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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Giorgia Peverelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 07/13.02.2018 presentato da
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RE 1
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contro |
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l’ordine di perquisizione e sequestro 26.01.2018 emesso dal procuratore pubblico Moreno Capella nell’ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti per titolo di minaccia e uso di armi (e di altri oggetti pericolosi) su suolo pubblico e spargimento (su suolo pubblico) di veleni contro animali (inc. MP __________); |
preso atto della lettera 16/19.02.2018 e dello scritto di emendamento 27/28.02.2018 di RE 1;
richiamate le osservazioni 05.03.2018 del procuratore pubblico con cui comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio della scrivente Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 07.10.2017 RE 1 è stato querelato per titolo di minaccia (art. 180 CP) e infrazione alla Legge cantonale sull’ordine pubblico (LOrp), segnatamente per uso di armi (e di altri oggetti pericolosi) su suolo pubblico e spargimento (su suolo pubblico) di veleni contro animali (art. 3 LOrp), in relazione al suo comportamento “irritante, spaventoso e minaccioso”, sfociato sino all’utilizzo di un’arma da fuoco nei pressi del vicinato. Questa sua aggressività e l’utilizzo di armi spaventerebbe dei vicini, tanto da non sentirsi più sicuri (inc. MP __________, AI 1).
b. In data 16.10.2017 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla Polizia di procedere con le indagini del caso (inc. MP __________, AI 2) da effettuarsi in parallelo al procedimento penale pendente sempre nei confronti di RE 1 per titolo di minaccia e coazione a seguito della querela/denuncia sporta da altre persone per suoi comportamenti poco consoni (inc. MP __________).
c. Con scritto 26.01.2018 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione domiciliare, rispettivamente della persona e di oggetti (procedendo alla verifica delle generalità della persona da perquisire e dei veicoli da lei utilizzati) ed il successivo sequestro “di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo, come mezzi di prova, quale garanzia dei costi del procedimento, restituiti al danneggiato oppure perché soggetti a confisca (art. 263 CPP), in particolare il sequestro di due fucili: un fucile __________ e un __________”.
La suddetta misura è stata motivata per il fatto che “nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito di denuncia sporta nei confronti del qui imputato, è emerso che lo stesso detiene verosimilmente presso il suo domicilio due fucili con i quali avrebbe in più di un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato” (inc. MP __________, AI 3).
d. Con gravame 07/13.02.2018, inizialmente presentato in lingua inglese ed in seguito emendato, entro il termine impartito, in lingua italiana con scritto 27/28.02.2018, RE 1 impugna il suddetto ordine di perquisizione e sequestro. Egli respinge le accuse mosse nei suoi confronti, ritenendole non veritiere, e ritiene come suddetto ordine abbia avuto luogo “senza motivi giuridici sufficienti” e quindi senza una ”giustificazione legale accettabile. Di conseguenza, l’ordine di perquisizione e sequestro è illegale”. Il reclamante, oltre a chiedere l’accesso agli atti, aggiunge che uno dei querelanti “mi informò nel frattempo che aveva ritirato la sua denuncia. È solo la sua incriminazione, su cui l’ordine di perquisizione e sequestro ha una base sostanziale. Ritraendo le sue accuse” (…) “ha perso la sua esistenza nella totalità e dovrebbe essere annullato” (inc. CRP __________, doc. 1).
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 07/13.02.2018 ed emendato entro il termine impartito, alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l'ordine di perquisizione e sequestro 26.01.2018, è tempestivo e anche proponibile.
RE 1, imputato nel procedimento penale e proprietario (almeno di parte) dei beni sequestrati, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
2.2.
Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. Se le condizioni sono adempiute, il giudice è tenuto a pronunciare la confisca del bene: non ha alcun potere d’apprezzamento (PC CP – art. 69 CP n. 2; BSK StPO II – R. GRAEDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 320 CPP n. 11).
Gli strumenti adatti a commettere un reato vanno confiscati, indipendentemente dal fatto che possano servire solo a fini illeciti o ad altro scopo; è sufficiente che le circostanze concrete lascino seriamente supporre che essi potrebbero servire a commettere il reato (sentenza TF 6B_733/2011 del 5.6.2012 consid. 3, riferita a piantine di canapa; DTF 125 IV 185 consid. 2, riferita a semi di canapa; DTF 124 IV 121 consid. 2; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL, 2. ed., art. 69 CP n. 3). Determinante è come l’autore ha utilizzato o ha inteso utilizzare lo strumento; in base all’utilizzo va valutato se lo strumento in questione costituisca un pericolo per la sicurezza di persone, per la moralità o per l’ordine pubblico (DTF 114 IV 98 consid. 4; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 69 CP n. 10; PK StGB – S. TRECHSEL, op. cit., art. 69 CP n. 3).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
3. 3.1.
In data 26.01.2018 il procuratore pubblico ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro qui impugnato, nel quale ha indicato il nome dell’imputato e le ipotesi di reati per le quali egli è perseguito (inc. MP __________, AI 3). Ha poi ordinato la perquisizione domiciliare (art. 244 CPP) dell’abitazione di RE 1 (compresi tutti i locali a lui accessibili), rispettivamente la perquisizione di persone e oggetti (art. 249 CPP) per procedere alla verifica delle generalità, nonché dei veicoli utilizzati dalla persona perquisita.
Infine ha indicato il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo, come mezzi di prova, quale garanzia dei costi del procedimento, restituiti al danneggiato o perché soggetti a confisca (art. 263 CPP), in particolare il sequestro di due armi da fuoco: un fucile __________ e un fucile __________.
Ha aggiunto, quale “motivazione succinta” a fondamento del provvedimento coercitivo, che nel corso dell’inchiesta “è emerso che lo stesso detiene verosimilmente presso il suo domicilio due fucili con i quali avrebbe in più di un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato”.
La perquisizione del domicilio del reclamante, della sua persona e dei veicoli da lui utilizzati è avvenuta il 30.01.2018, a seguito della quale la Polizia ha proceduto al sequestro di diverse armi da fuoco e munizioni (cfr. elenco oggetti sequestrati e relative fotografie: inc. MP __________, AI 5, allegati 8-10). In data 25.01.2018 il reclamante è stato interrogato in veste di imputato e ha, fra altro, potuto prendere atto dell’elenco degli oggetti a lui sequestrati (inc. MP __________, AI 5, allegato 4).
3.2.
Come detto, il primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro – in merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato; mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; cfr. pure decisione TF 1B_713/2012 del 21.5.2013 consid. 3.1.).
La decisione concernente la perquisizione ed il sequestro deve pertanto indicare sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.
Il procuratore pubblico ha precisato, come indicato più sopra, che RE 1 “avrebbe in più di un’occasione sparato dei colpi per aria nei pressi del vicinato”. Ha dunque indicato – con riferimento ai reati prospettati di uso di armi (e di altri oggetti pericolosi) su suolo pubblico e di minaccia – le circostanze che giustificavano l’ordine.
Nonostante la motivazione sia succinta, non si può trascurare il fatto che l’ordine è stato emanato all’inizio dell’inchiesta penale, quando i fatti dovevano ancora essere istruiti. Essa è comunque chiara e comprensibile.
3.3.
Sussiste inoltre una connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti del sequestro. Il magistrato inquirente ha definito precisamente sia l’oggetto delle perquisizioni (e del successivo sequestro), sia le finalità. Una volta sul posto, la Polizia ha provveduto al sequestro di ulteriori armi e munizioni in aggiunta a quelle indicate nell’ordine impugnato. Nel caso di specie, lo scopo era in primis evitare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, quali quelle alla base delle querele, tali da compromettere la sicurezza delle persone, per poi procedere alla verifica della legittima, o meno, detenzione delle armi da parte del reclamante. In mancanza di regolare permesso, gli oggetti dovranno infatti essere sottoposti a confisca (art. 263 CPP).
L’ordine di perquisizione e di sequestro è fondato anche nel merito. Dal Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 01.02.2018 (in particolare dall’interrogatorio 30.12.2017 di un querelante) emergono sufficienti indizi sul fatto che il reclamante avrebbe utilizzato delle armi da fuoco, sparando dei colpi nei pressi del vicinato.
Sarà poi compito del magistrato inquirente procedere con l’istruzione e approfondire gli indizi di colpevolezza, per confermarli rispettivamente, se del caso, smentirli.
4. Visto quanto precede, si deve concludere che l’ordine di perquisizione e di sequestro emanato dal procuratore pubblico il 26.01.2018 merita tutela.
5. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 241 ss., 263 ss., 393 CPP, 69 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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- ; - (con inc. MP __________ di ritorno).
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera