Incarto n.
60.2018.7

 

Lugano

9 maggio 2018/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 3/5.01.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 ,

 

 

contro

 

 

la decisione 22.12.2017 della Divisione della giustizia che ha autorizzato due medici della Facoltà di medicina dell’Università di Berna ad applicare alla reclamante una terapia antipsicotica, anche coatta, in esecuzione di una misura ai sensi dell’art. 59 CP (inc. DG __________);

 

 

richiamate le osservazioni 12/15.01.2018 e 31.01./1.02.2018 (duplica) della Divisione della giustizia, mediante le quali, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni e conclusioni, postula la reiezione integrale del gravame con contestuale conferma della decisione impugnata;

 

richiamate le osservazioni di replica 22/23.01.2018 di RE 1, mediante le quali spiega i motivi alla base del suo rifiuto ad assumere degli psicofarmaci;

 

preso atto dello scritto 1.01.2018 di RE 1 indirizzato al Tribunale federale di Losanna (e da questo trasmesso a questa Corte il 9.01.2018);

 

preso altresì atto della decisione 18.04.2018 della Divisione della giustizia;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto e in diritto

 

 

                                         che con sentenza 27.01.2017 la Corte delle assise criminali, in accoglimento dell’istanza proposta dal procuratore pubblico ex art. 374 CPP, ha ordinato a carico di RE 1 la misura del trattamento stazionario in un’istituzione chiusa giusta l’art. 59 cpv. 3 CP, oltre al risarcimento dei danni e delle spese legali vantate dagli accusatori privati. Ciò per avere tentato di uccidere una coppia di coinquilini, agendo − come accertato dal perito giudiziario − in preda a una manifestazione psicopatologica del disturbo delirante di cui sarebbe affetta (inc. TPC __________);

 

 

                                         che, incarcerata dapprima presso il penitenziario La Stampa a Cadro, dall’1.03.2017 RE 1 è stata collocata presso il Justizvollzugsanstalt __________ a __________);

 

 

                                         che in parziale accoglimento dell’appello interposto da RE 1 contro il giudizio di prime cure, la Corte di appello e di revisione penale in data 24.08.2017 ha ordinato nei confronti della stessa un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 1 e 2 CP, considerandolo una misura sufficiente a scongiurare il rischio di recidiva e a tutelare la sicurezza della collettività. La Corte ha precisato che il trattamento stazionario in un’istituzione chiusa ex art. 59 cpv. 3 CP, richiederebbe una particolare pericolosità dell’autore e l’impossibilità di trattare rispettivamente gestire tale pericolosità in una struttura terapeutica, condizioni queste che non sarebbero manifestamente date nel caso di specie (sentenza 24.08.2017 della CARP, p. 18-19, inc. CARP __________);

 

 

                                         che, dando seguito ad una richiesta dei medici stessi posta in tal senso, con decisione 22.12.2017 la Divisione della giustizia ha autorizzato il Dr. __________, Dr. MRCPsych. CCST Forensic Psych. (UK), Leitender Oberartz e il Dr. Med. Psych. FMH __________, Chefartz Therapie, entrambi attivi presso il Forensich-Psychiatrischer Dienst dell’Institut für Rechtsmedizin della Facoltà di medicina dell’Università di __________, ad applicare a RE 1 una terapia antipsicotica, anche coatta, in esecuzione della misura ai sensi dell’art. 59 CP (inc. DG 130.119);

 

 

                                         che con scritto datato 28.12.2017 (indirizzato alla direttrice e al giurista della Divisione della giustizia − firmatari della decisione qui impugnata −, e nel seguito trasmesso a questa Corte) RE 1 ha impugnato la suddetta decisione, evidenziando di non voler assumere psicofarmaci in quanto, a suo avviso, da un lato gli stessi sarebbero nocivi per la sua salute, e, dall’altro lato, non sarebbero necessari, posto come essa si sia sottoposta al trattamento psicoterapeutico impartito da un terapista presso le strutture carcerarie di __________ sin dal suo arrivo il 1.03.2017;

 

 

                                         che con osservazioni 12/15.01.2018 la Divisione della giustizia ha contestato che il trattamento a cui la qui reclamante verrebbe astretta sia nocivo per la sua salute. Ciò perché i di lei problemi psichici sarebbero “già stati appurati in sede di procedura penale dal perito giudiziario dr. med. __________, il quale ha diagnosticato alla signora un «disturbo psichiatrico maggiore, appartenente allo spettro delle psicosi»” (osservazioni 12.01.2018, p. 2). Inoltre “a mente della scrivente autorità non ci sono indizi a sostegno di quanto sostenuto dalla reclamante. Si tenga presente che la richiesta di medicazione coatta proviene direttamente dai medici curanti dr. med. __________ e dr. med. __________ dell’Università di __________, i quali agiscono in ottemperanza ai loro obblighi di diligenza professionale. Perciò non c’è motivo di credere che la terapia da loro proposta, la quale prevede la somministrazione di farmaci antipsicotici, parte integrante e centrale del trattamento stazionario richiesto dalle autorità penali, possa compromettere la salute della reclamante, anzi è vero il contrario” (osservazioni 12/15.01.2018, p. 2).

 

 

                                         che con scritto 19/23.01.2018 RE 1, in replica, ha ribadito di opporsi all’assunzione di psicofarmaci, spiegando i motivi per cui li riterrebbe dannosi per la sua salute.

                                         Ha altresì evidenziato che il medico che si vorrebbe autorizzare a somministrarle i medicamenti in modo coatto − dr. med. __________ − nemmeno lo conoscerebbe e men che meno avrebbe avuto con lui un qualche contatto;

 

 

                                         che la Divisione della giustizia, in duplica, con scritto 31.01/1.02.2018 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare, riconfermando le conclusioni e argomentazioni esposte nelle proprie osservazioni del 12.01.2018;

 

 

                                         che il gravame, inoltrato il 3.01.2018 (e trasmesso a questa Corte in data 5.01.2018) è tempestivo (siccome introdotto nel termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (in applicazione dell’art. 80 cpv. 2 LTF, sentenza TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3., e conformemente all’art. 12 cpv. 2 LEPM i.c.c. gli art. 81 RSC e 57 REPM);

 

 

                                         che questa Corte, nel richiedere approfondimenti alla Divisione della giustizia, è venuta a conoscenza che la qui reclamante è stata trasferita presso le strutture carcerarie __________ a decorrere dal 20.03.2018;

 

 

                                         che la Divisione della giustizia, conseguentemente interpellata da questa Corte in merito alla sorte della decisione 22.12.2017 qui impugnata, in data 18.04.2018 l’ha annullata (senza carico della tassa di giustizia e delle spese), in quanto divenuta priva d’oggetto a seguito del trasferimento e ritenuto che la stessa non rappresenta un’autorizzazione generale (inc. DG 130.37);

 

 

                                         che per l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa; ciò che implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna, ritenuto che in taluni casi è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP M. MINI, art. 382 CPP n. 5);

 

 

                                         che, come visto, con nuova decisione del 18.04.2018 (inc. DG __________) la Divisione della giustizia ha annullato la precedente decisione resa il 22.12.2017 (inc. DG __________), ciò che ha reso il presente reclamo, tendente all’annullamento di quest’ultima decisione, privo di oggetto;

 

 

                                         che secondo giurisprudenza l’interesse attuale deve esistere non soltanto al momento dell’inoltro del gravame, bensì anche al momento di rendere la decisione sullo stesso (DTF 137 I 296 consid. 4.2.; 137 II 40 consid. 2.1.), stante che, qualora l’interesse attuale venga a mancare in pendenza del procedimento, il ricorso diventa privo di oggetto, mentre che esso diventa irricevibile se tale interesse faceva difetto già al momento dell’inoltro del gravame (decisione TF 1B_61/2017 del 29.03.2017 consid. 1.2.);

 

 

                                         che nel caso in disamina l’interesse attuale è venuto a mancare pendente ricorso, così che esso deve essere stralciato dai ruoli, senza carico della tassa di giustizia e delle spese, vista la particolarità del caso, e ritenuto altresì che lo stesso non rientra tra i casi eccezionali ammessi dalla giurisprudenza (ovverossia in quelli in cui è possibile prescindere dal presupposto dell’interesse attuale allorquando ciò farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte Suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio, DTF 127 I 164 consid. 1a; ribadito recentemente nella decisione TF 1B_61/2017 del 29.03.2017 consid. 1.2.);

 

 

per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 382 cpv. 1, 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo, divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera