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Incarto n. 48/49
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sui reclami 13.2.2018 presentati da
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i decreti 5.2.2018 del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali, in materia di gratuito patrocinio nel procedimento nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), sfociato nell’ACC 172/2017 del procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. TPC 72.2017.204); |
richiamati gli scritti 16/19.2.2018 di PI 2 – che ha comunicato di non avere osservazioni – e 21.2.2018 del presidente della Corte e 21/22.2.2018 del magistrato inquirente – che si sono rimessi al giudizio della Corte dei reclami penali –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 3.11.2017 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di PI 2 (in carcerazione preventiva dal 2.3.2017, in anticipata esecuzione di pena dal 6.7.2017) siccome accusato, segnatamente, di assassinio plurimo, tentato, e di incendio intenzionale in relazione a quanto occorso il 2.3.2017 a __________, quando – secondo l’accusa – ha intenzionalmente appiccato un incendio allo stabile in cui abitava con volontà di uccidere anche i suddetti reclamanti, parimenti inquilini nell’edificio incendiato (ACC 172/2017).
Il dibattimento a suo carico si svolgerà a partire dall’8.3.2018.
b. Con istanze 7.11.2017 e 8.11.2017 i reclamanti, costituitisi accusatori privati nel procedimento penale, hanno domandato l’ammissione al gratuito patrocinio (art. 136 CPP) con la nomina dell’avv. DI 1 quale loro legale (AI 53, 136, 183, 184, 191, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 211, 212, doc. TPC 3, 6).
c. Con (distinte) decisioni 5.2.2018 il presidente della Corte delle assise criminali ha respinto le istanze degli accusatori privati in difetto di indigenza a’ sensi dell’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP.
d. Con (separati) gravami 13.2.2018 RE 1, RE 2, RE 5, RE 4 e RE 3 (inc. 60.2018.44), __________, __________, __________ e __________ (inc. 60.2018.45), __________ e __________ (inc. 60.2018.46), __________ e __________ (inc. 60.2018.47), __________ e __________ (inc. 60.2018.48) e __________, __________, __________ e __________ (inc. 60.2018.49) postulano che – in accoglimento delle loro impugnative – sia concessa loro l’ammissione al gratuito patrocinio.
I reclamanti sostengono che, per effetto della condotta di PI 2, come esposta nell’atto di accusa, si sarebbero trovati coinvolti, loro malgrado, nell’incendio dello stabile dove abitavano, con conseguenti danni per perdita di oggetti e di mobilio, per il soggiorno forzato altrove per uno/due mesi e per la paura al momento del fatto, angoscia che perdurerebbe ad oggi.
Essi, ricordate le motivazioni delle decisioni impugnate, espongono il loro fabbisogno mensile, elencando i relativi oneri. Concludono affermando che le loro entrate sarebbero sufficienti solo a coprire il loro fabbisogno minimo, per cui non potrebbero assumersi i costi di patrocinio, neppure versandoli in forma rateale.
Delle ulteriori argomentazioni dei reclamanti e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione.
in diritto
1. Gli inc. 60.2018.44/45/46/47/48/49 sono congiunti nel giudizio – in applicazione dell’art. 30 CPP – in considerazione delle analoghe censure, motivazioni e richieste delle impugnative in esame.
2. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
3. 3.1.
I gravami, inoltrati il 13.2.2018 dai reclamanti contro le decisioni 5.2.2018 del presidente della Corte delle assise criminali in tema di gratuito patrocinio, sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibili (decisione CRP 60.2013.95 del 3.7.2013 consid. 3. e relativi riferimenti; cfr. anche DTF 140 IV 202 consid. 2.1. / 2.2.).
3.2.
3.2.1.
Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia medesima (decisione TF 6B_1153/2016 del 23.1.2018 consid. 2.3.1.).
L’interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 6B_671/2014 del 22.12.2017 consid. 1.2.; 6B_942/2016 del 7.9.2017 consid. 2.3.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (decisione TF 6B_1153/2016 del 23.1.2018 consid. 2.3.1.; decisione TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.) leso dalla decisione che impugna (sentenza TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.1.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
3.2.2.
I reclamanti invocano la violazione dell’art. 136 CPP, che disciplina la concessione del gratuito patrocinio all’accusatore privato.
Essi, accusatori privati nel procedimento, sono legittimati a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica delle decisioni che hanno negato loro il gratuito patrocinio e in particolare di essere gratuitamente assistiti da un patrocinatore.
3.3.
Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Le impugnative sono quindi, in queste circostanze, ricevibili.
4. 4.1.
Il diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato [danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP)] si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisioni TF 6B_816/2017 del 20.12.2017 consid. 2.4.; 1B_357/2017 del 15.11.2017 consid. 2.1.; 1B_310/2017 del 26.10.2017 consid. 2.4.1.; 6B_1144/2016 del 15.6.2017 consid. 1.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce e concretizza le condizioni e l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata in precedenza (decisioni TF 6B_816/2017 del 20.12.2017 consid. 2.4.; 1B_357/2017 del 15.11.2017 consid. 2.1.; 1B_310/2017 del 26.10.2017 consid. 2.4.1.; 6B_1107/2016 del 26.9.2017 consid. 2.4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 136 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 1).
4.2.
Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento [nella procedura giudiziaria davanti ad un’autorità giudicante collegiale: il presidente del collegio (art. 61 lit. c CPP)] accorda – parzialmente oppure totalmente – il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché possa far valere le sue pretese civili, se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari (consid. 4.5.); e b. l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (decisione TF 1B_310/2017 del 26.10.2017 consid. 2.4.2.; decisione TPF BH.2018.1. del 17.1.2018 consid. 6.3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 14 s.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 6).
Il gratuito patrocinio comprende: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese procedurali; e, ancora, c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato (art. 136 cpv. 2 CPP).
4.3.
La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che deve allegare alla medesima i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (decisioni TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; 1B_357/2017 del 15.11.2017 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 9).
L’onere di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a chi chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 136 cpv. 1 e 61 CPP) – è tuttavia tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (decisione TF 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.4.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 30).
4.4.
Esso viene accordato allo scopo di poter far valere le pretese civili (decisioni TF 1B_190/2017 dell’8.6.2017 consid. 2.4.; 1B_314/2016 del 28.9.2016 consid. 2.1.; 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_370/2015 del 22.3.2016 consid. 2.2.; 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3.3.; 6B_118/2015 del 16.7.2015 consid. 3.3.; 1B_94/2015 del 26.6.2015 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 2).
Se il danneggiato partecipa al procedimento penale soltanto con l’azione penale, non ha di principio alcun diritto al gratuito patrocinio (decisione TF 1B_370/2015 del 22.3.2016 consid. 2.2.).
Il legislatore, limitando intenzionalmente il conferimento del gratuito patrocinio ai casi in cui l’accusatore privato possa far valere pretese civili [ad esclusione di pretese fondanti sul diritto pubblico (decisione TF 6B_1134/2015 del 3.6.2016 consid. 4.1.2.)], ha tenuto conto del fatto che il monopolio della giustizia penale è di principio esercitato dallo Stato, per cui la concessione del gratuito patrocinio all’accusatore privato si giustifica solo per avanzare le pretese civili (decisioni TF 1B_310/2017 del 26.10.2017 consid. 2.4.1.; 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3.3.; 6B_118/2015 del 16.7.2015 consid. 3.2.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, questa limitazione è compatibile con l’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisioni TF 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3./4.4.).
L’art. 136 cpv. 1 CPP non esclude tuttavia che il patrocinatore dell’accusatore privato al beneficio del gratuito patrocinio possa intervenire, già allo stadio dell’istruzione preliminare, anche sugli aspetti penali della vertenza che possono condizionare il principio e l’entità delle pretese civili (decisioni TF 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_94/2015 del 26.6.2015 consid. 2.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3.3.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087).
4.5.
L’accusatore privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisioni TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; 1B_357/2017 del 15.11.2017 consid. 2.2.; 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.2.; 1B_25/2016 del 18.2.2016 consid. 3.2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12 s.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 5 e art. 132 CPP n. 8).
Determinante, per stabilire se l’accusatore privato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; 1B_357/2017 del 15.11.2017 consid. 2.2.; 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).
Il concetto di necessità giusta l’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP non è uguale a quello del minimo vitale della legge di esecuzione e di fallimento. Lo stato di indigenza non si valuta infatti fondandosi schematicamente sul minimo di esistenza a’ sensi del diritto esecutivo, ma si devono considerare tutte le circostanze della fattispecie concreta (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; 124 I 1 consid. 2.), tenendo conto del fatto che l’interessato ha diritto che gli resti il cosiddetto “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, cioè il minimo esistenziale aumentato del 25% (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 5) con l’aggiunta, per es., delle spese di locazione, dei debiti di imposta scaduti, dei premi di cassa malati, ossia degli oneri privati e pubblici (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23).
Se, fatti i calcoli sul fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile (un anno per i procedimenti semplici oppure due anni per i procedimenti più complessi) [decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24].
Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile (DTF 119 Ia 11 consid. 5a.) o che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, chi beneficia di aiuto sociale può essere considerato, di regola, come indigente (decisioni TF 1B_357/2017 del 15.11.2017 consid. 2.2.; 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.5.; DTF 125 IV 161 consid. 4b.)
4.6.
Il gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 7 ss.], alla designazione di un patrocinatore se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti (decisione TF 1B_314/2016 del 28.9.2016 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 4).
5. 5.1.
Il diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame – comprende, oltre segnatamente al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi assistere e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_802/2017 del 24.1.2018 consid. 1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
5.2.
5.2.1.
Con decreti 5.2.2018 il presidente della Corte delle assise criminali, davanti alla quale è stato deferito PI 2 per i reati, segnatamente, di tentato assassinio, plurimo, e di incendio intenzionale, ha respinto le istanze 7-8.11.2017 dei reclamanti, accusatori privati nel procedimento penale, in difetto del presupposto dell’indigenza come esatto dall’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP. Ha anzitutto citato l’art. 136 cpv. 1 CPP; ha poi esposto la disponibilità finanziaria mensile dei reclamanti, come si evinceva dalle istanze e dalla documentazione allegata; ha infine concluso che la somma disponibile mensile accertata, anche sottraendo l’importo di minimo esistenziale secondo la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, fosse più che sufficiente per far fronte – se del caso ratealmente – alle spese di patrocinio.
5.2.2.
Ora, in considerazione dei criteri riportati al consid. 4.5. di questo giudizio, si deve reputare incompleta la motivazione addotta per respingere le istanze di ammissione al gratuito patrocinio: essa non si confronta infatti con i descritti parametri di valutazione.
Lo stato di indigenza a’ sensi dell’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP non deve in effetti essere determinato fondandosi schematicamente sul minimo di esistenza a’ sensi del diritto esecutivo: si deve considerare che l’interessato ha diritto che gli resti un “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, nell’accezione sopra ricordata.
Il presidente della Corte delle assise criminali si è invece limitato a sottrarre dalla disponibilità finanziaria dei reclamanti un importo quale minimo esistenziale, senza peraltro esplicitare come sia giunto a cifrarlo, concludendo che la somma restante fosse sufficiente per pagare le spese legali del procedimento penale.
Avrebbe dovuto stabilire il fabbisogno dei reclamanti, tenendo conto del citato “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”. Avrebbe poi dovuto definire l’eventuale eccedenza rispetto ai redditi e alla sostanza dei reclamanti. Qualora ci fosse stata un’eccedenza, avrebbe dovuto metterla in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale, ritenuto che – come detto più sopra – l’interessato deve essere in grado di soddisfare con l’eccedenza gli oneri in un tempo prevedibile.
Spettava dunque al presidente della Corte delle assise criminali debitamente esporre, sulla base degli atti prodotti dagli accusatori privati, ai quali se del caso dovevano essere chiesti dei complementi, la situazione di reddito e di sostanza e di ogni altro elemento idoneo ad influenzare il calcolo del fabbisogno, procedere a detto calcolo e al calcolo dell’eccedenza, degli oneri processuali e legali e, ancora, indicare la tempistica di pagamento.
E questo allo scopo di permettere agli accusatori privati e, poi, semmai, alle autorità di reclamo di compiutamente comprendere e valutare le decisioni inerenti all’ammissione al gratuito patrocinio.
I decreti impugnati sono quindi carenti nella motivazione e pertanto lesivi del diritto di essere sentiti degli accusatori privati.
5.3.
Le decisioni 5.2.2018 devono essere annullate con rinvio degli atti al presidente della Corte delle assise criminali, che si ripronuncerà sulle istanze dei reclamanti ai sensi dei considerandi.
6. I gravami sono accolti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti, vincenti, adeguate ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 136, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2018.44/45/46/47/48/49 sono congiunti nel giudizio.
2. I gravami sono accolti. Di conseguenza:
§ I decreti 5.2.2018 del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali, in tema di gratuito patrocinio nel contesto del procedimento inc. TPC 72.2017.204, sono annullati.
§§ Gli atti dell’inc. TPC 72.2017.204 sono rinviati al giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali, che si ripronuncerà sulle istanze 7-8.11.2017 ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà – complessivamente – a RE 1, a RE 2, a RE 5, a RE 4, a RE 3, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________, a __________ ed a __________, tutti in __________, CHF 2'000.-- (duemila) a titolo di ripetibili di questa sede.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera