Incarto n.
60.2022.143

 

Lugano

24 febbraio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 16/17.5.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1, ,

patr. da:   PR 1, ,

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 4.5.2022 del procuratore pubblico Francesca Nicora nel procedimento penale dipendente da suo esposto 20/22.5.2020 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (ABB 710/2022);

 

 

richiamate le osservazioni 25/27.5.2022 e 14/15.6.2022 (duplica) di PI 1 – che ha postulato la reiezione del gravame –, 27/30.5.2022 del magistrato inquirente – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 7/8.6.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   1.

                                         Con esposto 14.6.2017 RE 1 e la figlia __________ hanno denunciato __________, la di lui moglie __________ e ignoti per, segnatamente, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.

 

                                         2.

                                         Per quanto riguarda il procedimento penale dipendente dal citato esposto (inc. MP 2017.5317), il decreto di abbandono 4.5.2022 (ABB 710/2022), qui impugnato, riporta quanto segue.

 

                                         Dall’inchiesta era emerso che, in seguito al decesso, nel 2010, di __________, marito rispettivamente padre di RE 1 e di __________, queste ultime si erano trovate a gestire il patrimonio del defunto, di cui una parte non dichiarata alle autorità fiscali italiane. __________, allora marito di __________, aveva suggerito di intestare fiduciariamente a lui, residente negli Stati Uniti, tutti i beni del defunto e, conseguentemente a ciò, alla __________, __________, che si sarebbe poi dovuta occupare del sostentamento delle famiglie __________ e __________. Nel 2013, in seguito a problemi di natura famigliare, __________ aveva deciso di rientrare in possesso dei beni appartenenti alla sua famiglia, allora affidati a __________.

 

                                         A fine ottobre 2013 __________ aveva conosciuto __________, allora impiegato come compliance officer presso __________, __________, a lei presentatosi quale avvocato (titolo mai ottenuto). Questi si era offerto di procedere al recupero dei beni della famiglia __________ e di assistere __________ nella procedura di divorzio da __________. Egli aveva inoltre consigliato RE 1 e __________ negli aspetti burocratici ed amministrativi legati al loro trasferimento da __________ al Ticino. In tal modo egli, che nel frattempo aveva abbandonato il proprio impiego presso __________, aveva guadagnato la stima delle due donne, divenendone praticamente il factotum.

 

                                         __________, conquistata la fiducia di RE 1 e di __________, si era offerto di gestire il patrimonio famigliare e di riorganizzare le loro relazioni bancarie, consigliandole di appoggiarsi alla fiduciaria __________, __________, segnatamente nella persona del suo presidente PI 1, quale gestore esterno delle relazioni sulle quali le predette avrebbero dovuto far confluire il patrimonio famigliare. Erano di conseguenza state aperte, presso __________, __________, la relazione n. __________ di cui RE 1 era titolare e beneficiaria economica e, presso __________, __________, la relazione n. __________ cifrata “__________” di cui RE 1 e __________ erano titolari e beneficiarie economiche.

 

                                         __________ aveva quindi fatto credere alle predette che i conti sarebbero serviti da “cassaforte” per i titoli in precedenza depositati presso __________, __________, e per il provento dell’alienazione delle proprietà immobiliari ereditate da __________ e che i ricavi generati dalla gestione patrimoniale sarebbero stati impiegati per far fronte alle loro spese quotidiane. In seguito, egli aveva suggerito a RE 1 ed a __________ di aprire altre relazioni bancarie, assicurandosi che in tutte queste venisse autorizzato l’accesso online, procedendo alla deviazione in suo favore della corrispondenza postale indirizzata a RE 1 ed a __________, così da ottenere – quando non consegnate direttamente da __________, in un’occasione – le credenziali necessarie per operare tramite e-banking e le carte maestro. __________ aveva inoltre raccomandato a __________ di costituire le società __________ e __________, facendole credere che la prima fosse necessaria per esercitare un’attività professionale su suolo elvetico ed ottenere così il permesso di dimora e che la seconda si imponesse per acquistare un apparecchio per la risonanza magnetica. Egli, sempre sfruttando il legame di fiducia instauratosi, era riuscito a farsi nominare amministratore unico delle società, ottenendo così il potere di disporre sui loro conti bancari.

 

                                         RE 1 e __________ erano state indotte da __________ ad alimentare con i valori patrimoniali le relazioni bancarie a loro intestate, rispettivamente intestate alle suddette società, riuscendo __________ ad organizzare ed a gestire il loro patrimonio come meglio preferiva. Egli si era impossessato di una parte consistente del loro patrimonio. Egli aveva agito con diverse modalità: mediante bonifici e trasferimenti da lui ordinati via ebanking su relazioni bancarie intestate a lui o a sua moglie; con prelevamenti a contanti presso sportelli bancomat; effettuando acquisti mediante l’utilizzo delle carte maestro; abusando della sua funzione di amministratore unico delle società; facendo confermare ordini dalla moglie __________, che si spacciava per __________ al momento della ricezione delle telefonate da parte dei funzionari della __________, __________; impartendo istruzioni a PI 1 affinché venisse generata liquidità sulle relazioni aperte presso __________, simulando che __________ ne fosse a conoscenza.

 

                                         L’indebito profitto di __________ è stato di CHF 4'572'930.45.

 

                                         Egli è stato condannato con giudizio 72.2019.250 del 30.12.2019 della Corte delle assise criminali (cresciuto in giudicato) alla pena detentiva di quattro anni e tre mesi per truffa aggravata (siccome commessa per mestiere) e riciclaggio di denaro (ripetuto).

 

                                         3.

                                         PI 1, il 9.8.2017 ed il 12.10.2017, nel contesto di questo procedimento, è stato sentito quale persona informata sui fatti.

 

 

                                  b.   Con esposto 20/22.5.2020 RE 1 ha denunciato PI 1 per reati contro il patrimonio in relazione al ruolo che avrebbe avuto nei fatti di cui al suddetto procedimento.

 

                                         La denuncia è stata registrata come inc. MP 2020.7010.

 

                                         Con scritto 25.5.2020 la denunciante ha confermato la sua costituzione quale accusatrice privata per l’azione penale.

 

                                         Il 7.10.2021 RE 1 si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale anche per l’azione civile.

 

 

                                   c.   Il 24/25.6.2021 il procuratore pubblico ha appreso che i reperti n. 68641, 68642 e 68643 – documentazione sequestrata nel procedimento penale inc. MP 2017.5317 (tra cui atti sequestrati presso la __________), confiscata con giudizio 72.2019.250 del 30.12.2019 della Corte delle assise criminali – erano stati distrutti il 25.3.2021 dal Servizio reperti della polizia cantonale.

 

 

                                  d.   PI 1 è stato interrogato quale imputato il 2.9.2021.

 

 

                                   e.   In data 9.11.2021 il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

 

 

                                    f.   Con istanza 21.1.2022 RE 1 ha chiesto il sequestro di tutte le prove individuate dai reperti n. 68641 e 68643, l’acquisizione ed il sequestro della documentazione bancaria inerente al conto deposito n. 0310.9732 presso __________ e, alla luce degli atti acquisiti, l’interrogatorio dell’imputato e di tutte le persone già sentite nel procedimento inc. MP 2017.5317.

 

 

                                  g.   Con decreto 4.5.2022 (ABB 710/2022) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di PI 1.

 

                                         Il magistrato inquirente, ricordati i fatti di cui al procedimento inc. MP 2017.5317, esposte in particolare le dichiarazioni di PI 1 quale persona informata sui fatti nel citato procedimento, rilevato che i reperti n. 68641, 68642 e 68643 erano stati distrutti dal Servizio reperti della polizia cantonale e riprodotte le affermazioni dell’imputato rese nel procedimento a suo carico, ha concluso che la distruzione della documentazione sequestrata presso la __________ impediva manifestamente di procedere ulteriormente nei confronti di PI 1. L’assenza di questi documenti comportava infatti l’impossibilità di eseguire altri accertamenti che potessero corroborare indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa. Ha aggiunto che i comportamenti di PI 1 nella vicenda avrebbero meritato un approfondimento nell’ottica dei reati imputatigli (art. 138, 158 e 251 CP).

 

                                         Il pubblico ministero ha contestualmente respinto l’istanza probatoria 21.1.2022 di RE 1. Ha ritenuto, in relazione alla richiesta di sequestrare tutte le prove individuate dai reperti n. 68641 e 68643, andati distrutti, che non sussisteva la certezza che eventuali fotocopie esistenti costituissero la documentazione completa. In simili circostanze, del tutto straordinarie, l’esame di ogni prova, a carico ed a scarico dell’imputato, non appariva dunque possibile, non sussistendo certezza circa la completezza della documentazione eventualmente acquisita in copia. La richiesta, che appariva volta a far accertare un fatto irrilevante, andava pertanto respinta. In merito all’acquisizione della documentazione bancaria inerente al conto deposito n. __________ presso __________, il procuratore pubblico ha reputato che tale documentazione era stata acquisita nell’inc. MP 2017.5317 e, in questo contesto, esaminata dal magistrato inquirente. La richiesta dell’interrogatorio dell’imputato e di tutte le persone già sentite nel procedimento inc. MP 2017.5317, indissolubilmente legata alle ulteriori domande probatorie, era da respingere perché volta a far raccogliere prove riguardanti fatti già noti all’autorità penale.

 

                                         A PI 1 non ha accordato indennizzi, peraltro non richiesti.

 

 

                                  h.   Con gravame 16/17.5.2022 RE 1 postula, in via principale, che sia promossa l’accusa a carico di PI 1 per i reati imputatigli e segnatamente per amministrazione infedele e, in via subordinata, che gli atti siano rinviati al magistrato inquirente affinché, dopo rivalutazione dei fatti denunciati, promuova l’accusa nei confronti di PI 1 per i reati imputatigli e segnatamente per amministrazione infedele.

 

                                         La reclamante, rammentate la denuncia 14.6.2017 presentata nei confronti di __________ e della di lui moglie e la relativa condanna di __________, adduce che il procedimento inc. MP 2017.5317 sarebbe tuttora aperto nei confronti di __________. La posizione di PI 1 non sarebbe mai stata chiarita. Ella avrebbe presentato un ulteriore esposto a carico di quest’ultimo, con riferimento all’inc. MP 2017.5317. Non comprenderebbe perché sia stato aperto un procedimento distinto. Si tratterebbe del medesimo complesso di fatti. Ella non si spiegherebbe perché la posizione di PI 1, che – come risulterebbe dal decreto impugnato – avrebbe meritato un approfondimento, non sia stata esaminata. Non comprenderebbe inoltre perché il procuratore pubblico non si sia pronunciato sui “nuovi” mezzi di prova. Sarebbe stato leso il principio in dubio pro duriore.

 

                                         RE 1 sostiene di convenire con il magistrato inquirente quando affermerebbe che la documentazione distrutta è di particolare interesse per il procedimento penale. Altre prove potenzialmente residue corroborerebbero tuttavia indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa. Ella ripropone il tenore della sua denuncia 20.5.2020, da cui risulterebbero gli indizi. Oltre alle risultanze di cui al suo esposto, si aggiungerebbero quelle segnalate con le sue istanze 22.5.2020, 20.12.2020 e 30.12.2020. Ella avrebbe presentato elementi sostanziali a riprova della stretta relazione, anche di tipo personale, tra __________ e PI 1, circostanza smentita da quest’ultimo.

 

                                         Non apparirebbe convincente l’argomento del procuratore pubblico secondo cui, con riferimento alla documentazione originale a suo tempo sequestrata presso la __________, andata distrutta, non sussisterebbe la certezza che eventuali fotocopie esistenti costituirebbero la documentazione completa.

 

 

                                    i.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà se necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 16.5.2022 contro il decreto di abbandono 4.5.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         La reclamante, a cui incombeva l’onere di motivazione giusta gli art. 396 cpv. 1 (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP [le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi (giuridici e fattuali: decisione TF 6B_1389/2021 del 17.1.2022 consid. 4.2.2.) a sostegno di una diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.), sebbene postuli la promozione dell’accusa a carico di PI 1 “per i reati imputatigli e segnatamente i.s. per amministrazione infedele” (reclamo, p. 3), accenna esplicitamente in seguito, ovvero in replica, soltanto al reato giusta l’art. 158 CP.

 

                                         Questa Corte tratterà quindi solo il reato giusta l’art. 158 CP nell’ipotesi in cui saranno dati gli altri presupposti di ricevibilità.

 

                                         1.4.

                                         RE 1, accusatrice privata nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 158 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di abbandono, che ha negato l’esistenza del reato giusta l’art. 158 CP, che l’avrebbe lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

 

                                         1.5.

                                          L’impugnativa è dunque ricevibile in ordine nei limiti indicati.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La reclamante ipotizza a carico di PI 1 il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.); chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 158 cifra 2 CP)].

 

                                         3.2.

                                         Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.).

 

                                         Il comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene – per azione o per omissione – agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi (decisioni TF 6B_1074/2019 del 14.11.2019 consid. 4.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.).

 

                                         Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Il procuratore pubblico ha ritenuto che la distruzione della documentazione sequestrata presso la __________ impedisse manifestamente di procedere ulteriormente nei confronti di PI 1. L’assenza di questi documenti comportava infatti l’impossibilità di eseguire altri accertamenti che potessero corroborare indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa. Ha nondimeno aggiunto che i comportamenti di PI 1 nella vicenda avrebbero meritato un approfondimento nell’ottica dei reati a lui imputati (ovvero giusta gli art. 138, 158 e 251 CP).

 

 

 

 

                                         3.3.2.

                                         3.3.2.1.

                                         La conclusione del magistrato inquirente – per cui la distruzione degli atti sequestrati nel procedimento inc. MP 2017.5317 ostava ad ulteriori accertamenti che potessero corroborare indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa – è senz’altro prematura.

 

                                         Per esaminare se una condotta sia penalmente rilevante occorre infatti anzitutto determinare gli obblighi concreti spettanti all’amministratore, punibile se contravviene per azione oppure per omissione agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e proteggere gli altrui interessi pecuniari.

 

                                         Nel caso di specie il procuratore pubblico non ha esplicitato quali doveri incombevano a PI 1, gestore – per il tramite della __________ – della relazione n. __________ intestata a RE 1 presso __________, __________.

 

                                         Il fatto che la documentazione sequestrata presso la __________ sia stata distrutta non impediva di stabilire gli obblighi spettanti a PI 1 nella sua veste di gestore del conto della qui reclamante, ritenuto che copia (non contestata) dei contratti di gestione [allegata al verbale 9.8.2017 di PI 1 (AI 7)] e del contratto di apportatore di clienti tra __________ e la società [allegata al verbale 11.10.2017 di __________ (AI 7)] è agli atti del procedimento e che, per dire dello stesso PI 1, l’asserito accordo con le clienti – secondo cui l’avrebbero autorizzato ad informare __________ sull’andamento del conto – sarebbe stato orale (verbale 12.10.2017, p. 3, AI 7).

 

                                         Più in generale, gli obblighi di PI 1 potevano evincersi pure dalle norme applicabili ad un contratto come quello in esame.

 

                                         Una volta definiti i doveri dell’imputato, il pubblico ministero avrebbe dovuto valutare, segnatamente sulla base delle dichiarazioni dello stesso PI 1 e di __________, se l’imputato avesse ossequiato agli obblighi spettantigli concretamente.

 

                                         3.3.2.2.

                                         PI 1 ha addotto che il profilo richiesto dalle clienti era di natura conservativa (verbale 12.10.2017, p. 3, AI 7). A suo dire, le clienti, quando le aveva incontrate, non avevano fatto riferimento al fatto che avrebbero dovuto utilizzare le relazioni in questione per far fronte a pagamenti (verbale 12.10.2017, p. 3, AI 7). Per l’imputato era chiaro che le clienti volevano una gestione conservativa volta a tutelare il capitale e ovviamente a “performare”, seppure in base al profilo prudenziale (verbale 12.10.2017, p. 4, AI 7).

 

                                         Su indicazione di __________, l’imputato, con la vendita di titoli, ha nondimeno generato liquidità. In merito __________ ha riferito che avrebbe chiesto più volte a PI 1 di creare liquidità perché avrebbe avuto esigenza di prelevare rispettivamente di addebitare i conti delle clienti (verbale 11.10.2017, p. 3, AI 7). A domanda “(…) a quale titolo io abbia impartito queste istruzioni (…)”, ha risposto “(…) come __________, ma senza alcun titolo, nel senso che non avevo nessuna procura per fare questo. Il PP mi chiede per quale ragione PI 1 desse seguito alle mie istruzioni. Non lo so. Di sicuro PI 1 non mi ha mai detto che voleva vedere o sentire le clienti, se non verso la fine del 2016 quando si è posta la problematica della chiusura del conto di __________. Il PP mi chiede nuovamente se io non avessi un accordo con PI 1 circa queste modalità di amministrazione del mandato conferito a __________ dalle clienti RE 1 e __________ e rispondo di no. Il PP mi chiede se io abbia mai impartito istruzioni specifiche sulla compravendita di titoli e rispondo di no. Come detto, se invece si parla di generare liquidità rispondo di sì.” (verbale 11.10.2017, p. 3, AI 7). E ancora: “Il PP mi chiede se PI 1 mi abbia mai chiesto spiegazioni sul fatto che, diversamente da quanto era stato inizialmente prospettato e cioè una gestione prudente di un portafoglio titoli, di fatto si è assistito a importanti uscite di liquidità generate proprio dalle vendite dei titoli. PI 1 non ha mai chiesto nulla al riguardo né si è mai posto il problema, per quanto io ricordi.” (verbale 11.10.2017, p. 4, AI 7).

 

                                         PI 1, da parte sua, ha affermato – confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui “PI 1 faceva quello che gli dicevo io. Lui non si poneva nessun tipo di problema perché gli interessava unicamente la gestione e il percepimento delle sue commissioni. Il PP chiede se PI 1 mi abbia chiesto se le istruzioni che io gli impartivo provenissero dalle clienti e rispondo che lui non me lo ha mai chiesto.” (verbale 11.10.2017, p. 4, AI 7) – che era corretto che lui facesse quello che gli diceva __________, come da istruzioni a suo tempo dategli dalla cliente, soprattutto da __________, anche se le istruzioni gliele avrebbero date le clienti già in occasione dell’apertura del conto, quando erano venute insieme in ufficio (verbale 2.9.2021, p. 4, AI 19). L’imputato non avrebbe mai avuto alcun dubbio sul fatto che le istruzioni da parte di __________ non fossero coperte dalla volontà delle clienti (verbale 2.9.2021, p. 4, AI 19).

 

                                         Le dichiarazioni dell’imputato sul fatto che le clienti l’avrebbero autorizzato a seguire le istruzioni di __________ sembrerebbero tuttavia in contrasto con quanto quest’ultimo ha asserito, ovvero che si sarebbe fatto passare, agli occhi di PI 1, quale rappresentante autorizzato di RE 1 e di __________ (verbale 11.10.2017, p. 4, AI 7). Ha addotto: “A PI 1 dicevo che io mi sentivo con le clienti e che queste erano informate. In altre occasioni le mettevo in copia nella corrispondenza e-mail utilizzando l’indirizzo fittizio di __________. Mi viene fatto notare che il “contratto apporto clientela” (…) prevedeva che il procacciatore non aveva alcun diritto di ottenere informazioni relative ai clienti. Di fatto né io né PI 1 abbiamo rispettato questo punto del contratto.” (verbale 11.10.2017, p. 4, AI 7).

 

                                         Non si comprende pertanto perché __________ avrebbe dovuto farsi passare come autorizzato da RE 1 e da __________ ad agire per loro conto se, come ha sostenuto l’imputato, esse l’avevano autorizzato a prendere istruzioni da __________. L’imputato medesimo sembrerebbe peraltro contraddirsi quando ha risposto di no alla domanda del procuratore pubblico “(…) se __________ fosse autorizzato a impartirmi istruzioni per conto delle clienti.” (verbale 12.10.2017, p. 3, AI 7).

 

                                         Il fatto che, secondo le dichiarazioni di __________, le clienti avrebbero voluto che lui facesse da tramite tra loro e la __________ (perché non avrebbero voluto che ci fossero collegamenti tra loro ed una fiduciaria in Svizzera) [verbale 7.8.2017, p. 6, AI 7] non implica del resto necessariamente che potesse agire per conto loro, segnatamente, impartendo istruzioni all’imputato.

 

                                         Si tratterà quindi, per il procuratore pubblico, di segnatamente valutare la credibilità di PI 1, e degli altri partecipanti al procedimento penale, approfondendo i fatti con ogni atto che reputerà necessario ed esaminando anche che tipo di relazione (professionale/privata) ci fosse tra l’imputato e __________.

 

                                         Il magistrato inquirente stesso ritiene del resto, come indicato nel decreto di abbandono, che i comportamenti di PI 1 nella vicenda avrebbero meritato un approfondimento nell’ottica dei reati a lui imputati (giusta gli art. 138, 158 e 251 CP).

 

                                         3.3.3.

                                         Si ricorda che per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_594/2021 del 6.9.2021 consid. 7.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è grave.

 

                                         3.4.

                                         Il decreto 4.5.2022 è annullato. Gli atti del procedimento sono formalmente ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

                                         In considerazione della pendenza di una causa civile promossa da RE 1 nei confronti della __________ presso la __________, l’inc. MP 2020.7010 è materialmente trasmesso a tale autorità, come da sua richiesta.

 

 

                                   4.   Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, parzialmente vincente, CHF 1’000.-- quale indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

 

                                    §   Il decreto di abbandono 4.5.2022 del procuratore pubblico Francesca Nicora (ABB 710/2022) è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. ABB 710/2022 sono formalmente ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 1'000.-- (mille) a titolo di indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera