Incarto n.
60.2022.230

 

Lugano

19 maggio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18/19.8.2022 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

patr. da: avv.ti  PR 1 e PR 2, ,

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 5.8.2022 emanato dal procuratore pubblico Francesca Nicora nell’ambito del procedimento dipendente da denuncia 26/27.8.2019 nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________), e di PI 1, Bellinzona (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (ABB 1227/2022);

 

 

richiamati gli scritti 29/30.8.2022 e 3/4.10.2022 (duplica) di PI 2 – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame –, 31.8.2022 e 22/23.9.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa –, 2/5.9.2022 e 3/4.10.2022 (duplica) di PI 1 – che, osservato, ha domandato la reiezione dell’impugnativa – e 16/19.9.2022 (repliche) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 26/27.8.2019 (AI 1) __________ ha denunciato PI 2 ed PI 1 per appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti circa un’operazione commerciale.

 

                                         Dalla denuncia e dagli allegati si evince segnatamente quanto segue.

 

                                         1.

                                         Con contratto preliminare di cessione di quote di società a responsabilità limitata di data 22.1.2014 la __________, __________ [società detenuta al 100% dalla __________, __________ (doc. 3 di denuncia)], rappresentata da PI 2, quale promittente venditrice e detentrice – secondo il tenore del contratto – dell’intero capitale sociale della __________, __________, ha promesso di cedere e vendere alla __________, __________, rappresentata da __________, quale promittente acquirente, il 50% delle quote della __________ al prezzo di Euro 9'045'676.50 (doc. 4 di denuncia).

 

                                         2.

                                         PI 2 e __________ avrebbero poi deciso di effettuare l’operazione per il tramite di società svizzere.

 

                                         Con scrittura privata 13.6.2014 la RE 1 [costituita il 26.5.2014 (doc. 8 di denuncia)] (per __________), rappresentata dall’amministratore unico __________, quale mutuante, ha dichiarato di concedere alla __________, __________ (per PI 2), rappresentata dall’amministratore unico PI 1, quale mutuataria e detentrice – secondo il tenore della scrittura privata – del 50% del capitale sociale della __________, un mutuo della somma di Euro 9'045'676.50 (da corrispondere in tre tranches), da restituire entro il 30.6.2015. La mutuataria poteva estinguere il debito trasferendo alla mutuante le quote nella __________ (doc. 6 di denuncia).

 

                                         3.

                                         Con agreement 9.4.2015 la RE 1 e la __________ hanno indicato che le parti avevano sottoscritto un accordo secondo cui la RE 1 avrebbe trasferito alla __________ la somma di Euro 3'000'000.00 entro il 30.6.2014 e la somma di Euro 3'045'676.50 entro il 30.6.2015; da parte sua, la __________ avrebbe trasferito alla RE 1 al termine dell’operazione il 50% delle quote della __________. Dall’accordo risulta che, per ragioni conosciute ed accettate dalle parti, la RE 1 aveva corrisposto alla __________ soltanto la prima rata di Euro 3'000'000.00. Le parti avevano concordato di sospendere il versamento delle ulteriori rate. Sempre secondo questo accordo, dopo il 30.6.2015 la __________ avrebbe trasferito alla RE 1 il 24.80% delle quote della __________ o, in caso di completo adempimento dell’agreement, il 50% delle quote della __________ (doc. 7 di denuncia).

 

                                         4.

                                         Il 30.6.2015 la __________, il cui amministratore unico era PI 1, ha acquisito (per atto di fusione) la __________ (doc. 1 di denuncia).

 

                                         5.

                                         In data 5.5.2017 PI 1 è divenuto amministratore unico della RE 1 (doc. 8 di denuncia 26/27.8.2019).

 

                                         6.

                                         Con receipt 17.10.2017 la __________, rappresentata dal suo amministratore unico PI 1, ha dichiarato di avere ricevuto dalla RE 1 la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________ (doc. 9 di denuncia).

 

                                         7.

                                         Il medesimo giorno PI 1, nella sua funzione di rappresentante legale sia della __________ sia della RE 1, ha confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato dall’azionista della __________ [PI 2 (mandato di cui al doc. 11)] di trasferire il 50% delle quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b) nel minor tempo possibile (doc. 10 di denuncia).

 

                                         8.

                                         La __________ non avrebbe mai adempiuto i suoi obblighi contrattuali (p. 5 di denuncia).

 

                                         9.

                                         Il 16.5.2018 __________, azionista della RE 1, sarebbe riuscito a rimuovere PI 1 quale amministratore unico della RE 1 ed a nominare un nuovo amministratore unico (doc. 8 di denuncia). Cio che avrebbe permesso di prendere il controllo della RE 1 e, il 27.6.2018, di mettere in mora la __________ in merito al dovere di trasferire alla RE 1 la quota del 50% della __________ (doc. 12 di denuncia).

 

                                         10.

                                         Con scritto 9.7.2018 PI 1, quale amministratore unico della __________, ha preso posizione sulla lettera 27.6.2018 della RE 1.

 

                                         Ha indicato che i motivi per cui non era possibile il trasferimento alla RE 1 delle quote della __________ erano da ricondurre al fatto che i contratti di finanziamento sottoscritti dalla __________ con i vari istituti bancari prevedevano la clausola che un cambio di controllo della società dovesse essere approvato dalle banche (che fino a quel momento avevano negato l’accordo). Ha aggiunto che il rapporto iniziale tra le parti prevedeva un prezzo di vendita, per il 50% della __________, di Euro 9'045'676.50. __________ si era impegnato contrattualmente a costruire ed a consegnare il palazzo di IR – Teheran di proprietà dell’azionista unico della __________: per motivi compensatori tra le parti il prezzo era stato ridotto ad Euro 6'045'676.50. Vista la situazione venutasi a creare in Iran, era giocoforza concludere che la compensazione decadesse e che il valore della __________ dovesse essere rifissato in Euro 9'045'676.50. L’amministratore unico ha citato altre problematiche che si opponevano al trasferimento delle quote della __________ alla RE 1, che necessitavano di una soluzione globale (doc. 13 di denuncia).

 

                                         11.

                                         11.1.

                                         Con petizioni 19.2.2019 (doc. 14 di denuncia) e 4.3.2019 (doc. 15 di denuncia) la RE 1 ha convenuto PI 1 e la __________ davanti alla Pretura del distretto di __________ per responsabilità dell’organo societario rispettivamente per inadempimento contrattuale.

 

                                         11.2.

                                         PI 1 (doc. 16 di denuncia) e la __________ [doc. 17 di denuncia] (divenuta il 14.5.2019 __________) hanno risposto contestando le pretese.

 

                                         11.3.

                                         Per il denunciante, le risposte di causa avrebbero contenuto una serie di elementi che, uniti tra loro e valutati congiuntamente con i fatti, avrebbero reso necessaria la presentazione della denuncia: PI 1 avrebbe confermato di non avere effettuato il trasferimento delle quote della __________ perché PI 2 avrebbe revocato il mandato conferito il 17.10.2017, ammettendo quindi di avere anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista della __________ a discapito degli ordini dell’azionista della RE 1 e rimangiandosi le pattuizioni sottoscritte il 17.10.2017; PI 1 avrebbe confermato di aver contabilizzato il flusso di denaro intervenuto tra la RE 1 e la __________ quale prestito della RE 1 nei confronti della __________, riconoscendo perciò di aver disposto del patrimonio della RE 1; la __________ avrebbe affermato che le pattuizioni sarebbero state nulle e perciò non avrebbero esplicato alcun effetto giuridico; la __________ avrebbe sostenuto che in realtà la RE 1 non avrebbe pagato l’intero prezzo di acquisto.

 

                                         12.

                                         __________ si è costituito accusatore privato per l’azione penale. Con scritto 8/10.10.2019 (AI 3) la RE 1 si è parimenti costituita accusatrice privata per l’azione penale.

 

                                         13.

                                         Il procedimento è stato registrato come inc. MP 2019.8253.

 

 

                                  b.   Con decisione 15.11.2019 (NLP 3050/2019) [AI 4] l’allora procuratore pubblico Andrea Minesso ha decretato il non luogo a procedere.

 

                                         Il magistrato inquirente, ricordati i fatti, ha esaminato le ipotesi accusatorie concludendo che non fossero dati indizi di colpevolezza.

 

                                         In relazione al reato di appropriazione indebita, ha indicato che il patrimonio di una persona giuridica non era affidato ai suoi organi, di modo che il reato non era imputabile ai denunciati. In ogni caso, la RE 1 non aveva affidato loro propri valori patrimoniali. Agli atti non c’era alcun elemento attestante il passaggio ad PI 1 del potere materiale e giuridico di disposizione sui valori della RE 1. PI 1 si era limitato a confermare la ricezione dalla RE 1 di “EURO 6'045'680 representing the full purchase of the 50% of __________”; non era stato lui ad effettuare i versamenti in questione. Conclusione che valeva a maggior ragione per PI 2, che era l’azionista unico della __________, quindi della controparte della RE 1.

 

                                         Il pubblico ministero, per il reato di amministrazione infedele, ha reputato che PI 2, non avendo alcun obbligo nei confronti della RE 1, non poteva essere considerato gerente.

 

                                         PI 1, amministratore unico (con diritto di firma individuale) della società dal 5.5.2017 al 16.5.2018, avrebbe potuto essere ritenuto gerente giusta l’art. 158 CP. Nella fattispecie non sussistevano nondimeno i necessari elementi atti a comprovare che PI 1 avesse effettivamente il necessario potere di gestione autonomo sul patrimonio societario della RE 1. Non c’era alcun indizio che portasse a dire che era stato PI 1 a gestire il patrimonio della società, effettuando i pagamenti previsti negli accordi stipulati tra i beneficiari economici della RE 1 e della __________. PI 1, secondo gli atti, si era limitato a certificare le pattuizioni tra gli azionisti unici delle società. Il denunciato non poteva pertanto esserne reputato il gerente.

 

                                         In ogni caso, ha aggiunto il magistrato inquirente, anche se fosse da considerare gerente, non era l’inosservanza dei suoi obblighi nei confronti della RE 1 ad avere provocato l’inadempimento contrattuale da parte della __________. PI 1 – a cui veniva imputato di avere anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista della __________ a discapito di quelli dell’azionista della RE 1 e di avere ritrattato le pattuizioni 17.10.2017, ovvero di non avere protetto gli interessi della RE 1 – aveva spiegato il suo comportamento: nel momento in cui la __________ aveva segnalato alle banche (che avevano garantito i finanziamenti per un’operazione immobiliare in Italia) che ci sarebbe stato un cambio di controllo della società erano emerse tutte le criticità legate alla persona di __________ (il cui nome figurava nei “Panama papers”); le criticità avevano spinto PI 2 a revocare il mandato 17.10.2017; PI 1, come amministratore della RE 1, aveva correttamente applicato l’accordo 13.6.2014 e aveva tutelato gli interessi della RE 1 e di __________. I doveri di protezione degli interessi pecuniari della RE 1 da parte del suo amministratore unico dovevano forzatamente essere esaminati a fronte della volontà dell’azionista unico della __________ (PI 2) di non adempiere gli accordi. PI 1 aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2 di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1. Decisione in merito alla quale non aveva margine di manovra. Aveva quindi provveduto ad iscrivere a bilancio della società l’operazione come prestito della RE 1 alla __________. PI 1, anche nella sua qualità di amministratore unico, non poteva costringere la citata società e l’azionista ad adempiere il contratto in questione.

 

                                         Con riferimento al reato di truffa, il procuratore pubblico – ricordato che il denunciante riteneva di essere stato astutamente ingannato segnatamente “con un castello di documenti che confermavano la perfetta esecuzione delle pattuizioni”, che aveva avuto come conseguenza che il denaro era stato corrisposto dalla RE 1 alla __________ – ha ritenuto che i citati documenti erano giunti in seguito al versamento da parte della RE 1, per certificare il ricevimento degli importi da lei corrisposti. Non erano quindi stati questi scritti ad avere determinato la RE 1 a versare Eur 6'045'680.00, ma la sua volontà di adempiere gli accordi da lei sottoscritti per ottenere il trasferimento di metà del capitale sociale della __________. In quest’ottica di accordi commerciali, non sussistevano indizi sull’intenzione di non adempiere i propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2, nel momento in cui la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. L’impossibilità rispettivamente la mancata volontà di trasferire le quote della __________ era quindi, semmai, sopraggiunta solo in seguito agli accordi tra le parti e non poteva costituire inganno astuto che aveva determinato il versamento di denaro dalla RE 1 alla controparte. In ogni caso, anche se si volesse considerare che PI 2, al momento dei vari accordi, non avesse avuto alcuna intenzione di trasferire le quote della __________, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte non tutti gli inganni sulla volontà di eseguire un contratto erano da reputarsi astuti, ma solo nei casi di operazioni correnti, di poco valore, ciò che non era il caso per le pattuizioni concrete. Per cui non poteva esserci inganno astuto.

 

                                         Il magistrato inquirente ha reputato che non fossero dati neppure indizi di colpevolezza dei reati di falsità in documenti, di appropriazione semplice e di impiego illecito di valori patrimoniali.

                                         Si trattava di un caso di inadempienza contrattuale, di natura civile, di competenza delle autorità civili, peraltro già adite.

 

                                         La pronuncia è stata intimata soltanto ai denuncianti.

 

 

                                   c.   Con gravame 28.11.2019 (AI 5) la RE 1 e __________ hanno postulato che, in suo accoglimento, il decreto di non luogo a procedere fosse annullato e gli atti fossero ritornati al pubblico ministero per procedere nei suoi incombenti.

 

 

                                  d.   Con giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 (AI 11) questa Corte ha accolto, per quanto ricevibile, il predetto reclamo annullando il decreto di non luogo a procedere e rinviando gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

 

                                         Questa Corte, riconosciuta soltanto alla RE 1 la legittimazione a presentare il gravame, ha anzitutto ricordato i reati ipotizzati a carico di PI 1 [già amministratore unico della RE 1 (periodo 5.5.2017 – 16.5.2018) ed amministratore unico della __________ (oggi __________)] e di PI 2 (azionista della __________) in relazione al fatto che la __________, rappresentata da PI 1, malgrado avesse ricevuto dalla RE 1, il cui amministratore unico era PI 1, l’importo di Euro 6'045'676.50, non avrebbe proceduto a corrisponderle, quale controprestazione, il 50% delle quote della __________.

 

                                         Ha indicato che dagli atti risultava che con receipt 17.10.2017 la __________, rappresentata dal suo amministratore unico PI 1, aveva dichiarato di avere ricevuto dalla RE 1 la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________. Emergeva inoltre che, il medesimo giorno, PI 1, quale rappresentante legale sia della __________ sia della RE 1, aveva confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato dall’azionista della __________ (PI 2) di trasferire il 50% delle quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b) nel minor tempo possibile.

 

                                         Questa Corte ha poi esposto il reato di amministrazione infedele, segnatamente con riferimento al fatto che gli amministratori di una società anonima hanno in particolare l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società e sono chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società rispettivamente al divieto di Selbstkontrahieren, ritenuto che – nel caso di un conflitto di interessi – gli interessi della società, in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO, devono essere anteposti a tutti gli altri interessi, anche di principio agli interessi degli azionisti.

 

                                         Per la Corte, dagli atti non emergevano elementi per concludere che PI 1, amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1, non avesse qualità di amministratore giusta l’art. 158 cifra 1 CP, come invece aveva ritenuto il procuratore pubblico. Dal fatto che il denaro del mutuo non sarebbe stato versato alla __________ per suo mezzo non si poteva dedurre che non potesse disporre del patrimonio della società, ovvero che non avesse l’indipendenza esatta dalla legge. Un membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale era peraltro di principio amministratore ex art. 158 CP. In ogni caso, anche se PI 1 fosse stato soltanto l’uomo di paglia – fatto che tuttavia non risultava dagli atti –, avrebbe dovuto essere considerato amministratore, come ritenuto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte.

 

                                         Si doveva aggiungere che il pubblico ministero, nell’esame del citato reato, aveva omesso di confrontarsi con la tematica del conflitto di interessi in cui si era manifestamente trovato PI 1. Con agreement 9.4.2015, in parziale modifica della pattuizione 13.6.2014, la RE 1 e la __________ avevano indicato che le parti avevano sottoscritto un accordo secondo cui la RE 1 avrebbe trasferito alla __________ Euro 3'000'000.00 entro il 30.6.2014 ed Euro 3'045'676.50 entro il 30.6.2015; da parte sua, la __________ avrebbe trasferito alla RE 1 al termine dell’operazione il 50% delle quote della __________. Dall’accordo risultava che, per ragioni conosciute ed accettate dalle parti, la RE 1 aveva corrisposto alla __________ soltanto la prima rata di Euro 3'000'000.00. Le parti avevano concordato di sospendere il versamento delle ulteriori rate. Sempre secondo questo accordo, dopo il 30.6.2015 la __________ avrebbe trasferito alla RE 1 il 24.80% delle quote della __________ o, in caso di completo adempimento dell’agreement, il 50% delle quote della __________. PI 1, il 17.10.2017, nella sua funzione di rappresentante legale sia della __________ (che il 30.6.2015 aveva acquisito la __________) sia della RE 1 (di cui PI 1 il 5.5.2017 era divenuto amministratore unico), aveva confermato che: a) la RE 1 aveva versato alla __________ la somma di Euro 6'045'680.00 pari all’intero prezzo di compravendita del 50% delle quote della __________; b) aveva ricevuto quel giorno mandato dall’azionista della __________ di trasferire il 50% delle quote della __________ alla RE 1; c) avrebbe eseguito il mandato di cui sub b) nel minor tempo possibile.

 

                                         PI 1, quale amministratore unico della RE 1, avrebbe dovuto – qualora la __________ non avesse eseguito quanto previsto dagli accordi, come di fatto era apparentemente avvenuto – procedere a nome della società nei confronti della controparte __________. Questo atto rientrava infatti manifestamente nei doveri dell’amministratore unico, chiamato a tutelare gli interessi ed il patrimonio della società che amministrava. PI 1 era nondimeno, parimenti, amministratore unico della __________, che – da parte sua – non aveva adempiuto i noti accordi contrattuali. L’imputato si era pertanto trovato in un palese conflitto di interessi contrario all’art. 717 CO tra l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della RE 1 (che voleva l’adempimento dei noti accordi con la trasmissione delle quote della __________) e l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della __________ (che, a prescindere dalle ragioni addotte, non voleva più l’adempimento dei noti accordi). Nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO, gli interessi della società dovevano essere anteposti a tutti gli altri interessi, ovvero anche – di principio – agli interessi degli azionisti. Il fatto, quindi, che PI 2 (asseritamente azionista unico della __________) avrebbe revocato il mandato 17.10.2017 (con cui aveva incaricato PI 1 di trasferire alla RE 1 il 50% delle quote della __________) di per sé non esonerava l’amministratore unico dal fare in modo che la __________ (società che deteneva il 50% delle quote della __________) – a cui, sola, l’amministratore unico doveva fedeltà – potesse soddisfare gli accordi conclusi.

 

                                         Per questa Corte, dunque, essendosi PI 1 posto in un conflitto di interessi e scegliendo, quale amministratore unico della RE 1, di non procedere nei confronti della __________ (che aveva incassato dalla RE 1 oltre Euro 6 mio, senza effettuare a sua volta la controprestazione prevista dagli accordi), società di cui pure era amministratore unico, si doveva concludere per l’esistenza di indizi di una violazione giusta l’art. 158 CP dei suoi doveri di amministratore nei confronti della RE 1.

 

                                         In considerazione del manifesto conflitto di interessi in cui si era trovato PI 1, l’iscrizione a bilancio della RE 1 del prestito non suppliva l’omissione di procedere nei confronti della __________, ovvero di fare tutto quanto nelle sue facoltà per adempiere gli accordi. Il prestito doveva del resto in ogni caso essere iscritto.

 

                                         La fattispecie doveva pertanto essere approfondita in relazione ad PI 1 ed a PI 2 (asseritamente azionista della società che aveva incassato oltre Euro 6 mio, senza controprestazione) in merito al reato di amministrazione infedele e, secondo le risultanze, pure ai reati di appropriazione indebita e di truffa.

 

                                         Il giudizio è stato intimato ai reclamanti ed al procuratore pubblico.

 

 

                                   e.   Con scritto 25/26.1.2021 (AI 12), a complemento della denuncia, la RE 1 e __________ hanno comunicato al magistrato inquirente che sarebbero emersi elementi che avrebbero riguardato l’atteggiamento di PI 1 nel corso del 2017, quando – sfruttando con astuzia la propria figura professionale per ottenere la fiducia di __________ – avrebbe fatto sì che la RE 1 pagasse l’ultima tranche del prezzo nella falsa convinzione che la __________ avrebbe poi adempiuto trasferendo le quote della __________. Essi hanno prodotto emails di PI 1, che avrebbero confermato la tesi secondo cui quest’ultimo, nel corso del 2017, si sarebbe prodigato in maniera attiva affinché la RE 1 pagasse la parte finale del prezzo garantendo che la __________ avrebbe trasferito le quote della __________ e minacciando non meglio precisati problemi in caso di mancato pagamento, facendo addirittura credere che l’operazione sarebbe stata salvata grazie ai suoi rapporti privilegiati con le autorità elvetiche.

 

 

                                    f.   Con decreti 9.8.2021 (AI 13/14) il procuratore pubblico Francesca Nicora, nel frattempo divenuto titolare del procedimento penale, ha aperto l’istruzione nei confronti di PI 1 per titolo di amministrazione infedele e di appropriazione indebita e di PI 2 per titolo di appropriazione indebita e di truffa.

 

 

                                  g.   Quel giorno il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione dello studio legale e fiduciario di PI 1 ed il sequestro di quanto utile per il caso (AI 15) rispettivamente l’accompagnamento coattivo degli imputati per essere interrogati (AI 16/17).

 

 

                                  h.   Con scritto 1.12.2021 (AI 19) il pubblico ministero ha chiesto alla Pretura di __________, __________, la trasmissione dell’inc. OR.2019.36 che avrebbe riguardato la medesima fattispecie.

 

                                         L’incarto in questione è stato acquisito il 3.12.2021 (AI 20).

 

 

                                    i.   Il 30.3.2022 (AI 22), per il tramite della polizia, è stato messo in esecuzione il citato ordine di perquisizione e sequestro 9.8.2021.

 

 

                                    j.   PI 1 è stato interrogato dal procuratore pubblico al termine della perquisizione dello studio legale e fiduciario (AI 21).

 

                                         L’imputato ha riferito che sulla vicenda erano pendenti due cause civili: la prima nei suoi confronti per violazione dei doveri di amministratore; la seconda nei confronti della __________ per inadempienza contrattuale in merito al mancato preteso trasferimento delle quote della __________. Si era in attesa della sentenza. La fattispecie aveva solo e unicamente valenza civile.

 

                                         Con riferimento alla scrittura privata 13.6.2014 tra la RE 1 e la __________, egli ha addotto che con questa pattuizione era stato stipulato un contratto di prestito per l’importo di Euro 9 mio che dava la facoltà alla __________ di convertire il prestito nel 50% della __________ o di restituire l’importo comprensivo di interessi in caso di mancato trasferimento delle quote. La __________ poteva decidere di restituire gli importi o di consegnare il 50% della __________. Questo era l’oggetto della causa civile. Nella di lui attività di amministratore della M__________ (divenuta __________) e della RE 1 si era sempre attenuto al tenore di questo contratto. Nella contabilità della __________ c’era il debito verso la RE 1 per Euro 6 mio, oltre interessi. Tutto questo era regolarmente contabilizzato. L’importo era di Euro 6 mio perché le parti, ad un certo punto, avevano convenuto una riduzione del prezzo.

 

                                         L’imputato ha sostenuto che il suo compito, quale amministratore della RE 1 (funzione che aveva assunto in sostituzione di un collega di studio, ritenuto che – in quel momento – il rapporto tra le parti era di assoluta cordialità), era quello di curare l’ordinaria amministrazione, di assicurare il rispetto del contratto di cui alla scrittura privata 13.6.2014. Egli aveva il medesimo compito anche per la __________. Per quanto concerneva il suo margine di autonomia nelle decisioni societarie della RE 1 rispettivamente della __________, PI 1 ha affermato che si trattava di un rapporto fiduciario e che quindi il suo margine di autonomia era molto limitato. Per la __________ non poteva fare neppure un pagamento bancario senza il consenso di PI 2. Il suo potere di amministrazione del patrimonio delle società era vincolato alle istruzioni del fiduciante.

 

                                         Per quanto riguardava il suo ruolo di amministratore della RE 1 e della __________, l’imputato ha asserito che riteneva di essersi messo in una posizione perlomeno scomoda. Gli sembrava che i rapporti tra __________ e PI 2 fossero distesi. In relazione a come si sarebbe comportato in caso di conflitti di interessi, egli ha addotto che aveva sempre valutato che nella sua qualità di amministratore avrebbe sempre dovuto attenersi, e si era sempre attenuto, al contenuto della scrittura privata 13.6.2014. Egli ha sostenuto che se lui, come amministratore di varie società, contabilizzava in __________ un debito ed in RE 1 un credito, come aveva fatto, e offriva la possibilità di restituire l’importo, non credeva di aver fatto nulla di sbagliato. Nella prima fase non aveva visto un conflitto di interessi; quando la vicenda era entrata in una situazione di contenzioso era evidente che c’era un conflitto. Con il senno di poi era tutto facile. Probabilmente, al momento in cui era stato chiesto il trasferimento delle quote, egli avrebbe dovuto dimettersi. Se non l’aveva fatto era perché aveva rassicurazioni sulle trattative in corso. Ancora in quel momento, ogni cinque o sei mesi, la possibilità di “trovare una soluzione” veniva ventilata dalle parti.

 

                                         Egli non aveva creato un danno alla RE 1. Per lui era sufficiente contabilizzare un credito per evitare un danno.

 

                                         PI 2 gli aveva detto di non trasferire le quote della __________ perché era venuto a sapere che __________ era implicato politicamente in Iran. L’imputato ha riferito che non aveva margine di manovra, ritenuto lo stop di PI 2. Con il senno di poi egli avrebbe dovuto dimettersi. Secondo l’imputato, la RE 1 era comunque tutelata dalle successive contabilizzazioni e dalle possibilità a lei offerte. In quel momento avrebbe dovuto dire “fermi tutti, io me ne vado.”

 

 

                                   k.   PI 2 è stato sentito in data 5.4.2022 (AI 24).

 

                                         L’imputato, addotto che la __________ era attiva, segnatamente, nella costruzione di “business parks”, ha affermato di avere conosciuto in Iran __________. PI 2 aveva sottoposto alla banca l’atto 13.6.2014, chiedendo se il predetto poteva entrare in società con lui. L’istituto bancario aveva raccolto informazioni, comunicandogli che il suo nome era citato nei “Panama Papers” e che era un generale iraniano dei Pasdaran. Il consulente bancario gli aveva detto che, se fosse entrato in affari con __________, avrebbe dovuto restituire il mutuo di Euro 29 mio. Egli aveva poi raccolto informazioni, venendo a sapere che __________ era un falso costruttore, era sempre stato un generale dei Pasdaran autopensionatosi e durante la guerra Iran/Iraq era vicecapo di __________.

 

                                         PI 2 aveva detto ad PI 1 di non voler vendere, di fermarsi fintanto che non avesse trovato tutte le informazioni su __________. Non poteva permettersi di avere un socio come lui, ritenuto che i figli, i generi e la mamma dell’imputato erano americani e che aveva affari in America.

 

                                         Nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, nella __________ PI 1 non muoveva neanche un dito senza chiedere all’imputato o a suo figlio. Per le questioni che riguardavano __________, PI 1 si rivolgeva a lui. Trasferire quote societarie rientrava nell’amministrazione straordinaria.

                                         L’imputato non aveva parlato con PI 1 sul come comportarsi in caso di conflitto di interessi tra le società. PI 1 aveva valutato autonomamente come comportarsi.

 

                                         Quando, il 17.10.2017, aveva firmato il mandato a favore di PI 1 inerente al trasferimento delle azioni della __________, egli aveva intenzione di procedere come indicato sullo stesso perché non aveva ancora ricevuto le informazioni su __________ e sul chiarimento degli Euro 3 mio (inerenti all’operazione immobiliare in Iran). Poi aveva bloccato tutto. Era evidentemente disposto a restituire i soldi con interessi.

 

                                         L’imputato, quando aveva firmato il mandato, aveva detto ad PI 1 di trasferire le quote. Il giorno dopo l’aveva chiamato e gli aveva detto di bloccare tutto. Il margine di manovra di PI 1 su queste questioni era pari a zero.

 

                                         Era l’imputato a tenere i contatti con __________.

 

                                         Prima di sottoscrivere gli accordi egli non aveva fatto controlli sul passato e sulla reputazione di __________. Era stato uno stupido e anche sfortunato a conoscere quest’ultimo.

 

                                         Non era assolutamente sua intenzione non adempiere gli obblighi di trasferimento delle quote della __________ fin dall’inizio. Se non fossero uscite le notizie su __________, egli avrebbe dato seguito ai citati obblighi. Era un uomo d’affari. Per essere un uomo di successo occorreva essere onesti.

 

                                         Egli aveva formulato diverse proposte a __________ per risolvere il contenzioso; lui le aveva sempre rifiutate.

 

 

                                    l.   Il 6.4.2022 (AI 26) il magistrato inquirente ha acquisito all’incarto copia di atti dell’inc. OR.2019.36 della Pretura di __________.

 

 

                                 m.   Con decreto 9.6.2022 (AI 30) il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono, indicando che le spese avrebbero potuto essere poste a carico dell’accusatore privato oppure dell’imputato prosciolto e fissando un termine per presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

 

 

                                  n.   Con istanza 30.6.2022 (AI 33) PI 1 ha postulato la rifusione di CHF 4'105.75 per spese legali, oltre interessi.

 

                                         Nessuna parte ha presentato istanze probatorie.

 

 

                                  o.   Con decreto 5.8.2022 (ABB 1227/2022) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico degli imputati per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti.

 

                                         Il magistrato inquirente ha anzitutto ricordato il tenore della denuncia.

 

                                         Egli ha ritenuto che il reato di appropriazione indebita non fosse imputabile ad PI 1 ed a PI 2, il patrimonio di una persona giuridica non essendo affidato ai suoi organi. Dagli atti non emergeva inoltre alcun elemento che permetteva di concludere che la RE 1 avesse affidato averi agli imputati.

 

                                         Il procuratore pubblico ha reputato che PI 2, non avendo alcun obbligo nei confronti della RE 1, non poteva essere considerato suo gerente ai sensi dell’art. 158 CP.

 

                                         PI 1 era stato, dal 5.5.2017 al 16.5.2018, amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1, per cui avrebbe potuto essere ritenuto gerente giusta l’art. 158 CP. Tale veste presupponeva nondimeno una sufficiente indipendenza, nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli. Dopo avere esposto il diritto, il pubblico ministero ha riprodotto le dichiarazioni di PI 1 e di PI 2 in relazione, segnatamente, all’autonomia di cui disponeva PI 1. Ha concluso che a quest’ultimo difettasse, sia in seno alla RE 1, sia in seno alla __________, la necessaria autonomia decisionale.

 

                                         Il procuratore pubblico ha tuttavia aggiunto che la questione andava esaminata alla luce del conflitto di interessi in cui si era trovato PI 1 quando avrebbe dovuto, quale amministratore della __________, trasferire alla RE 1 il 50% delle quote della __________.

 

                                         Ha esposto le affermazioni di PI 1 e di PI 2 in merito alla revoca dell’incarico ad PI 1. Era assodato che le quote della __________ non erano state trasferite alla RE 1 in considerazione della revoca del mandato da parte di PI 2. PI 1, al momento della revoca, era amministratore anche della RE 1. Il magistrato inquirente ha indicato che i doveri di protezione degli interessi pecuniari della RE 1 in capo al suo amministratore unico PI 1 dovevano forzatamente essere esaminati e vagliati a fronte della volontà dell’azionista unico della __________, ovvero di PI 2, di non adempiere gli accordi presi in precedenza. In questo senso, per il procuratore pubblico, non si poteva ritenere che PI 1 avesse trasgredito obblighi di protezione degli interessi della società da lui amministrata. Egli non aveva “anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista di __________ a discapito dei quelli dell’azionista di RE 1”, come addotto nella denuncia, ma aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2, azionista unico della __________, di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1. Decisione in merito alla quale PI 1 non aveva alcun margine di manovra. In seguito alla revoca dell’incarico di trasferire le quote, egli aveva pertanto provveduto ad iscrivere a bilancio delle società l’operazione come prestito dalla RE 1 alla __________, non potendo in alcun modo costringere la __________ – e meglio il suo azionista unico – ad adempiere alla pattuizione. Come del resto dimostrava la circostanza secondo cui neppure il cambiamento di amministratore unico della RE 1 aveva modificato la situazione.

 

                                         Ciò valeva a maggior ragione se si esaminava il caso alla luce di quelle che sarebbero state le conseguenze per la RE 1 nell’ipotesi di trasferimento in suo favore della partecipazione in __________. Dalla documentazione allegata alla denuncia emergeva infatti come le banche finanziatrici dell’operazione avessero espresso parere negativo all’entrata del denunciante nella società. La cessione delle quote avrebbe comportato per la __________ la disdetta del finanziamento, nell’ordine di circa Euro 30 mio, con la conseguenza che la società si sarebbe trovata costretta a reperire un nuovo finanziamento senza alcuna garanzia – stante il chiacchierato nome del nuovo azionista – di successo. Una simile eventualità, tutt’altro che remota, avrebbe di riflesso implicato un danno anche per la RE 1.

 

                                         Si doveva concludere che gli imputati, con le loro condotte, non avessero realizzato i presupposti del reato ex art. 158 CP.

                                         In merito alla ricevuta 17.10.2017 firmata da PI 1, il procuratore pubblico ha reputato che essa non fosse manifestamente stata redatta allo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti del denunciante, ciò che del resto era dimostrato dal fatto che era proprio sulla scorta di tale documento che la RE 1 sosteneva, nel procedimento civile, che il prezzo per il trasferimento del 50% delle azioni della __________ era stato novato passando da Euro 9'045'878.50 ad Euro 6'045'680.00. L’atto in esame non poteva essere considerato un falso ideologico.

 

                                         Il procuratore pubblico ha poi evidenziato, in relazione all’ipotizzato reato di truffa, che difettavano già di primo acchito sufficienti indizi che PI 2, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, avesse intenzionalmente ingannato il denunciante con astuzia per indurlo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio. Non poteva in effetti essere ritenuto che gli imputati avessero astutamente ingannato il denunciante “con un castello di documenti che confermavano la perfetta esecuzione delle pattuizioni”, ciò che avrebbe comportato che “i danari sono stati versati da RE 1 a __________”, come esposto in denuncia, e ciò già soltanto in considerazione dell’innegabile circostanza che i documenti a cui __________ faceva riferimento erano giunti a seguito del versamento effettuato dalla RE 1, allo scopo di attestare la ricezione degli importi versati dalla società. Non era pertanto sulla scorta di tale documentazione che la RE 1 aveva corrisposto l’importo di Euro 6'045'680.00, pagato allo scopo di ottenere il trasferimento di metà del capitale sociale della __________. Non c’erano neppure indizi circa l’intenzione, ab initio, di non adempiere ai propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2, al momento in cui la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. Se PI 2 non avesse mai voluto rispettare gli accordi presi, mal si comprendeva per quale motivo egli il 17.10.2017 avrebbe firmato uno scritto in cui chiedeva ad PI 1 di trasferire “to RE 1 the 50% of __________” e perché egli avrebbe inviato tale comunicazione alla controparte contrattuale. L’impossibilità, rispettivamente la mancata volontà, di trasferire il pacchetto azionario della __________ si era quindi, semmai, concretizzata soltanto a seguito degli accordi tra le parti e non poteva pertanto costituire l’inganno astuto che aveva indotto la RE 1 a versare il citato importo. In ogni caso, già solo per gli importi in gioco, anche una mancata volontà di adempiere il contratto ab initio non avrebbe configurato astuzia ex art. 146 CP.

 

                                         Non erano adempiuti neanche i presupposti dei reati di appropriazione semplice e di impiego illecito di valori patrimoniali.

                                         Il procuratore pubblico ha riconosciuto ad PI 1 la somma di CHF 4’105.75 a titolo di indennità per spese legali.

 

 

                                  p.   Con gravame 18/19.8.2022 la RE 1 postula che il decreto di abbandono 5.8.2022 sia annullato e, in via principale, che gli imputati siano messi in stato di accusa per i reati di amministrazione infedele e di truffa e, in via subordinata, che la causa sia rinviata al magistrato inquirente per una nuova decisione.

 

                                         La reclamante, con riferimento al reato di amministrazione infedele, dopo avere riportato quanto il procuratore pubblico aveva ritenuto nel decreto di abbandono, adduce che il pubblico ministero avrebbe fatto totalmente astrazione dalle considerazioni di cui al giudizio 60.2019.358 del 5.6.2020 di questa Corte, in particolare quando essa aveva ritenuto che PI 1, anche qualora fosse stato da reputare soltanto uomo di paglia, avrebbe dovuto essere considerato amministratore secondo la giurisprudenza. Per la reclamante, oltre al fatto che PI 1, al tempo dei fatti incriminati, sarebbe stato proprio amministratore unico con firma individuale di entrambe le società interessate, e quindi da considerare amministratore giusta l’art. 158 CP, egli – quale fiduciario – avrebbe dovuto essere considerato uomo di paglia, per giurisprudenza e dottrina. Il magistrato inquirente, per motivi incomprensibili, avrebbe totalmente ignorato tale aspetto.

 

                                         PI 1 non potrebbe trincerarsi dietro il rapporto fiduciario che avrebbe avuto con PI 2. PI 1, leggendo la situazione concreta alla luce del conflitto di interesse in cui si sarebbe trovato, non potrebbe limitarsi a sostenere di non avere fatto nulla di errato, ovvero che non avrebbe avuto modo di agire altrimenti, per esimersi dal rispondere penalmente delle sue azioni. Non si comprenderebbe la logica del procuratore pubblico quando afferma che “I doveri di protezione degli interessi pecuniari della RE 1 in capo al suo amministratore unico PI 1 devono forzatamente essere esaminati e vagliati a fronte della volontà dell’azionista unico della __________, PI 2, di non adempiere agli accordi presi in precedenza. In questo senso non si può ritenere che PI 1 abbia trasgredito obblighi di protezione degli interessi della società da lui amministrata”. Per la reclamante, come a voler dire, attraverso un sillogismo del tutto antilogico, che non ci sarebbe un atto di amministrazione infedele nei di lei confronti perché PI 1 avrebbe adempiuto quanto indicatogli da PI 2 nel solo ed esclusivo interesse della __________. Agendo come sarebbe stato dimostrato in istruttoria, PI 1 avrebbe nondimeno esattamente ed indiscutibilmente “anteposto gli ordini di scuderia dell’azionista di __________ a discapito di quelli dell’azionista di RE 1”. Proprio su questo verterebbe l’atto di amministrazione infedele, che andrebbe letto del resto nell’ottica della danneggiata RE 1 e non certo in quella della __________ (i cui ordini, preferiti da PI 1, avrebbero permesso il suo arricchimento dell’importo di oltre Euro 6 mio senza alcuna contropartita). Andrebbe valutato l’agire del predetto dal punto di vista della danneggiata. Sarebbe contestato che PI 1 fosse fiduciario di __________, ossia che si limitasse nella sua attività di amministratore ad eseguire le di lui indicazioni. Nulla emergerebbe del resto in tal senso dall’istruzione. Ma anche se così fosse stato, nulla cambierebbe: l’imputato sarebbe stato tenuto a fare gli interessi della RE 1.

 

                                         Non sarebbe un motivo giustificativo il fatto che PI 1 si sarebbe forzato ad agire come avrebbe effettivamente agito, ossia che non avrebbe potuto fare altro che constatare “(…), suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2, azionista unico della __________, di trasferire la metà del capitale sociale della __________ alla RE 1, decisione in merito alla quale, lo si ribadisce, egli non aveva alcun margine di manovra.” Il suo dovere verso di lei sarebbe infatti stato di agire nei confronti della controparte inadempiente. Non soltanto non avrebbe agito in tal senso; si sarebbe pure opposto con veemenza alla pur legittima richiesta di forzare giudizialmente la __________ ad adempiere gli accordi rispettivamente alla petizione della RE 1 finalizzata a chiedergli personalmente la rifusione delle spese cagionate dal suo agire. Il pretore di __________, nei giudizi 22.7.2022, avrebbe definito le tesi di PI 1 e della __________ un “guazzabuglio di argomenti difensivi”, ribadendo in più occasioni la loro “pochezza” e “pretestuosità”. Il pretore avrebbe inoltre ritenuto, in particolare, che “non vi era alcun valido motivo giuridico per non trasferire quelle quote all’attrice, tanto che il convenuto avrebbe appunto dovuto privilegiare la sua funzione di amministratore della RE 1 piuttosto che quella di mandatario”, definendo il comportamento di PI 1 “un’illegale scelta di campo”.

 

                                         Contrariamente a quanto reputato dal magistrato inquirente, non potrebbe giovare alla posizione di PI 1 il fatto che quest’ultimo avrebbe fatto iscrivere il di lei credito a bilancio, come del resto avrebbe evidenziato questa Corte nel noto giudizio. Sarebbe perfettamente logico pretendere dall’amministratore unico che egli si adoperi per proteggere gli interessi pecuniari della società che amministra, anche a fronte di contrordini pervenuti all’ultimo minuto dall’azionista unico della controparte contrattuale.

 

                                         PI 2 andrebbe considerato istigatore o complice.

 

                                         In relazione al reato di truffa, sarebbe palesemente inveritiero che PI 2 avrebbe scoperto chi fosse __________ solo in seguito alla sottoscrizione dell’accordo di cessione. Essi si sarebbero conosciuti professionalmente e personalmente già anni prima. Apparirebbe evidente che, fin dal principio, non ci sarebbe stata la volontà, da parte della __________ SA, di adempiere il contratto. La truffa avrebbe potuto concretizzarsi soltanto perché __________, cittadino iraniano non avvezzo a questo genere di operazioni, meno che mai in Svizzera, avrebbe fatto affidamento proprio su PI 1.

 

 

                                  q.   Delle ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà se necessario in seguito.

 

 

                                   r.   I procedimenti civili sono sfociati, in prima istanza, nei giudizi 22.7.2022 del pretore del distretto di __________, che ha parzialmente accolto le petizioni nei confronti di PI 1 (OR.2019.25, doc. D, allegato al reclamo) rispettivamente nei confronti della __________ (OR.2019.36, doc. E, allegato al reclamo). Le cause sono sub iudice davanti al Tribunale di appello.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 18.8.2022 contro il decreto di abbandono 5.8.2022, recapitato in data 8.8.2022 al patrocinatore della reclamante, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

 

                                         1.3.2.

                                         La RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 146 e 158 CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di abbandono, che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati, che le avrebbero cagionato un danno personale, diretto ed attuale.

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                          L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La RE 1 ipotizza anzitutto nei confronti degli imputati il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)]: la __________, rappresentata da PI 1, malgrado avesse ricevuto dalla RE 1, il cui amministratore unico era PI 1, l’importo di Euro 6'045'676.50, non avrebbe proceduto a corrisponderle, quale controprestazione, il 50% delle quote della __________.

 

 

 

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui interesse (decisione TF 6B_1084/2022 del 5.4.2023 consid. 4.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.).

 

                                         Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell’art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6).

 

                                         E’ indizio di indipendenza l’autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20).

 

                                         E’ amministratore ex art. 158 CP anche chi utilizza un prestanome (uomo di paglia) ed il prestanome medesimo (decisioni TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.; 4A_373/2015 del 26.1.2016 consid. 3.2.2.; 6B_223/2010 del 13.1.2011 consid. 3.3.1.; 6B_66/2008 del 9.5.2008 consid. 6.3.2.; DTF 105 IV 106 consid. 2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 22; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 5). Il prestanome non è esonerato dalla sua responsabilità giusta l’art. 158 CP per il fatto che un terzo gli abbia detto quale comportamento adottare (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.). Chi, in diritto, assume obblighi, deve anche risponderne (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.; DTF 105 IV 106 consid. 2.).

 

                                         3.2.2.

                                         Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi.

 

                                         I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall’art. 717 CO.

 

                                         L’art. 717 CO disciplina l’obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv. 1).

 

                                         Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell’art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l’amministrazione (decisione TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.). Gli amministratori hanno in particolare l’obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società (decisione TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.). Essi sono chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società (decisione TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.).

 

                                         L’atto di amministrazione infedele consiste nella violazione dei doveri specifici che incombono al consigliere di amministrazione in funzione della sua carica (decisioni TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2028 consid. 1.2.2.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concludere un contratto con sé stesso (Selbstkontrahieren) è di principio inammissibile perché un tale atto conduce di regola a conflitti di interesse (decisioni TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.; 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; DTF 144 III 388 consid. 5.1.; OR Kommentar – C. CHAPUIS, 3. ed., art. 717 CO n. 9; B. ISENRING, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, in ZStStr Nr. 46 p. 132). Esso comporta la non validità del relativo negozio giuridico, a meno che il pericolo di pregiudicare il rappresentato sia escluso per la natura del negozio giuridico oppure perché il rappresentato ha autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con sé stesso o approva a posteriori l’atto (decisione TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9).

 

                                         Le stesse regole valgono anche nell’ipotesi di doppia rappresentanza di due parti contrattuali per il tramite del medesimo rappresentante e nel caso di rappresentanza legale di persone giuridiche per mezzo dei loro organi: è necessaria un’autorizzazione particolare o un’autorizzazione a posteriori del rappresentato o di un organo superiore o di pari grado [ovvero, per il membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, di tutto il consiglio di amministrazione e, per il consiglio di amministrazione, dell’assemblea generale (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9)], se c’è pericolo di pregiudizio (decisioni TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.; 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; DTF 144 III 388 consid. 5.1.).

 

                                         Nel caso di un conflitto di interessi (ipotesi oggi esplicitamente regolamentata all’art. 717a CO, in vigore dall’1.1.2023), gli interessi della società – in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO – devono essere anteposti a tutti gli altri interessi (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 7; BSK OR II – R. WATTER / K. ROTH PELLANDA, 5. ed., art. 717 CO n. 15/17a), anche – di principio – agli interessi degli azionisti (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 62). In caso di pericolo di un conflitto di interessi, l’amministratore interessato deve prendere le misure adeguate per assicurare la tutela degli interessi della società (decisione TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 13.1.2.).

 

                                         3.2.3.

                                         Un danno provvisorio è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo valore economico (decisione TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.).

 

                                         3.2.4.

                                         Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.).

 

                                         3.3.

                                         Si è esposto al consid. d. che con giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 questa Corte ha accolto, per quanto ricevibile, il reclamo della RE 1 annullando il decreto di non luogo a procedere 15.11.2019 e rinviando gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

 

                                         La fattispecie doveva infatti essere approfondita in relazione ad PI 1 ed a PI 2 in merito al reato di amministrazione infedele e, a dipendenza delle risultanze dell’istruttoria, anche ai reati di appropriazione indebita e di truffa.

 

                                         3.4.

                                         Il procuratore pubblico, aperta l’istruzione e preso atto delle dichiarazioni rese a verbale dagli imputati, ha concluso che ad PI 1 difettasse, sia in seno alla RE 1, sia in seno alla __________, la necessaria autonomia decisionale.

 

                                         Ora, a prescindere dal fatto che la RE 1 contesti che PI 1 non avesse potere decisionale, la posizione di gerente di PI 1 risulta dalla sua veste di amministratore unico con diritto di firma individuale della RE 1. Il fatto che egli sostenga che non avesse alcuna autonomia decisionale è irrilevante. Si è del resto detto che, secondo la giurisprudenza, il prestanome non è esonerato dalla sua responsabilità giusta l’art. 158 CP per il fatto che un terzo gli abbia detto quale condotta adottare (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.2.). A maggior ragione, evidentemente, se il terzo è l’azionista di maggioranza della società controparte contrattuale della società di cui PI 1 era amministratore unico.

 

                                         Nel rapporto esterno il consigliere di amministratore a titolo fiduciario non può mai scusarsi affermando di avere dovuto agire secondo gli ordini dell’azionista di maggioranza. L’uomo di paglia che agisce a titolo fiduciario ha piena responsabilità come un organo indipendente (decisione TF 6B_54/2008 del 9.5.2008 consid. 6.3.2.). Chi sceglie di dare seguito al mandante, e non agli obblighi legali assunti in seguito alla propria carica, deve sopportarne le conseguenze dal profilo penale (DTF 105 IV 106 consid. 2.).

 

                                         Questa Corte, nel suddetto suo giudizio, aveva peraltro ricordato che è amministratore anche il prestanome medesimo.

 

                                         Non si comprende quindi perché il magistrato inquirente abbia del tutto omesso di valutare la fattispecie sotto questo profilo.

 

                                         Quale amministratore unico della RE 1 e della __________, PI 1 – pur nell’eventuale veste di uomo di paglia – aveva determinati obblighi nei confronti delle società.

 

                                         Come indicato nel giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020, PI 1, quale amministratore unico della RE 1, avrebbe dovuto – qualora la __________ non avesse eseguito quanto previsto dagli accordi, come di fatto è avvenuto – procedere a nome della società nei confronti della controparte __________. Questo atto rientrava infatti manifestamente nei doveri spettanti all’amministratore unico, chiamato a tutelare gli interessi ed il patrimonio della società che amministra.

 

                                         PI 1 era nondimeno, parimenti, amministratore unico della __________, che – da parte sua – non ha adempiuto i noti accordi contrattuali.

 

                                         L’imputato si è pertanto trovato in un palese conflitto di interessi contrario all’art. 717 CO tra l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della RE 1 (che voleva l’adempimento dei noti accordi con la trasmissione delle quote della __________) e l’obbligo di diligenza e di fedeltà nei confronti della __________ (che, a prescindere dalle ragioni addotte, non voleva più l’adempimento dei noti accordi).

 

                                         Questa Corte, prendendo posizione su quanto ritenuto nel decreto di non luogo a procedere – ovvero che PI 1 aveva constatato, suo malgrado, la mancanza di volontà rispettivamente l’impossibilità di PI 2 di trasferire le quote della __________, decisione in merito alla quale l’imputato non aveva margine di manovra; non poteva costringere la __________, e per lei il suo azionista unico, ad adempiere il contratto (decreto di non luogo a procedere 15.11.2019, p. 6 s.) –, aveva evidenziato che, nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO gli interessi della società devono essere anteposti a tutti gli altri interessi, ovvero anche di principio agli interessi degli azionisti. Il fatto, quindi, che PI 2 (asseritamente azionista unico della __________) avrebbe revocato il mandato 17.10.2017 [con cui aveva incaricato PI 1 di trasferire alla RE 1 il 50% delle quote della __________ (doc. 11 di denuncia)] di per sé non esonerava l’amministratore unico dal fare in modo che la __________ (società che deteneva il 50% delle quote della __________) – a cui, sola, l’amministratore unico doveva fedeltà – potesse soddisfare gli accordi con la RE 1.

 

                                         Per questa Corte, sempre secondo il suddetto giudizio, si doveva concludere per l’esistenza di indizi di una violazione ex art. 158 CP da parte di PI 1 dei suoi doveri di amministratore nei confronti della RE 1: PI 1 si era infatti posto in un conflitto di interessi ed aveva scelto, quale amministratore unico della RE 1, di non procedere nei confronti della __________ (che aveva incassato dalla RE 1 oltre Euro 6 mio, senza effettuare a sua volta la controprestazione prevista dagli accordi), società di cui pure era amministratore unico, ovvero privilegiando la sua posizione di fiduciario di PI 2 rispetto alla sua funzione di amministratore della RE 1.

 

                                         In queste circostanze, non si comprende perché il procuratore pubblico, che nel decreto di abbandono non ha mai menzionato il giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020 (se non per riprenderne parzialmente il diritto, pur senza fare riferimento alla sentenza di questa Corte), abbia concluso che, in difetto della volontà di PI 2 di adempiere gli accordi, PI 1 si era trovato, suo malgrado, nell’impossibilità di dare seguito agli stessi.

 

                                         Queste motivazioni erano già state poste anche alla base del decreto di non luogo a procedere, annullato da questa Corte. Decreto che il procuratore pubblico ha inspiegabilmente invece ripreso, a tratti verbatim, nel decreto di abbandono impugnato.

 

                                         Il pubblico ministero non si è confrontato con il fatto che, nel caso di un conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CO gli interessi della società devono essere anteposti a tutti gli altri interessi, ovvero anche di principio agli interessi degli azionisti. Nel caso di un conflitto di interessi, come in concreto, i doveri giusta l’art. 717 CO sono peraltro da interpretare in maniera più severa (decisione TF 6B_54/2008 del 9.5.2008 consid. 6.4.1.).

 

                                         Questa Corte aveva inoltre già evidenziato che, in considerazione del manifesto conflitto di interessi in cui si era trovato __________, l’iscrizione a bilancio della RE 1 del prestito non suppliva l’omissione di procedere nei confronti della __________, ovvero di fare tutto quanto nelle sue facoltà per adempiere gli accordi. Il prestito in questione doveva del resto in ogni caso essere iscritto. Motivazioni, anche queste, del tutto ignorate dal magistrato inquirente.

 

                                         E’ una mera ipotesi che, come ritenuto dal pubblico ministero, la cessione delle quote avrebbe comportato per la __________ la disdetta del finanziamento, nell’ordine di circa Euro 30 mio, con la conseguenza che la società si sarebbe trovata costretta a reperire un nuovo finanziamento senza alcuna garanzia – stante il chiacchierato nome del nuovo azionista – di successo; una simile eventualità, tutt’altro che remota, avrebbe di riflesso implicato un danno anche per la RE 1. Il procuratore pubblico, per fondare tale affermazione, fa riferimento infatti unicamente alle dichiarazioni rese dagli imputati e ad uno scritto di PI 1. Si tratta manifestamente di semplici asserzioni di parte.

 

                                         Le risultanze istruttorie, in altre parole, non hanno sconfessato le conclusioni di cui al giudizio CRP 60.2019.358 del 5.6.2020.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         La reclamante ipotizza poi il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in merito agli stessi fatti.

 

                                         4.2.

                                         Un inganno è astuto giusta l’art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è nondimeno esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione oppure avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.2.; BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, op. cit., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.).

 

                                         La dissimulazione della volontà di adempiere un contratto è – di principio – astuta perché concerne un fatto interiore che per sua natura non può essere direttamente esaminato dalla controparte (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.3.). Questo postulato non vale tuttavia quando l’affermazione della volontà di adempiere un contratto poteva essere esaminata con indagini, fattibili ed esigibili, sulla capacità di adempimento, che avrebbero comprovato che la controparte non poteva adempiere detto contratto (decisione TF 6B_127/2022 del 22.3.2023 consid. 4.3.3.).

 

                                         E’ un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).

 

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Il procuratore pubblico ha ritenuto che non erano stati gli scritti 17.10.2017, che certificavano il ricevimento degli importi corrisposti dalla RE 1, ad avere determinato quest’ultima a versare Eur 6'045'680.00, ma la sua volontà di adempiere gli accordi da lei sottoscritti per ottenere il trasferimento di metà del capitale sociale della __________. In quest’ottica di accordi commerciali, non sussistevano indizi sull’intenzione di non adempiere i propri doveri da parte della __________, e per essa di PI 2, nel momento in cui la RE 1 aveva disposto del proprio patrimonio. L’impossibilità rispettivamente la mancata volontà di trasferire le quote della __________ era quindi, semmai, sopraggiunta solo in seguito agli accordi tra le parti e non poteva costituire inganno astuto che aveva determinato il versamento di denaro dalla RE 1.

 

                                         4.3.2.

                                         PI 2, come detto al consid. k., ha spiegato il mancato adempimento degli accordi con la RE 1 con il fatto che avrebbe saputo, dopo la loro conclusione, che __________ sarebbe stato citato nei “Panama Papers”, che sarebbe stato un falso costruttore, che sarebbe stato un generale dei Pasdaran autopensionatosi e che durante la guerra Iran/Iraq sarebbe stato vicecapo di tale __________. __________ sarebbe quindi stata una persona con cui – a dire di PI 2 – gli istituti bancari non avrebbero voluto fare affari.

 

                                         Ora, sempre per dire di PI 2, egli avrebbe conosciuto __________ nel 2007/2008. Con questi egli avrebbe sottoscritto un contratto per un investimento immobiliare secondo il quale l’edificio che sarebbe stato edificato sarebbe appartenuto, al 50%, a lui ed a __________ (verbale 5.4.2022, p. 3 s., AI 24). Palazzo che avrebbe avuto un valore di Euro 120/150 mio (verbale 5.4.2022, p. 17, AI 24). L’imputato ha riferito che in relazione al palazzo sarebbe stata in atto una controversia. Egli avrebbe detto a __________ che avrebbe dovuto consegnargli il palazzo e, dopo, egli gli avrebbe versato la somma di Euro 3 mio (verbale 5.4.2022, p. 17, AI 24).

 

                                         Non è di conseguenza affatto credibile che PI 2, imprenditore per suo dire di grande successo, con business in tutto il mondo (verbale 5.4.2022, p. 2 s., AI 24), si sia messo in affari con __________, concludendo con quest’ultimo un contratto per un investimento immobiliare milionario, senza prima accertarsi su chi fosse __________.

 

                                         Ciò detto, per determinare la volontà della __________, e per lei di PI 2, di adempiere il noto contratto, occorre verificare quando è sorta la controversia inerente al palazzo di Teheran, e questo per stabilire se il contratto 13.6.2014 sia stato concluso in relazione a questa vertenza in atto con __________, segnatamente per fargli pressioni affinché consegnasse a PI 2 il palazzo. PI 1, nel corso della sua audizione 20.2.2020 nella causa civile (p. 2 s., AI 26), ha peraltro addotto che nel 2014 (per quanto si comprende) avrebbe agito esclusivamente negli interessi di PI 2. Avrebbe dovuto tutelare la posizione di questi in merito ad un investimento che egli aveva fatto con __________ a Teheran. In base alle istruzioni ricevute da PI 2 si sarebbe voluta trovare una soluzione globale a tutti i rapporti tra le parti.

 

                                         Occorre chiarire anche quando l’amministrazione statunitense avrebbe imposto sanzioni all’Iran, motivo per cui PI 2, sempre a suo dire, non avrebbe potuto fare affari con il cittadino iraniano __________, ossia non avrebbe potuto adempiere il contratto riferito alla __________.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il decreto di abbandono 5.8.2022 (ABB 1227/2022) è annullato.

 

                                         Gli atti sono ritornati al procuratore pubblico, che si ripronuncerà.

 

                                         5.2.

                                         Si ricorda che per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è grave.

 

                                         5.3.

                                         Si deve evidenziare che, in caso di situazione probatoria o giuridica dubbia, non spetta al procuratore pubblico decidere sulla plausibilità delle accuse, ma al giudice (decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.). Le dichiarazioni delle persone sentite devono infatti essere valutate, di principio, dal giudice di merito, che esamina la loro credibilità (decisioni TF 6B_141/2022 del 10.10.2022 consid. 2.3.3.; 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1.; 6B_653/2016 del 19.1.2017 consid. 3.2.; 6B_354/2016 del 6.12.2016 consid. 3.1.): la percezione diretta da parte del tribunale è in effetti irrinunciabile specialmente quando si tratta di valutare una dichiarazione contro una dichiarazione (decisione TF 6B_918/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.2.); si può, eccezionalmente, rinunciare alla promozione dell’accusa solo quando – in presenza di affermazioni contrapposte delle parti interrogate, in assenza di prove oggettive – non sia possibile valutare come credibili o come meno credibili le singole dichiarazioni delle parti e, inoltre, non si possa attendere un altro risultato.

 

 

                                   6.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, vincente, CHF 1’500.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                 1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di abbandono 5.8.2022 (ABB 1227/2022) del procuratore pubblico Francesca Nicora è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. ABB 1227/2022 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera