|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
|
cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 2/3.8.2022 presentato da
richiamate le osservazioni 8/9.8.2022 e 21/22.9.2022 (duplica) del magistrato inquirente, 30/31.8.2022 e 23/26.9.2022 (duplica) di PI 1, concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 12/13.9.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 10.2.2022 è avvenuto un incidente della circolazione stradale a __________ (cfr. rapporto di costatazione 15.3.2022, AI 1, inc. LCS __________).
1.
In sostanza, RE 1, autista alle dipendenze della __________, stava circolando su Via __________ alla guida dell'autofurgone marca __________, targato __________, per una consegna.
Nell'effettuare una manovra di retromarcia, all'altezza del numero civico __________, non si sarebbe accorto del pedone PI 1, che stava percorrendo a piedi la via in direzione dell'incrocio con la strada cantonale, dando quindi le spalle al veicolo. RE 1 ha urtato il pedone, facendolo prima cadere a terra per poi passargli sopra il corpo con la parte posteriore del veicolo.
Nei confronti di RE 1 è stato aperto il procedimento di cui all’inc. LCS __________ per grave infrazione alle norme della circolazione.
2.
PI 1 ha riportato delle “contusioni prepatellari bilaterali” e “contusioni della mano sinistra” [cfr. lettera di dimissione 10.2.2022 dei dr. med. __________ e dr. med. __________ dell'Ospedale Regionale di __________ (doc. ad AI 1)].
3.
A seguito del rapporto di costatazione della polizia è stato aperto anche il procedimento di cui all’inc. LCS __________ per infrazione alle norme della circolazione nei confronti di PI 1 (cfr. verbale di procedimento).
b. In data 22.2.2022 è stato interrogato RE 1 in veste di imputato.
Lo stesso ha indicato che, il giorno dei fatti, si trovava a __________ per effettuare una consegna ad un esercizio pubblico: “A consegna effettuata prima di salire sul mezzo ho guardato sulla piazzetta a destra dove vi sono dei parcheggi, se vi era la possibilità di girare, ma purtroppo erano tutti occupati i posti, (…). Quindi non avendo possibilità di girare il veicolo, ho dovuto per forza uscire in
retromarcia. Prima di salire, ho guardato lungo la strada se non vi erano veicoli fermi vicino alla posta o al bar all'inizio della via, oltre a persone, non vedendo nulla salivo quindi sul furgone e iniziavo la retromarcia. Ho iniziato la retromarcia a passo d'uomo, prestando la massima attenzione. Mentre andavo indietro, guardavo lo specchietto a destra e a sinistra e a volte anche la telecamera di retromarcia. Sono più abituato a guardare gli specchietti, in quanto sul mio furgone che utilizzo giornalmente non vi è la telecamera, ma quel giorno utilizzavo un mezzo con la telecamera in quanto il mio era in revisione. Ad un certo momento ho sentito un urlo forte ‘aiuto’ come se vi era qualcuno in cabina che gridava aiuto. In quel momento ho subito bloccato il mezzo, l'ho spento e tirato il freno a mano. Poi sono subito sceso e mi sono guardato intorno e non ho visto nessuno, stavo quindi per risalire dopo avermi guardato bene da tutte le parti e poi ho sentito nuovamente ‘aiutatemi’ venire da sotto il furgone. Mi sono subito buttato a terra per guardare sotto e ho visto la signora sotto il furgone. Ero steso a terra vicino a lei e ho iniziato a parlargli chiedendogli se stava bene. Poi nel frattempo è arrivato un altro autista che ha messo il suo cuneo sotto la ruota, e qualcun'altro ha chiamato i soccorsi” (p. 3, ad AI 1).
Ha precisato di non aver visto in nessun modo il pedone, “altrimenti non l'avrei investita, non l'ho proprio vista. L'unica possibilità è che nel momento in cui lei ha iniziato ad attraversare probabilmente stavo guardando lo specchietto retrovisore destro. Inoltre non ho sentito nemmeno un colpo, presumo che l'ho toccata facendole perdere l'equilibrio” (p. 4, ad AI 1).
c. In data 23.2.2022 è stata interrogata PI 1, anch’ella in veste di imputata.
In merito ai fatti qui in questione ha dichiarato: “stavo percorrendo la Via __________ in direzione di __________, per raggiungere il mio domicilio. A causa della mancanza del marciapiede camminavo sulla strada, con le spalle rivolte verso il nucleo del paese e la testa rivolta verso Viale __________, (…). Sulla Via __________ vi erano lavori in corso e vi era diversa gente che camminava, (…). Mi trovavo poco prima del Ristorante, alla mia destra rispetto al mio senso di marcia, all'incirca nella metà della carreggiata e dove non vi era ancora il marciapiede, quando improvvisamente mi sono sentita spingere da dietro. Esattamente sulla schiena. Sono poi caduta sull'asfalto, battendo il viso a terra. Mi sono ritrovata sdraiata a terra, con la pancia in basso, al buio sotto un veicolo grosso. Sono stata trascinata per diversi metri, non sono in grado di dire quanti, prima che il veicolo si fermasse. Nel mentre udivo diverse persone presenti le quali gridavano ‘Si fermi, c'è la ‘PI 1’. Queste parlavano con il conducente del veicolo, in quanto avevano visto che ero incastrata sotto il suo furgone. Mentre ero sotto e ancora venivo trascinata, notavo un ferro che pendeva dal furgone, il quale si avvicinava sempre di più, per tale motivo gridavo ‘Si fermi, si fermi, aiuto!’ e per fortuna il furgone si fermava” (p. 2-3, ad AI 1).
Ha precisato che nel punto dell’incidente non vi sarebbe stato il marciapiede.
d. In data 30.5.2022 il magistrato inquirente ha messo in stato di accusa dinnanzi alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per “aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con l’autofurgone __________ targato __________ su Via __________, nell’effettuare una manovra di retromarcia, negligentemente omesso di avvistare il pedone PI 1 che stava percorrendo la citata via a piedi (voltando le spalle all’autofurgone), urtandola e facendola cadere a terra per poi passarle sopra con la parte posteriore del veicolo trascinandola per alcuni metri. A seguito del sinistro PI 1 ha riportato le conseguenze fisiche descritte nella documentazione medica agli atti (…)” [p. 1, DA __________].
Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.- ciascuna, per complessivi CHF 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF 700.-.
e. In data 11.7.2022 il magistrato inquirente ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di PI 1 (NLP __________).
Dopo aver ripreso le risultanze dell’inchiesta il procuratore generale sostituto ha indicato che, dalle dichiarazioni rese dalle parti non sarebbero emersi “elementi che consentano di ipotizzare una colpa/negligenza e quindi, di riflesso, una responsabilità penale a carico di PI 1 in relazione all'incidente della circolazione” (p. 2).
L'incidente si sarebbe infatti verificato “a seguito di una negligenza commessa da RE 1, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia, malgrado la presenza della retrocamera sul veicolo che stava conducendo, ha omesso di avvistare PI 1, che stava percorrendo la stessa via a piedi” (p. 2).
Dal canto suo, PI 1 che “voltava le spalle all'autofurgone condotto da RE 1, non poteva accorgersi del sopraggiungere dello stesso e non poteva pertanto fare nulla per evitare l'impatto con lo stesso. A suo carico non possono pertanto essere ravvisate negligenze di sorta” (p. 3).
f. Con gravame 2/3.8.2022 RE 1 ha impugnato il citato decreto chiedendone l’annullamento.
Il reclamante ha innanzitutto lamentato il fatto che l'istruttoria esperita si sarebbe basata “prevalentemente — se non addirittura esclusivamente — sulle dichiarazioni contenute nei verbali d'interrogatorio della signora PI 1 (…) e del signor RE 1 (…)” [p. 3-4].
Ha indicato che già “solo visionando la registrazione video agli atti, nella fattispecie è evidente come nella determinazione delle responsabilità individuali degli attori coinvolti nel sinistro, l'on. Procuratore Generale sostituto non abbia tenuto conto di tutti gli elementi probanti a sua disposizione. Le prove agli atti (…) non permettono infatti di giungere alla conclusione secondo cui il non luogo a procedere si giustificherebbe poiché ‘L'incidente [...] si è verificato a seguito di una negligenza commessa da RE 1 (…)’” [p. 4].
Il reclamante ha inoltre dichiarato di aver guardato (anche) la telecamera di retromarcia mentre effettuava la manovra incriminata, di modo che agli atti non vi sarebbe alcun indizio per imputargli una grave violazione delle norme della circolazione. Inoltre, la presenza di una retrocamera, come pure di un segnale acustico per la retromarcia, non sarebbero neppure obbligatori per il tipo di autofurgone condotto dal reclamante.
RE 1 ha sostenuto che alcune delle dichiarazioni rese da PI 1 e prese dal magistrato inquirente a motivazione del decreto impugnato, non troverebbero riscontro nelle immagini video agli atti.
Ha quindi esposto le contraddizioni che – a suo dire – vi sarebbero tra le dichiarazioni di PI 1 e quanto emergerebbe dalle immagini video, con motivazioni di cui si dirà, laddove necessario, in seguito.
g. Con scritto sempre di data 2.8.2022 RE 1 ha interposto formale opposizione avverso il DA __________ emanato nei suoi confronti (ad doc. 3, inc. CRP).
h. Con osservazioni 30/31.8.2022 PI 1 contesta innanzitutto la legittimazione a reclamare di RE 1.
Ha poi indicato che sarebbe pacifico, sulla base delle dichiarazioni dello stesso RE 1 che quest’ultimo non abbia guardato la telecamera di retromarcia mentre effettuava la manovra.
i. Della replica e della duplica si dirà, laddove indispensabile, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato in data 2/3.8.2022, contro il decreto di non luogo a procedere 11.7.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
1.3.2.1.
Si è detto che la legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP presuppone, anzitutto, la qualità di parte al procedimento penale.
Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
1.3.2.2.
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
1.3.3.
1.3.3.1.
Il reclamante, in merito alla sua legittimazione a reclamare adduce di essere stato interrogato in veste di imputato nell’ambito del procedimento penale che qui ci occupa. Ritiene altresì che, qualora non dovesse essere considerato come tale, rivestirebbe il ruolo di altra parte al procedimento (ex art. 105 CPP) ed essendo direttamente leso nei suoi diritti, fruirebbe quindi dei diritti procedurali spettanti alle parti nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi.
Ritiene altresì che nel decreto impugnato sarebbe indicato che “l’incidente (…) si è verificato a seguito di una negligenza commessa da RE 1 (…)" [NLP __________, p. 2]. Tale affermazione interesserebbe in maniera diretta, immediata e personale la sua posizione processuale, considerato che “con quella frase l'accusa attribuisce al medesimo una responsabilità che potrebbe decretare una sua condanna di carattere penale” (reclamo, p. 2), di modo che lo stesso avrebbe un interesse legittimo a reclamare.
RE 1 di contro non adduce di aver subìto lesioni fisiche né danni materiali.
1.3.3.2.
Si rileva che RE 1 è stato interrogato in veste di imputato al fine di chiarire le sue responsabilità nell’incidente in questione. È tuttavia evidente che lo stesso non riveste la parte di imputato nell’ambito del procedimento contro PI 1 sfociato nel decreto impugnato.
Neppure risulta che RE 1 si sia costituito accusatore privato nell’ambito del suddetto procedimento penale, non sostenendo del resto - come visto - nemmeno in questa sede, di aver subìto lesioni fisiche e/o danni materiali.
Allo stesso non può quindi essere riconosciuto il ruolo di parte ai sensi dell'art. 104 CPP.
Neppure l’art. 105 CPP, citato dal reclamante, muta tale conclusione. Lo stesso infatti non indica in che misura potrebbe essere considerato danneggiato ai sensi di tale disposizione.
Si ribadisce che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (cfr. art. 115 cpv. 1 CPP).
Nella fattispecie in esame, non si vede in che misura - e RE 1 neppure lo argomenta - sarebbe leso direttamente, personalmente e attualmente nei propri diritti in relazione al reato di infrazione alle norme della circolazione [ex art. 90 cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale)] ipotizzato nei confronti di PI 1, in relazione all’incidente la cui dinamica è stata esposta al consid. a.
Si ricorda infine che nei confronti di RE 1 è stato emanato un decreto di accusa per infrazione grave alle norme della circolazione, contro il quale lo stesso ha inoltrato formale opposizione.
Sarà quindi il giudice di merito a valutare la sua posizione e la sua eventuale colpa, e ciò a prescindere dal decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti del pedone, e ciò anche a fronte del principio secondo cui in diritto penale ognuno risponde della propria colpa, non essendoci alcuna compensazione tra colpe (decisione TF 6B_761/2019 del 9.3.2020 consid. 1.2.).
A fronte di tutto quanto sopra, al qui reclamante non può essere riconosciuta la legittimazione ad interporre reclamo avverso il decreto di non luogo a procedere di data 11.7.2022.
1.4.
In siffatte circostanze, il gravame è irricevibile.
2. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 CHF 500.-- a titolo di indennità (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificaz
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera