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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 23/26.9.2022 presentato da
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RE 1, , patr. da: avv. PR 1, , |
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contro |
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il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico Anna Fumagalli con cui, nell’ambito del procedimento inc. MP 2020.2116 promosso contro ignoti per furto aggravato siccome commesso in banda e per mestiere, sub. furto semplice, danneggiamento e violazione di domicilio, ha accolto l’istanza 14/15.6.2022, completata il 4/5.8.2022, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC intesa ad avere accesso agli atti del procedimento; |
richiamate le osservazioni 3/4.10.2022 e 21/24.10.2022 (duplica) dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC – che ha postulato la reiezione del reclamo –, 4/5.10.2022 e 20/21.10.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 14/17.10.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 28.2.2020 RE 1 ha segnalato alla polizia che nel periodo tra il 25.2.2020, ore 14:20, ed il 28.2.2020, ore 22:05, il suo appartamento di __________ sarebbe stato oggetto di furto con scasso. Il valore della refurtiva (segnatamente denaro, gioielli ed opere d’arte) sarebbe ammontato ad almeno Euro 7'955'000.00.
b. E’ stato promosso contro ignoti il procedimento inc. MP 2020.2116 per furto aggravato siccome commesso in banda e per mestiere, sub. furto semplice, danneggiamento e violazione di domicilio.
c. Con decreto 17.11.2020 il pubblico ministero ha sospeso il procedimento penale, ritenuto che l’inchiesta esperita non aveva permesso di identificare l’autore/gli autori dei reati ipotizzati.
d. Con istanza 14/15.6.2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC ha domandato di poter accedere all’inc. MP 2020.2116 allo scopo di poterlo visionare e di ottenere copia degli atti ritenuti utili ai fini dell’inchiesta doganale in corso.
L’istante ha evidenziato di aver visto tramite il sito internet del Tribunale penale federale la sentenza 30.3.2022 (RR.2022.22). Essa aveva come oggetto una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto domiciliato in Svizzera per i reati di riciclaggio e trasferimento all’estero di opere d’arte, che gli sarebbero poi state sottratte presso il suo domicilio in territorio elvetico. Il soggetto aveva impugnato la decisione di chiusura della rogatoria internazionale contestando la trasmissione della documentazione raccolta dall’autorità penale elvetica nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito della denuncia di furto. Il Tribunale penale federale aveva accolto il ricorso ritenendo che il principio della doppia punibilità non fosse stato rispettato.
Per l’istante, dalla lettura della sentenza emergevano tuttavia fondati sospetti che di fatto le opere d’arte fossero state esportate dall’estero ed immesse poi nel territorio doganale elvetico in omissione delle formalità. Ciò era dettato dal fatto che secondo l’art. 174 del decreto legislativo n. 42/2004 le opere sottostavano ad un divieto nazionale d’esportazione. Se delle merci soggette a restrizioni di esportazione venivano asportate dal territorio doganale di provenienza in omissione delle formalità, considerato che la procedura di esportazione prevista per questo genere di merce era giocoforza in stretta correlazione con quella di importazione, sussisteva il fondato sospetto che le opere fossero state omesse anche alle formalità doganali d’immissione in libera pratica.
L’Antifrode doganale Sud aveva di conseguenza avviato contro ignoti un’inchiesta penale doganale basata sulla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) per infrazioni alla legge sulle dogane (LD) ed alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA). L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, giusta gli art. 128 LD e 103 cpv. 2 LIVA, era competente per il perseguimento penale ed il giudizio.
e. Il 25/26.7.2022 RE 1 ha preso posizione sull’istanza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, intimatagli il 17.6.2022, opponendosi alla stessa.
f. Con scritto 29.7.2022 il procuratore pubblico ha comunicato all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC che RE 1 aveva contestato l’istanza sostenendo sostanzialmente che: non era dimostrato che vi fossero fondati sospetti che le opere d’arte asseritamente sottratte fossero state esportate fraudolentemente dall’Italia, e ciò poiché la procedura italiana si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della di lui moglie (in fase di separazione) e non su riscontri probatori oggettivi; la richiesta di accesso agli atti si basava su una sentenza estrapolata da internet; nell’istanza non venivano indicate le basi legali sulla scorta delle quali era stata avviata l’inchiesta amministrativa; l’istanza si sarebbe appalesata come un mezzo illecito dell’autorità italiana per ottenere da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC le informazioni negate dal Tribunale penale federale. Il pubblico ministero ha quindi chiesto all’istante di comunicare, entro dieci giorni, in base a quali reati ed articoli di legge della LD e della LIVA era stata avviata l’inchiesta amministrativa contro ignoti e se aveva osservazioni alla presa di posizione di RE 1
g. Il 4/5.8.2022 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC si è pronunciato in merito alle questioni sollevate.
Ha indicato che i reati ipotizzati erano la frode doganale giusta l’art. 118 LD e la sottrazione d’imposta giusta l’art. 96 LIVA.
Ha precisato che il concetto di illiceità ripreso nella legge federale sul trasferimento internazionale di beni culturali (LTBC) non era assolutamente rilevante ai fini fiscali. La legislazione doganale imponeva l’obbligo di dichiarare tutte le merci che venivano immesse nel territorio doganale, che sarebbero poi state imposte nel rispettivo regime doganale. I reati ipotizzati si potevano realizzare a prescindere dal fatto che l’esportazione del bene fosse da considerarsi lecita o meno giusta la LTBC. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC non aveva mai avuto contatti con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a riguardo del caso; appariva pertanto completamente fuori luogo ritenere, tra l’altro in modo del tutto arbitrario, che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC agisse nell’illegalità.
h. RE 1, in data 1/2.9.2022, ha duplicato.
i. Con decreto 12.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza.
Il magistrato inquirente, richiamato l’art. 101 cpv. 2 CPP e ricordate le prese di posizione delle parti, ha ritenuto che dagli atti della rogatoria italiana, presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ e dal successivo complemento 27.4.2021, emergesse che dalle indagini svolte in Italia presso la __________ e la __________ e presso __________, ex direttore commerciale della __________ di __________, risultava che: alcune opere dichiarate rubate a __________ da RE 1 erano state da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa trent’anni fa, ad una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di inchiesta sia nello scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare detta circostanza); l’opera __________ di __________ (di proprietà di RE 1) e la maggior parte delle altre opere d’arte oggetto di furto sarebbero sembrate essere state acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera, considerato che dagli accertamenti esperiti dall’Arma dei Carabinieri sarebbe emerso che non era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d’arte dall’Italia a nome di RE 1.
Per il pubblico ministero si doveva dunque concludere che la richiesta di accesso agli atti appariva giustificata, considerato inoltre che la richiesta proveniva da un’autorità, peraltro astretta al segreto d’ufficio, che l’istanza era motivata, che l’interesse dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC appariva chiaro e liquido e che de facto non sembravano esserci interessi pubblici o privati che ostassero all’accesso agli atti.
j. Con gravame 23/26.9.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto sia annullato.
Il reclamante adduce che tutta la procedura amministrativa sarebbe stata avviata da una denuncia della sua (quasi) ex moglie, alla disperata ricerca di un modo per poter monetizzare il divorzio. Il fatto che sarebbe stata detta sua denuncia ad avviare un iter giudiziario (dapprima in forma rogatoriale internazionale, ora in forma di procedura amministrativa interna) risulterebbe esplicitamente dalla prima frase contenuta nella richiesta di assistenza giudiziaria internazionale del 2.2.2022 (recte: 2021). Detta istanza sarebbe stata seccamente respinta con sentenza 30.3.2022 del Tribunale penale federale. La disperazione relativa al tentativo della (quasi) ex moglie di monetizzare il divorzio si evincerebbe dalla sentenza 15.11.2021 del Tribunale ordinario di __________, che le addebiterebbe la colpa esclusiva della separazione coniugale, con conseguente reiezione di tutte le sue richieste patrimoniali e di mantenimento. Per il reclamante, se i quadri fossero stati portati in Svizzera illegalmente, ciò sarebbe avvenuto prima del 2018. La (quasi) ex moglie avrebbe atteso quattro anni per denunciare i fatti, ma solo quattro giorni dalla sentenza di divorzio.
__________ avrebbe sì effettuato una perizia nel gennaio 2018 in relazione ai quadri siti a __________. La perizia sarebbe nondimeno “stata eseguita nell’ottica della dichiarazione fiscale alle Autorità elvetiche, come attestato personalmente dal suo esecutore”, e non ai fini di un avvenuto loro trasferimento in Svizzera. I quadri sarebbero sempre stati e rimasti in Svizzera, da decenni, come risulterebbe dalla dichiarazione 28.2.2022 di __________.
La __________ non avrebbe affatto asserito ciò che verrebbe sostenuto nella decisione del procuratore pubblico, come risulterebbe dalla di lei dichiarazione 14.3.2022.
__________ non sarebbe mai stato organo rappresentante, tanto meno con firma individuale, della __________.
Per il reclamante, nulla agli atti permetterebbe non solo di concludere, ma anche soltanto di ipotizzare, una possibile infrazione doganale. L’interesse dell’autorità elvetica nascerebbe infatti unicamente da un interesse dell’autorità italiana, che a sua volta nascerebbe esclusivamente da una denuncia della sua (quasi) ex moglie, rivelatasi vacua. Dagli atti da lui prodotti si evincerebbe anzi la sconfessione delle tesi alla base dell’istanza rogatoriale italiana.
L’istanza accolta dal magistrato inquirente apparirebbe come un doppione dell’istanza presentata dall’autorità italiana, che è stata sconfessata dal Tribunale penale federale. Se non c’è stata esportazione fraudolenta dall’Italia, non si comprenderebbe come potrebbe esserci stata un’importazione fraudolenta in Svizzera.
k. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 23.9.2022 contro il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento penale, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
1.3.
RE 1, accusatore privato nel procedimento inc. MP 2020.2116, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto 12.9.2022 che ha riconosciuto all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC la facoltà di accedere all’incarto, che lo concerne personalmente.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Gli art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).
2.2.
In applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.
L’art. 101 cpv. 2 CPP implica la necessità, per l’autorità richiedente, di esaminare gli atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 627) e l’inesistenza di contrari interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 627).
L’autorità istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP – J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).
Per quanto concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono segnatamente considerare, quali interessi privati, la protezione della personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n. 17) e, quali interessi pubblici, l’importanza di uno svolgimento rapido e senza interruzioni del procedimento (messaggio 21.12.2005 sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069).
Il principio di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi non possano essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22).
3. 3.1.
Davanti all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, istante, autorità competente per il perseguimento ed il giudizio in applicazione degli art. 128 cpv. 2 LD e 103 cpv. 2 LIVA, è pendente un procedimento penale doganale per i reati di frode doganale (art. 118 LD) e di sottrazione d’imposta (art. 96 LIVA) in relazione ad un’ipotizzata omessa dichiarazione di opere d’arte (doc. B, allegato alle osservazioni 3/4.10.2022 dell’Ufficio federale).
3.2.
3.2.1.
Si è detto che il procuratore pubblico, accogliendo l’istanza di accesso agli atti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, ha indicato in particolare che dagli atti della rogatoria italiana, presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ e dal successivo complemento 27.4.2021, emergeva che dalle indagini svolte, in Italia, presso la __________ e la __________ e presso __________, ex direttore commerciale della __________ di __________, risultava che: alcune opere dichiarate rubate a __________ da RE 1 erano state da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa trent’anni fa, ad una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di inchiesta sia nello scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare detta circostanza); l’opera __________ di __________ (di proprietà di RE 1) e la maggior parte delle altre opere d’arte oggetto di furto sarebbero sembrate essere state acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera, considerato che dagli accertamenti esperiti dall’Arma dei Carabinieri era emerso che non era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d’arte dall’Italia a nome di RE 1.
3.2.2.
Dalla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 2.2.2021, e dal suo complemento 27.4.2021, allegati quali doc. B al reclamo (atti apparentemente non all’inc. MP 2020.2116, malgrado il decreto 12.9.2022 si fondi sugli stessi), risulta che nel mese di gennaio 2018 la __________ aveva valutato opere d’arte appartenenti alla collezione di RE 1. Si trattava di ventitre opere, di cui sono stati indicati autore, titolo, anno e valore medio di mercato. Dalla richiesta rogatoriale emerge inoltre che __________ (che, sempre secondo la domanda rogatoriale, era un esperto d’arte incaricato dalla __________ per l’esecuzione della predetta valutazione) aveva dichiarato che l’incarico era stato conferito su mandato di RE 1, che aveva necessità di ricostruire il suo patrimonio per effettuare gli adempimenti doganali per l’esportazione delle opere in Svizzera.
Per smentire quanto esposto nella richiesta rogatoriale il reclamante ha prodotto una “Valutazione a fini patrimoniali” 26.1.2018 della __________ firmata da __________ [“Valutazione ai fini di verifica patrimoniale delle opere d’arte della Collezione RE 1 visionati in __________ Svizzera Via __________ il giorno 15 gennaio 2018 da __________, esperto incaricato per questo lavoro. Il criterio di stima adottato è il valore medio di mercato delle opere aggiornati a Gennaio 2018. (…)”], allegando l’elenco delle opere visionate e la fattura 26.1.2018 riferita alla valutazione effettuata (doc. D, allegato al reclamo).
Ora, questo elenco concerne unicamente dodici opere d’arte. Non è quindi manifestamente sovrapponibile all’elenco delle opere di cui alla domanda rogatoriale. Confrontando gli elenchi risulta che anche i valori medi di mercato non sono sempre i medesimi.
Anche la dichiarazione 21.9.2022 di __________ [“Gentile Dottor RE 1, facendo seguito alla sua cortese richiesta, le confermo che la mia valutazione del Gennaio 2018 (vedi fattura accompagnatoria di __________ del 26 gennaio 2018) indicante i valori economici medi di mercato di alcune opere d’arte della sua collezione, fu effettuata come da lei richiesto ai fini patrimoniali per l’inserimento nella sua dichiarazione dei redditi svizzera.” (doc. D1, allegato al reclamo)] non può sconfessare il fatto che l’elenco di cui al citato doc. D non equivalga a quello menzionato nella richiesta rogatoriale. Sembrerebbe invero che si tratti di due elenchi differenti riguardanti opere parzialmente diverse.
Nel corso del procedimento penale RE 1 ha peraltro addotto che le opere sarebbero state installate nell’appartamento di __________ in un momento posteriore al gennaio 2018, per cui mal si comprende come __________ abbia potuto visionare le opere a __________ già nel gennaio 2018, come attesta invece la dichiarazione di __________ (doc. D, allegato al reclamo).
__________, per suo stesso dire, sarebbe amico di vecchia data di RE 1, a cui sarebbe legato da “forte amicizia”, per cui – in considerazione del loro stretto rapporto – la sua dichiarazione 28.2.2022 (doc. E, allegato al reclamo) non può evidentemente avere la portata che pretenderebbe il reclamante, ovvero comprovare che determinate opere elencate nella domanda rogatoriale siano in realtà stata acquistate ad “Art Basel” e non in Italia, come viene invece esposto nella richiesta rogatoriale.
Le asserzioni del reclamante di avere acquistato le opere a Basilea sono semplici affermazioni di parte, senza particolare valenza.
Dalla dichiarazione 14.3.2022 di __________ [“In qualità di Direttrice della __________, dichiaro di non sapere né aver mai saputo dove si trovano le opere di proprietà di RE 1. Il nostro archivio registra le informazioni che ci vengono date sulle proprietà – peraltro senza possibilità di controllarle – ma non sulla locazione delle opere. Non ho documentazione nemmeno su quando, dove e da chi le stesse sono state acquistate.” (doc. F, allegato al reclamo)] si evince peraltro unicamente che ella non avrebbe mai saputo dove si troverebbero le opere di RE 1 e che ella non avrebbe documentazione sugli acquisti, non che ella non avrebbe saputo dove le opere sarebbero state acquistate. Di modo che quanto viene riportato nella domanda rogatoriale [“In relazione alle suddette opere (tre di __________, una di __________, una di __________, una di __________, una di __________ e due di __________), dalle informazioni assunte presso la __________ di __________ e presso la __________ di __________ emergeva che quelle indicate ai punti 1, 2, 3, 8 e 9 (opere di __________ e __________) erano state acquistate in Italia da RE 1.”] (doc. B, allegato al gravame) non è necessariamente contraddetto. La dichiarazione citata non potrebbe in ogni caso manifestamente riferirsi anche alle opere di __________.
Il reclamante contesta poi quanto ulteriormente emerge dalla richiesta rogatoriale [“Per quanto riguarda l’opera n. 4 (di __________) l’ex direttore commerciale della __________ di __________ __________, attribuiva la proprietà della stessa a RE 1; per quanto riguarda le altre opere periziate confermava la vendita di gran parte delle stesse a RE 1 presso la propria galleria e le fiere di __________ e __________ nel corso degli anni.” (doc. B, allegato al gravame)], ritenuto che __________ non risulterebbe mai essere stato organo rappresentante, tanto meno con firma individuale, della __________. Dall’estratto della camera di commercio __________ (di data 1.3.2022) inerente alla __________ in liquidazione, cancellata il 28.2.2020 (doc. G, allegato al reclamo), si evince tuttavia che __________ era proprietario, unitamente ad un’altra persona, della società. Egli non è di conseguenza affatto persona estranea alla società.
Il fatto che la domanda rogatoriale sia stata avviata dalla denuncia della (quasi) ex moglie di RE 1, come risulta dalla domanda stessa, è invero manifestamente irrilevante per la questione a sapere se siano adempiuti, o meno, i presupposti dei reati di frode doganale (art. 118 LD) e di sottrazione d’imposta (art. 96 LIVA), oggetto del procedimento penale doganale pendente davanti all’PI 1. Anche la circostanza che il Tribunale penale federale, con giudizio 30.3.2022 (RR.2022.22), abbia ritenuto di respingere la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, sostanzialmente perché non era data la condizione della doppia punibilità, è ininfluente. L’Ufficio istante deve infatti valutare i citati reati, non quelli, differenti, oggetto della richiesta rogatoriale, respinta.
3.2.3.
In queste circostanze, viste le competenze dell’PI 1, ritenuta la pendenza di un procedimento penale doganale, in difetto di contrapposti interessi pubblici oppure privati preponderanti, che non si evincono dagli atti e che difatti RE 1 non sostanzia (limitandosi a fare riferimento alle accuse della ex moglie), si deve pertanto riconoscere all’Ufficio istante la facoltà di esaminare gli atti del procedimento penale inc. MP 2020.2116. Dall’incarto potrebbero risultare informazioni utili per il procedimento in corso.
Eventuali contestazioni di RE 1 in merito all’esistenza dei reati ipotizzati potranno essere presentate nella procedura davanti alla competente autorità doganale federale. Non spetta a questa Corte esaminare le ipotesi accusatorie.
3.3.
Il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico è confermato.
4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera