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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 21/23.11.2022 presentato da
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RE 1
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contro |
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la comunicazione 9.11.2022 del procuratore pubblico Francesca Nicora di riapertura del procedimento inc. MP __________ ex art. 323 CPP nei confronti di ignoti per titolo di truffa (ABB __________; inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 5/6.12.2022 e 29/30.12.2022 (duplica) del procuratore pubblico e la replica 19/20.12.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Su segnalazione 16.8.2021 dell’Autorità Regionale di Protezione __________, __________ (in seguito: __________), è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________, nei confronti della sedicente __________, per il reato di truffa (AI 1-2, inc. MP __________).
In sostanza, in data 16.8.2021 la citata autorità ha emesso nei confronti di __________ (nato il __________), a seguito di una comunicazione del di lui figlio, __________, una decisione supercautelare mediante la quale egli è stato privato ex art. 445 e 395 cpv. 3 e cpv. 4 CCS dell'accesso ai propri conti bancari e gli è stato fatto divieto di disporre dei suoi beni immobiliari.
Il figlio aveva il timore che il padre sperperasse il suo patrimonio, in quanto soggiogato da tale __________, alla quale - negli anni - avrebbe elargito circa CHF 200'000.--.
b. Nell’ambito del suddetto procedimento penale __________ è stato interrogato, in veste di accusatore privato, una prima volta il 30.8.2021 (AI 11) ed una seconda volta il 9.12.2021 (AI 15), indicando in sostanza di non sentirsi vittima di raggiri e/o truffe.
Nell’ambito dell’interrogatorio 9.12.2021, lo stesso ha ritirato la sua costituzione quale accusatore privato (p. 3, AI 15).
c. Tale procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 del procuratore pubblico Francesca Nicora (ABB __________), in considerazione del fatto che “gli accertamenti esperiti da questo Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, sulla scorta anche della documentazione acquisita agli atti attraverso puntuali ordini, non hanno permesso di identificare la persona presentatasi al __________ con il nome di __________ e di cui lo stesso mai ha visto un documento d'identità” (p. 2, AI 19).
Inoltre, non avendo potuto identificare e interrogare la denunciata, non sarebbe stato possibile accertare i fatti, di modo che, “in assenza di corroboranti indizi del reato di truffa ex art. 146 CP per la fattispecie legata ad __________, il procedimento penale deve essere abbandonato” (p. 2).
A titolo abbondanziale, il magistrato inquirente ha pure analizzato la fattispecie “sotto l’egida del reato di appropriazione indebita” visto che __________ aveva riferito di aver versato l’ingente importo di denaro alla denunciata per il pagamento di spese mediche, ma ha concluso che “in assenza di elementi utili ad identificare con certezza la sedicente __________ e procedere al suo interrogatorio, e in mancanza di ulteriori accertamenti eseguibili in Svizzera che permetterebbero di portare all'identificazione della stessa, può restare aperta la questione a sapere se vi sia stata, nella fattispecie concreta, un'appropriazione indebita a danno di __________, fermo restando che, dandosene i presupposti di legge, il procedimento penale potrà essere riaperto” (p. 3).
Tale decreto è stato intimato solo “all’incarto” (p. 3).
Sempre il 17.1.2022, ma con lettera separata, il magistrato inquirente ha informato __________ di “aver chiuso (…) il procedimento penale aperto nei confronti di IGNOTO” (AI 20), senza specificarne l’esito.
d. A fine agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ a carico (tra l’altro) di RE 1 per il reato (tra l’altro) di truffa, in relazione a fatti asseritamente commessi a danno di alcune persone anziane.
e. In data 5.10.2022 RE 1 è stata arrestata, in quanto sospettata di aver commesso delle truffe, ai danni degli anziani __________ __________ e __________.
f. In data 12.10.2022 è stato esperito l’interrogatorio di RE 1 in veste di imputata (AI 30, inc. MP __________).
La stessa ha tra l’altro dichiarato di voler parlare di __________, indicando di averlo conosciuto nel gennaio 2016. Ha poi testualmente dichiarato che “all'inizio gli avevo raccontato la stessa storia, che ero malata, che dovevo curarmi e recarmi in __________, che dovevo fare un trapianto di midollo osseo. Gli avevo mostrato lo stesso certificato che avevo mostrato a __________ e a __________, cambiavo solo la data per farlo sembrare recente. (…) il nome che figurava sul certificato era __________ per __________ e __________. A __________ invece avevo mostrato un certificato a nome di __________. (…). lo gli avevo raccontato che lui avrebbe dovuto sottoscrivere dei documenti in qualità di mio tutore, assumendosi questa carica. lo gli avevo chiesto di venire a __________ a firmare dei documenti come mio tutore, si trattava di documenti del Tribunale, che avevo preparato io, che attestavano che lui si assumeva l'incarico di essere mio tutore e quindi farsi carico di me, in sostanza io gli avevo detto che ero malata e condannata a morire e quindi lui avrebbe incassato i soldi che mi spettavano come risarcimento dallo Stato. lo a __________ avevo raccontato di essere malata, di cancro, che dovevo fare un trapianto, che ero in __________, che avevo fatto una cura, che poi stavo bene, che mi avevano scoperto un problema al cuore, per questo lui mi dava i soldi. Niente di tutto questo era vero e i soldi non li ho usati per questo. (…) ADR che a lui non avevo detto di essere sposata e di avere figli. Sui documenti che gli mostravo figurava che io fossi nata nel __________ o nel __________, era sempre con il nome di __________, credo che la data di nascita fosse __________. ADR che si tratta di una data scelta a caso. ADR che questi documenti li allestivo io, da sola, con il computer di casa, ma a casa non avevo la stampante, quindi lo stampavo in biblioteca. lo poi ritagliavo i timbri da documenti che trovavo, o che erano di certificati medici, miei, dei miei figli, di mio marito. (…) ADR che gli appuntamenti facevano seguito a mie richieste di denaro, capitava però che io gli raccontassi di aver un problema o una necessità e lui si offrisse di darmi CHF 2'000.00, CHF 3'000.00 o CHF 5'000.00. lo gli raccontavo sempre storie fasulle, nessuna era vera. ADR che io non usavo i soldi per le necessità, inesistenti, che gli avevo prospettato. (…). La PP mi chiede quanto denaro mi ha dato __________ e io rispondo che sono certa che non mi abbia dato più di CHF 80'000.00. Questi soldi me li ha dati per cure mediche a cui avrei dovuto sottopormi in __________ per curarmi dal cancro, più precisamente dalla leucemia, io gli dicevo che avevo un cancro del sangue e che dovevo sottopormi a un trapianto di midollo osseo. Mi ha dato anche dei soldi per pagare l'avvocato in __________ che avrebbe dovuto curare la pratica e preparare i documenti per ottenere un risarcimento dallo Stato i miei genitori morti in guerra. La storia era sempre la stessa ed era falsa. lo non ho usato questi soldi né per pagare l'avvocato, né per curarmi, io non ero malata (…)” [p. 6-7].
g. In data 8.11.2022 il magistrato inquirente ha deciso la riapertura del procedimento di cui all’inc. MP __________, in considerazione del fatto che “nella fattispecie concreta appare evidente trattarsi, quo alla dichiarazione dell'imputata, di un nuovo mezzo di prova che chiama in causa la sua responsabilità penale e non risulta dal procedimento penale abbandonato, peraltro aperto contro IGNOTO” (p. 4, AI 25).
h. Nel contesto del procedimento inc. MP __________, in data 9.11.2022 è stato esperito un nuovo interrogatorio di RE 1, nel corso del quale ha preso atto che “la PP, richiamate le dichiarazioni da me rese a verbale il 12.10.2022 in relazione a __________, mi comunica di aver disposto la riapertura ai sensi dell’art. 323 CPP del procedimento penale INC.__________” (p. 6, AI 67).
i. Con gravame 21/23.11.2022 RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura (cfr. consid. h.), chiedendone l’annullamento.
La reclamante ha innanzitutto indicato di avere pochissime informazioni relative al procedimento penale riaperto e di aver quindi, da subito richiesto in particolare copia del decreto di abbandono __________, della denuncia di __________ (se presente), di tutti i principali atti istruttori così come della decisione formale di riapertura.
Tale richiesta sarebbe rimasta inevasa.
Le uniche informazioni note a RE 1 sarebbero state estrapolate dal Rapporto di inchiesta 29.8.2022 (cfr. AI 1, inc. MP __________), secondo cui “Il numero di telefono __________ emerge in un'inchiesta legata alla vittima __________ del __________ di cui il MP è già a conoscenza secondo l'INC.__________. In uno scritto del 12.08.2022, __________ che nel corso degli ultimi 6 anni avrebbe consegnato ad una donna in difficoltà, che a suo dire si chiamerebbe ‘__________’, un totale di CHF 180'000.00, aggiornava il MP con alcuni nuovi aspetti. Uno di essi era che la donna avrebbe ottenuto un regolare permesso per stranieri e che aveva potuto ottenere un nuovo numero di telefono - quello sopra indicato” (p. 4).
Tale procedimento sarebbe sfociato in un decreto di abbandono, di cui RE 1 ignorerebbe le motivazioni.
Nel merito ha indicato che, “se è vero che la signora ‘__________’ in realtà è la signora RE 1, la quale ha effettivamente confermato di aver ricevuto dei soldi dal signor __________, ciò non è certamente sufficiente per giustificare la riapertura di un procedimento penale chiuso con un decreto di abbandono. Infatti, nei casi dove non è possibile rintracciare l'autore di un presunto reato, occorre sospendere l'istruzione ai sensi dell'art. 314 cpv. 1 lett. a CPP, oppure emanare una decisione di non luogo a procedere” (p. 4).
La reclamante ha poi specificato di avere, nell’ambito dei suoi interrogatori, “spiegato le modalità con le quali è riuscita a ottenere dei soldi da terzi. Quanto da lei riferito combacia essenzialmente (tranne per gli importi) con quanto descritto dalle presunte vittime”, di modo che non si può ritenere che con le sue spiegazioni la stessa avrebbe apportato fatti/mezzi di prova nuovi rispetto a quanto già riferito dalle stesse (p. 5).
RE 1 ha riportato le condizioni di applicazione dell’art. 323 CPP, precisando che in concreto __________ sarebbe stato in possesso di tutte le informazioni per presentare un esposto completo, per permettere al magistrato inquirente di decidere con cognizione di causa. Inoltre, “se il signor __________ non ha addotto tutti i fatti o mezzi di prova, rispettivamente se gli inquirenti a suo tempo hanno deciso di non fare le dovute verifiche, ciò non può giustificare la riapertura di un procedimento ex art. 323 CPP” (p. 5).
Ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. PR 1.
j. Con osservazioni 5/6.12.2022 il procuratore pubblico ha rilevato che a RE 1 difetterebbe la legittimazione a reclamare “non essendo la stessa parte del procedimento concluso con la decisione ABB __________, intimata al solo incarto, peraltro aperto contro IGNOTO” (p. 1).
k. Mediante replica 19/20.12.2022 RE 1 ha ribadito che, “nel caso che ci occupa, non è dato sapere quali sarebbero i nuovi fatti o i nuovi mezzi di prova che avrebbero condotto a un'altra valutazione rispetto a quella contenuta nell'ABB __________. Già solo per il fatto che ad oggi né la signora RE 1 né la scrivente hanno potuto prendere visione dell'ABB __________, vi è una violazione del diritto di essere sentito che giustifica l'annullamento della decisione di riapertura” (p. 2).
Ha in ogni caso indicato che le sue dichiarazioni sarebbero risultate praticamente identiche a quelle delle asserite vittime, di modo che “quanto raccontato dalla signora RE 1 per farsi consegnare del denaro era dunque verosimilmente già noto alle autorità quando è stato emesso il decreto ABB __________” (p. 3).
Inoltre, nella fattispecie in esame, “il Ministero pubblico avrebbe potuto attendere di conoscere l'identità del presunto autore dei fatti denunciati dal signor __________; le autorità erano quindi perfettamente a conoscenza della possibilità di utilizzare eventuali dichiarazioni dell'(allora ignoto) imputato per eventualmente giungere a una conclusione diversa. Invece, l'autorità ha ritenuto di avere abbastanza elementi per decretare un abbandono del procedimento penale, rinunciando implicitamente ad ogni ulteriore accertamento poiché superfluo” (p. 3).
in diritto
1. 1.1.
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 21/23.11.2022 contro la notifica di riapertura del procedimento 9.11.2022, è tempestivo.
1.3.
Visto l’esito del presente gravame, le questioni relative alla proponibilità dello stesso nonché alla legittimazione di RE 1 a ricorrere ex art. 382 cpv. 1 CPP, possono restare irrisolte.
1.4.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Si è detto che dopo la segnalazione 16.8.2021 dell’__________ __________, è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ nei confronti della sedicente __________ per il reato di truffa (AI 1-2, inc. MP __________).
Tale procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 emanato contro ignoti per il reato di truffa, sostanzialmente in considerazione del fatto che non sarebbe stato possibile identificare la sedicente __________ (ABB __________).
Si è altresì detto che il citato decreto di abbandono è stato intimato solo all’incarto, mentre __________ è stata solo informata che il procedimento penale contro ignoto era stato chiuso, senza però precisare con quale esito.
2.2.
A fine agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP __________ a carico (tra l’altro) di RE 1 per il reato (tra l’altro) di truffa.
In tale contesto, l’imputata è stata interrogata - una prima volta - in data 12.10.2022 (AI 30). In tale occasione la stessa ha riferito di __________ (cfr. consid. f.).
RE 1 è stata interrogata una seconda volta in data 9.11.2022. In tale occasione ha preso atto che, a fronte delle sue dichiarazioni rese il 12.10.2022 in relazione ad __________, il procedimento di cui all’inc. MP __________ veniva riaperto ex art. 323 CPP (AI 67).
Mediante il gravame che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura, ritenendo in sostanza che il citato procedimento, essendosi concluso con un decreto di abbandono, non potrebbe essere riaperto in quanto non sarebbero emersi fatti o mezzi di prova nuovi a suo carico, non risultanti già dal precedente procedimento.
3. 3.1.
3.1.1.
Ai sensi dell’art. 320 cpv. 1 CPP, la forma e il contenuto generale del decreto di abbandono sono regolati dagli art. 80 e 81 CPP.
Giusta l’art. 80 cpv. 1 CPP le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza; le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica.
In applicazione dell’art. 80 cpv. 2 CPP le decisioni sono emesse per scritto e motivate; sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti.
3.1.2.
Giusta l’art. 321 CPP il pubblico ministero notifica il decreto di abbandono: a. alle parti; b. alla vittima; c. agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto; d. alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (cpv. 1). fatta salva la rinuncia esplicita di un partecipante al procedimento (cpv. 2).
Il decreto di abbandono deve dunque essere motivato e intimato.
3.2.
Le decisioni devono essere comunicate alle parti (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 84 CPP n. 1).
Secondo la giurisprudenza, bisogna distinguere tra la notifica irregolare e l’assenza totale di notifica della decisione. In quanto manifestazione di volontà del giudice al termine del processo, la sentenza deve essere pronunciata. Una decisione esiste giuridicamente soltanto con la comunicazione ufficiale alle parti al procedimento: fintanto che non è comunicata, essa non esiste (Nichturteil), non è che un progetto. È solo a partire da questa comunicazione che, secondo l’adagio latino “lata sententia, judex desinit judex esse”, il giudice non può più modificare la sua decisione, perdendo la competenza.
La sua inefficacia deve essere rilevata d’ufficio da ogni autorità [decisione TF 6B_466/2020 del 4.9.2020 consid. 2.3.; DTF 144 IV 57 consid. 2.3.; 122 I 97 consid. 3.a) e consid. bb); ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, 3. ed., art. 84 CPP n. 1].
3.3.
3.3.1.
Nella fattispecie concreta, si è detto che il decreto di abbandono ABB __________ è stato intimato solo all’incarto.
Non sono quindi stati rispettati i requisiti dell’art. 320 cpv. 1 CPP in relazione all’art. 80 cpv. 2 CPP.
Il magistrato inquirente avrebbe dovuto intimare la citata decisione agli “altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto” (art. 321 cpv. 1 lit. c. CPP), in casu all’__________ __________, nella sua veste di denunciante ex art. 105 cpv.1 lit. b CPP, ciò che non ha fatto limitandosi ad inviarle la lettera del 17.1.2022 con la quale l’ha informata di aver “chiuso” il procedimento, senza però indicare con quale esito.
Conformemente alla summenzionata giurisprudenza, la sola intimazione all’incarto, e meglio il solo inserimento di una copia negli atti della procedura, non ha efficacia e valore, ciò che comporta, di conseguenza, la nullità del decreto di abbandono 17.1.2022 (ABB __________), la cui inefficacia va rilevata d’ufficio.
3.3.2.
A fronte di quanto sopra, il decreto di abbandono 17.1.2022 (ABB __________), emanato contro ignoti per il reato di truffa ed intimato solo all’incarto, non esplica alcun effetto di legge, nel senso che è un atto senza efficacia legale [decisioni TF 6B_1188/2016 del 15.6.2017 consid. 1.2.; 1B_41/2016 del 24.2.2016 consid. 2.2.; DTF 142 II 411 consid. 4.2.; 122 I 97 consid. 3a)bb)].
Il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è quindi ancora formalmente pendente.
In siffatte circostanze, la decisione di riapertura 8.11.2022 (AI 25, inc. MP __________; cfr. consid. g.), comunicata alla qui reclamante nell’ambito del suo interrogatorio di data 9.11.2022 (AI 67, inc. MP __________), è nulla.
4. Il gravame è evaso ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
La tassazione della nota professionale del legale d’ufficio spetterà all’autorità giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in ma
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera