Incarto n.
60.2018.67

 

Lugano

25 aprile 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 8.2/27.2/6.3.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 26.1.2018 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

richiamato il decreto 3.4.2018 del presidente di questa Corte mediante il quale invitava il reclamante ad emendare il proprio gravame;

 

preso atto dello scritto 9/11.4.2018 del reclamante mediante il quale chiede di esser collocato in un carcere aperto;

 

richiamate le osservazioni 12/13.4.2018 del procuratore pubblico Antonio Perugini mediante le quali chiede di respingere il gravame;

 

richiamate le osservazioni 12/13.4.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, mediante le quali si riconferma nella decisione di collocamento inziale impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

a.    RE 1 è un cittadino croato, imprenditore edile indipendente: dichiara di essere celibe con prole. Ha diversi precedenti con la giustizia in differenti Cantoni.

 

Il 14.11.2007 è stato condannato con decreto d’accusa di Basilea Città alla pena di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.- cadauna e ad una multa di CHF 400.- per guida di un veicolo difettoso, per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, guida senza l’assicurazione di responsabilità civile, uso abusivo di licenza e/o di targhe di controllo.

 

Il 30.11.2007 è stato condannato dal Tribunale penale di Basilea campagna a una pena detentiva di 18 mesi (dedotti 154 giorni di detenzione preventiva) e a una multa di CHF 2'000.-, per appropriazione indebita, ripetuta frode dello scotto, denuncia mendace, ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, ripetuta guida senza assicurazione responsabilità civile, ripetuto uso abusivo di licenza e/o targhe di controllo.

 

Il 28.10.2009 è stato condannato dal Bezirksamt di Kreuzlingen a una pena detentiva di 2 mesi per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.

 

Il 17.11.2016 è stato condannato mediante decreto d’accusa dal Ministero pubblico del Canton Zugo a una pena di 60 aliquote giornaliere di CHF 80.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e ad una multa di CHF 960.-.

 

 

b.    In data 4.1.2017 RE 1 è stato fermato a un posto di controllo a Rivera alla guida di una Mercedes Benz AMG GTS. Non avendo la licenza di condurre, è stato immediatamente verbalizzato. Sia nel verbale, sia nella dichiarazione di stato civile e patrimoniale, ha indicato quale suo domicilio un indirizzo: __________.

In data 6.1.2017 RE 1 ha consegnato l’importo di CHF 1'400.-, a copertura delle spese.

Per i fatti del 4.1.2017, il Ministero pubblico ha emesso a suo carico un decreto d’accusa in data 3.4.2017 per guida senza autorizzazione con una proposta di pena di 90 aliquote giornaliere di 130.- CHF cadauna (DA __________). Il decreto è stato intimato all’indirizzo di Basilea indicato dal reclamante: l’invio è ritornato con l’indicazione “destinatario irreperibile all’indirizzo indicato”. Il decreto è poi stato pubblicato sul Foglio ufficiale in data 1.6.2017. Avverso il decreto d’accusa non è stata presentata opposizione.

 

 

c.    In data 7.4.2017 RE 1 è stato fermato a Locarno alla guida di un'Audi TTS di proprietà di una terza persona. Interrogato il medesimo giorno, non ha sostanzialmente risposto alle domande.

Ha indicato quale domicilio (sia nel verbale, sia nella dichiarazione di stato civile e patrimoniale) il medesimo indirizzo di __________ già fornito nel precedente procedimento. Nel verbale ha pure affermato che si sarebbe recato al Comune di __________ “per rimettere” il suo domicilio in Svizzera.

Ha pure indicato all’agente interrogante di contattare il suo avvocato, fornendo il nominativo di un legale di Zurigo. Nel medesimo verbale ha preso atto che doveva versare l’importo di CHF 1'400.- a copertura delle spese, importo poi versato.

Per i fatti del 7.4.2017, il Ministero pubblico ha emesso a suo carico un decreto d’accusa in data 14.9.2017 per guida senza autorizzazione con una proposta di pena di 180 aliquote giornaliere di 90.- CHF cadauna (__________).

Il decreto è stato dapprima intimato all’indirizzo di Basilea indicato dal reclamante: l’invio è ritornato con l’indicazione “destinatario irreperibile all’indirizzo indicato”.

Il decreto è poi stato inviato all’indirizzo del legale indicato dal reclamante nel suo verbale del 7.4.2017: il legale ha contattato il Ministero pubblico indicando di non aver niente a che fare con il qui reclamante.

Infine il decreto è stato pubblicato sul Foglio ufficiale in data 4.12.2017. Avverso il decreto d’accusa non è stata presentata opposizione

 

 

d.    In data 21.11.2017 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva per il primo decreto del 3.4.2017 (DA __________).

L’UIPA ha indicato che RE 1 non era reperibile all’indirizzo di Basilea da lui fornito, e che il controllo abitanti di quella città aveva ufficialmente cancellato il reclamante a partire dal 7.10.2013.

e.    In data 25.1.2018 RE 1 è stato fermato ad __________ e tradotto alle Strutture carcerarie cantonali, a seguito della pubblicazione su RIPOL di un mandato di accompagnamento ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi l’11.1.2018.

 

 

f.     Il 26.1.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento in sezione chiusa di RE 1 (inc. GPC __________).

Il magistrato ha considerato che egli è cittadino straniero, d’ignota dimora, senza legami noti con il territorio elvetico, fermato unicamente attraverso l’emanazione di un ordine di cattura RIPOL. Di modo che ha ammesso l’esistenza di un pericolo di fuga, ciò che giustifica il collocamento in sezione chiusa.

 

 

g.    Con scritti 5/8.2.2018 e 23/27.2.2018 al giudice dei provvedimenti coercitivi, RE 1 ha manifestato l’intenzione di ricorrere contro la decisione di collocamento iniziale. Nelle sue brevi missive ha sostenuto che, con il pagamento di CHF 1'400.- nei due casi, riteneva di aver risolto e saldato le infrazioni che gli erano state contestate.

 

 

h.    In data 5/6.3.2018 i due scritti (con il relativo incarto) sono stati trasmessi, per competenza a questa Corte.

Con scritto 7.3.2018 questa Corte ha richiamato gli incarti dal Ministero pubblico relativi ai due decreti d’accusa da espiare: gli incarti sono pervenuti in data 28/29.3.2018.

Con scritto 3.4.2018 questa Corte ha interpellato il reclamante per eventualmente emendare il proprio gravame.

Con scritto 9/11.4.2018 RE 1 ha chiesto di essere collocato in un carcere aperto, producendo in allegato un contratto di locazione di un appartamento a __________.

 

 

i.     In pendenza del gravame, il reclamante ha avuto contatti con l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in vista di un’eventuale espiazione della pena mediante braccialetto elettronico.

 

 

j.     Interpellato da questa Corte, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del reclamo, mentre che il giudice dei provvedimenti coercitivi si è riconfermato nella decisione impugnata.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino dall'1.01.2011 al giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG) la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo, ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP, alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Il gravame, inoltrato il 5/8.2.2018, contro la decisione 26.1.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 27/29.1.2018, è tempestivo.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo non sono particolarmente rispettate. A seguito della possibilità di emendamento, con lo scritto 9/11.4.2018 il reclamante ha perlomeno indicato di chiedere un collocamento in sezione aperta.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Preliminarmente si evidenzia che questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito delle condanne (art. 20 e 393 segg. CPP).

                                         Pertanto le contestazioni del reclamante alle sanzioni ordinate dai due decreti d’accusa emessi del Ministero pubblico (passati in giudicato) sono irricevibli, in quanto esulano dalle competenze della Corte qui giudicante.

                                        

                                         2.2.

                                         La presente Corte è competente a dirimere (come visto in precedenza) i reclami interposti contro le decisioni di collocamento iniziale rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         2.2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto s’intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

 

                                         2.2.2.

                                         A livello cantonale (oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.), l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM, in vigore dal 9.03.2007) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC, in vigore dall'1.01.2011) precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

 

                                         2.2.3.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove s’intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

                                         È sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

                                        

                                         2.2.4.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto, ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60).

                                         Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

                                         Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Nel presente caso il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga, ordinando pertanto il collocamento iniziale in carcere chiuso.

                                         Il reclamante, con il suo scritto di emendamento, ha chiesto di essere collocato in un carcere aperto.

 

                                         2.3.2.

                                         Il resistente è cittadino croato: non risulta se abbia o meno un permesso per risiedere in Svizzera.

                                         Di certo non ha un domicilio. Fermato due volte dalla polizia ticinese, in entrambi i casi ha fornito inesatte indicazioni circa il suo domicilio in Svizzera, a __________: questo benché (la seconda volta) si fosse impegnato a recarsi presso l’amministrazione cittadina per regolarizzare il medesimo.

                                         Dagli accertamenti operati è risultato che era stato cancellato dall'Ufficio controllo abitanti di Basilea già dal  7.10.2013.

                                         Correttamente il giudice ha stabilito che RE 1 al momento della decisione di collocamento fosse d'ignota dimora.

                                         Alla polizia, in occasione della seconda procedura, ha fornito il recapito di un legale che, al momento della notifica del decreto d’accusa, ha dichiarato di non rappresentare il reclamante.

 

                                         Non è stato possibile notificare i decreti d’accusa, se non mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale: in altri termini, RE 1 si è sottratto alla continuazione delle procedure, e alle conseguenti sanzioni.

                                         Questo benché dovesse aspettarsi la notificazione di decisioni e di sanzioni da parte delle autorità penali ticinesi, dopo i due fermi ad opera della polizia del gennaio e dell’aprile del 2017. Il reclamante non è credibile quando sostiene che gli sarebbe stato riferito (e lui avrebbe creduto) che, con il versamento in entrambe le circostanze, di CHF 1'400.-, avrebbe liquidato definitivamente le due infrazioni.

                                         Anzitutto perché almeno in un verbale, era assolutamente chiaro che detto versamento era unicamente un anticipo sulle spese.

                                         Inoltre i diversi precedenti penali elencati in fatto attestano una certa consuetudine del reclamante con le autorità penali, in particolare per il reato di circolazione senza permesso di guida. Con i suoi precedenti, non poteva pertanto attendersi unicamente di esser sanzionato con una multa.

                                         Infine, seguendo la sua tesi, avrebbe dovuto perlomeno ricevere degli scritti relativi l’ipotetica multa comminata e pagata: ciò che in concreto non è avvenuta. Men che meno il reclamante si è attivato in tal senso presso le autorità penali ticinesi.

                                         Il reclamante si è quindi sottratto alla continuazione della procedura, e quindi anche alle relative sanzioni, ed è stato fermato solo a seguito di un mandato di cattura per l’esecuzione delle sanzioni comminategli.

                                        

                                         2.3.3.

                                         Nell’esame del pericolo di fuga, non risultano informazioni o circostanze a sostegno di eventuali particolari legami del reclamante con il territorio risp. con famigliari stretti residenti nel nostro Paese.

                                         Medesimo discorso per l’attività professionale e la situazione finanziaria del medesimo.

                                         Il legame con __________, addotto con l’invio del contratto di locazione in allegato all’emendamento, è tenue e poco sviluppato: non è tale da modificare, nel caso presente, la conclusione circa l’esistenza del pericolo di fuga in capo al reclamante ammessa dal magistrato e qui confermata.

 

                                         2.3.4.

                                         Per tutti questi motivi, al momento della decisione, il magistrato ha correttamente concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga, che ha giustificato il collocamento del reclamante in carcere chiuso.

                                         Questo non esclude, qualora ne fossero date le condizioni, un possibile alleggerimento del regime in corso di espiazione, decisione che però non spetta a questa Corte.

 

 

                                   3.   Il reclamo, in quanto ricevibile, è respinto. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizio a e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76 segg. CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo, in quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          la cancelliera