Incarto n.
60.2022.330

 

Lugano

23 gennaio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 28/29.11.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

 

contro

 

 

la decisione 23.11.2022 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, René Libotte, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha mantenuto il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (inc. GPC __________);

 

 

preso atto dello scritto 2.12.2022 del procuratore pubblico con cui dichiara di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

preso altresì atto dello scritto 2/5.12.2022 mediante il quale il giudice dei provvedimenti coercitivi, rinviando al contenuto della sua decisione 23.11.2022, chiede la reiezione del gravame;

 

richiamato lo scritto 5.12.2022 dell’avv. PI 2, con cui conferma la sua veste di difensore d’ufficio di RE 1 e di tutelarne gli interessi;

 

visto lo scritto 9/12.12.2022 (replica) di RE 1;

 

preso atto che il procuratore pubblico e il difensore d’ufficio - interpellati - non hanno fatto pervenire osservazioni di duplica, mentre che con scritto 14/15.12.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni di duplica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto

 

 

                                       che con sentenza 11.04.2018 la Corte delle assise criminali, riconosciuta una scemata imputabilità di grado medio, ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 7 anni e alla multa di CHF 500.--, per i reati di tentato assassinio plurimo, incendio intenzionale, rappresentazione di atti di cruda violenza, pornografia e contravvenzione alla LF sulle armi; nei suoi confronti la Corte ha inoltre ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, immediatamente esecutivo, e con contestuale sospensione ex art. 57 CP dell’esecuzione della pena detentiva (inc. TPC 72.2017.204);

 

 

                                       che la Corte di appello e di revisione penale in data 22.03.2019 ha respinto il gravame interposto da RE 1 - per il tramite dell’allora difensore d’ufficio - contro il giudizio di primo grado, condannandolo alla pena detentiva di 8 anni e al pagamento della multa di CHF 500.-, e ordinando altresì nei suoi confronti il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, con contestuale sospensione ex art. 57 CP dell’esecuzione della pena detentiva per permettere l’esecuzione del trattamento stazionario (inc. CARP 17.2018.120/139/146/147);

 

 

                                       che RE 1 si è aggravato - personalmente - contro il giudizio della Corte di appello e di revisione penale davanti al Tribunale federale, il quale con sentenza 3.06.2019 lo ha dichiarato inammissibile (decisione TF 6B_646/2019);

 

 

                                       che, pertanto, la sentenza 22.03.2019 della Corte di secondo grado è passata in giudicato l’11.06.2019;

 

 

                                       che con decisione 13.09.2019 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 presso il Centro __________ a far tempo dal 16.09.2019 per l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria giusta l’art. 59 cpv. 3 CP;

 

 

                                       che in data 6.03.2020 il giudice dei provvedimenti coercitivi, oltre a concedere a RE 1 il beneficio del gratuito patrocinio, gli ha nominato (con effetto dal 6.03.2020) l’avv. __________ quale difensore d’ufficio nell’ambito della procedura relativa all’esecuzione del trattamento stazionario;

 

 

                                       che, in esito alla procedura volta al riesame annuale della misura giusta l’art. 62d CP, il 4.11.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato la liberazione condizionale e ha disposto il mantenimento della misura stazionaria in forza all’art. 59 cpv. 3 CP presso il carcere penale La Stampa con presa a carico da parte del Servizio di psichiatria carceraria (inc. GPC __________);

 

 

                                       che, alla luce del suddetto giudizio, mediante scritti del 12.11.2021 RE 1 ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi di esonerare con effetto immediato la patrocinatrice d’ufficio (avv. __________), senza indicarne i motivi; nel contempo ha chiesto a questa Corte la designazione di un nuovo patrocinatore d’ufficio per essere assistito nella procedura di reclamo contro il giudizio del 4.11.2021 da lui personalmente introdotto;

 

 

                                       che con decisione 25.03.2022 (inc. CRP __________) la presente Corte, respingendo - per quanto ricevibile - il reclamo di RE 1, non ha designato a favore di quest’ultimo un difensore d’ufficio, non ritenendolo necessario, e - nel merito - ha tutelato la decisione 4.11.2022 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi;

 

 

                                       che, il ricorso inoltrato - personalmente - da RE 1 contro la suddetta sentenza, è stato accolto il 10.06.2022 dal Tribunale federale che, ritenendo necessario designare al reclamante un patrocinatore d’ufficio, ha annullato la sentenza 25.03.2022 di questa Corte e le ha rinviato gli atti per nuovo giudizio (decisione TF 6B_500/2022 del 10.06.2022);

 

 

                                       che, con decreto 20.07.2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi per la procedura relativa all’esecuzione del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP ha nominato l’avv. __________ quale difensore d’ufficio di RE 1 in sostituzione dell’avv. __________, visto il rifiuto del reclamante - per ragioni rimaste non chiare rispettivamente incomprensibili - ad avere qualsiasi contatto con quest’ultima, rendendole impossibile lo svolgimento del proprio mandato (inc. GPC __________ e __________);

 

 

                                       che il 25/26.07.2022 RE 1 ha impugnato davanti a questa Corte il suddetto decreto di nomina senza indicarne i motivi; successivamente con scritto 26/27.07.2022 ha segnalato la disponibilità dell’avv. PI 2 ad assumere il suo patrocinio d’ufficio;

 

 

                                        che, informato dell’impugnativa di cui sopra, il giudice dei provvedimenti coercitivi con nuovo decreto 29.07.2022 (in sostituzione del decreto 20.07.2022), vista la particolarità del caso concreto e onde evitare un‘impasse in relazione alla difesa del reclamante, ha nominato l’avv. PI 2 difensore d’ufficio di RE 1 per la procedura inerente all’esecuzione del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP;

 

 

                                       che, successivamente, il Presidente della scrivente Corte in data 17.08.2022 ha decretato lo stralcio della procedura di reclamo contro il decreto di nomina 20.07.2022 emanato dal giudice dei provvedimenti coercitivi in quanto divenuto privo di oggetto (inc. CRP 60.2022.201);

 

 

                                       che la medesima autorità giudicante in data 24.08.2022, dando seguito a quanto disposto dall’Alta Corte nella sentenza 10.06.2022 (6B_500/2022), ha designato l’avv. PI 2 quale patrocinatrice d’ufficio di RE 1 nella procedura di reclamo contro la decisione 4.11.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi inerente al mantenimento del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (inc. CRP 60.2022.171);

 

 

                                       che, dopo consultazione degli atti di cui all’inc. CRP 60.2022.171 e previo colloquio con il reclamante, l’avv. PI 2 con scritto 2.09.2022 ha comunicato alla presente autorità giudicante la volontà di RE 1 di ritirare il gravame da lui interposto contro la decisione 4.11.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi, così che tale procedura è sfociata nel decreto di stralcio 15.09.2022 (inc. CRP 60.2022.171);

 

 

                                       che, nel frattempo, il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 62d CP ha dato avvio ad una nuova procedura di riesame della misura a cui è sottoposto RE 1, in esito alla quale - dopo assunzione agli atti dei preavvisi necessari e audizione del reclamante (in presenza della patrocinatrice d’ufficio) l’8.09.2022 - con decisione 23.11.2022 ha mantenuto il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP in capo al reclamante (inc. GPC __________);

 

 

                                         che, tempestivamente (in quanto introdotto nel termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP), RE 1 il 28/29.11.2022 presenta - personalmente - reclamo contro la decisione 23.11.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi;

 

 

                                         che, in tale esposto, RE 1, facendo riferimento a suoi scritti di data 11.10.2022 e 27.10.2022 (con cui ha chiesto la revoca e sostituzione del difensore d’ufficio ex art. 134 cpv. 1 e 2 CPP), lamenta in primo luogo “l’assenza di un rappresentante legale qualificato ed autorizzato, in virtù e secondo gli artt. 132, 133, 134 CPP, LAG …” e che per lui “la privazione dell’assistenza giudiziaria è continua cagione di danno e grave nocumento (come descritto/documentato), a cui si richiede urgente e prioritario intervento…” (reclamo 28/30.11.2022, p. 2 e 5); nel merito, oltre a dichiarare di contestare la decisione 23.11.2022 senza prendere posizione sulle argomentazioni poste alla base di tale giudizio, censura in maniera generica e confusa “gravi violazioni da perseguire penalmente e/o promuovere il perseguimento, abusi e soprusi, che hanno procurato danno e nocumento nel passato, presente e futuro, a chi vi scrive… compromettendo il percorso di riabilitazione (…) e progetti di reinserimento a livello professionale e/con qualifica sociale (personali), negli ultimi 4 anni”; ciò che emergerebbe da “faldoni documentali e fattuali di oltre 900 pagine pari a 8 classificatori, nel formato A4 (omissis) per il periodo osservato, compreso dall’Anno 2019 - all’Anno 2022, come emerso da tutti gli incarti citati e menzionati” (reclamo 28/30.11.2022, p. 3, 4 e 5);

 

                                         che, con osservazioni 5/6.12.2022, l’avv. PI 2 conferma di essere ancora a pieno titolo il legale d’ufficio di RE 1, non essendovi alcuna decisione di revoca dal suo incarico; dichiara altresì di essere in grado di valutare come meglio procedere a tutela degli interessi del suo assistito; ciononostante rileva la propria difficoltà nel prendere posizione in merito al contenuto del gravame, presentato da RE 1 senza averla prima consultata, e senza aver ricevuto da quest’ultimo alcun riscontro dopo avergli trasmesso copia della decisione 23.11.2022 e avergli manifestato la propria completa disponibilità a discuterne;

 

 

                                         che giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato, con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione;

 

 

                                         che, in particolare, il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

 

 

                                         che manifestamente il reclamo non adempie questi requisiti, non avendo RE 1 preso posizione sull’oggetto del giudizio né personalmente, anche dopo presentazione dell’allegato di replica 8/12.12.2022, e nemmeno per il tramite del proprio legale d’ufficio;

 

 

                                         che anche per quanto attiene all’obiezione sollevata dal reclamante in replica in merito alla “continua assenza di un rappresentante legale, qualificato ed autorizzato […] operante e garante di una difesa efficace a tutela degli interessi specifici”, il reclamo è irricevibile, non essendo questo l’oggetto della decisione impugnata;

 

 

                                         che, pertanto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito;

 

 

                                         che, data la particolarità del caso concreto, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e al recupero delle spese;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previ

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera