Incarto n.
60.2018.37

 

Lugano

20 marzo 2018/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/7.2.2018 presentata da

 

 

 

 RE 1, ,

 

 

intesa alla determinazione di un foro derogatorio per l’evasione della sua istanza di revisione 19/20.6.2017 della sentenza 26.1.2016 della Corte di appello e di revisione penale a suo carico;

 

 

 

richiamati gli scritti 8/9.2.2018 del procuratore pubblico Antonio Perugini, 8/9.2.2018 del giudice Franco Lardelli (presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello) e 19/20.2.2018 del giudice Chiarella Rei-Ferrari (presidente della Corte di appello e di revisione penale) – che si sono rimessi al giudizio di questa Corte –;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Il 3.3.2014 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa nei confronti di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome ritenuto colpevole di tentata coazione, di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione, di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini, di registrazione clandestina di conversazioni, di tentata truffa, di falsità in documenti, di concorso e complicità in frode fiscale (sottrazione d’imposta) sub. tentativo di sottrazione d’imposta e di impedimento di atti dell’autorità (ACC 29/2014).

 

                                         Con atto di accusa aggiuntivo 15.5.2014 il pubblico ministero ha promosso l’accusa a carico dell’imputato per i reati di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari (ipotesi sub. al reato di tentata coazione) e di violazione alla LAVS (ACC 61/2014).

 

 

                                  b.   Con sentenza 3.6.2014 (inc. TPC 72.2014.32/70) la Corte delle assise criminali ha dichiarato RE 1 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari, di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini, di tentata truffa, di impedimento di atti dell’autorità e di violazione alla LAVS. Lo ha condannato alla pena detentiva di ventiquattro mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per tre anni, e al pagamento della multa di CHF 1'000.--, di tassa di giustizia e spese e di un importo allo Stato del Canton Ticino quale accusatore privato.

 

 

                                   c.   Con giudizio 26.1.2016 (inc. CARP 17.2014.174/175) la Corte di appello e di revisione penale (composta dai giudici Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio), in parziale accoglimento dei gravami dell’imputato e del magistrato inquirente, ha dichiarato RE 1 autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari [“per avere, a __________ il 5 agosto 2013, usato minaccia nei confronti del defunto Consigliere di Stato __________ per tentare di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni” (punto 1.1.1.)], di registrazione clandestina di conversazioni [“per avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del suono la conversazione privata avuta con __________ presso il grotto __________ a __________ il 3 agosto 2011” (punto 1.1.2.)], di contravvenzione alla LADI [“per avere, il 17 settembre 2013 a __________, prodotto alla Cassa disoccupazione OCST dei certificati di salario inveritieri relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013” (punto 1.1.3.)] e di impedimento di atti dell’autorità [“per avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il “__________“, intralciato gli agenti della Polizia cantonale nella posa dei sigilli ai locali” (punto 1.1.4.)]. Ha condannato RE 1 alla pena detentiva di ventun mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, parzialmente sospesa in ragione di undici mesi per tre anni, alla pena pecuniaria di CHF 500.-- (cinque aliquote a CHF 100.--/aliquota), parzialmente sospesa in ragione di tre aliquote per tre anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese e di una somma allo Stato del Canton Ticino quale accusatore privato.

 

 

                                  d.   Il Tribunale federale, con sentenza 6B_254/2016 emanata il 12.9.2016, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il gravame introdotto da RE 1 contro la predetta decisione.

 

 

                                   e.   Il 19/20.6.2017 RE 1 ha presentato alla Corte di appello e di revisione penale un’istanza di revisione del giudizio 26.1.2016, limitatamente al reato ex art. 285 CP, sostenendo che ci sarebbe stata una nuova prova che avrebbe comportato l’assoluzione dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

 

                                         Con sentenza 24.7.2017 la Corte di appello e di revisione penale, pronunciandosi nella medesima composizione del giudizio sull’appello, ha respinto l’istanza di revisione in difetto di prova nuova ex art. 410 cpv. 1 lit. a CPP (inc. CARP 17.2017.160).

 

                                         L’Alta Corte, adita con ricorso 27/28.9.2017 da RE 1, che censurava l’omessa ricusazione dei membri della Corte che avevano emanato la sentenza 26.1.2016, ha accolto il gravame con giudizio 6B_1114/2017 del 7.12.2017 per violazione dell’art. 21 cpv. 3 CPP (secondo il quale i membri del tribunale d’appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa). Ha annullato la decisione 24.7.2017 e ha rinviato la causa alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio.

 

 

                                    f.   Con decreto 19.1.2018 il giudice Franco Lardelli, presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, richiamati l’art. 21 cpv. 3 CPP e gli 45 e 63 cpv. 1 LOG, ha disposto che la Corte di appello e di revisione penale chiamata ad esaminare l’istanza di revisione della sentenza 26.1.2016 fosse composta dai giudici supplenti Chiarella Rei-Ferrari, presidente, Attilio Rampini, vicepresidente, e Marco Frigerio, membro (inc. 21.2018.2).

                                  g.   Con istanza 6/7.2.2018 RE 1 contesta la designazione 19.1.2018 operata dal presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello e chiede che la nuova Corte di appello e di revisione penale che deve decidere la sua istanza di revisione sia scelta fuori cantone e sia composta da magistrati esenti da ogni sospetto, ovvero che non abbiano alcun contatto personale, politico oppure istituzionale a livello delle istituzioni ticinesi.

 

                                         L’istante sostiene che la sua esperienza con diversi rappresentanti istituzionali (consiglieri di stato, gran consiglieri, procuratori pubblici e giudici) sarebbe all’origine del suo irriducibile convincimento che – in situazioni come la sua – l’intreccio personale e politico che potrebbe esistere e che effettivamente esisterebbe in un ristretto lembo di terra come il Canton Ticino potrebbe modificare o persino falsare una corretta e neutra amministrazione della giustizia, a prescindere dall’onestà intellettuale delle persone coinvolte in uno dei diversi ruoli istituzionali. Si sarebbe accorto in ritardo che, dopo il coinvolgimento del consigliere di stato __________ nel procedimento penale promosso nei suoi confronti, la sua sorte sarebbe stata inesorabilmente segnata. Sarebbe convinto che nel Canton Ticino non sarebbe possibile avere un processo equo quando, anche soltanto indirettamente, sarebbero coinvolti un consigliere di stato, un gran consigliere, un responsabile di partito, alcuni procuratori pubblici e, anche, la polizia.

 

                                         Richiama, almeno in via analogica, l’art. 38 cpv. 2 CPP (che disciplina la determinazione di un foro derogatorio) e domanda – per eliminare il legittimo sospetto che una Corte di appello e di revisione penale, con membri scelti tra i giudici del Canton Ticino, sia condizionata dal contesto ambientale in cui deve operare – che la composizione di tale Corte sia designata fuori cantone.

 

                                         RE 1 ritiene che il fatto che la Corte abbia già deciso nel merito la sua istanza di revisione lascerebbe aleggiare il legittimo sospetto che i giudici supplenti che compongono la nuova Corte siano in ogni modo condizionati dalla decisione già emanata. Sarebbe impossibile fare tabula rasa perché i giudici supplenti sarebbero gli avvocati che in futuro avranno bisogno di essere prescelti proprio dalla stessa Corte di appello e di revisione penale che ha violato l’art. 21 cpv. 3 CPP. Sarebbe lecito supporre che i membri di qualsiasi nuova Corte di appello e di revisione penale ad hoc, scelti tra giudici e supplenti del Canton Ticino, sarebbero, volenti o nolenti, condizionati sia dalla pregressa decisione sia dal contesto ambientale della vicenda: accogliere la sua istanza di revisione significherebbe aprire un vaso di pandora e questo non potrebbe essere accettato a livello politico e istituzionale.

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell’accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d’ufficio, derogare alle norme sul foro di cui agli art. 31 ss. CPP deferendo il giudizio ad un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia (art. 38 cpv. 2 CPP).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’istante invoca l’applicazione, almeno in via analogica, dell’art. 38 cpv. 2 CPP chiedendo che a pronunciarsi sull’istanza di revisione 19/20.6.2017 della sentenza 26.1.2016 della Corte di appello e di revisione penale sia la Corte di un altro cantone. Postula quindi la designazione di un foro derogatorio al foro ordinario.

 

                                         2.2.

                                         La giurisdizione di reclamo (ex art. 20 CPP) è l’autorità competente a pronunciarsi secondo l’art. 38 cpv. 2 CPP (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, 2. ed., art. 38 CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 38 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 482; StPO Kommentar – F. RIKLIN, 2. ed., art. 38 CPP n. 65) nella procedura giusta gli art. 393 ss. CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482).

 

                                         La determinazione del foro derogatorio avviene su istanza di parte o d’ufficio (ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, 2. ed., art. 38 CPP n. 12; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1050).

 

                                         La norma è applicabile dopo la promozione dell’accusa (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 208; CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5).

 

                                         Questa disposizione permette di derogare agli art. 31-37 CPP (che disciplinano il foro) all’interno del cantone medesimo (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482; StPO Kommentar – F. RIKLIN, op. cit., art. 38 CPP n. 4; CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5): il giudizio è deferito ad un altro tribunale del cantone di primo grado, competente per materia ma non per territorio (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482; StPO Kommentar – F. RIKLIN, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 208; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1050).

 

                                         Questa disposizione non permette la costituzione di un tribunale ad hoc, ma unicamente il trasferimento del caso da un tribunale ad un altro tribunale del medesimo cantone (CPP Petit Commentaire – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, art. 38 CPP n. 9).

 

                                         Non è esplicitamente regolato il caso di deroga al tribunale di un altro cantone: della dottrina sopra citata, soltanto L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (in CPP Petit Commentaire, art. 38 CPP n. 10), pur reputando esclusa la facoltà di trasferire un incarto alle autorità di perseguimento di un altro cantone, ritengono che si potrebbe ammettere eccezionalmente che, nel caso di parzialità generale, un cantone debba – per opportunità allo stadio del giudizio – trasmettere l’incarto ad altro cantone.

 

                                         Il deferimento ad un altro tribunale del cantone ha lo scopo di tutelare i diritti procedurali di una parte (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5), segnatamente quando – in considerazione della personalità dell’imputato (per es. un politico conosciuto), della natura del caso (per es. un procedimento con un implicato di spicco), della gravità delle accuse (per es. un reato capitale sempre presente sui mezzi di comunicazione) – sussista l’impressione di una possibile parzialità del tribunale che sarebbe competente, di modo che il diritto dell’imputato ad un giudice imparziale o il principio di fair trial appaiono messi in pericolo (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16; ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 482; StPO Kommentar – F. RIKLIN, op. cit., art. 38 CPP n. 5; CR CPP – B. BERTOSSA, art. 38 CPP n. 5; CPP Petit Commentaire – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, art. 38 CPP n. 8; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, n. 3026; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1050). L’art. 38 cpv. 2 CPP permette dunque di tenere conto che nelle regioni più piccole potrebbe non essere garantita l’imparzialità (ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 4; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 208). Si tratta materialmente di una disposizione di ricusazione [“abgeschwächte Ausstandsbestimmung” (ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 10; GOG Kommentar – R. HAUSER / E. SCHWERI / V. LIEBER, § 117 n. 1)].

 

                                         La legge non prevede altri motivi, oltre alla tutela dei diritti di parte, per un tale deferimento (BSK StPO – S. MOSER / A. SCHLAPBACH, op. cit., art. 38 CPP n. 16): non sono ammesse ragioni materiali, per es. per la maggior esperienza di un tribunale nel giudizio di reati economici (ZK StPO – T. FINGERHUTH / V. LIEBER, op. cit., art. 38 CPP n. 11; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 38 CPP n. 5; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, n. 208).

 

                                         2.3.

                                         Questa Corte, giurisdizione cantonale di reclamo (art. 62 LOG), è competente ad esprimersi a’ sensi dell’art. 38 cpv. 2 CPP.

 

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Si è detto che l’art. 38 cpv. 2 CPP trova applicazione dopo la promozione dell’accusa (art. 324 CPP). Posto come la giurisdizione di reclamo determini il foro derogatorio deferendo il caso ad un tribunale cantonale di primo grado (art. 19 CPP) non competente per territorio, si deve dedurre che l’istanza debba essere necessariamente presentata prima del giudizio di prima istanza.

 

                                         Il lasso di tempo in cui l’istanza deve essere introdotta davanti alla giurisdizione cantonale di reclamo deve perciò situarsi entro la promozione dell’accusa e l’inizio del dibattimento di primo grado.

 

                                         Eventuali eccezioni a questo principio – nell’ipotesi in cui i motivi che giustificherebbero una deroga di foro emergessero dopo che il tribunale di primo grado si sia già pronunciato – troverebbero comunque il limite nel principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto [applicabile a tutte le parti al procedimento (decisioni TF 6B_668/2014 del 22.12.2017 consid. 7.5.2.; 6B_1097/2016 del 13.9.2017 consid. 3.1.)], secondo il quale le censure devono essere sollevate appena possibile, sotto pena di perenzione (decisione TF 1C_483/2017 del 12.1.2018 consid. 3.2.). Il medesimo principio vale peraltro in materia di ricusazione, istituto al quale come detto l’art. 38 cpv. 2 CPP si apparenta.

 

                                         2.4.2.

                                         Nel caso di specie sulle accuse dipendenti dagli ACC 29/2014 e 61/2014 nei confronti di RE 1 si sono pronunciati la Corte delle assise criminali – tribunale di primo grado – con giudizio 3.6.2014, la Corte di appello e di revisione penale con sentenza 26.1.2016 e il Tribunale federale con decisione 12.9.2016: il procedimento a carico dell’istante è quindi stato evaso con sentenze cresciute in giudicato (art. 437 CPP). Si è dunque ben oltre la fase procedurale precedente al giudizio del tribunale di primo grado.

 

                                         Anche nell’ipotesi in cui RE 1 si sia effettivamente “(…) reso conto in ritardo che, dopo il coinvolgimento del defunto Consigliere di Stato __________ nel procedimento penale aperto nei miei confronti su esplicito invito e sollecitazione del Procuratore pubblico Antonio Perugini, (senza peraltro permettermi di esercitare il diritto al contraddittorio), la mia sorte era inesorabilmente segnata” (istanza 6/7.2.2018 p. 1), è certamente tardivo – perché contrario al principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto – avere atteso le sentenze di tre gradi di giudizio a lui sfavorevoli avendolo le Corti condannato, confermando parzialmente gli atti di accusa, e la decisione sulla revisione a lui sfavorevole prima di invocare l’art. 38 cpv. 2 CPP.

 

                                         Il fatto che l’istanza in questione sia stata presentata il 6.2.2018, ovvero nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP (norma che disciplina il termine di ricorso nella procedura di reclamo) dall’intimazione del decreto 19.1.2018 del presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, notificatogli il 2.2.2018, non può evidentemente mutare detta conclusione: i motivi addotti da RE 1 non sono sorti in conseguenza della decisione del giudice Franco Lardelli, ma – come si evince dal testo dell’istanza 6/7.2.2018 – sussistevano già da anni fondandosi, per suo medesimo dire, nel “(…) contesto ambientale di questa vicenda che mi ha visto coinvolto” (istanza 6/7.2.2018 p. 3).

 

                                         L’istanza 6/7.2.2018 è dunque irricevibile siccome tardiva.

 

                                         2.5.

                                         Essa, come si vedrà, è in ogni caso infondata anche nel merito.

 

                                         2.5.1.

                                         Si è detto che l’art. 38 cpv. 2 CPP permette di derogare al foro ordinario all’interno del cantone: la disposizione non disciplina l’eventualità di deroga ad un tribunale di un altro cantone. Anche la dottrina (esposta al consid. 2.2.) ritiene sostanzialmente che l’art. 38 cpv. 2 CPP regolamenti soltanto il deferimento ad un altro tribunale del cantone di primo grado non competente per territorio.

 

                                         Ora, nel caso concreto, stante l’irricevibilità dell’istanza, non deve essere decisa definitivamente la questione a sapere se l’art. 38 cpv. 2 CPP possa, per analogia, consentire il deferimento di un imputato al tribunale di un altro cantone competente per materia ma non per territorio. La finalità della predetta norma – tutelare i diritti procedurali di una parte – sembra nondimeno permettere tale possibilità qualora i diritti procedurali di una parte siano messi in pericolo, ovvero quando non sia (più) garantito il diritto di comparire davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale a’ sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (e dell’art. 30 cpv. 1 Cost.), principio fondamentale in uno stato di diritto, che deve essere assicurato.

 

                                         Il diritto dell’imputato di essere giudicato da un giudice imparziale secondo dette norme deve in effetti prevalere sul foro ordinario cantonale in circostanze di apparenza di parzialità del giudice.

 

                                         2.5.2.

                                         Nel caso di specie non è tuttavia data una simile apparenza.

 

                                         2.5.2.1.

                                         Considerato che l’art. 38 cpv. 2 CPP è, materialmente, una disposizione di ricusazione (consid. 2.2.), si possono anzitutto ricordare i principi in tema di ricusazione, applicabili per analogia.

                                         Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP [secondo cui nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (cpv. 1)] e concerne tutte le autorità secondo gli art. 12 (autorità di perseguimento penale) e 13 (autorità giudicanti, tra cui il tribunale di appello) CPP.

 

                                         La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisioni TF 1C_638/2017 del 20.2.2018 consid. 2.; 6B_688/2017 dell’1.2.2018 consid. 3.2.1.; 1B_512/2017 del 30.1.2018 consid. 4.2.; 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; 1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; 6B_816/2017 del 20.12.2017 consid. 2.2.1.; 1B_456/2017 del 6.12.2017 consid. 2.1.; 1B_355/2017 del 22.11.2017 consid. 3.3.1.; 6B_1047/2017 del 17.11.2017 consid. 1.1.; decisione TPF BB.2017.33-38 del 4.8.2017 consid. 3.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

 

                                         Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (decisioni TF 1C_638/2017 del 20.2.2018 consid. 2.; 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; 1C_483/2017 del 12.1.2018 consid. 4.2.; 1B_434/2017 del 4.1.2018 consid. 2.; 6B_799/2017 del 20.12.2017 consid. 3.3.1.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 6B_1334/2016 dell’8.8.2017 consid. 3.1.).

 

                                         La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

 

                                         2.5.2.2.

                                         RE 1 chiede che a pronunciarsi sulla sua istanza di revisione siano i giudici di un altro cantone perché i giudici ticinesi sarebbero condizionati dal contesto ambientale della vicenda.

 

                                         a)

                                         L’istante si è trasferito, dall’__________, in Svizzera nel 2009, dove ha acquistato, per il tramite di una società, il __________, che ha destinato a postribolo (sentenza 26.1.2016 della Corte di appello e di revisione penale, p. 10). Nel corso degli anni – come risulta dalla ricostruzione esposta dalla Corte di appello e di revisione penale nel giudizio 26.1.2016 (p. 42 ss.), alla quale si rinvia – si sono susseguite procedure amministrative e si sono svolti incontri dello stesso RE 1 con, anche, funzionari dirigenti del dipartimento del territorio, atti tutti finalizzati al rilascio di permessi edilizi che avrebbero consentito l’esercizio della prostituzione nei locali del __________. In particolare, in data 5.8.2013 ha avuto luogo un incontro, nell’ufficio dell’allora consigliere di stato __________, direttore del dipartimento del territorio, tra questi e RE 1, presenti l’allora gran consigliere __________, __________, collaboratore del consigliere di stato, e i funzionari del citato dipartimento __________ e __________. Quando questi ultimi sono usciti, RE 1 e __________ hanno mostrato un filmato che ritraeva __________ in intimità con una prostituta in una camera del postribolo.

 

                                         Questo, molto in sunto, è il contesto ambientale in cui si è sviluppato il caso che ha interessato – direttamente e/o indirettamente – alti funzionari del dipartimento del territorio e l’allora consigliere di stato __________, chiamati in causa da RE 1 per l’ottenimento della licenza edilizia che avrebbe permesso di continuare con l’attività del postribolo, non autorizzata.

 

 

 

                                         b)

                                         Ai fatti sopra esposti hanno fatto seguito i procedimenti sfociati negli atti di accusa 29/2014 e 61/2014 del pubblico ministero.

 

                                         L’inchiesta nei confronti dell’istante è stata promossa, come risulta dal giudizio 26.1.2016 della Corte di appello e di revisione penale (p. 11 ss.), in conseguenza del rapporto informativo 15.2.2013 della polizia cantonale (TESEU) e del successivo intervento della polizia finalizzato all’apposizione dei sigilli ai locali del postribolo in esecuzione di una decisione municipale. Nel corso dell’istruzione è emerso che l’istante aveva registrato, con iphone, alcune conversazioni, avute anche con __________ (inc. MP 6832.2013). In seguito all’audizione di __________ (che ha riferito dell’incontro 5.8.2013), il 19.9.2013 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha aperto un ulteriore procedimento a carico di RE 1 per i reati di tentata coazione, sub. tentata estorsione, di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini e di registrazione clandestina di conversazioni (inc. MP 2013.8476). Il 20.11.2013 il Consiglio di Stato si è costituito accusatore privato in questo procedimento.

 

                                         Il procedimento è poi stato esteso ad altre ipotesi accusatorie.

 

                                         c)

                                         Il fatto che la vicenda di cui RE 1 ha poi dovuto rispondere davanti alla giustizia abbia coinvolto (anche) i vertici dell’amministrazione cantonale rispettivamente concernesse un tema controverso come quello dell’esercizio della prostituzione non giustifica di derogare al foro ordinario secondo la legge.

 

                                         La persona eletta in una funzione giudiziaria è infatti reputata essere capace di avere la necessaria equidistanza con riferimento ai legami di tipo partitico e di pronunciarsi oggettivamente sulla vertenza chiamata a giudicare (decisione TF 1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.). L’appartenenza di un giudice ad un determinato partito politico non è invero sufficiente, di per sé, per fondare un’apparenza di parzialità del giudice (decisioni TF 1B_456/2017 del 6.12.2017 consid. 2.4.; 1B_326/2016 del 29.9.2016 consid. 5.3.; 1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.; cfr. anche BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 52).

 

                                         Si è peraltro già accennato che, nell’applicazione del diritto, le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto (art. 4 cpv. 1 CPP), principio che comporta – anche – che i giudici sono indipendenti dagli altri poteri dello Stato, in particolare dalle autorità politiche (consiglio di stato, gran consiglio) [BSK StPO – H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 4 CPP n. 7; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 4 CPP n. 9]. E’ garantita la separazione dei poteri (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 4 CPP n. 8).

 

                                         Il preteso “intreccio personale e politico” che esisterebbe in un territorio ristretto come il Canton Ticino (istanza 6/7.2.2018 p. 1) – oltre che non concretamente sostanziato – non è dunque sufficiente per riconoscere un foro derogatorio: i giudici chiamati a pronunciarsi sull’istanza di revisione sono ritenuti, in difetto di elementi che comprovino il contrario, imparziali nel loro giudizio.

 

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza in tema di ricusazione sull’influsso dei mezzi di informazione sui membri della corte giudicante, applicabile per analogia, la ricusazione di un giudice deve avere carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4.). Sarebbe assurdo considerare idonei a fondare il dubbio di parzialità tutti gli influssi a cui quotidianamente è sottoposto un giudice: se qualsiasi influenza esterna potesse portare alla ricusazione di un giudice, in periodi politicamente movimentati lo Stato non sarebbe più in grado di garantire al cittadino il regolare funzionamento delle istituzioni giudiziarie [DTF 116 Ia 14 consid. 4. / 7b); BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 60]. In qualità di normali cittadini, i giudici hanno il compito di tenersi informati sui problemi che interessano la società e anche – nella misura in cui la loro attività lo permette – quello di formarsi un’opinione politica: è sufficiente che la loro imparzialità non sia compromessa [DTF 116 Ia 14 consid. 7b)]. Per ammettere la ricusazione devono esserci elementi concreti che i mezzi di informazione – e, più in generale, il contesto ambientale – abbiano influenzato i giudici al punto che l’esito del procedimento non sia più aperto (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 60; cfr. anche decisioni TF 1B_434/2017 del 4.1.2018 consid. 2.; 1B_150/2017 del 4.10.2017 consid. 4.3.; 1B_87/2017 del 6.4.2017 consid. 2.1.).

 

                                         Nel caso di specie dagli atti non emerge che i giudici supplenti designati a decidere l’istanza di revisione si siano già fatti un’opinione definitiva sul caso in considerazione del contesto ambientale in cui si è realizzata la vicenda interessante RE 1. Non ci sono indizi, in altre parole, per dire che essi non saranno in grado di oggettivamente esprimersi sull’istanza di revisione. Il fatto che un’altra Corte di appello e di revisione penale già si sia pronunciata – giudizio poi annullato dal Tribunale federale – non può evidentemente mutare detta conclusione.

 

                                         Si ricorda del resto che, secondo la giurisprudenza, quando l’autorità di ricorso accoglie un gravame e rinvia la causa all’autorità inferiore, i membri del tribunale che hanno partecipato alla decisione annullata possono prendere parte al riesame della causa, senza che ciò costituisca, di per sé, un caso di partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedimento (ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 32). Il fatto, poi, che un giudice, in una procedura precedente, abbia deciso [finanche sbagliando (decisione TF 6B_388/2015 del 22.6.2015 consid. 1.4.)] a sfavore della parte che lo ricusa non è invero motivo di ricusazione (decisioni TF 1B_285/2017 del 12.7.2017 consid. 2.2.; 1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.; 6B_933/2015 del 22.6.2016 consid. 4.1.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.) e, per analogia, motivo per derogare secondo l’art. 38 cpv. 2 CPP al foro ordinario. Principi che devono valere, a maggior ragione, qualora sia un’altra Corte – pur di medesimo grado – a determinarsi.

 

                                         E’ infine una mera supposizione, non sostanziata da elementi concreti, che i giudici supplenti saranno parziali siccome, in futuro, saranno scelti dagli stessi membri della Corte di appello e di revisione penale, che si è già pronunciata sull’istanza di revisione, per comporre le future Corti di appello e di revisione penale.

 

                                         In conclusione, dunque, la vicenda che ha visto protagonista RE 1 – pur toccando i vertici dell’amministrazione cantonale e un tema dibattuto come quello dell’esercizio della prostituzione – non è stata a tal punto significativa dal profilo dell’importanza dell’imputato o della natura del caso per dire che all’istante non sarà garantito un giudice imparziale o un processo equo, ossia che i suoi diritti procedurali saranno messi in pericolo.

 

                                         Non si giustifica quindi derogare al foro ex art. 38 cpv. 2 CPP.

 

 

                                   3.   L’istanza è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RE 1, soccombente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 38 cpv. 2, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera