Incarto n.
60.2022.224

 

Lugano

1 marzo 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 13/16.8.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

il decreto di non luogo a procedere 28.7.2022 (NLP __________) emanato dal procuratore generale sostituto Moreno Capella nell’ambito del procedimento penale nei confronti di PI 1, __________, per titolo di vie di fatto (inc. MP __________);

 

richiamato lo scritto 17/18.8.2022 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – comunica di riconfermarsi nella decisione impugnata, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

considerato che, PI 1, interpellata, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.    In data 27.2.2022, presso la pista di ghiaccio a __________, al termine di una partita di hockey della sezione giovanile, tra __________ e __________, PI 1, madre di un giocatore della squadra __________, avrebbe afferrato al collo con tutte e due le mani e stretto per circa 5-10 secondi RE 1 (nato il __________), giocatore della squadra avversaria.

 

 

b.    In data 2.3.2022 RE 1 è stato interrogato, alla presenza della madre RA 1, dalla polizia del Canton __________, suo cantone di residenza (cfr. AI 1, inc. MP __________).

 

 

c.    In data 30.3.2022 è giunto presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino il rapporto (di data 15.3.2022) di inchiesta di polizia giudiziaria del Canton __________ (AI 1).

 

È stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ nei confronti di PI 1 per titolo di vie di fatto.

 

 

                                  d.   In data 4.4.2022, il magistrato inquirente ha incaricato la polizia, ex art. 307 cpv. 2 e 309 cpv. 2 CPP, di procedere alle indagini supplementari necessarie (sentendo le parti ed eventuali persone informate) per chiarire i fatti e per stabilire l’esistenza/inesistenza di indizi di reato (AI 2).

Nell’ambito delle sue competenze, la polizia era inoltre autorizzata a svolgere ogni altra indagine utile ai fini del procedimento.

 

 

                                   e.   A seguito del suddetto mandato, la polizia ha interrogato - in data 31.5.2022 - __________, in veste di persona informata sui fatti, in data 22.6.2022 PI 1, in veste di imputata, ed infine il 9.7.2022 __________ in veste di persona informata sui fatti (ad AI 3).

 

 

                                    f.   In data 28.7.2022 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento (NLP __________), in quanto le versioni rese dalle parti sarebbero contrastanti e non vi sarebbe la possibilità di assumere nuove prove, non potendo quindi stabilire il reale svolgimento dei fatti.

 

 

                                  g.   Con gravame 13/16.8.2022 RE 1, rappresentato dalla madre RA 1, ha impugnato il suddetto decreto di non luogo a procedere chiedendone l’annullamento.

 

Il reclamante ha anzitutto chiesto l’accesso agli atti del procedimento di cui all’inc. MP __________, in particolare al rapporto di polizia.

 

Ha poi indicato che, nell’ambito del suo interrogatorio da parte della polizia del Canton __________, avrebbe dichiarato che solo dopo l'intervento di uno dei due arbitri l'imputata l’avrebbe lasciato, smettendo di soffocarlo. Vi sarebbero stati due arbitri che avrebbero assistito direttamente ai fatti, segnatamente __________ e __________; egli non sarebbe stato in grado di dire quale dei due arbitri sarebbe intervenuto per allontanare PI 1, ragion per cui entrambi gli arbitri presenti avrebbero dovuto essere interrogati.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato in data 13/16.8.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 28.7.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 28.7.2022 che ha negato l’esistenza del reato ipotizzato, che l’avrebbe leso personalmente, direttamente ed attualmente.

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                          L’impugnativa in questione è, in queste circostanze, ricevibile.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                       Il reclamante ha ipotizzato nei confronti di PI 1 il reato di vie di fatto giusta l'art. 126 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute (BSK Strafrecht II A. ROTH / T. KESHELAVA, 4. ed., art. 126 CP n. 1 ss.)], in relazione a quanto indicato in fatto (cfr. consid. a.).

 

                                         3.2.

                                         Come esposto sopra, dopo aver ricevuto ed acquisito agli atti il rapporto 15.3.2022 della polizia cantonale di __________, contenente (tra l’altro) il verbale di interrogatorio di RE 1 (in veste di accusatore privato), il magistrato inquirente, il 4.4.2022, ha incaricato la polizia, ex art. 307 cpv. 2 e 309 cpv. 2 CPP, di procedere alle indagini supplementari necessarie (sentendo le parti ed eventuali persone informate) per chiarire i fatti e per stabilire l’esistenza/inesistenza di indizi di reato.

 

                                         La polizia è stata inoltre autorizzata a svolgere ogni altra indagine utile ai fini del procedimento.

 

                                         Sulla scorta di tale mandato, la polizia ha interrogato l’imputata e due persone informate sui fatti.

 

                                         In data 28.7.2022 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere qui impugnato (NLP __________).

 

                                         Si pone quindi anzitutto la questione a sapere se la predetta decisione sia stata emanata in maniera proceduralmente corretta.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         La procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP – della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).

 

                                         3.3.2.

                                         Il pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha effetto dichiarativo (decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

 

                                         3.3.3.

                                         Il magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].

 

                                         Giusta l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

 

                                         3.3.4.

                                         Il procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile al principio della legalità (decisione TF 6B_638/2021 del 17.8.2022 consid. 2.1.1.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.

 

                                         3.3.5.

                                         Giusta l’art. 309 cpv. 2 CPP il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato. L’invio degli atti alla polizia in applicazione di detta disposizione conduce all’apertura della procedura investigativa giusta l’art. 306 CPP (BSK StPO – B. RHYNER, op. cit., art. 306 CPP n. 11/26).

 

                                         Anche dopo l’apertura dell’istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. Al tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere (art. 312 cpv. 1 CPP).

 

                                         Questa Corte si è espressa sulla portata dell’art. 309 cpv. 2 CPP nella decisione CRP 60.2012.88 del 19.6.2012 (consid. 3.).

 

                                         Essa ritiene, considerato che i lavori preparatori indicano esplicitamente che la possibilità di far capo all’art. 309 cpv. 2 CPP “(…) dovrebbe tuttavia essere sfruttata con una certa cautela. Nel dubbio occorre aprire l’istruzione, giacché anche dopo l’apertura vi è la possibilità di incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari (art. 312)” (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1167; BSK StPO – B. RHYNER, op. cit., art. 306 CPP n. 26; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 40; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 309 CPP n. 8), che il magistrato inquirente debba fare uso della facoltà di cui all’art. 309 cpv. 2 CPP con riserbo: può ricorrere all’attività della polizia soltanto allo scopo di determinare se sono dati “sufficienti” indizi di reato e quindi di decidere se aprire l’istruzione penale a’ sensi dell’art. 309 cpv. 1 lit. a CPP (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 306 CPP n. 8 / 12). Può perciò incaricare la polizia di chiarire il tenore di un esposto con l’audizione del querelante/denunciante; non può, al contrario, delegare la totalità dell’inchiesta alla polizia, nel senso che quest’ultima effettui ogni e qualsiasi atto diretto a stabilire l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Una tale condotta eluderebbe infatti l’obbligo di aprire l’istruzione non appena emergono sufficienti indizi rispettivamente l’art. 312 CPP, che prevede la delega alla polizia di specifici (e non generici) atti (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 40). La polizia non può pertanto procedere, nel contesto dell’art. 309 cpv. 2 CPP, all’audizione sistematica di tutti gli eventuali danneggiati oppure di tutte le persone informate sui fatti, esulando questi interrogatori, manifestamente, dalla finalità della norma, ovvero di determinare la presenza di sufficienti indizi per decidere se aprire l’istruzione. La polizia non può neppure procedere, in applicazione dell’art. 309 cpv. 2 CPP, all’audizione dell’imputato (cfr. decisione CRP 60.2017.129 del 23.10.2017 consid. 6.; cfr., di altra opinione: decisione TF 6B_866/2021 del 15.8.2022 consid. 2.2.1.).

 

                                         3.3.6.

                                         La differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.

 

                                         L’apertura dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali [per esempio all’assunzione delle prove secondo l’art. 147 CPP (decisione TF 6B_638/2021 del 17.8.2022 consid. 2.1.3.)], di fare capo ad un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e, ancora, di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).

 

                                         3.3.7.

                                         Secondo l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

 

                                         Di principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

 

                                         L’esito prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è tuttavia vincolante: il magistrato inquirente può infatti, dopo la comunicazione scritta alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 5).

 

                                         Le formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018 consid. 4.].

 

                                         3.4.

                                         Nel caso che qui ci occupa la polizia, incaricata dal pubblico ministero in applicazione dei combinati art. 307 cpv. 2 e 309 cpv. 2 CPP, ha proceduto all’interrogatorio di PI 1, in veste di imputata, e di __________ e __________, entrambi in veste di persone informate sui fatti (AI 3). Non ha invece interrogato l’altro arbitro presente alla partita, pure indicato da RE 1 nell’ambito del suo interrogatorio (cfr. AI 1), che avrebbe forse potuto chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

 

                                         Secondo quanto esposto ai considerandi precedenti, l’interrogatorio dell’imputata e di due persone informate sui fatti non poteva tuttavia avvenire nel contesto del mandato conferito in applicazione dell’art. 309 cpv. 2 CPP. Avrebbe di contro dovuto essere svolto nell’ambito del mandato giusta l’art. 312 cpv. 1 CPP, dopo l’apertura dell’istruzione del procedimento (art. 309 cpv. 3 CPP).

 

                                         L’errore procedurale non è irrilevante, in merito ai diritti delle parti (art. 147 CPP) ed alla chiusura dell’istruzione (art. 318 CPP).

 

                                         RE 1 non ha infatti potuto confrontarsi con le dichiarazioni dell’imputata e delle persone informate sui fatti, né partecipando al loro interrogatorio né nell’ambito della procedura secondo l’art. 318 cpv. 1 CPP. In considerazione degli atti esperiti, l’istruzione doveva essere reputata aperta giusta l’art. 309 cpv. 3 CPP. L’istruzione poteva dunque chiudersi soltanto secondo quanto previsto dall’art. 318 CPP.

 

                                         Non si giustificava di conseguenza, dal profilo della procedura, l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere (cfr. decisione TF 6B_1096/2018 del 25.1.2019 consid. 2.3.), ma – semmai – di un decreto di abbandono ai sensi dell’art. 319 ss. CPP.

 

                                         Avendo il procuratore generale sostituto disatteso le formalità previste dall’art. 318 cpv. 1 CPP, ovvero non avendo preventivamente comunicato alle parti se intendeva promuovere l’accusa oppure abbandonare il procedimento penale ed omettendo di fissare un termine per presentare eventuali istanze probatorie, il decreto di non luogo a procedere 28.7.2022 (NLP __________) deve essere annullato.

 

                                         Non si impone pertanto di esaminare il merito della fattispecie.

 

Nell’ambito delle sue incombenze il magistrato inquirente valuterà altresì la richiesta di accesso agli atti di RE 1, nonché la necessità di interrogare il summenzionato secondo arbitro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

 

 

                                   4.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità, non avendo RE 1, fatto capo ai servizi di un legale.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di non luogo a procedere 28.7.2022 (NLP __________) del procuratore generale sostituto Moreno Capella è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non sono assegnate indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trent

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera