Incarto n.
60.2022.326

 

Lugano

17 luglio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 21/22.11.2022 presentato dalla

 

 

 

RE 1, ,

patr. da: avv.  PR 1, ,

 

 

contro

 

 

il decreto 8.11.2022 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 3.10.2022 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. __________, __________), per titolo di appropriazione indebita e amministrazione infedele (inc. MP 2022.8684);

 

 

richiamato lo scritto 24/25.11.2022 del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio della Corte;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 3.10.2022 (AI 1) la RE 1 (in seguito Fondazione), rappresentata dal presidente __________, ha denunciato PI 1 per appropriazione indebita e amministrazione infedele qualificata.

 

                                         Dalla denuncia si evince in particolare quanto segue.

 

                                         1.

                                         La Fondazione sarebbe stata costituita nel 2010 in seguito al decesso, il 23.11.2009, di __________, che avrebbe manifestato la volontà, tramite testamento per atto pubblico notarile, di nominare sua erede universale la costituenda Fondazione.

 

                                         2.

                                         Nel 2015 la Fondazione avrebbe inoltrato domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per le attività detenute all’estero. Avendo appreso da PI 1 (che avrebbe scritto a titolo personale) che questi avrebbe detenuto, quale fiduciario, patrimonio (mobile ed immobile) di __________, la Fondazione avrebbe chiesto di conoscere detto patrimonio. PI 1 avrebbe preso posizione il 14.9.2015.

 

                                         3.

                                         Il 5.4.2001 __________ avrebbe dato mandato alla __________, __________, presieduta da PI 1, di gestire il suo patrimonio all’estero. La __________ avrebbe costituito a tale scopo la __________, __________, presieduta da PI 1. In base al contratto di mandato, la __________ si sarebbe intestata fiduciariamente la __________. Avrebbe avuto il compito di amministrarla. Questa società avrebbe acquistato e venduto, tra il 2006 ed il 2008, due unità immobiliari nel __________. Il 3.11.2009 la __________ sarebbe stata liquidata.

 

                                         4.

                                         Il 9.12.2008 la __________ avrebbe costituito la __________, __________, con lo stesso scopo sociale della __________. La società sarebbe stata presieduta da PI 1. Essa, che sarebbe stata liquidata il 6.12.2013, avrebbe avuto come scopo principale la gestione del patrimonio di __________. La società sarebbe stata intestataria del conto n. __________ presso __________, __________, aperto il 15.12.2008, di cui __________ sarebbe stata avente diritto economico.

                                         5.

                                         __________ avrebbe lasciato in eredità alla Fondazione i beni detenuti tramite la __________. Secondo le affermazioni di PI 1, al 14.9.2015 del patrimonio sarebbero rimasti l’importo di CHF 850'000.00, depositato su una rubrica separata di un conto a lui intestato presso __________, ed un immobile del valore di CHF 1'900'000.00 a lui fiduciariamente intestato. Si sarebbe trattato di un appartamento in PPP a __________.

 

                                         6.

                                         Secondo la denunciante, con riferimento all’acquisto dell’immobile sarebbero emersi profili problematici. Non si sarebbe evinta la data di acquisto. Forse attorno al 2009. A dire di PI 1, l’immobile sarebbe stato acquistato per conto e secondo la volontà di __________ con denaro da lui prelevato/bonficato dai conti della __________ presso __________ e __________. Dagli estratti conto, parziali, sarebbero risultati essere stati effettuati vari prelevamenti/bonifici dai predetti conti tra il 2008 ed il 2010 a favore della __________. In assenza di un rendiconto adeguato, non sarebbe stato possibile attribuire le singole transazioni in uscita agli asseriti pagamenti degli acconti. Le transazioni sarebbero state problematiche anche sotto il profilo dell’asserito consenso di __________. Sarebbe mancato, segnatamente, un atto scritto con cui ella avrebbe acconsentito all’intestazione fiduciaria dell’immobile al denunciato.

 

                                         A causa del comportamento ostruzionistico di PI 1 non sarebbe stato possibile ricostruire il flusso finanziario che avrebbe condotto al pagamento del prezzo dell’appartamento e verificare la data esatta del trasferimento immobiliare o la circostanza che si sarebbe trattato di un’intestazione di tipo fiduciario.

 

                                         7.

                                         Il deposito in contanti presso __________, a seguito di reiterate richieste, sarebbe stato restituito dal denunciato alla Fondazione nel marzo 2019. L’immobile non sarebbe invece mai stato immesso nella disponibilità della Fondazione. Né sarebbe stata restituita una somma corrispondente a quanto corrisposto per l’acquisto.

 

                                         8.

                                         Sarebbe stato incontestato che PI 1 avrebbe utilizzato denaro di spettanza di __________ senza mai giustificare con la necessaria documentazione le operazioni. Egli avrebbe più volte verbalmente sostenuto di aver agito per ossequiare alla volontà della de cujus (mai comprovata) di acquistare un appartamento tra quelli edificati nel quadro di un progetto residenziale che lui stesso stava promuovendo. Egli avrebbe inoltre sostenuto che i prelievi dai conti di __________ sarebbero stati equivalenti al valore dell’immobile, da lui stesso fissato in CHF 1'900’000.00. In base alla ricostruzione effettuata dalla Fondazione, si sarebbe dedotto che PI 1 avrebbe utilizzato denaro di spettanza della de cujus in favore del suo progetto immobiliare, senza istruzioni, consenso, o qualsivoglia forma di ratifica da parte di __________. Egli avrebbe beneficiato del frutto del suo stesso progetto immobiliare, intestandosi la proprietà dell’appartamento. Il tutto nel contesto di un mandato fiduciario in favore della __________.

 

                                         9.

                                         La Fondazione si è costituita accusatrice privata.

 

                                         10.

                                         L’esposto è stato registrato come inc. MP 2022.8684.

 

 

                                  b.   Con decreto 6.10.2022 (AI 2) il pubblico ministero ha disposto, all’indirizzo di __________, l’identificazione delle relazioni di cui la __________, la __________, la __________ e PI 1 erano o erano stati titolari o contitolari. La ricerca doveva essere effettuata per il periodo 1.1.2009 - 6.10.2022. Ha ordinato il sequestro e la trasmissione della relativa documentazione. Ha fatto divieto alla banca di informare chiunque dell’ordine.

 

                                         Ha inviato un analogo decreto alla __________ (AI 3).

 

 

                                   c.   Con scritto 6.10.2022 (AI 5) il magistrato inquirente ha comunicato alla Fondazione che, dopo lettura degli atti trasmessi, la fattispecie appariva poco chiara in alcuni punti e la sua veste di accusatrice privata avrebbe potuto essere problematica. Al fine di chiarire i fatti, ha domandato alcune informazioni aggiuntive.

 

                                         Ha indicato che dalla denuncia emergeva che la __________ e la __________ risultavano essere state radiate. Secondo la giurisprudenza della CRP/TI era possibile applicare la giurisprudenza amministrativa relativa alle domande di assistenza giudiziaria, secondo cui la qualità di agire dell’avente diritto economico è eccezionalmente ammessa quando la società è stata sciolta. Ha chiesto di chiarire, con i relativi atti, se la Fondazione o __________ fossero unici azionisti delle società.

                                         Il procuratore pubblico ha osservato di aver preso atto che la Fondazione era stata costituita solo nel 2010, tramite testamento pubblico. Di conseguenza, ammesso e non concesso che la defunta fosse stata unica avente diritto economico delle società, la Fondazione appariva unicamente indirettamente danneggiata dai reati ipotizzati, perlomeno per gli atti antecedenti alla sua costituzione [la Fondazione non essendo un congiunto (art. 121 cpv. 1 CPP)].

 

                                         Ha chiesto di produrre i bilanci ed il conto economico delle società.

 

                                         Il mappale in PPP, che secondo la denuncia sarebbe stato acquistato da __________, sarebbe sembrato da sempre appartenere a PI 1 (tramite divisione ereditaria).

 

                                         Ha domandato se l’imputato avesse compiuto altre malversazioni.

 

 

                                  d.   La Fondazione ha preso posizione il 20/21.10.2022 (AI 14).

 

                                         Ha addotto, sulla sua qualità di accusatrice privata, che sarebbe stata per legge, in base al testamento redatto in forma pubblica il 29.9.2009, erede universale di __________ (che sarebbe stata lesa in prima persona dall’attività illecita fino al suo decesso). Sarebbe stata danneggiata direttamente dagli atti illeciti commessi dopo il decesso di __________.

 

                                         La Fondazione non si sarebbe trovata nella situazione giuridica prevista dall’art. 121 cpv. 1 CPP, semmai piuttosto in quella di cui all’art. 121 cpv. 2 CPP. Si sarebbe trovata nella situazione della persona giuridica danneggiata, legittimata come tale a costituirsi accusatrice privata, in quanto il suo patrimonio sarebbe stato leso direttamente dai reati ipotizzati a carico di PI 1.

 

                                         Essa non si sarebbe trovata neppure nella situazione di cui alla decisione TF 6B_549/2013, citata dal magistrato inquirente.

 

                                         La Fondazione ha quindi sostenuto che sarebbe stata danneggiata direttamente quale erede universale di __________ per gli atti precedenti al suo decesso ed in quanto proprietaria del patrimonio (ereditato) per gli atti successivi al suo decesso.

 

 

                                   e.   Con decreto 8.11.2022 (AI 18) il procuratore pubblico ha estromesso la Fondazione dal procedimento per i fatti occorsi prima del 12.11.2010, ovvero l’ha considerata accusatrice privata limitatamente ai fatti di rilevanza penale occorsi dopo la sua costituzione.

 

                                         Il magistrato inquirente, ricordati il diritto applicabile e la giurisprudenza di cui alla sentenza TF 1B_537/2021 del 13.1.2022, ha evidenziato che la Fondazione era stata costituita il 12.11.2010 a seguito del decesso di __________. Ne conseguiva che per i fatti avvenuti prima del 12.11.2010 la Fondazione non poteva essere considerata accusatrice privata, in quanto non poteva aver subito un danno diretto al suo patrimonio. La tesi secondo cui la Fondazione avrebbe dovuto essere considerata erede universale non poteva essere condivisa, ritenuto che gli eredi istituiti non subentravano nei diritti del defunto secondo l’art. 121 cpv. 1 CPP. Neppure l’art. 121 cpv. 2 CPP era applicabile (sentenza TF 1B_537/2021 del 13.1.2022). Questa disposizione contemplava i casi previsti dalla legge, ciò che non era il caso in concreto, la Fondazione essendo stata costituita per testamento.

 

                                         Essa poteva essere considerata accusatrice privata, perché direttamente danneggiata, per tutti i fatti occorsi dopo la sua costituzione, segnatamente per i presunti addebiti di spese dell’immobile.

 

 

                                    f.   Con gravame 21/22.11.2022 la RE 1 postula che sia considerata accusatrice privata per i fatti di rilevanza penale occorsi dal 23.11.2009, data dell’acquisto dell’eredità di __________.

 

                                         La reclamante censura il fatto che, nel limitare la sua veste di accusatrice privata nel procedimento ai fatti illeciti commessi direttamente a suo danno, il procuratore pubblico abbia fissato, quale momento in cui essa sarebbe divenuta titolare del patrimonio leso dai reati, la data della sua costituzione, ossia il 12.11.2010.

 

                                         __________ sarebbe deceduta in Italia il 23.11.2009, dopo aver disposto delle sue ultime volontà con testamento in forma pubblica in data 29.9.2009. Con il testamento __________ avrebbe nominato la costituenda fondazione quale erede di tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel suo patrimonio al momento dell’apertura della successione.

 

                                         La Fondazione sarebbe divenuta proprietaria del patrimonio oggetto dei reati sin dalla data del decesso della sua dante causa, e ciò in virtù della normativa italiana in materia di diritto successorio. Giusta l’art. 459 CCit l’eredità si acquisterebbe con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risalirebbe al momento in cui si è aperta la successione. Secondo l’art. 456 CCit la successione si aprirebbe al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il decreto impugnato violerebbe quindi il diritto, in particolare il diritto italiano delle successioni, applicabile alla presente questione, posto che la successione si sarebbe aperta in Italia.

 

                                         La reclamante intenderebbe far valere che non si potrebbe escludere che una parte dei reati ipotizzati sia stata commessa proprio nel periodo compreso tra il 23.11.2009 ed il 12.11.2010. Se ciò fosse il caso, il suo patrimonio sarebbe stato direttamente leso dai reati, poiché già comprendente i diritti ed i beni acquisiti mortis causa il 23.11.2009. La Fondazione sarebbe legittimata ad agire quale accusatrice privata per i fatti a partire da quella data.

 

                                         In quel periodo il conto intestato alla __________, gestito da PI 1, sarebbe stato oggetto di movimentazione con riferimento all’immobile per cui è stata presentata la denuncia.

 

                                         Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

                                  g.   Il procedimento penale, nel corso del quale è stata acquisita, segnatamente, la documentazione oggetto degli ordini di perquisizione e sequestro 6.11.2022 del procuratore pubblico (AI 7, 9, 11, 12, 13, 16), è proseguito con diversi interrogatori [tra i quali quello dell’imputato PI 1 in data 6.2.2023 (AI 57)].

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il reclamo 21.11.2022, presentato contro il decreto 8.11.2022, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         L’Alta Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.).

 

 

 

                                         1.3.2.

                                         La Fondazione, esclusa dal procedimento inc. MP 2022.8684 per quanto riguarda i fatti di rilevanza penale occorsi prima del 12.11.2010, siccome ritenuta soltanto indirettamente danneggiata e quindi non accusatrice privata, ha un interesse giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento o alla modifica del decreto 8.11.2022, che le ha riconosciuto la qualità di accusatrice privata solo per i fatti successivi al 12.11.2010.

 

                                         1.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Sono parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a), l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

 

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_940/2021 del 9.2.2023 consid. 2.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

 

                                         L’aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b). La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

 

                                         Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

 

                                         2.3.

                                         Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.).

 

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         Se il reato è stato commesso a pregiudizio della comunione ereditaria, danneggiato è ciascun erede (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.3.; decisione TF 6B_1306/2018 del 7.1.2019 consid. 2.; giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 4.1.).

 

                                         2.4.2.

                                         Se invece il reato è stato commesso a pregiudizio del de cujus, i suoi eredi sono soltanto indirettamente lesi (DTF 140 IV 162 consid. 4.4.; decisione TF 6B_902/2018 del 31.10.2018 consid. 1.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 26): essi non hanno un danno diretto.

 

                                         Giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP, se il danneggiato (art. 115 CPP) muore senza avere rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP [norma esaustiva e da interpretare restrittivamente: il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e le sorelle adottivi e i figli adottivi (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 10; BSK Strafrecht I – A. ECKERT, 4. ed., art. 110 cpv. 1 CP n. 3)] subentrano nei suoi diritti nell’ordine della successibilità (art. 457 – 462 CC) [ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 1] (giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 3.1.).

 

                                         Questa norma disciplina la successione processuale penale di terze persone nei diritti del danneggiato deceduto [in seguito al reato o per altre ragioni (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 7)], ovvero per es. nel diritto di costituirsi accusatore privato o, se è già avvenuta la costituzione di accusatore privato, nei diritti di parte e procedurali connessi con una tale posizione (DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 1).

 

                                         L’art. 121 cpv. 1 CPP limita perciò la legittimazione attiva degli eredi ai congiunti secondo l’art. 110 cpv. 1 CP (giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 4.4.). Gli eredi istituiti, così come gli eredi che non sono congiunti secondo questo disposto, non hanno pertanto legittimazione attiva (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 12).

 

                                         2.4.3.

                                         Una persona che subentra nei diritti di un danneggiato è colpita solo indirettamente e non può quindi, salvo eccezioni previste dall’art. 121 cpv. 1 CPP e, come si dirà a breve, dall’art. 121 cpv. 2 CPP, essere riconosciuta quale accusatrice privata (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; decisioni TF 1B_108/2021 del 17.2.2022 consid. 2.2.; 1B_537/2021 del 13.1.2022 consid. 2.1.).

 

                                         Con l’art. 121 cpv. 2 CPP il legislatore ha inteso privilegiare (parzialmente) le persone fisiche e giuridiche subentrate per legge nei diritti del danneggiato (cosiddetta surrogazione risp. cessione giuridica di pretese di natura civile; DTF 140 IV 162 consid. 4.9.4.; sentenza TF 6B_549/2013 del 24.2.2014 consid. 3.2.1.; Messaggio, FF 2006 p. 1079). Queste persone non possono partecipare all’azione penale, ma hanno diritto di partecipare all’azione civile in via adesiva e possono far valere quei diritti procedurali direttamente connessi all’attuazione delle pretese civili, ad esempio consultando gli atti necessari per fondare l’azione civile (Messaggio, FF 2006 p. 1079). In tal modo, il legislatore ha normato una sostanziale differenza tra pretese civili acquisite, da un canto, per negozio giuridico (ad esempio la cessione di un credito e la ripresa di un debito: art. 164 ss., 757 cpv. 2 CO, art. 260 LEF) e pretese, d’altro canto, passate al successore legale, quale persona fisica o giuridica, direttamente per norme di regresso di diritto privato o pubblico (DTF 140 IV 162 consid. 4.9.5. e rif.; BSK StPO I G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 3-5, 15; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 121 CPP n. 8b) [giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 5.1.].

 

                                         La surrogazione legale include, in particolare, i diritti di regresso dello Stato contro gli imputati dopo i pagamenti di compensazione e soddisfazione alle vittime di crimini (art. 7 cpv. 1 LAV), così come il diritto privato e delle assicurazioni sociali (art. 72 cpv. 1 LPGA, art. 56a cpv. 1 LPP), la responsabilità privata, il diritto di responsabilità dello Stato, i diritti di regresso del diritto fallimentare, o ancora la surrogazione prevista in leggi cantonali inerenti l’assicurazione degli immobili o del fuoco (cfr. DTF 139 IV 310). Per contro il trasferimento di patrimonio legato ad una fusione è un caso di cessione volontaria e non di surrogazione legale, e, di conseguenza, l’art. 121 cpv. 2 CPP non è applicabile (DTF 140 IV 162), così come nel caso della cessione dei diritti della massa giusta l’art. 260 LEF (DTF 140 IV 155) [giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 5.1.].

 

In DTF 148 IV 256 consid. 3.8. il Tribunale federale si è chiesto, senza tuttavia dare una risposta, se la successione per causa di morte potesse essere considerata un caso di surrogazione legale ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPP. Se così fosse gli eredi (indipendentemente dalla definizione di congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP) potrebbero prevalersi dei diritti procedurali legati alle conclusioni civili. L’Alta Corte ha così lasciato intravedere (senza però decidere) la possibilità a comunioni ereditarie miste o composte da soli eredi non congiunti di partecipare all’azione civile in via adesiva (giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 5.1.).

 

                                         Per quanto concerne gli eredi istituiti, l’art. 483 cpv. 1 CC prevede che il disponente può istituire uno o più eredi per l’intera successione o per una frazione di essa. Gli eredi istituiti acquistano per legge la parte di successione loro assegnata con effetto a partire dal momento dell'apertura della successione (art. 560 cpv. 3 CC). Con l’istituzione di eredi il disponente fonda per negozio giuridico, come nel caso della fusione d'impresa, il legame giuridico sulla base del quale il trasferimento di diritti avviene per legge: secondo un’opinione dottrinale, il disponente non decide come nemmeno accade nel caso della fusione d'impresa sul trasferimento della specifica pretesa suscettibile di adesione e quindi sulla partecipazione al procedimento penale; di modo che gli eredi istituiti andrebbero considerati alla stregua di subentranti per legge in applicazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP (R. WEILENMANN, R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, in: LBR – Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band / n. 143, 2020, n. 385) [giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 5.2.].

 

                                         2.4.4.

                                         Nel giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 6.3.4. questa Corte ha interpretato l’art. 121 CPP giusta la giurisprudenza e la dottrina sopraindicate. Nel suo cpv. 1 l’articolo di legge regola il subentro di un erede del de cujus in ambito penale e civile, mentre il cpv. 2 unicamente in ambito civile. L’interpretazione restrittiva dell’art. 121 cpv. 1 CPP non può tuttavia portare all’esclusione totale degli eredi non congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) dal procedimento penale, ma unicamente una loro estromissione per quanto concerne l’azione penale. Escluderli totalmente dal procedimento penale sarebbe una conclusione non avvalorata da una spiegazione plausibile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 381). Peraltro nella sua recente sentenza il Tribunale federale non ha escluso tale possibilità, limitandosi a non decidere in merito, non essendo in quel caso oggetto del contendere (DTF 148 IV 256 consid. 3.8.). Giungendo a tale conclusione, sarebbero dunque ammesse a partecipare al procedimento in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP sia le comunioni ereditarie miste, sia quelle composte da soli eredi non congiunti giusta l’art. 110 cpv. 1 CP. Così facendo anche gli eredi congiunti del de cujus avrebbero la possibilità di far valere le loro pretese civili nel caso in cui fossero membri di una comunione ereditaria mista. In caso contrario essi sarebbero obbligati a rivolgersi alle autorità civili in quanto litisconsorzio necessario. Pertanto questa Corte ritiene che, per applicazione analogica dell’art. 121 cpv. 2 CPP, gli eredi istituiti debbano essere legittimati ad agire soltanto civilmente e possano disporre unicamente dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, op. cit., n. 429).

 

                                         2.5.

                                         Il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

 

                                         2.6.

                                         La qualità di danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2c). Se esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Con decreto 8.11.2022 il procuratore pubblico ha estromesso la Fondazione dal procedimento per i fatti occorsi prima del 12.11.2010, ovvero l’ha considerata accusatrice privata limitatamente ai fatti di rilevanza penale occorsi dopo la sua costituzione.

 

                                         Per il magistrato inquirente, per i fatti avvenuti prima del 12.11.2010, momento in cui sarebbe stata costituita la Fondazione, essa non poteva essere considerata accusatrice privata, in quanto non poteva aver subito un danno diretto al suo patrimonio.

 

                                         3.2.

                                         La reclamante contesta questa conclusione. La Fondazione sarebbe divenuta proprietaria del patrimonio oggetto dei reati sin dalla data del decesso della sua dante causa (in data 23.11.2009), e ciò in virtù della normativa italiana in materia di diritto successorio. Giusta l’art. 459 CCit l’eredità si acquisterebbe con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risalirebbe al momento in cui si è aperta la successione. Secondo l’art. 456 CCit la successione si aprirebbe al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il decreto impugnato violerebbe quindi il diritto, in particolare il diritto italiano delle successioni, applicabile alla presente questione, posto che la successione si sarebbe aperta in Italia.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Si è detto che se il reato è stato commesso a pregiudizio del de cujus, i suoi eredi sono soltanto indirettamente lesi: essi non hanno un danno diretto, ritenuto nondimeno che giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP, se il danneggiato (art. 115 CPP) muore senza avere rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell’art. 110 cpv. 1 CP subentrano nei suoi diritti nell’ordine della successibilità (secondo gli art. 457 – 462 CC).

 

                                         La Fondazione non ha evidentemente la qualità di congiunto in applicazione dell’art. 110 cpv. 1 CP, per cui non può subentrare nei diritti della danneggiata giusta l’art. 121 cpv. 1 CPP.

 

                                         La reclamante, giusta l’art. 121 cpv. 2 CPP, secondo la giurisprudenza di cui al suddetto giudizio CRP 60.2021.315 del 19.7.2022 consid. 6.3.4. (consid. 2.4.4. di questa sentenza), è tuttavia legittimata ad agire civilmente quale erede istituita e può disporre dei diritti processuali concernenti direttamente l’attuazione dell’azione civile. In detti limiti la Fondazione subentra quindi nei diritti della de cujus, ovvero per quanto i reati siano stati commessi lei vivente.

 

                                         3.3.2.

                                         In concreto si pone la questione a sapere se la Fondazione stessa, a partire dal momento del decesso di __________, il 23.11.2009, possa reputarsi direttamente danneggiata per eventuali fatti di rilevanza penale commessi da questo momento.

 

                                         Secondo la giurisprudenza, se il reato è stato perpetrato a pregiudizio della comunione ereditaria, danneggiato è in effetti ciascun erede, ovvero – nella fattispecie in esame – la Fondazione.

 

                                         Ora, per rispondere a questa domanda occorre determinare il momento in cui la Fondazione ha acquisito la capacità giuridica.

 

                                         La qualità di parte presuppone infatti la capacità giuridica della società (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 32), che deve sussistere al momento della commissione del reato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 32). I presupposti della capacità giuridica di persone giuridiche di diritto straniero sono stabilite dal diritto dello Stato giusta il quale sono organizzate, se ne adempiono le prescrizioni in materia di pubblicità o registrazione, o, in mancanza di tali prescrizioni, si sono organizzate giusta il diritto di questo Stato (art. 154 cpv. 1 LDIP). La società che non adempie tali condizioni sottostà al diritto dello Stato in cui è amministrata effettivamente (art. 154 cpv. 2 LDIP) [BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 32].

 

                                         Dagli atti (doc. 2, allegato alla denuncia, AI 1) risulta che __________, con testamento in forma pubblica del 29.9.2009, ha nominato la costituenda fondazione “__________” quale erede di tutti i suoi beni mobili ed immobili esistenti nel suo patrimonio al momento dell’apertura della successione. Si evince poi che la Fondazione è stata “(…) regolarmente istituita per volontà della de cuius con la denominazione RE 1 in memoria di __________ – __________, con sede nel Comune di __________, (…), regolarmente iscritta in data 20 dicembre 2010 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura UTG di __________ (…).

 

                                         Si tratta quindi di determinare se la Fondazione, prima della sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche, in data 20.12.2010, ovvero quando era ancora “costituenda” per disposizione testamentaria, potesse già avere capacità giuridica. Questione a cui si potrà rispondere confrontandosi con le pertinenti norme del diritto italiano.

 

                                         Si può comunque rilevare che secondo il diritto svizzero una fondazione costituita per disposizione a causa di morte ha di principio la capacità giuridica dal momento della morte del fondatore, ovvero ancora prima della sua iscrizione a registro di commercio, alla condizione che essa venga poi effettivamente iscritta (DTF 103 IB 6 consid. 1.; BSK ZGB I – H. GRÜNINGER, 7. ed., art. 81 CC n. 15; BK – H.M. RIEMER, 2. ed., art. 81 CC n. 47/72; CC I – P. VEZ, 1. ed., art. 81 CC n. 42/44), se non già dal momento della morte del fondatore a prescindere dall’iscrizione a registro di commercio, qualora l’iscrizione fosse considerata soltanto dichiarativa (CC I – P. VEZ, op. cit., art. 81 CC n. 43).

 

                                         3.4.

                                         Il decreto 8.11.2022 del procuratore pubblico, che non si è confrontato con tali questioni, deve dunque essere annullato.

 

                                         Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                 1.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto 8.11.2022 del procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento penale inc. MP 2022.8684, è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. MP 2022.8684 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

                                         c.p.c.:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera