Incarto n.
60.2022.131

 

Lugano

5 ottobre 2022/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2022 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

rappr. da:   PR 1, ,

 

 

per denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico Margherita Lanzillo nel procedimento inc. MP 2021.11955 a carico di __________, __________, __________, __________ e altri per ricettazione, ricettazione per mestiere, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro aggravato;

 

 

 

richiamate le osservazioni 10/11.5.2022 e 20/23.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del reclamo – e 18/19.5.2022 (replica) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Nel mese di dicembre 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a carico di __________, __________, __________, __________ e altri per ricettazione, ricettazione per mestiere, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro aggravato in relazione ad un ipotizzato commercio internazionale illegale di oro tra l’Italia e la Svizzera.

 

                                         Il procedimento è stato registrato come inc. MP 2021.11955.

 

 

                                  b.   Con decreto 25.2.2022 il magistrato inquirente ha disposto l’edizione – all’indirizzo della RE 1, società attiva segnatamente nel commercio di metalli preziosi – delle ricevute inerenti a determinate operazioni occorse con la __________, __________, società – con i suoi organi – coinvolta nel suddetto procedimento penale.

 

 

                                   c.   Con scritto 7.3.2022 la RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, membro del suo consiglio di amministrazione, richiamati la perquisizione ed il sequestro del 25.2.2022, ha rilevato che essa si era interfacciata esclusivamente con la __________ per operazioni di compravendita di oro, la cui origine – per quanto poteva essere accertato e noto – era lecita e dichiarata in Svizzera. Ha aggiunto che essa aveva necessità di ottenere al più presto istruzioni su operazioni su oro pendenti, che rischiavano di causarle un importante danno economico. Essa doveva ottenere al più presto istruzioni a sapere se le operazioni andavano chiuse con i rischi in capo al cliente o se vi erano garanzie a tutela della sua esposizione. Si trattava, per la società, di poter avere contatto con la __________ e a sua volta con gli eventuali suoi clienti (o legali). Tenuto conto della quantità di oro e del mercato dell’oro, si trattava di risolvere la questione nel giro di qualche giorno. Il danno e la responsabilità in cui essa incorreva era rilevante.

 

 

                                  d.   Con decreto 7.3.2022 il procuratore pubblico ha ordinato – all’indirizzo della RE 1 – di trasmettere l’elenco di tutte le operazioni eseguite con __________ (per sé, per la __________ e per la __________), con __________ (per sé, per la __________ e per la __________), con S__________ (per sé e per la __________) e con __________ (per sé e per la __________) per il periodo 1.1.2020-24.2.2022. Ha inoltre chiesto di comunicare se presso la società fosse depositato denaro, come corrispettivo per la vendita di metalli preziosi, da destinarsi ad una delle predette persone. Nell’affermativa, il magistrato inquirente ha disposto il sequestro del denaro.

 

 

                                   e.   Con scritto 14.3.2022 (anticipato via fax) la RE 1, che si è ritenuta terza aggravata giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP dalle misure di sequestro, ha spiegato che essa, in relazione alla __________, riceveva da quest’ultima la chiamata per fissare il prezzo di acquisto dell’oro in suo possesso o proprietà. Il prezzo veniva fissato al valore di mercato del momento ed in base ai quantitativi indicati. Dal momento che veniva fissato il prezzo, la __________ provvedeva a consegnare l’oro; la RE 1 pagava il prezzo stabilito. Nel frattempo, la RE 1 aveva a sua volta fissato con terzi e/o fonderie/raffinerie il prezzo rivendendo l’oro e recuperando così il denaro versato alla __________. Ogni operazione consentiva di prelevare il proprio margine di guadagno in base ai prezzi di mercato concordati al momento del passaggio degli ordini.

 

                                         La RE 1 ha esposto che, con l’intervento del Ministero pubblico, si era interrotto un flusso dopo che essa, sulla base delle operazioni concordate su richiesta della __________, aveva già fissato la vendita di oro a terzi. Essa risultava pertanto esposta senza aver di fatto ricevuto l’oro che la __________ aveva richiesto di vendere. L’oro in questione era/sarebbe stato già della RE 1, che aveva bloccato la contropartita in denaro presso di sé non essendo semplicemente intervenuto lo scambio del possesso.

 

                                         La società risultava quindi danneggiata o potenzialmente danneggiata perché non aveva l’oro che doveva a terzi, che lo reclamavano. Inoltre, c’erano comunque 5 kg di oro già in capo alla RE 1 che si trovavano presso la __________ in deposito per verifica.

 

                                         La RE 1 ha perciò domandato al procuratore pubblico di indicare quanto oro era stato sequestrato, in modo tale che essa potesse rilevarlo pagando/depositando al Ministero pubblico il prezzo concordato con la __________, così che la somma restasse sequestrata in vece dell’oro. Ciò le avrebbe consentito di rispettare gli impegni verso terzi e di ridurre il proprio rischio e danno.

 

                                         Ha chiesto al procuratore pubblico di avere un rapido riscontro.

 

 

                                    f.   Il medesimo giorno il pubblico ministero, con riferimento al predetto scritto presentato dalla RE 1, ha anzitutto sollecitato l’evasione del suo ordine di perquisizione e sequestro 7.3.2022.

 

                                         Per quanto riguardava le operazioni in sospeso con la __________, impregiudicato l’aspetto civilistico per il quale si garantiva alla RE 1 la posizione di terza aggravata nel procedimento, era parimenti necessario definire tutte le operazioni (comprese quelle pendenti) effettuate dalla __________ con oro/preziosi verosimilmente di provenienza furtiva o riconducibili ad altri reati contro il patrimonio. A quello stadio, dunque, non c’era possibilità alcuna di concludere le transazioni che la RE 1 aveva in essere con la __________. Ogni e qualsiasi atto di disposizione sui beni correlati ad operazioni con la __________ (oro o denaro) avrebbe infatti potuto configurarsi come atto di riciclaggio/ricettazione.

 

 

                                  g.   Il 22.3.2022 la RE 1 ha trasmesso al procuratore pubblico gli atti inerenti alle operazioni oggetto del decreto 7.3.2022. Ha evidenziato che il suo unico interesse era quello di ridurre la propria esposizione verso terzi a causa dell’oro non consegnato. Da qui la sua richiesta di rilevare l’oro sequestrato sostituendolo con l’equivalente in denaro (al prezzo a suo tempo contrattato con la __________) da depositare presso il Ministero pubblico.

 

                                         Con scritto 24.3.2022 la società ha inviato ulteriori atti.

 

 

                                  h.   Con ordine 5.4.2022 il magistrato inquirente ha chiesto – all’indirizzo della RE 1 – un elenco delle operazioni eseguite fra la società e la __________, la __________ e la __________.

 

 

                                    i.   Il 6.4.2022 la RE 1, osservato che avrebbe dato seguito al predetto ordine, ha evidenziato che stava subendo, ogni giorno, un danno rilevante risultando, suo malgrado, inadempiente verso la società a cui aveva rivenduto l’oro non consegnato dalla __________ perché sequestrato. Ha ribadito che l’oro sequestrato era quello da lei acquistato, in perfetta buona fede, dalla __________. La RE 1 ha chiesto di versare al Ministero pubblico, invece che alla __________, il controvalore e di ricevere l’oro. Ha domandato al magistrato inquirente di pronunciarsi a breve in merito.

 

 

                                    j.   Con impugnativa 2/3.5.2022 la RE 1 invoca denegata e ritardata giustizia del pubblico ministero postulando la sostituzione, entro dieci giorni, dell’oggetto del sequestro, ossia l’oro, con l’equivalente in euro del prezzo a suo tempo concordato con la __________ da depositare presso il Ministero pubblico.

 

                                         La reclamante sostiene anzitutto che avrebbe un interesse giuridicamente protetto al gravame in quanto proprietaria di oro acquistato dalla __________, società, con i suoi organi, coinvolta nel procedimento penale. L’oro in questione sarebbe di fatto già stato da lei acquistato; essa avrebbe il denaro da versare in contropartita per il relativo pagamento, che avrebbe dovuto avvenire alla consegna brevi manu. La RE 1 sarebbe lesa nei suoi diritti.

 

                                         Essa sarebbe venuta a conoscenza del procedimento penale dal procuratore pubblico in seguito al suo ordine di edizione di documenti. Avrebbe poi appreso tramite i quotidiani che il procedimento sarebbe partito dalla Procura di IT – Asti, che avrebbe sequestrato 37 kg di oro. L’oro, oggetto di furto, sarebbe stato fuso in Italia allo scopo di trasformarlo in lingotti, poi trasferiti in Svizzera e venduti a fonderie site in Ticino, tra le quali la __________. La RE 1 avrebbe acquistato da questa piccola fonderia, già da qualche anno, oro dichiarato svizzero dalla __________.

 

                                         La reclamante, ricordati gli scritti al/dal procuratore pubblico, rileva che si sarebbe vista costretta a depositare presso la __________, __________, una garanzia di CHF 100'000.00 per tenere aperte le posizioni in perdita che essa avrebbe, non avendo potuto fornire l’oro che avrebbe dovuto ricevere dalla __________. La RE 1 starebbe pagando alla __________ CHF 3'920.00/mese di interessi.

 

                                         L’esposizione dei fatti denoterebbe un’assoluta impassibilità alle richieste effettuate dalla RE 1 al procuratore pubblico. Tale condotta non sarebbe più giustificabile perché ci sarebbero beni sotto sequestro e una società che, quale persona terza aggravata da atti procedurali, sarebbe nell’impossibilità di svolgere la propria attività economica. Sostituire l’oro sequestrato di proprietà della RE 1, che lo rivendicherebbe (art. 641 CC), sequestrando il denaro che essa già avrebbe dovuto corrispondere alla __________, non danneggerebbe il procedimento penale e l’inchiesta.

 

                                         L’oro, come il denaro, sarebbe una cosa fungibile. Indipendentemente dalla questione a sapere quale fosse l’oro spettante alla RE 1 e quale oro sia stato sequestrato, esso (purché di qualità e vendibile) potrebbe esserle consegnato in cambio del denaro.

 

 

                                   k.   Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in seguito in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame introdotto il 2.5.2022 che censura denegata e ritardata giustizia del procuratore pubblico non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP): esso è dunque tempestivo e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         1.3.2.

                                         Il terzo, ossia la persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravato da atti procedurali (ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), è di principio legittimato, in applicazione degli art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a censurare denegata e ritardata giustizia per quanto la pretesa inattività del magistrato inquirente lo pregiudichi direttamente.

 

                                         In ambito di sequestro, se esso impossibilita al terzo l’adempimento di un contratto, questi è pregiudicato solo indirettamente (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 73), per cui non è data la legittimazione ex art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_1004/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.1.).

 

                                         1.3.3.

                                         La RE 1, che il procuratore pubblico ha riconosciuto quale terza aggravata, sostiene che avrebbe un interesse giuridicamente protetto al gravame in quanto proprietaria di oro da essa acquistato dalla __________, società, con i suoi organi, coinvolta nel procedimento. L’oro sarebbe di fatto già stato da lei acquistato; essa avrebbe il denaro da versare in contropartita per il pagamento, che avrebbe dovuto avvenire alla consegna brevi manu.

 

                                         Ora, ritenuto che l’oro non sarebbe stato consegnato alla RE 1, che a sua volta non avrebbe corrisposto il prezzo alla __________, non è manifesto che la reclamante sia divenuta proprietaria dell’oro. Nello scritto 7.3.2022 al procuratore pubblico essa afferma difatti di volere “(…) ottenere al più presto delle istruzioni a sapere se le operazioni vanno chiuse (…)” (p. 1, doc. C, allegato al reclamo), ciò che lascia intendere che essa avrebbe semmai un diritto all’adempimento del contratto tra le parti. Ciò che tuttavia, come detto, la pregiudicherebbe soltanto indirettamente. Di modo che essa non sarebbe legittimata a presentare il gravame in applicazione dei combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP.

 

                                         La questione della sua legittimazione può in ogni caso restare irrisolta in considerazione dell’esito del gravame, respinto.

 

                                         Nel prosieguo del procedimento andrà in ogni caso chiarita la posizione della RE 1 in relazione all’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui, fra gli altri, il terzo aggravato da atti procedurali fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi, se direttamente leso nei suoi diritti).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema a lei sottoposto nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisioni TF 1B_366/2021 del 18.10.2021 consid. 3.1.; 6B_358/2021 del 15.9.2021 consid. 1.1.).

 

                                         2.2.

                                         Il principio di celerità – sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI, 6 n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP – impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti su di lui, allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile procedura suscita (decisione TF 6B_690/2020 del 7.1.2021 consid. 5.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 1).

 

                                         L’art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale.

 

                                         Secondo l’art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione dell’art. 5 cpv. 2 CPP, se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

 

                                         Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [decisioni TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 1] dal momento in cui l’imputato viene a conoscenza del procedimento promosso a suo carico (decisione TF 6B_1304/2017 del 25.6.2018 consid. 1.3.) fino al momento in cui cresce in giudicato la sentenza di ultima istanza (decisione TF 6B_175/2018 del 23.11.2018 consid. 2.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: decisione TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid. 1.2.1.). Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento penale, come gli accusatori privati (decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).

 

                                         La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo (decisione TF 6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.). Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 1B_366/2021 del 18.10.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.). Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 2).

 

                                         Un’inattività del procuratore pubblico di tredici/quattordici mesi allo stadio procedurale dell’istruzione non è compatibile con il principio di celerità (decisione TF 6B_845/2020 del 5.11.2020 consid. 2.1.).

 

                                         Il principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile alcuna colpa (decisione TF 6B_1463/2019 del 20.2.2020 consid. 2.1.2.). Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano infatti una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF 6B_1251/2020 del 15.12.2020 consid. 3.2.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

 

                                         L’art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell’imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare, segnatamente, l’accertamento della violazione del principio, l’esenzione o l’attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o l’archiviazione del procedimento (decisione TF 6B_1003/2020 del 21.4.2021 consid. 3.3.1.; cfr., in generale, BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 5 CPP n. 3).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Si è esposto che con decreto 25.2.2022 il magistrato inquirente ha disposto l’edizione – all’indirizzo della RE 1 – delle ricevute relative a determinate operazioni occorse con la __________.

 

                                         La RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, membro del suo consiglio di amministrazione, il 7.3.2022 si è rivolta al procuratore pubblico comunicandogli, in particolare, che aveva necessità di ottenere al più presto istruzioni su operazioni su oro pendenti, che rischiavano di causarle un importante danno economico, e che doveva ottenere al più presto istruzioni a sapere se le operazioni andavano chiuse con i rischi in capo al cliente oppure se vi erano garanzie a tutela della sua esposizione.

 

                                         Con scritto 14.3.2022 (anticipato via fax) la RE 1 ha evidenziato le particolarità delle operazioni di compravendita di oro con la __________, adducendo che risultava danneggiata o potenzialmente danneggiata perché non aveva l’oro che doveva a terzi, che a loro volta lo reclamavano. Ha dunque chiesto al pubblico ministero di indicare quanto oro era stato sequestrato, in modo tale che essa potesse rilevarlo pagando/depositando al Ministero pubblico il prezzo concordato con la __________, così che la somma restasse sequestrata in vece dell’oro. Ciò le avrebbe consentito di rispettare i propri impegni verso terzi e di ridurre il proprio rischio e danno. Ha quindi domandato di avere un rapido riscontro.

 

                                         Il medesimo giorno il pubblico ministero, oltre a sollecitare l’evasione del suo ordine di perquisizione e sequestro 7.3.2022, ha preso posizione sulla richiesta della RE 1. Ha spiegato che era necessario definire tutte le operazioni (comprese quelle pendenti) effettuate dalla __________ con oro/preziosi verosimilmente di provenienza furtiva o riconducibili ad altri reati contro il patrimonio. A quello stadio, dunque, non c’era possibilità alcuna di concludere le transazioni che la RE 1 aveva in essere con la __________. Ogni e qualsiasi atto di disposizione sui beni correlati ad operazioni con la __________ (oro oppure denaro) avrebbe infatti potuto configurarsi come atto di riciclaggio/ricettazione.

 

                                         2.3.2.

                                         Il magistrato inquirente, con lo scritto 14.3.2022, ha pertanto immediatamente spiegato alla RE 1, in modo chiaro e preciso, i motivi per cui, a quello stadio ancora iniziale del procedimento, non avrebbe potuto dare seguito alla sua richiesta intesa al dissequestro dell’oro, che non avrebbe potuto esserle consegnato.

 

                                         Il procedimento penale, inerente ad un ipotizzato commercio internazionale illegale di oro tra l’Italia e la Svizzera, è del resto senz’altro complicato, già soltanto perché occorre verificare l’origine dell’oro sequestrato, accertamento che – provenendo il metallo prezioso verosimilmente dall’Italia – necessita di tempi lunghi.

 

                                         E’ evidente che, fintanto che non sarà appurata l’origine dell’oro, esso non potrà essere dissequestrato. E’ del resto nell’interesse della stessa RE 1 che si indaghi l’origine del metallo prezioso, ovvero che non le venga consegnato oro di origine illecita.

 

                                         Al momento dell’introduzione del reclamo, in data 2.5.2022, detti accertamenti – promossi tempestivamente con l’invio di domande di assistenza giudiziaria internazionale in Italia – erano in corso.

 

                                         In queste circostanze, il fatto che il pubblico ministero non abbia evaso positivamente la richiesta della RE 1, che con scritti 22.3.2022 e 6.4.2022 ha nuovamente insistito per il dissequestro dell’oro che avrebbe acquistato dalla __________, non fonda manifestamente denegata giustizia del magistrato inquirente.

 

                                         Il procuratore pubblico, a cui spetta, con il progredire dell’inchiesta, di verificare il perdurare dei presupposti del mantenimento del sequestro e di procedere semmai a dissequestri parziali (secondo l’art. 267 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.], è in ogni caso tenuto a continuare ed a portare a termine senza indugio l’istruzione del procedimento penale.

 

 

                                   3.   Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della RE 1, soccombente.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera