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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 5/8.1.2018 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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il decreto 28.12.2017 del giudice Marco Kraushaar, presidente della Pretura penale, con cui ha dichiarato irricevibile l’opposizione da lui presentata in data 16/17.10.2017 contro il decreto di accusa 28.8.2017 emanato nei suoi confronti dal procuratore pubblico Antonio Perugini per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione (DA 4105/2017) [inc. 81.2017.546]; |
richiamati gli scritti 9/10.1.2018 del magistrato inquirente – che ha proposto la reiezione del gravame – e 19/22.1.2018 del presidente della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Corte –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 28.8.2017 il pubblico ministero ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione [“per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di 83 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h”, fatti avvenuti a __________ il 5.5.2017]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4'500.-- (quarantacinque aliquote da CHF 100.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF 700.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 4'500.-- sancita in data 15.6.2015 (DA 4105/2017).
Il decreto di accusa è stato intimato dal magistrato inquirente a RE 1, al suo domicilio di __________, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (AR), il 28.8.2017.
Esso, siccome non ritirato, è pervenuto di ritorno al Ministero pubblico il 6.10.2017. E’ stato rispedito all’imputato il 9.10.2017 (con l’indicazione che si trattava di una copia per conoscenza).
Con scritto 16/17.10.2017 RE 1 si è opposto al decreto di accusa indicando che gli era giunto il 12.10.2017 e che in precedenza la decisione in questione non aveva potuto essergli intimata siccome, nel periodo di giacenza, era assente in vacanza.
b. Il 17.10.2017 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa 28.8.2017 e ha trasmesso gli atti alla competente autorità per procedere al dibattimento nei confronti dell’imputato.
c. Con decreto 16.11.2017 il presidente della Pretura penale, considerato che l’opposizione sembrava essere tardiva, ha assegnato a RE 1 un termine di dieci giorni per esprimersi sulla tempestività dell’atto e per produrre eventuale documentazione.
d. Con scritto 29/30.11.2017 l’imputato ha sostenuto che non aveva visto il decreto di accusa intimatogli in agosto siccome assente in vacanza. Ha aggiunto che contestava tale modo di notificazione irrito in Italia, non rispettoso del suo diritto di essere sentito. Ha addotto di non ricordare di avere mai ricevuto il decreto di accusa 15.6.2015, menzionato nella pronuncia 28.8.2017.
e. Con giudizio 28.12.2017 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 16/17.10.2017 al decreto di accusa. Ha indicato che esso era stato regolarmente intimato all’imputato per via postale, all’indirizzo da lui comunicato al momento dell’audizione 5.5.2017, in base agli accordi internazionali. Ha ritenuto che RE 1 – che sapeva, perché interrogato quale imputato, che era pendente un procedimento penale a suo carico – non avesse validamente giustificato il ritardo. Ha rilevato che l’imputato aveva lasciato decorrere infruttuosi i trenta giorni dalla cessazione di un eventuale motivo dell’inosservanza a’ sensi dell’art. 94 CPP per chiedere la restituzione del termine per inoltrare opposizione (inc. 81.2017.546).
f. Con gravame 5/8.1.2018 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 28.12.2017 sia annullato con rinvio degli atti dell’incarto per giudizio sull’opposizione.
Il reclamante, ricordati i fatti, il contenuto della decisione censurata e le norme che ritiene applicabili al caso, afferma che la notificazione del decreto di accusa non sarebbe avvenuta nel luogo da lui designato in Svizzera. Non avrebbe dunque dovuto e potuto attendersi l’intimazione al suo domicilio. Lui, cittadino italiano, non avrebbe potuto beneficiare sul suolo italiano della procedura prevista per la notifica, nei suoi confronti, di un atto giudiziario con caratteristiche penali. La notifica di un atto giudiziario elvetico in Italia sotto forma di raccomandata semplice sarebbe da considerare nulla. L’opposizione, ritenuto che avrebbe ricevuto il decreto di accusa il 12.10.2017, sarebbe perciò tempestiva.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. Il gravame, inoltrato il 5/8.1.2018 contro la pronuncia 28.12.2017 del presidente della Pretura penale, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).
Esso è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado – competente a pronunciarsi, anche, sulla tempestività dell’opposizione (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 356 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3) – è impugnabile, secondo gli art. 393 ss. CPP, alla giurisdizione di reclamo (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 356 CPP n. 3).
Il reclamante, imputato nel procedimento penale, ha un interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP all’annullamento o alla modifica del giudizio, ossia che venga esaminato se la decisione impugnata sia corretta nel merito, essa – ritenendo irricevibile per tardività l’opposizione al decreto di accusa 28.8.2017 – confermando così la sua condanna.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile.
3. 3.1.
Giusta l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.
La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
Secondo l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, che ha codificato la giurisprudenza già vigente (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.3.; 6B_1032/2015 del 25.5.2016 consid. 1.1.), la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che impone alla parte di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, di fare in modo che gli atti inerenti alla procedura possano esserle notificati (decisioni TF 6B_26/2018 del 5.2.2018 consid. 2.; 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_110/2016 del 27.7.2016 consid. 1.2.; 6B_446/2016 del 27.6.2016 consid. 2.3.; 6B_1032/2015 del 25.5.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 85 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale nasce con l’apertura del procedimento e perdura per tutto il suo corso (decisione TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.). Se l’autorità resta passiva, la parte non deve attendersi atti per un periodo indeterminato (decisioni TF 6B_377/2016 del 7.11.2016 consid. 3.3.2.; 6B_110/2016 del 27.7.2016 consid. 1.2.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 85 CPP n. 6; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 85 CPP n. 9). Un imputato informato dalla polizia di una procedura preliminare che lo interessa, della sua qualità di imputato e dei reati contestatigli deve rendersi conto di essere parte di una procedura penale e dunque deve attendersi di ricevere comunicazioni – tra cui decisioni – dalle autorità (decisioni TF 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_1032/2015 del 25.5.2016 consid. 1.1.). Chi sa di essere parte ad un procedimento, e deve quindi aspettarsi atti, deve comunicare lunghe assenze dal domicilio o nominare un rappresentante che possa ricevere gli atti (decisioni TF 6B_26/2018 del 5.2.2018 consid. 2.; 6B_233/2017 del 12.12.2017 consid. 2.1.; 6B_1032/2015 del 25.5.2016 consid. 1.1.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.).
Perché possa trovare applicazione la finzione della notificazione a’ sensi dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il destinatario deve poter riconoscere che il mittente è l’autorità da cui deve aspettarsi di ricevere un invio in ragione di un rapporto procedurale pendente; è sufficiente che, sulla base delle indicazioni figuranti sulla busta, l’autorità sia riconoscibile (DTF 142 IV 286 consid. 1.6.2./1.6.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 85 CPP n. 6).
Il termine di sette giorni giusta l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non si prolunga qualora la Posta accordi all’interessato un periodo di ritiro più lungo e l’invio venga ritirato solo l’ultimo giorno di questo termine, per esempio in presenza di un fermo posta: il termine di reclamo inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione [decisione TF 6B_463/2014 del 18.9.2014 consid. 1.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 85 CPP n. 6].
3.2.
L’art. 87 CPP regolamenta il recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (cpv. 1). Questa disposizione non impedisce alle parti di indicare un altro luogo di notificazione, dove – sotto pena di essere ritenuta irregolare – deve avvenire l’intimazione (decisione TF 6B_837/2017 del 21.3.2018 consid. 2.3.; DTF 139 IV 228 consid. 1.1./1.2.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 87 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 87 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 87 CPP n. 1).
Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente (cpv. 2). Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo (cpv. 3). Se una parte deve comparire personalmente a un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore (cpv. 4).
Se una parte è assistita da un legale (ex art. 127 ss. CPP), e non sono date le condizioni dell’art. 87 cpv. 4 CPP, le comunicazioni possono quindi essere effettuate in maniera valida solo a quest’ultimo: l’invio diretto alla parte non è – di principio – legittimo, ovvero non è giuridicamente efficace [decisione TF 6B_837/2017 del 21.3.2018 consid. 2.5.; BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 87 CPP n. 5; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 602).
3.3.
A’ sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore.
Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza (art. 93 CPP). Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 93 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 93 CPP n. 2).
3.4.
Gli art. 352 ss. CPP regolano la procedura del decreto di accusa.
Il decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione oppure del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).
Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione (art. 353 cpv. 3 CPP). L’opposizione – che deve essere presentata entro dieci giorni dall’intimazione del decreto di accusa (art. 354 cpv. 1 CPP) [decisione TF 6B_1095/2017 del 2.3.2018 consid. 3.3.] – non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente unicamente alla parte di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; o d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione.
Competente a pronunciarsi sulla validità dell’opposizione – ovvero, segnatamente, sulla sua tempestività – è dunque il tribunale di primo grado, non il procuratore pubblico (decisioni TF 6B_354/2015 del 20.1.2016 consid. 4.2.; 6B_1155/2014 del 19.8.2015 consid. 1.; 6B_848/2013 del 3.4.2014 consid. 1.3.2.; DTF 142 IV 201 consid. 2.2.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 356 CPP n. 3).
4. 4.1.
Si è detto che con decreto di accusa 28.8.2017 il magistrato inquirente ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (DA 4105/2017). La pronuncia è stata intimata all’imputato, con raccomandata con avviso di ricevimento (AR), al suo domicilio di __________, in data 28.8.2017.
Il decreto, siccome non ritirato, è stato rispedito al mittente, “compiuta giacenza” (come risulta dal timbro apposto sulla busta ritornata al Ministero pubblico), il 3.10.2017; è pervenuto di ritorno al Ministero pubblico il 6.10.2017. Il 9.10.2017 il procuratore pubblico ha rispedito all’imputato il decreto 28.8.2017.
Con scritto 16/17.10.2017 RE 1 si è opposto al decreto di accusa indicando che gli era pervenuto il 12.10.2017 e che in precedenza la decisione non aveva potuto essergli intimata siccome, nel periodo di giacenza, era assente in vacanza.
Il presidente della Pretura penale ha reputato l’opposizione tardiva.
4.2.
4.2.1.
Secondo la giurisprudenza la notificazione di un decreto di accusa all’estero costituisce un atto formale di giurisdizione e deve pertanto di principio avvenire tramite la via dell’assistenza giudiziaria (decisione TF 6B_541/2014 del 23.9.2014 consid. 1.3.). Per semplificare l’invio internazionale di atti giudiziari sono nondimeno stati conclusi trattati internazionali secondo i quali le comunicazioni nel contesto di un procedimento penale possono essere trasmesse al destinatario all’estero direttamente per posta (decisione TF 6B_541/2014 del 23.9.2014 consid. 1.3.).
In presenza di accordi internazionali che permettono la notifica di atti direttamente al destinatario decade l’obbligo di eleggere domicilio in Svizzera per le parti aventi domicilio all’estero, come previsto dall’art. 87 cpv. 2 prima parte CPP (BSK StPO – S. ARQUINT, op. cit., art. 87 CPP n. 4; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 87 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 87 CPP n. 4). La notificazione, in questa ipotesi, ha pertanto luogo secondo gli accordi internazionali (art. 87 cpv. 2 seconda parte CPP).
4.2.2.
La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1), alla quale la Svizzera e l’Italia hanno aderito, disciplina, agli art. 7 ss., la consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie. A completamento della Convenzione, la Svizzera e l’Italia hanno concluso, il 10.9.1998, l’Accordo che completa e agevola l’applicazione della Convenzione (RS 0.351.945.41).
Secondo l’art. XII cifra 1 dell’Accordo qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato. Norma di tenore analogo all’art. 52 cifra 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14.6.1985, secondo il quale ciascuna parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un’altra parte contraente.
La predetta disposizione stabilisce quindi che qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale possa essere direttamente notificato in via postale. Il messaggio 1.10.2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi (“Accordi bilaterali II”), ad art. 52, precisa, con riferimento al citato art. 52, che il decreto di accusa è un atto giusta l’art. 52 dell’Accordo (consid. 2.6.8.4.4.).
Si deve aggiungere che secondo le indicazioni riportate sul sito dell’Ufficio federale di giustizia, assistenza giudiziaria internazionale, la notificazione di atti avviene per posta direttamente al destinatario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4.3.
4.3.1.
Il reclamante sostiene che l’intimazione al suo domicilio di __________ sarebbe irrita: al momento dell’interrogatorio avrebbe infatti espresso come recapito per notificare le decisioni relative al procedimento il __________, __________, dove lavorava.
Dagli atti risulta nondimeno che tale esercizio pubblico è stato indicato da RE 1 semplicemente come “datore di lavoro in Svizzera” al momento della comunicazione delle sue generalità, all’inizio del verbale di interrogatorio 5.5.2017 (allegato ad AI 1). Da tale menzione – secondo il principio della buona fede e il divieto di formalismo eccessivo, che impongono all’autorità di interpretare gli atti di procedura a lei diretti secondo il senso che può essere ragionevolmente dato loro (decisione TF 1B_279/2016 del 23.11.2016 consid. 3.1.) – non si poteva dedurre che l’imputato avesse esposto la volontà che gli atti del procedimento penale gli fossero notificati presso il datore di lavoro.
Non è del resto necessariamente evidente, in difetto di indicazioni contrarie, che un imputato voglia farsi recapitare gli atti di un procedimento penale a suo carico presso il datore di lavoro.
Il procuratore pubblico ha dunque correttamente trasmesso il decreto di accusa al domicilio dell’imputato in Italia, con raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dagli accordi.
4.3.2.
Sulla busta contenente il decreto in questione, ritornata al Ministero pubblico il 6.10.2017, risulta la scritta “assente 31/8 h 11”, seguita da un firma non comprensibile. Si può pertanto reputare che quel giorno vi sia stato un tentativo infruttuoso di notificazione. In assenza dell’imputato, il decreto è rimasto in giacenza fino al 3.10.2017 (come si evince dal timbro apposto sulla busta del decreto), quando è poi stato ritrasmesso al Ministero pubblico.
Le autorità di perseguimento penale cantonali applicano, ai procedimenti da loro condotti, il Codice di procedura penale svizzero (decisione TF 6B_541/2014 del 23.9.2014 consid. 1.3.) e quindi anche le norme sull’intimazione degli atti, tra cui l’art. 85 cpv. 4 CPP (decisione TF 6B_541/2014 del 23.9.2014 consid. 1.3.).
Ora, applicando quest’ultima norma, si ha che il termine di sette giorni ha cominciato a decorrere l’1.9.2017 ed è venuto a scadere il 7.9.2017, per cui il termine di dieci giorni ex art. 354 cpv. 1 CPP per presentare opposizione al decreto di accusa è giunto a scadenza lunedì 18.9.2017 (art. 90 cpv. 2 CPP), termine ultimo entro cui l’opposizione avrebbe dovuto essere presentata (art. 91 cpv. 1 CPP). Essa è però stata introdotta il 16/17.10.2017, ben oltre la scadenza del termine, che non è stato osservato (art. 93 CPP).
Anche volendo riconoscere il periodo di giacenza applicato dalle poste italiane di trenta giorni, detta conclusione non potrebbe mutare, come ritenuto anche dal presidente della Pretura penale: il termine, che ha cominciato a decorrere il 4.10.2017, ovvero il giorno dopo la scadenza della giacenza, è decorso il 13.10.2017.
4.3.3.
L’applicazione della finzione di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP presuppone tuttavia che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione: questo è il caso, come detto più sopra, quando l’interessato sa che c’è una procedura in corso che lo concerne.
Dagli atti si evince che l’imputato è stato fermato dalla polizia cantonale, gendarmeria stradale, il 5.5.2017 a __________, dopo che, alle ore 7.12 del medesimo giorno, erano stati constatati il superamento della velocità e della linea di sicurezza durante un sorpasso. Alle ore 7.15 ha avuto inizio l’audizione di RE 1: come risulta dal verbale di interrogatorio, è stato preliminarmente reso attento che veniva interrogato nella qualità di imputato e che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per infrazione grave alla LCStr. Ha preso atto, tra l’altro, che aveva facoltà di non rispondere e di non collaborare (allegato ad AI 1, p. 1). L’interrogatorio è terminato alle ore 7.35.
In queste circostanze, si deve concludere che il reclamante fosse a conoscenza che nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale e che dovesse dunque attendersi la notificazione di atti. A lui spettava pertanto organizzarsi per permetterne l’intimazione, comunicando lunghe assenze dal domicilio o nominando un rappresentante che potesse ricevere gli atti intimatigli.
Il fatto che il reclamante sarebbe stato, per suo dire, in vacanza è perciò manifestamente irrilevante. Determinante è infatti solo la circostanza che dovesse attendersi o meno una notificazione: il motivo dell’inosservanza è, come già anticipato, ininfluente.
La procedura del decreto di accusa garantisce peraltro il diritto di essere sentito dell’imputato ed è compatibile con gli art. 29a Cost. e 6 n. 1 CEDU avendo quest’ultimo facoltà di opporsi al decreto e quindi di fare esaminare il caso da un tribunale (decisioni TF 6B_802/2017 del 24.1.2018 consid. 2.1.; 6B_1139/2014 del 28.4.2015 consid. 1.2.; DTF 142 IV 158 consid. 3.1.).
La pronuncia del presidente della Pretura penale è confermata.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera