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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 5/6.12.2022 presentato da
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RE 1, , RE 2, , entrambe già patr. da: avv. , , ora entrambe patr. da: avv. PR 3, , |
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contro |
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il decreto 6.10.2022 emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano con cui, nell’ambito del procedimento penale inc. MP 2022.8684 promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per titolo di appropriazione indebita e amministrazione infedele, sono stati disposti perquisizione e sequestro, anche, delle loro relazioni bancarie; |
richiamate le osservazioni 9/12.12.2022 e 28/29.12.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte –, 27/28.12.2022 della PI 2 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che ha postulato la reiezione del gravame – e 21/22.12.2022 (replica) delle reclamanti – che si sono confermate nelle loro argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 3.10.2022 (AI 1) la PI 2 (in seguito Fondazione), rappresentata dal presidente __________, ha denunciato PI 1 per appropriazione indebita e amministrazione infedele qualificata.
Dalla denuncia si evince in particolare quanto segue.
1.
La Fondazione sarebbe stata costituita nel 2010 in seguito al decesso, il 23.11.2009, di __________, che avrebbe manifestato la volontà, tramite testamento per atto pubblico notarile, di nominare sua erede universale la costituenda Fondazione.
2.
Nel 2015 la Fondazione avrebbe inoltrato domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per le attività detenute all’estero. Avendo appreso da PI 1 (che avrebbe scritto a titolo personale) che questi avrebbe detenuto, quale fiduciario, patrimonio (mobile ed immobile) di __________, la Fondazione avrebbe chiesto di conoscere detto patrimonio. PI 1 avrebbe preso posizione il 14.9.2015.
3.
Il 5.4.2001 __________ avrebbe dato mandato alla __________, __________, presieduta da PI 1, di gestire il suo patrimonio all’estero. La __________ avrebbe costituito a tale scopo la __________, __________, presieduta da PI 1. In base al contratto di mandato, la __________ si sarebbe intestata fiduciariamente la __________. Avrebbe avuto il compito di amministrarla. Questa società avrebbe acquistato e venduto, tra il 2006 ed il 2008, due unità immobiliari nel __________. Il 3.11.2009 la __________ sarebbe stata liquidata.
4.
Il 9.12.2008 la __________ avrebbe costituito la __________, __________, con lo stesso scopo sociale della __________. La società sarebbe stata presieduta da PI 1. Essa, che sarebbe stata liquidata il 6.12.2013, avrebbe avuto come scopo principale la gestione del patrimonio di __________. La società sarebbe stata intestataria del conto n. __________ presso __________, __________, aperto il 15.12.2008, di cui __________ sarebbe stata avente diritto economico.
5.
__________ avrebbe lasciato in eredita alla Fondazione i beni detenuti tramite la __________. Secondo le affermazioni di PI 1, al 14.9.2015 del patrimonio sarebbero rimasti l’importo di CHF 850'000.00, depositato su una rubrica separata di un conto a lui intestato presso __________, ed un immobile del valore di CHF 1'900'000.00 a lui fiduciariamente intestato. Si sarebbe trattato di un appartamento in PPP a __________.
6.
Secondo la denunciante, con riferimento all’acquisto dell’immobile sarebbero emersi profili problematici. Non si sarebbe evinta la data di acquisto. Forse attorno al 2009. A dire di PI 1, l’immobile sarebbe stato acquistato per conto e secondo la volontà di __________ con denaro da lui prelevato/bonficato dai conti della __________ presso __________ e __________. Dagli estratti conto, parziali, sarebbero stati effettuati vari prelevamenti/bonifici dai predetti conti tra il 2008 ed il 2010 a favore della __________. In assenza di un rendiconto adeguato, non sarebbe stato possibile attribuire le singole transazioni in uscita agli asseriti pagamenti degli acconti. Le transazioni sarebbero state problematiche anche sotto il profilo dell’asserito consenso di __________. Sarebbe mancato, segnatamente, un atto scritto con cui ella avrebbe acconsentito all’intestazione fiduciaria dell’immobile al denunciato.
A causa del comportamento ostruzionistico di PI 1 non sarebbe stato possibile ricostruire il flusso finanziario che avrebbe condotto al pagamento del prezzo dell’appartamento e verificare la data esatta del trasferimento immobiliare o la circostanza che si sarebbe trattato di un’intestazione di tipo fiduciario.
7.
Il deposito in contanti presso __________, a seguito di reiterate richieste, sarebbe stato restituito dal denunciato alla Fondazione nel marzo 2019. L’immobile non sarebbe invece mai stato immesso nella disponibilità della Fondazione. Né sarebbe stata restituita una somma corrispondente a quanto corrisposto per l’acquisto.
8.
Sarebbe stato incontestato che PI 1 avrebbe utilizzato denaro di spettanza di __________ senza mai giustificare con la necessaria documentazione le operazioni. Egli avrebbe più volte verbalmente sostenuto di aver agito per ossequiare alla volontà della de cujus (mai comprovata) di acquistare un appartamento tra quelli edificati nel quadro di un progetto residenziale che lui stesso stava promuovendo. Egli avrebbe inoltre sostenuto che i prelievi dai conti di __________ sarebbero stati equivalenti al valore dell’immobile, da lui stesso fissato in CHF 1'900’000.00. In base alla ricostruzione effettuata dalla Fondazione, si sarebbe dedotto che PI 1 avrebbe utilizzato denaro di spettanza della de cujus in favore del suo progetto immobiliare, senza istruzioni, consenso, o qualsivoglia forma di ratifica da parte di __________. Egli avrebbe beneficiato del frutto del suo stesso progetto immobiliare, intestandosi la proprietà dell’appartamento. Il tutto nel contesto di un mandato fiduciario in favore della __________.
9.
La Fondazione si è costituita accusatrice privata.
10.
L’esposto è stato registrato come inc. MP 2022.8684.
b. Con decreto 6.10.2022 (AI 2) il pubblico ministero ha disposto, all’indirizzo di __________, l’identificazione delle relazioni di cui la __________, la __________, la __________ e PI 1 erano oppure erano stati titolari o contitolari. La ricerca doveva essere effettuata per il periodo 1.1.2009 - 6.10.2022. Ha ordinato il sequestro e la trasmissione della relativa documentazione. Ha fatto divieto alla banca di informare chiunque dell’ordine. Ha indicato che l’ordine poteva essere impugnato mediante reclamo da presentare alla Corte dei reclami penali.
Ha trasmesso un analogo decreto alla __________ (AI 3).
c. __________ ha dato seguito all’ordine in data 14/17.10.2022 (AI 7), 18/19.10.2022 (AI 9), 19/20.10.2022 (AI 12), 20/21.10.2022 (AI 13) [documentazione inerente alla relazione nominativa no. __________ intestata alla RE 1 ed a PI 1] e 21/24.10.2022 (AI 16) [documentazione inerente alla relazione nominativa no. __________ intestata alla RE 2 ed a PI 1].
d. In data 8.11.2022 il procuratore pubblico ha citato, anche, PI 1 (AI 22) a comparire per essere interrogato quale imputato.
e. Il 23.11.2022 (AI 25) il magistrato inquirente ha comunicato ad __________ che revocava con effetto immediato il divieto d’informazione.
f. Con scritti 24.11.2022 (doc. C/D, allegati al reclamo) __________ ha informato la RE 1, la RE 2 e PI 1 di aver dato seguito all’ordine 6.10.2022 del pubblico ministero.
g. Con gravame 5/6.12.2022 la RE 1 e la RE 2 si aggravano contro il decreto 6.10.2022 e postulano che sia fatto ordine al procuratore pubblico di non utilizzare i documenti bancari inerenti alle loro relazioni e di restituirli alle legittime proprietarie.
Le reclamanti sostengono di essere totalmente estranee ai fatti imputati a PI 1, che risulterebbe essere intestatario della PPP 7 dell’immobile di __________ oggetto della contesa, che peraltro sarebbe di natura soltanto civile, non penale. Tutta la documentazione relativa all’immobile sarebbe contenuta nella voluntary disclosure. I problemi sarebbero sorti successivamente con l’erede di __________. PI 1 avrebbe sempre dimostrato volontà e disponibilità a pagare il dovuto oppure a cedere le proprietà che avrebbe tenuto a disposizione per anni per __________ prima e per l’erede poi. Si tratterebbe quindi di una vertenza di esclusiva natura civile, non essendo dati i presupposti dei reati ipotizzati e tantomeno il dolo.
Sui loro conti non sarebbe mai transitato alcun importo proveniente da __________ e da società a lei riconducibili. Il sequestro e la richiesta di informazioni non avrebbero ragione d’essere e sarebbero un’inammissibile fishing expedition.
Esse chiedono che tutti i documenti prodotti da __________ a loro relativi vengano sigillati fino alla decisione di questa Corte. E non siano messi a disposizione né del Ministero pubblico né della denunciante perché non inerenti alla fattispecie e per grave violazione del segreto bancario, non essendo il provvedimento giustificato da ragioni di inchiesta concernendo società estranee ai fatti.
Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
h. L’istruzione del procedimento penale è proseguita con, tra l’altro, l’audizione di PI 1 in data 6.2.2023 (AI 57).
in diritto
1. In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. 2.1.
Si deve anzitutto determinare la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul gravame presentato contro l’ordine 6.10.2022 del magistrato inquirente, che disponeva la trasmissione di atti bancari.
Si tratta infatti di un ordine al fine di consegna (“Editionsverfügung”) giusta l’art. 265 CPP in relazione alla “perquisizione di carte e registrazioni” in applicazione degli art. 246 ss. CPP.
2.2.
L’art. 246 CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1141).
Il detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142), istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP n. 2). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 248 CPP n. 2).
Scopo della misura di sigillamento è di escludere la possibilità per l’autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro utilizzabilità ai fini dell’istruzione (decisione TF 1B_619/2022 del 24.2.2023 consid. 2.2.).
2.3.
2.3.1.
Prima della perquisizione, allo scopo di proteggere eventuali segreti, al detentore (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 2) delle carte o delle registrazioni è data l’opportunità di esprimersi sul loro contenuto (art. 247 cpv. 1 CPP) [decisioni TF 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 5.1.; 1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.], facoltà che discende dal diritto di essere sentito (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 1). Questi ha l’obbligo di indicare gli atti che, a suo giudizio, sono coperti dal segreto invocato oppure non presentano alcun legame con l’inchiesta (decisione TF 1B_345/2014 del 9.1.2015 consid. 2.2.).
2.3.2.
Dopo la perquisizione, ma prima dell’ispezione delle carte, la medesima facoltà è data anche alle persone che, pur non essendo detentrici dei documenti in questione (non avendone la custodia), hanno un interesse giuridicamente protetto a mantenere segreto il contenuto delle carte: in questo caso l’autorità competente, prima del loro esame, deve concedere d’ufficio alle persone legittimate a tutelare il segreto la possibilità di chiedere l’apposizione dei sigilli (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.4. e 4.3.5.; decisione TF 1B_91/2019 dell’11.6.2019 consid. 2.2.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 3 e art. 248 CPP n. 8; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 6).
2.3.3.
Il Tribunale federale (decisione TF 1B_85/2019 dell’8.8.2019 consid. 4.2.) ha precisato che, affinché una persona non cognita di diritto possa avvalersi della protezione giuridica legale data dalla facoltà di chiedere il sigillo degli atti, deve essere informata in modo sufficiente e tempestivo. L’autorità d’istruzione, al momento della perquisizione, deve informare [in maniera esplicita (la mera riproduzione su un formulario delle relative norme di legge non essendo sufficiente) e con messa a verbale dell’avvenuta comunicazione (art. 143 cpv. 1 lit. c e cpv. 2 CPP) (decisione TF 1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.7.)] la persona non cognita di diritto che può opporsi al provvedimento coercitivo postulando il sigillamento degli atti qualora voglia invocare la facoltà di non rispondere o di non deporre o altri motivi, che – in assenza di immediata richiesta – perde tale diritto e che, dopo l’eventuale domanda di dissigillamento del procuratore pubblico, è competente a decidere sul destino degli atti il giudice del dissigillamento.
2.3.4.
La domanda di apposizione dei sigilli, senza forma particolare (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 10), deve essere posta al momento della perquisizione nel corso della quale sono sequestrati documenti [ovvero immediatamente non appena l’avente diritto è stato informato di questa facoltà (decisione TF 1B_321/2022 del 30.11.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 11; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 11)] oppure, nel contesto di una domanda di edizione in applicazione dell’art. 265 CPP, al momento della consegna effettiva delle carte richieste (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.).
In quest’ultimo caso (art. 265 CPP), quando l’autorità inquirente invita il detentore a farle pervenire i documenti (per via postale o brevi manu), questi deve trasmetterli (di per sé senza suggellarli) presentando simultaneamente la relativa domanda al magistrato inquirente, che apporrà formalmente i sigilli: il requisito dell’immediatezza è collegato al momento della consegna delle carte (decisioni TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 4.2.). Anche nei casi di edizione è nondimeno sufficiente che dalle dichiarazioni dell’interessato sia desumibile la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, di non deporre o di invocare altri motivi: non è necessaria una richiesta formale di sigillamento (decisioni TF 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 3.2.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 5.1.; 1B_309/2012 del 6.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2).
2.4.
2.4.1.
Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2), sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248 cpv. 1 CPP).
2.4.2.
Se l’autorità non presenta entro venti giorni [termine imperativo (decisione TF 1B_321/2022 del 30.11.2022 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37)] una domanda di dissigillamento [motivata (decisione TF 1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 2.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).
2.4.3.
In applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese [termine d’ordine (decisione TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare [che nella sua pronuncia si attiene al principio dell’utilità potenziale degli atti (decisione TF 1B_149/2020 del 24.7.2020 consid. 6.1.)]; b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.
2.5.
L’apposizione dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 6). Un parallelo reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non è ricevibile.
Spetta infatti al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisioni TF 1B_619/2022 del 24.2.2023 consid. 2.2.; 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi, che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid. 1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non rispondere, di non deporre oppure altri interessi giuridicamente protetti di segretezza, deve pronunciarsi, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per ragioni di economia procedurale e non soltanto, su tutte le censure contro il provvedimento di perquisizione (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40).
Il giudice del dissigillamento si deve perciò esprimere su censure inerenti alla mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura, all’illiceità dell’ordine (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; decisioni TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.1.2.; 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61) o al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid. 3.4.).
Il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP entra in considerazione soltanto se le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.1.2.; 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.; 1B_477/2012 del 13.2.2013 consid. 2.3.; 1B_320/2012 del 14.12.2012 consid. 3.3.) o se il procuratore pubblico rifiuta di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione – di fatto e nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice [decisione TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.] (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
Al momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro; la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 62).
2.6.
Si è detto che con decreto 6.10.2022 (AI 2) il pubblico ministero ha disposto, all’indirizzo di __________, l’identificazione delle relazioni di cui la __________, la __________, la __________ e PI 1 erano o erano stati titolari o contitolari. La ricerca doveva essere effettuata per il periodo 1.1.2009 - 6.10.2022. Ha ordinato il sequestro e la trasmissione della relativa documentazione. Ha fatto divieto alla banca di informare chiunque dell’ordine. Ha indicato che l’ordine poteva essere impugnato mediante reclamo da presentare alla Corte dei reclami penali.
__________ ha dato seguito all’ordine, per quanto riguarda le relazioni delle reclamanti, in data 20/21.10.2022 (AI 13) [documentazione inerente alla relazione nominativa no. __________ intestata alla RE 1 ed a PI 1] e 21/24.10.2022 (AI 16) [documentazione inerente alla relazione nominativa no. __________ intestata alla RE 2 ed a PI 1].
Il 23.11.2022 (AI 25) il magistrato inquirente ha comunicato ad __________ che revocava con effetto immediato il divieto d’informazione. Con scritti 24.11.2022 (doc. C/D, allegati al reclamo) __________ ha informato la RE 1, la RE 2 e PI 1 di aver dato seguito all’ordine 6.10.2022 del pubblico ministero.
Con gravame 5/6.12.2022 le reclamanti si sono aggravate contro il decreto 6.10.2022 e hanno postulato che fosse fatto ordine al procuratore pubblico di non utilizzare i documenti bancari inerenti alle loro relazioni e di restituirli alle legittime proprietarie. Esse hanno chiesto che tutti i documenti prodotti da __________ a loro relativi venissero sigillati fino alla decisione di questa Corte. E non fossero messi a disposizione né del Ministero pubblico né della denunciante perché non inerenti alla fattispecie e per grave violazione del segreto bancario, non essendo il provvedimento giustificato da ragioni di inchiesta concernendo società estranee ai fatti.
Ora, è manifesto che le reclamanti abbiano chiesto il sigillamento degli atti. Domanda su cui il procuratore pubblico, che ha ricevuto il gravame per osservazioni, pur competente, non si è pronunciato.
In queste circostanze, ritenuto che la procedura di sigillamento e di dissigillamento prevale, di principio, sul reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP, il gravame è irricevibile. La competenza di questa Corte è, in altre parole, prematura. Il magistrato inquirente si esprimerà sulla domanda di sigillamento delle reclamanti.
2.7.
Si impongono nondimeno alcune considerazioni.
L’ordine 6.10.2022 (AI 2) indicava, quale rimedio di diritto, il reclamo alla Corte dei reclami penali giusta gli art. 393 ss. CPP. Trattandosi tuttavia di un ordine al fine di consegna (“Editionsverfügung”) giusta l’art. 265 CPP in relazione alla “perquisizione di carte e registrazioni” in applicazione degli art. 246 ss. CPP, l’ordine avrebbe dovuto menzionare la facoltà di chiedere i sigilli.
L’ordine vietava inoltre ad __________ di informare chiunque in merito.
Gli atti richiesti all’istituto bancario, trasmessi (AI 13/16), secondo il verbale del procedimento sarebbero stati consegnati all’Équipe finanziaria del Ministero pubblico per procedere alla ricostruzione.
Ora, è evidente che il divieto di informare chiunque dell’esistenza dell’ordine, con la comminatoria giusta l’art. 292 CP, non può essere utilizzato, pena la violazione del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), ovvero abuso di diritto (art. 3 cpv. 2 lit. b CPP), per eludere il diritto di chi, pur non essendo detentore dei documenti richiesti, ha un interesse giuridicamente protetto a che essi non vengano perquisiti. Il procuratore pubblico non può, in altre parole, imporre tale divieto per evitare che venga chiesto il sigillamento degli atti e quindi per evitare di dover presentare, nel termine imperativo di venti giorni, istanza di dissigillamento.
Il divieto di informare deve dunque essere utilizzato con cautela.
3. Il gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Alle reclamanti, patrocinate, non si assegna un’indennità (la procedura di reclamo non essendo la via corretta di ricorso). Non si assegna un’indennità neppure alla PI 2, che ha postulato la reiezione nel merito del gravame (che è nondimeno irricevibile per altre ragioni).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Il procuratore pubblico Daniele Galliano si esprimerà sull’istanza di sigillamento della RE 1 e della RE 2.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera