Incarto n.
60.2018.90

 

Lugano

11 ottobre 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 30.03.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto 14.03.2018 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar in materia di gratuito patrocinio nel contesto del procedimento penale promosso nei confronti di __________, __________, per lesioni colpose gravi (inc. 81.2017.176 - DA __________);

 

 

richiamati gli scritti 05/06.04.2018 del procuratore pubblico e del presidente della Pretura penale, mediante i quali entrambi comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   In data 16.11.2016 si è verificato un incidente della circolazione stradale a __________, in Via __________.

                                         __________ stava conducendo la vettura __________, targata TI __________ quando, giunta all’intersezione con Via __________, ha notato poco dopo il giovane pedone RE 1, minorenne, che camminava sul marciapiede al lato destro della carreggiata, nella sua stessa direzione di marcia. Secondo le dichiarazioni di __________, il pedone avrebbe cambiato improvvisamente direzione di marcia, attraversando la carreggiata da destra verso sinistra.

                                         La conducente ha frenato bruscamente, tentando di scansare il pedone piegando verso destra, senza riuscire ad evitare l’impatto. RE 1, sbalzato in aria, ha colliso con la vettura dapprima sul cofano motore, per poi scivolare al centro della carreggiata sul fianco destro, rimanendo a terra sulla schiena, con le conseguenze fisiche di cui ai certificati medici del 22.11.2016 e del 09.12.2016 (inc. MP __________, Rapporto di incidente 19.12.2016, AI 3).

 

 

                                  b.   Il 27.01.2017 la Sezione della circolazione ha trasmesso per competenza al Ministero pubblico il Rapporto d’incidente 19.12.2016 contenente anche i verbali di interrogatorio delle parti coinvolte nell’incidente e di una persona che ha assistito al sinistro. Da qui l’apertura del procedimento penale inc. MP __________ nei confronti di __________.

 

 

                                   c.   Con scritto 13.01.2017 RE 1, rappresentato dalla madre, ha prodotto agli atti, per il tramite del suo legale, il relativo formulario per l’ammissione del suo assistito all’assistenza giudiziaria per la concessione del gratuito patrocinio (inc. MP __________, AI 2). Nonostante i successivi solleciti del 30.01.2017 e del 10.03.2017, questa richiesta è rimasta inevasa (inc. MP __________, AI 5 e AI 7).

 

 

                                  d.   Con decreto 27.04.2017 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino __________ siccome ritenuta colpevole di lesioni colpose gravi a danno di RE 1, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da CHF 100.00 ciascuna, per totali CHF 3'000.00, oltre al pagamento della multa di CHF 600.00, della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

 

 

e.    In seguito all'opposizione al decreto d'accusa interposta da __________ il 05/06.04.2017, con decisione 11.04.2017 il magistrato inquirente ha confermato il surriferito decreto ed ha trasmesso alla Pretura penale gli atti del procedimento penale sfociato nel decreto impugnato (inc. Pretura penale __________, doc. 1).

 

 

f.    Con scritti 22.02.2018 il Presidente della pretura penale ha citato le parti per il dibattimento, rispettivamente ha assegnato loro un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie (inc. Pretura penale __________, docc. 6 e 7).

 

 

g.    Con scritto 23/27.02.2018 RE 1, per il tramite del suo legale, ha chiesto al Presidente della Pretura penale di voler procedere all’evasione della richiesta di concessione del gratuito patrocinio (designando l’avv. PR 1 quale suo patrocinatore) già formulata al Ministero pubblico sin dal 28.11.2016 (inc. Pretura penale __________, doc. 8). Scritto, quello del 28.11.2016, trasmesso per conoscenza al Presidente della Pretura penale il 05.03.2017 (inc. Pretura penale __________, doc. 11).

 

 

h.    Con decreto 14.03.2018 il Presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio.

                                         Il giudice, ricordato il tenore dell’art. 136 CPP, ha rilevato che secondo l’art. 126 cpv. 2 lit. a CPP l’azione civile è rinviata al foro civile se il procedimento penale è abbandonato oppure concluso nella procedura del decreto di accusa. Ha aggiunto che la Pretura penale, chiamata a statuire su un decreto di accusa in opposizione, non può pronunciarsi nel merito dell’azione civile: l’accusatore privato – secondo la giurisprudenza (decisione CRP 60.2011.290 del 14.11.2011) – non può di conseguenza far valere pretese civili e dunque beneficiare del gratuito patrocinio.

 

 

                                    i.   Con gravame 30.03.2018 RE 1 insorge contro il suddetto decreto, postulando l’annullamento, rispettivamente chiedendo che gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio con la designazione dell’avvPR 1 quale suo patrocinatore.

 

                                         Il reclamante rimprovera al giudice di averlo privato della “garanzia di accesso alla giustizia (art. 29 cpv. 3 Cost, art. 6 CEDU), nella misura in cui egli non è in grado di tutelare convenientemente i propri diritti nel procedimento penale in oggetto né può farlo incaricando un legale, sprovvisto com’è di qualsiasi risorsa finanziaria per poterlo retribuire; che se è pur vero che egli (ndr. il reclamante) non potrà verosimilmente avanzare pretese civili a questo stadio del processo, è vero anche che gli deve essere garantita la possibilità di poter intervenire attivamente nella procedura penale, per giungere a verdetto di colpevolezza, in assenza del quale la via civile sarebbe preclusa ovvero resa difficoltosa”. Il reclamante sostiene inoltre che la decisione impugnata costituisce un diniego di giustizia formale “nella misura in cui omette di determinarsi in merito al gratuito patrocinio nella fase procedurale dinanzi al Pubblico ministero, che mai si è espresso in merito né ha dato la possibilità all’insorgente di contrastare tale implicito e immotivato diniego” (inc. CRP __________, doc. 1, pagg. 3 e 4).

 

 

                                    l.   Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale che deve imporsi d'ufficio senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

 

                                     

                                   2.   2.1.

                                         Il gravame, inoltrato il 30.03.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 14.03.2018 del presidente della Pretura penale in tema di gratuito patrocinio (inc. __________), è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (decisione CRP 60.2013.95 del 03.07.2013 consid. 3., e relativi riferimenti).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         2.2.

                                         Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o, ancora, alla modifica della decisione stessa (sentenza TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.4.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisione TF 6B_827/2014 dell’1.2.2016 consid. 2.3.2.; DTF 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente leso dalla decisione che impugna (decisione TF 6B_1159/2015 del 7.4.2016 consid. 2.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); in determinati casi è sufficiente un interesse soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste un tale interesse soltanto nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro unicamente il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011 consid. 2.3.).

 

                                         2.3.

                                         Nel caso in esame la questione della legittimazione è legata al merito del gravame: un interesse giuridicamente protetto può essergli riconosciuto solo nella misura in cui RE 1 possa invocare l’art. 136 CPP che fissa i presupposti per fondare il diritto al gratuito patrocinio nel procedimento penale.

                                         È quindi necessario procedere all’esame del merito del reclamo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato [danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP)] si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisioni TF 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_370/2015 del 22.3.2016 consid. 2.1.; 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 3.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce e concretizza le condizioni e l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata in precedenza (decisioni TF 1B_231/2016 del 27.9.2016 consid. 2.2.2.; 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 1B_389/2015 del 7.1.2016 consid. 5.2.; 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 3.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 1).

 

                                         3.2.

                                         Per l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari (lit. a.) e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (lit. b.).

                                        

                                         Il gratuito patrocinio comprende, giusta l’art. 136 cpv. 2 CPP: l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie (lit. a.); l’esonero dalle spese procedurali (lit. b.) e la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato (lit. c.).

                                        

                                         3.3.

                                         La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.), supportata dai documenti attestanti la sua situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (decisione TF 1B_389/2015 del 7.1.2016 consid. 5.4.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 9).

 

                                         3.4.

                                         Esso viene accordato allo scopo di poter far valere delle pretese civili (decisioni TF 1B_314/2016 del 28.9.2016 consid. 2.1.; 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_370/2015 del 22.3.2016 consid. 2.2.; 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3.3.; 6B_118/2015 del 16.7.2015 consid. 3.3.; 1B_94/2015 del 26.6.2015 consid. 2.1.; 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 5.1.; decisione CRP 60.2011.290 del 14.11.2011 consid. 3.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 2).

 

                                         Se il danneggiato partecipa al procedimento penale soltanto con l’azione penale, non ha di principio alcun diritto al gratuito patrocinio (decisione TF 1B_370/2015 del 22.3.2016 consid. 2.2.).

 

                                         Il legislatore, limitando volutamente il conferimento del gratuito patrocinio ai casi in cui l’accusatore privato possa far valere pretese civili [ad esclusione di pretese fondanti sul diritto pubblico (decisione TF 6B_1134/2015 del 3.6.2016 consid. 4.1.2.)], ha tenuto conto del fatto che il monopolio della giustizia penale è di principio esercitato dallo Stato, per cui la concessione del gratuito patrocinio all’accusatore privato si giustifica solo per avanzare le pretese civili (decisioni TF 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3.3.; 6B_118/2015 del 16.7.2015 consid. 3.2.; 1B_94/2015 del 26.6.2015 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, questa limitazione è compatibile con l’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisioni TF 1B_441/2015 del 15.2.2016 consid. 2.3.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3./4.4.).

 

                                         L’art. 136 cpv. 1 CPP non esclude tuttavia che il patrocinatore dell’accusatore privato al beneficio del gratuito patrocinio possa intervenire, già allo stadio dell’istruzione preliminare, anche sugli aspetti penali della vertenza che possono condizionare il principio e l’entità delle pretese civili (decisioni TF 1B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 1B_450/2015 del 22.4.2016 consid. 2.2.; 1B_94/2015 del 26.6.2015 consid. 2.1.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.3.3.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1087).

 

                                         Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente, a prescindere da pretese civili, sulla base dell’art. 29 cpv. 3 Cost., il gratuito patrocinio alla vittima di illegittimo potere statale (decisioni TF 6B_816/2016 del 20.2.2017 consid. 3.3.; 6B_458/2015 del 16.12.2015 consid. 4.4.; 1B_355/2012 del 12.10.2012 consid. 5.1./5.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 136 CPP n. 2), e questo perché ella, non potendo invocare pretese civili, ma avendo semmai nei confronti dell’autore solo pretese fondate sul diritto pubblico, non può appellarsi all’art. 136 CPP.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nella fattispecie in esame, in data 27.01.2017 la Sezione della circolazione ha trasmesso per competenza al Ministero pubblico il Rapporto d’incidente 19.12.2016.

                                        

                                         Con scritto 13.01.2017 RE 1, producendo il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ha implicitamente chiesto, per il tramite del suo legale, la concessione del gratuito patrocinio, senza peraltro avanzare specifiche pretese.

 

                                         In data 05.04.2017 il procuratore pubblico ha emanato a carico di __________ un decreto di accusa, siccome ritenuta colpevole di lesioni colpose gravi (DA __________).

                                         Alla luce dell’art. 353 cpv. 2 in fine CPP, secondo il quale le pretese non riconosciute in sede penale sono rinviate al foro civile, si deve ritenere che RE 1, nella sua veste di accusatore privato, è stato implicitamente rinviato al foro civile per far valere sue eventuali pretese risarcitorie nei confronti di __________.

 

                                         Il 05/06.04.2017 __________ ha interposto opposizione invocando l’insufficiente chiarezza dei fatti.

 

                                         Nell’ambito della procedura dinnanzi alla Pretura penale, con scritto 23.02.2018, l’avv. PR 1 ha sollecitato la richiesta di concessione del gratuito patrocinio (già formulata dinnanzi al procuratore pubblico con lettera 28.11.2016, rimasta inevasa), designandosi come patrocinatore del qui accusatore privato. Richiesta, questa, respinta con decreto 14.03.2018 qui impugnato.

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Come già detto sopra, giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP il gratuito patrocinio viene accordato all’accusatore privato affinché possa far valere le pretese civili. Quest’ultimo deve quindi necessariamente disporre della legittimazione a far valere dette pretese nei confronti dell’imputato.

 

                                         Tuttavia giusta l’art. 126 cpv. 2 lit. a CPP, l’azione civile è rinviata al foro civile se il procedimento è abbandonato o concluso nella procedura del decreto di accusa (BSK StPO – A. DOLGE, op. cit., art. 126 CPP n. 33 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 126 CPP n. 9; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 126 CPP n. 8), a meno che l’imputato riconosca le pretese civili (art. 353 cpv. 2 prima frase CPP) [BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 353 CPP n. 6].

 

                                         Pertanto il giudice penale chiamato a pronunciarsi su un decreto di accusa a seguito di opposizione, non può pronunciarsi sulle pretese civili dell’accusatore privato, se non oggetto del decreto di accusa stesso, e di conseguenza non può quindi accordare all’accusatore privato il beneficio del gratuito patrocinio ex art. 136 CPP.

 

 

                                         4.2.2.

                                         Nel caso concreto il procuratore pubblico ha chiuso il procedimento emanando un decreto di accusa nei confronti di __________, ai sensi degli artt. 352 ss. CPP.

 

                                         RE 1, implicitamente rinviato con decreto di accusa DA 1526/2017 al foro civile per le pretese civili, non può pertanto fare valere dette pretese davanti al giudice penale ex art. 356 cpv. 1 CPP, di modo che il gratuito patrocinio non può essergli riconosciuto già solo per questo motivo, senza che sia necessario esaminare se siano dati o meno gli altri presupposti dell’art. 136 CPP.

 

                                         Aggiungasi che l’art. 29 cpv. 3 Cost., base legale su cui si basa, come visto in precedenza, la concessione del gratuito patrocinio nel caso in cui la persona sia stata vittima di illegittimo potere statale, non entra chiaramente in considerazione nel caso concreto.

 

                                         4.3.

                                         Visto quanto precede, considerato che le eventuali pretese civili di RE 1 non possono per legge essere prese in considerazione nell’ambito di un decreto di accusa (salvo se esplicitamente riconosciute, art. 353 cpv. 2 seconda frase CPP) e che, per questa ragione, l’accusatore privato non può beneficiare del gratuito patrocinio ex art. 136 CPP, è di conseguenza dubbio che egli abbia un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP al reclamo, ovvero che sia leso dalla decisione qui impugnata.

 

                                         La questione della legittimazione del reclamante a impugnare la decisione 14.03.2018 emanata dal presidente della Pretura penale, e quindi la questione della ricevibilità del gravame di data 30.03.2018, possono comunque rimanere aperte, stante l’insuccesso nel merito del gravame stesso, per i motivi sopra esposti.

 

 

                                   5.   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                         Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 130 ss., 136, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La leg

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera