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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 24/25.8.2022 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 2, , |
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contro |
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il decreto di abbandono 11.8.2022 emanato dal procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 31.8./1.9.2021 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, Lugano), per titolo di diffamazione, denuncia mendace e violazione alla legge federale contro la concorrenza sleale (ABB 1225/2022); |
richiamate le osservazioni 1/2.9.2022 del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –, 15/16.9.2022 di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 17/18.10.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
preso atto che il pubblico ministero e PI 1 hanno comunicato di non duplicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 31.8./1.9.2021 RE 1, allora titolare della __________, __________, ha denunciato/querelato PI 1, già alle dipendenze della citata Agenzia, ed ignoti ex dipendenti per titolo di diffamazione, denuncia mendace e violazione alla legge federale contro la concorrenza sleale in merito alla diffusione a terzi, anche tramite i massmedia, di sospetti di una sua condotta di rilevanza penale.
Dalla denuncia/querela si evince in particolare quanto segue.
1.
RE 1 sarebbe entrato in funzione come agente generale in data 1.1.2017. Nei primi anni di attività avrebbe dovuto accollarsi numerosi compiti straordinari allo scopo di riordinare e ristrutturare l’organizzazione, l’amministrazione, la contabilità ed il settore delle risorse umane. Nell’ambito dell’attività di riorganizzazione e di ristrutturazione sarebbero stati terminati rapporti di lavoro con dirigenti ed impiegati. Alcuni di essi avrebbero fatto causa all’__________.
Le attività di riorganizzazione e di cambiamenti tra le risorse umane avrebbero reso difficile anche il lavoro aziendale, con difficoltà e ritardi pure dal punto di vista della cifra d’affari e dell’utile.
La sede centrale dell’assicurazione non si sarebbe ritenuta soddisfatta dei risultati raggiunti, per cui il 28.4.2021 lo avrebbe ammonito.
RE 1 non avrebbe accettato l’ammonimento.
2.
L’ammonimento, al capitolo “Reputation”, avrebbe riportato: “Das Personalmanagement auf der __________, führte zu Unzufriedenheit seitens der Mitarbeitenden und der Kunden. Kundenbeschwerden trafen bereits ein. Wir gehen davon aus, dass ehemalige Mitarbeitende ihren Unmut u.a. dadurch kundtun, indem sie wiederholt versuchen, der Reputation der __________ und damit der __________, durch Informationsweitergabe vermeintliche schädigender Interna an regionale Zeitungen zu schädigen. Aktuell konnte der Schaden abgewendet werden, eine Beruhigung der Lage ist aber noch nicht absehbar.”
Si sarebbe fatto riferimento diretto alla diffusione di informazioni interne asseritamente pregiudizievoli per __________ a favore di giornali locali. RE 1 avrebbe ricordato che nel periodo 4.3.2021-22.3.2021 si sarebbero rivolti a lui alcuni giornalisti che gli avrebbero chiesto informazioni concernenti tra l’altro asserite irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto (in applicazione della legislazione sulla pandemia covid19) e mobbing.
3.
L’iniziativa di richiedere le indennità per lavoro ridotto sarebbe stata discussa e decisa congiuntamente con la sede centrale dell’__________. Il 24.6.2020 la sede centrale avrebbe domandato agli agenti generali di ritirare la menzionata richiesta di indennità.
L’istanza di indennità per lavoro ridotto sarebbe stata inoltrata allo scopo di ottenere il versamento di indennità a favore dell’__________, non del denunciante.
Sulla base delle domande dei giornalisti, RE 1 si sarebbe reso conto che questi ultimi sarebbero stati imboccati da persone che avrebbero insinuato un suo comportamento irregolare proprio riguardo alla richiesta di ottenimento di tali indennità.
4.
Il 28.5.2021, in un incontro con RE 1, alla presenza dei rispettivi legali, __________, ex dipendente dell’__________, avrebbe detto che “aveva rifiutato di far parte del gruppo”, declinando di chiarire la frase.
Soltanto il 9.7.2021, in occasione di un ulteriore incontro, presente anche __________, sostituto di RE 1 presso l’__________, __________ avrebbe dichiarato di essere stato contattato da PI 1. Ella gli avrebbe chiesto di partecipare ad un gruppo che stava raccogliendo informazioni e documentazione per segnalare ai giornali una condotta irregolare di RE 1 circa la richiesta di indennità per lavoro ridotto. Si sarebbe anche parlato di appropriazione indebita o comunque di atti penalmente rilevanti.
Per RE 1, non sarebbe stato escluso che quanto ordito da questo gruppo di ex dipendenti, di cui alcuni da lui licenziati, fosse da mettere in relazione con l’ammonimento 28.4.2021.
5.
RE 1 si è costituito accusatore privato.
6.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2021.8442.
b. RE 1 è stato interrogato il 17.2.2022.
L’accusatore privato ha confermato i fatti di denuncia/querela.
Ha addotto che avrebbe licenziato PI 1 il 30.6.2020 in seguito a varie inadempienze ed irregolarità. Ella ed altre persone avrebbero fatto gruppo. Per giustificare il lavoro ridotto egli avrebbe chiesto ai dipendenti di compilare singolarmente le ore lavorative. Sarebbe quindi montata la protesta. PI 1 ed altri dipendenti si sarebbero rifiutati di compilare tali tabelle. Essi avrebbero per finire compilato le tabelle. Avrebbero però asserito che egli li avrebbe indotti in tal senso per ottenere, tramite una riduzione delle ore lavorative, un benefit dai crediti per lavoro ridotto. Essi avrebbero in sostanza sostenuto che RE 1 avrebbe chiesto loro di segnare meno ore lavorative rispetto a quelle effettivamente fatte, cosicché lui potesse avere un benefit.
c. Il 24.2.2022 è stata sentita quale imputata PI 1.
Ha affermato che, intervenuto il lockdown, avrebbe organizzato il lavoro da casa con il suo team. Avrebbero sempre lavorato a casa al 100%. Ad un certo momento sarebbe stato chiesto di compilare tabelle con l’attività svolta a domicilio. Le tabelle sarebbero state inviate a __________, segretaria di RE 1. __________ avrebbe risposto che le tabelle dovevano essere rifatte con l’indicazione che avevano lavorato al 30%, anziché gli orari effettivi. In pratica ella avrebbe chiesto di correggere le tabelle in vista di una richiesta di lavoro ridotto. A comprova di queste affermazioni, ha prodotto copia dell’email inviatale da __________ (trasmessa in c.p.c. a RE 1). PI 1 avrebbe parlato con __________ spiegandole che non sarebbe stato normale non indicare il vero. __________ avrebbe risposto che faceva unicamente da tramite. RE 1 le avrebbe detto che non sarebbe stato possibile che essi avevano lavorato al 100%; nelle tabelle si sarebbe dovuto riportare il lavoro al 30%. Ella avrebbe compilato le tabelle in modo corretto. Sarebbe stata licenziata (a suo avviso per essersi opposta alle tabelle per il lavoro ridotto).
Ha ammesso di aver sicuramente espresso giudizi di valore poco carini su RE 1. Essi sarebbero stati sostanzialmente giustificati dal suo comportamento nei confronti del personale.
Avrebbe parlato della questione delle tabelle unicamente con i colleghi dell’assicurazione, non con giornalisti. In quattro, tutti poi divenuti ex dipendenti, si sarebbero rivolti alla direzione dell’assicurazione. Non avrebbe mai fatto parte di un gruppo.
Avrebbe escluso di aver contattato __________. Al limite si sarebbe sentita con __________, ancora dipendente. Sarebbe stata estranea ai fatti oggetto della denuncia/querela.
d. __________ è stata sentita il 16.3.2022 come persona informata sui fatti.
Ella, già assistente di RE 1, ha asserito che ad un certo punto questi (o il suo sostituto) le avrebbe detto di scrivere un’email comunicando qualche cosa in relazione alle percentuali di lavoro da riportare sulla tabella concernente le ore di lavoro svolte. Si sarebbe parlato di restare entro il 30% di lavoro svolto, nonostante questa percentuale fosse stata superata. Ella si sarebbe limitata a fare ciò che le sarebbe stato chiesto. Avrebbe inviato l’email a PI 1 con tali indicazioni. L’attività effettiva sarebbe parecchio calata e quindi il lavoro sarebbe percettibilmente diminuito anche a livello di impiego sull’arco di una giornata.
e. Il 9/10.5.2022 RE 1 ha chiesto l’audizione di __________.
f. Con decreto 20.5.2022 il procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando un termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
g. Con scritto 1/2.6.2022 PI 1 ha informato che non intendeva avanzare pretese di indennizzo e di torto morale.
h. Con istanza 20/21.6.2022 RE 1, addotto che i fatti oggetto del procedimento sarebbero stati strettamente connessi con i fatti tema del procedimento dipendente dalla sua denuncia contro __________, ha chiesto che agli atti del procedimento venissero acquisiti i verbali di interrogatorio esperiti in quel procedimento.
i. Il 23.6.2022 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza. I fatti oggetto del procedimento inc. MP 2022.1209 contro __________ non risultavano avere attinenza alcuna con i fatti del procedimento contro PI 1. Non si ravvedeva quindi alcuna utilità nell’acquisire i verbali di interrogatorio esperiti e da esperire in quell’incarto. Le risultanze istruttorie all’inc. MP 2021.8442 consentivano di chiarire i fatti in maniera sufficiente ed oggettiva.
j. Con decreto 11.8.2022 (ABB 1225/2022) il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento penale a carico di PI 1.
Il magistrato inquirente, ricordate la denuncia e le dichiarazioni rese a verbale dagli interrogati, ha ritenuto – con riferimento al reato di diffamazione – che non c’erano indizi sufficienti a sostegno della tesi secondo cui PI 1 avrebbe partecipato ad un gruppo volto ad informare i giornali di irregolarità quanto all’ottenimento di indennità per lavoro ridotto. L’esistenza di tale gruppo così come di una di lei eventuale partecipazione al gruppo si fondava su prove indiziarie basate su fatti riportati per sentito dire. Anche nello scambio di emails con due giornalisti non c’era alcun riferimento diretto a PI 1. Andava inoltre considerato che, in seguito alle dichiarazioni di PI 1 e di __________, tali affermazioni reputate lesive risultavano comunque verosimili o quantomeno potevano considerarsi vere in buona fede. Esse avevano dato una versione concorde (comprovata dall’email) riguardo alla richiesta di RE 1 di far figurare l’attività lavorativa svolta per una percentuale massima del 30%, nonostante questa fosse notoriamente sistematicamente superata dai dipendenti, i quali avevano continuato a lavorare a tempo pieno.
Per quanto riguardava il reato di denuncia mendace, dall’esame degli atti non era possibile concludere che PI 1 fosse conscia dell’innocenza di RE 1. Dalle dichiarazioni a verbale di PI 1 e di __________ emergevano al contrario elementi che avrebbero giustificato la di lei posizione.
Infine, in relazione al reato di concorrenza sleale, il procuratore pubblico ha concluso che non c’erano indizi sufficienti per gli stessi motivi indicati sopra.
k. Con gravame 24/25.8.2022 RE 1 postula che, in suo accoglimento, il decreto di abbandono sia annullato ed il procuratore pubblico proceda all’acquisizione dei mezzi di prova proposti.
Il reclamante rimprovera al pubblico ministero di aver violato l’obbligo di raccogliere anche le prove a carico giusta l’art. 6 cpv. 2 CPP. Il testimone accusatorio __________ non sarebbe infatti stato interrogato. Avrebbero dovuto essere sentiti anche gli avv.ti __________ e __________ (presenti quando __________ avrebbe riferito dell’esistenza del gruppo) e __________ (presente quando __________ avrebbe riparlato del gruppo).
L’email citata nel decreto di abbandono sarebbe stata redatta da __________, che avrebbe però riferito istruzioni completamente diverse da quelle da lui impartite. PI 1 e __________ sarebbero state allontanate proprio perché non si sarebbero attenute alle istruzioni interne ed avrebbero diffuso senza autorizzazione informazioni interne sensibili. Sarebbe necessario un confronto tra RE 1 e __________. Il fatto che PI 1 fosse in possesso dell’email comproverebbe la sua premeditazione e la veridicità dei fatti denunciati. Non sarebbe ammissibile escludere la consapevolezza dell’innocenza di RE 1 da parte dell’imputata dal momento che ella avrebbe saputo benissimo, in virtù della sua esperienza e della sua posizione all’interno dell’__________, che la direzione dell’assicurazione avrebbe verificato le prestazioni orarie di lavoro dei dipendenti (dal momento che ciò sarebbe servito per effettuare il calcolo delle provvigioni). Non si potrebbe affatto escludere che l’imputata, come gli altri accusatori, da identificare, sapesse che qualsiasi irregolarità nei confronti dello Stato riguardo alle indennità sarebbe stata semplicemente impossibile.
L’imputata avrebbe dovuto, semmai, rivolgersi alle autorità, alla cassa competente o alla direzione centrale dell’__________. Si sarebbe invece optato per un’azione concertata attraverso i massmedia.
Elenca infine i mezzi di prova che dovrebbero essere assunti.
l. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 24.8.2022 contro il decreto di abbandono 11.8.2022, recapitato in data 16.8.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 173 CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n. 1)] e dall’art. 23 LCSl, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 11.8.2022 che ha negato l’esistenza dei reati da lui ipotizzati, che l’avrebbero leso personalmente, direttamente ed attualmente.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3. 3.1.
RE 1 ipotizza a carico di PI 1 i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di denuncia mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] e di violazione alla legge federale contro la concorrenza sleale giusta l’art. 23 LCSl [secondo cui è punito chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art. 3 (metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti, in particolare lit. a: è punito chi denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi e le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive), 4 , 5 o 6 LCSl].
3.2.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1).
Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_182/2022 del 25.1.2023 consid. 1.2.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).
3.3.
3.3.1.
Dagli atti non emergono indizi secondo cui sarebbe stata PI 1 a divulgare sospetti inerenti ad una condotta di possibile rilevanza penale di RE 1 quale agente generale dell’__________. Si tratta di una mera ipotesi del reclamante e, come tale, non sufficiente per fondare elementi a di lei carico.
Anche nell’ipotesi in cui __________ avesse effettivamente detto, in presenza del reclamante, di __________ e degli avv.ti __________ e __________, di essere stato interpellato da PI 1, tale circostanza non attesterebbe evidentemente che egli sia stato effettivamente contattato dall’imputata. Quest’ultima ha peraltro categoricamente negato di avergli telefonato.
__________, per quanto si comprende, avrebbe del resto riferito di essere stato contattato dall’imputata nel contesto di incontri finalizzati a risolvere la vertenza inerente allo scioglimento del suo rapporto di lavoro con l’__________, per cui avrebbe avuto tutto l’interesse a mostrarsi in una luce favorevole nei confronti della controparte RE 1. Nel frattempo __________ è inoltre stato denunciato da RE 1 in relazione alla sua attività presso l’__________, di modo che eventuali sue dichiarazioni non potrebbero certamente avere la portata pretesa. L’audizione di __________ è quindi manifestamente superflua.
Le emails che i giornalisti hanno scambiato con i vertici dell’__________ in merito a presunte irregolarità (doc. 4, allegato alla denuncia/querela) non fanno alcun riferimento a PI 1.
L’imputata ha peraltro prodotto un’email inviatale da __________, assistente di RE 1, messa in copia a lui per conoscenza, del seguente tenore: “ciao PI 1 Sto preparando la tabella con le ore per la richiesta dell’orario ridotto e ho visto che da inizio aprile più nessuno tranne __________ compila la tabella. come mai? Inoltre abbiamo fatto richiesta per una riduzione del 70% ma tutti superiamo la percentuale di lavoro (30%) di conseguenza ti invito a voler far fare una tabella settimanale con al max il 30% al servizio interno che servirà come presentazione in caso ci venga richiesta. Le altre normalmente compilate resteranno ad uso interno.” (allegata ai verbali di PI 1 e di __________).
Email che comprova che RE 1 aveva effettivamente chiesto ai propri dipendenti di compilare le tabelle facendo figurare un’attività lavorativa al 30%, come riportato a verbale dall’imputata.
Il reclamante, nel gravame (p. 4), afferma invero che detta email, redatta da __________, riferirebbe di istruzioni completamente diverse da quelle che lui avrebbe impartito. RE 1 ha nondimeno ricevuto la citata email in copia per conoscenza, per cui è più che ragionevole ritenere che, qualora il suo tenore non fosse stato corretto, egli – stante la sicura rilevanza del tema trattato – sarebbe immediatamente intervenuto rettificando le istruzioni. Ciò che nondimeno egli né sostiene né comprova di avere fatto. Non si vedono del resto ragioni perché __________, di propria iniziativa, avrebbe dovuto scrivere un’email di simile tenore.
Di modo che la di lui credibilità sui fatti ne esce molto indebolita.
In queste circostanze, si deve concludere per l’assenza di indizi che PI 1 abbia diffamato il reclamante, che abbia ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che sapeva innocente o che abbia messo in atto comportamenti sussumibili ad una concorrenza sleale ex LCSl.
Nell’ipotesi, comunque non sostanziata, in cui l’imputata abbia diffuso sospetti in merito ad irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto, ella potrebbe del resto appellarsi alla prova liberatoria (giusta l’art. 173 cifra 2 CP: il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere o prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede).
Si deve aggiungere che, come risulta dall’ammonimento 28.4.2021 (doc. 1, allegato alla denuncia/querela), nel periodo 2020-28.4.2021 ci sono state oltre venti partenze dall’__________, di modo che potrebbero essere stati diversi quelli che, per svariati motivi, avrebbero potuto avere ragioni per essere scontenti del reclamante e quindi aver diffuso ai massmedia informazioni da lui reputate lesive.
3.3.2.
Anche l’assunzione delle prove proposte non potrebbe far emergere indizi di colpevolezza in relazione ai reati ipotizzati.
Dell’interrogatorio di __________, inutile, si è già detto. La medesima conclusione si impone quindi per l’audizione degli avv.ti __________ e __________ e di __________ (la cui dichiarazione è già agli atti qual doc. 3, allegato alla denuncia/querela), che non potrebbero che riportare le parole di __________.
I postulati confronti tra il reclamante e l’imputata rispettivamente tra il reclamante e __________ sarebbero del tutto inutili, ritenuto che le parti si confermerebbero molto verosimilmente nelle rispettive affermazioni, già agli atti del procedimento penale.
Non si comprende poi cosa apporterebbero per il caso gli interrogatori di __________, __________ ed __________, ex dipendenti. Il reclamante, pur chiedendo la loro audizione, omette del tutto di indicare perché essa sarebbe utile.
RE 1 non spiega inoltre la rilevanza degli atti del procedimento penale conseguente alla sua denuncia a carico di __________. Dalla copia dell’esposto allegata quale doc. 2 al reclamo si evince che __________ è stato denunciato per ripetuta falsità in documenti in relazione a presunte irregolarità quando era alle dipendenze dell’__________. Si tratta di una fattispecie del tutto indipendente da quella oggetto del procedimento penale a carico di PI 1. Il fatto che “(…) la vittima è la medesima, i fatti in questione si sono svolti all’interno dei medesimi uffici, (…), si sono svolti nello stesso periodo, riguardano persone che si conoscevano e si conoscono bene.” e che “siamo quindi confrontati con unità di materia, di tempo, di luogo e di persone.” (replica, p. 3) non è sufficiente, trattandosi di fatti differenti e senza connessione tra di loro.
In assenza di indizi di colpevolezza a carico di PI 1, sarebbe altresì del tutto sproporzionato disporre l’acquisizione dei dati informatici riguardanti le conversazioni per posta elettronica e per telefono da parte sua con gli ignoti da identificare come partecipi ai fatti: si tratterebbe manifestamente di un’inammissibile fishing expedition, ossia di un provvedimento coercitivo non sostanziato da sufficienti indizi, con il mero scopo di acquisire prove (decisione TF 6B_335/2020 del 7.9.2020 consid. 3.3.3.; BSK StPO – D. GFELLER / O. THORMANN, op. cit., art. 243 CPP n. 15 ss.).
Si poteva/può dunque rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove, che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l’esito del procedimento penale in questione.
3.4.
3.4.1.
Si ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato perseguito è grave.
3.4.2.
Per le ragioni sopra indicate la probabilità che in un’eventuale continuazione dell’istruzione emergano indizi di colpevolezza o che l’imputata sia condannata davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Il decreto non lede il principio in dubio pro duriore.
4. Il decreto di abbandono deve essere confermato.
5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 e 429 cpv. 1 lit. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, la somma di CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera