Incarto n.
60.2022.338

 

Lugano

7 marzo 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 28.11./5.12.2022 presentata da

 

 

 

 IS 1, ,

patr. da:   PR 1, ,

 

 

nei confronti

 

 

del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis nel procedimento penale inc. MP 2020.7065 promosso in seguito al suo esposto 27/28.8.2020 a carico di __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), per le ipotesi di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione;

 

 

richiamate le osservazioni 2/5.12.2022 e 15/16.12.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione dell’istanza – e 12/13.12.2022 (replica) di IS 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

 

preso atto degli scritti 28.2.2023 di IS 1 che in risposta alla lettera 16.2.2023 di questa Corte ha precisato che la domanda di ricusazione va intesa in entrambi gli incarti e 2.3.2023 del procuratore pubblico supplente Luca Guastalla che ne ribadisce la reiezione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

                                   a.   Con esposto 27/28.8.2020 IS 1, sindacalista __________, ha denunciato/querelato __________, impresario edile, per lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione in relazione a quanto asseritamente occorso ad __________ il 26.8.2020, ore 14:00, quando – recatosi sul cantiere dove stavano lavorando __________ e suoi operai – il denunciato/querelato l’avrebbe insultato, minacciato e spruzzato con acqua sporca; gli avrebbe inoltre lanciato addosso sassi, colpendolo ad un fianco.

 

                                         L’esposto è stato registrato come inc. MP 2020.7065.

 

 

                                  b.   Per gli stessi fatti è stato aperto anche il procedimento inc. MP 2020.7626 in seguito alla querela di __________ a carico di IS 1 per titolo di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini e violazione di domicilio. IS 1, oltre ad essere entrato nella proprietà di __________, avrebbe fatto un filmato, con il telefonino, che l’avrebbe ritratto.

 

 

                                   c.   Acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.10.2020 [con gli interrogatori di IS 1 (accusatore privato, inc. MP 2020.7065, e imputato, inc. MP 2020.7626), __________ (accusatore privato, inc. MP 2020.7626, e imputato, inc. MP 2020.7065), __________ (testimone) e __________ (testimone) e con il cd contenente il filmato fatto da IS 1 il 26.8.2020, prodotto il 7.9.2020 nel corso della sua audizione], il 19.4.2021 le parti sono state convocate ad un’udienza di conciliazione che, dopo ripetuti rinvii, si è svolta in data 27.9.2022. Le parti non sono giunte ad alcuna conciliazione.

 

 

                                  d.   Con scritto 14/16.11.2022 __________ ha domandato al pubblico ministero, come già fatto nel corso dell’interrogatorio 11.9.2020, di estromettere dall’incarto la registrazione fatta da IS 1, trattandosi di un filmato ripreso illecitamente.

 

 

                                   e.   Con decisione sulle prove 23.11.2022, nell’inc. MP 2020.7065 (AI 31), il procuratore pubblico ha estromesso dall’inc. MP 2020.7065 a carico di __________ il filmato prodotto da IS 1 il 7.9.2020 nei procedimenti penali inc. MP 2020.7065 e 2020.7626. Ha mantenuto il filmato all’inc. MP 2020.7626 (AI 4) quale mezzo di prova per il reato giusta l’art. 179quater CP a carico di IS 1.

 

                                         Il magistrato inquirente, ricordate le reciproche denunce/querele, ha indicato che __________, interrogato il 28.9.2020, aveva dichiarato di avere esplicitamente comunicato a IS 1 che non voleva essere filmato. Egli aveva formalizzato la propria querela per il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini ed aveva contestualmente chiesto l’estromissione dagli atti del filmato in questione. Dopo avere richiamato l’art. 141 cpv. 2 CPP, il procuratore pubblico ha concluso che – con la realizzazione e con la susseguente diffusione del filmato – IS 1 avesse commesso il reato giusta l’art. 179quater CP. Il filmato era di conseguenza il frutto di un’infrazione penale e come tale di principio inutilizzabile quale mezzo di prova ai sensi dell’art. 141 cpv. 2 CPP nei confronti del querelato __________, e ciò anche nel caso concreto ove era stato prodotto da un privato. La gravità dei reati ipotizzati nei procedimenti inc. MP 2020.7065 e 2020.7626 non raggiungeva assolutamente la soglia richiesta per ammettere l’utilizzabilità del mezzo di prova, ovvero del filmato, non essendo adempiute le condizioni della deroga prevista all’art. 141 cpv. 2 in fine CPP.

 

                                         La decisione sulle prove 23.11.2022 non è stata impugnata dalle parti.

 

 

                                    f.   Con istanza 28.11./5.12.2022 IS 1 postula la ricusazione del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis.

 

                                         IS 1 adduce che, in ragione della decisione sulle prove 23.11.2022, si avrebbe l’impressione che il magistrato inquirente sia quanto meno prevenuto nei suoi confronti: l’avrebbe ritenuto colpevole – a tenore della decisione sulle prove – di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini ex art. 179quater CP, non solo ancora prima della chiusura dell’istruzione, ma esclusivamente sulla base del rapporto d’inchiesta di polizia e sui relativi interrogatori, senza che il pubblico ministero abbia peraltro mai interrogato i diretti interessati. Leggendo il decreto sembrerebbe che il procuratore pubblico abbia di fatto anticipato il giudizio condannatorio nei suoi confronti, omettendo di svolgere un’istruttoria volta ad accertare i fatti rilevanti per il giudizio e violando il principio della presunzione di innocenza.

 

                                         Il fatto che il magistrato inquirente esprimerebbe questo giudizio prima dell’emanazione della decisione di merito e quindi prima della chiusura dell’istruzione, tramite atto/decreto di accusa o di abbandono, andrebbe ben al di là di una valutazione di apprezzamento anticipato delle prove e, anzi, denoterebbe una certa parzialità: si pronuncerebbe anzitempo sulla sua colpevolezza, basandosi esclusivamente su quanto dichiarato da __________.

 

                                         Per l’istante, a questo stadio della procedura il procuratore pubblico sarebbe tenuto ad agire con riserva e con una certa imparzialità, istruendo la causa considerando gli indizi a sfavore ed a favore dell’imputato. Il concreto agire del magistrato inquirente (ovvero il fatto di mantenere il video agli atti del procedimento a suo carico ma non del procedimento a carico di __________) farebbe pertanto apparire serio e concreto il rischio che il diritto ad un’autorità giudiziaria indipendente ed imparziale non sia garantito.

 

 

                                  g.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà se necessario in seguito in corso di motivazione.

 

                                         Con scritto 28.2.2023, in risposta alla richiesta di precisazione 16.2.2023 di questa Corte, IS 1 ha precisato che la sua domanda di ricusazione del magistrato inquirente va intesa sia nell’inc. MP 2020.7065 che nell’inc. MP 2020.7626.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5].

 

                                         Questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.

 

                                         1.2.

                                         L’istante, imputato nel procedimento inc. MP 2020.7626 e accusatore privato nel procedimento inc. MP 2020.7065, è legittimato – in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis, titolare dei procedimenti in oggetto.

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

 

                                         Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E’ invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

 

                                         1.3.2.

                                         IS 1 riconduce il motivo di ricusazione al tenore del decreto 23.11.2022. L’istanza 28.11.2022 è dunque tempestiva.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP.

 

                                         La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

 

                                         Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.).

 

                                         La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

 

                                         2.2.

                                         I principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (decisione TF 1B_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Fino all’abbandono del procedimento oppure fino alla promozione dell’accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

 

                                         Durante l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (secondo l’art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.2.).

 

                                         2.3.

                                         Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

 

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         L’art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

 

                                         2.4.2.

                                         Le dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto segnatamente del contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dall’autore (decisione TF 1B_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.).

 

                                         2.4.3.

                                         Possono presentarsi situazioni procedurali nelle quali il magistrato inquirente prende posizione, dal profilo giuridico oppure fattuale, già prima della conclusione dell’istruzione e dunque manifesta la sua provvisoria opinione sul caso che sta istruendo. In tali situazioni si deve tuttavia presupporre, per quanto non sussistano indizi contrari, che il pubblico ministero sia in grado di riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo stadio del procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomenti, anche di modificarlo. Un simile procedere non costituisce, di regola, alcuna oggettiva parzialità (decisioni TF 6B_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.5.; 1B_144/2021 del 30.8.2021 consid. 4.3.).

 

                                         2.4.4.

                                         Eventuali errori nel corso del procedimento non fondano – di principio – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In particolare decisioni o atti di procedura che successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un’apparenza oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l’apparenza di prevenzione (decisioni TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).

 

                                         Il ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi velocemente su elementi spesso contestati e delicati; è compito dell’autorità di ricorso constatare e correggere gli eventuali errori commessi (decisioni TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B_302/2022 del 7.9.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).

 

                                         2.4.5.

                                         La procedura di ricusazione non ha lo scopo di permettere alle parti di contestare la maniera in cui è stata istruita la procedura probatoria e di rimettere in discussione le decisioni incidentali adottate nel corso del procedimento (decisioni TF 1B_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Si deve anzitutto evidenziare l’imprecisione e l’ambiguità della domanda di ricusazione presentata da IS 1 nei confronti del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ritenuto che nella stessa egli ha ripetutamente menzionato solo l’inc. MP 2020.7065, ovvero il procedimento penale promosso nei confronti di __________ in cui egli è accusatore privato, chiedendo che lo stesso venisse attribuito ad altro magistrato inquirente. Solo a seguito della richiesta di precisazione 16.2.2023 di questa Corte, IS 1 ha infatti precisato che la domanda di ricusazione riguardava entrambi gli incarti, “trattandosi dei medesimi fatti, delle medesime parti in causa e di un’unica inchiesta, per cui la prevenzione del magistrato inquirente avrebbe effetto su entrambi i procedimenti scaturiti dalle contrapposte denunce, che di fatto sono trattati congiuntamente”.

                                         Si tratta quindi di esaminare se, motivando la decisione sulle prove 23.11.2022 – che, come ricordato in precedenza, il reclamante non ha impugnato [come avrebbe potuto fare, trattandosi della questione a sapere se un mezzo di prova sia stato assunto correttamente (DTF 143 IV 475 consid. 2.)] –, il procuratore pubblico abbia palesato di essere prevenuto nei confronti dell’imputato IS 1.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Per IS 1, il procuratore pubblico sarebbe prevenuto perché, nel citato decreto sulle prove 23.11.2022, l’avrebbe ritenuto colpevole del reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini.

 

                                         3.2.2.

                                         Ora, giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1).

 

                                         Il magistrato inquirente, pronunciandosi con decreto 23.11.2022, si è limitato a prendere posizione sul mezzo di prova prodotto da IS 1, ritenendolo non utilizzabile ex art. 141 cpv. 2 CPP perché frutto di un reato commesso da parte dello stesso IS 1.

 

                                         Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.3), il fatto che, nel decreto 23.11.2022, al solo scopo di esprimersi sulla non utilizzabilità del filmato, il pubblico ministero abbia indicato di ritenere “colpevole” IS 1 del reato giusta l’art. 179quater CP non fonda, nel caso concreto, indizio di parzialità. Infatti, benché il magistrato inquirente si sia espresso in quel contesto sulla posizione del reclamante e abbia quindi manifestato dal profilo giuridico la sua provvisoria opinione sul caso che sta istruendo, non sussistono infatti indizi che il procuratore pubblico abbia già deciso l’esito del procedimento, ossia che si sia già determinato definitivamente sul destino del procedimento a carico di IS 1, rispettivamente di __________ e che non sia in grado di riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo stadio del procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomentazioni, anche di modificarlo.

 

                                         Un’eventuale irrita decisione in merito alla non utilizzabilità del mezzo di prova, ovvero del filmato registrato il 26.8.2020, costituirebbe peraltro un errore che, come esposto, non fonda motivo di ricusazione. Non si comprende peraltro perché l’istante, se non concordava con il decreto 23.11.2022, non l’abbia impugnato.

 

                                         Le apprensioni soggettive dell’istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto.

 

                                         L’istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis deve essere respinta perché infondata.

 

 

                                   4.   L’istanza di ricusazione è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente nella procedura di ricusazione (art. 59 cpv. 4 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   L’istanza di ricusazione è respinta.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera