Incarto n.
60.2022.18

 

Lugano

1 aprile 2022/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 13/14.1.2022 presentata dall’

 

 

 

  IS 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

nei confronti del procuratore pubblico __________ nell’ambito degli inc. MP __________ e MP __________;

 

 

 

richiamate le osservazioni 31.1./1.2.2022 e la duplica 21/22.2.2022 del magistrato inquirente;

 

vista la replica 10/11.2.2022 dell’avv. IS 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                 a.   In data 1.2.2018 i fratelli __________ ed __________ __________ (rappresentati dall’avv. IS 1) hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________ per il reato di coazione (inc. MP __________). A loro dire, nell’ambito dell’edificazione di un immobile a __________, i denunciati avrebbero richiesto il pagamento di oltre CHF 200'000.-- al fine di ritirare l’opposizione da loro interposta contro il progetto immobiliare sopraindicato.

 

Poco dopo, in data 17/20.3.2018, __________ e __________ hanno presentato una controdenuncia nei confronti dei fratelli __________ per titolo di estorsione, coazione e registrazione clandestina di conversazioni (inc. MP __________). Nella stessa i denuncianti spiegavano di aver formulato una richiesta di indennizzo di complessivi CHF 220'000.-- in base alla stima dell’ammontare dei danni (costi, rischi e svalutazione dei loro stabili), nel caso in cui l’immobile sarebbe stato edificato dai denunciati, in violazione, a loro dire, di norme legali ed in deroga a prescrizioni edilizie. Essi hanno affermato che, durante un incontro tra i denunciati, denuncianti e l’avv. IS 1, avvenuto il 12.12.2017, quest’ultimo avrebbe informato __________ e __________ che una loro precedente riunione sarebbe stata registrata da __________, che la loro richiesta di indennizzo configurava un reato penale e che se non avessero ritirato l’opposizione / ricorso vi sarebbe stata una denuncia nei loro confronti. Dalla denuncia emerge inoltre che, a dire dei denuncianti, nel mese di gennaio 2017 l’avv. IS 1 li avrebbe contattati telefonicamente ribadendo quanto sopra.

 

 

                                 b.   Dopo aver esperito alcuni atti istruttori ed aver convocato un’udienza di conciliazione con tutte le parti, non andata a buon fine, il procuratore pubblico competente dell’inchiesta __________, ha proceduto ad interrogare quale imputato __________ in data 29.9.2021, nell’ambito dell’inc. MP __________. All’interrogatorio erano presenti, oltre l’imputato, anche l’avv. IS 1 (difensore di quest’ultimo) e l’avv. __________, rappresentante degli accusatori privati __________ e __________. Durante tale interrogatorio l’imputato ha spiegato di essersi incontrato più volte con i denuncianti e durante un loro incontro avrebbe registrato la loro conversazione: “(…) Io volevo avere una prova di quanto mi stava capitando perché a raccontarlo nessuno ci crederebbe. (…)” (interrogatorio 29.9.2021, p. 4, AI 18). Nel corso del loro ultimo incontro, alla presenza anche dell’avv. IS 1, __________ avrebbe informato i denuncianti di aver registrato la precedente loro riunione.

 

                                       L’avv. IS 1 è intervenuto nell’interrogatorio dell’imputato affermando che “(…) in occasione dell’ultimo incontro al __________ egli ha detto a __________ e __________ che avevano commesso un reato di natura penale. __________ lo ha ringraziato per aver avuto la cortesia di avvisarlo della registrazione (…). Quanto detto a __________ era per fargli un favore e, meglio, per fargli comprendere che aveva commesso un reato penale. L’avv. IS 1 sottolinea che c’erano dei grandi rapporti di amicizia con __________ e di lunga data. (…). L’avv. IS 1 non ha avuto nessuna intenzione di ‘ricattare’ o commettere un reato penale, ma solo di avvisare un amico e, quindi, non procedere ad inoltrare, sic et simpliciter, una denuncia penale (…)” (interrogatorio 29.9.2021, p. 4 s., AI 18).

 

Al termine dell’interrogatorio sopraindicato il procuratore pubblico ha informato l’imputato “(…) che dovrà rivolgersi ad altro difensore ritenuto che l’avv. IS 1 assumerà veste di imputato nel presente procedimento penale (…)” (interrogatorio 29.9.2021, p. 4 s., AI 18).

 

 

                                 c.   In data 22.10.2021 l’avv. PR 1, patrocinatrice dell’avv. IS 1 e sua collega di studio, ha scritto al procuratore generale postulando un suo intervento giusta l’art. 67 cpv. 6 LOG: “(…) In occasione dell’audizione del dr. __________ del 29 settembre 2021 la PP __________ – a sorpresa – comunicava a quest’ultimo che avrebbe dovuto avvalersi di un altro avvocato, in quanto l’avv. IS 1 sarebbe stato sentito come imputato (…). A tutela del mio collega (…) e del buon funzionamento della Giustizia, chiedo pertanto che questo Lodevole Procuratore generale intervenga per far chiarezza sulla gestione dell’incarto e sulla posizione dell’avv. IS 1 (…)” (scritto 22.10.2021, AI 61). Il procuratore generale, con lettera del 14.12.2021, ha negato un suo intervento ex art. 67 cpv. 6 LOG, ed ha affermato che non vi fosse motivo di togliere la direzione del procedimento in oggetto al procuratore pubblico __________ (scritto 14.12.2021, AI 65).

 

 

                                  d.   In data 13/14.1.2022 l’avv. IS 1 ha presentato l’istanza di ricusazione all’origine del presente procedimento.

 

L’istante ha dapprima riassunto i fatti, ricapitolando, in breve, quanto occorso in questi quattro anni. Egli ha in seguito esposto i motivi della ricusazione del procuratore pubblico __________, affermando che “(…) la PP __________, invitando l’avv. IS 1 a trovare un accordo prima della presentazione della denuncia, non offre più le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità, in particolare perché la stessa è a conoscenza di fatti che sono rilevanti al fine dell’accertamento della fattispecie, essendo che la medesima è stata più volte promotrice del tentativo di risolvere la questione bonalmente (…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 5). Il procuratore pubblico, già nel dicembre 2017, gli avrebbe consigliato di tentare un accordo prima di inoltrare una denuncia penale nei confronti di __________ e __________. Da ciò, a dire dell’istante, il magistrato inquirente, “(…) con il suo intervento, la sua posizione, per effetto delle norme sulla partecipazione, potrebbe essere [a lui] equiparata (…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 5).

 

 

                                   e.   Nelle sue osservazioni all’istanza il magistrato inquirente, oltre a contestare le argomentazioni dell’avv. IS 1, ha sollevato la tardività dell’istanza di ricusazione: “(…) considerato che tutto inizia con il verbale di interrogatorio 29 settembre 2021 (…), nel quale è stato indicato che IS 1 doveva essere considerato quale imputato, è stata consegnata il giorno stesso (…). La consegna di un’ulteriore copia è avvenuta il 13 gennaio 2022 (…) solo a seguito di una telefonata della sua patrocinatrice (…) che asseriva di non più trovare la copia data a suo tempo. (…). Quindi, già a quel momento il qui istante sapeva che la sua posizione era cambiata passando da difensore ad imputato. Tanto è vero che già in data 28 ottobre 2021 (…) la patrocinatrice dell’istante si rivolgeva al Procuratore generale (…)” citando il verbale di interrogatorio del 29.9.2021 (osservazioni 31.1.2022, p. 2).

 

 

                                    f.   Nella replica 10.2.2022 l’avv. IS 1 ha affermato, per quanto concerne la tempestività dell’istanza, che la decisione di ricusare il magistrato inquirente sarebbe nata dopo la ricezione delle osservazioni 4.11.2021 di quest’ultimo a seguito del suo scritto inviato al procuratore generale in cui chiedeva chiarimenti in merito alla sua posizione processuale. Inoltre l’istante ha contestato che il 29.9.2021 gli sarebbe stata consegnata brevi manu una copia dell’interrogatorio a cui aveva partecipato, affermando peraltro che in quell’occasione egli non avrebbe avuto la possibilità di determinarsi sull’opportunità di un’istanza di ricusazione non essendo stato informato dei reati a lui imputati.

 

 

                                  g.   Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni, della replica e della duplica, si dirà più approfonditamente, se necessario, nei considerandi seguenti.

 

 

 

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         La giurisdizione di reclamo (in Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) è competente a decidere, senza (di regola) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, sulla domanda di ricusazione di un pubblico ministero, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) (sentenza TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 59 CPP n. 5).

 

                                         Questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.

 

                                         1.2.

                                         L’avv. IS 1, imputato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________, è legittimato secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP a domandare la ricusazione del procuratore pubblico.

 

                                        1.3.

                                         1.3.1.

Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento penale, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.

 

La ricusazione deve perciò essere presentata nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (sentenze TF 1B_536/2021 del 28.1.2022; 1B_335/2019 del 16.1.2020 consid. 3.1.2.; 1B_138/2018 del 4.6.2018 consid. 5.2.; DTF 140 I 271; BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3).

 

                                         1.3.2.

Per la tempestività, il CPP non fissa un termine preciso in giorni: occorre valutare, di volta in volta, le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 143 V 66, consid. 4.3.; 139 III 120, consid. 3.2.1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4).

 

                                         È in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere soltanto successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole oppure l'interessato ritenga che l'istruzione non segua il corso da lui auspicato (sentenze TF 1B_118/2020 del 27.07.2020 consid. 3.2.; 1B_305/2019 del 26.11.2019 consid. 3.4.2.1.; 1B_149/2019 del 3.09.2019 consid. 3.2.; 1B_307/2019 del 2.8.2019 consid. 3.1.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la domanda di ricusazione presentata dopo sei o sette giorni dalla conoscenza del motivo della ricusazione è tempestiva, mentre se l’istanza viene presentata tre mesi, due mesi, venti giorni o anche dopo due settimane è irricevibile poiché tardiva (sentenze TF 1B_536/2021 del 28.1.2022; 1B_265/221 del 9.9.2021 consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.; 1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid. 2.1.; 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.).

 

                                         Decisivo, al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte (che deve rendere verosimile la tempestività della domanda e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità) ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione oppure con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità e l'indipendenza (sentenza TF 6B_695/2014 del 22.12.2017 consid. 3.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte deve inoltrare la domanda indicando in maniera sensata e credibile, citando indizi o mezzi di prova, i motivi di ricusazione e le circostanze che realizzerebbero una parzialità (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).

 

                                         Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che solo quando il cumulo di più eventi fonda il sospetto di prevenzione occorre tener conto, nell'esaminare l'eventuale tardività della domanda di ricusazione, del fatto che l’istante non poteva reagire frettolosamente, ma doveva se necessario aspettare per evitare il rischio che la sua richiesta venisse respinta. In presenza di nuove circostanze che realizzerebbero una parzialità, la parte dovrebbe quindi poter invocare fatti già noti, solo se una valutazione complessiva permetta di ammettere un motivo di ricusazione, anche se presi singolarmente i fatti precedenti non avrebbero giustificato la domanda di ricusazione.

 

                                         Se solo più avvenimenti assieme costituiscono la base del motivo di ricusazione, questa può essere richiesta se, secondo l’istante, l’ultimo avvenimento è la "goccia che ha fatto traboccare il vaso" (sentenza TF 1B_22/2020 del 18.3.2020, paragrafo 3.3.).

 

                                         In tal caso, l'esame delle circostanze passate, nell'ambito di una valutazione globale, è ammesso solo nella misura in cui l'ultimo evento costituisce di per sé un motivo di ricusazione o almeno un indizio di parvenza di prevenzione (sentenze TF 1B_265/221 del 9.9.2021 consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.; 1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid. 2.1.).

 

                                       Si deve nondimeno aggiungere che tutti i motivi di ricusazione devono essere ritenuti d'ufficio, per cui non si devono porre esigenze troppo severe al presupposto della tempestività della domanda (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 8; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 58 CPP n. 4).

 

                                         1.3.3.

L’avv. IS 1 ha presentato la sua istanza di ricusazione in data 13.1.2022. Egli ha affermato di aver inoltrato la stessa “(…) contestualmente alla ricezione dello scritto del PG Pagani di data 14 dicembre 2021 e alla susseguente trasmissione (…) delle osservazioni della PP __________ datate 4 novembre 2021, avvenuta in data 23 dicembre 2021, nonché di copia del verbale di data 29 settembre 2021 notificata in data odierna (…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 2). A mente dell’istante è sulla base del contenuto di questa documentazione che ritiene sussistere validi motivi per ricusare il procuratore pubblico.

 

1.3.4.

Nello scritto di replica l’avv. IS 1 afferma che l’istanza in oggetto sarebbe stata da lui presentata “(…) non appena ricevuto il verbale di data 29 settembre 2021 (…)” (replica 10/11.2.2022, p. 2). Sennonché, qualche riga più sotto, egli dichiara che “(…) la decisione di ricusare la PP __________ è nata dopo la ricezione delle osservazioni della medesima datate 4 novembre 2021 a seguito dello scritto inoltrato al PG (…), che sono state spedite mediante posta A in data 23 dicembre 2021 (…)” (replica 10/11.2.2022, p. 2). Tuttavia l’istante, più sotto ancora, asserisce di non aver compreso la sua posizione processuale, ed in particolare i capi di imputazione ipotizzati dal magistrato inquirente: “(…) la richiesta inoltrata al PG e le contestuali osservazioni della PP __________ di data 4 novembre 2021 non hanno permesso di chiarire i reati che sarebbero ipotizzati nei confronti dell’Avv. IS 1 (…)” (replica 10/11.2.2022, p. 3).

 

Non si comprende dunque quale sarebbe “(…) il contenuto di tale documentazione” che si sarebbe rivelato “necessario” e “fondamentale” ai fini della presente istanza. Il contenuto del verbale del 29.9.2021 era già conosciuto dall’istante, essendo lui presente in quell’occasione. Anche il susseguente scritto del procuratore generale, da lui ricevuto il 15.12.2021, e le osservazioni 4.11.2021 del magistrato inquirente, non sembrano dare informazioni all’istante (e neppure lui stesso afferma il contrario) che non fossero già di sua conoscenza.

 

                                         1.3.5.

La tempestività dell’istanza di ricusazione del 13/14.1.2022 e quindi la sua ricevibilità appare dunque dubbia, ma la questione può comunque rimane irrisolta, viste le considerazioni di merito che seguono.

 

 

                                 2.   2.1.

Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13 CPP.

 

                                         La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (sentenza TF 1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” (sentenza TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (sentenze TF 6B_414/2021 del 9.8.2021; 6B_688/2017 dell’1.2.2018 consid. 3.2.1.; 1B_512/2017 del 30.1.2018 consid. 4.2.; 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; sentenza TPF BB.2017.33-38 del 4.8.2017 consid. 3.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

 

                                         Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (sentenze TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; 1C_483/2017 del 12.1.2018 consid. 4.2.; 1B_434/2017 del 4.1.2018 consid. 2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (sentenza TF 6B_1334/2016 dell’8.8.2017 consid. 3.1.).

 

                                         La ricusazione riveste un carattere eccezionale (sentenza TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (sentenza TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

 

                                         2.2.

                                         I principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (sentenza TF 1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; 138 IV 142 consid. 2.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Fino all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell’accusa, il procedimento è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

 

                                         Durante l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (sentenza TF 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.2.).

 

                                         2.3.

                                         Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

 

                                         2.4.

                                         L'art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli ex lit. a-e (sentenze TF 1B_432/2019 del 13.9.2019 consid. 3.1.; 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 5.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 56 CPP n. 14 s.).

 

                                         Ai sensi dell’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa altresì se, “per altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenza TF 1B_1/2017 del 7.3.2017 consid. 2.1.).

 

                                         2.5.

                                         Il fatto che un'autorità, in una procedura precedente, abbia deciso (anche sbagliando) a sfavore della parte che lo ricusa, non è motivo di ricusazione (sentenze TF 1B_474/2018 del 22.11.2018 consid. 3.; TF 6B_851/2018 del 7.12.2018 consid. 4.2.3.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza eventuali errori nel corso del procedimento penale non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell'ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In particolare decisioni oppure atti di procedura che successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un’apparenza oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l'apparenza di prevenzione. Il ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi velocemente su elementi spesso contestati e delicati; è compito dell'autorità di ricorso constatare e correggere gli eventuali errori commessi nel procedimento penale (sentenze TF 1B_190/2019 del 10.9.2019 consid. 3.2.; 1B_289/2019 del 9.9.2019 consid. 3.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).

 

 

                                   3.   3.1.

L’avv. IS 1 afferma che, a suo dire, il magistrato inquirente avendolo invitato “(…) a trovare un accordo prima della presentazione della denuncia, non offre più le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità, in particolare perché la stessa è a conoscenza di fatti che sono rilevanti al fine dell’accertamento della fattispecie, essendo che la medesima è stata più volte promotrice del tentativo di risolvere la questione bonalmente (…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 5). Egli conclude dichiarando che “(…) il magistrato che conduce un’inchiesta per un fatto presuntamente illecito non può essere la medesima persona che ha suggerito questo comportamento e che potrebbe riferire di fatti inerenti le circostanze che a suo modo di vedere potrebbero configurare un reato penale (…)” (istanza 13/14.1.2022, p. 5).

 

3.2.

                                         Nel presente caso, gli argomenti addotti a fondamento dall'insorgente non giustificano, né presi singolarmente, né presi nel loro insieme, una ricusazione giusta l'art. 56 CPP.

 

                                         Il solo fatto di aver proposto una conciliazione tra le parti (peraltro prevista, per i reati a querela di parte, dall’art. 316 CPP) non può essere ritenuto un motivo di ricusazione, in quanto, altrimenti, tale possibilità non sarebbe stata introdotta nel CPP, o sarebbe stato imposto dal codice, il proseguimento del procedimento penale, dopo mancata conciliazione, da parte di altro magistrato inquirente.

 

                                         Secondo l’istante il procuratore pubblico avrebbe tuttavia proposto già una conciliazione tra le parti prima dell’inoltro della denuncia da parte dei suoi clienti durante alcuni “(…) contatti informali (…)” avvenuti tra l’avv. IS 1 e il procuratore pubblico. Sulla base dei suggerimenti forniti da quest’ultimo all’istante le parti si sarebbero incontrate per trovare una soluzione: “(…) ed è per questo che si ritiene che la PP __________ non possa più essere la persona incaricata di istruire la procedura a carico dell’Avv. IS 1, in quanto la stessa è a conoscenza di fatti rilevanti di cui potrà riferire (…)” (10/11.2.2022, p. 5). Tuttavia non si comprende quali sarebbero stati “(…) i fatti rilevanti” di cui il magistrato inquirente potrebbe riferire; in effetti, sia nella sua istanza 13/14.1.2022, sia nella replica 10/11.2.2022, l’avv. IS 1 formula delle critiche generiche, senza argomentare e dettagliare eventuali motivi tali da giustificare una ricusazione, che come si ricorda, interviene solo eccezionalmente.

 

                                         Peraltro si rileva che tali “(…) fatti rilevanti” sarebbero stati a conoscenza del magistrato inquirente già al momento della denuncia 1.2.2018 introdotta dallo stesso avv. IS 1 per conto dei suoi clienti (inc. MP __________) e della susseguente controdenuncia 17.3.2018 di __________ ed __________ (inc. MP __________), ma l’istante, solo ora, confrontato con un suo possibile coinvolgimento in tali procedure penali, ne solleva l’esistenza. Ciò potrebbe sembrare contrario al principio della buona fede.

 

                                         3.3.

                                         Più in generale, la lettura degli atti non permette di dire che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a generare timore di parzialità, anche soltanto apparente, del magistrato inquirente, che, per quanto si evince dall’incarto, non ha palesato avversione, disdegno oppure ostilità nei confronti dell’imputato.

 

                                         3.4.

                                         Non ci sono pertanto motivi di parzialità giusta l’art. 56 CPP a carico del procuratore pubblico.

 

                                         I sospetti dell’istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze, queste, che non sono date in concreto.

 

 

                                   4.   L’istanza di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente (art. 59 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza di ricusazione, per quanto ricevibile, è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera