con reclamo le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni;

 

 

                                         che, in particolare, per l’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno, diretti allo svolgimento del procedimento e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2).

 

 

                                         che ciò non è il caso per meri scritti che confermano precedenti provvedimenti (senza creare nuovi obblighi e oneri per la parte interessata) oppure che prospettano future decisioni del procuratore pubblico, come nel caso presente;

 

 

                                         che in effetti lo scritto impugnato, malgrado l’intestazione e l’uso dei termini “decide” o “decisione”, in concreto non decide, come si deduce dall’uso di verbi al futuro, e, più in generale, dal contenuto stesso dello scritto medesimo;

 

 

                                         che lo scritto impugnato, in quanto prospetta le intenzioni del procuratore pubblico al termine all’istruzione del procedimento, è sostanzialmente paragonabile alla comunicazione della chiusura dell’istruzione prevista dall’art. 318 cpv. 1 CPP, nella quale va indicata l’intenzione di abbandonare o di promuovere l’accusa;

                                         che, in quanto nel caso concreto si prospetti l’emanazione di un decreto d’accusa, la comunicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP non sarebbe necessaria;

 

 

                                         che, in ogni caso, la comunicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP non è impugnabile, come indicato all’art. 318 cpv. 3 CPP;

 

 

                                         che, per i motivi surriferiti, il ricorso è irricevibile, ciò che consente di non doversi esprimere sulla concessione o meno dell’effetto sospensivo e sul merito;

 

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a  RI 1.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, per la tassa di giustizia e le spese l’art. 25 LTG, nonché ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di  RI 1 .

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera