Incarto n.
60.2022.257

 

Lugano

31 ottobre 2022/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 16/19.09.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

 

contro

 

 

la decisione 6.09.2022 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

preso atto degli scritti 23/26.09.2022 del procuratore pubblico e 26/27.09.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante i quali entrambi comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

preso altresì atto dello scritto 29.09./3.10.2022 di RE 1, con cui chiede la fissazione di un’udienza di discussione;

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto

 

 

                                 a.   Mediante decreto d’accusa 24.01.2020 (DA __________) del Ministero pubblico (passato in giudicato) RE 1 è stato condannato, per il reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, alla pena di 40 aliquote giornaliere a CHF 30.- cadauna (per complessivi CHF 1'200.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF 300.-.

 

 

                                 b.   Con sentenza 9.06.2022 (inc. TPC 72.2022.57/59/87/108) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole, unitamente a diversi correi, di ripetuta truffa (crediti Covid 19 e indennità per lavoro ridotto) in parte tentata, cattiva gestione, omissione della contabilità, ripetuta falsità in documenti, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri, abuso della licenza o delle targhe ed esercizio abusivo della professione. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alla multa di CHF 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni. La Corte ha altresì ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote da CHF 30.- cadauna, di cui al decreto d’accusa 24.01.2020, come pure ha ordinato a suo carico l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 8 anni.

 

 

                                 c.   Con scritto 1.09.2022 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi che i punti del dispositivo della sentenza 9.06.2022 riguardanti RE 1 (ad eccezione della pretesa civile di un’accusatrice privata) erano passati in giudicato (AI 2, inc. GPC __________).

 

 

                                 d.   Con decisione 6.09.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, ravvedendo il rischio concreto che egli si dia alla fuga, sottraendosi all’esecuzione della pena. Ciò in particolare in quanto cittadino italiano con all’orizzonte una pena relativamente lunga ancora da scontare, e siccome colpito da espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 8 anni.

                                       Il magistrato ha altresì determinato i seguenti termini di esecuzione, tenuto conto della carcerazione patita dal reclamante e dopo commutazione della multa di CHF 500.- e della pena pecuniaria di 40 aliquote da CHF 30.- cadauna, in complessivi 45 giorni di pena detentiva sostitutiva:

                                       1/3                                  13.11.2022

                                       1/2                                  21.07.2023

                                       2/3                                  29.03.2024

                                       Fine pena                      13.08.2025.

 

                                       Infine il magistrato ha ricordato al reclamante la possibilità di far fronte in ogni momento al pagamento (totale o parziale) della pena pecuniaria revocata e della multa, al fine di diminuire il periodo di detenzione, posto che 1 giorno di detenzione corrisponde: a CHF 100.- per quanto attiene alla multa, e a CHF 30.- per quanto attiene alla pena pecuniaria.

 

 

                                 e.   Mediante scritto 16/19.09.2022 RE 1 impugna il giudizio 6.09.2022 postulando: in via principale, il collocamento in sezione aperta e, in via subordinata, di “concedere autorizzazione alla formazione continua degli avvocati (online) in sezione chiusa”.

                                       Contesta l’esistenza di un pericolo di fuga, sostenendo che “non vuole sottrarsi per nessuna ragione a quanto stabilito in sentenza - unica volontà è terminare il periodo di detenzione e riappropriarsi così della propria vita e della propria famiglia” (reclamo 16/19.09.2022 p. 3). Al proposito pone in risalto di aver rinunciato ad impugnare la sentenza di condanna davanti alla Corte di appello e di revisione penale, sostenendo di averla accettata e di aver compreso i propri errori.

                                       Evidenzia il buon comportamento tenuto in carcere dimostrato dall’assenza di provvedimenti disciplinari presi a suo carico e dal lavoro da lui prestato con profitto e impegno come pure dai diversi corsi seguiti all’interno del carcere.

                                       Lamenta come l’attuale regime di detenzione in sezione chiusa gli impedisca di frequentare corsi di aggiornamento per avvocati online (compatibili con la sua formazione scolastica e professionale) a discapito dei principi garantiti dall’art. 82 CP e a pregiudizio del suo reinserimento lavorativo.

                                       Con riguardo all’ordine di espulsione pronunciato nei suoi confronti dalla Corte del merito, sostiene di avere forti legami con il nostro territorio, per cui tale misura “non deve oltremodo discriminare e gravare sul reinserimento sociale”.

                                       Chiede inoltre istruzioni per far fronte col proprio peculio al pagamento della pena pecuniaria revocata e della multa e quindi avere il ricalcolo dei termini di espiazione della pena.

                                       Dichiara infine di essere disponibile per una perizia tendente alla “valutazione della reintegrazione del reato, del pericolo di fuga e pericolosità pubblica” (reclamo 16/19.09.2022, p. 4).

 

 

                                  f.   Negli scritti 23/26.09.2022 risp. 26/27.09.2022 il procuratore pubblico risp. il giudice dei provvedimenti coercitivi comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte. Il giudice dei provvedimenti coercitivi richiama altresì i considerandi del proprio giudizio.

 

 

                                 g.   Con scritto 29.10./3.10.2022 RE 1 richiede a questa Corte un’udienza di discussione.

 

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

 

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                       1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 16.09.2022 (cfr. timbro dell’Ufficio censura delle Strutture carcerarie cantonali) contro la decisione 6.09.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi (notificata al reclamante il 7.09.2022) è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1 quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.

 

 

                                 2.   2.1.

                                       RE 1, mediante scritto 29.09./3.10.2022, chiede preliminarmente, senza indicarne i motivi, un’udienza di discussione davanti a questa Corte.

 

                                       L’art. 397 cpv. 1 CPP stabilisce che il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta. La decisione viene resa senza un dibattimento pubblico, siccome per l’art. 390 cpv. 4 CPP la giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.

                                       Ancorché l’autorità di reclamo possa, ad istanza di parte o d’ufficio, disporre che si tenga un’udienza ex art. 390 cpv. 5 CPP, il CPP non obbliga tale autorità a sentire le parti oralmente prima di rendere la propria decisione, ritenuto - per di più - che questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ex art. 20 CPP) non ha competenze di istruzione (segnatamente l’assunzione di prove come ad es. l’audizione delle parti). Allo stesso modo l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce di per sé alle parti il diritto di essere sentiti oralmente dall’autorità di ricorso (Catherine Hohl-Chirazi, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016, p. 363 n. 1023; decisione TF 1B_182/2011 del 5.05.2011 consid. 2). Tale facoltà deve infatti rimanere un’eccezione (decisione TF 6B_248/2015 del 13.05.2015 consid. 2.2.).

 

                                        Nel caso in disamina questa Corte non intravvede alcuna ragione per discostarsi da quanto sopra, ordinando un’udienza. Il reclamante ha potuto sviscerare in modo sufficientemente chiaro ed esauriente le proprie argomentazioni nell’atto di ricorso (4 pagine manoscritte), tant’è che non vi è stata la necessità di un secondo scambio di allegati, non avendo né il procuratore pubblico né il giudice dei provvedimenti coercitivi formulato osservazioni particolari. Pertanto non si fa luogo ad alcuna audizione del reclamante.

 

                                        2.2.

                                       Con riguardo alla ventilata richiesta di “avere istruzioni per il pagamento” della pena pecuniaria revocata e della multa mediante peculio e con conseguente nuova determinazione dei termini di esecuzione della pena, si rammenta che questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ex art. 20 CPP e 393 segg. CPP, non ha competenze da questo profilo, così che su questo punto il gravame è irricevibile.

                                       Il reclamante può chiedere indicazioni in questo senso alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali.

 

                                       2.3.

                                       Pure irricevibile in questa sede è la richiesta formulata dal reclamante in subordine, ovverossia la concessione dell’autorizzazione a seguire una formazione continua degli avvocati online in sezione chiusa, nella misura in cui esula dal preposto iter.

 

                                       Le Strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione, la quale, fra l’altro, promuove, coordina e gestisce l’organizzazione e le attività delle strutture (art. 6 RSC). Essa è subordinata alla Divisione della giustizia (art. 3 REPM e art. 6 cpv. 2 RSC).

                                       La persona incarcerata ha il diritto di rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione (art. 56 REPM).

                                       I reclami devono essere presentati - nei modi e nei tempi previsti dai Regolamenti interessati (REPM e RSC) - alla Direzione (art. 57 REPM e art. 81 RSC), tranne se rivolti contro l’operato della Direzione; in tal caso il gravame è da presentare direttamente alla Divisione (art. 81 RSC).

 

                                       La presente Corte, nel rispetto del suddetto iter, può essere adita - nei limiti dell’art. 393 CPP - per dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, soltanto quale tribunale superiore cantonale di ultima istanza. Ciò conformemente al doppio grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.).

 

                                       Entro i limiti testé precisati (consid. 2.1. - 2.3.) il reclamo è ricevibile.

 

 

                                 3.   3.1.

                                         L’art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”, BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         L’art. 75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.

 

                                       3.2.

                                         L’art. 1 cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

 

                                         L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         Del pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

 

 

                                 4.   In definitiva, in base all’art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

 

                                       I requisiti posti al comportamento del detenuto in espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP (decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

 

                                 5.   Per quanto RE 1 auspichi di poter restare nel nostro paese - come da lui riferito alla Corte del merito -, al suo rilascio dovrà giocoforza lasciare il nostro territorio, siccome colpito da un ordine di espulsione per la durata di 8 anni. Di conseguenza gli è preclusa ogni possibilità di stabilirsi e di reinserirsi nel nostro Paese. Paese dove egli è venuto a risiedere nel 2017 e vi ha avviato un’attività di imprenditore, in seno alla quale ha amministrato delle società (macchiandosi, fra l’altro, di cattiva gestione) per le quali poi, in correità con altri cittadini italiani, ha richiesto abusivamente dei crediti Covid 19 e delle indennità per lavoro ridotto per oltre mezzo milione di franchi.

                                       Di cittadinanza italiana, rispetto al nostro territorio, egli presenta ben più forti legami con il suo paese d’origine, dove è nato e cresciuto, vi ha frequentato le scuole dell’obbligo, vi ha acquisito una formazione giuridica, e vi ha aperto, a suo dire, uno studio legale. Il centro dei suoi affetti familiari più stretti si trova pure in Italia, dove risiedono i genitori e dei fratelli e financo sua moglie, che nel 2020 l’aveva raggiunto in Svizzera (peraltro senza annunciarsi alle autorità elvetiche) ma che dopo l’arresto del marito ha fatto rientro in Italia, trovandovi un’occupazione. Pure il loro alloggio locato nel luganese è stato nel frattempo riconsegnato al proprietario.

                                       In tali circostanze, senza legami professionali né familiari con il nostro territorio - salvo dei debiti verso la cassa malati e una società, oltre al suo debito con la giustizia elvetica per il quale gli si prospetta ancora una pena relativamente lunga (anche nell’eventualità di una liberazione anticipata) - il rischio che egli possa darsi alla fuga per sottrarsi all’esecuzione della pena, permane concreto e alto, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                    

                                       Di conseguenza, essendo adempiuto uno dei presupposti richiesti dall’art. 76 cpv. 2 CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato.

 

 

                                 6.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso concreto e delle limitate possibilità economiche del reclamante al beneficio del solo peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni delle possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittima

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera