Incarto n.
60.2022.241

 

Lugano

29 novembre 2022/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, ricusatosi)

 

cancelliera:

Diana Buetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 26/29.08.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

la decisione 19.08.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier con la quale ha ordinato una proroga (parziale) delle misure sostitutive dell’arresto fino al 23.10.2022 (inc. MP __________)

 

 

 

richiamati gli scritti 08.09.2022 (osservazioni) e 03.10.2022 (duplica) del procuratore pubblico, con i quali chiede la reiezione del gravame;

 

richiamati gli scritti 09/12.09.2022 (osservazioni) e 28/29.09.2022 (duplica) di PI 2 – mediante i quali si rimette al giudizio di questa Corte – e 09/12.09.2022 (osservazioni) e 26/27.09.2022 (duplica) di PI 1 – mediante i quali pure si rimette al giudizio di questa Corte –;

 

richiamato lo scritto di replica 20/21.09.2022, mediante il quale il reclamante si conferma nelle sue allegazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

                                    

                                 a.   RE 1 è padre di due figli: la minore M.E., la cui madre è PI 2, e il minore M.G., la cui madre è PI 1. Tutti vivono sotto lo stesso tetto. Dagli atti risulta che l’Istituto scolastico elementare di __________ avrebbe segnalato una situazione delicata riguardante M.E. e M.G., poiché M.E. avrebbe riferito che il padre picchierebbe lei e il resto della sua famiglia e controllerebbe i loro movimenti tramite delle telecamere piazzate nell’abitazione.

 

 

                                 b.   Il 28.04.2022 è stato aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e violazione del dovere di assistenza o educazione (MP __________). Quello stesso giorno sono stati sentiti i due figli tramite un’audizione video registrata. Sono state convocate e interrogate quali persone informate sui fatti anche le madri dei due minori. Infine è stato convocato anche RE 1, il quale è stato interrogato in qualità di imputato, presente il suo difensore d’ufficio PR 1.

 

                                       Al termine del suo interrogatorio, RE 1 è stato arrestato e con decisione 02.05.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 26.05.2022 compreso (AI 15).

 

 

                                 c.   Il 25.05.2022 ha avuto luogo un verbale di interrogatorio di RE 1, alla fine del quale il procuratore pubblico ha disposto la sua scarcerazione e ordinato le misure sostitutive dell’arresto seguenti, valide fino al 24.08.2022, riservata la facoltà di revoca/modifica o di proroga (AI 80 e 81):

 

                                       - divieto assoluto di contattare di persona, per lettera, per telefono, per messaggi telefonici, via social, per il tramite di terza persona e in qualsivoglia altra modalità PI 1, PI 2, M.G., M.E., __________, le docenti e la direzione delle scuole elementari frequentate da M.G. e M.E.;

 

                                       - divieto assoluto di avvicinare a meno di 300 metri PI 1, PI 2, M.G., M.E., __________, le docenti e la direzione delle scuole elementari frequentate da M.G. e M.E. e l’abitazione di __________, __________;

 

                                       - obbligo di iniziare un percorso terapeutico (se del caso concordato con il perito giudiziario dr. med. __________) con un medico psichiatra; il primo appuntamento dovrà essere fissato entro e non oltre il venerdì 03 giugno 2022 (inteso che la prima visita/seduta dovrà avvernire entro tale data) e relativa comunicazione all’interrogante;

 

                                       - obbligo di ossequiare strettamente le decisioni dell’ARP 3 in merito ad eventuali diritti di visita per i figli;

 

                                       - obbligo di reperire immediatamente un appartamento nel quale risiedere e relativa comunicazione all’interrogante;

 

                                       - obbligo di comunicare immediatamente all’interrogante l’inizio di qualsivoglia attività lucrativa.

 

 

                                 d.   Con decisione 19.08.2022 il procuratore pubblico ha prorogato le misure sostitutive nei confronti dell’imputato, ritenendo che i gravi indizi di reato continuassero a sussistere o si fossero addirittura rinforzati in corso di istruttoria; che fosse ancora dato il pericolo di collusione e inquinamento delle prove nei confronti dei figli nonché delle madri e delle insegnanti, considerato che avrebbe potuto tentare di contattarli tramite terze persone; che fosse ancora dato pure il pericolo di recidiva così come indicato dal perito giudiziario. Di conseguenza il magistrato inquirente ha prorogato fino al 23.10.2022 le misure sostitutive già ordinate precedentemente, tranne due, ovvero ha soppresso a partire dal 19.08.2022 la misura sostitutiva di ossequiare strettamente le decisioni dell’ARP 3 in merito ad eventuali diritti di visita per i figli e ha deciso che l’obbligo di reperire immediatamente un appartamento nel quale risiedere sarebbe decaduto non appena RE 1 avesse iniziato a vivere nel nuovo appartamento e avesse trasmesso al Ministero pubblico l’annuncio di partenza/arrivo dei rispettivi Comuni.

 

 

                                 e.   Con reclamo 26/29.08.2022 RE 1 chiede che la decisione impugnata di proroga delle misure sostitutive sia dichiarata nulla o quantomeno annullata poiché sarebbe stata emanata da un’autorità non competente, ossia dal procuratore pubblico senza che fosse coinvolto il giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), e di conseguenza si tratterebbe di una carenza di competenza decisionale. Inoltre, col proprio agire il procuratore pubblico avrebbe violato anche il diritto di essere sentito perché non avrebbe neppure dato l’opportunità al reclamante di esprimersi in merito all’opportunità o meno della proroga né in merito alla proporzionalità della sua durata. A mente del reclamante, il fatto di avere condiviso l’adozione delle misure sostitutive in occasione del verbale di interrogatorio del 25.05.2022 non potrebbe essere ora considerato come un “accordo in bianco anche alla loro proroga”.

                                       Il reclamante sostiene poi che neppure nel merito, le predette misure sostitutive sarebbero più giustificate. Infatti, non sarebbe più dato né un pericolo di collusione, ritenuto che le parti sarebbero state già più volte verbalizzate, né un pericolo di recidiva poiché RE 1 ha trasferito il proprio domicilio lontano dal resto della famiglia e l’Autorità di protezione ha già regolato i suoi diritti di visita con i figli. Inoltre tali misure sarebbero nel frattempo diventate sproporzionate e eccessivamente limitanti.

                                       Infine, RE 1 chiede che al presente reclamo venga conferito l’effetto sospensivo.

 

 

                                  f.   Con scritto 29.08.2022 il Presidente di questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo, assegnando un termine di 10 giorni al procuratore pubblico e alle altre parti coinvolte per presentare le proprie osservazioni.

 

 

                                 g.   Delle ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni, della replica e delle dupliche si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Ai sensi dell’art. 237 cpv. 4 CPP, l’adozione e l’impugnazione di misure sostitutive sono rette per analogia dalle norme sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza.

                                         Ai sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (giusta gli art. 224 ss. CPP) o alla carcerazione di sicurezza (ex art. 229 ss. CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.

                                         Il reclamo è pertanto proponibile anche contro l’adozione di misure sostitutive della carcerazione preventiva, in applicazione per analogia dell’art. 222 CPP, per effetto del rinvio generale dell’art. 237 cpv. 4 CPP (BSK-StPO, 2. ed., M. HÄRRI, art. 237 n. 48; PC CPP, 2 ed., art. 237 n. 41).

 

                                         1.2.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                      

                                         1.3.

                                         Il gravame, presentato in data 26/29.08.2022 alla Corte dei reclami penali, competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 19.08.2022 del procuratore pubblico, che ha prorogato le misure sostitutive dell’arresto fino al 23.10.2022 (inc. MP 2022.3410), è tempestivo, siccome introdotto nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         1.4.

                                         RE 1, imputato e destinatario della decisione, assoggettato alle misure sostitutive dell’arresto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica delle misure sostitutive.

 

                                         1.5.

                                         Il reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                 2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà solo entro i limiti delle norme del CPP [secondo i principi dell’art. 197 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_372/2017 del 26.9.2017 consid. 2.1.)].

                                         Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP).

                                         La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.2.

                                         Per effetto del rinvio dell’art. 237 cpv. 4 CPP, le misure sostitutive sono ammissibili alle medesime condizioni previste per la carcerazione preventiva.

                                       La carcerazione preventiva (e di sicurezza) è ammissibile solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO – M. FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, 2. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che:

a.  si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;

b.  influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; oppure

c . minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].

 

                                         2.3.

                                         In applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà l'art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d'ufficio) non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo (Commentario CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2).

                                         Tale assunto è esplicitato dall'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe.

                                         L'assunto è concretizzato dall'art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid. 3.3.): il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive segnatamente:

a.    il versamento di una cauzione;

b.    il blocco dei documenti d'identità o di legittimazione;

c.    l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato;

d.    l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;

e.    l'obbligo di svolgere un lavoro regolare;

f.     l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo;

g.    il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2).

 

Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).

                                         L'elenco del cpv. 2 non è esaustivo (decisione TF 1B_171/2019 dell’8.5.2019 consid. 3.1.; BSK StPO II – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 5).

                                                                                

                                         2.4.

                                         Le misure sostitutive possono essere fissate solo quale surrogato ai motivi di carcerazione; non si possono perseguire altri fini (ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 5).

                                         Come detto, i presupposti per l’adozione delle misure sostitutive sono gli stessi di quelli per la carcerazione; se dette condizioni non sono adempiute, le misure sostitutive sono di conseguenza inammissibili (decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 1).

 

                                         2.5.

                                         Il testo dell’art. 237 cpv. 1 CPP (ma anche i cpv. 3 e 4) attribuisce la competenza per l’adozione delle misure sostitutive al giudice competente.

                                         Come ricordato dalla dottrina, può trattarsi del giudice dei provvedimenti coercitivi (durante l’istruzione), della direzione del procedimento in primo grado o in appello (CR CPP - A. SCHMOCKER, art. 237 CPP n. 4).

                                         La dottrina precisa che il procuratore pubblico può unicamente proporre, eventualmente adottare solo provvisoriamente, le misure sostitutive (BSK StPO – M. HÄRRI, 2. ed., art. 237 CPP n. 46; ZK StPO – M. HUG/A. SCHEIDEGGER, 2. ed., art. 237 CPP n. 5).

                                         L’approvazione da parte del giudice competente si giustifica anche per la necessità di verifica di tutti i presupposti delle misure sostitutive, in particolare della sussistenza o meno di gravi e fondati indizi di colpevolezza.

 

 

 

                                         2.6.

                                         Si ha nullità assoluta nel caso di decisioni viziate da difetti gravi, manifesti o almeno facilmente riconoscibili, qualora la sua constatazione non metta seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.). La nullità assoluta deve essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze sono tali che la mera annullabilità non offre manifestamente la tutela necessaria (decisione TF 6B_544/2018 del 4.9.2018 consid. 3.1.), segnatamente per incompetenza funzionale o materiale dell’autorità chiamata a giudicare oppure per un errore manifesto di procedura (decisione TF 1B_51/2020 del 25.2.2020 consid. 2.1.2.; DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.). L’illegalità di una decisione non fonda, di principio, un motivo di nullità: essa deve essere invocata nel contesto dei rimedi ordinari di impugnazione contro l’atto reputato carente (decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.).

 

 

                                 3.   3.1.

                                       Nel caso concreto il procuratore pubblico, alla fine del verbale del 25 maggio 2022, ha disposto la scarcerazione di RE 1 e ordinato delle misure sostitutive dell’arresto della durata di tre mesi, quindi in vigore fino al 24.08.2022. Alla fine del verbale è riportato che “l’interrogante mi chiede se ho compreso le misure sostitutive dell’arresto di cui sopra e le conseguenze in caso di mancato ossequio e se sono d’accordo con le stesse”. L’imputato ha risposto che “ho compreso le misure sostitutive dell’arresto e ho capito che se solo ne violassi una potrei essere di nuovo arrestato. Sono d’accordo con tali misure sostitutive dell’arresto ed è d’accordo anche il mio difensore”.

 

                                       Il 19.08.2022 il magistrato inquirente ha deciso di prorogare fino al 23.10.2022 quattro delle sei misure sostitutive adottate inizialmente, di sopprimerne una e di modificarne un’altra prevedendone la soppressione a determinate condizioni.

                                       Il procuratore pubblico, prima di emanare la decisione, ha comunicato telefonicamente al difensore di RE 1 le sue intenzioni. Non avendo il legale sollevato obiezioni, il procuratore ha concluso che il contenuto della telefonata potesse essere considerato quale accordo da parte del legale di RE 1 alla proroga/modifica/soppressione proposta.

                                       A mente del magistrato inquirente, inoltre, la legittimità delle misure adottate sarebbe data poiché “per invalsa prassi dell’Ufficio dei Giudici dei provedimenti coercitivi, solo in caso di messa in libertà entro le 48 ore e, quindi, senza procedere ad istanza di carcerazione preventiva, è necessario rivolgersi al Giudice di garanzia per chiedere l’approvazione di misure sostitutive dell’arresto. Per contro, sempre per l’invalsa prassi del citato Ufficio, nel caso in cui sia stata ordinata la carcerazione preventiva, il Procuratore pubblico può, legittimamente, imporre delle misure sostitutive dell’arresto. Come detto sta poi all’interessato dichiararsi d’accordo o meno”.

 

                                       3.2.

                                       RE 1 da parte sua contesta la decisione poiché emanata dal procuratore pubblico invece che dal giudice dei provvedimenti coercitivi, quindi emanata dall’autorità incompetente. Inoltre il magistrato inquirente non gli avrebbe neppure dato la possibilità di esprimersi sui motivi della proroga, violando in questo modo anche il suo diritto di essere sentito. Ritiene che la telefonata al suo difensore con la quale preavvisava la proroga/modifica/soppressione delle misure non va assolutamente considerata quale consenso da parte sua.

 

                                       3.3.

                                       Si rileva inizialmente che la decisione impugnata di proroga/modifica/soppressione delle misure in questione è stata emanata unilateralmente dal magistrato inquirente, senza presentare alcuna istanza o proposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi, ciò che invece sarebbe dovuto avvenire come previsto dal CPP e dalla dottrina (cfr. consid. 2.5).

                                       Già solo per questo motivo, si deve constatare la nullità della decisione impugnata.

 

                                       Inoltre, anche ammettendo un’ipotetica ed eventuale competenza del procuratore pubblico – nel caso in esame –, all’imputato non è neppure stato correttamente garantito il diritto di essere sentito. Egli, infatti, in nessun momento ha dato il suo accordo e ha potuto esprimersi al riguardo. A tal proposito, si ritiene che la telefonata effettuata dal procuratore pubblico al difensore non può essere considerata quale accordo da parte di RE 1. Questi avrebbe dovuto essere sentito personalmente sui motivi della proroga/modifica/soppressione nell’ambito di un’udienza o avrebbe dovuto almeno avere la possibilità di presentare delle osservazioni scritte. Una semplice e informale telefonata al legale, senza che egli si sia neppure potuto consultare col proprio cliente, non può essere considerata sufficiente a salvaguardare il diritto di essere sentito di un imputato in ambito di misure sostitutive dell’arresto. A ragione, quindi, il difensore non ha sollevato alcuna contestazione particolare durante la telefonata, poiché era legittimato a credere che tale colloquio telefonico fosse unicamente un preavviso della susseguente istanza di proroga delle misure che sarebbe poi stata presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi, avendo così la possibilità di presentare delle osservazioni scritte.

 

                                       Va infine anche aggiunto, che neppure può essere ritenuto sufficiente l’accordo che l’imputato aveva dato tre mesi prima al momento dell’adozione delle misure sostitutive in questione, in quanto quel primo accordo non può essere considerato illimitato nel tempo per ulteriori proroghe o modifiche future. Ammettendo, infatti, una tale ipotesi in cui basterebbe un unico accordo al momento dell’adozione delle misure per poi procedere alle susseguenti proroghe e modifiche, si andrebbe ad annullare il senso del controllo periodico delle misure restrittive della libertà previsto dalla legge.

 

                                         3.4.

                                       Visto quanto precede, constatata la nullità della decisione impugnata, il reclamo è accolto.

 

 

                                   4.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).

 

                                         Spetterà al pubblico ministero o all’autorità giudicante di prima istanza, in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 CPP, stabilire l’importo della retribuzione riferito alla procedura di reclamo di cui al presente incarto, ritenuto che RE 1 beneficia della difesa d’ufficio.

 

                                         Si ricorda che giusta l’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 212, 221 e segg., 237 e 393 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                  §   La decisione 19.08.2022 del procuratore pubblico Marisa Alfier è nulla.

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                 3.   Il pubblico ministero o il tribunale di primo grado, ex art. 135 cpv. 2 CPP, stabilirà l’importo della retribuzione riferito al reclamo di cui al presente incarto.

 

                                 4.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (a

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera