Incarto n.
60.2019.18

 

Lugano

28 gennaio 2019/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 21/22.1.2019 presentato da

 

 

 

 RE 1 __________,

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 10.1.2019 del procuratore pubblico Anna Fumagalli in materia di prove, emanata nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto e in diritto

 

                                         che, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, dopo la comunicazione di chiusura dell’istruzione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (nella quale ha prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono), con decisione 10.1.2019 il procuratore pubblico ha respinto le istanze probatorie avanzate dal reclamante;

 

 

                                         che, con il gravame qui esaminato, RE 1 impugna detta decisione, sostenendo la proponibilità del gravame e chiedendo di accogliere i mezzi di prova proposti;

 

 

                                         che, giusta l'art. 394 lit. b CPP, il reclamo è inammissibile contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono esssere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado;

 

 

                                         che l’art. 318 cpv. 3 CPP stabilisce che le comunicazioni di cui al cpv. 1 (chiusura dell’istruzione) e del cpv. 2 (decisione che respinge istanze probatorie) non sono impugnabili;

 

 

                                         che il Tribunale Federale ha ricordato come gli interessi di chi chiede l’assunzione di prove, respinte, siano tutelati con la facoltà di impugnare il decreto d’abbandono, nel cui contesto si possono sollevare censure inerenti le prove (decisioni TF 6B_1158/2016 del 21.4.2017 cons. 2.1 e 6B_995/2014 del 1.4.2015 cons. 5.2);

 

 

                                         che pertanto il reclamo è irricevibile, ciò che dispensa dall’esame nel merito;

 

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese, contenute, sono a carico del reclamante.

 

 

Per questi motivi,

richiamate gli art. 394 lit. b e 318 cpv. 3 CPP, nonché l’art. 25 LTG per le spese;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                            Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale p

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera