Incarto n.
60.2022.287

 

Lugano

27 dicembre 2022/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Ivano Ranzanici (in sostituzione del giudice Raffaele Guffi, assente)

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 19/20.10.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

la decisione 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha respinto la domanda di primo congedo (inc. GPC __________);

 

 

richiamati gli scritti 21.10.2022 e 8/9.11.2022 (duplica) del procuratore pubblico con cui chiede la reiezione del gravame;

 

richiamati altresì gli scritti 25/26.10.2022 e 7/8.11.2022 (duplica) mediante i quali il giudice dei provvedimenti coercitivi rinvia alle considerazioni della propria decisione, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Corte;

 

preso atto della replica 2/3.11.2022 di RE 1 mediante la quale ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

 

                                 a.   Con sentenza 17.12.2021 (inc. TPC __________) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 quale autore colpevole di assassinio (in relazione all’uccisione di un uomo il 27.11.2015) e di cattiva gestione. Lo ha quindi condannato (quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 20.07.2012 del Ministero pubblico grigionese) alla pena detentiva di 17 anni, da dedursi il carcere estradizionale, preventivo e l’anticipata esecuzione sofferti, come pure alla pena pecuniaria di CHF 900.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da CHF 10.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

 

 

                                 b.   In data 29.03.2022 RE 1, rilevato di essere incarcerato dall’1.12.2015, ha domandato la concessione del primo congedo al fine di “poter tornare a passare dei momenti al fianco della mia famiglia dopo molti anni, essendo cosciente del lungo percorso che ancora dovremo affrontare” (AI 3, inc. GPC __________).

 

 

                                 c.   Con decisione 20.05.2022 (AI 6, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, verificato il passaggio in giudicato dei dispositivi di condanna (AI 2, inc. GPC __________), ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, visto il concreto pericolo di fuga, ritenuto che il reclamante è cittadino italiano, con all’orizzonte una lunga pena ancora da scontare, e che a suo tempo non aveva esitato a lasciare il luogo di commissione del crimine e il Ticino per riparare immediatamente in Italia, rendendosi irreperibile sino al giorno del suo arresto, avvenuto su mandato di arresto internazionale.

                                       Il magistrato ha nel contempo determinato i seguenti termini di esecuzione della pena:

                                       1/3                 31.07.2021

                                        1/2                 31.05.2024

                                       2/3                 31.03.2027

                                       Fine pena    30.11.2032

                                       Infine ha segnalato di aver dato avvio alla procedura tendente alla concessione o meno del primo congedo.

 

 

                                 d.   Nel maggio-giugno 2022 è stato approvato il Piano di esecuzione della sanzione (PES) per RE 1, in cui nella pianificazione della progressione di regime è stata prevista una fase 5 relativa ai congedi, aventi per scopo il rafforzamento dei rapporti familiari e sociali in ambiente esterno, e la ripresa dei ritmi e delle abitudini della vita libera (AI 13, inc. GPC __________).

 

 

                                 e.   Preso atto dei preavvisi richiesti come pure delle osservazioni scritte presentate il 13.09.2022 dal patrocinatore del reclamante, con decisione 12.10.2022 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di primo congedo di RE 1, ritenendo sfavorevole la prognosi quo al rischio di fuga.

                                       Secondo il magistrato, malgrado il buon comportamento tenuto in esecuzione di pena (al di là delle sanzioni disciplinari risalenti almeno ai precedenti tre anni) - da considerare peraltro quale importante tassello per la valutazione della prognosi circa il rischio di recidiva - le condizioni oggettive alla base del concreto pericolo di fuga valutato nella decisione 20.05.2022 di collocamento iniziale sarebbero rimaste immutate. Ha quindi evidenziato come il reclamante dopo il reato sia fuggito all’estero e sia stato arrestato dalle forze dell’ordine mentre si nascondeva nel bagno dell’abitazione di una zia residente nel suo paese d’origine in __________ (I). Oltre a ciò ha messo in luce gli stretti e numerosi legami di RE 1 nella vicina Penisola, in cui buona parte della sua famiglia risiederebbe e dove la figlia maggiore di secondo letto seguirebbe pure gli studi di giurisprudenza. I legami familiari sul territorio non li ha ritenuti un deterrente sufficiente a trattenere il reclamante dal darsi alla fuga, posto il fatto che egli dovrà in ogni caso gestirli al di là del confine elvetico, visto che il permesso di dimora - scaduto - non gli verrà verosimilmente più rinnovato, se non addirittura verrà pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata. Infine ha evidenziato la durata della pena ancora da espiare.

                                       Data l’esistenza del pericolo di fuga il giudice ha tralasciato l’esame del rischio di recidiva.

                                       Ha segnalato di non ritenere necessario indire un’ulteriore udienza del reclamante - come postulato dal difensore di RE 1 - evidenziando che quest’ultimo avrebbe ampiamente già avuto la possibilità di esprimersi mediante le osservazioni scritte prodotte dal suo legale nonché all’udienza davanti alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

 

 

                                  f.   RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore avv. PR 1, insorge contro il giudizio 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi, postulando, in via principale, l’ammissione al primo congedo; in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al giudice affinché proceda all’audizione del reclamante.

                                       Contesta il pericolo di fuga in quanto non fondato su ragioni serie e oggettive. Rimprovera dunque al giudice dei provvedimenti coercitivi di essere incorso in arbitrio nella determinazione delle circostanze di fatto. In particolare il magistrato avrebbe omesso di considerare che - come si evincerebbe dallo scritto 30.11.2015 dell’avv. __________ (che produce agli atti) - RE 1 prima del suo arresto sarebbe stato intenzionato a costituirsi alle autorità italiane e non a darsi alla fuga. Egli infatti non si sarebbe opposto alla domanda di estradizione da parte delle autorità elvetiche.

                                       Il pericolo di fuga sarebbe inoltre, a suo avviso, inesistente - come pure constatato nel preavviso dell’UAR - data la presenza sul nostro territorio della propria famiglia (moglie e figli).

                                       Lamenta una duplice violazione del diritto di essere sentito.

                                       In primo luogo censura una carente motivazione della decisione impugnata sancita dall’art. 80 cpv. 2 CPP - quale corollario dell’art. 29 cpv. 2 Cost. - ritenuto che “all’Autorità giudicante sussiste il dovere di confrontarsi con le argomentazioni sollevate dall’interessato tenendone conto nel processo decisionale e motivando la propria decisione affinché il destinatario della stessa possa comprendere le ragioni che hanno spinto l’Autorità a tenere in considerazione o meno le argomentazioni offerte” (reclamo 19/20.10.2022, p. 9). Rimprovera quindi al giudice di non aver spiegato le ragioni per cui ha propeso per il parere (sfavorevole) della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che lo avrebbe sentito in un’unica occasione, anziché tenere in considerazione i preavvisi favorevoli espressi dalle altre autorità interpellate, tra queste l’UAR, che sarebbe “a contatto regolarmente con il detenuto ormai da anni e, quindi, pienamente cosciente ed edotto sulla situazione del qui detenuto e sulle, eventuali, problematicità legate a quest’ultimo (problematicità qui contestate!)” (reclamo 19/20.10.2022, p. 10).

                                       A suo dire il magistrato nemmeno si sarebbe confrontato con le argomentazioni esposte nelle osservazioni scritte del 13.10.2022.

                                       In secondo luogo rimprovera al giudice di aver violato i disposti dell’art. 11 LEPM (Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti), non concedendo al reclamante la postulata audizione per ragioni di “economia processuale”.

 

 

                                 g.   Nello scritto 21.10.2022 il procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame, contestando che il reclamante abbia avuto l’intenzione di costituirsi prima del suo arresto, bensì quella di dimostrare la propria estraneità al grave fatto di sangue compiuto.

 

 

                                 h.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 25/26.10.2022 dichiara di rinunciare a presentare osservazioni, rinviando alle argomentazioni e conclusioni della decisione impugnata.

 

 

                                   i.   Con scritto 2/3.11.2022 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, conferma le proprie argomentazioni e conclusioni, negando l’esistenza del rischio di fuga.

 

 

                                   l.   Negli scritti 7/8.11.2022 e 8/9.11.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi e il procuratore pubblico rinunciano a presentare osservazioni di duplica, riconfermandosi nelle precedenti prese di posizione.

 

 

in diritto

 

 

                                 1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del primo congedo.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         1.2.

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                       1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 19.10.2022 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 12.10.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi - notificata al reclamante il 13.10.2022 (doc. CRP 1c) - è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente, nella misura in cui non gli è stato concesso il postulato primo congedo.

 

                                       Il reclamo è di conseguenza ricevibile in ordine.

 

 

                                 2.   2.1.

                                       Il reclamante censura in primo luogo la violazione del proprio diritto di essere sentito sotto due aspetti: da un lato rimprovera al giudice dei provvedimenti coercitivi di non averlo sentito in udienza prima di rendere il proprio giudizio; dall’altro lato lamenta una carente motivazione della decisione impugnata nella misura in cui il giudice non avrebbe esposto le ragioni per cui egli ha dato prevalenza al preavviso negativo espresso dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (che lo avrebbe peraltro sentito in un’unica occasione) piuttosto che i pareri favorevoli espressi dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) e della Direzione delle Strutture carcerarie (che meglio lo conoscerebbero dati i frequenti contatti).

 

                                       2.2.

                                       L’art. 11 cpv. 1 LEPM, nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena (ovvero, in Ticino - come visto in precedenza - al giudice dei provvedimenti coercitivi) garantisce al condannato il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; facoltà quest’ultima che gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

 

                                        Questa norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed., p. 68 n. 191).

                                       Per l’art. 29 cpv. 2 Cost. è sufficiente che l’avente diritto possa esprimere le proprie ragioni o il suo punto di vista verbalmente o per scritto, di persona o per il tramite di un rappresentante (decisione Corte di giustizia ginevrina del 27.04.2020, ACPR/256/2020 consid. 3.1.; decisione TF 6B_145/2009 del 28.05.2009 consid. 3).

 

                                       Il giudice dei provvedimenti coercitivi - come visto sopra - nei procedimenti attribuitigli per competenza dall’art. 10 cpv. 1 LEPM è tenuto a sentire il condannato prima di rendere il proprio giudizio (art. 11 cpv. 1 LEPM). Ciò che può avvenire in forma orale o in forma scritta. Come questa Corte ha avuto modo di appurare in un precedente giudizio, soltanto se egli opta per la forma orale, è tenuto a sentire il condannato personalmente, non potendo far capo alla facoltà di delegare l’audizione a suoi funzionari, visti i disposti dell’art. 10 cpv. 2 LEPM (decisione CRP inc. 60.2020.236 del 12.10.2020).

 

                                        Nel caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiaramente optato per la forma scritta. Infatti con lettera 16.08.2022 ha trasmesso al patrocinatore di RE 1 “nel rispetto del diritto di essere sentito” i preavvisi del Servizio medico psichiatrico e somatico delle Strutture carcerarie, della Direzione delle strutture carcerarie, dell’UAR e della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, fissandogli un termine “per formulare eventuali osservazioni” (AI 23, inc. GPC __________).

                                       Osservazioni prontamente introdotte dal difensore con scritto 13.09.2022 in cui ha potuto ampiamente prendere posizione sui presupposti circa la concessione del primo congedo, opponendo alle motivazioni del giudice dei provvedimenti coercitivi le proprie considerazioni, corroborandole altresì con alcuni scritti che ha prodotto agli atti.

 

                                       In tali circostanze la censura del reclamante deve essere respinta.

 

                                       2.3.

                                        Dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. - garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame - la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, oltre al sopraccitato diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata.

                                       L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).

                                       Le esigenze relative al grado di motivazione devono essere determinate tenendo conto del singolo caso concreto e degli interessi delle persone colpite (decisione TF 6B_753/2019 del 24.10.2019 consid. 2.2.; BSK StPO – N. STOHNER, 2a. ed., art. 81 CPP n. 17).

 

                                         In concreto, nella decisione avversata il giudice dei provvedimenti coercitivi dopo aver esposto in sintesi i fatti e il diritto applicabile, ha riassunto il contenuto e l’esito dei preavvisi di tutte le autorità interpellate, riproducendone pure ampi stralci. Ha riepilogato poi le osservazioni formulate dal patrocinatore. Quindi ha passato in rassegna il diritto applicabile e i presupposti dell’art. 84 cpv. 6 CP, riconoscendo il raggiungimento/superamento della soglia oggettiva minima per il primo congedo e il buon comportamento mantenuto in detenzione. Nel seguito ha menzionato le circostanze che lo hanno fatto propendere per una prognosi negativa circa un concreto pericolo di fuga. Circostanze e prognosi peraltro, a suo avviso, rimaste immutate dalla precedente decisione di collocamento iniziale del 20.05.2022.

 

                                         Alla luce di quanto sopra, la censura sollevata dal reclamante si rivela pretestuosa e cade pertanto nel vuoto, in quanto diretta contro una decisione che non presta il fianco ad alcuna critica dal profilo della motivazione e del rispetto del diritto di essere sentito.

 

                                         D’altra parte il reclamante, assistito da un rappresentante legale, ha potuto comprendere la portata della decisione impugnata e addurre argomentazioni a sostegno della propria tesi, come lo dimostrano il contenuto del reclamo e della replica prodotti in questa sede.

 

 

                                 3.   3.1.

                                         Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

 

                                       L’art. 84 cpv. 6 CP costituisce una norma quadro circa la concessione al detenuto di congedi (“Gefangenenurlaub”, BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, art. 84 CP, 4a. ed., n. 34), che valgono per tutte le forme d’esecuzione della pena detentiva (Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1798). I dettagli della concessione sono regolati nel diritto cantonale e nelle regole concordatarie pertinenti per ciascun Cantone (sentenze TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.1. e 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.2.; BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 11 e 41).

 

                                       L’art. 84 cpv. 6 CP definisce esaustivamente i tre scopi per cui un congedo può essere concesso a un detenuto (sentenza TF 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.3.), segnatamente: per la cura delle sue relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del suo ritorno alla vita libera o per ragioni particolari (BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 34 segg.; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a. ed., art. 84 CP n. 9). La concessione del congedo è subordinata a due condizioni: da un lato il comportamento del detenuto durante l’esecuzione della pena non deve opporvisi e dall’altro lato non deve esistere alcun rischio che egli si dia alla fuga o che commetta nuovi reati (S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, op. cit., art. 84 CP n. 9; M. DUPUIS / L. MOREILLON e co., Petit commentaire, Code pénal, 2a. ed., art. 84 CP n. 16 segg.).

 

                                         3.2.

                                         Per il dettaglio, in Canton Ticino, il Regolamento del 31.10.2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti (emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e di misure; RL 343.510), nel suo ingresso, ribadisce che le autorizzazioni d’uscita (congedi, permessi e condotta) - possibili, fra l’altro, solo dopo aver scontato almeno un terzo della pena (minimo due mesi) - vengono concesse unicamente se il comportamento della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CP) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CP). Si riafferma inoltre che nella valutazione dei requisiti necessari per la concessione del primo congedo devono essere considerati diversi elementi, quali per esempio l’infrazione commessa, la durata della sanzione penale, il rischio di fuga, lo stato di salute psichica, il comportamento e l’attitudine, la durata del soggiorno, i legami autentici con il nostro paese, il rischio di messa in pericolo della collettività pubblica.

                                       Di regola, le uscite ed i congedi non sono accompagnati (art. 4 cpv. 2 del Regolamento sulle autorizzazioni di uscita).

                                       L’autorità competente a decidere gli alleggerimenti è l’autorità collocante (art. 6 cpv. 2 Regolamento sulle autorizzazioni di uscita). La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande d’autorizzazione di uscita (art. 7 cpv. 1 Regolamento sulle autorizzazioni di uscita); possono essere richiesti il parere del servizio di assistenza riabilitativa, un rapporto del terapeuta, così come ogni informazione di altre autorità o di terzi (art. 7 cpv. 2 Regolamento sulle autorizzazioni di uscita).

 

                                       Infine l’art. 75 cpv. 2 del Regolamento del 15.12.2010 delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino (RSC; RL 342.110) sancisce che l’uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.

 

                                       3.3.

                                       Il rischio di fuga va valutato alla luce dei criteri sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione preventiva (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid. 2.3.).

                                       Una semplice possibilità astratta di fuga non permette di ritenere un rischio in tal senso. Occorre piuttosto una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga. Va quindi preso in considerazione l’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni personali, i legami familiari, la sua situazione professionale e finanziaria, nonché le sue relazioni all’estero (DTF 143 IV 160 consid. 4.3.). Il rischio di fuga sussiste anche nel caso in cui si possa temere che il detenuto si rechi in un paese che in linea di principio ne autorizzerebbe l’estradizione, rispettivamente potrebbe perseguirlo in via sostitutiva (decisione TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; DTF 145 IV 503 consid. 2.2.).

 

 

                                 4.   4.1.

                                       Nel caso in disamina è pacifico che RE 1 ha raggiunto e superato la soglia minima oggettiva richiesta dalla legge per la concessione del primo congedo.

                                       Nemmeno fa ostacolo il suo comportamento tenuto in carcere, considerato buono nei rapporti sia con il personale di custodia che con i co-detenuti. Buono pure è stato valutato il suo rendimento lavorativo.

 

                                        4.2.

                                       Controversa risulta invece la prognosi circa il pericolo che egli possa darsi alla fuga sottraendosi all’esecuzione della pena.

 

                                        4.2.1.

                                       La Direzione delle Strutture carcerarie in data 1.06.2022 ha, dal profilo comportamentale e relativo all’atteggiamento tenuto in carcere (evidenziato che le sanzioni disciplinari pronunciate in capo a RE 1 risalgono agli inizi della carcerazione), espresso preavviso favorevole all’alleggerimento richiesto. Ha precisato che “per quanto concerne la sicurezza, dal 2° congedo per assicurarci che ottemperi alle regole imposte, verrà applicato il braccialetto elettronico” e pure sottolineato “da considerare se è mutato il rischio di fuga che ha fatto optare per il collocamento in carcere chiuso e che dal 2° congedo potrà dormire all’esterno delle SCC” (AI 11, inc. GPC __________).

 

                                       4.2.2.

                                       In data 28.06.2022 l’UAR ha pure espresso un preavviso favorevole, sulla base del buon comportamento generale tenuto da RE 1 in carcere nei confronti del personale e dei co-detenuti, come pure del forte legame nei confronti della propria famiglia, segnatamente moglie e figli residenti in Ticino. Verso questi ultimi il reclamante, secondo l’UAR, avrebbe “un senso di responsabilità molto radicato nel volerli sostenere economicamente e moralmente. Soprattutto riconosce il sostegno che ha ricevuto dalla moglie e dai figli in tutti questi anni, ma anche degli obblighi morali che ne discendono”. A parere dell’UAR il rischio di fuga sarebbe altresì contenuto in considerazione dell’accettazione totale della condanna, della capacità di reagire in senso proattivo alle conseguenze del procedimento penale, comprese le implicazioni mediatiche e gli effetti sui familiari, nonché la di lui disponibilità ad essere monitorato per tutta la durata del congedo con un braccialetto elettronico o un altro dispositivo di controllo (AI 14, inc. GPC __________).

 

                                       4.2.3.

                                       Il servizio medico-psichiatrico delle Strutture carcerarie nello scritto dell’1.06.2022 ha evidenziato come RE 1 segua un trattamento volontario con la psicologa con la quale avrebbe affrontato un percorso di elaborazione del reato e introspezione personale, così che nel tempo avrebbe sviluppato maggiore consapevolezza di sé, del proprio funzionamento e delle fragilità socio-affettive, smussando i tratti del carattere più rigidi e conseguentemente maladattivi. Posto che il percorso terapeutico avrebbe portato risultati globalmente positivi - osservato tuttavia che la presa a carico al momento avverrebbe solo su richiesta del reclamante nei momenti di maggiore difficoltà vista l’assenza della terapeuta di riferimento - detto Servizio ha concluso che dal lato psichiatrico non sussistono controindicazioni alla concessione del primo congedo (AI 10, inc. GPC __________).

                                        Il formulario del Servizio medico somatico rilasciato il 7.06.2022 fa inoltre stato di un preavviso favorevole (AI 12, inc. GPC __________).

 

                                       4.2.4.

                                       In data 12.08.2022 si è infine espressa la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, previa audizione di RE 1 il 9.08.2022 assistito al suo legale, dalle cui dichiarazioni ha desunto in lui un ancora preoccupante atteggiamento difensivo rivelatore di un’assunzione di responsabilità ancora assai scarsa per il grave reato commesso.

                                       Ha poi ritenuto essere attuale e concreto il rischio di fuga, evidenziando come RE 1 dopo il crimine sia riparato in Italia dove vivono molti parenti e vi potrebbe trovare facilmente rifugio sia in zona di confine sia in Campania. Egli ha inoltre davanti a sé un lungo orizzonte di pena da scontare, così che il congedo potrebbe determinarlo a sottrarvisi, tanto più che sarebbe consapevole del fatto che non gli verrà rinnovato il permesso di soggiorno, così che dovrà lasciare la Svizzera e svolgere gli incontri con i familiari residenti in Ticino forzatamente in Italia. La Commissione ha reso attenti al fatto che il braccialetto elettronico, visto che i dati da esso registrati vengono controllati solo a posteriori non è un dispositivo di allarme di pronto intervento, per cui non impedirebbe una fuga.

 

                                       4.2.5.

                                       Da quanto in atti, RE 1, cittadino italiano oggi cinquantottenne, è nato e cresciuto in Campania (IT) nei pressi di __________, dove pure ha frequentato le scuole dell’obbligo. Nella sua vita ha svolto diversi lavori, sia nel campo dell’edilizia sia nella ristorazione come pizzaiolo. Nel 2002 sarebbe giunto nel nostro paese, stabilendosi in Svizzera interna e dopo vari cambiamenti del posto di lavoro si sarebbe trasferito nel 2006 in Ticino, svolgendo l’attività di pizzaiolo, ma poi anche gestendo un distributore di benzina.

                                       Da un primo matrimonio in Italia nel 1987, ha avuto quattro figli, oggi tutti maggiorenni, mentre da una seconda unione con una donna pure originaria della Campania, ha avuto due figlie, di cui la prima agli studi di giurisprudenza in Italia, a __________, e la seconda ancora minorenne alle scuole medie. Madre e figlie risiedono a __________.

                                       RE 1 si trova in carcere in espiazione della pena di 17 anni inflittagli dalla Corte delle assise criminali principalmente per aver assassinato il 27.11.2015 un uomo - il proprietario della stazione di benzina e dell’appartamento ivi adiacente che il reclamante aveva in gestione, rispettivamente in locazione - colpendolo ripetutamente al capo con un tubo di metallo in un gesto definito dalla Corte del merito pari “a una vera e propria mattanza” (sentenza 17.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 129, AI 1, inc. GPC __________).

                                       La sentenza del merito fa altresì stato che è dai primi accertamenti di polizia che si sono strette le ricerche sulla famiglia RE 1 per poi arrivare ad emettere l’1.12.2015 nei confronti diRE 1 (e di suo figlio M., per finire però poi prosciolto da ogni accusa) - a quel momento considerato un “fuggitivo” - un mandato di cattura nazionale ed internazionale con richiesta di estradizione. Lo stesso giorno alle ore 12.50 “i Carabinieri di __________ procedettero all’arresto di entrambi, che si trovavano a __________, nascosti al momento dell’intervento delle forze dell’ordine nel bagno dell’appartamento di (omissis) zia di RE 1” (sentenza 17.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 41, AI 1, inc. GPC __________).

 

                                       Benché in questa sede il difensore sostenga che l’intenzione di RE 1 fosse quella di costituirsi agli inquirenti, dagli accertamenti di cui sopra, occorre dare atto che dopo il fatto di sangue anziché recarsi al più vicino posto di polizia in Svizzera, egli se ne è di fatto subito allontanato, varcando i confini nazionali, e andando velocemente a riparare a notevoli chilometri di distanza, tollerando altresì che nei giorni a seguire, venisse perquisita la sua abitazione familiare e che membri della sua famiglia venissero pure arrestati, pur consapevole della realtà dei fatti e delle sue responsabilità.

                                       Nello scritto inviato dal legale italiano del reclamante al magistrato inquirente il 30.11.2015 (cfr. AI 34), prodotto in questa sede dal difensore di RE 1 per dimostrare la sua volontà di quel momento di costituirsi, appare evidente che egli, ponendosi alla pari della moglie, si dichiarava unicamente disposto a contribuire alle indagini “al fine di dimostrarne la propria estraneità ai fatti per i quali si procede” e “sgombrare il campo da qualsiasi equivoco ed illazione giornalistica”, chiedendo unicamente di essere convocato dal magistrato inquirente, ma non certo di volersi costituire. Per finire è comunque stato l’intervento degli inquirenti italiani l’1.12.2015 che ne ha permesso il ritrovamento.

 

                                       Sia come sia, anche questo episodio dimostra come i legami che RE 1 detiene con il proprio paese d’origine - seppure emigrato da una ventina d’anni - siano ben saldi e radicati in lui. Egli dispone di stretti legami - come rettamente rilevato dal giudice dei provvedimenti coercitivi - sia, in Campania, dove risiedono dei fratelli e degli zii, presso cui - come visto - ha facilmente trovato riparo, come pure nella zona di confine, in cui vivono i figli di primo letto, con cui ha sempre mantenuto contatti e un buon rapporto. Pure il vissuto del reclamante, caratterizzato da numerosi spostamenti anche lontani e in posti a lui estranei, come pure da frequenti cambiamenti di lavoro anche in settori molto diversi, ne mette in luce la capacità di adattarsi facilmente e di reperire senza particolari ostacoli un luogo (in special modo nella vicina Penisola che ben conosce) in cui risiedere e di procurarsi i mezzi di sostentamento (sia con un lavoro sia con il sostegno dei propri parenti).

                                        La prospettiva di avere davanti a sé ancora tanti anni di carcere da scontare e la consapevolezza che data la gravità del suo agire gli è comunque preclusa la possibilità di risiedere nel nostro territorio e di vivere accanto a moglie e figlie (con cui dovrà comunque gestire i contatti dalla vicina penisola in caso di divieto d’entrata), mantengono la prognosi sfavorevole e rendono alto e concreto il pericolo che egli, in occasione dell’apertura offertagli dal congedo, possa sottrarsi con la fuga all’espiazione della pena in corso. Rischio questo che non viene sufficientemente mitigato dal buon comportamento tenuto in carcere.

 

                                       Alla luce di tutte queste circostanze la domanda di congedo risulta a questo stadio prematura, così che la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.

 

 

                                 5.   Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dell’insorgente, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 74 segg., 84 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il RSC, il Regolamento sulla concessione delle autorizzazioni di uscita, l’art. 1 segg. e 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

 

 

 

 

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera