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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 9/12.4.2022 presentato da
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RE 1, , |
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contro |
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il decreto 31.3.2022 del procuratore pubblico Pablo Fäh con cui ha sospeso il procedimento penale inc. MP 2020.11138 contro ignoti per titolo di incendio intenzionale sub. incendio colposo; |
richiamati gli scritti 15.4.2022 e 12.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, ha postulato la reiezione del gravame –, 28/29.4.2022 e 12/13.5.2022 (duplica) della PI 1, __________ (patr. da: avv.ti PR 1 e __________, __________) – che, osservato, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa – e 6/9.5.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 19.12.2020, alle ore 22:00, a __________ in Via __________, sul fondo n. __________ RFD __________ di proprietà di RE 1 presso il deposito della PI 1, è scoppiato un incendio che ha cagionato ingenti danni materiali.
b. In seguito a questo evento, ritenuto inoltre che già nel dicembre 2016, negli stessi luoghi, a danno della PI 1 si era verificato un incendio i cui autori erano rimasti ignoti, il pubblico ministero ha promosso un procedimento contro ignoti per incendio intenzionale sub. incendio colposo (inc. MP 2020.11138).
RE 1 si è costituito accusatore privato.
c. L’istruzione ha comportato, segnatamente, l’interrogatorio – tra gli altri – di __________, presidente della PI 1, di dipendenti di questa società, di RE 1 e di gerenti/dipendenti di società concorrenti alla PI 1, l’analisi dei reperti rinvenuti in loco e l’esame delle videosorveglianze presenti in zona (da cui si evincevano due persone che, alle ore 21:40, si dirigevano a piedi, una con in mano un sacchetto, nella direzione del fondo in cui era ubicata la citata società e, alle ore 21:52, correvano, senza sacchetto, in senso opposto).
L’istruzione non ha permesso di identificare i responsabili.
d. Il 3.9.2021 il magistrato inquirente ha sospeso il procedimento.
Il procuratore pubblico ha anzitutto ricordato che già nel mese di dicembre 2016 presso il magazzino della PI 1 era occorso un incendio, che si era ipotizzato doloso; non era stato possibile individuare gli autori del rogo (inc. MP 2016.10386).
Ha poi indicato che – considerate le analogie tra gli incendi del 2016 e del 2020 – si era ipotizzato che l’incendio del 2020 potesse essere doloso ed appiccato dalle stesse persone, e questo sebbene la causa scatenante non fosse stata identificata e quindi non si potesse di per sé escludere un’origine colposa dell’incendio.
Il sospetto che l’incendio in esame fosse doloso era confortato, pur non trattandosi ancora di un riscontro definitivo, che permetteva di escludere altre ipotesi, dalle immagini della videosorveglianza della __________ e della __________. Alle ore 21:40 si notavano infatti due persone, una con in mano un sacchetto, dirigersi a piedi nella direzione del sedime della PI 1. Alle ore 21:52, quindi circa undici minuti dopo, si notavano le due persone correre in senso opposto senza il sacchetto. Alle ore 21:55 si iniziava a notare il bagliore riconducibile all’incendio.
In ragione di questi sospetti si era cercato di identificare i presunti autori, anche confrontando le tracce raccolte con le tracce rinvenute nel 2016. Gli accertamenti esperiti nell’immediato e successivamente non avevano nondimeno permesso di individuare i presunti autori. Per il pubblico ministero, a quel momento, non si lasciavano ipotizzare ulteriori accertamenti utili a tale fine.
Da qui, dunque, la sospensione del procedimento penale.
e. Con gravame 9/10.9.2021 RE 1 ha postulato che il decreto 3.9.2021 fosse annullato con rinvio degli atti al procuratore pubblico per procedere con gli opportuni atti istruttori.
f. Con giudizio 60.2021.270 del 21.12.2021 questa Corte ha accolto il predetto reclamo annullando il decreto 3.9.2021 e rinviando gli atti del procedimento inc. MP 2021.11138 al procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
Questa Corte, ricordato il diritto applicabile, ha rilevato che all’incarto non c’era un atto formale secondo l’art. 309 cpv. 3 CPP di apertura dell’istruzione. Il 22.12.2020 il magistrato inquirente aveva tuttavia emanato un ordine di perquisizione e sequestro ex art. 246 ss. / 263 ss. CPP: si trattava di un atto coercitivo che, come tale, comportava l’apertura dell’istruzione giusta l’art. 309 cpv. 1 lit. b CPP. Il procedimento doveva dunque essere ritenuto aperto. Esso poteva pertanto essere sospeso ex art. 314 CPP.
Prima della sospensione il pubblico ministero doveva nondimeno procedere secondo quanto previsto dall’art. 318 cpv. 1 CPP, ovvero preannunciare l’intenzione di sospendere il procedimento.
E questo per permettere, segnatamente, a RE 1, accusatore privato, che adduceva di essere all’oscuro degli atti istruttori compiuti, di esaminare le prove assunte e di esprimersi.
Questa omissione, in ragione della violazione del diritto di essere sentita della parte, imponeva di annullare il decreto di sospensione, senza necessità di esaminare la pronuncia nel merito.
g. Con decreto 3.1.2022 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti che prospettava la sospensione del procedimento penale in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP e che eventuali istanze probatorie potevano essere presentate entro il 17.1.2022.
h. Con istanza 17/18.1.2022 RE 1 ha chiesto l’assunzione di mezzi di prova e la trasmissione dell’incarto, per competenza materiale, al Ministero pubblico della Confederazione.
L’accusatore privato ha rilevato che il fondo di sua proprietà sarebbe stato oggetto di due incendi di origine verosimilmente dolosa. L’autore o gli autori sarebbero stati ignoti ed a piede libero.
Ha affermato che con l’istanza avrebbe inteso addurre prove documentali, ovvero articoli di giornale pubblicati online sui portali della RSI e del Corriere della Sera. Detti articoli avrebbero illustrato fattispecie analoghe occorse su fondi con attività di riciclo di rifiuti (simili all’attività operata dalla PI 1), attività di organizzazioni criminali attive nel menzionato ambito, che potrebbero essere al vertice degli autori che avrebbero appiccato gli incendi. Ha domandato di assumere agli atti copia dei citati articoli. Essi sarebbero stati idonei ad attestare che gli autori avrebbero potuto provenire da un’organizzazione criminale e terroristica giusta l’art. 260ter CP, attiva sul piano nazionale o internazionale.
i. Il 31.3.2022 il magistrato inquirente ha sospeso il procedimento.
Il procuratore pubblico, esposti i fatti, ha osservato che l’istanza 17/18.1.2022 di RE 1 si sarebbe limitata alla richiesta di trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico della Confederazione, sostenendo, con riferimento ad articoli di stampa da lui prodotti, che dietro gli incendi avrebbero potuto esserci la criminalità organizzata o organizzazioni terroristiche ex art. 260ter CP.
Per il pubblico ministero, gli articoli di stampa non erano atti ad “attestare”, rispettivamente non erano probanti o anche soltanto indizianti, il fatto che dietro all’incendio del 19.12.2020 vi potessero essere organizzazioni criminali. Dagli accertamenti e dagli elementi agli atti non emergeva alcun indizio in tal senso.
Il fatto che organizzazioni criminali potessero appiccare incendi a scopo intimidatorio (fatto peraltro ampiamente notorio senza dover ricorrere ad articoli di stampa) non permetteva di trarre conclusioni sull’incendio del 19.12.2020, pur volendo ammettere che fosse doloso, e non era dunque certamente indiziante la circostanza che all’origine vi potesse essere l’attività di organizzazioni criminali o che i presunti autori fossero affiliati a tali organizzazioni.
Quanto asserito da RE 1 non permetteva nemmeno di trarre conclusioni sul fatto che gli autori potessero aver agito a livello internazionale o in più cantoni ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP. Oggetto del procedimento era un fatto ben specifico, ovvero l’incendio del 19.12.2020, commesso “unicamente” in Ticino. Pur ammettendo che l’incendio fosse stato appiccato da un’organizzazione criminale, sarebbero difettati i presupposti per ammettere la giurisdizione federale secondo l’art. 24 cpv. 1 CPP. Non si giustificava quindi la richiesta di assunzione del procedimento penale da parte del Ministero pubblico della Confederazione, respinta.
j. Con gravame 9/12.4.2022 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 31.3.2022 sia annullato e l’incarto sia ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
Il reclamante adduce che gli incendi verificatisi sulla sua proprietà potrebbero essere stati appiccati da un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, per cui si domanda se non fosse opportuno trasmettere l’incarto al Ministero pubblico della Confederazione (in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 lit. b CPP), ritenuto che fattispecie simili sarebbero state commesse in più Cantoni.
Rileva che, dopo ben cinque anni dall’avvio del procedimento penale inerente all’incendio occorso nel 2016, l’istruttoria sarebbe stata inspiegabilmente interrotta, senza dare alcun risultato: gli autori sarebbero tutt’ora a piede libero e senza alcuna identità.
Alla luce di due incendi di origine verosimilmente dolosa, stupirebbe la decisione di sospensione del magistrato inquirente.
La fattispecie tema del procedimento sarebbe tutt’altro che chiara: in applicazione del principio in dubio pro duriore si imporrebbero pertanto la promozione dell’accusa e la ricerca della verità materiale per gli atti penali di cui agli incendi del 2016 e del 2020.
La decisione di sospensione sembrerebbe voler configurare un “abbandono” virtuale del procedimento, nel senso che trascorrerà inevitabilmente molto tempo prima della sua riattivazione. O forse non sarà riattivato del tutto, cadendo magari in prescrizione.
La sospensione violerebbe il principio in dubio pro duriore.
Il procuratore pubblico sarebbe incorso in denegata giustizia. Sarebbe inoltre stato leso anche il principio di celerità.
Oltre all’esame delle immagini della videosorveglianza ed al consueto interrogatorio (del 21.1.2021), il reclamante ritiene che il magistrato inquirente, alla luce della nuova documentazione prodotta, nonché dell’eventuale competenza del Ministero pubblico della Confederazione, non avrebbe più proceduto ad alcunché, mantenendo la volontà di sospendere il procedimento penale.
Gli avvenimenti svoltisi sulla sua proprietà sarebbero ancora fonte di danno, di cui si sarebbe fatto interamente carico. Il danno di oltre CHF 550'000.-- meriterebbe di essere risarcito dagli autori.
Qualora l’istruzione dell’inc. MP 2020.11138 non sarà sospesa, essa potrà essere utile anche per l’inc. MP 2016.10386, che potrebbe essere riattivato (nell’ipotesi in cui sia stato sospeso).
k. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 9.4.2022 contro il decreto 31.3.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 314 cpv. 5 CPP e art. 322 cpv. 2 CPP) e proponibile [secondo i combinati art. 314 cpv. 5 CPP e art. 322 cpv. 2 CPP] (decisione TF 1B_657/2012 dell’8.3.2013 consid. 2.; BSK StPO – E. OMLIN, 2. ed., art. 314 CPP n. 44; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 314 CPP n. 23; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 314 CPP n. 12).
1.3.
RE 1, accusatore privato, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto con il quale il procuratore pubblico ha sospeso il procedimento promosso in seguito al noto incendio: ha infatti diritto che il caso venga evaso in maniera definitiva, nel rispetto del principio di celerità (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 23).
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
In applicazione dell’art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se: l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito (lit. b); è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito (lit. c); una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato (lit. d).
Prima della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore oppure il suo luogo di soggiorno non è noto (cpv. 3).
Il pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).
2.2.
L’applicazione dell’art. 314 CPP presuppone la constatazione che, in quel momento, il procedimento penale non possa essere portato avanti oppure concluso giusta gli art. 317 ss. CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236). Il caso resta pendente presso l’autorità che l’ha sospeso (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 11) e deve comunque, successivamente, essere evaso (con decreto di abbandono, promozione dell’accusa oppure, ancora, decreto di accusa) [ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1].
I motivi di sospensione sono indicati, in maniera non esaustiva (decisione TF 1B_238/2018 del 5.9.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 5; cfr. anche, di altra opinione, StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 4), all’art. 314 cpv. 1 CPP, norma potestativa (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.).
Il pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell’applicazione della norma (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.), che gli permette per esempio di decidere se sospendere il procedimento penale o se, piuttosto, emanare un decreto di non luogo a procedere, in quest’ultimo caso segnatamente quando l’identità dell’autore del reato non possa verosimilmente essere scoperta (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1./3.2.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1239) – deve nondimeno essere utilizzata con misura in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.3.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1), postulato secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. La sospensione non legittimata da motivi oggettivi viola il principio di celerità (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.3.).
2.3.
Qualora l’identità dell’autore non è nota, il pubblico ministero può sospendere il procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 4].
2.4.
La sospensione del procedimento penale giusta l’art. 314 CPP deve essere annunciata alle parti in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34), e questo anche in ragione del fatto che nel corso del procedimento possono essere state assunte prove su cui le parti devono potersi compiutamente esprimere in ossequio al diritto di essere sentite (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 20a).
Le formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a giudizio, abbandono oppure sospensione) [sentenza TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018 consid. 4.].
3. 3.1.
Il 31.3.2022 il pubblico ministero ha sospeso il procedimento: l’inchiesta non aveva permesso di identificare gli autori del reato.
3.2.
RE 1 censura il citato decreto di sospensione.
3.3.
3.3.1.
Si è detto che il 19.12.2020, ore 22:00, a __________ in Via __________, sul fondo n. __________ RFD __________ di proprietà di RE 1 presso il deposito della PI 1, è scoppiato un incendio che ha cagionato ingenti danni materiali.
L’istruzione ha comportato, segnatamente, l’interrogatorio – tra gli altri – di __________, presidente della PI 1, di dipendenti di questa società, di RE 1 e di gerenti/dipendenti di società concorrenti alla PI 1, l’analisi dei reperti rinvenuti in loco e l’esame delle videosorveglianze presenti in zona (da cui si evincevano due persone che, alle ore 21:40, si dirigevano a piedi, una con in mano un sacchetto, nella direzione del fondo in cui era ubicata la citata società e, alle ore 21:52, correvano, senza sacchetto, in senso opposto).
L’istruzione non ha consentito di identificare i responsabili.
3.3.2.
Dopo che il decreto di sospensione 3.9.2021 è stato annullato da questa Corte perché reso in violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, con decreto 31.3.2022, preso atto dell’istanza 17/18.1.2022 di RE 1, il procuratore pubblico ha sospeso nuovamente il procedimento: gli articoli di stampa prodotti dal reclamante non erano atti ad “attestare”, rispettivamente non erano probanti o anche soltanto indizianti, il fatto che dietro all’incendio del 19.12.2020 vi potessero essere organizzazioni criminali; dagli accertamenti e dagli elementi agli atti non emergeva alcun indizio in tal senso; il fatto che organizzazioni criminali potessero far capo ad incendi a scopo intimidatorio (fatto peraltro ampiamente notorio senza dover ricorrere ad articoli di stampa) non permetteva di trarre conclusioni di sorta sull’incendio del 19.12.2020; quanto asserito da RE 1 non consentiva nemmeno di trarre conclusioni sul fatto che gli autori potessero aver agito a livello internazionale o in più cantoni ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP.
3.3.3.
Si deve anzitutto evidenziare che tema del decreto di sospensione 31.3.2022 è il procedimento penale inc. MP 2020.11138 promosso in seguito all’incendio occorso il 19.12.2020. I fatti di cui al procedimento inc. MP 2016.10386 inerenti ad un altro incendio nei medesimi luoghi non sono oggetto di questo procedimento, per cui non saranno oggetto neppure di esame di questa Corte.
3.3.4.
Ora, come si evince dall’incarto e come esposto ai consid. c./3.3.1., nel corso dell’istruzione sono stati esperiti molteplici atti istruttori finalizzati ad accertare l’origine dell’incendio ed i possibili autori. Le indagini non hanno purtroppo permesso di individuare gli autori.
RE 1, da parte sua, si è limitato a produrre articoli di stampa che descrivono la presenza della mafia in Svizzera e la gestione abusiva dei rifiuti da parte della mafia in Nord Italia.
Il fatto che in Svizzera ci possano essere organizzazioni mafiose e che organizzazioni mafiose gestiscano illeciti traffici di rifiuti in Nord Italia, come risulta dagli articoli trasmessi, non implica necessariamente, ed evidentemente, che il rogo del 19.12.2020 sia stato appiccato da membri di tali organizzazioni. Si tratta di una mera ipotesi e, come tale, non idonea a fondare indizi atti ad identificare i possibili autori dell’incendio del 19.12.2020 e dunque a giustificare la continuazione dell’istruzione inc. MP 2020.11138.
3.3.5.
La medesima conclusione si impone con riferimento al fatto che in __________ siano stati rinvenuti pneumatici abbandonati che sarebbero stati di proprietà di una società concorrente della PI 1, i cui gerenti avrebbero avuto interesse ad appiccare gli incendi. Si tratta infatti di una semplice ipotesi. E come tale insufficiente per permettere la continuazione dell’istruzione.
3.3.6.
RE 1 chiede che, ex art. 24 cpv. 1 lit. b CPP, il procedimento sia assunto dal Ministero pubblico della Confederazione, ritenuto che fatti simili sarebbero occorsi in più Cantoni.
Gli articoli di stampa trasmessi al procuratore pubblico non consentono tuttavia di dedurre che fatti analoghi a quanto occorso il 19.12.2020 a __________ siano avvenuti anche in altri cantoni.
Nel caso di specie non ci sono quindi manifestamente i presupposti per l’applicazione della citata disposizione, secondo cui sottostanno alla giurisdizione federale, tra l’altro, il reato giusta l’art. 260ter CP (organizzazione criminale) ed i crimini commessi da un’organizzazione criminale ex art. 260ter CP a condizione che: b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzata in uno di essi.
3.4.
In queste circostanze, a ragione, senza incorrere in diniego di giustizia e nella violazione del principio di celerità, il procuratore pubblico ha decretato la sospensione del procedimento penale.
Non si vede in effetti quali ulteriori atti istruttori il magistrato inquirente potrebbe disporre oggi per individuare gli autori del rogo.
4. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera