Incarto n.
60.2022.222

 

Lugano

12 maggio 2023/mr                

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 12/16.8.2022 presentato da

 

 

 

RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

il decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento dipendente da sua denuncia 26.7.2022 contro ignoti e contro l’avv. PI 1, __________, per titolo di tentata truffa, tentata coazione, denuncia mendace e sviamento della giustizia (inc. MP __________);

 

 

 

richiamate le osservazioni 29/30.8.2022 dell’avv. PI 1, concludenti per la reiezione del gravame;

 

richiamata inoltre la replica 9/12.9.2022 di RE 1, che persiste nelle domande presentate con il reclamo;

 

rilevato infine che il 19/22.8.2022 il procuratore pubblico ha trasmesso l’incarto MP __________ senza formulare osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                 a.   Con esposto datato 5.11.2020 (pervenuto al Ministero pubblico il 17.11.2020) la __________, con sede a __________ [una Start-up che si occupa in particolare dello sviluppo di un software e di una piattaforma on-line tramite la quale si destina un importo di denaro all’acquisto di traffico telefonico internazionale per gestire in modo automatizzato l’acquisto (cfr. AI 1 – doc. 2, p. 3)] ha sporto denuncia penale nei confronti degli organi formali o di fatto, attuali o passati della RE 1, con sede a __________ [il cui scopo è la consulenza organizzativa e gestionale e il marketing in ogni ambito economico ed in particolare in quello telematico e delle telecomunicazioni, la progettazione, il commercio e la distribuzione segnatamente di prodotti e soluzioni elettroniche e nell’ambito delle telecomunicazioni, il trading e la rivendita di connettività internet, di traffico telefonico, di dati e accessori, il noleggio di computer e apparecchiature per telecomunicazioni come pure l’assunzione, la concessione e lo sfruttamento di marchi e licenze o know-how industriale (cfr. estratto RC)], segnatamente nei confronti di __________, __________ e __________, per titolo di truffa in relazione ad un rapporto contrattuale esistito tra le due società che riguardava la fornitura di traffico telefonico.

 

                                       Il procedimento penale (inc. MP __________) è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 27.5.2021 emanato dal procuratore pubblico Claudio Luraschi, il quale è giunto alla conclusione che nel caso concreto non erano dati gli elementi costitutivi del reato di truffa e che la fattispecie, così come era stata esposta dalla denunciante, rivestiva carattere puramente civilistico, e meglio come indicato nel NLP __________.

 

                                       Il decreto, non essendo stato impugnato, è regolarmente cresciuto in giudicato.

 

 

                                 b.   Il 26.7.2022 la RE 1 ha a sua volta sporto denuncia penale nei confronti dei “membri di organi dirigenti” della __________, ma anche della __________, con sede a __________ [che si occupa in particolare dell’acquisto, della vendita, della gestione, dell’intermediazione e dell’erogazione di ogni prodotto e servizio legato alla telefonia, all’informatica ed all’elettronica a livello internazionale (cfr. estratto RC)], così come della __________, __________, per titolo di tentata truffa, coazione, denuncia mendace e sviamento della giustizia, reati asseritamente commessi a __________, __________ ed in altre località svizzere ed estere, nel periodo compreso tra gennaio 2019 e giugno 2021.

La RE 1 ha in particolare affermato che dal mese di gennaio 2019 la __________ (tramite __________) le avrebbe proposto “… una compravendita di traffico telefonico, in base alla quale __________ acquistava direttamente da __________ e poi rivendeva alla __________” (cfr. AI 1, p. 4).

 

La RE 1, “per asseriti motivi tecnici”, sarebbe stata coinvolta nell’operazione con il ruolo di “società passante”, “... nel senso che il traffico telefonico proveniente da __________ sarebbe dovuto pervenire alla RE 1, la quale poi lo avrebbe ritrasferito alla __________, che a sua volta per finire lo avrebbe rivenduto alla __________ (cfr. schema sub doc. 29)” (cfr. AI 1, p. 4).

 

Il ricavato/l’utile delle tre società sarebbe stato tra il 5% e il 6% del valore del traffico telefonico prospettato, mentre che per la RE 1 sarebbe stato previsto un margine dello 0.5% (stante il suo ruolo di “società passante”).

 

Nell’ambito dell’operazione, la __________ avrebbe incassato USD 1’142'000.00 dalla __________, che però avrebbe corrisposto soltanto la somma di USD 656'000.00 alla RE 1 “… trattenendo nelle proprie disponibilità la differenza, che non è mai pervenuta a favore dei” suoi “conti correnti …” (cfr. AI 1, p. 4).

 

Da parte sua la RE 1 avrebbe sempre versato a __________ gli importi ricevuti da __________, trattenendo il 0.5% del margine previsto.

 

Nel corso del 2019 la __________ avrebbe cessato di riversare alla RE 1 il denaro ricevuto da __________. A fronte di ciò sarebbero stati richiesti i report del traffico telefonico (allegati alle fatture per legge), che però non sarebbero mai stati prodotti, inducendo la denunciante a ritenere che non sarebbe mai avvenuto un effettivo traffico telefonico (di cui essa ignorerebbe il movente).

 

La __________ avrebbe poi avviato “… una serie di iniziative a carico di RE 1 per incassare il proprio accredito (recte credito), corrispondente al saldo delle fatture emesse…”, dapprima con diverse diffide e poi con l’inoltro di un’istanza di conciliazione dinanzi alla Pretura di __________, chiedendo la sua condanna al pagamento dell’importo di CHF 456’475.58 (cfr. AI 1, p. 4).

 

Non avendo le parti trovato alcun accordo, il 13.10.2020 il Pretore ha rilasciato a __________ l’autorizzazione a procedere in via civile ex art. 209 CPC per far valere le proprie pretese.

 

Nel frattempo vi sarebbero state ancora numerose trattative tra la RE 1 (che avrebbe anche cercato di ottenere una garanzia dalla __________) e la __________, così come uno scambio epistolare con minaccia di denuncia e di blocco degli averi intestati alla stessa RE 1 (cfr. doc. 17, doc. 18 e doc. 19). A seguito di ciò, sarebbe stata inoltrata una denuncia il 17.11.2020 da __________ sfociata nel decreto di non luogo a procedere 27.5.2021 (NLP __________). Ciononostante la __________, per il tramite del suo patrocinatore, avv. PI 1, avrebbe “… continuato a mantenere la sua pressione, minacciando denuncia penale anche in Italia…” (cfr. AI 1, p. 6).

 

La RE 1 avrebbe scoperto soltanto in un secondo tempo l’esistenza di uno stretto rapporto di collaborazione professionale/commerciale tra la __________ e la __________. Quest’ultima società si sarebbe impegnata a fornire dei servizi a __________ come indicato nel contratto di servizio (cfr. doc. 26) e nelle e-mail (cfr. doc. 27 e doc. 28). Pure la __________ sarebbe stata coinvolta nel circuito di traffico telefonico e di flussi finanziari, circostanza comprovata dallo scritto 3.12.2018 da lei trasmesso ad un istituto bancario (cfr. doc. 9). Questi documenti comproverebbero che le tre società non avrebbero operato “… in modo completamente distinto ed indipendente l’una dall’altra, poiché tutte concorrevano al medesimo risultato, ossia a far circolare il traffico telefonico in partenza da __________ e a destinazione della stessa __________. Quando però il flusso finanziario da __________ perveniva a __________, quest’ultima lo ha interrotto in gran parte, in modo che RE 1 non fu più in grado di procedere ai pagamenti delle fatture emanate da __________. Di conseguenza, __________ fu in grado di far nascere nei confronti di RE 1 il credito che ha fatto valere mediante la suddetta istanza di conciliazione davanti alla Pretura di __________-__________ (doc. 14) e successivamente mediante la suddetta denuncia penale presentata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino (doc. 20)” (cfr. AI 1, p. 7).

 

A prima vista, la __________ ne avrebbe tratto un vantaggio diretto, trattenendo il saldo sui pagamenti di __________, anziché di riversarlo a favore di RE 1.

 

Le tre società avrebbero agito in concorso, comprovato dal fatto che __________ avrebbe proceduto legalmente soltanto nei confronti di RE 1, e non delle altre due società, “… di cui conosceva benissimo il coinvolgimento sia a livello dell’asserito traffico telefonico, sia a livello dei flussi finanziari” (cfr. AI 1, p. 7).

 

Secondo la denunciante “… il mancato riversamento del … saldo da parte di __________ in danno di RE 1 rientra in un circuito predisposto fra le società __________, __________ e __________, così da fare in modo che i fondi in circolazione venissero ripartiti tra le 3 società suddette, per di più generando un credito contabile a carico di RE 1” (cfr. AI 1, p. 8).

 

Le diffide, l’avvio di un procedimento civile presso la Pretura di ____________________ e la denuncia penale inoltrata al Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di RE 1 costituirebbero un’indebita pressione con lo scopo di ottenere il pagamento di un credito infondato. Sarebbero dunque dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di tentata coazione ex art. 181 CP.

 

La __________, con l’inoltro della denuncia penale contro RE 1, avrebbe agito anche ai sensi dell’art. 303 CP (denuncia mendace) e dell’art. 304 CP (sviamento della giustizia).

 

L’acquisizione della relativa documentazione bancaria presso diversi istituti di credito, come pure l’audizione “dei gerenti pro tempore di RE 1“, potrebbero ulteriormente comprovare la sussistenza del concorso tra le tre società denunciate e “… il carattere preordinato delle attività descritte…” nell’esposto penale, mentre che la “… perquisizione degli uffici della Mival e della Teracomm permetterà di sequestrare documenti, contratti, fatture, su supporto cartaceo e/o informatico” (cfr. AI 1, p. 9 e 10).

 

 

                                   c.   Con decisione 3.8.2022 (NLP __________) il procuratore pubblico Daniele Galliano ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto penale 26.7.2022.

 

                                         Il magistrato inquirente, dopo aver riassunto i fatti, ha dapprima precisato di aver esteso il procedimento penale anche all’avv. PI 1, avendo egli allestito la denuncia penale e redatto gli scritti, in particolare con riferimento ai doc. 23 e doc. 24, qualificati dalla denunciante come un tentativo illecito di ottenere un credito, richiamando al proposito la giurisprudenza del Tribunale federale.

                                         Ha poi ritenuto che l’esposto penale sarebbe scarsamente motivato e non sempre chiaro riguardo ai reati ipotizzati, in particolare con riferimento al motivo per il quale la RE 1 abbia deciso di denunciare anche gli organi di __________ e di __________, dal momento che la denuncia e le iniziative giudiziarie presentate a suo carico e da lei qualificate come illecite sarebbero state avviate soltanto da __________.

 

                                         Quo alla tentata truffa ha ritenuto che questa ipotesi di reato non sarebbe stata minimamente sostanziata dalla denunciante.

                                         Nella misura in cui la denuncia si riferiva alla causa civile promossa da __________, a suo giudizio sarebbe applicabile il reato di tentativo di truffa processuale, che presuppone “… un inganno astuto al Tribunale, che fa sì che quest’ultimo si pronunci in sfavore della controparte… con un giudizio materialmente sbagliato…”, che però nel caso concreto non sarebbe dato, avendo la __________ “… semplicemente esposto la sua versione dei fatti” (cfr. NLP __________, p. 4).

                                         Ha altresì aggiunto che dagli allegati della causa civile non risulterebbe alcun tentativo di ottenere un illecito profitto, “… Perlomeno, il carattere “illecito” non appare manifesto” (cfr. NLP __________, p. 4).

 

Circa il reato di coazione in relazione al fatto che le diffide scritte, le iniziative giudiziarie di carattere civile presso la Pretura di __________, così come l’esposto penale del 17.11.2020 di __________ sarebbero stati utilizzati quali mezzi di pressione indebiti per ottenere il pagamento di un credito infondato, il magistrato inquirente ha rilevato ( richiamando una sentenza della CARP e dell’Alta Corte), che “… reiterati atti di causa nella misura in cui costituiscono un uso ordinario delle possibilità giudiziarie messe a disposizione dal nostro ordinamento giuridico, non configurano né il reato di coazione, né (eventualmente) quello di estorsione…. Ne consegue che già solo per questo motivo, il reato di coazione non appare (assolutamente) realizzato” (cfr. NLP __________, p. 5).

Ha poi aggiunto che la RE 1, assistita da un legale, avrebbe reagito difendendosi sia dopo aver ricevuto le diffide, ma anche in sede civile e penale, rilevando parimenti che la denuncia di __________ è sfociata in un decreto di non luogo a procedere. Non ha dunque compreso “… in che modo si avrebbe un mezzo di pressione illecito”, considerato come il legale si sarebbe ad ogni modo limitato a tutelare gli interessi della società e dunque non vi sarebbe “… stato alcun eccesso” (cfr. NLP __________, p. 5 e 6).

Per quanto concerne il reato di sviamento della giustizia ha esposto che nel caso in disamina non sarebbero dati i presupposti “… in quanto – a ben leggere la denuncia – l’ipotesi è che __________ __________ abbia sporto denuncia contro RE 1, pur sapendo che i suoi organi fossero innocenti, per provocare contro di essi apertura di un procedimento penale (AI 1, pag. 8). Tale ipotesi verrà esaminata unicamente sotto il profilo dell’art. 303 CP. D’altra parte, trattandosi di una lex specialis, l’art. 303 CP prevale sull’art. 304 CP …” (cfr. NLP __________, p. 6).

 

Nemmeno il reato di denuncia mendace (per il quale sarebbero eventualmente stati lesi __________, __________ e __________, ma non la RE 1, poiché non danneggiata direttamente) potrebbe trovare applicazione in relazione alla denuncia, “… ben strutturata con documentazione a supporto”, presentata il 17.11.2020 da __________ e archiviata “solo per motivi giuridici”, ossia “… perché il mancato pagamento di un debito non era costitutivo del reato di truffa” (cfr. NLP __________, p.7). La tesi secondo la quale __________ abbia voluto (fin dall’inizio) presentare la denuncia pur sapendo che i denunciati fossero innocenti sarebbe dunque insostenibile.

 

 

                                 d.   Con il presente gravame la RE 1 chiede di annullare il decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 (NLP __________) e di ordinare al pubblico ministero di procedere all’istruttoria ai sensi dell’art. 309 CPP a carico dei membri degli organi dirigenti delle società __________, __________ e __________ per le ipotesi di reato indicate nella denuncia penale datata 26.7.2022, di acquisire diversa documentazione bancaria, di interrogare i gerenti pro tempore di RE 1, così come di procedere alla perquisizione degli uffici della __________ e della __________, nonché al sequestro di documenti, contratti e fatture.

 

                                       La reclamante censura la violazione del diritto (compreso l’eccesso/l’abuso del potere di apprezzamento), l’accertamento inesatto/incompleto dei fatti e anche l’inadeguatezza (errato apprezzamento).

 

                                       Critica anzitutto l’operato del magistrato inquirente, poiché avrebbe dovuto “… chiedere chiarimenti invece di precipitarsi a fucilare su due piedi una denuncia penale motivata e corredata da numerosi documenti probatori” (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

                                       Ciò “… avrebbe permesso preliminarmente di far luce sul fatto che l’ipotesi di truffa è riferita al tentativo di truffa processuale menzionato nel considerando 6, ma non è affatto limitata a questa ipotesi. Infatti nella denuncia penale si spiega con dettagli supportati dai relativi mezzi di prova, come sia stato architettato un sistema tale per cui una delle Società coinvolte dovrebbe aver conseguito un indebito profitto mettendo in atto un sistema di cui la Società denunciante è stata soltanto vittima. A questo riguardo il Decreto di non luogo (a procedere) è silente proprio perché, erroneamente, ha considerato soltanto l’ipotesi di truffa processuale” (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

 

                                       Con riferimento al reato di tentata truffa processuale ritiene che l’argomentazione secondo la quale “il carattere “illecito” non appare manifesto” (punto 6 del NLP) sarebbe contraria al principio “in dubio pro duriore”, bastando degli indizi per l’apertura di un procedimento penale (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

 

                                       Il magistrato inquirente avrebbe inoltre “… analizzato la qualifica giuridica di coazione esclusivamente riguardo ai “reiterati atti di causa”, ignorando invece come sia stata proferita la minaccia di denuncia penale da inoltrarsi non soltanto in Svizzera ma anche in Italia” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).

 

                                       Sarebbe pure infondato quanto esposto al punto 11 del decreto impugnato, essendo stato violato l’obbligo di avviare d’ufficio un procedimento penale per sviamento della giustizia rispettivamente di denuncia mendace, e ciò indipendentemente dal fatto che la denunciante sia stata lesa o meno dai reati.

 

                                       Sarebbe poi inammissibile “…, sulla base soltanto del contenuto di una denuncia penale, concludere riguardo all’assenza di una circostanza fattuale di accertamento impossibile per un soggetto giuridico privato e comunque anche difficile per il Ministero Pubblico, ossia “l’intenzione di sporgere denuncia pur sapendo che le persone denunciate fossero innocenti”. Poiché sussistono gli indizi di questa intenzione, incombeva al Ministero Pubblico e incombe tuttora all’Autorità giudiziaria penale indagare anche a questo proposito” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).

 

                                       Il pubblico ministero, in virtù del principio “in dubio pro duriore”, avrebbe dovuto acquisire i mezzi di prova elencati nell’esposto penale.

 

                                       L’inadeguatezza, l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento del procuratore pubblico sarebbero pure dimostrati dal fatto di aver esteso la denuncia penale a carico dell’avv. PI 1, di aver omesso di procedere alle analisi che gli incombevano in merito ai reati perseguibili d’ufficio e di aver modificato l’esame della denuncia contro ignoti e non contro le persone espressamente indicate nella denuncia, che appartengono agli organi dirigenti delle tre società coinvolte.

 

 

                                 e.   Nelle sue osservazioni l’avv. PI 1 chiede la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Evidenzia che, per il corretto apprezzamento della fattispecie, si dovrebbe tenere conto anche del decreto di non luogo a procedere 27.5.2021 (NLP __________).

 

                                       __________ sarebbe creditrice di RE 1. Le fatture emesse e le prestazioni ivi connesse non sarebbero mai state contestate. RE 1 si limiterebbe a negare il pagamento con motivazioni varie, peraltro difficili da riassumere. Le parti, per mesi, avrebbero discusso di un accordo transattivo, invano.

 

                                       __________ avrebbe “… sempre considerato la fattispecie come penalmente rilevante: sa che altre parti sono nella sua stessa condizione e rimane convinta che la controparte, sin dall’inizio dei rapporti commerciali, era intenzionata, a partire da un certo momento, a non ottemperare ai propri obblighi contrattuali” (cfr. doc. CRP 4, p. 1).

 

                                       __________ avrebbe “… banalmente messo in atto tutte le iniziative ritenute proporzionate in vista del recupero del credito (esecuzioni, tentativo di conciliazione, denuncia penale)” (cfr. doc. CRP 4, p. 2).

 

                                       L’agire della società non avrebbe alcuna rilevanza penale: le sue comunicazioni sarebbero state sempre misurate, le esecuzioni corrispondevano al credito vantato nei confronti di RE 1 e la denuncia penale sarebbe scaturita da una sua valutazione legittima.

 

                                       Il magistrato inquirente avrebbe correttamente indicato che “… l’infondatezza della tesi penale sostenuta da __________ è dovuta a considerazioni di natura giuridica…”, rilevando ad ogni modo che la “truffa al credito” (fattispecie peraltro molto particolare) sarebbe difficile da dimostrare dal profilo soggettivo (cfr. doc. CRP 4, p. 2).

 

                                       Conclude affermando che le azioni intraprese non configurerebbero i reati ipotizzati. Inoltre, “… condividere le tesi avversarie significherebbe precludere ad ogni creditore la possibilità di avvalersi di normali strumenti giudiziari per il recupero di quanto dovuto” (cfr. doc. CRP 4, p. 2).

 

 

                                  f.   In replica la RE 1, persistendo nelle domande formulate con il reclamo, ritiene in particolare che “… La presente fattispecie non può essere considerata come una pura e semplice “truffa al credito”, poiché l’inganno sarebbe “… stato caratterizzato da una serie di manovre dimostrate dall’inserimento di numerose parti nella catena commerciale, ciò che altrimenti non si giustificherebbe. L’assunzione dei relativi mezzi di prova proposti mediante la denuncia permetterà di chiarire come sono stati concretizzati i fatti descritti nella denuncia penale che è stata oggetto del decreto di non luogo” a procedere (cfr. doc. CRP 6, p. 2).

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                       Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                       Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                       Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                      

                                       Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).


 

                                         1.2.

                                        Il reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 (NLP __________) è tempestivo e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                       1.3.

                                          1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxis-kommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

 

                                         1.3.2.

                                         Si è detto che la legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP presuppone, anzitutto, la qualità di parte al procedimento penale.

 

                                         Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

 

                                         Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_1115/2021 del 21.3.2022 consid. 3.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

 

                                         L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

 

                                         Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

 

                                         Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

 

                                         1.3.3.

                                         Il reato di truffa giusta l’art. 146 CP [secondo cui chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 9 ss.)] tutela il patrimonio. Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero il titolare (der Inhaber) dei valori patrimoniali lesi (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.3.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

 

                                         La RE 1, accusatrice privata, è dunque legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 che ha negato l’esistenza del reato di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 CP), che le avrebbe cagionato un danno personale, diretto ed attuale.

 

                                       1.3.4.

                                       La reclamante, in sede di denuncia, ha pure invocato il reato di tentata coazione giusta i combinati art. 22 cpv. 1 CP [secondo cui chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione di un reato può essere punito con pena attenuata (BSK Strafrecht I – G. JENNY, op. cit., art. 22 CP n. 1 ss.)] e 181 CP [secondo cui è punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 5 ss.)], poiché a suo dire “… Le diffide scritte, le iniziative giudiziarie di carattere civile presso la Pretura di Mendrisio-Sud, nonché la denuncia penale dapprima minacciata e poi concretizzata presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino, costituiscono atti di indebita pressione finalizzata ad ottenere il pagamento di un credito infondato” (cfr. AI 1, punto 32. p. 8).

 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il bene giuridico protetto dall’art. 181 CP è la libertà d’azione, ovverossia la libera formazione e il libero esercizio della volontà (DTF 141 IV I consid. 3.1.1. e la giurisprudenza ivi citata). L’Alta Corte ha precisato che ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CC la volontà di una persona giuridica si esprime attraverso i suoi organi. Il suo cpv. 2 prevede che gli organi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti. Se ne deduce che la legge riconosce alle persone giuridiche la capacità di formare ed esprimere una volontà attraverso i propri organi e di agire di conseguenza. Ne discende che la libera formazione e il libero esercizio della volontà di una persona giuridica deve essere tutelata (allo stesso modo di quella di una persona fisica) dall’art. 181 CP. Una persona giuridica, lesa nella libera formazione o nel libero esercizio della sua volontà, deve pertanto essere considerata danneggiata dal reato di coazione. Essa può quindi costituirsi accusatrice privata se ha espressamente dichiarato la propria intenzione di partecipare al procedimento con un’azione civile o penale (DTF 141 IV I consid. 3.2.2.).

 

                                         Si ha dunque che nel caso in disamina la RE 1 è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP in relazione al reato di cui all’art. 181 CP nella misura in cui è stata lesa nella libera formazione o nel libero esercizio della sua volontà, in modo tale da subire un danno personale, diretto ed attuale.

 

                                         1.3.5.

                                        Per quanto concerne il reato di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] ipotizzato dalla reclamante si ricorda che la denuncia del 17.11.2020 è stata sporta da __________ unicamente nei confronti degli organi formali/di fatto/attuali/passati della RE 1 (__________, __________ e __________) per titolo di truffa, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 27.5.2021 (NLP __________). Ne discende che ad RE 1 non può essere riconosciuta la legittimazione a censurare il decreto impugnato riguardo a questa imputazione, non essendo direttamente e personalmente lesa dal reato di cui all’art. 303 CP. Sotto questo profilo il gravame è irricevibile.

 

                                         1.3.6.

                                         Il reato di sviamento della giustizia giusta l’art. 304 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, e chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé medesimo di un atto punibile (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 304 CP n. 5 ss.)] tutela l’impregiudicato e non manipolato funzionamento della giustizia penale nell’interesse di un agire statale obiettivamente corretto (decisione TF 1B_510/2012 del 16.11.2012 consid. 1.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 304 CP n. 5; PK StGB – M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 304 CP n. 1). Esso protegge di conseguenza unicamente un bene giuridico collettivo – l’amministrazione della giustizia (die Rechts-pflege) – di modo che non può esserci una parte danneggiata e, di riflesso, un accusatore privato (decisione TF 1C_51/2020 del 19.10.2020 consid. 1.2.2. che rinvia alla DTF 86 IV 184 consid. 1; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 304 CP n. 5; cfr., anche, le decisioni di questa Corte 60.2021.292 dell’11.4.2022 consid. 1.3.; 60.2015.370 del 1.2.2016 consid. 3.3.; 60.2013.281 del 4.12.2013 consid. 3.2.2.).

 

                                         Il reclamo di RE 1, che non può essere riconosciuta come accusatrice privata in difetto di titolarità del bene giuridico difeso dalla norma, è pure irricevibile con riferimento all’art. 304 CP.

                                     

                                         1.3.7.

                                         Giova ad ogni modo rilevare che nel gravame la reclamante (assistita da un legale) indica di essersi costituita accusatrice privata ex art. 119 cpv. 2 lit. a CPP (cfr. doc. CRP 1, p. 2), senza però confrontarsi con la natura legale dei beni giuridici tutelati dalle norme penali che invoca (dal momento che richiama soltanto le ipotesi di reato formulate in sede di denuncia) e senza precisare quali sarebbero gli interessi giuridicamente protetti lesi dall’agire degli organi dirigenti della/e società da lei denunciata/e, in violazione dell’onere di motivazione che le incombeva – che concerne anche il presupposto della legittimazione (cfr. TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2016.372 del 21.4.2017 consid. 1.3.) – giusta i combinati art. 396 cpv. 1 CPP (secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP (le cui lit. a/b prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti della decisione che si intendono impugnare e i motivi a sostegno di una diversa decisione) [cfr. decisione TF 6B_207/2014 del 2.2.2015 consid. 5.2.; cfr. anche decisione di questa Corte dell’1°.2.2016 consid. 3.2.2., inc. 60.2015.370].

 

Ciononostante – come si vedrà in seguito – il decreto impugnato dovrà essere integralmente annullato in considerazione delle implicazioni del principio ne bis in idem.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                 3.   3.1.

                                       Si è detto che la reclamante critica anzitutto l’operato del magistrato inquirente, poiché avrebbe ecceduto, in maniera inadeguata, del suo potere di apprezzamento, per aver deciso di “… estendere l’analisi della denuncia penale anche nei confronti dell’Avv. PI 1, omettendo invece di procedere ad effettuare quell’analisi che incombono al Ministero Pubblico riguarda reati perseguibili d’ufficio“ (cfr. doc. CRP 1, p. 5 ad punto 19.), ma anche per aver “… addirittura deciso di modificare l’analisi della denuncia penale considerandola come inoltrata a carico di ignoti e non invece a carico delle persone denunciate appartenenti agli organi dirigenti delle 3 Società suddette”, sostenendo parimenti che “Questa decisione è priva di qualsivoglia motivazione in fatto e in diritto” (cfr. doc. CRP 1, p. 6 ad punto 20.).

 

                                         3.2.

                                       Ora, nella sua denuncia del 26.7.2022 la RE 1 ha, in effetti, indicato chiaramente come denunciati i “membri di organi dirigenti delle società seguenti: ”__________ __________, __________ e __________” (cfr. p. 1) con i loro nominativi, producendo la documentazione in merito (cfr. AI 1, p. 2 ad punto 4., e doc. 2 per __________; p. 3 ad punti 5. e 6., e doc. 4 per __________; p. 3 ad punto 7, e doc. 5, doc. 6, doc. 6bis e doc. 7 per __________).

 

                                       Ciononostante, nella prima pagina del decreto impugnato, il procuratore pubblico ha indicato “vista la denuncia sporta da RE 1 in data 26 luglio 2022” contro ignoti e l’avv. PI 1 per titolo di tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 CP), tentata coazione (art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP), denuncia mendace (art. 303 cpv. 1 CP) e sviamento della giustizia (art. 304 cifra 1 CP) [cfr. NLP __________, p. 1].

Nell’esposizione dei fatti egli ha ad ogni modo considerato che “… A distanza di oltre un anno dal decreto di non luogo a procedere (e di un anno e mezzo dall’inoltro della precedente denuncia penale), RE 1 sporge ora una (contro)denuncia contro IGNOTI, da ricercare negli organi delle società __________, __________ e __________” per le ipotesi di reato citate poc’anzi (cfr. NLP __________ consid. 2. e 3.).

 

                                        Al considerando 3. del decreto impugnato ha inoltre precisato i motivi alla base dell’estensione del procedimento penale a carico dell’avv. PI 1, patrocinatore di __________, su cui la reclamante peraltro non si esprime.

 

A fronte di ciò, non appare che il procuratore pubblico abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento.

 

Per quanto concerne invece il fatto che il magistrato inquirente ha segnalato “… che la denuncia penale di RE 1 appare scarsamente motivata e non è sempre chiaro in che cosa consisterebbero i reati ipotizzati. Soprattutto, non è chiaro per quale motivo la denunciante ha deciso di denunciare anche gli organi di __________ e __________, quando invece sia la denuncia penale del 17 novembre 2020 sia le iniziative giudiziarie da lei qualificate come illecite sono state avviate tutte unicamente da __________. Su questo punto, l’esposto appare incomprensibile” (cfr. NLP __________ consid. 4.), nell’esame del merito si terrà conto della censura sollevata dalla reclamante.

 

 

                                 4.   4.1.

                                         4.1.1.

                                         Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 9 ss.).

 

                                         Un inganno è astuto giusta questa disposizione se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei (cfr. decisione TF 6B_645/2021 del 28.3.2022 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).

 

                                         Il reato presuppone inoltre un danno (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 152 ss.), che deve essere causato dalla disposizione, indotta dall’errore, a sua volta indotto dall’inganno astuto. Deve esserci, in altre parole, un nesso di causalità tra i diversi elementi del reato (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 146 CP n. 1/29). Il reato implica che il danno sia cagionato da un atto di disposizione del danneggiato stesso. Esso è causato direttamente quando è provocato esclusivamente dal comportamento ingannevole, senza un ulteriore intervento dell’autore [DTF 128 IV 255 consid. 2.e) aa); 126 IV 113 consid. 3.a); 115 IV 31 consid. 3.a)].

 

                                         È un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).

 

                                         4.1.2.

La truffa processuale è un caso particolare di truffa. Essa consiste nell’ingannare con astuzia il tribunale al fine di determinarlo a rendere una decisione – materialmente sbagliata – pregiudizievole al patrimonio della controparte o di un terzo (decisione TF 6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021, 6B_837/2021 del 7.6.2022 consid. 4.1.2.; DTF 122 IV 197 consid. 2.).

Anche in questo contesto l’autore deve agire a scopo di indebito profitto. Il carattere indebito non risulta già solo dalle modalità dell’ottenimento del profitto, ma piuttosto dal fatto che quest’ultimo è contrario all’ordine giuridico. Non è quindi indebito il profitto a cui l’autore ha o crede di avere diritto e non commette di conseguenza una truffa il creditore che ricorre ad un inganno astuto al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutogli. Nell’ambito della truffa processuale, lo scopo di indebito profitto sussiste qualora l’autore aspira ad ottenere una decisione che non corrisponde alla situazione giuridica materiale (decisione TF 6B_1005/2013 del 10.2.2014 consid. 5.1. e dottrina ivi citata; cfr. anche decisione TF 6B_1022/2019 del 30.10.2019 consid. 3.2.).

 

                                        4.2.

                                         4.2.1.

Si è detto che la RE 1 rimprovera al magistrato inquirente di non aver esaminato l’ipotesi di reato di truffa in merito al fatto che le tre società denunciate (la __________, la __________ e la __________ avrebbero architettato un sistema in cui una delle società avrebbe conseguito un indebito profitto a scapito della stessa RE 1.

 

Quest’ultima, nel suo esposto penale (al quale ha allegato diversa documentazione a sostegno della sua versione dei fatti), ha in particolare affermato che, nell’ambito dell’operazione messa in atto (ove il traffico telefonico sarebbe partito dalla __________ e giunto sempre a quest’ultima società e in cui la RE 1 avrebbe assunto il ruolo di “società passante”), avrebbe scoperto soltanto in seguito l’agire in concorso delle tre società. In particolare la __________ avrebbe tratto un vantaggio diretto, trattenendo il saldo sui pagamenti di __________, anziché riversarlo a favore di RE 1. Le tre società avrebbero poi fatto in modo di ripartire i fondi in circolazione tra di loro così da generare un credito contabile a suo carico cagionandole un danno, e meglio come descritto nella sua denuncia (cfr. AI 1; cfr. anche consid. b in fatto).

 

                                          4.2.2.

                                         Ora, il magistrato inquirente nel decreto di non luogo a procedere ha, in effetti, omesso di esprimersi sull’intera operazione finanziaria messa in atto e sull’agire delle società denunciate rispettivamente dei suoi organi, di cui RE 1 sarebbe rimasta asseritamente vittima e danneggiata ai sensi dell’art. 146 CP. In tal modo è stato violato l’obbligo di motivazione, che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1462/2021 del 1.6.2022 consid. 1.2.1. e riferimenti; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

 

                                         Questa Corte – quale autorità di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) – non può trattare la questione quale prima istanza (non essendosi il magistrato inquirente espresso al riguardo nemmeno in questa sede con eventuali osservazioni).

 

                                         Sotto questo profilo il reclamo deve essere accolto.

 

                                         4.3.

                                        In merito all’ipotesi di reato di (tentata) truffa processuale la reclamante censura l’argomentazione del procuratore pubblico secondo cui dagli allegati della causa civile non risulterebbe alcun tentativo di ottenere un illecito profitto, o “Perlomeno il carattere “illecito” non appare manifesto” (cfr. consid. 6 del NLP), poiché contraria al principio “in dubio pro duriore”, essendo sufficienti degli indizi per l’apertura di un procedimento penale (cfr. doc. CRP 1, p. 4).

 

                                         La reclamante, oltre a non confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di (tentata) truffa processuale, non indica però quali sarebbero questi indizi per l’apertura di un procedimento penale a carico di __________ in relazione alla causa civile, il cui destino non è peraltro noto a questa Corte.

 

                                         Sia come sia, dalla documentazione prodotta dalla reclamante con la denuncia risulta in particolare che con istanza 3.3.2020 la __________ ha domandato alla Pretura di __________ di fissare un’udienza di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, il rilascio di un’autorizzazione ad agire nei confronti di RE 1 con un’azione creditoria, chiedendo in particolare la sua condanna al pagamento dell’importo di CHF 456'475.58 (oltre interessi), che corrisponderebbe al saldo di quattro fatture del 2019 rimaste scoperte in relazione al contratto denominato MUTUAL CARRIER SERVICES AGGREEMENT sottoscritto tra le parti il 1°.3.2019 (cfr. AI 1 – doc. 14).

                                         Il 13.10.2020, in assenza di conciliazione tra le parti, la Pretura di __________, ha rilasciato a __________ l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC (cfr. AI 1 – doc. 15 e doc. 16). Non è dato sapere se la causa sia stata poi inoltrata o meno entro il termine assegnato dalla Pretura.

 

                                         Dalle argomentazioni esposte nella sua istanza civile e dai documenti allegati non emergono elementi/indizi tali da ritenere che la __________ abbia voluto o perlomeno tentato di ingannare con astuzia la Pretura allo scopo di ricevere una decisione che non corrisponde alla situazione giuridica materiale a pregiudizio di RE 1, avendo semplicemente esposto la sua versione dei fatti per il recupero del proprio credito (e quindi per ottenere il pagamento di quanto dovutogli), facendo valere i propri diritti e le proprie pretese.

 

A fronte di ciò, la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente secondo cui nel caso in disamina difetta il tentativo di ottenere un illecito profitto è condivisibile e corretta.

 

 

                                 5.   5.1.

Circa l’ipotesi di reato di coazione ex art. 181 CP la reclamante ritiene “infondato” il punto 8. del decreto impugnato, dal momento che il magistrato inquirente avrebbe ignorato che sarebbe stata “… proferita la minaccia di denuncia penale da inoltrarsi non soltanto in Svizzera ma anche in Italia” (doc. CRP 1, p. 5).

 

5.2.

In primo luogo non si capisce per quale motivo le argomentazioni apportate dal magistrato inquirente al punto 8 del decreto dovrebbero essere infondate per il fatto che egli non si sarebbe espresso su una fattispecie.

 

In secondo luogo va ad ogni modo rilevato che è stata la stessa reclamante (peraltro assistita da uno studio legale) ad aver omesso, nei considerandi in diritto, di includere nel reato invocato anche la minaccia di una denuncia penale in Italia [” Le diffide scritte, le iniziative giudiziarie di carattere civile presso la Pretura di Mendrisio-Sud, nonché la denuncia penale dapprima minacciata e poi concretizzata presso il ministero pubblico del Canton Ticino, costituiscono atti di indebita pressione finalizzata ad ottenere il pagamento di un credito fondato. Sono quindi riuniti gli elementi costitutivi oggettivi soggettivi del reato di tentata coazione, punibile in base all’art. 181 CP” (cfr. AI 1, punto 32. p. 8)].

 

Va inoltre tenuto presente che nemmeno per il fatto che al punto 23. della denuncia la reclamante ha indicato che, nonostante l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 27.05.2021, la __________, per il tramite del suo legale, avrebbe “… continuato a mantenere la sua pressione, minacciando denuncia penale anche in Italia (… doc. 23) che venne inviata anche al sig. __________ (doc. 24)”, il pubblico ministero avrebbe potuto e dovuto dedurre che essa avesse voluto includere anche questa fattispecie come penalmente rilevante ai sensi dell’art. 181 CP, avendo precisato che “…. A questa ulteriore pesante quanto ingiustificata minaccia si reagì mediante lettera datata 8.06.2021 del patrocinatore di RE 1, avv. __________ …” (cfr. AI 1, punto 23. p. 8 e doc. 25 ivi allegato)].

 

Si è trattato dunque di un semplice scambio epistolare tra legali, in cui in particolare l’avv. PI 1 si era espresso soltanto a tutela degli interessi della sua cliente, e nulla più.

 

 

                                   6.   Tenuto conto delle precedenti considerazioni, essendo stato violato l’obbligo di motivazione (cfr. consid. 4.2.), il magistrato inquirente dovrà esaminare e stabilire se, come indicato e documentato nell’esposto penale 26.7.2022, gli organi della __________, della __________ e della __________ hanno assunto un comportamento di rilevanza penale con riferimento all’intera operazione finanziaria messa in atto dalle parti coinvolte con il flusso di traffico telefonico, in cui la RE 1 avrebbe subito un danno.

 

                                         Il decreto di non luogo a procedere deve pertanto essere integralmente annullato in considerazione delle implicazioni del principio ne bis in idem.

 

                                         Gli atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti ai sensi dei precedenti considerandi.

 

 

                                   7.   Il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, parzialmente vincente, CHF 800.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).


 

 Per questi motivi,

richiamati gli art. 22, 146, 181, 304 e 305 CP, 385 e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 3.8.2022 (NLP __________) del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato ai sensi dei considerandi.

 

                                 §§   Gli atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorre

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera