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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliere: |
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 9/10.9.2021 presentato da
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RE 1 |
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contro |
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l’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021 emanato dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, per titolo di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP); |
richiamato lo scritto 28/29.9.2021 del procuratore pubblico, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
preso atto che RE 1 interpellato il 29.9.2021 non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 8.3.2021, è avvenuta una manifestazione non autorizzata presso il sedime della stazione ferroviaria di , nel corso della quale vi sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia. Ciò ha portato all’apertura di un procedimento penale contro ignoti per titolo di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
La sera stessa, alle ore 19:30 circa, RE 1 è stato fermato sul piazzale della stazione ferroviaria di __________, identificato e fotografato dalla polizia cantonale in quanto sospettato di aver partecipato alla manifestazione e agli scontri con la polizia.
b. Con ordine di perquisizione e sequestro 12.3.2021, il procuratore pubblico ha richiesto la perquisizione del sistema di video sorveglianza presso le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza per la data della manifestazione.
c. In data 30.8.2021, RE 1 è stato interrogato, in qualità d’imputato, dalla polizia cantonale di , per i reati di sommossa (art. 260 CP) e dissimulazione del volto (art. 2 LDiss). Prima del verbale, egli si è rifiutato di compilare il formulario di stato civile e patrimoniale e di declinare le proprie generalità limitandosi ad annuire passivamente.
Egli non ha inoltre risposto a nessuna delle domande degli agenti interroganti e si è rifiutato di firmare sia il verbale d’interrogatorio sia l’ordine per i rilevamenti segnaletici disposti dall’ufficiale di polizia (fotografie e dattiloscopia).
d. Il procuratore pubblico, informato del rifiuto di RE 1 di sottoporsi ai rilevamenti ordinati dall’ufficiale di polizia, ha subito emesso l’ordine denominato (impropriamente) “di rilevamento, prelievo e analisi DNA”, indicando però che le misure ordinate consistevano nei “rilevamenti segnaletici ai sensi dell’art. 260 cpv. 1 CPP (caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte papillari)”, senza alcun riferimento al prelievo del DNA per altro regolato dagli artt. 255-259 CPP.
Il magistrato inquirente ha motivato il proprio ordine indicando che: “Sussistono concreti indizi a carico di RE 1 quale autore di fatti violenti, segnatamente uno o più episodi di sommossa avvenuti presso la stazione FFS di __________ in data 08.03.2021, fatti questi parzialmente immortalati con immagini videoregistrate le quali andranno, anche, comparate con quelle acquisite al fine di determinarne la presenza sui luoghi stabilendo infine le singole responsabilità”.
Nell’ordine ha pure indicato che in caso di rifiuto da parte dell’interessato “la misura ordinata deve essere eseguita con l’uso proporzionale della forza (art. 260 cpv. 4 CPP)” (inc. CRP __________).
Come risulta dal Rapporto d’esecuzione della polizia cantonale del 1.2.2022, prodotto agli atti dal magistrato inquirente il 3/4.2.2022 (inc. CRP __________), il 30.8.2021 oltre ai rilevamenti dattiloscopici a RE 1 sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.
e. Con esposto 9/10.9.2021, RE 1 impugna l’ordine di rilevamento segnaletico emanato dal magistrato inquirente, chiedendo lo stralcio delle fotografie segnaletiche e delle impronte papillari, sostenendo di essere estraneo ai fatti avvenuti l’8.3.2021 presso la stazione ferroviaria di .
Egli si è anzitutto lamentato delle modalità con cui sarebbe stato effettuato il suo interrogatorio del 30.8.2021 presso gli uffici della polizia cantonale di __________, avendo egli dovuto attendere fuori dalla sala interrogatori ben quarantacinque minuti. Al termine del suo interrogatorio RE 1 si sarebbe pacificamente opposto alla presa delle impronte papillari, poiché, a suo dire, estraneo ai fatti a lui imputati. Gli agenti interroganti avrebbero perciò richiesto al procuratore pubblico l’ordine per i rilevamenti segnaletici (ex art. 260 CPP), che sarebbe giunto poco dopo. Malgrado ciò egli ha affermato di essere stato preso con la forza e sottoposto ai rilevamenti menzionati (inc. CRP __________). Il reclamante lamenta inoltre il fatto che durante il suo interrogatorio sarebbe stato spogliato, deriso ed insultato dagli agenti interroganti (inc. CRP __________).
f. Constatato che il reclamo 9/10.9.2021 non era stato sottoscritto da RE 1, in data 13.9.2021 questa Corte lo ha invitato a trasmettere una copia dello stesso da lui debitamente firmata; ciò che egli ha fatto in data 16/17.9.2021.
Il 30.11./9.12.2021 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti degli agenti della polizia presenti al momento del suo interrogatorio per il reato di abuso di autorità (inc. MP __________). Il procuratore generale ha emanato in data 8.3.2022 un decreto di abbandono in merito ai fatti denunciati dal qui reclamante. Quest’ultimo ha impugnato il predetto decreto davanti a questa Corte con reclamo 22/23.3.2022 (inc. CRP 60.2022.87).
g. Delle ulteriori osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, nel corso della motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 9.9.2021 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di rilevamento segnaletico (ex art. 260 CPP) del procuratore pubblico (inc. CRP 60.2021.271, AI 1a e 3a), notificato il 30.08.2021, è tempestivo e proponibile.
Il reclamante che inizialmente aveva omesso di firmare il proprio gravame, il 16/19.9.2021 ha sanato questo vizio formale, dando seguito al termine assegnatogli da questa Corte il 13.9.2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 385 cpv. 2 CPP, trasmettendo un nuovo esemplare del proprio reclamo, debitamente firmato.
Le esigenze di forma e di motivazione sono quindi rispettate.
RE 1, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. Giusta l’art. 397 cpv. 1 CPP, il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta. Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).
3. 3.1.
Il reclamante, così come emerge dal verbale d’interrogatorio del 30.8.2021 (inc. MP __________), si è rifiutato di sottoporsi volontariamente ai rilevamenti segnaletici e dattiloscopici ordinati dall’ufficiale di polizia, per cui gli agenti hanno chiesto al procuratore pubblico l’emanazione dell’ordine scritto e l’autorizzazione a procedere giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP. Preso atto dell’ordine del magistrato inquirente, il reclamante non lo ha sottoscritto, rifiutandosi di sottoporsi alla misura, che è stata comunque eseguita dalla polizia cantonale “(…) mediante uso proporzionale della forza” (giusta l’art. 260 cpv. 4 CPP in combinazione con l’art. 200 CPP). Quest’ultimo si è poi lamentato della condotta e dei modi utilizzati dagli agenti di polizia e del servizio gestione detenuti, incaricati dell’esecuzione della misura.
3.2.
3.2.1.
Giusta l’art. 260 CPP, il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo (cpv. 1). Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio (cpv. 2). Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto (cpv. 3). Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero (cpv. 4).
3.2.2.
Il rilevamento segnaletico e il prelievo di dati d'identificazione in quanto tale (cioè "senza tener conto della gravità della violazione rappresentata dall'utilizzo e dalla conservazione dei risultati", secondo la nota 324 del Messaggio CPP) non costituisce una violazione significativa dei diritti della persona oggetto di tale rilevamento (Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, J. PITTELOUD, artt. 260-262; Messaggio CPP, 2.5.6 p. 1225, art. 259 II; DTF 133 I 77 consid. 3.2; DTF 144 IV 127; DTF 145 IV 263; sentenza TF 1B_242/2020 del 2.9.2020).
I rilevamenti segnaletici di una persona riguardano le sue caratteristiche fisiche esterne che possono essere riconosciute, come per esempio l’altezza, l’aspetto generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita delle mani, delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo (Commentario CPP, P. BERNASCONI / M. GALLIANI / L. MARCELLINI / E. MELI / M. MINI / J. NOSEDA, ad art. 260 CPP, n. 1 ss.).
Il rilevamento consiste, in sostanza, nel fotografare l’individuo e le caratteristiche particolari del suo corpo, ad esempio: difetti fisici, cicatrici, tatuaggi, occhiali, ecc. Mentre per quanto concerne le impronte papillari, esse vengono prelevate dalle mani: dita, palmo e dorso (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, 3 ed., art. 260 CPP, n. 1).
Queste misure possono perseguire diversi obiettivi: da un lato, servono per chiarire una fattispecie penalmente rilevante e in particolare a stabilire l’identità di una persona e a creare materiale comparativo per la valutazione delle prove raccolte; d'altra parte, lo scopo della registrazione – come l'analisi del DNA – può anche essere quello di permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati; in tal caso devono però sussistere indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (ZK StPO – D. K. GRAF / T. HANSJAKOB, op. cit., art. 260 CPP, n. 1a).
3.3.
Quando vengono imposti uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere soddisfatte le condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP. Essi possono quindi essere ordinati solo se sono previsti dalla legge (lit. a), vi sono sufficienti indizi di reato (lit. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lit. c) e se l’importanza del reato li giustifica (lit. d).
Giusta il principio della proporzionalità (art. 197 cpv.1 lit. c e d CPP; art. 36 Cost.), la limitazione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito (regola di adeguatezza), che non può essere raggiunto con una misura meno invasiva (regola di necessità). Inoltre, ci deve essere un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico (la regola della proporzionalità in senso stretto) [DTF 137 I 167; DTF 124 I 107; sentenze TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021].
Affinché i criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano soddisfatti, la misura coercitiva prevista deve quindi essere appropriata e idonea a raggiungere lo scopo previsto. Il fine deve quindi giustificare la restrizione imposta. In altre parole, l’obiettivo deve essere sufficientemente importante e la limitazione di un diritto fondamentale deve essere giustificata per essere effettivamente raggiunta. Un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi è quindi necessario (DTF 133 I 77). La gravità dei reati perseguiti deve, in questo contesto, essere presa in considerazione nell'esame complessivo della proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77), dovendo l'autorità essere tanto più vigile nel caso di reati formalmente di minore gravità (sentenze TF 1B_294/2014 del 19.3.2015; TF 1B_171/2021 del 6.7.2021; TF 1B_214/2021 del 23.11.2021).
Nell’ambito della verifica della proporzionalità, eventuali reati precedenti dell’imputato devono essere altresì tenuti in considerazione e confluiscono nella ponderazione degli interessi come uno dei molti criteri (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Nell’ambito dell’esame della gravità del reato richiesta non sono determinanti né la configurazione quale reato punibile a querela di parte o d’ufficio, né la comminatoria astratta della pena, ma si devono piuttosto includere il bene giuridico interessato e il contesto concreto; devono essere seriamente minacciati beni giuridici fondamentali (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Per quanto riguarda il criterio di necessità, esso incarna il principio secondo il quale quando più mezzi sono suscettibili di raggiungere lo scopo desiderato, la scelta deve essere fatta a favore di quello che incide meno gravemente sugli interessi privati - sussidiarietà delle misure coercitive (DTF 124 I 107). Non appena è possibile raggiungere lo scopo desiderato per mezzo di una restrizione meno grave dei diritti fondamentali, la misura è sproporzionata.
3.4.
Nel caso concreto, le immagini estrapolate dai filmati della videosorveglianza della stazione FFS di __________, hanno permesso agli inquirenti di stabilire che la sera dell’8.3.2021, una persona vestita e con il volto coperto da un passamontagna come lo era RE 1 al momento del fermo e controllo d’identità alle ore 21:30, aveva partecipato agli scontri con gli agenti di polizia. Da qui l’accusa a suo carico di sommossa (art. 260 CP) e di dissimulazione del volto (art. 2 LDiss).
Dalla documentazione fotografica allegata al verbale d’interrogatorio 30.8.2021, emerge infatti che un individuo che indossa una maschera e un passamontagna, una giacchetta di colore nero con cappuccio e porta sulle spalle una sacca di colore nero, insieme ad altri manifestanti, ha forzato il cordone della polizia (foto n. 4), provocando degli scontri contro gli agenti antisommossa (foto n. 5). Grazie al fermo di polizia avvenuto la stessa sera verso le 19:30, tale individuo mascherato è stato poi identificato in RE 1.
Nel caso di specie dunque, in virtù delle prove fornite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sussistono nei confronti del reclamante concreti indizi quale autore dei fatti a lui imputati.
3.5.
Ora, se si può ammettere che sussistano sufficienti e concreti indizi nei confronti di RE 1 in merito al reato di sommossa, ci si può chiedere se la misura ordinata dal magistrato inquirente rispetti il principio di proporzionalità.
Il procuratore pubblico, con scritto 30.8.2021 ha ordinato alla polizia cantonale di effettuare i seguenti rilevamenti segnaletici: caratteristiche fisiche, fotografie segnaletiche e impronte papillari.
Ora, da quanto risulta dal rapporto d’esecuzione 1.2.2022 della polizia cantonale, al reclamante sono state effettuate le fotografie segnaletiche (ritratto frontale e di profilo a destra), una fotografia della figura intera e una del tatuaggio presente sulla sua gamba destra.
Come ricordato in precedenza, RE 1 è stato fermato ed identificato la sera dell’8.3.2021 dalle forze dell’ordine e fotografato sul posto per documentare come era vestito in quel momento. Egli indossava un passamontagna, un paio di pantaloni lunghi neri e una giacchetta nera (AI 5) ed aveva con sé uno zainetto e un’altra giacca scura tipo k way.
Le foto segnaletiche e quella della figura intera (che ne attesta l’altezza, la corporatura, l’aspetto, ecc.) effettuate al reclamante in data 30.8.2021 su ordine del procuratore pubblico sono dunque atte a raggiungere lo scopo desiderato e meglio per poterle confrontare con le immagini e i filmati estrapolati dalla videosorveglianza della stazione FFS e stabilire se il qui reclamante abbia effettivamente partecipato, e con quale ruolo, nelle varie fasi degli scontri con la polizia.
In tal senso la misura risulta proporzionata.
Al contrario, per quanto concerne la fotografia del tatuaggio presente sulla gamba destra del reclamante, non appare in alcun modo che questa sia atta a delucidare la fattispecie, indossando RE 1 al momento dei fatti imputatigli, come già sopraindicato, un paio di pantaloni lunghi.
Per quanto attiene poi alle impronte papillari, dagli atti non emerge in alcun modo e neppure il magistrato inquirente lo sostiene nelle sue osservazioni al reclamo, che la polizia cantonale abbia sequestrato degli oggetti utilizzati dai manifestanti durante gli scontri con la polizia la sera dell’8.3.2021 e che gli stessi siano stati analizzati alla ricerca di impronte papillari da sottoporre a confronto con quelle del reclamante e/o di altri partecipanti.
La raccolta delle impronte papillari di RE 1 non può dunque certamente servire a stabilire se quest’ultimo si trovasse alla stazione FFS di __________ quella sera, in assenza di materiale per effettuare una comparazione.
Come ricordato in precedenza, dottrina e giurisprudenza consentono agli inquirenti la registrazione di rilevamenti segnaletici per permettere il riconoscimento di un individuo in caso di futuri reati, a condizione però che sussistano indizi rilevanti e concreti sulla possibile implicazione dell’imputato in altri reati, anche futuri, di una certa gravità (sentenza TF 1B_171/2021 del 6.7.2021).
Su questi presupposti la decisione impugnata è totalmente silente e neppure in sede di osservazioni il procuratore pubblico si è espresso in merito. Il rilevamento mediante fotografia del tatuaggio sulla gamba destra del reclamante e la presa delle sue impronte papillari, non si giustificano quindi neppure per questo motivo.
4. 4.1.
RE 1 ha dichiarato di essere stato maltrattato, deriso, umiliato e minacciato dagli agenti che hanno provveduto all’esecuzione della misura ordinata dal magistrato inquirente, ciò che gli avrebbe causato dei disagi nella propria vita privata.
4.2.
A questo proposito occorre ricordare che per questi fatti RE 1 in data 30.11/9.12.2021 ha denunciato/querelato tre agenti di polizia per abuso di autorità (inc. MP __________, AI 1) e che l’8.3.2022 il procuratore generale ha emanato un decreto d’abbandono (ABB __________).
Con reclamo 22/23.3.2022, RE 1 ha impugnato il decreto sopraindicato davanti a questa Corte (inc. CRP 60.2022.87). Pertanto, nella presente decisione, ci si può esprimere unicamente sulla correttezza dell’ordine di rilevamento segnaletico 30.8.2021 e non sull’operato della polizia.
5. Il gravame è parzialmente accolto. Di conseguenza, il procuratore pubblico ordinerà la cancellazione/distruzione dei rilevamenti segnaletici concernenti le impronte papillari e la fotografia raffigurante il tatuaggio sulla gamba destra di RE 1 (foto-ID: 24464-1-TI-2).
Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 260 CP, 110, 260, 309 - 310, 322, 382, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 .
3. Rimedio di diritto:
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Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 9 |
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera