|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
|
cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 3.11.2022 presentato da
|
|
RE 1
|
|
|
contro |
|
|
il decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni (NLP __________) nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 14.9.2022 nei confronti di __________, __________, per titolo di falsa perizia (inc. MP __________); |
visto lo scritto 8.11.2022 del magistrato inquirente che – senza osservazioni – chiede la conferma della decisione impugnata;
richiamati gli ulteriori scritti di RE 1, di cui si dirà – laddove indispensabile – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RE 1 e __________ si sono sposati il 21.6.2013. Dalla loro unione sono nati __________ (__________) e __________ (__________). Tra i coniugi è pendente una causa civile molto litigiosa, che ha avuto inizio in quanto a metà dicembre 2020 __________ si sarebbe recata, unitamente ai due bambini, presso una casa protetta, asserendo di essere vittima di violenze domestiche da parte del marito, qui reclamante.
Con sentenza 1.3.2021 della Pretura di __________, è stata (tra altro) disposta la custodia alternata dei figli in ragione di metà ciascuno.
Nell’ambito di tale vertenza, il 30.11.2021, il pretore ha conferito mandato alla psicologa __________ di procedere alla valutazione delle capacità genitoriali dei coniugi, nonché alla valutazione psicoaffettiva dei minori.
Con ulteriore sentenza 17.8.2022 della medesima Pretura, e sulla scorta del referto peritale, è stata (tra le altre cose) attribuita la custodia nonché l’autorità parentale esclusiva dei figli alla madre. Contro tale decisione è insorto - il 26.8.2022 - RE 1. Per quanto attiene la questione relativa alla custodia/autorità parentale dei figli all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo con decreto 26.10.2022 del vicepresidente della Prima Camera civile. Non è noto lo stadio della procedura civile.
b. Il 14.9.2022 RE 1 ha denunciato __________ per titolo di falsa perizia (AI 1, inc. MP __________). Secondo l’esponente la perizia redatta dalla denunciata sarebbe errata e darebbe una visione distorta della realtà; vi sarebbero poi delle incongruenze tra la realtà oggettiva e le valutazioni della perita, nonché errori di metodo da parte della denunciata. La perizia si baserebbe unicamente sui racconti soggettivi di __________. La denunciata non avrebbe poi un’adeguata formazione specifica in ambito infantile.
c. Con successivo scritto 5.10.2022, a comprova del suo dire, RE 1 ha inviato al Ministero pubblico un certificato 4.10.2022 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, secondo cui, contrariamente a quando indicato dalla denunciata, egli non soffrirebbe di alcuna “psicopatologia maggiore o grave” (p. 1, ad AI 2), cosi come una dichiarazione 4.10.2022 della di lui madre, __________, che attesterebbe i comportamenti asseritamente messi in atto da __________ e dalla nonna materna nei confronti dei bambini (AI 2).
d. Il 24.10.2022 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenendo, in sostanza, che, nei fatti esposti, non si ravvedrebbe l'intenzionalità della denunciata di redigere una falsa perizia, “né del resto si vede per quale ragione ella avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme alla realtà dei fatti” (p. 2, NLP __________). Stante l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, non occorrerebbe valutare se il contenuto della perizia sia corretto o meno; le critiche all'operato del perito andrebbero semmai fatte valere nelle apposite sedi civili.
e. Con reclamo 3.11.2022 RE 1 impugna il suddetto decreto chiedendone l’annullamento ritenendo che la denunciata avrebbe “redatto una falsa perizia in modo consapevole e volontario. La perita non può inoltre non aver scorto le conseguenze del suo comportamento e dei suoi suggerimenti al Pretore (in materia di relazioni personali, custodia dei figli, misure accompagnatorie ecc.), che nel caso concreto ha cagionato grave danno e sta causando molti danni e problemi al sottoscritto e soprattutto ai miei figli, (…). La grave negligenza si può desumere dalla fiducia ingiustificata (…) nella (falsa) narrativa di mia moglie, in netta contrapposizione alla versione del sottoscritto e in netto contrasto con la realtà oggettiva e confutata dalle prove; (…)” [p. 1].
La denunciata avrebbe poi deciso, “in modo consapevole e volontario”, di non tenere conto delle sue osservazioni e prove, censurando tutto ciò che sarebbe in contrasto con quanto sostenuto dalla moglie (p. 2). Il reclamante osserva inoltre che, “sin da subito il comportamento processuale della perita già denotava ben più di un'apparenza di parzialità. Da qui la mia istanza di ricusa (…). (…) uno dei motivi per cui la psicologa privata avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme alla realtà dei fatti potrebbe essere quello di volersi vendicare del sottoscritto quando rinominata. Altra ragione ipotizzabile (…) è quella di appoggiare le tesi dei funzionari pubblici (che le affidano mandati lucrativi). La psicologa, sin dal principio ha detto che se gli operatori sociali avevano già valutato la nostra vicenda in un certo modo (rapporto __________ 10.6.2021), non vedeva ragione di discostarsene, neppure a fronte del fatto che nei confronti del sottoscritto è stato pronunciato un decreto di non luogo a procedere in relazione alle asserite (…) violenze domestiche allegate da mia moglie” (p. 2).
RE 1 ritiene in ogni caso che, a prescindere da quali siano le reali motivazioni che avrebbero spinto la perita a comportarsi in questo modo, sarebbe palese che la stessa avrebbe agito con dolo. Egli indica una serie di circostanze in capo alla denunciata, a sostegno della sua tesi accusatoria, di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione, ciò analogamente alle ulteriori argomentazioni del reclamante, così come degli ulteriori scritti prodotti in corso di procedura.
in diritto
1. 1.1.
In base agli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP il decreto di non luogo a procedere è impugnabile mediante reclamo. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. L’atto deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato in data 3.11.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 24.10.2022, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3.
1.3.1.
In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile come invece impone l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) ed in maniera attuale (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2.
Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV 380 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (ad esempio la vita e l’integrità personale, il patrimonio o l’onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
1.3.3.
Il reato di falsa perizia previsto dall’art. 307 CP [secondo cui è punito il perito che in un procedimento giudiziario fornisce una falsa perizia (BSK Strafrecht II – B. DELNON / B. RÜDY, 4. ed., art. 307 CP n. 12 ss.)] tutela anzitutto l’interesse collettivo e tende quindi principalmente a salvaguardare, in un processo, l’accertamento dei fatti dall’influenza di prove false e a difendere in tal modo gli interessi dell’amministrazione della giustizia e il suo funzionamento; i relativi atti sono pertanto diretti contro la giustizia quale istituzione.
Esso protegge secondariamente, e non soltanto in maniera indiretta, i diritti delle parti al processo. Come rammentano B. DELNON / B. RÜDY (op. cit., art. 307 CP n. 5), l’art. 307 CP “schützt … nachrangig bzw. sekundär die konkreten davon betroffenen Privatsubjekte mit ihren rechtlich geschützten, materiellen und immateriellen Interessen wie Freiheit, Ehre oder Vermögen”. La parte cui la falsa perizia crea pregiudizio può essere considerata lesa; la lesione tocca essenzialmente i diritti di procedura della parte (decisione TF 6B_1014/2020 del 10.2.2021 consid. 3.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 5; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH, 3. ed., art. 307 CP n. 1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. ed., art. 307 CP n. 3). Una persona è dunque considerata danneggiata soltanto se i suoi interessi privati sono effettivamente colpiti dalla falsa perizia; essa deve quindi esporre in che misura i suoi interessi privati siano toccati dall’atto, affinché il suo danno appaia la sua conseguenza diretta [decisione TF 6B_1051/2018 del 19.12.2018 consid. 1.3.1.; DTF 141 IV 444 consid. 3.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81].
Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP), non vengono pregiudicati interessi privati: non può esserci un danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 81).
Qualora il litigio all’origine della denuncia penale non sia ancora terminato [definitivamente (decisione TF 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.)], non si può sapere se la pretesa falsa dichiarazione/perizia potrebbe avere una qualsiasi influenza sullo stesso: a questo stadio si tratta di semplici congetture (decisioni TF 6B_1144/2018 del 6.2.2019 consid. 3.; 6B_633/2018 del 23.8.2018 consid. 1.4.; 6B_92/2018 del 17.5.2018 consid. 2.3.; 1B_649/2012 dell’11.9.2013 consid. 3.3.; 1B_596/2011 del 30.3.2012 consid. 1.5.3.; 1B_489/2011 del 24.1.2012 consid. 2.2.). Il reato non è pertanto idoneo a ledere direttamente l’interessato nei suoi diritti giuridicamente protetti in difetto di legame diretto tra il contestato reato e l’implicito pregiudizio addotto.
1.3.4.
In una sentenza del 12.6.2015 (inc. 6B_243/2015) il Tribunale federale ha ritenuto la giurisprudenza di cui sopra troppo restrittiva, indicando che la stessa non potesse essere generalizzata a tutte le ipotesi.
In quel caso (cfr. consid. 2.4.1.), rilevato che l’art. 307 CP punisce i reati commessi nell'ambito di procedimenti giudiziari, non si poteva escludere a priori, che una testimonianza ritenuta falsa potesse, anche nella fase istruttoria, essere suscettibile di esplicare degli effetti sulla libertà, l’onore o il patrimonio dell’imputato o di una parte alla procedura.
In effetti, tali dichiarazioni possono influenzare le decisioni prima di una sentenza di merito, poiché i rimedi legali previsti dal CPP non hanno, di norma, effetto sospensivo (art. 387 CPP).
Il Tribunale federale ha concluso che le considerazioni sviluppate dal tribunale cantonale, basate sulla possibile influenza delle dichiarazioni di una parte sulla sentenza penale del ricorrente, non consentivano di per sé di negargli la legittimazione a ricorrere contro il rifiuto di entrare nel merito del procedimento per falsa testimonianza.
1.3.5.
1.3.5.1.
In concreto, si è detto che, sulla base della perizia (di data 9.6.2022) contestata, il pretore – con sentenza 17.8.2022 – ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre, attribuendole pure l’autorità parentale esclusiva. Tale decisione ha esplicato i suoi effetti immediatamente.
Il 26.8.2022 RE 1 ha inoltrato appello avverso la citata decisione dinnanzi alla Prima Camera Civile, chiedendo (tra l’altro) la concessione dell’effetto sospensivo.
In data 14.9.2022 RE 1 ha denunciato __________ per falsa perizia. Il 24.10.2022 il procuratore pubblico ha emanato il decreto di non luogo a procedere qui impugnato (NLP __________).
Successivamente a ciò, con decreto 26.10.2022, il vicepresidente della Prima Camera civile ha concesso l’effetto sospensivo all’appello inoltrato da RE 1 per quanto riferito alla questione relativa alla custodia/autorità parentale dei figli. Il Tribunale civile ha in particolare ritenuto che, la sentenza pretorile aveva modificato l'assetto in vigore, introducendo un cambiamento che aveva effetto immediato, indicando che “dandosi custodia alternata la situazione del figlio in pendenza di ricorso deve rimanere per quanto possibile immutata, tant'è che a un appello diretto contro una decisione suscettibile di modificare tale assetto va rifiutato effetto sospensivo solo con grande riserbo e in casi di urgenza. Premesso ciò, il ‘pregiudizio difficilmente riparabile’ consiste in un caso come quello in esame, nel modificare l'affidamento dei figli già in pendenza di ricorso, con il rischio di dover ripristinare la custodia precedente qualora l'appello fosse accolto costringendo i figli a un doppio cambiamento” (p. 4, doc. 4).
1.3.5.2.
A fronte di quanto sopra e della giurisprudenza esposta al consid. 1.3.4., si può riconoscere a RE 1 la legittimazione a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Infatti, sulla base del referto peritale contestato, il pretore – in data 17.8.2022 - ha disposto l’autorità parentale e la custodia dei figli (unicamente) a favore della madre. Tale giudizio, come visto, era immediatamente esecutivo, di modo che quando ha presentato la denuncia penale che qui ci occupa, RE 1 era privato della custodia/autorità parentale dei figli.
Ad oggi, si può quindi ritenere che la perizia asseritamente falsa ha inciso e potrebbe incidere (qualora il Tribunale d’Appello dovesse confermare la sentenza pretorile) sui diritti personali di RE 1. Lo stesso può quindi essere ritenuto potenzialmente danneggiato dal reato di falsa perizia.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2. II reclamo contro il decreto di non luogo a procedere va accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i pre-supposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l'azione penale — per principio — è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procura-tore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sen-timento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, con-creti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del recla-mante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento
3. 3.1.
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CP è punito per falsa perizia il perito che in un procedimento giudiziario fornisce una falsa perizia (BSK Strafrecht II — B. DELNON / B. RUDY, op. cit., art. 307 CP n. 12 ss.).
3.1.1.
Si è detto che il bene giuridico che l'art. 307 CP vuole garantire è la corretta amministrazione della giustizia, più precisamente la corretta amministrazione delle prove, il cui scopo è la ricerca della verità materiale. Si tratta di un reato di messa in pericolo astratto; il reato è adempiuto anche quando il giudice non ne è stato in-fluenzato (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 4).
Dal profilo oggettivo il reato presuppone un autore che rivesta la qualità di perito, incaricato di constatare un fatto o di apprezzarlo alla luce della sua scienza (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 21), ed un comportamento punibile, segnatamente il fatto di tra-smettere un'informazione falsa sui fatti della causa (PC — CP, 2. ed., art. 307 CP n. 6).
Nel caso della perizia, l'informazione è in particolare falsa se il perito afferma di aver fatto una costatazione che in realtà non ha fatto, se consegna solo una parte delle sue costatazioni, dando in questo modo una visione troncata della realtà, se non informa in maniera corretta o completa sullo stato delle conoscenze scienti-fiche, o ancora se trae delle conclusioni errate dei fatti che ha co-statato violando delle regole logiche o scientifiche (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).
Un referto peritale non è falso se — in presenza di una questione delicata, controversa o che presuppone un apprezzamento — l'opinione del perito è sostenibile (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).
L'informazione falsa deve inoltre avere per oggetto un fatto della causa.
3.1.2.
Dal profilo soggettivo, è necessaria intenzionalità da parte dell'au-
tore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (BSK Strafrecht II — V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 307 CP n. 29; B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 46).
3.2.
3.2.1.
Si è detto che RE 1 ha denunciato __________ per il reato di falsa perizia in relazione al referto che la stessa ha stilato il 9.6.2022 (in ambito civile) in merito alle capacità genitoriali dei coniugi, nonché alla valutazione psicoaffettiva dei minori.
Il magistrato inquirente, mediante il decreto impugnato, ha ritenuto - senza esperire alcun atto istruttorio -, che in concreto non sarebbe adempiuto l'elemento soggettivo del reato in quanto non si vedrebbe per quale ragione la denunciata avrebbe voluto/dovuto redigere una perizia non conforme alla realtà (NLP __________).
3.2.2.
Il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.) — garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione indipendentemente dalla fonda-tezza materiale del gravame — comprende, oltre segnatamente al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi assistere e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per-tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 1 B_162/2021 del 13.10.2021 consid. 3.1.; cfr. ZK StPO - D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
3.2.3.
Ora, in considerazione di quanto indicato nell'esposto penale e della documentazione prodotta, questa Corte non comprende come abbia fatto il magistrato inquirente ad affermare che in con-creto farebbe difetto l'elemento soggettivo del reato ipotizzato senza esperire alcun atto istruttorio, in particolare senza (almeno) acquisire l’incarto della procedura civile ed interrogare __________.
Alla denuncia RE 1 ha inoltre allegato diversa documentazione, fra cui la contestata perizia, le sue osservazioni alla stessa ed il certificato di uno psichiatra, secondo cui i bambini avrebbero dovuto essere valutati da specialisti formati ed esperti al riguardo.
Con ulteriore scritto 5.10.2022 il reclamante ha altresì inviato un certificato medico del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, con cui ha attestato che lo stesso non soffrirebbe di alcuna "psicopatologia maggiore o grave" (p. 1, ad Al 2), ciò che contrasterebbe con quanto indicato nella perizia contestata.
Non sembra tuttavia che tale documentazione sia stata vagliata dal procuratore pubblico, che nel decreto impugnato si è limitato ad indicare che, "nei fatti da lei esposti, Signor RE 1, non si rav-vede l'intenzionalità di __________ di fare una falsa perizia" (p. 2, NLP __________), senza specificare nulla di più.
Il magistrato inquirente infatti non spiega come ha fatto a giungere a tale conclusione; non si capisce invero quali passaggi della perizia sono stati presi in considerazione, rispettivamente quali criteri abbia valutato per affermare - come detto senza indagini - che non sia adempiuto l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 307 CP.
3.2.4.
La motivazione posta alla base del decreto impugnato appare ca-rente, nella misura in cui questa Corte non è posta nelle condizioni di sapere che valutazioni ha fatto il procuratore pubblico per giungere alla citata conclusione.
Il fatto di semplicemente indicare che "nei fatti esposti" da RE 1 non si ravvedrebbe l'intenzionalità della denunciata e che quest'ultima non avrebbe avuto ragioni per allestire una pe-rizia non conforme alla realtà (p. 2, NLP __________), non può, con ogni evidenza, essere ritenuta una motivazione sufficiente, senza ulteriori atti di inchiesta, volti a verificare se i presupposti del reato ipotizzato sono adempiuti in concreto.
3.2.5.
Si noti che il decreto di non luogo impugnato, nella motivazione contenuta nel secondo paragrafo di p. 2, non si confronta con l’esposto di denuncia in maniera adeguata; apoditticamente accerta l’assenza di un’intenzionalità di una falsa perizia: “non si ravvede l’intenzionalità (…) di fare una falsa perizia”; rispettivamente nega che la denunciata abbia avuto ragioni per le quali “avrebbe voluto o dovuto redigere una perizia non conforme alla realtà dei fatti”, negando il sussistere dell’elemento soggettivo del reato, senza verificare se siano dati i presupposti oggettivi della norma penale, e ciò senza rapportarsi convenientemente agli elementi evidenziati in sede di denuncia [in particolare le contestazioni inviate al pretore il 13.1.2022 e 3.3.2022 (cfr. all. 2 e 3 di denuncia) in merito all’operato della perita, la parzialità dell’esposizione della denunciata, l’omissione nella considerazione degli aspetti rilevanti, il contrasto tra la documentazione e i rilievi peritali] di natura oggettiva e soggettiva.
La conclusione di cui al decreto impugnato appare quindi prematura ed altresì non sufficientemente motivata: questa Corte, quale autorità di reclamo, non è infatti posta nelle condizioni di effettuare un controllo adeguato.
3.2.6.
Il magistrato inquirente dovrà quindi esperire ogni atto che riterrà opportuno per valutare la fattispecie, come indicato in precedenza, al fine di valutare la sussistenza o meno del reato ipotizzato dal reclamante.
In relazione alla perizia tacciata di falsa, il procuratore pubblico valuterà in particolare se la denunciata ha affermato, contrariamente al vero, di avere eseguito una costatazione che in realtà non ha fatto, se ha consegnato solo una parte delle sue costatazioni, dando in questo modo una visione monca della realtà, se non ha informato in maniera corretta o completa sullo stato delle conoscenze scientifiche, o ancora se ha tratto delle conclusioni errate dei fatti che ha costatato violando delle regole logiche o scientifiche (B. CORBOZ, op. cit., art. 307 CP n. 37).
4. Il decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 è annullato. Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
5. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Non si assegnano indennità, non avendo RE 1 fatto capo ai servizi di un legale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il decreto di non luogo a procedere 24.10.2022 del procuratore pubblico Valentina Tuoni (NLP __________) è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
|
4. Intimazione: |
|
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera