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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 11/15.01.2019 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 4.01.2019 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________); |
richiamato lo scritto 16/17.01.2019 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale si riconferma nelle proprie conclusioni e motivazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
preso atto dello scritto 18/21.01.2019 del procuratore pubblico, con cui comunica di non avere osservazioni da presentare e si rimette al giudizio di questa Corte;
preso altresì atto della decisione 4.03.2019 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che tra il 2012 e il 2015 il Ministero pubblico ha emanato a carico di RE 1 sei decreti d’accusa, e meglio:
- il 27.04.2012 (DA __________) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetute minacce, guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, guida senza licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, condannandolo alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 60.- cadauna (corrispondenti a totali CHF 4'800.-), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 80 giorni;
- il 31.10.2012 (DAC __________) per ripetuta guida senza autorizzazione, condannandolo alla pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da CHF 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 6'000.-), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 100 giorni;
- il 29.07.2013 (DA __________) per ingiuria e molestie sessuali, condannandolo alla pena di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.- cadauna (per complessivi CHF 3'600.-), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 60 giorni;
- il 17.02.2014 (DAC __________) per guida in stato di inattitudine, guida nonostante la revoca della licenza di condurre, ingiuria, minaccia, maltrattamento degli animali, danneggiamento e vie di fatto, condannandolo alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 30.- cadauna (per complessivi CHF 3'600.-), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 120 giorni;
- l’1.09.2014 (DAC __________) per ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ingiuria, ubriachezza e schiamazzi notturni, condannandolo alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.- cadauna (per complessivi CHF 1'800.-), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 60 giorni;
- il 13.07.2015 (DA __________) per minaccia e vie di fatto, condannandolo alla pena detentiva di 30 giorni e alla multa di CHF 200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento quest’ultima sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 2 giorni;
che rimanendo le suddette pene in parte impagate, RE 1 è stato chiamato ad espiare – in sezione chiusa – complessivi 289 giorni di pena detentiva sostitutiva a partire dal 23.05.2016 e con termine all’8.03.2017 (cfr. AI 2, inc. GPC __________);
che con decisione 14.11.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha concesso a RE 1 la liberazione condizionale a far tempo dall’1.12.2016, alla condizione di sottomettersi all’assistenza riabilitativa e all’esecuzione di regolari controlli tossicologici; lo ha altresì sottoposto al periodo di prova di 1 anno (scadente all’1.12.2017); inoltre il magistrato lo ha formalmente avvertito che, se durante il periodo di prova, egli avesse commesso un crimine o un delitto avrebbe potuto essere ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena residua di 97 giorni (AI 2, inc. GPC __________).
che con decreto d’accusa 26.02.2018 (DAC __________, passato in giudicato il 27.11.2018) il Ministero pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta minaccia (in tre occasioni, tra il marzo e l’aprile 2017, ha minacciato tre diverse persone brandendo un coltellino con la lama aperta), vie di fatto (nell’aprile 2017 ha sferrato alcuni pugni al braccio di un ragazzo), danneggiamento (nell’aprile 2017 ha danneggiato del mobilio in un esercizio pubblico), ripetuta guida senza autorizzazione (in tre occasioni, tra il settembre e il novembre 2017, ha condotto un veicolo risp. un motoveicolo malgrado che nel gennaio 2009 gli fosse stata revocata la licenza di condurre per tempo indeterminato), guida senza licenza di circolazione (nel settembre 2017), veicolo senza assicurazione di responsabilità civile (nel settembre 2017), guida in stato d’inattitudine (nell’ottobre 2017 ha guidato un veicolo a motore in stato di ebrietà); egli è quindi stato condannato alla pena detentiva di 70 giorni da espiare, al pagamento della multa di CHF 100.- (con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 1 giorno), oltre al ripristino dell’esecuzione della pena detentiva residua di 97 giorni, sospesa dalla decisione di liberazione condizionale del 14.11.2016 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 1, inc. GPC __________);
che con invio raccomandato 11.12.2018 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiamato RE 1 ad espiare complessivi 167 giorni di pena detentiva, dandogli la possibilità di indicare la forma d’esecuzione preferita (tra lavoro di pubblica utilità, sorveglianza elettronica, semiprigionia), in alternativa all’esecuzione ordinaria, nonché la data (possibile) d’inizio della stessa (AI 3, inc. GPC __________);
che visto il mancato ritiro del suddetto invio raccomandato (AI 4, inc. GPC __________), il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto al Comando di polizia la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento a carico di RE 1 (AI 5, inc. GPC __________);
che in data 28.12.2018 RE 1, presentatosi agli sportelli della Gendarmeria di __________, è stato arrestato e tradotto in carcere (AI 6, inc. GPC __________); conseguentemente è stato revocato il mandato d’accompagnamento su RIPOL (AI 7, inc. GPC __________);
che con decisione 4.01.2019 (AI 8, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa per l’espiazione di complessivi 168 giorni di pena detentiva (di cui: 97 giorni di pena residua + 70 giorni inflittigli con decreto d’accusa 26.02.2018 + 1 giorno determinato dalla commutazione di CHF 100.- di multa rimasta impagata);
che nel medesimo giudizio il magistrato ha concluso per l’esistenza di un pericolo di recidiva considerato come il reclamante fosse recidivo specifico (con la commissione dei nuovi reati già pochi mesi dopo la sua ultima scarcerazione e durante il periodo di prova connesso alla liberazione condizionale accordatagli il 14.11.2016); pertanto, ritenuto che l’esecuzione è iniziata il 28.12.2018, il giudice ha determinato i seguenti termini di espiazione:
1/2 22.03.2019
2/3 19.04.2019
fine 14.06.2019;
che nello scritto 9.01.2019 – indirizzato all’Ufficio dei giudici e dei provvedimenti coercitivi e poi trasmesso a questa Corte per competenza – RE 1 ha espresso il proprio pentimento “nell’aver provocato nuovamente un banale litigio per futili motivi, e di aver minacciato i miei accusatori”; ha tenuto a precisare che “in certi momenti di rabbia si pronunciano frasi che in realtà non si pensano”; ha evidenziato come prima del suo arresto egli stava “per concludere le trattative al fine di firmare un contratto di lavoro”; inoltre ha asserito che “sono 4 mesi circa che convivo con una brava ragazza che lavora, e non ha alcun precedente penale”, la quale sarebbe in “dolce attesa” e ciò lo spronerebbe “molto a comportarmi bene”; di conseguenza ha chiesto che venga “rivista” la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi “di non concedermi il beneficio di espiare questa pena corrente nella sezione di semi-libertà”; pertanto ha aggiunto che al fine di poter “firmare il contratto di lavoro in sospeso e per stare il più possibile accanto alla mia convivente chiedo il trasferimento in questa struttura sopracitata (“Lo stampino”, ndr)”;
che il gravame, ricevuto il 14.01.2019 dall’Ufficio dei giudici e dei provvedimenti coercitivi e pervenuto il 15.01.2019 a questa Corte (competente ex art. 62 cpv. 2 LOG e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, RL 341.100), è tempestivo (in quanto introdotto nel termine di 10 giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (conformemente all’art. 393 CPP);
che – pendente la presente procedura di reclamo – il giudice dei provvedimenti coercitivi, informato dall’UIPA dell’avvenuto versamento di CHF 3'010.- a pagamento delle multe e pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa emanati a carico di RE 1, con decisione 4.03.2019 (inc. GPC __________) ha calcolato una pena detentiva (residua) di 70 giorni, così che, rettificando i termini d’esecuzione considerati nella decisione 4.01.2019, ha determinato che la pena sarebbe stata interamente scontata l’8.03.2019; per il resto, ha precisato, che sarebbe rimasta valida la decisione di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del 4.01.2019;
che l’8.03.2019 – ormai decorso – RE 1 è stato scarcerato;
che per l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa; ciò che implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna, ritenuto che in taluni casi è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5);
che secondo giurisprudenza l’interesse attuale deve esistere non soltanto al momento dell’inoltro del gravame, bensì anche al momento di rendere la decisione sullo stesso (DTF 137 I 296 consid. 4.2.; 137 II 40 consid. 2.1.), stante che, qualora l’interesse attuale venga a mancare in pendenza del procedimento, il ricorso diventa privo di oggetto, mentre che esso diventa irricevibile se tale interesse faceva difetto già al momento dell’inoltro del gravame (decisione TF 1B_61/2017 del 29.03.2017 consid. 1.2.);
che nel caso in disamina, con la scarcerazione del qui reclamante, l’interesse attuale è venuto a mancare pendente ricorso, così che esso deve essere stralciato dai ruoli, senza carico della tassa di giustizia e delle spese, vista la particolarità del caso;
che, a titolo abbondanziale, rimanendo valida la decisione 4.01.2019, a prescindere dai termini di espiazione e del termine di fine pena rettificati, questa Corte tiene a precisare che il gravame nel merito non avrebbe avuto esito favorevole;
che infatti, da quanto in atti, RE 1, trasferitosi con la famiglia dalla __________ in Ticino all’età di otto anni, dal 2008, ovvero appena ventiquattrenne, ha iniziato a collezionare una serie di decreti d’accusa per reati patrimoniali e, prevalentemente, per ripetute infrazioni alle norme della circolazione stradale, ai quali si sono aggiunti, negli anni successivi, vie di fatto, minacce e reati contro l’onore; reati le cui pene egli è, per finire, stato chiamato ad espiare a partire dal 23.05.2016 in carcere (segnatamente in una squadra esterna dello “Stampino”);
che con decisione 14.11.2016 (AI 2, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concesso al reclamante il beneficio della liberazione condizionale a partire dall’1.12.2016 con un periodo di prova di 1 anno, così che la sua liberazione sarebbe diventata definitiva l’1.12.2017;
che a distanza di circa 4 mesi dal suo rilascio, a fine marzo 2017, RE 1, ha minacciato un giovane utente di un treno Tilo, puntandogli al collo un coltellino a lama aperta; comportamento che ha ripetuto nell’aprile 2017, allorquando ha minacciato (sempre armato con un coltellino a lama estratta) due giovani presso un esercizio pubblico, dove egli, in preda ai fumi dell’alcool, ha altresì danneggiato del mobilio;
che, sempre durante il periodo di prova, tra il settembre e il novembre 2017 il reclamante, del tutto consapevole e incurante di essere privo della licenza di circolazione da ben 8 anni (per essergli stata revocata nel gennaio 2009 per tempo indeterminato), ha condotto in due distinte occasioni un autoveicolo (di cui una volta in stato di ebrietà), e in un’occasione un motoveicolo, pure privo della necessaria licenza di circolazione e dell’assicurazione di responsabilità civile;
che per questi fatti con decreto d’accusa del 26.02.2018 il Ministero pubblico ha inflitto a RE 1 la pena detentiva di 70 giorni, la multa di CHF 100.- ed ha ordinato il ripristino dell’esecuzione del resto di pena detentiva (di 97 giorni), sospesa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale;
che, in tale situazione, è manifesta la pervicacia con cui RE 1 ha perseverato nel delinquere, realizzando reati specifici (segnatamente di minaccia e vie di fatto oltre che quelli in ambito di circolazione stradale); su di lui non hanno espletato alcun effetto deterrente né i numerosi decreti d’accusa emessi a suo carico, né il periodo di detenzione in parte sofferto;
che egli ha dunque tradito la fiducia riposta in lui, allorquando gli è stata concessa la liberazione anticipata, e anziché scegliere di finalmente vivere esente da pena, dimostrando la serietà dei suoi propositi di dare una svolta alla propria vita, ancora in periodo di prova è tornato a munirsi di tre coltellini/taglierini, di cui non ha esitato a fare uso, realizzando minacce e vie di fatto, per motivi futili; che, oltre a ciò, in maniera sfrontata, assolutamente consapevole di essere in revoca della licenza di condurre, si è rimesso alla guida di autoveicoli risp. motoveicoli, in un occasione pure in stato di ebrietà;
che è quindi a giusta ragione, che – persistendo un alto rischio di recidiva, malgrado gli asseriti buoni propositi del reclamante, che rimangono mere asserzioni – il giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 4.01.2019 ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, così come nella decisione 4.03.2019 (comunque non impugnata in questa sede);
che data la particolare situazione si rinuncia al carico della tassa di giustizia e al recupero delle spese,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 76 CP, 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo, divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera