Incarto n.
60.2018.99

 

Lugano

26 giugno 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 9/10.4.2018 presentato da

 

 

 

RE 2, ,

(RE 1, ),

patr. da: avv.ti  PR 1 e , ,

 

 

contro

 

 

la pronuncia 28.3.2018 del procuratore generale John Noseda in tema di accesso agli atti del procedimento inc. MP 2017.330 promosso a carico di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per le ipotesi di reato di amministrazione infedele e disobbedienza a decisioni dell’autorità, sfociato nel decreto di abbandono 16.2.2018 (ABB 197/2018);

 

 

richiamati gli scritti 11/12.4.2018 del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, ha comunicato di rimettersi al giudizio della Corte –, 23/24.4.2018 e 14/15.5.2018 (duplica) di PI 1 – che, esposte le sue considerazioni, ha chiesto la reiezione del gravame – e 30.4/2.5.2018 (replica) di RE 2 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto consegnato brevi manu al procuratore generale il 16.1.2017 RE 2 [(già) azionista, per il tramite di altre società, della RE 1, con sede in __________] ha denunciato PI 1, presidente del consiglio di amministrazione della __________, __________, per titolo di reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità secondo l’art. 292 CP. Ha invocato la non ottemperanza alla decisione supercautelare 16.12.2016 emanata dal pretore del distretto di __________ che faceva provvisorio ordine alla predetta fiduciaria e ai suoi amministratori, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, di astenersi, con effetto immediato, da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione riguardante l’esistenza, la struttura, l’organizzazione e il patrimonio della RE 1 (punto 2.) e, parimenti, da qualsiasi atto di dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o modifica dell’assetto societario della RE 1 (punto 3.).

 

                                         In data 12.1.2017 la __________ – che per anni avrebbe amministrato la società __________, __________, che avrebbe detenuto il 90.2033% delle azioni della RE 1 – avrebbe infatti venduto alla società finanziaria __________, __________, le azioni della RE 1, acquisite il 26.4.2016 nel contesto di un’asta, asseritamente organizzata dal liquidatore della __________ e dalla __________ medesima.

 

                                         Atto, quello della citata vendita delle azioni, che avrebbe costituito una chiara violazione del decreto supercautelare 16.12.2016.

 

                                         La denunciante – che ha dichiarato di costituirsi accusatrice privata per l’azione penale (ex art. 119 cpv. 2 lit. a CPP) – ha chiesto al pubblico ministero di procedere al sequestro delle azioni della RE 1 presentando alle competenti autorità __________ domanda di assistenza internazionale in materia penale.

 

 

                                  b.   Il 22.2.2017 il magistrato inquirente – disposto il 17.1.2017 il sequestro delle azioni della RE 1, acquisiti agli atti diversi scritti della denunciante e del denunciato, tra cui memoriali di quest’ultimo in merito ai fatti – ha in applicazione dell’art. 318 CPP informato i predetti che, in base alle risultanze degli atti, non riteneva dati gli estremi per l’emanazione di un atto di accusa trattandosi di una vertenza di carattere civile tra di loro. Ha indicato che potevano essere chiesti eventuali complementi istruttori.

 

                                   c.   Con istanza di data 1/2.3.2017 RE 2 ha domandato che venisse avviata l’istruzione a carico di PI 1, che venissero acquisiti i documenti allegati all’istanza e che si procedesse all’interrogatorio di tre testi e dell’imputato.

 

 

                                  d.   Con decreto 2.3.2017 il procuratore generale ha (1) dichiarato priva di oggetto la richiesta di apertura dell’istruzione (essa essendo aperta visto il noto ordine di sequestro), (2) ritenuto i fatti esposti nell’istanza 1/2.3.2017, gli atti allegati e le prove richieste non, prima facie, irrilevanti, per cui – secondo il principio in dubio pro duriore – si imponeva la continuazione dell’istruttoria, e (3) disposto la sospensione del procedimento giusta l’art. 314 cpv. 1 lit. b CPP, considerato che appariva opportuno, al fine del giudizio di merito, verificare l’esito delle procedure civili in corso, che avrebbero potuto chiarire gli elementi oggettivi dei reati prospettati.

 

 

                                   e.   Con gravame 13/14.3.2017 PI 1 ha postulato la ricusazione del magistrato inquirente con annullamento degli atti eseguiti rispettivamente l’annullamento del decreto 2.3.2017.

 

                                         Con giudizio CRP 60.2017.75 del 14.7.2017 questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza di ricusazione e ha accolto il reclamo con conseguente annullamento del dispositivo n. 3. del decreto 2.3.2017 (sospensione del procedimento penale).

 

                                         Al consid. 12. ha indicato, esposto il diritto applicabile in tema di accusatore privato, che il procuratore generale avrebbe dovuto pronunciarsi esplicitamente sulla qualità di accusatrice privata di RE 2, ritenuto che l’azionista di una società era soltanto indirettamente danneggiato dai reati a suo pregiudizio.

 

 

                                    f.   Con scritto 7/8.8.2017 la RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente di costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale: la sua posizione di danneggiata sarebbe stata indubbia, considerato che l’imputato, con il proprio comportamento, avrebbe disposto delle azioni della società in modo contrario agli interessi della stessa, mettendone a repentaglio il patrimonio.

 

 

                                  g.   Con decreto 24.8.2017 il procuratore generale ha revocato la misura di sequestro delle azioni della RE 1.

 

                                  h.   In data 1.9.2017 sono stati acquisiti agli atti, in copia, gli inc. CA.2016.478 e CA.2016.479 della Pretura di __________, __________, concernenti le cause civili promosse da RE 2.

 

 

                                    i.   Con pronuncia 15.9.2017 il magistrato inquirente non ha riconosciuto ad RE 2 e alla RE 1 la qualità di accusatrici private, e quindi di parti, nel procedimento promosso a carico di PI 1, in mancanza di lesione diretta.

 

 

                                    j.   Con giudizio CRP 60.2017.236 del 12.2.2018 questa Corte ha respinto il reclamo 28/29.9.2017 di RE 2 e della RE 1 contro il predetto decreto: in difetto di danno diretto non poteva essere ammessa la qualità di accusatrici private giusta l’art. 118 CPP e perciò di parti secondo l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP in merito ai reati ipotizzati giusta gli art. 158 e 292 CP.

 

 

                                   k.   Con decreto 16.2.2018 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento in difetto dei presupposti dei reati (ABB 197/2018).

 

 

                                    l.   Con scritto 23.2.2018 il procuratore generale ha comunicato alle denuncianti, a’ sensi dell’art. 301 cpv. 2 CPP, che il procedimento penale era stato concluso con un decreto di abbandono.

 

 

                                 m.   Con istanza 1.3.2018 RE 2 e la RE 1 hanno chiesto al pubblico ministero che fosse notificato loro, giusta l’art. 321 cpv. 1 lit. c CPP, il decreto di abbandono e che fosse loro concesso, giusta l’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, l’esame di tutti gli atti.

 

 

                                  n.   Con decreto 28.3.2018 il magistrato inquirente ha respinto la predetta domanda di accesso agli atti perché: alle istanti non era stata riconosciuta veste di accusatrici private, con i relativi diritti secondo l’art. 101 cpv. 1 CPP (come risultava dal giudizio CRP 60.2017.236 del 12.2.2018); le istanti non erano terze aggravate da atti procedurali a’ sensi dell’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP, non essendo state oggetto di provvedimenti coercitivi, citazioni, interrogatori oppure altre misure; le istanti non avevano menzionato quale concreto interesse perseguivano in applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP [le azioni della RE 1 non essendo state sequestrate; gli atti del procedimento essendo stati ripetutamente a loro disposizione; PI 1 opponendosi alla trasmissione del decreto di abbandono (l’art. 301 cpv. 3 CPP essendo lex specialis rispetto all’art. 105 cpv. 1 lit. b CPP)].

 

 

                                  o.   Con gravame 9/10.4.2018 RE 2 e la RE 1 postulano che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 28.3.2018 sia riformato nel senso che, in via principale, vengano loro concesse l’ispezione degli atti e l’estrazione di copie del procedimento, in via subordinata, vengano ammesse all’esame degli atti, senza rilascio di copie, per il tramite del loro patrocinatore con facoltà di prendere appunti e, in via ancora più subordinata, venga trasmesso loro il decreto di abbandono 16.2.2018.

 

                                         Le reclamanti, che si ritengono legittimate a ricorrere, ricordano anzitutto il tenore della pronuncia impugnata. Ribadiscono poi di essere state direttamente e indirettamente danneggiate dal comportamento di PI 1: RE 2, per il tramite della __________, si sarebbe vista spossessata dell’integralità delle azioni della RE 1; quest’ultima società – in ragione della nota asta abusiva – rischierebbe di subire sostanziali modifiche concernenti il patrimonio, la struttura e la relativa organizzazione e, anche, decisioni da parte di __________ che potrebbero non rispettare gli interessi della società. Sarebbero quindi state danneggiate giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP. Esse, in applicazione dell’art. 14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, dovrebbero unicamente motivare di avere un interesse giuridico legittimo: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ispezione degli atti di un procedimento concluso è concesso se il richiedente rende verosimile l’esistenza di un interesse degno di protezione. RE 2, azionista del 100% delle azioni della __________, a sua volta azionista della maggioranza del pacchetto azionario della RE 1, sarebbe indubbiamente un terzo giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP. Il loro interesse sarebbe peraltro dato in considerazione della pendenza di procedimenti civili e penali nei confronti di __________, di PI 1 e del liquidatore della __________. L’esame degli atti sarebbe necessario per tutelare al meglio i loro interessi in tali procedure. Avrebbero interesse a produrre gli atti in questi procedimenti. L’interesse privato di PI 1 sarebbe protetto in quanto il decreto di abbandono sarebbe cresciuto in giudicato: il di lui interesse non potrebbe pertanto essere pregiudicato dall’accesso agli atti del procedimento penale. Il decreto del procuratore generale sarebbe peraltro arbitrario: non sussisterebbe alcuna base legale per negare l’accesso agli atti ad una parte che in corso di procedura poteva esaminare l’incarto.

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse (art. 14b cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti). Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP (art. 14b cpv. 4 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti).

 

                                         2.2.

                                         Il reclamo, inoltrato il 9/10.4.2018 contro la pronuncia 28.3.2018 del procuratore generale, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia medesima (decisione TF 6B_1239/2017 del 24.5.2018 consid. 2.1.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 6B_857/2017 del 3.4.2018 consid. 2.1.; 6B_671/2014 del 22.12.2017 consid. 1.2.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (decisione TF 6B_1153/2016 del 23.1.2018 consid. 2.3.1.; decisione TPF BB.2017.39 del 3.4.2017 consid. 1.4.1.) leso dalla decisione che impugna (sentenza TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.1.; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         2.3.2.

                                         RE 2 è stata denunciante nel procedimento sfociato nel decreto di abbandono 16.2.2018 (ABB 197/2018), del quale ha chiesto di esaminare gli atti. La questione a sapere se ella abbia un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP a contestare la pronuncia che le ha negato l’accesso all’incarto è strettamente connessa al merito della vertenza, ritenuto che il presupposto dell’interesse giuridico legittimo è esatto anche dall’art. 14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti che disciplina l’accesso agli atti.

 

                                         L’impugnativa deve pertanto essere esaminata nel merito.

 

                                         2.3.3.

                                         Il gravame è stato presentato anche dalla RE 1, patrocinata dagli avv.ti PR 1 e __________ sulla base della procura di data 24.7.2017 (allegata al gravame quale doc. 4).

 

                                         Con scritto 13/16.4.2018 i legali hanno comunicato a questa Corte che erano stati informati che il 5.3.2018 la RE 1 aveva cambiato gli amministratori e che questi ultimi non avevano conferito loro mandato di rappresentanza. Di modo che essi non erano più legittimati a patrocinare la società in giudizio.

 

                                         Il 18.4.2018 è pervenuta a questa Corte copia dello scritto 16.4.2018 trasmesso all’avv. PR 1 da __________, presidente del consiglio di amministrazione della RE 1 dal 6.3.2018, con cui ha fatto presente al legale di non avergli mai conferito procura per impugnare il decreto 28.3.2018 e gli ha intimato di non continuare ad assistere la società nel caso.

 

                                         Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli atti processuali compiuti dal falsus procurator – rappresentante che era fin dall’inizio privo di legittimazione – sono nulli ex tunc e non vengono tenuti in alcuna considerazione (decisione TF 5D_71/2016 dell’8.12.2016 consid. 1.2.). Il gravame in esame – per quanto presentato dalla RE 1, che non ha comunicato a questa Corte di voler continuare la procedura, ovvero di voler sanare il vizio di rappresentanza (cfr. peraltro lo scritto 16.4.2018 di __________ all’avv. PR 2, doc. B, allegato alle osservazioni 23/24.4.2018) – è dunque inammissibile.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In applicazione dell’art. 14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

 

                                         3.2.

      L’art. 14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, in vigore dal 5.2.2016, si rifà all’art. 62 cpv. 4 LOG [norma abrogata, che a sua volta riprendeva il previgente art. 27 CPP/TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 103)], secondo cui, dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte fissa le modalità dell’ispezione.

 

                                         Questa Corte interpretava l’art. 62 cpv. 4 LOG, oltre che applicando la giurisprudenza riferita al citato art. 27 CPP/TI, alla luce dell’art. 101 cpv. 3 CPP (decisione CRP 60.2014.339 dell’11.2.2015 consid. 6.2.), che disciplina l’accesso agli atti da parte di terze persone in un procedimento penale pendente.

                                         Giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 101 CPP n. 11; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 19). Questa disposizione riprende la giurisprudenza relativa al diritto di essere sentiti di terzi (decisioni TF 1B_340/2017 del 16.11.2017 consid. 2.1.; 1B_353/2015 del 22.4.2016 consid. 4.1.). Non è sufficiente che i terzi invochino un interesse degno di protezione; essi devono dimostrare di avere effettivamente personalmente un tale interesse (decisioni TF 1B_340/2017 del 16.11.2017 consid. 2.1.; 1B_353/2015 del 22.4.2016 consid. 4.3.; 1B_306/2014 del 12.1.2015 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2015.80 del 17.2.2016 consid. 1.7.2.). Il solo interesse di fatto di un denunciante – che non si è costituito accusatore privato – ad esaminare gli atti del procedimento non è sufficiente (decisioni TF 1B_340/2017 del 16.11.2017 consid. 2.1.; 1B_353/2015 del 22.4.2016 consid. 4.4.). Quando l’esito di una procedura penale può ripercuotersi su una pretesa civile, sia chi pretende di avere la pretesa sia che la respinge ha un interesse degno di protezione (decisione TF 1B_340/2017 del 16.11.2017 consid. 2.1.). L’interesse degno di protezione deve essere contrapposto agli opposti interessi pubblici e privati (decisioni TF 1B_340/2017 del 16.11.2017 consid. 2.1.; 1B_353/2015 del 22.4.2016 consid. 4.3.; 1B_306/2014 del 12.1.2015 consid. 2.1.).

 

                                         Si deve aggiungere, più in generale, che il Tribunale federale riconosce, alle persone interessate che non erano parti al procedimento, un diritto di accesso agli atti per decreti di non luogo a procedere e di abbandono se c’è un interesse degno di protezione all’informazione (DTF 137 I 16; 134 I 286; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 69 CPP n. 6).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Si è esposto che con giudizio CRP 60.2017.236 del 12.2.2018 questa Corte ha respinto il reclamo 28/29.9.2017 di RE 2 e della RE 1 contro il decreto 15.9.2017 del magistrato inquirente (che non aveva riconosciuto loro la qualità di accusatrici private, e quindi di parti, nel procedimento promosso a carico di PI 1, in difetto di lesione diretta): senza un danno diretto non poteva essere ammessa la qualità di accusatrici private giusta l’art. 118 CPP e perciò di parti secondo l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP in merito ai reati ex art. 158 e 292 CP.

                                         Non è pertanto oggi più in discussione il fatto che RE 2 non fosse accusatrice privata nel procedimento penale.

 

                                         Ella è/era dunque da reputare denunciante, che – di principio – non è parte al procedimento penale [decisione TF 1B_276/2015 del 2.12.2015 consid. 2.2.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 104 CPP n. 19; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 301 CPP n. 3 s.]. Quale denunciante, ovvero “altra partecipante al procedimento” giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, non può/poteva però fruire dei diritti procedurali spettanti alle parti perché non direttamente lesa nei suoi diritti (art. 105 cpv. 2 CPP). Come ritenuto da questa Corte nel giudizio CRP 60.2017.236 del 12.2.2018, le cui motivazioni – riferite al fatto che non fosse direttamente toccata nei suoi diritti (consid. 4.3.2.2. / 4.3.3.2.) – sono senz’altro applicabili per analogia.

 

                                         3.3.2.

                                         Ciò detto, si deve rilevare che nel corso del procedimento penale il procuratore generale – che si è pronunciato sulla qualità di parte di RE 2 soltanto in data 15.9.2017, negandola – ha concesso a quest’ultima (e parimenti alla RE 1) incondizionato accesso agli atti, come risulta dalle domande della reclamante intese alla trasmissione del verbale del procedimento (AI 11, 18, 26, 51) e di atti (AI 20, 28), sempre immediatamente inviati al suo patrocinatore (AI 12, 19, 27, 52; AI 21 con riferimento agli AI 13, 14, 16; AI 29 con riferimento all’AI 25).

 

                                         Si deve aggiungere che la maggior parte degli atti erano comunque già in possesso della reclamante, sia perché originavano dal suo stesso legale sia perché si trattava di scritti a lei trasmessi dal magistrato inquirente e da questa Corte (AI 1, 2, 6-12, 17-24, 26-33, 35, 36, 38, 39, 44/45, 46, 50-54, 58-60, 62-67, 69, 71).

 

                                         In queste circostanze, ritenuto che secondo la giurisprudenza inerente all’art. 101 cpv. 3 CPP – applicabile all’art. 14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti – non è sufficiente che il terzo invochi un interesse degno di protezione, ma deve dimostrare di avere effettivamente personalmente un tale interesse, non si può reputare che la qui reclamante abbia oggi, effettivamente, un interesse degno di protezione ad accedere agli atti indicati, che già sono nel suo dossier.

 

                                         La medesima conclusione si impone nondimeno anche in relazione agli ulteriori atti istruttori non ancora in suo possesso.

                                         Il tenore degli AI 3 (“Lettera PP a PI 1 – sequestro azioni”), 4 [“Avv. PR 2 lettera anticipata via fax 18.01.2017 (originale pervenuto il 19.01.2017) – comunica di patrocinare PI 1 e chiede accesso agli atti”] e 5 (“Copertina per esame degli atti – Avv. PR 2”) è descritto, oltre che nel verbale del procedimento, nei consid. c./d. del giudizio CRP 60.2017.236 del 12.2.2018. E’ dunque senz’altro conosciuto.

 

                                         Il verbale del procedimento riporta poi in maniera precisa il tenore degli AI 15 (“Lettera PP a Avv. PR 2 – comunica che ha assegnato termine a avv. PR 1 per osservazioni”), 34 (“Avv. PR 2 lettera 17.07.2017 – comunica consenso a fornire le informazioni circa il procedimento penale senza trasmissione di documenti e senza una formale decisione di entrata in materia ma chiede di poter prendere visione del progetto di lettera con facoltà di osservazioni e chiede verbale procedimento aggiornato”), 37 (“Avv. PR 2 lettera 28.07.2017 – chiede di procedere senza indugio a decidere sulla qualità di parte della signora RE 2”), 40 [“Avv. PR 2 lettera 08.08.2017 anticipata via fax (originale pervenuto il 09.08.2017) – chiede delucidazioni circa l’udienza per incombenti e verbale procedimento aggiornato”], 41 (“Lettera PP a avv. PR 2 in risposta al suo scritto 08.08.2017”), 42 (“Avv. PR 2 fax 10.08.2017 – chiede copia AI 33, 36 e 39”), 43 (“Foglio accompagnatorio a avv. PR 2 – consegna brevi manu copia atti istruttori richiesti con scritto 10.08.2017”), 47 (“Richiesta di acquisizione di altri atti e procedimenti – Pretura di __________, sez. __________”), 48 [“Avv. PR 2 lettera 17.08.2017 anticipata via fax (originale pervenuto il 18.08.2017) prende posizione sull’AI 39”], 49 [“Avv. PR 2 lettera 17.08.2017 anticipata via fax (originale pervenuto il 18.08.2017) prende posizione sull’AI 36”], 55 [“Lettera PP a avv. PR 2 – revoca sequestro azioni (cfr. ordine di sequestro 17.01.2017)”], 57 (“Foglio accompagnatorio a Seconda Camera Civile – ritorno documentazione originale”), 61 (“E-mail a avv. PR 2 – invio AI 60”). Di modo che il loro contenuto si può ritenere conosciuto, sia perché si evinceva dal verbale del procedimento (trasmesso l’ultima volta alla reclamante il 22.8.2017) sia perché – in ogni caso – descritto in questa sede. E’ peraltro ragionevole credere che, qualora la reclamante avesse reputato rilevanti detti atti istruttori, avrebbe chiesto la loro trasmissione nel corso del procedimento, quando aveva ampio accesso agli stessi.

 

                                         Per quanto concerne l’AI 56 (“Seconda Camera Civile Tribunale d’appello lettera 01.09.2017 trasmette inc. CA.2016.478 e CA.2016.479 Pretura di __________”), si tratta degli atti concernenti le cause civili promosse da RE 2 nei confronti, tra l’altro, di PI 1 e della __________. Gli atti le sono noti e sono (molto verosimilmente) già in suo possesso.

 

                                         L’oggetto degli AI 68 (“Avv. PR 2 lettera 14.11.2017 – chiede di procedere con l’abbandono del procedimento come preannunciato a febbraio 2017 e trasmette nota professionale a valere quale indennizzo”) e 70 (“Avv. PR 2 lettera 31.01.2018 – chiede emanazione ABB, trasmette richiesta indennizzo a copertura spese legali e risarcimento per torto morale”) si evince – come appena esposto – dal verbale del procedimento medesimo.

 

                                         Per quanto riguarda il contenuto delle richieste di indennizzo per ingiusto procedimento, la reclamante non ha alcun interesse degno di protezione, tanto meno effettivo, a conoscerne i dettagli: si tratta di pretese dell’imputato prosciolto nei confronti dello Stato, non nei confronti della denunciante, alla quale nulla è richiesto. In ogni caso, anche volendo riconoscerle un simile interesse, prevarrebbe comunque l’interesse privato di PI 1 a non diffondere la sua pretesa risarcitoria (con riferimento sia all’entità sia ai motivi posti a fondamento della medesima). E questo in considerazione, segnatamente, del rapporto di mandato tra il legale e il cliente, coperto da confidenzialità.

 

                                         3.3.3.

                                         Con scritto 23.2.2018 il procuratore generale ha comunicato alle denuncianti, a’ sensi dell’art. 301 cpv. 2 CPP, che il procedimento penale era stato concluso con un decreto di abbandono.

 

                                         La reclamante chiede copia del decreto di abbandono 16.2.2018 facendo riferimento ai procedimenti civili e penali che sarebbero in corso all’estero nei confronti di __________, di PI 1 e del liquidatore della __________. Avrebbe quindi interesse a produrre gli atti del procedimento penale, tra i quali il decreto di abbandono, nel contesto dei citati procedimenti.

 

                                         Ora, come si evince dai doc. 7-9 allegati al gravame, RE 2 sembra effettivamente essere in lite in relazione, direttamente e/o indirettamente, alla proprietà della società RE 1, di cui era azionista per il tramite di altre società.

 

                                         In queste circostanze, considerato che oggetto del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono era il comportamento – secondo la tesi accusatoria – illecito di PI 1 per mezzo del quale ella avrebbe perso il controllo della RE 1, si giustifica riconoscere un, effettivo, interesse degno di protezione di RE 2 a ricevere copia della pronuncia.

 

                                         Il decreto è peraltro soltanto succintamente motivato, con motivazione che si focalizza su questioni strettamente giuridiche, per cui non sono svelati fatti eventualmente degni di protezione.

 

                                         L’interesse privato di PI 1 – come descritto al consid. 3.3.2. in fine – impone nondimeno di trasmettere copia del decreto di accusa omettendo il consid. 4. e il dispositivo 3. (inerenti alla pretesa di indennizzo per ingiusto procedimento).

 

                                         3.4.

                                         Il decreto del procuratore generale è riformato nel senso che copia del decreto di abbandono 16.2.2018 è trasmessa ad RE 2 senza il testo del consid. 4. e del dispositivo 3.

 

 

                                   4.   Il reclamo, per quanto ammissibile, è parzialmente accolto. In considerazione della quasi totale soccombenza, sono poste a carico di RE 2 la tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--. Ella rifonderà a PI 1, quasi totalmente vincente, CHF 1'500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ammissibile, è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto 28.3.2018 del procuratore generale John Noseda è riformato nel senso che copia del decreto di abbandono 16.2.2018 (ABB 197/2018) è da lui trasmessa ad RE 2 senza il testo del considerando 4. e del dispositivo 3.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 2, __________, che rifonderà a PI 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento) di ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera