Incarto n.
60.2022.265

 

Lugano

10 febbraio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 29/30.9.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

contro

 

il decreto 16.9.2022 del procuratore pubblico Claudio Luraschi con cui ha concesso all’Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona, l’accesso agli atti del procedimento penale promosso a suo carico di cui all’incarto MP __________;

 

 

 

richiamati gli scritti 12/13.10.2022 e 28/29.11.2022 (duplica) dell’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito Ufficio AI), così come gli scritti 10/11.10.2022 e 10/11.11.2022 (duplica) del procuratore pubblico, tutti concludenti per la reiezione del gravame;

 

richiamata inoltre la replica 8/9.11.2022 di RE 1, che si è confermato nelle sue argomentazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato


 

in fatto

 

 

                                   a.   Il 10.12.2021 è stato aperto un procedimento penale a carico di RE 1 (al beneficio di una rendita d’invalidità intera dal 1°.8.2021), per titolo di truffa, furto, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, violazione di segreti privati, infrazione della circolazione stradale e guida senza autorizzazione (inc. MP __________).

 

 

                                  b.   Con scritto 11.1.2022 il pubblico ministero ha segnalato all’Istituto delle assicurazioni sociali l’apertura del procedimento penale a carico di RE 1 e richiesto la trasmissione del suo incarto.

 

 

                                   c.   Il 12.8.2022 l’Ufficio AI ha chiesto al pubblico ministero l’accesso agli atti del suddetto procedimento penale sulla base degli art. 101 cpv. 2, 102 CPP, 32 cpv. 1 lit. a LPGA e 57 cpv. 1 lit. g LAI per appurare se vi sia stata un’indebita erogazione delle proprie prestazioni ai sensi dell’art. 25 LPGA.

 

 

                                  d.   Il 23.8.2022 RE 1 ha domandato di respingere la richiesta, poiché non sarebbe sufficientemente motivata e sembrerebbe piuttosto una mera fishing expedition (AI 149, p. 2).

 

 

                                    e.   Con scritto 1.9.2022 (AI 153) l’Ufficio AI ha contestato che si tratti di una fishing expedition, rilevando in particolare che RE 1 è al beneficio di una rendita intera dal 1°.8.2021 e che a fronte dei reati ipotizzati a suo carico stava riesaminando la sua fondatezza. Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia del servizio medico regionale dell’Ufficio AI, ha ritenuto necessario l’accesso agli atti per ottenere informazioni allo scopo di “stabilire comportamenti dell’assicurato difformi rispetto a quelli medicalmente presenti nell’incarto. Infatti, gli elementi raccolti sino ad oggi dimostrano fatti apparentemente incoerenti, se non poco plausibili, con lo stato di salute dell’assicurato”, e meglio come ivi indicato (p. 1 s.).

 

 

                                     f.   Il 14.9.2022 RE 1 ha ribadito che si tratterebbe di una fishing expedition, non avendo l’autorità richiedente specificato quali sarebbero gli elementi incoerenti con il suo stato di salute e non avrebbe nemmeno dimostrato un interesse preponderante. Non vi sarebbe inoltre alcun legame tra i reati ipotizzati nei suoi confronti e la fondatezza della decisione dell’Ufficio AI.

 

 

                                   g.   Con decreto 16.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza.

 

                                          Ha concluso, dopo aver esposto i fatti, che nel caso concreto sarebbe dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP da parte dell’autorità richiedente ad ottenere le informazioni richieste che prevarrebbe sui diritti personali di RE 1.

 

 

                                   h.   Con gravame 29/30.9.2022 RE 1 chiede, in accoglimento dell’impugnativa, di annullare la suddetta decisione.

 

                                          Lamenta in particolare che il pubblico ministero non avrebbe specificato quali elementi dimostrerebbero i fatti incoerenti sul suo stato di salute. L’esistenza di numerosi ricoveri così come i recenti viaggi in Albania non potrebbero comprovare tale circostanza. L’Ufficio AI, per sua stessa ammissione, sarebbe alla ricerca di elementi per rivedere la propria decisione. Ciò costituirebbe una mera fishing expedition. Non vi sarebbe alcun nesso tra i reati ipotizzati a suo carico e l’ottenimento della rendita d’invalidità. Non vi sarebbe neppure un interesse preponderante dell’Ufficio AI per autorizzare l’esame degli atti del procedimento penale che lo concerne personalmente.

 

 

                                     i.   Delle ulteriori argomentazioni, della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche si dirà, laddove necessario, in seguito.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 29/30.9.2022 da RE 1 contro il decreto 16.9.2022 del procuratore pubblico, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, parimenti, proponibile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, 2. ed., art. 108 CPP n. 4; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 108 CPP n. 16; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         RE 1, imputato nel procedimento penale nel cui contesto l’Ufficio AI ha chiesto di esaminare gli atti, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha autorizzato il predetto ufficio ad accedere agli atti dell’incarto MP __________ che lo concerne personalmente in veste di imputato.

 

                                         1.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         2.1.1.

                                         Gli art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

                                         In merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.1.2.

In applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti.

 

                                         L’art. 101 cpv. 2 CPP implica la necessità, per l’autorità richiedente, di esaminare gli atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 627), ove occorre però considerare le norme giuridiche speciali come ad esempio nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, del diritto fiscale oppure nel CC (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 15), e l’inesistenza di contrari interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 627).

 

                                         L’autorità istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP – J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6).

 

                                         Per quanto concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono segnatamente considerare, quali interessi privati, la protezione della personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n. 17) e, quali interessi pubblici, l’importanza di uno svolgimento rapido e senza interruzioni del procedimento (messaggio 21.12.2005 sull’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069).

 

                                         Il principio di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi non possano essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22).

 

                                         2.2.

                                         L’art. 32 cpv. 1 LPGA applicabile anche in materia di assicurazione per l’invalidità (art. 1 cpv. 1 LAI) prevede che le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni (lit. a), prevenire versamenti indebiti (lit. b), fissare e riscuotere i contributi (lit. c) ed intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (lit. d).

 

                                         Secondo l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite (cpv. 1). La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 2).

 

                                         Giusta l’art. 57 LAI l’ufficio assicurazione invalidità ha – tra l’altro – il compito di valutare il grado di invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno (lit. i) ed emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (lit. j).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Si è detto che con istanza 12.8.2022 l’Ufficio AI ha chiesto al pubblico ministero l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di RE 1 per accertare se vi sia stata un’indebita erogazione delle proprie prestazioni ai sensi dell’art. 25 LPGA.

 

                                          Con decreto 16.9.2022 il procuratore pubblico ha accolto l’istanza riconoscendo un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP all’Ufficio AI che prevale sui diritti personali di RE 1 ad ottenere le informazioni richieste.

 

                                          Il reclamante contesta il predetto decreto, poiché a suo dire si tratterebbe manifestamente di un’inammissibile fishing expedition, in violazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP, e difetterebbe pure un interesse preponderante da parte dell’Ufficio AI.

 

                                         3.2.

                                          Ora, RE 1 beneficia di una rendita intera (con grado AI al 100%) dal 1°.8.2021 (“versamento posteriore alla normativa in virtù della tardività della domanda ex art. 29 cpv. 1 LAI”) (AI 43, p. 1).

 

                                          L’11.1.2022 il procuratore pubblico ha segnalato all’Istituto delle assicurazioni sociali l’apertura del procedimento penale e richiesto di poter acquisire l’incarto dell’imputato (AI 24).

 

                                          Con scritto 21.1.2022 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha in particolare esposto che l’erogazione della rendita a favore di RE 1 (CHF 1'240.-- mensili), si fondava solamente sull’esame dei referti medici agli atti, ovverossia “essenzialmente in considerazione della certificazione di aggravamento risalente all’anno 2020 da parte della Clinica psichiatrica cantonale. Refertazione che comprovava un aumento della frequenza dei ricoveri e testimoniava uno stato di salute non stabilizzato”, e di conseguenza l’Ufficio AI avrebbe voluto “riesaminare la fondatezza del proprio operato” (AI 43, p. 2).

 

                                          Con scritto 1.9.2022 l’Ufficio AI ha al proposito precisato che il dr. med. __________ ha ritenuto necessario la richiesta di accesso agli atti “al fine di apportare informazioni utili per stabilire comportamenti dell’assicurato difformi rispetto a quelli medicalmente presenti nell’incarto. Infatti, gli elementi raccolti fino ad oggi dimostrano fatti apparentemente incoerenti, se non poco plausibili, con lo stato di salute dell’assicurato. Da un lato vi sono numerosi ricoveri per tentativi anticonservativi con paracetamolo di ordine “appellativo” (sorta di richiesta di aiuto) per i quali però non sono chiari i motivi dall’altro lato, in assenza di un qualsiasi atto violento chiaro e ben definito, l’assicurato non può essere considerato come un pericolo per sé o gli altri, ritenuto poi che al termine dei recenti ricoveri l’assicurato si è allontanato per recarsi in famiglia, rispettivamente si è recato con la famiglia in Albania (paese nel quale si è sposato e dove non risultano eventi di interesse psichiatrico con relativi ricoveri psichiatrici)” (AI 153, p. 1).

                                          Ha inoltre addotto che sarebbe molto utile “poter acquisire informazioni aggiuntive sull’impiego del tempo dell’assicurato. Al riguardo occorre rilevare che stante alla giurisprudenza è data una trasgressione dell’obbligo di informare anche quando i comportamenti adottati fuori dal domicilio sono incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti dall’invalidità (cfr. il consid. 5.2. del Tribunale federale 9C_722/2019) e che (soprattutto nel caso di patologie difficilmente oggettivabili) per graduare in modo attendibile l’incapacità lavorativa è necessario che le limitazioni funzionali abbiano uguale ripercussione nei diversi ambiti della vita (cfr. DTF 141 V 281 consid. 4.4.1)” (AI 153, p. 1 s.).

 

Nelle proprie osservazioni 12/13.10.2022 l’Ufficio AI evidenzia, tra l’altro, che dall’incarto dell’assicuratore malattie di RE 1 sarebbero emersi 38 ricoveri alla Clinica psichiatrica cantonale, l’allestimento su richiesta dell’ARP __________ di una perizia e l’istituzione a suo carico di una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni.

Il comportamento assunto da RE 1 in particolare con riferimento al reato di truffa, non sarebbe “compatibile con il danno alla salute psichica dell’assicurato che comporta la sua completa inabilità (grado AI 100%) in qualsiasi attività, compresa pertanto anche una possibile attività delittuosa, peraltro commessa per mestiere (…)” (osservazioni 12/13.10.2022, p. 2).

 

3.3.

                                         A fronte di ciò, nel caso concreto appare pacifico che l’Ufficio AI abbia sufficientemente giustificato un interesse ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP per poter esaminare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ a carico di RE 1, essendo manifesto che, in considerazione delle mansioni attribuitigli per legge (consid. 2.2.), debba tempestivamente intervenire per contrastare possibili indebiti versamenti di prestazioni e/o per evitare possibili abusi da parte dell’avente diritto.

                                         Dagli atti dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con riferimento al suo stato di salute.

                                         

                                         Dagli atti non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica.

 

                                         Occorre infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali.

 

                                         Si deve dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che riguarda RE 1.  

 

 

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 101, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                    1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di  RE 1 .

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera