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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 25/26.11.2021 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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il dispositivo n. 5. (non riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 12.11.2021 del procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (ABB 1522/2021); |
richiamato lo scritto 3.12.2021 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – ha chiesto la conferma del decreto di abbandono;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con scritti 24.2.2021 (AI 1) e 23/25.2.2021 (AI 2) il medico cantonale Giorgio Merlani rispettivamente la Commissione di vigilanza sanitaria hanno segnalato al Ministero pubblico possibili fatti di rilevanza penale occorsi il 25.11.2020 presso la __________ (che aveva a sua volta comunicato i fatti ai segnalanti).
Quel giorno, secondo le segnalazioni, un’allieva infermiera avrebbe assistito, nel contesto della posa di un catetere vescicale, a manipolazioni non professionali lesive dell’intimità e della sfera sessuale di un’anziana paziente operate da un’assistente di cura (poi identificata in RE 1), che avrebbe inoltre proferito commenti di natura sessuale, ripresi da un infermiere (__________).
E’ stato promosso un procedimento per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (inc. MP 2021.1283).
b. Nel corso dell’istruzione sono stati sentiti l’allieva infermiera [che ha confermato i fatti (AI 11)], l’assistente di cura presente al momento in cui sarebbero avvenuti i fatti (che ha negato di aver assistito a quanto riferito dall’allieva infermiera (AI 23)], __________ e RE 1 [che hanno negato i fatti imputati loro (AI 35/36)].
c. Con decreti 27.9.2021 (AI 42/43) il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando un termine per presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
d. Con istanza 13/14.10.2021 (AI 44) RE 1, indicando di non avere richieste probatorie, ha domandato la somma di CHF 10'753.85 per spese legali e, facendo riferimento ai rapporti medici agli atti del procedimento, CHF 1'000.-- per torto morale.
__________ ha presentato un’analoga istanza (AI 45).
e. Con decreto 12.11.2021 (ABB 1522/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico degli imputati; non ha riconosciuto loro un’indennità per ingiusto procedimento penale (dispositivi n. 4./5. per quanto concerne RE 1).
Il magistrato inquirente, riportate le dichiarazioni degli interrogati, ricordato l’art. 191 CP, ha anzitutto ritenuto che l’allieva infermiera avesse fornito una versione lineare e coerente dei fatti, descrivendo con dovizia di particolari i fatti asseritamente occorsi. In tal senso, seppur coerenti tra loro, le dichiarazioni degli imputati e dell’assistente di cura erano leggermente più nebulose e meno dettagliate, avendo tutti loro dichiarato di non ricordare alcuni dettagli, asserendo che si trattava di un’operazione di routine e che pertanto non ricordavano nulla di particolare. Non si vedeva per quale motivo l’allieva infermiera avrebbe dovuto dichiarare il falso. La di lei credibilità doveva quindi prevalere su quella degli imputati.
Dal profilo giuridico, era manifesto che la paziente fosse totalmente inetta a resistere a causa della sua situazione fisica. Era evidente che il gesto compiuto da RE 1 ed il suo scambio di battute con __________ rientravano nella definizione di “altro atto sessuale” ex art. 191 CP, per cui – dal profilo oggettivo – il reato, per il procuratore pubblico, era da considerarsi adempiuto.
Dal profilo soggettivo del reato, pur essendo evidente che gli imputati sapessero che la vittima era inetta a resistere e che il gesto e lo scambio di battute avevano una forte connotazione sessuale, ritenuto l’insieme delle circostanze, non si poteva realmente ipotizzare che essi avessero agito per soddisfare il proprio istinto sessuale. Non era adempiuto l’elemento soggettivo del reato.
Il magistrato inquirente, richiamati gli art. 429 e 430 cpv. 1 lit. c CPP e la relativa giurisprudenza, evidenziato che RE 1 era stata interrogata una sola volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione e che ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP la presenza ad un paio di udienze o di verbali non era sufficiente a giustificare un indennizzo, ha respinto la sua istanza di rifusione delle spese legali. Ha osservato, a titolo abbondanziale, che la parcella del legale presentava una tariffa oraria ed importi (spese, apertura incarto, ecc.) non conformi a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ed elencava voci connesse ad altre procedure, solo indirettamente connesse alla procedura penale.
In relazione al postulato torto morale, il pubblico ministero ha indicato che RE 1 (così come il coimputato) non era stata oggetto di provvedimenti restrittivi della libertà personale e non aveva reso verosimile di avere subito una grave violazione della sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” o per il solo fatto di essere stata oggetto di un procedimento penale.
Ha dunque respinto la pretesa di CHF 1'000.-- per torto morale.
Il magistrato inquirente ha respinto pure le richieste di __________.
f. Con gravame 25/26.11.2021 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il dispositivo n. 5. del decreto di abbandono sia annullato e riformato nel senso che “A RE 1, __________, viene riconosciuto l’importo di CHF 10'753.85 a titolo di indennizzo per le spese legali sostenute ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e CHF 1'000.00 a titolo di torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.”
La reclamante, rammentati i fatti oggetto del procedimento penale e gli atti istruttori esperiti e contestata la motivazione a fondamento del decreto di abbandono (stigmatizzando le considerazioni sul comportamento che lei avrebbe adottato, che sarebbero altamente lesive della sua dignità), esposto il diritto applicabile, adduce che il reato ipotizzato sarebbe stato un crimine, per cui – secondo la giurisprudenza – l’abbandono del procedimento penale giustificherebbe di principio la rifusione delle spese legali.
Nella fattispecie l’accusa sarebbe stata grave, per cui si sarebbe certamente imposto l’intervento di un legale a tutela dei suoi interessi. Già soltanto con l’apertura del procedimento ella sarebbe stata sospesa dal lavoro, senza diritto a percepire lo stipendio, ciò che avrebbe lasciato ben intendere quale avrebbe potuto essere il suo impatto in futuro sulla sua vita personale e professionale.
In concreto il caso non sarebbe stato oggettivamente semplice dal profilo fattuale e giuridico. Ella si sarebbe trovata accusata ingiustamente di gravi fatti che avrebbero avuto pesanti conseguenze sul piano personale, professionale e finanziario. Ella avrebbe perciò avuto una reazione del tutto adeguata quando avrebbe incaricato un legale affinché la tutelasse nel procedimento penale.
Il magistrato inquirente non avrebbe eccepito la semplicità del caso; non avrebbe tenuto conto della gravità dell’accusa e dell’impatto che il procedimento penale avrebbe avuto sulla sua vita.
La reclamante, in relazione alla sua richiesta di riconoscimento di un torto morale, afferma che le gravi accuse ipotizzate a suo carico ed il conseguente procedimento penale avrebbero avuto conseguenze gravissime sul piano personale, professionale e finanziario. Ella avrebbe vissuto la situazione con un senso di profondo sconforto e smarrimento, in quanto la sua reputazione personale e professionale (maturata in oltre trent’anni di onorato lavoro con ottime qualifiche) sarebbe stata gravemente danneggiata. Ella sarebbe stata sospesa dal lavoro e dal salario per diversi mesi e infine licenziata. RE 1 avrebbe prodotto certificati e rapporti medici che indicherebbero chiaramente come ella abbia sofferto (e soffra) di sindrome da disadattamento con reazione depressiva causata dalla situazione di incertezza e di umiliazione che avrebbe stravolto la sua vita senza, a quel momento, alcuna prospettiva di chiarimento in tempi adeguati e che avrebbe minato assolutamente il suo futuro professionale e non solo.
Non si potrebbe non considerare come tale sindrome sia stata causata proprio dal persistere del fattore di stress e dalle conseguenze dovute alle infondate accuse ed alla conseguente situazione di umiliazione e di incertezza. Il decreto di abbandono contribuirebbe al persistere dell’umiliazione e dello sconforto. La somma di CHF 1'000.-- sarebbe dunque sicuramente adeguata.
g. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 25.11.2021 dall’imputata prosciolta contro il decreto 12.11.2021, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).
1.3.
L’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto di abbandono 12.11.2021, dispositivo n. 5., che non ha riconosciuto alla reclamante la rifusione delle spese legali ed il torto morale (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).
1.4.
La reclamante, imputata prosciolta, è legittimata a censurare il dispositivo n. 5. (non riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica di detto dispositivo che le ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
1.5.
Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisione TF 6B_707/2020 del 28.10.2020 consid. 1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
2.3.
Il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisione TF 6B_280/2019 del 19.5.2020 consid. 2.2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
2.4.
Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
Questo significa che le autorità – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le pretese (decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è fissata unicamente secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere sentito (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).
L’imputato prosciolto ha l’obbligo di cooperazione (decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59). Ne discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (decisioni TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso, rispettivamente che può ottenere senza difficoltà, per provare il suo danno (decisione TPF SK.2013.36/SK.2011.27 del 19.8.2014 consid. 10.1.2. e rif.). Qualora la persona invitata a quantificare ed a comprovare le sue pretese non trasmetta all’autorità penale le informazioni, indispensabili per la decisione (N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1819), la domanda viene respinta o accolta nei limiti della sua plausibilità, per quanto l’autorità penale non possa oppure possa solo con un dispendio irragionevole rendere disponibili le informazioni necessarie per il giudizio (decisione TPF BB.2013.12+BP.2013.68 del 3.12.2013 consid. 5.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819; cfr. anche, sebbene inerente al diritto cantonale precedente al CPP, decisione TF 1P.519/2003 del 12.12.2003 consid. 3.3., giudizio citato da N. SCHMID / D. JOSITSCH – Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1819 nota 154). Solo se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO) [decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; CR – C. MIZEL / V. RETORNAZ, art. 429 CPP n. 59].
2.5.
In applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP l’autorità penale può ridurre oppure non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell’imputato sono di esigua entità.
Questa disposizione codifica il principio secondo cui sono indennizzate soltanto le spese di una certa entità (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 18; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14). Una persona deve sopportare fino ad un certo grado il rischio di un procedimento penale ingiustificato (decisione TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). Non deve dunque essere riconosciuto un indennizzo per ogni minimo svantaggio (decisione TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). L’obbligo di indennizzo presuppone infatti una certa obiettiva gravità dell’atto istruttorio ed uno svantaggio rilevante (decisione TF 6B_808/2011 del 24.5.2012 consid. 3.2.). Si determina secondo apprezzamento se le spese siano da reputare esigue (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14). Gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1232; di altra opinione: BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 18). Quest’ultimo principio vale nondimeno nel caso di interrogatori ai quali compare l’imputato da solo (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14). Qualora l’imputato compaia accompagnato da un legale, nell’ipotesi in cui tale accompagnamento fosse necessario giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, non si può più parlare di costi esigui del procedimento penale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 430 CPP n. 14).
3. 3.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (decisione TF 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231).
L’indennizzo per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (decisioni TF 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione si tiene conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
Si ricorda inoltre che in applicazione dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
3.2.
Si è detto che il procuratore pubblico ha respinto, in applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. c CPP, l’istanza di RE 1 intesa alla rifusione della somma di CHF 10'753.85 per spese legali.
Il magistrato inquirente ha evidenziato che l’imputata prosciolta era stata interrogata una sola volta prima che venisse comunicata la chiusura dell’istruzione e che la presenza di un paio di udienze o di verbali non era sufficiente a giustificare un indennizzo.
3.3.
RE 1 contesta questa conclusione (consid. f.).
3.4.
3.4.1.
Il procedimento inc. MP 2021.1283, sfociato nel decreto di abbandono 12.11.2021 (ABB 1522/2021), è stato promosso in seguito alle segnalazioni 24.2.2021 (AI 1) e 23/25.2.2021 (AI 2) del medico cantonale rispettivamente della Commissione di vigilanza sanitaria, che hanno comunicato al Ministero pubblico possibili fatti di rilevanza penale occorsi il 25.11.2020 presso una clinica a pregiudizio di una paziente da parte di un’assistente di cura e di un infermiere (identificati in RE 1 ed in __________).
Quali atti istruttori il procuratore pubblico ha proceduto alle audizioni dell’allieva infermiera che aveva riferito i fatti in questione (AI 11), dell’assistente di cura presente al momento in cui si sarebbero svolti i fatti (AI 23), di __________ e di RE 1 (AI 35/36).
Gli imputati, interpellati il 27.9.2021 in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (AI 42/43), non hanno presentato istanze probatorie.
3.4.2.
Il fatto che RE 1, nel corso del procedimento, sia stata interrogata una sola volta non è sufficiente per non riconoscerle la rifusione delle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP.
Il procedimento a suo carico è infatti stato promosso per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ai sensi dell’art. 191 CP, ossia per un crimine ex art. 10 cpv. 2 CP. Si tratta manifestamente di un reato oggettivamente grave e, dal profilo giuridico, non subito comprensibile per un non giurista.
All’imputata veniva inoltre rimproverato di avere commesso il reato nell’ambito della sua professione di assistente di cura a danno di un’anziana paziente priva di discernimento. Si trattava, di tutta evidenza, di un’accusa molto seria, che ha del resto provocato la sua sospensione dal lavoro senza stipendio non appena il datore di lavoro è venuto a sapere che il medico cantonale aveva segnalato i fatti al Ministero pubblico (allegato ad AI 3).
Il ricorso ad un legale di fiducia era perciò più che ragionevole sia per assistere l’imputata durante l’audizione in una fattispecie del tutto indiziaria, ovvero che si fondava unicamente sulle dichiarazioni di una persona, sia per assisterla – più in generale – nell’ambito del procedimento penale, segnatamente partecipando alle audizioni di chi l’accusava, della testimone e del coimputato.
In queste circostanze, essendo l’assistenza legale necessaria, ossia ragionevole, giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, non si può concludere per l’esistenza di un caso ex art. 430 cpv. 1 lit. c CPP.
Si deve peraltro evidenziare che il pubblico ministero ha nominato al coimputato, per gli stessi fatti, un difensore d’ufficio (AI 29).
Si impone dunque di ritornare gli atti al magistrato inquirente affinché proceda all’esame della nota professionale del legale.
Si può aggiungere che, non avendo il procuratore pubblico accollato spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP all’imputata prosciolta (dispositivo n. 6. del decreto di abbandono, cresciuto in giudicato), egli ha di fatto negato una sua colpa ai sensi di detta norma. Non può di conseguenza rifiutare/ridurre l’indennità applicando l’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP (decisione TF 6B_997/2020 del 18.11.2021 consid. 3.2.2.).
4. 4.1.
Si è esposto più sopra che secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
Il versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO in nesso con il procedimento penale, lesione che l’interessato deve comprovare (decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 27; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 429 CPP n. 10). Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere di apprezzamento dell’autorità (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 30) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, secondo gli art. 43, 44 e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016 del 13.6.2017 consid. 2.2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). L’art. 49 CO prevede che un’indennità sia concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità la giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (decisioni TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.), in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica e alla reputazione dell’imputato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della situazione famigliare e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 28).
Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un’ampia risonanza mediatica, così come una durata molto lunga della procedura o un’esposizione rilevante nei media, possono costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell’inchiesta (decisioni TF 6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1.; 6B_975/2018 del 13.11.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta per la persona interessata (decisioni TF 6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1.; 6B_975/2018 del 13.11.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 339 consid. 3.1.).
4.2.
Il pubblico ministero, in relazione al postulato torto morale, ha indicato che RE 1 (così come il coimputato) non era stata oggetto di provvedimenti restrittivi della libertà personale e non aveva reso verosimile di avere subito una grave violazione della sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” o per il solo fatto di essere stata oggetto di un procedimento penale.
Ha dunque respinto la pretesa di CHF 1'000.-- per torto morale.
4.3.
RE 1 censura detta conclusione (consid. f.).
4.4.
Si è già detto che il reato di cui è stata accusata la reclamante – atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta l’art. 191 CP – è un reato grave, a maggior ragione perché ipotizzato come commesso nell’ambito della sua professione di assistente di cura. Si trattava, di tutta evidenza, come già sottolineato, di un’accusa molto seria, che ha del resto provocato la sospensione di RE 1 dal lavoro senza stipendio non appena il datore di lavoro è venuto a sapere che il medico cantonale aveva segnalato i fatti al Ministero pubblico (allegato ad AI 3).
Le accuse per i noti fatti hanno inoltre cagionato alla reclamante, che il 2.3.2021 si è rivolta al Ministero pubblico tramite il suo legale chiedendo di essere sentita al più presto (AI 3), conseguenze sulla sua salute. Il dr. med. __________, in data 11.5.2021, ha infatti attestato che: “(…) la signora RE 1 è in mio regolare trattamento ambulatoriale (psicoterapia di sostegno e farmacoterapia) dal 30 marzo 2021 con incontri settimanali; (…). Diagnosticamente trattasi di una Sindrome da disadattamento con Reazione depressiva prolungata (…); le sue condizioni psichiche rimangono tutt’ora compromesse. La patogenesi della sua sofferenza è da ricondurre direttamente (nell’anamnesi non vi sono elementi psicopatologici antecedenti) alla situazione traumatico/stressante venutasi a creare sul posto di lavoro con conseguente compromissione della funzionalità sociale e lavorativa della paziente.” (allegato ad AI 14). Da parte sua, il dr. __________, il 22.9.2021, ha certificato che: “Ho in trattamento la paziente dal 07.07.2021, inviatami dal precedente specialista, Dr. __________, (…). Attualmente il quadro clinico è rappresentato da ansia libera discretamente controllata dalla terapia farmacologica, da un tono dell’umore a tratti orientato verso la polarità depressiva e da insonnia. L’ideazione è costantemente pervasa dalle preoccupazioni relative alle eventuali conseguenze del procedimento giuridico e, soprattutto, sono presenti vissuti di frustrazione, di inadeguatezza e di scarsa autostima provocati senza alcun dubbio dalla vicenda professionale che ha importanti ripercussioni anche sulla sfera privata. La prognosi clinica dipenderà in larga misura dal responso del procedimento penale.” (doc. allegato al reclamo).
Appare quindi manifesta la sofferenza per il procedimento penale.
Anche il danno reputazionale di RE 1, pur se limitato (non essendo stato provato che la notizia del procedimento penale abbia raggiunto un gran numero di persone), trattandosi di un reato, asseritamente commesso sul posto di lavoro, che per definizione è da reputarsi ignobile e riprovevole, deve essere ammesso.
Il dr. med. __________, nel citato scritto 11.5.2021, ha peraltro indicato che “Aggiungo in ultimo di aver conosciuto la signora RE 1 durante i miei 30 anni di collaborazione con la __________, __________: persona corretta e rispettosa, ingaggiata sul lavoro, disponibile e spiccatamente umana.”
Per tutte queste ragioni, si deve riconoscere all’imputata prosciolta un torto morale per il postulato importo di CHF 1'000.--.
5. Il reclamo è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 5. del decreto di abbandono 12.11.2021 (ABB 1522/2021) è annullato. In relazione alla pretesa di risarcimento delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), gli atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi. A RE 1 è riconosciuto l’importo di CHF 1'000.-- a titolo di torto morale (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il dispositivo n. 5. del decreto di abbandono 12.11.2021 (ABB 1522/2021) emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni è annullato.
§§ In merito alla pretesa di risarcimento delle spese legali (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), gli atti dell’inc. ABB 1522/2021 sono rinviati al pubblico ministero per i suoi incombenti secondo i considerandi.
§§§ A RE 1, __________, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà l’importo di CHF 1'000.-- (mille) per torto morale.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera