Incarto n.
60.2018.6

 

Lugano

12 marzo 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 4/5.01.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 27.12.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non gli ha concesso la liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

richiamato lo scritto 8/9.01.2018 del procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

richiamato altresì lo scritto 9/10.01.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui si riconferma nelle conclusioni e motivazioni della decisione impugnata, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con sentenza 29.09.2016 RE 1 è stato condannato, unitamente ad altri sei coimputati, dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, per titolo di tentata rapina aggravata, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, nonché per furto d’uso, in relazione alla tentata rapina di un furgone portavalori nell’ottobre 2015 (inc. TPC __________).

 

 

                                  b.   Contro il giudizio di primo grado RE 1 (al pari di altri suoi correi) è insorto davanti alla Corte di appello e di revisione penale, la quale con sentenza 15.09.2017, in parziale accoglimento del gravame, dopo attenta ricommisurazione della pena ex art. 47 e 49 CP, lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (inc. CARP __________).

 

 

                                   c.   Con decisione 24.11.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per un concreto rischio di fuga oltre che di recidiva (AI 1, inc. GPC __________).

                                         Nel contempo il magistrato ha determinato i seguenti termini d’esecuzione, ritenuto che quest’ultima ha formalmente preso avvio il 15.09.2017:

                                         1/3                                  25.11.2016

                                         1/2                                  15.06.2017

                                         2/3                                  04.01.2018

                                         Fine pena                     15.02.2019.

 

 

                                  d.   Avvicinatosi il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura inerente alla liberazione condizionale, facendo richiesta alle autorità interessate dei necessari preavvisi (AI 2, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   Il 12.12.2017 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei confronti di RE 1 un ordine di allontanamento dal territorio svizzero, una volta scarcerato, con segnalazione nel sistema SIMIC per l’emanazione di un divieto d’entrata.

 

                                    f.   In data 27.12.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (positivo), del Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie cantonali (favorevole) e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole), e dopo aver altresì sentito il qui reclamante il 12.12.2017, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale, avendo formulato una prognosi negativa quo al rischio di recidiva.

 

                                         In particolare il giudice, pur considerando che il comportamento tenuto da RE 1 in carcere e il suo rendimento quale scopino sono stati ritenuti buoni dalla Direzione delle strutture carcerarie (nonostante la pronuncia nei suoi confronti di una sanzione disciplinare), ha posto in rilievo l’esistenza di undici precedenti penali in Italia, di cui tre specifici per rapina e detenzione illegale di armi e munizioni (risalenti al 1998, al 1994 risp. al 2008), per i quali gli sono state inflitte pene detentive tra i 5 e gli 8 anni. Inoltre, con riferimento ai fatti oggetto della condanna del 29.09.2016 per cui il reclamante si trova attualmente in carcere, il magistrato ha rilevato come RE 1, pur avendo aderito al piano criminale solo in un secondo momento, sia stato lui a suggerire l’utilizzo delle armi, mostrando lucidità e spregiudicatezza.

                                         A fronte di ciò il giudice non ha ritenuto sufficiente ai fini di una prognosi non negativa, né la presentazione da parte di RE 1 di un progetto di presa a carico in Italia per il trattamento della sua tossicodipendenza, e nemmeno il sostegno garantito dalla sorella. Ciò anche perché in passato egli avrebbe già seguito dei programmi per la disintossizazione presso comunità, come pure sarebbe già stato seguito dal SERT, ma queste reti di sostegno non sarebbero state sufficienti dal farlo desistere dal delinquere. Nemmeno le carcerazioni e le condanne precedenti avrebbero avuto su di lui un qualche effetto deterrente.

                                         Infine il giudice ha comunque reso attento il qui reclamante sulla possibilità di presentare una domanda di rivaluzione della liberazione condizionale in caso di mutate circostanze.

 

 

                                  g.   Nel (prolisso) scritto del 4/5.01.2018 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione davanti a questa Corte, postulando la concessione della liberazione anticipata.

                                         Egli sostiene come il rifiuto a concedergli la liberazione anticipata cagioni un peggioramento della sua salute, anche mentale, in quanto le cure di cui egli necessita “solo una struttura riguardante Comunità mi può dare” (reclamo 4/5.01.2018, p. 1). Sottolinea come tale rifiuto vanifichi il prodigarsi dei vari servizi italiani e svizzeri nell’aiutarlo a risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza, e sia d’ostacolo al suo percorso di recupero comunitario e al riavvicinamento alla sua famiglia, segnatamente ai suoi due figli (di 15 risp. 13 anni). Evidenzia la sua ferma intenzione ad uscire dalla tossicodipendenza e di voler abolire completamente l’assunzione di farmaci, che comunque è già stato in grado di scalare. Pone in risalto di essere un’altra persona, con una gran voglia di riscattarsi nella società, e di non corrispondere più all’uomo descritto dalle autorità penali. Chiede che gli sia data la possibilità di emendarsi e di non rovinare, con una decisione negativa, tutto il lavoro positivamente svolto sinora con le varie strutture mediche e sociali intervenute, che sono riuscite a farlo cambiare e a ristabilirlo; strutture che sarebbero pronte a sostenerlo anche al suo rilascio. Rileva come i preavvisi richiesti siano stati favorevoli alla sua liberazione anticipata. Promette di non più delinquere, avendo compreso i suoi errori, e sostiene che il suo comportamento illecito è stato conseguente al suo fabbisogno di sostanze stupefacenti.

                                         Circa i fatti oggetto della condanna per cui egli si trova attualmente in carcere, contesta di aver voluto fare uso di armi, di non averle procurate lui e di non averne mai fatto uso anche nei passati reati.

                                         Evidenzia che i precedenti penali in Italia sono ormai lontani nel tempo.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 4/5.01.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 27.12.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ – notificata al reclamante il 28.12.2017 –, è tempestivo, oltre che proponibile.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

 

                                         La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

 

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

                                         Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                         Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

 

                                         2.4.

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

                                         Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

 

                                         2.5.

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame è pacifico, e incontestato, che RE 1 il 4.01.2018 ha raggiunto il termine dei 2/3 dell’espiazione della pena, così che il primo presupposto richiesto dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale è adempiuto.

 

                                         3.2.

                                         Dal rapporto del 30.11.2017 si evince che RE 1, in carcere dal 16.10.2015, è stato sanzionato disciplinarmente un’unica volta, il 26.10.2015, con una multa di CHF 75.-- per comportamento inadeguato. La Direzione delle strutture carcerarie ha valutato buono il rapporto da lui tenuto nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, definendolo altresì una persona tranquilla e rispettosa delle regole. Pure buono è stato valutato il rendimento del suo lavoro svolto in qualità di scopino, evidenziando come egli si sia dimostrato puntuale e volonteroso (AI 3, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Contestata in questa sede è la prognosi circa il rischio di recidiva, che, in buona sostanza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ritiene sfavorevole, al contrario del reclamante, il quale evoca la sua evoluzione positiva in carcere e il sostegno di cui godrebbe al suo rilascio.

 

                                         3.3.2.

                                         La Direzione delle strutture carcerarie cantonali, nel suo rapporto del 30.11.2017, dal profilo comportamentale ha espresso preavviso non sfavorevole quanto alla liberazione condizionale, evidenziando come siano da considerare le modalità di abbandono del territorio nazionale (AI 3, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.3.

                                         Pure l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nel proprio rapporto di data 30.11.2017 ha espresso un preavviso favorevole “considerato che il signor RE 1 è intenzionato a lasciare il territorio svizzero per poter tornare il (recte: in) Italia, ricongiungersi con la propria famiglia e intraprendere un percorso con il SERT di __________, rispettivamente con __________” (AI 5, inc. GPC __________), ponendo quali condizioni particolari: l’abbandono del territorio svizzero, la continuità terapeutica presso il SERT (Servizio per le tossicodipendenze di __________, __________, l’accettazione del progetto di collocamento semi-residenziale __________ a __________. Ente quest’ultimo che avrebbe il compito “di scandire i tempi di vita quotidiana del signor RE 1, inserendolo nei progetti occupazionali e terapeutici proposti dalla struttura” (AI 5, p. 4, inc. GPC __________) ,

                                         In particolare l’Ufficio è giunto a tale positiva conclusione “visto il forte legame che il Signor RE 1 ha con i propri famigliari, sempre risultati disponibili a sostenerlo nel suo percorso di detenzione, considerato che potrà abitare presso la sorella; visti i contatti con i servizi italiani disposti a prenderlo a carico (dichiarazione allegata); considerato il comportamento in esecuzione pena ed anche il fatto che l’interessato, già prima dell’arresto aveva riconosciuto lo stato di deperimento personale e sociale prendendo i contatti per un collocamento; vista la detenzione relativamente lunga e la presa di coscienza che ne è scaturita” (AI 5, p. 4, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.4.

                                         Il Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ha evidenziato, nel rapporto 1.12.2017, come il reclamante dall’inizio della sua carcerazione si è sottoposto ad una terapia farmacologica e ad una psicoterapia delegata, a cui egli avrebbe partecipato e aderito in modo positivo, così che il risultato “sembra essere efficace”. A parere del Servizio egli sembrerebbe “aver acquisito e consolidato maggiori strumenti per far fronte alle proprie fragilità emotive”. Inoltre apparirebbe “consapevole delle sue difficoltà e fragilità, tanto da esprimere il bisogno e la volontà di aiuto su più fronti (psicologico, sociale, etc.) per il futuro, fattore che riteniamo positivo ed importante”. In conclusione il Servizio ha espresso un preavviso favorevole per la liberazione condizionale, a motivo che “il suo atteggiamento e l’adesione al trattamento sono molto buoni e l’evoluzione positiva” (AI 4, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.5.

                                         RE 1, cittadino italiano, secondogenito di una fratria di tre, è nato a __________, e all’età di tre anni si è trasferito con la famiglia a __________ (__________).

                                         Al momento del suo arresto viveva con la madre mentre che col padre aveva perso i contatti da una ventina di anni.

                                         Ha iniziato ad avere problemi di tossicodipedenza dall’età di 13 anni, e di pari passo con la giustizia, tant’è che egli ha ottenuto la licenza di terza media nella maggiore età, mentre si trovava in carcere a __________.

                                         Dal profilo professionale egli ha seguito la formazione di meccanico, lavorando qualche tempo in tale settore. Nel seguito ha lavorato quale venditore ambulante indipendente nei mercati, percependo, a suo dire, fino a Euro 4'000.-- o 5'000.-- al mese. Qualche mese prima del suo arresto aveva deciso di smettere con tale attività, dovendosi poi arrangiare, in quanto non aveva più un’entrata fissa. Dalla vendita della sua attività avrebbe ricavato Euro 7'000.--, che avrebbe speso tutti per acquistare droga. Per i suoi problemi di tossicodipendenza nel corso del 2012 egli è stato collocato in una comunità terapeutica, dove ha seguito un percorso fino all’ottobre 2014. Una volta dimesso è stato seguito dai servizi SERT di __________, presso i quali egli si sarebbe recato fino al gennaio 2015, quando poi è ricaduto nel consumo importante di sostanze stupefacenti.

                                         Ha cumulato debiti di droga per ca. euro 15'000.--, venendosi così a trovare, al momento del suo arresto, in una situazione economica disastrosa.

                                         In Italia RE 1 ha subito numerose condanne, segnatamente:

-      il 27.08.1986 alla reclusione di 4 mesi, sospesa condizionalmente (poi revocata nel 1991), per tentato furto;

-      il 14.04.1998 alla reclusione di 4 mesi e 20 giorni, condizionalmente sospesa, per diserzione;

-      il 16.06.1988 alla reclusione di 5 anni, per rapina commessa in due occasioni, e detenzione illegale di armi e munizioni;

-      il 22.06.1993 all’arresto di 4 mesi per possesso ingiustificato di chiavi alterate;

-      28.06.1993 alla reclusione di 2 mesi e 20 giorni per resistenza a pubblico ufficiale;

-      l’1.07.1994 alla reclusione di 6 anni e 8 mesi per rapina, commessa in 5 occasioni, e ricettazione, oltre che per porto d’armi, detenzione illegale di armi e munizioni;

-      il 19.03.2004 all’arresto di 3 mesi per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose;

-      il 26.05.2004 alla multa di Euro 40.-- per minaccia;

-      il 17.04.2007 alla multa di Euro 333.-- per guida in stato di ebbrezza;

-      il 10.12.2008 alla reclusione di 8 anni e 10 mesi per rapina, commessa in 2 occasioni, e porto d’armi.

                                         A ciò si è infine venuta ad aggiungere la (prima) condanna da parte delle autorità elvetiche di oltre 3 anni di detenzione, per cui egli si trova oggi in espiazione di pena.

 

                                         Ora, RE 1, all’età di 51 anni, deve farsi carico di un pesante passato, contraddistinto da un lungo abuso di sostanze stupefacenti, iniziato nella minore età, e che si è da subito ripercosso sulla sua capacità di vivere senza commettere reati, dovendo finanziare tali suoi consumi. Consumi questi che sono perdurati negli anni nonostante il collocamento in comunità terapeutiche e il sostegno dei competenti servizi sociali, e che ancora sussistevano al momento del suo arresto, così come in espiazione di pena, malgrado che, seguendo i suoi buoni propositi, sia riuscito a scalare i medicamenti sostitutivi.

                                         Lungo è pure il suo trascorso penale, per il quale, come da lui stesso ammesso davanti ai giudici di prime cure, egli ha trascorso in prigione gran parte della sua vita, ma che in definitiva non ha avuto su di lui alcun effetto deterrente, non essendosi trattenuto dal ricadere nel crimine, per procurarsi illecitamente del denaro con cui vivere e per finanziare i suoi consumi di droga. Se è pur vero che le precedenti condanne (italiane) specifiche per rapina risalgono ad un decennio, e oltre, fa, ciò non toglie che il qui reclamante, in un crescendo di pericolosità, non ha avuto remore ad unirsi ad un gruppo di persone munito di armi cariche, per venire in un paese a lui estraneo per compiere una rapina ai danni di un portavalori, per meri fini di lucro.

 

                                         A fronte di tutto, ciò i suoi propositi di emendamento, la buona evoluzione avuta in carcere, gli attuali contatti in patria con i preposti servizi sociali disposti in generale a riaccoglierlo ma dai quali, peraltro, egli era già stato seguito prima del suo arresto −, oltre alla disponibilità della sorella ad andare ad abitare insieme a lui, non sono sufficienti a scongiurare il pericolo di recidiva che in concreto permane alto, oltretutto in una prospettiva economica e professionale ancora preoccupante.

                                         In tale pesante situazione personale, penale ed economica, caratterizzata da ricadute sia nell’abuso di sostanze stupefacenti, sia in atti delittuosi, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non può essere formulata per RE 1 una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva. Pertanto il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato.

 

 

                                   4.   Il reclamo è respinto. In considerazione della particolarità del caso e della difficile situazione economica del qui reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera