Incarto n.
60.2022.284

 

Lugano

24 gennaio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 17/18.10.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1, ,

 

 

contro

 

 

il decreto 10.10.2022 del giudice Elisa Bianchi Roth, Pretura penale, con cui ha stralciato dai ruoli il procedimento penale conseguente alla sua opposizione 11/12.4.2022 al decreto di accusa DA 1920/2022 del 5.4.2022 dell’allora procuratore pubblico Arturo Garzoni emanato a suo carico per il reato di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione (inc. 81.2022.210);

 

 

richiamati gli scritti 21/24.10.2022 e 9/10.11.2022 (duplica) del procuratore pubblico Anna Fumagalli – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 21/24.10.2022 e 7/8.11.2022 (duplica) del giudice – che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame – e 31.10./2.11.2022 (replica) e 8/9.11.2022 di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni rispettivamente ha prodotto copia di un certificato medico –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con decreto DA 1920/2022 del 5.4.2022 il magistrato inquirente ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione [“per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l’autovettura __________ targata __________: 1.1 a __________, autostrada A2, il 12.01.2021, alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h; 1.2 a __________, autostrada A2, il 5.02.2021, alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h”]. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'600.00 (novanta aliquote a CHF 40.00 /aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 700.00 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

                                  b.   Con scritto 11/12.4.2022 RE 1, per il tramite del suo difensore avv. __________, __________, si è opposto al decreto.

 

 

                                   c.   Il 12.4.2022 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

 

 

                                  d.   Con decreto 12.7.2022 il giudice ha assegnato al procuratore pubblico e all’imputato un termine di dieci giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie con l’avvertenza che da istanze probatorie tardive avrebbero potuto derivare spese ed indennità.

 

 

                                   e.   Il medesimo giorno il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 12.9.2022 per procedere al dibattimento, con l’avvertenza che, se l’opponente non compariva, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si faceva rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione era considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP).

 

                                         Il dibattimento è stato rinviato al 10.10.2022 (su richiesta del legale dell’imputato, per precedenti impegni al Ministero pubblico).

 

 

                                    f.   Con decreto 1.9.2022 il giudice ha parzialmente accolto l’istanza probatoria presentata il 22/25.7.2022 dall’imputato personalmente, successivamente completata e precisata dal suo legale.

 

 

                                  g.   Con ulteriori scritti 8/9.9.2022 e 15/16.9.2022 RE 1 personalmente ha chiesto ulteriori prove. Ha inoltre informato che l’avv. __________ non lo patrocinava più nel procedimento.

 

 

                                  h.   Con scritto 4/5.10.2022 l’imputato ha segnatamente addotto, all’indirizzo del giudice, di non avere ancora ricevuto quanto richiesto, ovvero – a suo dire – il materiale fotografico mancante. Ha indicato che doveva avere il tempo di preparare la sua difesa e che il procedimento penale fissato per il 10.10.2022 era vicino.

 

 

                                    i.   In data 5.10.2022 il giudice ha comunicato a RE 1 che le fotografie digitali richieste erano state trasmesse il 12.9.2022 all’allora suo difensore, a cui l’imputato era invitato a rivolgersi. Le altre domande erano respinte, come da precedenti decreti.

 

 

                                    j.   Il dibattimento si è aperto il 10.10.2022 alle ore 14:00. Dal verbale del dibattimento risulta che nessuno è comparso e che alle ore 14:20 il giudice ha preso atto dell’assenza ingiustificata dell’imputato ed ha considerato ritirata l’opposizione al suddetto decreto di accusa; avrebbe proceduto allo stralcio della procedura con decreto separato in applicazione dell’art. 356 cpv. 4 CPP.

 

 

                                   k.   Con decreto 10.10.2022 il giudice ha stralciato dai ruoli il procedimento penale conseguente all’opposizione dell’imputato al decreto di accusa DA 1920/2022 del 5.4.2022, divenuto definitivo.

 

                                         Il giudice ha indicato che RE 1 non era ingiustificatamente comparso al dibattimento del 10.10.2022 al quale era stato regolarmente citato. L’imputato era consapevole che il 10.10.2022 si sarebbe tenuto il dibattimento, come da sua lettera 4.10.2022 (“il procedimento fissato per il dieci ottobre è vicino”). Venerdì 7.10.2022 l’imputato aveva preannunciato telefonicamente alla cancelleria della Pretura penale che si sarebbe dovuto ospedalizzare al più presto. Nonostante le indicazioni della cancelleria, reiterate ancora nella mattina del 10.10.2022 telefonicamente, l’imputato non aveva fatto pervenire entro il dibattimento (iniziato alle ore 14:00 e terminato alle ore 14:20) alcun certificato medico. L’imputato non aveva motivato e documentato in tempo utile il proprio impedimento a comparire al dibattimento del 10.10.2022. Di modo che la sua opposizione al decreto era considerata ritirata.

 

 

                                    l.   Il 10.10.2022, alle ore 15:49, sono stati spediti alla Pretura penale, da un apparecchio fax della posta, scritti redatti da medici dell’__________, __________ (di data 10.10.2022, 19.10.2015, 28.10.2014) inerenti a RE 1. La lettera di dimissione 10.10.2022 riportava che quest’ultimo era stato visitato quel giorno e che la diagnosi conclusiva era “insonnia”.

 

 

                                 m.   L’11.10.2022, alle ore 12:43, sono stati inviati alla Pretura penale, da un apparecchio fax della posta, il citato scritto 10.10.2022 con la diagnosi conclusiva “insonnia” e lo scritto 11.10.2022, sempre dello stesso nosocomio, da cui risultava che RE 1 era stato visitato l’11.10.2022 e che la diagnosi conclusiva era “covid-19”.

 

 

                                  n.   Con gravame 17/18.10.2022 RE 1 si aggrava contro il decreto 10.10.2022 del giudice della Pretura penale e postula di essere giustificato assente per motivi sanitari e di ordine pubblico, di revocare il decreto di stralcio, di concedergli quindici giorni per rimettersi dalla malattia e di aggiornare un nuovo dibattimento.

 

                                         Il reclamante adduce che si sarebbe preparato al dibattimento previso per il 10.10.2022 scambiando corrispondenza con il giudice. Il 7.10.2022 sua moglie avrebbe avuto un malore. Alle ore 17:00 avrebbe chiamato un’ambulanza. Alle ore 21:00 si sarebbe recato al pronto soccorso per avere notizie della moglie. Per errore avrebbe utilizzato una mascherina chirurgica. Avrebbe riportato la moglie a casa. Lunedì mattina, alle ore 02:00, si sarebbe recato al pronto soccorso. Avrebbe avuto febbre, mal di gola e mal di testa. Per l’accesso al pronto soccorso non sarebbe stata applicata la procedura di triage. In caso di corretto triage gli sarebbe stato diagnosticato il covid-19, come da documento 11.10.2022. La diagnosi di insonnia sarebbe stata piuttosto anomala. Gli sarebbe stato rifiutato di fare un tampone. La mattina del 10.10.2022 avrebbe cercato di far pervenire dalla posta di __________ un fax. Essa avrebbe chiuso alle ore 11:00. Al pomeriggio avrebbe cercato di trasmettere un certificato di malattia, ma il report avrebbe dato errore di trasmissione. Il certificato 11.10.2022 parlerebbe chiaramente di contagio da covid-19. Un msg del medico cantonale avrebbe consigliato l’isolamento totale a tutela della popolazione più debole. Avrebbe tentato di spiegare la situazione alla Pretura penale. Invano. Il giudice avrebbe stralciato il procedimento senza neppure attendere le certificazioni mediche. Sulla base del buon senso e di responsabilità sulle direttive del medico cantonale, sulla legge 818.101, egli avrebbe agito in perfetta buona fede, privilegiando, come portatore di una malattia trasmissibile, di mettersi in quarantena e di evitare contatti. Lo stralcio in virtù di un’assenza giustificata in periodo di pandemia, ove nelle ultime tre settimane i contagi in Ticino raddoppierebbero di settimana in settimana, con numeri da paura e con il sistema sanitario in difficoltà, apparirebbe senza dubbio fuori luogo. Anche perché la confacente documentazione sarebbe giunta il giorno successivo; avrebbe avvisato telefonicamente la mattina del 10.10.2022.

 

 

                                  o.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario per il giudizio – in seguito.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il reclamo, presentato in data 17.10.2022 contro il decreto 10.10.2022 del giudice, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP).

 

                                         1.3.

                                         L’impugnativa è proponibile: la decisione del tribunale di primo grado – che, qualora l’imputato ingiustificatamente non compare al dibattimento, evade il procedimento penale come se l’opposizione fosse stata ritirata (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1372) – è impugnabile, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, alla giurisdizione di reclamo (BSK StPO – F. RIKLIN, 2. ed., art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 3. ed., art. 356 CPP n. 2).

 

                                         1.4.

                                         Il reclamante, imputato nel procedimento penale, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP all’annullamento oppure alla modifica del decreto che ha messo fine al procedimento a suo carico, dichiarando definitivo il decreto di accusa.

 

                                         1.5.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         L’impugnativa è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Gli art. 352 ss. CPP regolano la procedura del decreto di accusa.

 

                                         Esso può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 354 CPP n. 2) e come tale improrogabile ex art. 89 cpv. 1 CPP (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).

 

                                         L’opposizione non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194).

 

                                         Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, egli decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento penale; c. emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

 

                                         Se decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell’ipotesi in cui non ritenga valida l’opposizione (decisione TF 6B_1230/2020 del 29.4.2021 consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

 

                                         2.2.

                                         Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto (art. 201 cpv. 1 CPP). Le citazioni contengono l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata (art. 201 cpv. 2 lit. f CPP). Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP) [decisione TF 6B_365/2018 del 5.7.2018 consid. 2.1.]. Colui che è impedito [per ragioni oggettive o soggettive (decisione TF 6B_600/2022 del 17.8.2022 consid. 1.3.)] di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento deve essere motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 6/6a]. Una citazione può essere revocata per gravi motivi; la revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato (art. 205 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.3.

                                         Ai sensi dell’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

 

                                         Se il termine fissato non è osservato, per esempio se l’imputato non si presenta all’udienza, si realizzano le conseguenze previste dalla legge, come il fatto che l’opposizione al decreto di accusa sia considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 e 356 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 355 CPP n. 4].

 

                                         2.4.

                                         Ex art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è reputata ritirata (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5).

 

                                         L’art. 356 cpv. 4 CPP, il cui tenore coincide con quello dell’art. 355 cpv. 2 CPP (secondo cui se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata), si applica unicamente all’opponente privato (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 21; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 356 CPP n. 5).

 

                                         Qualora l’opponente privato non si presenti al dibattimento ingiustificatamente, il giudice non entra nel merito dell’opposizione: quest’ultima viene considerata ritirata ed il decreto di accusa viene confermato, senza svolgimento della procedura contumaciale (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194 s.; BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1372).

 

                                         Il decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e con il diritto all’accesso ad un tribunale con pieno potere d’esame (art. 6 cifra 1 CEDU) esclusivamente per il fatto che dipende da ultimo dalla volontà dell’interessato se egli intenda accettarlo o, con opposizione, fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario (decisione TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.; DTF 142 IV 158 consid. 3.1.).

 

                                         L’opposizione al decreto di accusa può pertanto essere considerata ritirata per atti concludenti soltanto se dal comportamento complessivo dell’interessato si può concludere, secondo il principio della buona fede, che, con il suo disinteresse alla continuazione del procedimento, abbia rinunciato consapevolmente ai diritti a lui spettanti come parte (decisioni TF 6B_1456/2021 del 7.11.2022 consid. 2.1.; 6B_463/2021 del 2.11.2022 consid. 3.3.2.; DTF 146 IV 286 consid. 2.2.; 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 142 IV 158 consid. 3.1.; ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 21a; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 356 CPP n. 3).

 

                                         Il ritiro – fittizio – dell’opposizione al decreto di accusa per assenza ingiustificata presuppone dunque che l’imputato [che deve essere sufficientemente informato, in un modo a lui comprensibile, sugli effetti dell’eventuale assenza ingiustificata alla prevista udienza (decisioni TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.; 6B_1456/2021 del 7.11.2022 consid. 2.1.)] sia consapevole delle conseguenze della sua omissione e che rinunci ai diritti a lui spettanti conoscendo la situazione giuridica determinante (decisioni TF 6B_324/2022 del 16.12.2022 consid. 2.3.1.; 6B_1456/2021 del 7.11.2022 consid. 2.1.). La finzione legale trova applicazione, altrimenti detto, solo se l’opponente è effettivamente a conoscenza della citazione e quindi delle conseguenze della mancata comparizione, riservato l’abuso di diritto (decisione TF 6B_363/2022 del 26.9.2022 consid. 2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Si è detto che il 12.7.2022 il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze il 12.9.2022 (dibattimento successivamente rinviato al 10.10.2022) per procedere al dibattimento, con l’avvertenza che, se l’opponente non compare, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP) [testo in grassetto nella citazione 12.7.2022].

 

                                         Tale citazione – correttamente intimata all’imputato (fatto non contestato) – conteneva le necessarie indicazioni circa le conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa al processo. Si poteva infatti comprendere, chiaramente ed inequivocabilmente, che l’opposizione al decreto di accusa era reputata ritirata se l’opponente non comunicava fondate ragioni per l’assenza.

 

                                         Dal decreto di stralcio (ma non dagli atti del procedimento, che non riportano tali informazioni) risulta che il 7.10.2022 RE 1 avrebbe preannunciato telefonicamente alla cancelleria della Pretura penale che si sarebbe dovuto ospedalizzare al più presto e che la mattina del 10.10.2022 la cancelleria gli avrebbe telefonicamente ripetuto di trasmettere un certificato medico.

                                         Ora, l’obbligo di documentazione (art. 76 CPP) [decisione TF 6B_1318/2019 del 23.6.2021 consid. 2.5.2.; BSK StPO – P. NÄPFLI, op. cit., art. 76 CPP n. 7 s.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 100 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 76 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit. art. 100 CPP n. 1] imponeva di mettere agli atti – ovvero di mettere per scritto – lo scambio di comunicazioni orali, posto come esse sono di manifesta rilevanza per il caso. Solo qualora la cancelleria avesse detto a RE 1 di produrre, entro l’inizio del dibattimento (ore 14:00 del 10.10.2022), un certificato attuale attestante esplicitamente che egli, per motivi di salute, era impossibilitato a partecipare al dibattimento quel giorno a quell’ora, si sarebbe eventualmente potuto dedurre, in caso di mancata trasmissione dell’atto, che si fosse disinteressato al procedimento promosso a suo carico.

 

                                         In queste circostanze, in difetto di informazioni precise sul contenuto delle conversazioni telefoniche, non si può concludere, pur in mancanza di un certificato medico presentato tempestivamente, che RE 1 abbia manifestato il suo disinteresse al procedimento penale, ossia che abbia consapevolmente rinunciato ai suoi diritti. Dall’incarto si evince peraltro che egli ha ripetutamente chiesto l’assunzione di prove. Ancora con scritto 4/5.10.2022 l’imputato ha adito il giudice in relazione a mezzi di prova, facendo riferimento al fatto che il dibattimento fissato per il 10.10.2022 era vicino. Condotta che manifestamente non attesta(va) indifferenza nei confronti della procedura penale.

 

                                         Fin da adesso si rende comunque attento RE 1 che soltanto un certificato medico attuale, da presentarsi prima del dibattimento (ZK StPO – U. WEDER, op. cit., art. 205 CPP n. 6a), che si esprime sulla capacità dibattimentale dell’imputato [“L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento” (art. 114 cpv. 1 CPP] per il giorno e l’ora previsti, potrà semmai giustificare un’assenza. Si rileva che un certificato di inabilità lavorativa non basta, di principio, a legittimare l’assenza al dibattimento, ritenuto che l’inabilità lavorativa non pregiudica necessariamente la capacità dibattimentale. Anche certificati generici di malattia/infortunio non sono sufficienti per comprovare, ovvero giustificare, un’assenza.

 

                                         Si ricorda inoltre che il principio della buona fede, che vale per tutte le parti al procedimento (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.), imputato compreso, impone di comportarsi correttamente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi (art. 2 cpv. 1 CC), considerato che il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto (art. 2 cpv. 2 CC).

 

                                         3.2.

                                         Il decreto 10.10.2022 del giudice è annullato: non si può ritenere che l’imputato abbia consapevolmente rinunciato ai suoi diritti e che quindi sia ingiustificatamente non comparso al dibattimento.

 

                                         La finzione di cui all’art. 356 cpv. 4 CPP è annullata, nel senso che l’opposizione interposta dall’imputato al decreto di accusa DA 1920/2022 del 5.4.2022 non può essere reputata ritirata.

 

                                         Gli atti dell’incarto sono ritornati al giudice per i suoi incombenti.

 

 

                                   4.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). A RE 1 non si riconosce un’indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 430 cpv. 1 lit. c CPP).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto 10.10.2022 del giudice Elisa Bianchi Roth, nel procedimento inc. 81.2022.210, è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. 81.2022.2010 sono ritornati al giudice per i suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. A RE 1 non si assegna un’indennità.

 

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera