|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
|
cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 17/18.5.2022 presentato da
|
|
RE 1, , rappr. da: e , |
|
|
contro |
|
|
il decreto 6.5.2022 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli in tema di sequestro nell’ambito del procedimento penale inc. MP 2021.12258 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), per titolo di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti; |
richiamate le osservazioni 30/31.5.2022 e 27/28.6.2022 (duplica) di PI 1 – che ha postulato la reiezione del gravame –, 2.6.2022 e 15/17.6.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte – e 13/14.6.2022 (replica) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel corso del 2021 il pubblico ministero ha promosso un procedimento penale a carico di PI 1 per le ipotesi accusatorie di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti.
b. Con decreto 6.5.2022 il magistrato inquirente ha disposto – all’indirizzo del __________, __________ – il sequestro della cauzione corrisposta da PI 1 che, con la moglie ed i figli, aveva alloggiato presso la struttura. Ha indicato che i bonifici effettuati per pagare la struttura erano indebiti.
c. Con gravame 17/18.5.2022 la RE 1, proprietaria del Resort, contesta il citato ordine di sequestro chiedendone l’annullamento.
La reclamante adduce che PI 1, con la famiglia, sarebbe stato ospite del Resort dall’8.8.2020 all’1.4.2022. Non avrebbe saputo che PI 1 fosse coinvolto in un procedimento penale. Questi avrebbe soggiornato presso il Resort sulla base di regolari conferme di soggiorno, per cui gli importi ad essa accreditati dovrebbero essere considerati del tutto leciti e legittimi e non indebiti, come reputati dal procuratore pubblico.
In merito alla cauzione, PI 1 avrebbe versato la somma di CHF 35'000.00 destinata a garantire le spese non pagate e gli eventuali danni. Ha segnalato al proposito che, al momento della restituzione della suite in uso ad PI 1, avrebbe dovuto constatare danni per oltre CHF 50'000.00, ben superiori alla garanzia di CHF 35'000.00. Per la reclamante, dunque, avendo trattenuto a suo favore la garanzia a parziale copertura dei danni, non trattandosi più di denaro nella disponibilità di PI 1, non ci sarebbero i presupposti per il sequestro.
d. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito.
e. Con atto di accusa 30.5.2022 (ACC 126/2022), sub iudice, il pubblico ministero ha promosso l’accusa a carico di PI 1 davanti alla Corte delle assise criminali per titolo di truffa (ripetuta) per mestiere, falsità in documenti (ripetuta) e infrazione alla legge federale sugli stranieri (inganno alle autorità).
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo 17.5.2022 contro il decreto 6.5.2022, notificato il 10.5.2022, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
1.3.2.
La RE 1, sul cui conto sono stati versati i soldi della cauzione (scritti allegati alle osservazioni di replica 13/14.6.2022), terza, ossia persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravata da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), ovvero dal sequestro dell’importo di CHF 35'000.00 corrisposto quale cauzione (BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 9), è pacificamente legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare la pronuncia 6.5.2022 del procuratore pubblico, avendo un interesse giuridicamente protetto alla liberazione degli averi sequestrati, sui quali ella non può oggi provvisoriamente disporre.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
2.2.
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).
2.3.
2.3.1.
Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.3.2.
La confisca (e quindi, prima, quale misura cautelare provvisoria, il sequestro) può essere disposta anche nei confronti di un terzo.
Il provvedimento non può nondimeno essere ordinato se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella misura in cui [cumulativamente (decisione TF 6B_67/2019 del 16.12.2020 consid. 5.3.)] abbia fornito una controprestazione adeguata oppure qualora la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa [art. 70 cpv. 2 CP (N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 77 ss.)].
L’onere di provare i presupposti della confisca nei confronti di terze persone compete allo Stato (decisione TF 6B_285/2018 del 17.5.2019 consid. 1.4.3.). Allo stadio del provvedimento provvisionale, spetta tuttavia al terzo che pretende la revoca del sequestro invocando la buona fede dimostrarla in modo chiaro e definitivo (decisione TF 1P.779/2005 del 20.3.2006 consid. 3.4.; cfr. anche decisione TF 6B_285/2018 del 17.5.2019 consid. 1.4.3.; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 96, e nota 538).
2.4.
Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisione TF 6B_1269/2016 del 21.8.2017 consid. 5.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).
La competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016 dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69).
3. 3.1.
Si è detto che con decreto 6.5.2022 il magistrato inquirente ha disposto – all’indirizzo del __________ – il sequestro della cauzione corrisposta da PI 1 che, con la moglie ed i figli, aveva alloggiato presso la struttura. Ha indicato che i bonifici effettuati per pagare la struttura erano indebiti.
3.2.
La reclamante contesta l’ordine. Essa non avrebbe saputo che PI 1 fosse coinvolto in un procedimento penale. Questi avrebbe soggiornato presso il Resort sulla base di regolari conferme di soggiorno, per cui gli importi ad essa accreditati dovrebbero essere considerati del tutto leciti e legittimi e non indebiti.
3.3.
3.3.1.
Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
3.3.2.
L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del 24.2.2022 consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.
L’obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento.
Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.
3.3.3.
La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
3.4.
Ora, il sequestro di averi di una persona che non è imputata, ovvero di un terzo come la RE 1, non può essere ordinato se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella misura in cui – cumulativamente – abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
Il procuratore pubblico non si è confrontato con questi presupposti, esatti dall’art. 70 cpv. 2 CP, per ordinare il provvedimento.
Nell’ordine 6.5.2022 si è limitato ad indicare che i bonifici pervenuti alla reclamante erano indebiti, senza ulteriori spiegazioni.
Il fatto che detti bonifici sarebbero stati indebiti non è però sufficiente per sequestrare e mantenere il sequestro sugli averi di terze persone: occorre che siano adempiuti anche gli altri presupposti.
Si deve quindi necessariamente constatare la carente motivazione della pronuncia 6.5.2022 del pubblico ministero, che non si è espresso su tutte le condizioni per ordinare la misura provvisionale.
3.5.
Il procuratore pubblico, con osservazioni 2.6.2022, ha evidenziato che il 30.5.2022 aveva promosso l’accusa nei confronti di PI 1; ha inoltre allegato lo scritto 31.5.2022 dell’avv. __________, che – a nome dell’avv. __________ – rilevava che la garanzia di CHF 35'000.00 era stata pagata da questi.
Non si è di conseguenza pronunciato sui presupposti della misura cautelare. Non si pone pertanto la questione a sapere se l’accertata violazione del diritto di essere sentito poteva essere eventualmente sanata in questa sede in seguito alle osservazioni.
4. 4.1.
Il decreto 6.5.2022 del pubblico ministero è annullato.
4.2.
Si è detto che il 30.5.2022 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa nei confronti di PI 1 (ACC 126/2022). Oggi dunque la causa è pendente davanti al giudice di merito (art. 328 cpv. 1 CPP), ovvero alla Corte delle assise criminali, che ha assunto i poteri concernenti il procedimento (art. 328 cpv. 2 CPP).
Questa Corte non può perciò rinviare gli atti al procuratore pubblico, che ha emanato il decreto 6.5.2022, annullato, perché non è più titolare del procedimento penale. Essa deve trasmettere gli atti alla Corte delle assise criminali, chiamata a rivedere la decisione del pubblico ministero (art. 198 cpv. 1 lit. b CPP).
5. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto 6.5.2022 del procuratore pubblico Chiara Borelli in tema di sequestro, nel procedimento inc. MP 2021.12258, è annullato.
§§ La Corte delle assise criminali, davanti alla quale è stato deferito PI 1 (ACC 126/2022), procederà nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera