Incarto n.
60.2018.3

 

Lugano

17 aprile 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 2/3.1.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il dispositivo n. 3. (mancato riconoscimento di indennizzi e riparazione del torto morale) del decreto di abbandono 19.12.2017 emanato dal procuratore pubblico Pamela Pedretti per rapina aggravata, tentata rapina e atti preparatori punibili alla rapina (ABB __________);

 

 

richiamato lo scritto 12.1.2018 del magistrato inquirente, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.    In data 7.12.2015, verso le 09:10 a __________, vi è stata una tentata rapina ad un portavalori della __________ (cfr. rapporto informativo della polizia cantonale 12.5.2016, p. 7, AI 36, inc. MP __________).

 

In sostanza, dopo aver ritirato denaro contante presso la __________, il portavalori è stato raggiunto da due persone in sella a uno scooter. Intuendo le intenzioni di quest'ultimi lo stesso è riuscito a fuggire, con l’aiuto anche del custode dello stabile.

 

L’inchiesta non ha permesso di ritrovare il motoveicolo né di identificare gli autori e/o eventuali fiancheggiatori. Tuttavia, tali fatti sono stati parzialmente ripresi dalle telecamere presenti. Il conducente dello scooter, di sesso maschile, era alto, aveva occhi azzurri e capelli chiari, viste le descrizioni fornite dai presenti e le immagini di predetti sistemi di videosorveglianza, il magistrato inquirente ha ritenuto che una delle due persone in sella allo scooter potesse essere RE 1 (cfr. consid. e.).

 

 

                                  b.   Nella mattina del 30.3.2016 ad __________ è avvenuta una rapina ai danni del corriere __________ dell’ufficio cambio __________, __________. Un autore ignoto, dopo aver puntato una pistola contro il portavalori, si è impossessato di una borsa contenente CHF 60'000.-- e Euro 100'000.--.

L’autore si è allontanato a piedi ed è poi salito a bordo di uno scooter marca __________, condotto da un’altra persona, dirigendosi verso __________.

 

In medesima data il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione penale nei confronti di ignoti per il titolo di rapina (AI 1, inc. MP __________).

 

 

                                   c.   In relazione alla rapina avvenuta il 30.3.2016, dall’inchiesta è emerso che il motoveicolo, provento di furto in __________, è stato ritrovato, il giorno dei fatti dai Carabinieri di __________ (cfr. AI 12). È inoltre emerso che, il giorno prima (29.3.2016) ed il giorno stesso della rapina, __________ era stato pedinato da tre veicoli immatricolati in __________ ed in uso a __________, __________ e __________ (cfr. AI 6 e 12). Tali veicoli erano i medesimi che dopo la rapina hanno seguito lo scooter dei due rapinatori sul suolo __________; l'automobile condotta da __________ ha accostato facendo salire in auto i due autori materiali della rapina.

 

 

d.    L’inchiesta ha appurato che nei mesi di aprile e maggio 2016, __________, con i veicoli a lui in uso, sarebbe più volte entrato sul suolo elvetico per pedinare il portavalori della __________, __________.

In particolare, il 23.4.2016 le auto in uso a __________, __________ e __________ sarebbero entrate insieme in Svizzera per poi uscire circa un'ora più tardi sempre insieme.

 

Ancora il 14.5.2016, vi sarebbe stato un ulteriore sopralluogo nei pressi della ____________________. __________, unitamente al passeggero __________, sono entrati in territorio Svizzero, a bordo di una vettura con targhe __________. Insieme a tale vettura è stata osservata una vettura con a bordo __________ (alla guida), __________ e RE 1. Le suddette cinque persone si sono poi incontrate nei pressi della __________ e di un bar nelle vicinanze, per poi ripartire insieme verso l’__________.

 

Dall’inchiesta è quindi emerso che i tre conducenti di cui sopra (__________, __________ e __________) avevano intenzione di rapinare il portavalori della __________, __________. RE 1 e __________, che avrebbero dovuto essere gli esecutori materiali della rapina, sono stati più volte visti in compagnia del trio.

 

A mente del procuratore pubblico (cfr. AI 57), i cinque avrebbero preso, almeno a far tempo dall'inizio del mese di aprile 2016, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche ed organizzative la cui natura e estensione erano tali da mostrare che nei giorni successivi si accingevano, in correità tra loro, a compiere una rapina ai danni del portavalori della società __________, assurgendo questi comportamenti ad atti preparatori alla rapina.

 

 

e.    Inoltre, sulla base delle dichiarazioni di __________ e di un testimone, è emerso che RE 1 avrebbe potuto (anche) entrare in linea di conto quale autore della tentata rapina (subordinatamente tentato furto), avvenuta 7.12.2015 ai danni della __________, __________.

 

Alla luce di ciò e della presenza di RE 1 per sopralluoghi nel luogo dei fatti, il magistrato inquirente ha ritenuto esserci fondati motivi per credere che lo stesso potesse essere (anche) uno degli autori materiali della rapina avvenuta il 30.3.2016 ad __________.

 

                                    f.   In data 14.5.2016 __________, __________ e __________ sono stati arrestati (in Svizzera), dopo l’ulteriore sopralluogo presso la __________ di __________ (AI 40).

                                         __________ e RE 1 sono riusciti a fuggire.

 

 

g.   Alla luce delle suddette risultanze, in data 16.5.2016 il procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di RE 1, per titolo di rapina aggravata (in relazione ai fatti del 30.3.2016 ad __________ ai danni della __________), tentata rapina (in relazione ai fatti del 7.12.2015 a __________, ai danni della __________), ripetuta infrazione alla LF sulle armi e atti preparatori punibili alla rapina (in relazione ai fatti del 14.5.2016 e nel mese precedente, a __________, ai danni della __________) [AI 57].

 

      In medesima data ha emanato un ordine di arresto ni confronti di __________ per rapina aggravata e atti preparatori punibili alla rapina (AI 55).

 

Sempre il 16.5.2016 ha inviato all’Ufficio federale di giustizia e polizia, Settore estradizioni (in seguito: UFG), una richiesta di cattura internazionale riguardante RE 1 (AI 58) e __________ (AI 56), in vista della loro estradizione.

 

 

                                  h.   In data 18.5.2016, rispettivamente 17.5.2016, RE 1 e __________ sono stati arrestati dalle competenti autorità __________.

 

                                         Il 20.5.2016, l’UFG, ha richiesto all’__________, l’estradizione di RE 1 (AI 99), rispettivamente __________ (AI 98), in relazione ai titoli di reati indicati nei suddetti ordini di arresto.

 

 

                                    i.   Con scritto 2.8.2016 il procuratore pubblico ha chiesto alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di __________ se RE 1 e __________ avessero acconsentito o meno a essere estradati alle autorità elvetiche (AI 196).

 

 

                                    j.   In data 3.8.2016 il Ministero della Giustizia di __________ ha comunicato che RE 1 e __________ non acconsentivano all’estradizione verso la Svizzera (AI 201).

 

Il 16.8.2016 la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di __________ ha comunicato al magistrato inquirente che la Corte di Appello di __________ aveva accolto la richiesta di estradizione di RE 1 e __________, limitatamente ai fatti attribuiti agli imputati commessi in data 30.3.2016. Ha altresì rilevato che il provvedimento estradizionale non era ancora stato eseguito, avendo gli imputati presentato ricorso (in data 1.8.2016) alla Corte Suprema di Cassazione (AI 210).

 

 

                                   k.   In data 22.8.2016 l’avv. Pietro Simona è stato nominato difensore d’ufficio di RE 1 (AI 211).

 

 

                                    l.   Con decisione 29.8.2016 il procuratore pubblico, considerato che RE 1 e __________ avevano ricorso contro i provvedimenti estradizionali, e che l’inchiesta nei confronti di __________, __________ e __________ era nelle fasi conclusive, ha disgiunto il procedimento nei confronti di questi ultimi tre da quello aperto nei confronti dei primi due, in ossequio al principio di celerità (AI 226).

 

 

                                 m.   Con scritto 5.10.2016 l’UFG ha chiesto al Ministero della Giustizia di __________, di essere aggiornato sullo stato attuale delle eventuali procedure avviate a carico di RE 1 e __________ (AI 237).

 

 

                                  n.   Con atto 29.11.2016 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di Lugano, nei confronti di __________, __________ e __________, siccome accusati di rapina aggravata (questi ultimi due), atti preparatori punibili alla rapina (tutti e tre) e abuso della licenza e delle targhe (unicamente per __________) [ACC __________, AI 238A].

 

 

                                  o.   In data 2.12.2016 è stato acquisito agli atti dell’incarto penale un memoriale redatto il 28.11.2016 da RE 1 relativo alla procedura di estradizione (AI 240).

 

 

                                  p.   Il 20.1.2017 l’UFG, Settore estradizioni, ha trasmesso al Ministero pubblico il decreto 13.1.2017 con cui il Ministro della Giustizia concedeva alla Svizzera l’estradizione di RE 1 limitatamente ai fatti commessi il 7.12.2015 ed il 30.3.2016, e di __________ limitatamente ai fatti avvenuti il 30.3.2016 (cfr. AI 244).

 

 

                                  q.   Il 23.1.2017 è giunta al Ministero pubblico un’integrazione datata 16.1.2017 del memoriale di RE 1 (AI 245).

 

 

                                   r.   RE 1 e __________ sono stati estradati il 2.2.2017. In medesima data sono stati interrogati dal procuratore pubblico (AI 259 e 255).

 

RE 1 si è dichiarato estraneo sia al tentativo di rapina del 7.12.2015 sia alla rapina avvenuta il 30.3.2016. Durante l’audizione, lo stesso non ha potuto essere interrogato in relazione agli atti preparatori punibili di rapina, non essendo stata concessa l'estradizione per tali fatti.

Nel corso dell’interrogatorio, è giunto al magistrato inquirente l’esito relativo alla comparazione del DNA di RE 1 con quello prelevato dal motoveicolo e da altri oggetti utilizzati durante la rapina del 30.3.2016. Considerato come tale esame ha dato esito negativo, nonché visto il fatto che i testimoni non erano riusciti ad identificare gli autori della rapina tra le fotografie mostrategli, il procuratore pubblico ha provveduto a scarcerare immediatamente RE 1, facendogli prendere atto che il procedimento penale per titolo di atti preparatori punibili alla rapina rimaneva aperto (cfr. AI 259, p. 6).

 

 

                                   s.   Non avendo RE 1 dato seguito ad una citazione con salvacondotto per essere interrogato (il 9.2.2017) in veste di imputato per il reato di cui all’art. 260bis cpv. 1 lit. d CP (AI 264), in data 10.2.2017 il procuratore pubblico ha emanato un mandato di cattura nazionale nei suoi confronti (AI 268).

 

 

                                    t.   Con decisione 21.2.2017 il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento penale nei confronti di __________ da quello aperto nei confronti di RE 1 (AI 276).

                                         __________ è stato rinviato a giudizio, con atto d’accusa del 6.3.2017, per titolo di rapina aggravata in relazione alla rapina avvenuta ad __________ il 30.3.2016 (ACC __________).

 

 

                                  u.   In data 24.3.2017 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione (art. 318 cpv. 1 CPP) nei confronti di RE 1, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono per i reati di rapina aggravata (per i fatti avvenuti il 30.3.2016 ad __________) e tentata rapina (per i fatti accaduti il 7.12.2015 a __________). Ha indicato che potevano essere presentate istanze probatorie. Ha inoltre invitato l’imputato a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale (secondo l’art. 429 CPP), producendo gli atti a sostegno della sua richiesta (AI 287).

 

 

                                   v.   Con sentenza 5.5.2017 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato __________ autore colpevole di atti preparatori punibili di rapina; __________ di rapina, atti preparatori punibili di rapina e abuso della liceza e delle targhe; __________ di rapina e atti preparatori punibili di rapina; __________ di rapina e abuso della licenza e delle targhe. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. TPC __________ e __________) [cfr. AI 307].

 

 

                                  w.   Il 29.5.2017 l’avv. PR 1 si è notificato quale difensore di fiducia di RE 1 (AI 296).

 

Il 30.5.2017 il magistrato inquirente ha revocato la difesa d’ufficio accordata a RE 1 (AI 298).

 

 

                                   x.   Il 31.5.2017 l’avv. __________ ha inviato al procuratore pubblico la nota professionale per la somma complessiva di CHF 3'177.47 (AI 301), approvata dallo stesso per CHF 2'332.50 (AI 302).

 

 

                                   y.   Con istanza 19/20.6.2017 l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha richiesto un indennizzo ex art 429 CPP così composto: CHF 13'110.20 quale risarcimento delle spese legali sostenute in __________ nell’ambito della procedura estradizionale; Euro 10'153.60 quale indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (in quanto nella sua veste di socio di maggioranza e amministratore unico della ____________________ durante il periodo di carcerazione, avrebbe dovuto avvalersi dell’assistenza straordinaria di un commercialista) e CHF 52'200.-- per ingiusta carcerazione della durata di 261 giorni (cfr. AI 304).

 

 

                                   z.   Con decisione 19.12.2017 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento nei confronti di RE 1 per i reati di rapina aggravata e tentata rapina, in assenza di sufficienti elementi indizianti in relazione ai fatti del 30.3.2016 e del 7.12.2015 (ABB __________).

 

Contestualmente il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale di cui sopra.

 

In merito alla richiesta di rifusione delle spese legali ha innanzitutto ritenuto che le note d’onorario del difensore __________ non indicherebbero il dettaglio delle prestazioni fornite, ma unicamente un totale complessivo; inoltre RE 1 sarebbe incorso in spese inutili rivolgendosi fino alla Corte Suprema di Cassazione per contestare l’estradizione; infine l’imputato sarebbe stato solo parzialmente prosciolto ed il suo atteggiamento poco collaborativo avrebbe fatto sì che il procedimento penale per atti preparatori punibili alla rapina rimanesse aperto ed egli non fosse giudicato insieme ai correi. Inoltre, anche se si tratta di reati diversi, il difensore __________ avrebbe partecipato ad atti istruttori concernenti i tre reati imputatigli. Alla luce di tutto quanto sopra ha negato la rifusione delle spese legali, rinviando semmai la decisione nell’ambito del procedimento ancora aperto.

 

In merito alle pretese di torto morale in relazione alla detenzione preventiva estradizionale di 261 giorni subìta da RE 1, il procuratore pubblico ha rimarcato anche per tale richiesta che sarebbe stato unicamente l’atteggiamento poco collaborante dello stesso ad aver procrastinato la sua detenzione in __________, adendo addirittura la Cassazione. Inoltre, l’art. 431 CPP prescrive che l’imputato ha diritto ad un’indennità ed a una riparazione del torto morale solo se la privazione di libertà non può essere computata nelle altre sanzioni inflitte per altri reati. In concreto, il procedimento contro RE 1 resta aperto per il titolo di atti preparatori punibili alla rapina, di modo che il giudice di merito che dovrà decidere sulla sua responsabilità penale, potrà tenere conto della carcerazione già sofferta. Per tali motivi ha respinto la richiesta di cui sopra, rinviandola alla decisione di merito riguardo al reato di cui all’art. 260bis CP.

 

In merito alla rifusione del danno economico il magistrato inquirente ha ritenuto che RE 1 farebbe valere un danno economico che non lo toccherebbe personalmente ma che colpirebbe invece la società __________; egli non sosterrebbe una sua eventuale perdita di guadagno a causa della suddetta carcerazione ma un danno subìto da un’entità terza. La predetta pretesa sarebbe quindi irricevibile.

 

Abbondanzialmente il procuratore pubblico ha ritenuto come RE 1 non avrebbe diritto a nessun indennizzo anche alla luce dell’art. 430 cpv. 1 CPP, in quanto con il suo agire avrebbe direttamente provocato l’apertura del procedimento penale a suo carico. Egli avrebbe poi preferito darsi alla fuga, piuttosto che essere interrogato e processato in un unico giudizio in Svizzera (ABB __________).

 

 

                                aa.   Con gravame 2/3.1.2018 RE 1 impugna il suddetto dispositivo chiedendone l‘annullamento e l’accoglimento dell’istanza di indennizzo 19.6.2017.

 

Il reclamante ritiene anzitutto, in merito all’allegazione del magistrato secondo cui le pretese formulate potranno essere ripresentate nell’ambito del procedimento ancora aperto, che, “qualora fosse stato aperto un diverso incarto per il reato di atti preparatori punibili alla rapina a carico del reclamante, le pretese di quest’ultimo in relazione invece ai reati di rapina aggravata e tentata rapina devono essere decise in questa sede” (reclamo 2/3.1.2018, p. 4).

 

In merito alle spese legali degli avvocati __________ che lo hanno assistito nell’ambito della procedura estradizionale, RE 1 ha affermato che le stesse non sottostanno “ad un calcolo dell’onorario sulla base di una tariffa oraria ma sono disciplinate in maniera scalare secondo i parametri forensi di cui al Decreto Ministeriale (DM) 55/2014, applicabile sia all’ambito civile sia all’ambito penale (...)” [reclamo 2/3.1.2018, p. 6]; per tale ragione non esisterebbe un dettaglio della fattura come interpretato alle nostre latitudini. Neppure può essere censurato l’agire di RE 1, che non avrebbe fatto altro che esercitare i propri diritti. Infine, anche il fatto che nei suoi confronti è tutt’ora aperto un altro procedimento sarebbe irrilevante, in quanto si tratterebbe di altro procedimento, per i cui fatti l’estradizione non sarebbe stata concessa.

 

In relazione alla richiesta di risarcimento del danno economico RE 1 ha contestato la conclusione del magistrato inquirente, in quanto tale danno sarebbe riconducibile “all’impossibilità da parte del reclamante, a causa della limitazione di libertà imposta allo stesso, di adeguatamente gestire la società __________ di cui egli è socio di maggioranza e AU, ma non per questo il danno è da identificare nella menzionata società” (reclamo 2/3.1.2018, p. 8). In sostanza, non sarebbe la società ad aver subìto un danno, ma il reclamante che ha dovuto avvalersi dell’assistenza straordinaria di un commercialista; di modo che il nesso causale naturale ed adeguato sarebbe “pacifico” (reclamo 2/3.1.2018, p. 8). Anche tale danno dev’essere quindi integralmente riconosciuto.

 

Riguardo poi le pretese di torto morale il reclamante precisa che, indipendentemente dal fatto secondo cui la domanda di estradizione sarebbe stata parzialmente accolta, “il successivo abbandono del procedimento (...) proprio per i reati per cui è stata concessa l’estradizione rendono la carcerazione patita (...) sicuramente ingiusta e quindi da indennizzare” (reclamo 2/3.1.2018, p. 8-9). Irrilevante inoltre il fatto che RE 1 si sia avvalso dei suoi diritti nell’ambito della procedura estradizionale, così come pure che vi sia tutt’ora aperto un procedimento parallelo nei suoi confronti.

 

Rileva infine, in merito all’applicazione alla fattispecie dell’art. 430 CPP (riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale), che la motivazione addotta dal procuratore pubblico sarebbe “piuttosto carente e comunque priva di relazione tra i reati che sono stati abbandonati ed un presunto non meglio esplicitato comportamento lesivo delle norme di responsabilità civile eventualmente assunto dal reclamante (in relazione ai reati per cui è stato disposto l’abbandono del procedimento)” [reclamo 2/3.1.2018, p. 10].

Afferma inoltre che per il procedimento tutt’ora aperto beneficerebbe comunque del principio della presunzione d’innocenza, e per gli altri reati abbandonati non emergerebbero comportamenti assunti dallo stesso che “possano anche solo far dubitare del fatto che il reclamante ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento” (reclamo 2/3.1.2018, p. 11).

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni, si dirà per quanto necessario in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 2/3.1.2018 contro il decreto di abbandono 19.12.2017 del procuratore pubblico, è tempestivo e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

 

                                         RE 1, imputato (parzialmente) prosciolto, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 3. che gli ha negato il riconoscimento di indennizzi e la riparazione del torto morale (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).

 

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         Il gravame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

 

a.   un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b.   un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c.   una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

 

                                         Ai sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF 6B_583/2016 del 5.12.2016 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Prima della decisione, l’autorità deve sentire l’imputato e invitarlo a quantificare e comprovare le sue pretese (art. 429 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.].

 

                                         2.2.

La pretesa d’indennizzo alla quale ha diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità delle autorità penali (decisione TF 6B_478/2016 dell’8.6.2017 consid. 2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale) cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

 

                                         Il suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (decisioni TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).

 

                                         2.3.

                                         Come sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

 

L’indennità in questione copre in particolar modo della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 2.2.), a condizione che il ricorso a quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali. Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve dunque trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati [BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231 (in seguito: Messaggio)].

 

L’indennizzo per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (decisione TF 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.).

 

                                         2.4.

Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale.

 

La valutazione del danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 41).

 

                                         Il danno economico ai sensi dell’art. 429 CPP concerne oltre al danno materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento conseguente alla carcerazione e/o alla partecipazione agli atti di procedura, tutte le perdite economiche, tra cui anche la perdita/incapacità di guadagno derivante da attività dipendente e/o indipendente, durante tutta la durata del procedimento penale (decisione TF 6B_251/2015 del 24.8.2015 consid. 2.2.4.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 23), nonché il caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione prima del giudizio ed il danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.

                                        

                                         L’imputato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne e/o renderne credibile l’esistenza, l’entità e il nesso causale naturale adeguato tra il nocumento invocato ed il procedimento (decisione TF 6B_449/2014 del 28.8.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 24).

 

 

2.5.

2.5.1.

Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO.

La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso, deve tenere conto segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale.

 

La gravità oggettiva della lesione della personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).

 

2.5.2.

                                         La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’imputato. La riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il “metodo bifasico” (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Nella prima fase si stabilisce un importo base in funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella seconda fase l’importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle circostanze del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Il Tribunale federale riconosce CHF 200.--/giorno per privazioni della libertà di breve durata, qualora non sussistano circostanze straordinarie che giustifichino un aumento o una diminuzione (decisione TF 6B_437/2014 del 29.12.2014 consid. 3.).

                                     

                                         2.6.

Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

                                         Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero (decisione TF 6B_291/2013 del 12.12.2013 consid. 4.2.).

 

                                         L’autorità penale, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_950/2014 del 18.9.2015 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, il diritto civile non scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare ad altri un danno senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del pregiudizio; chi disattende questa norma (non scritta) può essere tenuto, giusta l’art. 41 CO, a risarcire il danno che risulta dalla sua inosservanza (decisione TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.). Ora, le spese dirette e indirette di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere pagata all’imputato prosciolto, costituisce un danno per la collettività pubblica. In tal senso il diritto di procedura penale impedisce implicitamente di creare senza necessità l’apparenza che un’infrazione sia stata o avrebbe potuto essere commessa, poiché un tale comportamento è suscettibile di provocare l’intervento delle autorità di repressione e l’apertura di una procedura penale e quindi causare alla collettività il danno rappresentato dalle spese legate all’istruzione di un procedimento penale aperto inutilmente. Vi è quindi comportamento colpevole nel caso in cui l’imputato avrebbe dovuto rendersi conto, viste le circostanze e la sua situazione personale, che la sua attitudine rischiava di provocare l’apertura di un’inchiesta (sentenza TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.).

 

                                         Tra il comportamento che viola le norme di responsabilità civile e l’apertura dell’inchiesta con i relativi costi deve sussistere un rapporto di causalità. Il Tribunale deve spiegare in che modo la persona imputata ha, mediante il suo agire, infranto delle norme di comportamento, violando così illecitamente ed in maniera chiara delle norme di responsabilità civile (sentenza TF 6B_1126/2014 del 21.4.2015, consid. 1.3.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come esposto in fatto (consid. y.), in data 19/20.6.2017 RE 1 ha richiesto un indennizzo ex art. 429 CPP così composto: CHF 13'110.20 quale risarcimento delle spese legali sostenute in __________ nell’ambito della procedura estradizionale; Euro 10'153.60 quale indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e CHF 52'200.-- per ingiusta carcerazione della durata di 261 giorni (cfr. AI 304).

 

                                         3.2.

Il magistrato inquirente ha respinto tutte le citate pretese in quanto, sostanzialmente, le note professionali relative alle spese legali sostenute in __________ non sarebbero dettagliate; la carcerazione sofferta da RE 1 potrebbe essere computata nella sanzione che gli verrà inflitta nell’ambito del procedimento ancora aperto per atti preparatori punibili alla rapina e il danno economico, patito da una entità terza, non sarebbe in nesso di causalità con la partecipazione al procedimento (ABB __________).

 

                                          3.3.

                                         3.3.1.

                                         In relazione alle spese legali sostenute in __________, nell’ambito della procedura estradizionale, questa Corte è concorde con la motivazione contenuta nel decreto di abbandono nella misura in cui si rileva che le note professionali non sono dettagliate di modo che il controllo delle stesse ne risulta impossibile.

 

All’istanza di indennizzo di cui sopra (cfr. AI 304) sono state allegate due note professionali dell’avv. __________, __________, dell’11.7.2016 per un totale di Euro 5’428.64 (doc. B in AI 304) e di data 12.1.2017 per l’importo di Euro 1’337.56 (doc. A in AI 304).

La nota relativa all’anno 2016 ha come oggetto “RE 1 – Estradizione N. __________ – Corte D’Appello di __________ - Parametri Forensi DM 55/2014 art. 1 - 3 e 12 - 17 Corte D’Appello” (doc. B in AI 304). Dalla stessa si legge unicamente “Diritti e onorari” per Euro 4'050.--, nonché “C.P.A. 4%”, più l’IVA al 22% ed altre “spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72”, senza altre specificazioni.

Medesimo discorso per la fattura relativa all’anno 2017, con l’unica differenza che la stessa quale oggetto indica “Proc. penale n. __________ R.G.N.R. – Procura della Repubblica di __________ – Indagini difensive” (doc. A in AI 304).

 

Alla suddetta istanza vi è allegata un’ulteriore fattura, quale doc. C, datata 22.7.2016, dell’avv. __________, __________, per l’importo di Euro 6'344.--, avente quale oggetto “Assistenza legale avanti la Corte d‘Appello di __________, sezione quinta penale, nel procedimento n. __________ Reg. Estrad.” (in AI 304). Dalla stessa risulta unicamente la posta “Imponibile” per Euro 5'000.--, “Cassa Avv.ti” per Euro 200.-- e “IVA” per Euro 1'144.-- (in AI 304).

 

Come rettamente ritenuto dal procuratore pubblico tali fatture non indicano in nessun modo il dettaglio delle prestazioni fornite dai legali.

Inoltre, anche se tali spese riguardassero unicamente la procedura estradizionale, come sostenuto da RE 1 senza tuttavia alcun riscontro oggettivo (considerato del resto come la fattura di cui al doc. A indica in maniera generale anche “Indagini difensive”), non va dimenticato che tale procedura ha riguardato anche il reato di atti preparatori punibili alla rapina, per il cui reato il procedimento penale è tuttora aperto.

 

Nemmeno in questa sede il reclamante ha (perlomeno) cercato di dettagliare maggiormente le prestazioni fornite dai suddetti avvocati, limitandosi ad indicare che in __________ i parametri forensi sarebbero disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 55/2014, circostanza tuttavia non sufficiente per permettere a questa Corte di effettuare, come le incombe, un esame delle prestazioni fornite ed eventualmente da riconoscere.

 

In nessun modo è stato esposto e spiegato come l’applicazione di tale Decreto condurrebbe agli importi fatturati.

 

Alla luce di ciò e dell’impossibilità di determinare quali prestazioni gli avvocati hanno fornito in relazione al reato di cui all’art. 260bis CP, la decisione in merito alla rifusione delle spese legali può essere rinviata nell’ambito del procedimento penale ancora pendente per il reato di atti preparatori punibili alla rapina.

 

3.3.2.

Il reclamante chiede la rifusione del danno economico di Euro 10'153.60 in quanto la società __________, di cui egli è socio di maggioranza, avrebbe dovuto avvalersi dell’assistenza straordinaria di un commercialista al fine di garantire l’operatività della suddetta società.

 

Anche per tale posta di danno la conclusione del magistrato inquirente è meritevole di tutela.

L’asserito danno fatto valere da RE 1 ha toccato direttamente la __________ e non lui personalmente, neppure nella sua veste di socio gerente. A riprova di ciò il fatto, del resto neppure contestato, che la fattura 6.6.2017 del commercialista Dott. __________ è stata inviata direttamente alla società, quale “Cliente” (cfr. doc. D in AI 304).

Il citato nocumento è quindi stato patito da un’entità terza, di modo che difetta il nesso causale tra lo stesso e la partecipazione necessaria al procedimento da parte di RE 1, come prescritto dall’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP.

 

Anche per tale posta il reclamante si limita a ribadire che tale danno sarebbe riconducibile alla sua impossibilità di gestire la suddetta società, a causa della limitazione di libertà, senza tuttavia specificare per quale motivo, ad esempio __________ [socio di minoranza della __________ (cfr. Estratto della visura ordinaria società di capitale, in AI 306)] e/o __________ [addetto alla gestione tecnica della stessa società (cfr. in AI 306)], non avrebbero potuto occuparsi della gestione corrente della stessa, senza dover far capo ad un professionista esterno.

 

La questione non merita ulteriori approfondimenti.

 

3.3.3.

In merito alla richiesta di CHF 52'200.-- per ingiusta carcerazione relativi ai 261 giorni di detenzione patiti da RE 1, nell’ambito della procedura estradizionale, si rileva quanto segue.

 

3.3.3.1.

Giusta l’art. 431 cpv. 2 CPP in caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

 

Tale disposizione si applica in caso di condanna dell’imputato, nell’ipotesi in cui la sanzione pronunciata è inferiore alla carcerazione già subìta (PC – CPP, 2. ed., art. 431 CPP, n. 12 ss.). Il giudice deve computare la durata della carcerazione subìta prima del giudizio, nelle sanzioni inflitte in rapporto ad altri reati, sia nel medesimo procedimento che nell’ambito di un altro e, in caso, concedere una riparazione del torto morale all’imputato e un’indennità.

Si può computare la carcerazione subìta prima del giudizio nelle pene pecuniarie (art. 34 CP), nei lavori di pubblica utilità (art. 37 CP) e nelle multe (art. 103 CP); trovano applicazione i tassi di conversione previsti agli art. 35, 36, 39 e 106 CP.

Nei casi in cui ciò è possibile, la computazione avrà ugualmente luogo nelle misure privative di libertà. La carcerazione preventiva o di sicurezza dev’essere computata nelle misure privative di libertà ai sensi degli art. 56 ss. CP.

 

3.3.3.2.

Ai sensi dell’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato (per la nozione, cfr. art. 110 cpv. 7 CP) nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento.

 

Tale articolo riunisce in un’unica disposizione il tenore degli art. 69 e 375 vCP. Il vecchio diritto, in vigore prima del 2007, prevedeva unicamente la possibilità per il giudice di computare i giorni di detenzione subìti in ragione del comportamento dell’imputato. In virtù del nuovo diritto, la computazione è obbligatoria e incondizionale (PC – CP, 2. ed., art. 51 CP n. 2).

La regolamentazione del vecchio diritto era basata sul principio dell’identità del delitto, secondo il quale la carcerazione preventiva poteva essere computata solo nella pena inflitta in ragione dell’infrazione, il cui perseguimento aveva necessitato una messa in detenzione. Il messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 51 CP ha abbandonato tale principio per fondarsi sul principio dell’identità di procedura (FF 1999 1787 1869; CR – CP, art. 51 CP n. 8). La carcerazione subìta prima del giudizio è computata nella pena anche se tale carcerazione risulta da una procedura relativa ad un altro caso.

 

Infine, per il computo del carcere preventivo è determinante soltanto la durata della privazione della libertà. Le eventuali particolari condizioni della carcerazione sofferta all’estero in vista dell’estradizione non sono da prendere in considerazione (DTF 130 IV 6).

 

3.3.3.3.

Alla luce delle disposizioni di cui sopra, anche per la pretesa di torto morale in relazione alla detenzione estradizionale subìta, la conclusione del magistrato inquirente dev’essere confermata in questa sede.

 

Si rileva che la carcerazione subìta era relativa ai tre reati inizialmente imputati a RE 1 (tentata rapina, rapina aggravata e atti preparatori punibili alla rapina). Essendo il procedimento penale per tale ultimo reato tuttora aperto nei confronti del reclamante, il giudice di merito chiamato a decidere sulla sua eventuale responsabilità, terrà conto della carcerazione già subìta e la computerà in un’altra eventuale pena da infliggergli o gli accorderà l’indennità richiesta in questa sede in caso di proscioglimento.

 

La richiesta di RE 1 è quindi prematura e viene rinviata alla decisione di merito riguardo al reato di cui all’art. 260bis CP, tuttora imputatogli.

 

 

                                   4.   Alla luce di quanto sopra, il reclamo è da respingere, senza esame dell’art. 430 CPP, considerato come le richieste di rifusione delle spese legali e la riparazione del torto morale sono state respinte in questa sede, e semmai rinviate al giudizio di merito nell’ambito del procedimento penale ancora aperto nei confronti del reclamante, mentre che la richiesta di indennità per il danno economico è stata respinta in difetto del nesso causale, di modo che la suddetta disposizione non entra in linea di conto.

 

 

                                   5.   In siffatte circostanze, il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 51 CP, 379 ss., 393 ss. e 429 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

.

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera