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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 16/19.9.2022 presentato da
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RE 1, , patr. da: PR 1, , |
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contro |
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il decreto 6.9.2022 del procuratore pubblico Andrea Gianini con cui – nell’ambito del procedimento penale inc. MP 2017.3382 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per segnatamente reati contro il patrimonio – è stato (solo) parzialmente dissequestrato il suo conto bancario; |
richiamate le osservazioni 28.9.2022 e 3.11.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte –, 10/11.10.2022 e 11/14.11.2022 (duplica) di __________ e __________ (entrambi patr. da: avv. PI 8, __________) – che hanno postulato la reiezione del gravame –, 14/17.10.2022 di __________, __________ ed __________ (tutti patr. da: avv. PI 4, __________) – che hanno parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 31.10./2.11.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
preso atto che gli ulteriori interessati dal reclamo, interpellati il 19.9.2022, non si sono pronunciati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel corso del 2017 il pubblico ministero ha promosso il procedimento penale inc. MP 2017.3382 nei confronti di PI 1, in carcerazione preventiva dal 28.4.2017 al 15.12.2017, per titolo di appropriazione semplice, sub. appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti, riciclaggio di denaro ed esercizio indebito dell’attività come fiduciario.
b. Nell’ambito del procedimento penale è stato sequestrato anche il conto n. __________, intestato a RE 1, presso __________, __________, su cui PI 1, per il tramite dell’allora __________, __________, aveva procura.
Il titolare del conto, a partire dal 2018, ha ripetutamente chiesto al magistrato inquirente il dissequestro della relazione bancaria.
c. Con decreto 6.9.2022 il procuratore pubblico ha parzialmente accolto l’istanza, autorizzando il dissequestro del conto per quanto concerneva gli averi che superavano l’importo di Euro 332'287.05.
Il pubblico ministero ha indicato che il conto risultava aver accolto fondi di pertinenza di RE 1 che, in parte, erano stati messi nella disponibilità di PI 1 affinché li gestisse.
Durante l’audizione 17.2.2022 dell’imputato, il magistrato inquirente aveva rammentato a quest’ultimo che, in occasione dell’udienza 28.8.2017, egli aveva dichiarato di aver versato, il 7.10.2015, a favore del conto intestato a RE 1 la somma di Euro 332'288.00; gli aveva chiesto se confermasse o meno che tale importo proveniva da fondi di pertinenza di __________, che questi gli aveva appena accreditato sul conto __________ presso __________ intestato alla __________, società riconducibile a PI 1, affinché fossero investiti. L’imputato aveva confermato le sue dichiarazioni, precisando che tale importo: Non gli (a RE 1 n.d.r.) era comunque dovuto, in quanto, come già detto in precedenti verbali l’importo che io avevo prospettato a RE 1 come dovuto dipendeva da un valore dei titoli da me indicato in maniera fittizia, infatti io avevo comprato i titoli che erano della __________ che avevano avuto un aumento considerevole del valore ma che poi nel giro di 4 o 5 mesi erano ritornate al loro valore iniziale mentre io avevo mantenuto, comunicandolo al cliente, il valore più elevato raggiunto dal titolo. Ritengo che l’importo di EUR 332'288.-- non fosse dovuto al RE 1 nella sua totalità.
Il procuratore pubblico ha aggiunto che, quando era stato fatto osservare a PI 1 che sul conto n. __________ il saldo totale era superiore all’importo di Euro 332'288.00, egli aveva risposto che: Posso solo dire che quanto gli è stato accreditato da __________ non gli era dovuto, non posso dire lo stesso per quanto eccede l’importo di EUR 332'288.--.
Con scritto 4.4.2022 il legale di RE 1 aveva indicato che l’intero saldo del conto era di pertinenza del suo mandante, sostenendo che l’accredito di Euro 332'288.05 del 7.10.2015 era il corrispettivo di precedenti addebiti effettuati dall’imputato sul conto.
Il pubblico ministero ha quindi prospettato un interrogatorio destinato a chiarire la maniera in cui era stato movimentato il conto. L’imputato, ad inizio maggio 2022, aveva tuttavia avuto un infarto. Non era ancora stato possibile sentirlo.
Il magistrato inquirente aveva prospettato la possibilità di dissequestrare quanto eccedeva il suddetto importo di Euro 332'288.05, tenuto conto del fatto che, dall’estratto patrimoniale al 21.8.2022, la situazione del conto era la seguente: Euro 326'287.60; CHF -1'088.67; CAD 190'000.00; USD 36'813.88.
Il procuratore pubblico ha inoltre evidenziato che il 16.8.2022 il legale dell’imputato aveva confermato che gli averi in conto superiori ad Euro 332'287.05 erano di pertinenza di RE 1.
d. Con gravame 16/19.9.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia ordinato il dissequestro a suo favore degli averi sul conto n. __________ a lui intestato.
Il reclamante espone che il conto sarebbe stato sequestrato in seguito all’ordine 16.5.2017. La relazione sarebbe stata sequestrata perché egli avrebbe conferito una procura di gestione patrimoniale alla __________, __________, di pertinenza di PI 1. Il conto sarebbe stato aperto nell’ottobre 2004 e sarebbe stato alimentato negli anni esclusivamente dai suoi risparmi e dal loro rendimento.
Tra il 12.11.2009 ed il 13.9.2013 PI 1 avrebbe predisposto le seguenti operazioni di addebito del conto: Euro 80'000.00 il 12.11.2009 (a favore di __________ __________); Euro 100'000.00 il 2.12.2009 (giroconto a favore di __________ __________); Euro 70'000.00 il 23.6.2009 (giroconto a favore di __________ __________); Euro 70'000.00 il 28.12.2010 (giro banca __________); USD 16'320.00 il 13.9.2013 (giroconto a favore di __________ __________). Per un totale di Euro 320'000.00 e USD 16'320.00. Le società, come sarebbe emerso dall’inchiesta, sarebbero state utilizzate dall’imputato per raccogliere gli averi dei clienti, averi poi dirottati altrove.
Il reclamante afferma che nel 2015 avrebbe deciso di aderire alla voluntary disclosure. Avrebbe di conseguenza chiesto a PI 1 di provvedere a riaccreditare il conto n. __________ della somma corrispondente ai precitati addebiti, ritenuto che non erano ancora stati rimborsati. L’imputato, con valuta 7.10.2015, avrebbe provveduto a bonificare sul predetto conto Euro 332'288.05 da parte della __________, __________. L’importo corrisponderebbe in effetti agli addebiti disposti da PI 1 per un totale di Euro 320'000.00 e USD 16'320.00.
Dopo avere esposto lo scambio di corrispondenza con il procuratore pubblico in relazione alle sue richieste di dissequestro del conto, richiamate le dichiarazioni di PI 1 di cui alla sua audizione 17.2.2022, il reclamante afferma che l’accredito di Euro 332'288.05 corrisponderebbe quasi esattamente con gli addebiti predisposti dall’imputato ed intervenuti tra il 23.6.2009 ed il 13.9.2013, per cui la spiegazione resa da PI 1 il 17.2.2022 in merito al bonifico del 7.10.2015 (valore gonfiato di azioni Norsat) sarebbe palesemente assurda e smentita dagli atti. Se il reclamante avesse ricevuto tale importo a contanti, come sostenuto dall’imputato nel corso della sua audizione del 17.2.2022, quest’ultimo non avrebbe certamente provveduto ad effettuare il bonifico richiesto da RE 1, ma avrebbe obiettato di aver già rimborsato quella somma (a contanti).
Il reclamante, ricordato il diritto applicabile, asserisce che – avendo il procuratore pubblico indicato nell’ordine di sequestro 16.5.2017 che “per poter confrontare le dichiarazioni rese dall’imputato con le movimentazioni intervenute sul conto, è necessario poter visionare la documentazione bancaria relativa a tutte le relazioni bancarie correlate a PI 1 (…). La documentazione richiesta servirà a chiarire la fattispecie nell’ambito del procedimento penale pendente.” – il sequestro 16.5.2017 avrebbe quindi natura eminentemente probatoria giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP. Ritenuto che la banca avrebbe trasmesso la documentazione in questione, l’obiettivo dell’ordine sarebbe stato raggiunto. L’ordine di sequestro 16.5.2017 non avrebbe contenuto altre finalità.
Nello scritto 30.10.2021 il magistrato inquirente avrebbe lasciato intendere che avrebbe disposto il dissequestro solo una volta stabilito “l’ammontare di sua (del reclamante) pertinenza, rispettivamente se egli abbia già ricevuto più di quanto gli era dovuto.” La documentazione bancaria dimostrerebbe pacificamente che gli averi presenti sul conto sarebbero integralmente di sua pertinenza. In oltre dieci anni l’unico accredito di rilievo proveniente da terzi sarebbe quello avvenuto il 7.10.2015 di Euro 332'288.05.
Non potrebbe neppure entrare in considerazione un sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP, eventualità peraltro neanche invocata dal magistrato inquirente. Non sarebbero dati i presupposti dell’art. 70 cpv. 2 CP. Il procedimento penale a carico di PI 1 sarebbe del resto stato avviato nell’aprile 2017, due anni e mezzo dopo l’accredito sul suddetto conto bancario.
e. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il reclamo 16.9.2022 contro il decreto 6.9.2022 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Se si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B_354/2020 del 26.10.2020 consid. 4.1.; 6B_924/2020 dell’1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B_319/2017 del 26.7.2017 consid. 5.; 1B_305/2016 del 3.1.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).
1.3.2.
Il procuratore pubblico, nel decreto impugnato, non si è espresso esplicitamente sulla veste processuale di RE 1.
Quest’ultimo, nello scritto 6.9.2018 al magistrato inquirente (doc. 5, allegato al reclamo), chiedendo il dissequestro del conto, si era indicato quale terzo aggravato giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP.
Il pubblico ministero, per quanto si evince dagli atti dell’incarto, non ha contestato rispettivamente messo in discussione questa veste. Non pare peraltro imputare al reclamante alcuna condotta di rilevanza penale. Si può dunque reputare RE 1, titolare del conto sequestrato, formalmente terzo, ossia persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravato da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), ovvero dal sequestro del suo conto [decisioni TF 6B_1004/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.1.; 1B_565/2018 del 12.3.2019 consid. 2.5.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 9]. In queste circostanze, RE 1 – quale titolare del conto oggetto della misura cautelare – è legittimato, in applicazione dei combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare il decreto 6.9.2022 del magistrato inquirente, avendo un interesse giuridicamente protetto alla liberazione di tutti gli averi sequestrati, sui quali egli non può oggi provvisoriamente disporre.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
2.2.
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).
2.3.
2.3.1.
Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.3.2.
La confisca (e quindi, prima, quale misura cautelare provvisoria, il sequestro) può essere disposta anche nei confronti di un terzo.
Il provvedimento non può nondimeno essere ordinato se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella misura in cui [cumulativamente (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.4.)] abbia fornito una controprestazione adeguata oppure qualora la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa [art. 70 cpv. 2 CP (N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 77 ss.)].
Il diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione. La confisca sarà allora pronunciata quando l’acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o dovendo presumere, viste le circostanze, l’origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati, ossia quando l’acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente, nel senso che si deve disporre la confisca quando il terzo ha una conoscenza dei fatti giustificanti la misura corrispondente al dolo eventuale (decisione TF 1B_269/2018 del 26.9.2018 consid. 4.2.; FF 1993 III 219; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 84). La buona fede deve sussistere al momento della prestazione e della controprestazione (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.4.). La confisca non sarà ordinata se l’acquirente, ignorando i fatti che giustificano la misura, ha fornito, prima di ricevere i valori di origine illecita (decisione TF 1B_269/2018 del 26.9.2018 consid. 4.2.), una controprestazione adeguata, ad esempio acquistando l’oggetto al prezzo usuale. Prestazione e controprestazione devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 90). Al terzo di buona fede possono di conseguenza essere confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni (decisione TF 1B_71/2014 dell’1.7.2014 consid. 5.1.) e commissioni non pattuite (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 87). Il valore della controprestazione deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell’acquisizione dei beni (ex tunc, N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 92; cfr. anche decisione TF 1B_22/2017 del 24.3.2017 consid. 3.1.). Inoltre, mancando una controprestazione, si rinuncia alla confisca se essa è di un rigore eccessivo (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 94 s.).
L’onere di provare i presupposti della confisca nei confronti di terze persone compete allo Stato (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.5.). Il terzo che afferma di avere fornito una controprestazione adeguata giusta l’art. 70 cpv. 2 CP deve nondimeno collaborare, per quanto presumibile, alla raccolta delle prove (decisione TF 6B_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.5.).
2.4.
2.4.1.
Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
2.4.2.
L’obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del 24.2.2022 consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare.
L’obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento.
Non compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.
2.4.3.
La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
3. 3.1.
Si è detto che con decreto 6.9.2022 il procuratore pubblico ha parzialmente mantenuto il sequestro sugli averi del conto n. __________ intestato a RE 1 presso __________, autorizzando il dissequestro del conto solo per quanto concerneva gli averi che superavano l’importo di Euro 332'287.05. E questo sostanzialmente perché PI 1 aveva dichiarato a verbale che tale importo non sarebbe spettato a RE 1 nella sua totalità, perché non era stato possibile interrogare di nuovo l’imputato per problemi di salute e perché il legale di quest’ultimo aveva confermato che gli averi in conto superiori ad Euro 332'287.05 erano di pertinenza di RE 1.
Ora, il sequestro di averi di una persona che non è imputata, ovvero di un terzo come RE 1, non può essere ordinato e mantenuto se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificato, nella misura in cui – cumulativamente – abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
Il magistrato inquirente, nel decreto rispettivamente nelle osservazioni 28.9.2022, non si è confrontato con questi presupposti.
Il fatto che, come indicato dal pubblico ministero nello scritto 29.7.2019 a RE 1 (doc. 11, allegato al reclamo), la somma di Euro 332'288.05 sarebbe pervenuta da un conto intestato alla __________, società __________ utilizzata da PI 1 nell’ambito delle malversazioni oggetto del procedimento, e che quindi tale somma potrebbe essere provento di reato, non è sufficiente per sequestrare e mantenere il sequestro sugli averi di terze persone: occorre che siano adempiuti anche gli altri presupposti, come esplicitati all’art. 70 cpv. 2 CP.
Si deve pertanto constatare la carente motivazione della pronuncia 6.9.2022 del pubblico ministero, che non si è espresso sulle condizioni per parzialmente mantenere la misura cautelare.
3.2.
Il decreto 6.9.2022 è parzialmente annullato. In attesa che il procuratore pubblico si ridetermini sull’istanza di dissequestro, è mantenuto il sequestro sull’importo di Euro 332'287.05 [recte: Euro 332'288.05 (doc. 4, allegato al reclamo)].
Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per ripronunciarsi, celermente, sull’istanza di dissequestro di RE 1 intesa alla liberazione di tutti gli averi sul conto bancario.
4. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 CHF 800.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 434 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto 6.9.2022 del procuratore pubblico Andrea Gianini, nel contesto del procedimento inc. MP 2017.3382, è parzialmente annullato. In attesa che il pubblico ministero si ridetermini sull’istanza di dissequestro, è mantenuto il sequestro sull’importo di Euro 332'287.05 [recte: Euro 332'288.05 (doc. 4, allegato al reclamo)].
§§ Il magistrato inquirente si ripronuncerà sull’istanza di dissequestro di RE 1.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera