Incarto n.
60.2022.350

 

Lugano

12 gennaio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 13/14.12.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1, ,

patr. da:   PR 1, ,

 

 

contro

 

 

il giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise criminali con cui – avendola condannata quel giorno per, tra l’altro, il reato di tentato omicidio intenzionale – ha disposto il mantenimento della sua carcerazione di sicurezza fino al 5.3.2023 (inc. TPC 72.2022.200);

 

 

richiamate le osservazioni 16/19.12.2022 e 27/28.12.2022 (duplica) del procuratore pubblico Chiara Buzzi – che ha postulato la reiezione del gravame –, 20/21.12.2022 del giudice Amos Pagnamenta, presidente della Corte delle assise criminali – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 22/23.12.2022 (replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Il 17.3.2022, al termine di una discussione, RE 1 ha accoltellato l’ex marito __________ al fianco destro. Ella ha invocato, e continuerà ad invocare, la legittima difesa.

 

                                         RE 1 è stata fermata quello stesso giorno ed arrestata, per tentato omicidio intenzionale, sub. lesioni gravi e semplici, al termine dell’interrogatorio occorso il 18.3.2022.

 

                                         Il procedimento è stato registrato come inc. MP 2022.2663.

 

 

                                  b.   Il 19.3.2022 (AI 13) il giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, in parziale accoglimento dell’istanza del pubblico ministero, ha disposto la carcerazione preventiva di RE 1 fino al 29.4.2022. Oltre a seri indizi di colpevolezza, il giudice ha reputato esserci elementi indizianti un pericolo di recidiva (grave minaccia alla sicurezza altrui, gravità e repentinità del gesto, tenore conflittuale e altalenante del rapporto con la vittima) e prematuro ipotizzare misure sostitutive alla carcerazione.

 

 

                                   c.   Il perito giudiziario dr. med. __________, in data 14.4.2022, ha redatto un rapporto preliminare sull’imputata (AI 62).

 

                                         Ha ritenuto che ella presentasse un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0) e che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo fosse collegato alle particolari caratteristiche della personalità di RE 1. Essendoci una correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto dell’inchiesta, c’era la necessità di una misura terapeutica per evitare il rischio di nuovi atti. Era necessario un trattamento ambulatoriale (psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale con mantenimento di un ”quadro terapeutico stretto e normativo”) per contenere il rischio di commissione di nuovi atti/reati aggressivi. Il perito ha aggiunto che era assolutamente da evitare il contatto di RE 1 con l’ex marito __________ per il rischio di ricommissione di atti/reati aggressivi fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti significativi.

 

 

                                  d.   Con pronuncia 2.5.2022 (AI 74) il giudice dei provvedimenti coercitivi, in parziale accoglimento dell’istanza del magistrato inquirente, ha prorogato la carcerazione preventiva dell’imputata fino al 15.7.2022. In aggiunta ai seri indizi di colpevolezza, il giudice ha indicato che le sue conclusioni di cui al giudizio 19.3.2022 non erano state smentite. Il perito aveva confermato la presenza di un disturbo di personalità (e di possibili/probabili problemi di natura psichica parlavano anche gli altri atti raccolti dal procuratore pubblico) e soprattutto di un rischio importante che ella potesse commettere nuovamente reati come quelli in discussione, in particolare nel contesto della relazione con __________.

 

                                         Secondo il perito il pericolo di recidiva avrebbe potuto venir attenuato da un’adeguata presa a carico terapeutica ambulatoriale, in ambito stretto e normativo. L’imputata si era dichiarata disposta a seguire questa terapia. Il giudice ha nondimeno constatato che in quel momento non c’era in corso alcuna misura ambulatoriale. Inoltre, quanto esposto dalla perita andava letto nel suo insieme. Per il giudice, per dire che una misura sostitutiva con relativa scarcerazione appariva prematura, bastava indicare quanto reputato dal perito: “Ritengo che sia assolutamente da vietare il contatto dell’ex marito Signor __________ con la perizianda per il rischio di ricommissione di atti/reati aggressivi sullo stesso fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrà prodotto miglioramenti significativi.” (sottolineatura del giudice). Se era vero che un trattamento ambulatoriale avrebbe potuto essere sufficiente, prima che il rischio accertato fosse attenuato occorreva iniziare il trattamento. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto verificare con il perito se un’eventuale terapia in carcere fosse controindicata rispetto al lavoro peritale e, in caso di risposta negativa, acconsentire senza indugio ad un lavoro di questo tipo, se richiesto formalmente dall’imputata. Occorreva altresì che l’andamento del trattamento fosse monitorato e valutato. Soltanto allora si sarebbe potuto esaminare se il rischio di recidiva avrebbe potuto essere diminuito a sufficienza per potere/dovere scarcerare l’imputata.

 

 

                                   e.   Il perito, con rapporto 16.5.2022 (AI 102), si è pronunciato sulla questione a sapere se l’inizio della terapia in carcere fosse controindicato rispetto al lavoro peritale e se il trattamento ambulatoriale potesse essere svolto presso le Strutture carcerarie ticinesi.

 

                                         Il dr. med. __________ ha confermato la sua diagnosi e la necessità di un trattamento ambulatoriale per contenere il rischio di commissione di nuovi atti/reati aggressivi. Non c’erano controindicazioni sull’inizio del trattamento, che poteva essere svolto presso le Strutture carcerarie ticinesi. Ha rilevato che occorreva verificare la reale aderenza della perizianda al trattamento e la sua adesione allo stesso, che non dovevano essere puramente funzionali. Ha inoltre precisato che per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale era necessario tempo, ovvero almeno un anno dal suo inizio per rivalutare il rischio di recidiva. Ha ribadito che era assolutamente da vietare il contatto con l’ex marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti significativi. Era da evitare anche il contatto tra l’imputata e l’ex compagna di __________ vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di lei.

 

 

                                    f.   Il 20.5.2022 ella è stata posta in esecuzione anticipata della pena (AI 111).

 

 

                                  g.   Il perito ha reso il suo referto sull’imputata il 7.7.2022 (AI 138).

 

                                         Il dr. med. __________ ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39]. Ha ritenuto (p. 41) che emergono quali elementi disadattivi della sua personalità, tra l’altro, instabilità emotiva con mancanza di controllo delle reazioni umorali profonde e difficoltà a contenere l’impatto emotivo degli eventi della realtà che incidono negativamente sull’immagine idealizzata di sé con rappresentazione della realtà deformata dai suoi stati emotivi e, ancora, difficoltà nel controllo degli impulsi ed incapacità a provare sentimenti di colpa [“La perizianda ha tendenza a distorcere i dati a suo favore con costante propensione ad incolpare gli altri e ad offrire costanti banalizzazioni per comportamenti che l’hanno portata ad entrare in conflitto con la società con incapacità a provare sentimenti di colpa autentici ed evacuazione costante della colpa. Confrontata con i suoi comportamenti non adeguati al contesto o in conflitto con la società, che banalizza, è incline ad esternare vissuti vittimistici.” (p. 41)]. L’imputata non riconosce i tratti disfunzionali di sé (p. 41/42).

 

                                         Per il perito, la perizianda mostra difficoltà nella capacità di interpretare senza distorsioni le sue azioni ammesse sull’ex marito. Emerge un importante diniego sui fatti e sulle sue responsabilità: l’imputata riconosce il reato di lesioni semplici, ma non la sua responsabilità dello stesso. Ella minimizza la gravità del reato ed il danno arrecato alla vittima, a cui attribuisce la colpa. Risulta la mancanza di sensi di colpa e di imbarazzo nel racconto (p. 54).

 

                                         Il perito ha ritenuto che gli atti oggetto di inchiesta (se confermati) sono da mettere in relazione con il disturbo di personalità. Ella, con gli atti sull’ex marito, cerca di soddisfare i bisogni che hanno a che fare con la ricerca di sensazione di controllo e dominio (p. 54).

 

                                         Il perito ha rilevato che da anni c’è un contenzioso importante con l’ex marito relativo alla cura e all’accudimento del figlio (__________) affetto da ADHD plus, che evidenzia nell’imputata rancore, rabbia e frustrazione. La conflittualità si aggrava dopo l’inizio della relazione dell’ex marito con la nuova compagna. L’imputata nutre un forte rancore verso quest’ultima (p. 57/58).

 

                                         La perizianda, per il disturbo di personalità, non accetta altre condizioni se non quelle da lei stabilite. Ella non riesce ad imporsi sull’ex coniuge per espellere la nuova compagna, da lei svalorizzata e ritenuta unica responsabile della difficoltà tra gli ex coniugi di costruire un rapporto genitoriale orientato al bene del figlio. La nuova compagna viene investita di rabbia in alternanza all’ex marito che assume le sue difese. La scoperta, il 17.3.2022, di un legame non sciolto tra l’ex marito e la compagna è per l’imputata intollerabile; intollerabile è anche che l’ex marito non agisca subito contro la compagna come voluto dall’imputata. __________ non si sottomette al suo volere. Per il perito, c’è quindi una linearità del comportamento deviante e distorto dell’imputata (p. 58).

 

                                         Sul pericolo di recidiva, con riferimento alla VRAG, con punteggio 5 su 9, il perito ha ritenuto lieve detto rischio (p. 61/65). Il pericolo di recidiva si valuta però, come ha spiegato il perito, secondo criteri statici e dinamici. Quello che emerge, fino al momento della redazione della perizia, era un’assunzione puramente “formale” di responsabilità per i reati commessi, che l’imputata cerca di diminuire nella loro gravità. L’imputata non mostra pentimento, nel senso di riconoscere di aver causato un danno all’altro con i suoi atti/reati, assumendosene pienamente la responsabilità almeno per ciò che ammette di aver agito, con desiderio di risarcire l’altro. L’imputata banalizza i comportamenti disadattivi ed ha un’inadeguata lettura del comportamento deviante (p. 61/65). Per il perito, dal profilo psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato alle particolari caratteristiche della personalità dell’imputata, affetta da un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0). La valutazione del rischio di commettere nuovi atti/reati nell’immediato è ancora importante, considerata la situazione clinica dell’imputata (dinamica affettiva reazionale problematica, funzionamento introspettivo e metacognitivo alterato e non sufficiente per una rettificazione soggettiva, negazione delle sue problematiche profonde, rancorosità verso l’ex marito e la di lui compagna) [p. 62/66].

 

                                         Stante la correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto dell’inchiesta, dal lato psichiatrico forense c’è necessità di una misura terapeutica per evitare il rischio di recidiva. L’imputata non necessita di un internamento (non avendo una turba psichica inguaribile) e di un trattamento stazionario (non avendo una turba psichica grave). Ella necessita di un trattamento ambulatoriale. Il disturbo di personalità può essere trattato con una psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale con mantenimento di un “quadro terapeutico stretto e normativo”. Gli obiettivi della terapia sono: allargare il registro cognitivo; migliorare il controllo emotivo con identificazione, riformulazione ed accettazione delle emozioni; acquisizione di strategie di autocontrollo (p. 62).

 

                                         Il perito ha evidenziato che il dr. med. __________, psichiatra delle Strutture carcerarie, aveva iniziato a fine maggio 2022 il trattamento ambulatoriale, su richiesta dell’imputata. La presa a carico prevede colloqui quindicinali a funzione inizialmente esplorativa per verifica della volontà di cura, dell’adesione e dell’investimento al trattamento. Il medico aveva riferito che l’imputata appare adeguatamente investita nella presa a carico. L’adesione dell’imputata al trattamento non appare funzionale (p. 63).

 

                                         Il perito ha sottolineato che “(…) per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati aggressivi.” (p. 63/67).

 

                                         Rispondendo ai quesiti peritali, il perito ha indicato che “Si, dal punto di vista psichiatrico forense la perizianda presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati quali agiti aggressivi sul marito. Il pericolo di recidiva per i reati contro la persona è fondato poiché gli atti/reati contro la persona sono connessi e sostenuti dalla patologia di cui soffre: disturbo di personalità misto (…)” (p. 65).

 

                                         Il perito ha aggiunto, come già esposto nel suo rapporto 14.4.2022, che era assolutamente da evitare il contatto tra l’imputata e l’ex marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti significativi. Era parimenti da evitare anche il contatto con la compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di lei (p. 68).

 

                                  h.   Il 27.7.2022 (AI 150) i medici delle Strutture carcerarie si sono espressi sulla presa a carico dell’imputata, concludendo che si stesse delineando in quest’ultima una motivazione interna al trattamento, che favoriva la creazione ancora in corso di una buona relazione terapeutica, presupposto indispensabile per il proseguimento del percorso di cambiamento, ancora in fase embrionale.

 

 

                                    i.   Il 31.8.2022 (AI 160) si è svolto l’interrogatorio finale dell’imputata.

 

 

                                    j.   Con istanza 7/12.9.2022 (AI 167) RE 1 ha chiesto la sua scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive.

 

 

                                   k.   Con atto di accusa 12.9.2022 (ACC 199/2022) il procuratore pubblico ha promosso l’accusa a carico di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusata di tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

 

 

                                    l.   Il medesimo giorno (doc. TPC 2) il magistrato inquirente ha presentato istanza di carcerazione di sicurezza (a valere anche quale preavviso negativo all’istanza di scarcerazione dell’imputata).

 

 

                                 m.   Con giudizio 20.9.2022 (doc. TPC 8), svoltasi l’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza di scarcerazione ed ha accolto l’istanza di carcerazione di sicurezza del pubblico ministero, disponendo la misura cautelare fino al 12.12.2022.

 

                                         Il giudice, ritenuti gravi indizi di colpevolezza, ha reputato perdurare il pericolo di recidiva, come ammesso in particolare nella pronuncia 2.5.2022. Ha indicato che la difesa dell’imputata riteneva che si potesse proseguire il trattamento ambulatoriale all’esterno del carcere. Per il giudice, una lettura completa della perizia 7.7.2022 e del rapporto 27.7.2022 permetteva di constatare (in positivo) l’inizio di una presa a carico con apparente aderenza, ma anche che si trattava di un lavoro appena iniziato, definito dalle curanti in “fase embrionale”. Inoltre, per quanto le scale utilizzate dalle perite sembrassero indicare un rischio lieve (ma non assente), lo stesso perito giudiziario aveva ritenuto importante il rischio di commettere nell’immediato nuovi atti/reati; il perito aveva parimenti reputato che fosse necessario almeno un anno dall’inizio del trattamento per rivalutare il rischio di recidiva in essere.

 

                                         Per il giudice, il rischio di recidiva era da considerare presente ed importante, in relazione a reati gravi contro l’integrità fisica, come quelli in discussione. In considerazione della fase embrionale della terapia, della tempistica indicata dal perito, ma anche dell’assenza di un progetto concreto esterno attuabile nell’immediato, in quel momento soltanto il carcere (e la prosecuzione del trattamento) appariva in grado di controllare il pericolo di recidiva importante. Non c’erano misure sostitutive sufficienti (in particolare in assenza di un progetto concreto di presa a carico in esterno).

 

 

                                  n.   Il 25.11.2022 (doc. TPC 24) i medici psichiatri delle Strutture carcerarie hanno trasmesso al presidente della Corte delle assise criminali, su sua richiesta, il rapporto di presa a carico dell’imputata:

 

                                         “(…), la presa a carico è iniziata nel mese di maggio 2022. I colloqui individuali si sono susseguiti a cadenza quindicinale. La paziente durante i colloqui si mostra collaborante, adeguata alla situazione e al contesto. Disponibile e aperta al dialogo. I primi colloqui si sono focalizzati sul raggiungimento di una critica e consapevolezza del disturbo psichico e, successivamente, del reato commesso. Ella nel corso dei mesi ha saputo aprirsi maggiormente al dialogo ed a ingaggiarsi nella terapia. Ella è riuscita a riconoscere alcuni tratti di personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica. Ha iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno condotta al reato. Appare pentita in maniera autentica del gesto in questione e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi meccanismi disfunzionali. Durante la detenzione non vi sono stati episodi di scompenso acuto e, dal punto di vista puramente comportamentale, ella è stata capace di aderire alle regole e di mantenere un comportamento adeguato. Alla luce di quanto emerso nei primi mesi di terapia, riteniamo che la motivazione e l’aderenza siano buone e pertanto sia importante il proseguimento della presa a carico.”

 

 

                                  o.   Con sentenza 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato RE 1 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale, guida in stato di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Ha condannato l’imputata, segnatamente, alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento della multa di CHF 300.00. La Corte ha ordinato il trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.

 

                                         Il 12/13.12.2022 (doc. TPC 33) l’imputata ha annunciato appello.

 

 

                                  p.   La Corte, il 5.12.2022, ha disposto il mantenimento dell’imputata in carcerazione di sicurezza per garantire l’espiazione della pena (in caso di mancato appello), rispettivamente la procedura di appello (in caso di annuncio di appello) fino al 5.3.2023.

 

                                         La Corte ha ritenuto pacifici gli indizi di colpevolezza, stante la condanna. Ha reputato dato un concreto pericolo di recidiva, accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio 20.9.2022, a cui rinviava. Ha osservato che il perito aveva indicato che l’imputata presentava un importante pericolo di commettere nuovi reati quali agiti aggressivi sull’ex marito, connesso e sostenuto dalla patologia di cui soffriva. Ha riprodotto quanto esposto dai medici delle Strutture carcerarie nel rapporto 25.11.2022. Ha evidenziato che il perito, nel referto 7.7.2022, aveva esposto che “per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati aggressivi.” Non c’erano misure sostitutive alla carcerazione. Il mantenimento del provvedimento fino al 5.3.2023 era proporzionale.

 

 

                                  q.   Con gravame 13/14.12.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 5.12.2022 di carcerazione di sicurezza, da non mantenere, venga annullato.

 

                                         La reclamante rileva che la carcerazione sarebbe motivata unicamente con il pericolo di recidiva. Nella perizia 7.7.2022 verrebbe chiaramente detto che ella non necessiterebbe di un internamento e di un trattamento stazionario. Ella necessiterebbe di un trattamento ambulatoriale per contenere il rischio di recidiva. Secondo il perito, il trattamento potrebbe essere effettuato in Ticino da un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Ella avrebbe chiesto ed ottenuto il permesso di sottoporsi immediatamente alla terapia, in corso da mesi. Il pericolo di recidiva sarebbe stato valutato di lieve entità. A ridosso del processo il presidente della Corte avrebbe chiesto un aggiornamento ai medici delle Strutture carcerarie. Essi avrebbero confermato la motivazione e l’aderenza alla terapia da parte sua. La reclamante domanda, se del caso, di richiedere ai citati medici un parere sulla sua scarcerazione oppure di indire un’udienza per ascoltare il loro parere.

 

                                         I numerosi mesi di terapia avrebbero evidentemente contribuito a ridurre ed a contenere maggiormente il rischio di recidiva, già valutato “lieve” nel mese di luglio 2022. Suo nonno avrebbe attestato, con uno scritto, la sua volontà e la sua disponibilità ad accoglierla presso la sua abitazione (che si troverebbe lontana dall’abitazione della vittima e della compagna) in caso di scarcerazione. A fronte della riduzione del rischio di recidiva, non ci sarebbe una “seria” minaccia alla sicurezza altrui, non sostenibile.

 

                                         Si tratterebbe di un processo indiziario: ella continuerebbe a sostenere la propria innocenza. In questo senso la misura carceraria non risulterebbe più rispettosa del principio di proporzionalità. La carcerazione sarebbe sostituibile con misure meno severe. Potrebbero esserle imposti l’obbligo di dimora presso i nonni a __________, l’obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico, l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (del resto già avviato con successo), il divieto di avere contatti con la vittima e con la sua (ex) compagna. Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive potrebbe esserle imposto l’impiego di apparecchi tecnici (braccialetto elettronico) ex art. 237 cpv. 3 CPP.

 

 

                                   r.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto oppure mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura di appello.

 

                                         1.2.

                                         Ai sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) oppure di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

 

                                         La giurisdizione di reclamo, secondo la giurisprudenza, è l’autorità competente a decidere il gravame dell’imputato contro la pronuncia del tribunale di primo grado in tema di carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP) [DTF 139 IV 186 consid. 2.2.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 231 CPP n. 4a], in applicazione dei combinati art. 222 e 231 cpv. 1 CPP, norma che non contiene eccezioni all’art. 222 CPP.

 

                                         1.3.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. a/b/c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.4.

                                         Il gravame, presentato in data 13.12.2022 alla Corte dei reclami penali, competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro il giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise criminali che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza dell’imputata fino al 5.3.2023, è tempestivo – siccome introdotto nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP – e proponibile in applicazione dell’art. 222 CPP.

 

                                         RE 1, quale persona in stato di carcerazione di sicurezza, è legittimata a reclamare giusta i combinati art. 222 e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha disposto il mantenimento del provvedimento cautelare a suo carico.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP stesso [secondo i principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d. l’importanza del reato li giustifica.”)].

 

                                         Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2 CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

 

                                         2.2.

                                         La carcerazione di sicurezza (giusta gli art. 220 cpv. 2 e 229 ss. CPP) mira a garantire la disponibilità dell’imputato durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso rispettivamente l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1132). Essa intercorre tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 439 ss. CPP) o la liberazione (BSK StPO – M. FORSTER, 2. ed., art. 229 CPP n. 1 ss.).

 

                                         La carcerazione di sicurezza – e preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 ss. CPP) – è ammissibile solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] [rilevato che, se è già stato emanato un giudizio di condanna, l’esistenza di gravi indizi è rafforzata (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.)] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)].

 

                                         Le lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF 1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3).

 

                                         Al momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Deve essere verificata anche la proporzionalità (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 8 ss.).

 

                                         2.3.2.

                                         La decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza, adottata dal tribunale di primo grado ex art. 231 cpv. 1 CPP, è soggetta alle esigenze dell’art. 226 cpv. 2 CPP [secondo il quale “il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto; in seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta”), applicabile per analogia (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). La decisione di carcerazione deve di conseguenza essere motivata secondo le regole dedotte dal diritto di essere sentito.

 

                                         Se la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza, essa deve essere notificata senza indugio (principio di celerità, art. 5 CPP) mediante una decisione scritta separata (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). L’imputato deve infatti poter conoscere la motivazione per eventualmente impugnare la misura in tempo utile e con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).

 

                                         2.3.3.

                                        In DTF 137 IV 180 consid. 3.5. l’Alta Corte ha ritenuto, in ragione del tenore dell’art. 229 cpv. 3 CPP, che prevede un’applicazione per analogia degli art. 225-227 CPP (art. 227 cpv. 7 CPP: “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”), che la carcerazione di sicurezza deve essere fissata per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili di volta in volta.

 

                                         Questo principio – la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata – vale anche qualora la carcerazione di sicurezza sia disposta dal tribunale di primo grado al momento della sentenza ex art. 231 cpv. 1 CPP. Non è garantito che la carcerazione pronunciata in questo contesto sia di breve durata. Un controllo periodico dell’adeguatezza della carcerazione ai principi della celerità e della proporzionalità deve poter essere effettuato anche nel caso in cui il provvedimento sia ordinato dal tribunale di primo grado al momento del giudizio, e questo a prescindere dalla possibilità di chiedere in ogni tempo la scarcerazione (DTF 139 IV 94 consid. 2.1./2.3.1.). Alla scadenza del termine giusta l’art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale di primo grado deve riesaminare d’ufficio i presupposti della carcerazione e semmai prorogarla per una durata determinata (DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2.).

 

                                         La carcerazione di sicurezza tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la litispendenza davanti al tribunale di appello (art. 399 cpv. 2 CPP) ha quindi una durata determinata (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a).

 

                                         Si deve aggiungere che durante la procedura di appello, una volta sorta la litispendenza (art. 399 cpv. 2 CPP), non sussiste più il controllo periodico automatico della carcerazione (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a). L’imputato può però in ogni tempo chiedere la scarcerazione (art. 233 CPP) (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.).

 

                                   3.   3.1.

                                         Si è detto che con giudizio 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha disposto il mantenimento di RE 1 in carcerazione di sicurezza fino al 5.3.2023 in considerazione di seri indizi di colpevolezza (pacifici, ritenuta la condanna dell’imputata di quel giorno), di un pericolo di recidiva (come attestato dal referto peritale) e della proporzionalità della misura cautelare.

 

                                         3.2.

                                         La carcerazione di sicurezza presuppone anzitutto l’esistenza di gravi indizi di un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).

 

                                         La Corte di merito ha dichiarato e pronunciato RE 1 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale, guida in stato di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. E l’ha condannata alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi.

 

                                         Ora, l’esistenza del giudizio di condanna a carico dell’imputata rafforza l’esistenza di gravi indizi (già ammessi dal giudice dei provvedimenti coercitivi) di aver commesso il reato di tentato omicidio intenzionale, crimine ex art. 221 CPP (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 1).

 

                                         Devono quindi essere considerati dati gravi indizi di colpevolezza.

 

                                         La reclamante non censura peraltro specificatamente e dettagliatamente, come esatto dalla giurisprudenza [decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.4.1. (secondo cui, se c’è già un giudizio di merito di prima istanza, l’imputato che contesta la sua punibilità o la commisurazione della pena deve spiegare in che modo il giudizio di condanna appaia chiaramente sbagliato rispettivamente in che modo sia da attendersi con rilevante probabilità un altro giudizio nella procedura di appello)], l’esistenza di seri indizi di colpevolezza. Si limita ad accennare, trattando il presupposto della proporzionalità della misura cautelare, al fatto che si tratterebbe di un processo indiziario e che ella avrebbe sostenuto e continuerebbe a sostenere la propria innocenza.

 

                                         Un esame specifico del giudizio di prima istanza non compete del resto al giudice della carcerazione, ma solo al tribunale di appello (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.4.1.).

 

                                         Il primo presupposto per il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 è dunque adempiuto.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         La carcerazione di sicurezza presuppone poi, cumulativamente, che vi sia seriamente da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP).

 

                                         3.3.2.

                                         Secondo la giurisprudenza (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.1.), per ammettere un pericolo di recidiva sono necessarie tre condizioni: l’imputato deve di principio avere già commesso reati analoghi, che devono essere gravi crimini o delitti; la sicurezza altrui deve essere seriamente messa in pericolo; e la recidiva, sulla base di un pronostico, deve essere seriamente da temere.

 

                                         Anche se il tenore letterale dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP presuppone l’esistenza di precedenti, il rischio di recidiva può essere ammesso anche in casi particolari qualora non esistano precedenti, in presenza di rischi intollerabili (ovvero di un “pericolo di recidiva qualificato”) [decisione TF 1B_377/2022 del 15.8.2022 consid. 6.1.]. La prevenzione del rischio di recidiva deve in effetti permettere di far prevalere l’interesse alla sicurezza pubblica sulla libertà personale dell’imputato (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.). Il rischio di recidiva può parimenti fondarsi sui reati oggetto della procedura penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato – con una probabilità che rasenta la certezza – di aver commesso i reati (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).

 

                                         La gravità del reato dipende, oltre che dalla pena prevista dalla legge, dalla natura del bene giuridico minacciato e dal contesto, segnatamente dalla pericolosità presentata concretamente dall’imputato e dal suo potenziale di violenza (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.). La seria messa in pericolo da crimini e delitti gravi può concernere, di principio, qualsiasi bene giuridico protetto; si pensa però in primo luogo ai reati contro l’integrità della persona ed ai reati sessuali (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).

 

                                         La messa in pericolo della sicurezza altrui è, in generale, tanto più grande quanto più gravi sono gli atti temuti. Al contrario, il rapporto tra la gravità dei reati ed il pericolo di recidiva è inversamente proporzionale: questo significa che più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all’adempimento del rischio di recidiva (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). Quando la gravità dei fatti e la loro incidenza sulla sicurezza sono particolarmente elevate, si può ammettere un rischio di recidiva ad un livello inferiore (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.). In ogni caso il motivo di carcerazione fondato sul rischio di recidiva deve essere applicato in modo restrittivo. Per ammettere un rischio di recidiva è necessaria, ma di principio anche sufficiente, una prognosi negativa, ossia sfavorevole (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.; 1B_197/2022 del 19.5.2022 consid. 2.5.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).

 

                                         Per stabilire il pronostico della recidiva, i criteri determinanti sono la frequenza e l’intensità dei reati perseguiti. Questa valutazione deve tenere conto di un’eventuale tendenza all’aggravamento, come un’intensificazione dell’attività criminale, un aumento della violenza o un aumento della frequenza degli atti. Devono essere valutate anche le caratteristiche personali dell’imputato (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.). Qualora ci sia già una perizia psichiatrica, essa deve essere presa in considerazione (decisione TF 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). In caso di minaccia di gravi reati violenti devono essere considerati lo stato psichico dell’imputato, la sua imprevedibilità o la sua aggressività (decisione TF 1B_289/2022 dell’1.7.2022 consid. 5.1.).

 

                                         3.3.3.

                                         3.3.3.1.

                                         RE 1 non ha precedenti penali.

 

                                         Si è però detto che, secondo la giurisprudenza, il rischio di recidiva ex art. 221 cpv. 1 lit. c CPP può essere ammesso anche qualora non esistano precedenti penali, in presenza di rischi intollerabili.

                                         Ora, ella è imputata di tentato omicidio intenzionale, ossia di un reato contro la vita e l’integrità della persona, cioè di uno dei reati più gravi del CP, finalizzato alla soppressione di una vita umana.

 

                                         In queste circostanze, è manifesto che si possa senz’altro rinunciare all’esistenza di specifici precedenti penali, dovendo prevalere l’interesse alla sicurezza pubblica sulla di lei libertà personale.

 

                                         Non si può inoltre trascurare che la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato RE 1 autrice colpevole, tra l’altro, del reato di tentato omicidio intenzionale. Ritenuto che il rischio di recidiva può fondarsi anche sui reati oggetto della procedura penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato – con una probabilità che rasenta la certezza – di aver commesso i reati, come nel caso concreto in considerazione del giudizio di merito (cfr., in analogia, quanto esposto al consid. 3.2.), si può reputare un precedente il reato oggetto del procedimento.

 

                                         In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui non si volesse considerare la citata condanna quale precedente, essa sostanzia comunque ulteriormente che l’interesse alla sicurezza pubblica debba prevalere sulla libertà personale dell’imputata, condannata per un reato gravissimo, con un’importante messa in pericolo della sicurezza altrui, rivolto all’eliminazione definitiva del suo ex marito.

 

                                         3.3.3.2.

                                         Si è altresì detto che il perito giudiziario ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39].

 

                                         Il perito ha ritenuto che gli atti oggetto di inchiesta (se confermati) sono da mettere in relazione con il disturbo di personalità. Ella, con gli atti sull’ex marito, cerca di soddisfare i bisogni che hanno a che fare con la ricerca di sensazione di controllo e dominio (p. 54). La perizianda, per il disturbo di personalità, non accetta altre condizioni se non quelle da lei stabilite. Ella non riesce ad imporsi sull’ex coniuge per espellere la nuova compagna, da lei svalorizzata e ritenuta unica responsabile della difficoltà tra gli ex coniugi di costruire un rapporto genitoriale orientato al bene del figlio. La nuova compagna viene investita di rabbia in alternanza all’ex marito che assume le sue difese. La scoperta, il 17.3.2022, di un legame non sciolto tra l’ex marito e la compagna è per l’imputata intollerabile; intollerabile è anche che l’ex marito non agisca subito contro la compagna come voluto dall’imputata. __________ non si sottomette al suo volere. Per il perito, c’è quindi una linearità del comportamento deviante e distorto dell’imputata (p. 58).

 

                                         Il perito ha reputato (p. 41) che emergessero quali elementi disadattivi della sua personalità, tra l’altro, instabilità emotiva con mancanza di controllo delle reazioni umorali profonde e difficoltà a contenere l’impatto emotivo degli eventi della realtà che incidono negativamente sull’immagine idealizzata di sé con rappresentazione della realtà deformata dai suoi stati emotivi e, ancora, difficoltà nel controllo degli impulsi ed incapacità a provare sentimenti di colpa. Per il perito, la perizianda mostra difficoltà nella capacità di interpretare senza distorsioni le sue azioni ammesse sull’ex marito. Emerge un importante diniego sui fatti e sulle sue responsabilità: l’imputata riconosce il reato di lesioni semplici, ma non la sua responsabilità dello stesso. Ella minimizza la gravità del reato ed il danno arrecato alla vittima, a cui attribuisce la colpa. Risulta la mancanza di sensi di colpa e di imbarazzo nel racconto (p. 54).

 

                                         Per il perito, dal profilo psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato alle particolari caratteristiche della personalità dell’imputata, affetta da un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0).

 

                                         Sul pericolo di recidiva, con riferimento alla VRAG, con punteggio 5 su 9, il perito ha invero ritenuto lieve detto pericolo (p. 61/65).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, strumenti di prognosi standard, come la VRAG-R, danno nondimeno solo punti di riferimento sul rischio strutturale di base; da soli non bastano per una prognosi sul rischio. Occorre infatti un’ampia e differenziata analisi del caso da parte di un perito (decisione TF 1B_289/2022 dell’1.7.2022 consid. 5.3.). Perito che, nel caso concreto, dopo esame complessivo dell’imputata, ha concluso per un rischio importante di recidiva a carico di RE 1, come ben esposto nel suo referto: “Si, dal punto di vista psichiatrico forense la perizianda presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati quali agiti aggressivi sul marito. Il pericolo di recidiva per i reati contro la persona è fondato poiché gli atti/reati contro la persona sono connessi e sostenuti dalla patologia di cui soffre: disturbo di personalità misto (…)” (p. 65); e ancora: “La valutazione del rischio di commettere nuovi atti/reati contro l’integrità della persona nell’immediato è ancora importante considerata la situazione clinica: dinamica affettiva reazionale problematica, funzionamento introspettivo e metacognitivo alterato e non sufficiente per una rettificazione soggettiva, negazione delle sue problematiche profonde, rancorosità verso l’ex marito __________ (la relazione con lo stesso è ancora carica di forte emotività) e verso __________.” (p. 66).

 

                                         3.3.3.3.

                                         L’imputata, nel corso del mese di maggio 2022, ha cominciato il trattamento ambulatoriale che, stante la correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto dell’inchiesta, dal lato psichiatrico forense era necessario per evitare il rischio di recidiva.

 

                                         Il 25.11.2022 (doc. TPC 24) i medici delle Strutture carcerarie hanno trasmesso al presidente della Corte, su sua richiesta, il rapporto di presa a carico di RE 1. Esso riporta che: “(…), la presa a carico è iniziata nel mese di maggio 2022. I colloqui individuali si sono susseguiti a cadenza quindicinale. La paziente durante i colloqui si mostra collaborante, adeguata alla situazione e al contesto. Disponibile e aperta al dialogo. I primi colloqui si sono focalizzati sul raggiungimento di una critica e consapevolezza del disturbo psichico e, successivamente, del reato commesso. Ella nel corso dei mesi ha saputo aprirsi maggiormente al dialogo ed a ingaggiarsi nella terapia. Ella è riuscita a riconoscere alcuni tratti di personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica. Ha iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno condotta al reato. Appare pentita in maniera autentica del gesto in questione e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi meccanismi disfunzionali. Durante la detenzione non vi sono stati episodi di scompenso acuto e, dal punto di vista puramente comportamentale, ella è stata capace di aderire alle regole e di mantenere un comportamento adeguato. Alla luce di quanto emerso nei primi mesi di terapia, riteniamo che la motivazione e l’aderenza siano buone e pertanto sia importante il proseguimento della presa a carico.”

 

                                         Anche se, come risulta dal predetto rapporto, l’imputata segue il trattamento ambulatoriale, i progressi intervenuti nel corso di sette mesi non sono manifestamente sufficienti per concludere per un pericolo di recidiva indebolito. Il fatto che ella “(…) è riuscita a riconoscere alcuni tratti di personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica”, che “ha iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno condotta al reato”, che “appare pentita in maniera autentica del gesto in questione e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi meccanismi disfunzionali” sono infatti tutte circostanze che indicano come non sia ancora stata vinta la patologia e che il proseguimento della presa a carico non potrà terminare a breve. In considerazione del disturbo di cui l’imputata soffre e della situazione concreta, il perito giudiziario ha peraltro sottolineato che “(…) per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati aggressivi.” (p. 63/67). Il fatto che in sette mesi di terapia i progressi siano intervenuti lentamente e parzialmente, come attestato dal rapporto 25.11.2022, sostanzia del resto il lungo tempo (almeno un anno per il perito giudiziario) indispensabile prima di poter rivalutare il rischio di recidiva, ossia di poter rivalutare il superamento del disturbo diagnosticato a RE 1.

 

                                         Essendo il rapporto 25.11.2022 stato redatto poco più di un mese fa, posto come i progressi in sette mesi siano occorsi, come appena detto, lentamente e parzialmente, appare inutile interpellare oralmente o per scritto i medici psichiatri delle Strutture carcerarie in merito allo stato attuale dell’imputata, come da lei richiesto.

 

                                         3.3.3.4.

                                         In questa situazione, non essendosi ancora realizzati miglioramenti considerevoli dell’accertato disturbo di personalità di cui soffre l’imputata, si devono reputare seriamente da temere la recidiva, essendo la prognosi oggi sfavorevole, e seria la minaccia della sicurezza altrui, in particolare dell’ex marito e della compagna, che sono ritenuti responsabili dall’imputata di quanto occorso il 17.3.2022 e, più in generale, delle difficoltà tra gli ex coniugi.

 

                                         Il perito ha peraltro evidenziato che è assolutamente da evitare il contatto tra l’imputata ed __________ per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento ambulatoriale non produrrà miglioramenti significativi, ad oggi – come detto – non ancora avvenuti. Per il perito, è da evitare anche il contatto con la compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di lei (p. 68).

 

                                         3.3.4.

                                         Si deve quindi necessariamente concludere per l’esistenza di un pericolo di recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Tenuto conto della situazione psichica dell’imputata, negare un pericolo di recidiva significherebbe esporre ad un rischio irresponsabile le potenziali vittime. Il reato di tentato omicidio intenzionale, per il quale RE 1 è stata condannata, manifesta del resto inequivocabilmente un grande potenziale di violenza. In ragione della gravità dei fatti occorsi il 17.3.2022 e dell’importanza del bene giuridico da proteggere (vita e integrità della persona), al pericolo di recidiva possono in ogni caso essere poste esigenze inferiori (decisione TF 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.2.).

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         L’art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Commentario CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio) non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.

 

                                         Tale assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid. 3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con determinate persone (cpv. 2).

 

                                         Il cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione (decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 1).

 

                                         Giusta l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022 del 16.9.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).

 

                                         Se nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 237 cpv. 5 CPP).

 

                                         3.4.2.

                                         3.4.2.1.

                                         La Corte ha ritenuto che, stante il pericolo di recidiva, non potessero essere adottate misure sostitutive alla carcerazione.

 

                                         3.4.2.2.

                                         La reclamante contesta questa conclusione. La carcerazione di sicurezza sarebbe sostituibile con misure meno severe. Potrebbero esserle imposti l’obbligo di dimora presso i nonni a __________, l’obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico, l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (del resto già avviato con successo), il divieto di avere contatti con la vittima e con la sua (ex) compagna. Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive potrebbe esserle imposto l’impiego di apparecchi tecnici (braccialetto elettronico) secondo l’art. 237 cpv. 3 CPP.

 

                                         3.4.2.3.

                                         Si è detto che il perito ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39]. Il perito ha inoltre ritenuto che per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale è necessario tempo, ovvero almeno un anno dal suo inizio.

 

                                         Trascorsi sette mesi dall’inizio della terapia, a fine novembre 2022 i medici delle Strutture carcerarie hanno attestato progressi lenti e parziali. L’imputata non ha ancora riconosciuto pienamente i tratti di personalità disfunzionali di cui alla perizia ed i meccanismi che l’avevano indotta ad accoltellare l’ex marito. La patologia di cui soffre RE 1 è di conseguenza ancora ben presente. La sua situazione è ancora di fragilità e debolezza.

 

                                         Questo suo stato mal si concilia pertanto con il fatto che ella, se scarcerata, andrebbe ad abitare con i nonni, a suo dire anziani, malati e con problemi ambulatoriali, di cui ella si occuperebbe.

 

                                         E’ infatti notorio che accudire persone bisognose di importanti cure sia molto gravoso dal profilo mentale. Il fatto che l’imputata soffra di una significativa patologia non ancora guarita osta quindi oggi a che ella si assuma tale incombenza molto impegnativa.

 

                                         Prima dei fatti che hanno portato alla sua carcerazione l’imputata si sarebbe peraltro già occupata (settimanalmente) dei nonni. Questa circostanza non l’ha nondimeno trattenuta dall’accoltellare l’ex marito, ovvero di agire con violenza nei suoi confronti.

 

                                         L’obbligo di dimora presso i nonni non potrebbe poi essere monitorato, ritenuto che – come esposto – l’electronic monitoring non permette attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idoneo ad impedire la commissione di reati e perciò ad effettivamente avversare il pericolo di recidiva.

 

                                         L’imputata non chiarisce inoltre in che modo continuerebbe il trattamento ambulatoriale. Non ha evidenziato alcun piano concreto per proseguirlo fuori dal carcere. Non ha proposto alcun progetto in merito.

 

                                         Il perito ha del resto accertato anche disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool e di cannabinoidi. RE 1 non spiega come conterrebbe tali disturbi.

 

                                          Non si comprende altresì in che modo l’obbligo di annunciarsi ad un pubblico ufficio potrebbe contrastare il pericolo di recidiva.

 

                                         Anche il proposto divieto di avere contatti con l’ex marito e la di lui compagna è misura, oggi, non sufficiente ad ostare al pericolo di recidiva in essere. Come ben si evince dalla perizia (consid. g.), ma anche dai rapporti di segnalazione agli atti (AI 52/82), l’imputata è in grande conflittualità con l’ex marito e la compagna, tanto è vero che il perito ha ripetutamente esplicitamente indicato che è assolutamente da evitare il contatto tra l’imputata e l’ex marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento ambulatoriale non produrrà miglioramenti significativi. E’ da evitare anche il contatto con la compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di lei (p. 68). Non si vede invero come il divieto di avere contatti potrebbe essere attuato e controllato concretamente.

 

                                         Non ci sono dunque oggi misure sostitutive idonee a contrastare il pericolo di recidiva a carico di RE 1.

 

                                         3.5.

                                         3.5.1.

                                         3.5.1.1.

                                         Nell’ottica del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 12 ss.). Qualora ci sia già un giudizio sulla commisurazione della pena, esso è un indizio importante per la presumibile durata della pena da scontare (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.).

 

                                         3.5.1.2.

                                         La carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid. 2.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).

 

                                         3.5.2.

                                         Occorre valutare se la carcerazione di sicurezza a carico dell’imputata, ordinata fino al 5.3.2023, rispetti il principio di proporzionalità, secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

 

                                       RE 1, arrestata il 17.3.2022, ha subito ad oggi circa dieci mesi di carcerazione, prorogati con la decisione qui impugnata fino al 5.3.2023, per garantire l’espiazione della pena, rispettivamente eventualmente la procedura d’appello.

 

                                         In considerazione della gravità del reato di tentato omicidio intenzionale e della pena a cui l’imputata è stata condannata in prima istanza (quattro anni e dieci mesi), il periodo di carcerazione subito fino ad oggi e previsto fino al 5.3.2023, pari a circa un anno, è senz’altro proporzionale. Tale periodo non si avvicina infatti lontanamente alla pena comminata dalla Corte di merito.

 

                                         Sia l’istruzione, sia il deferimento davanti alla Corte delle assise criminali, sia il processo sono inoltre avvenuti celermente.

 

                                         3.6.

                                         Il giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise criminali, con cui ha disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 5.3.2023, è confermato.

 

 

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

                                         Spetterà alla Corte di appello e di revisione penale, in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 CPP, stabilire l’importo della retribuzione inerente all’imputata, difesa d’ufficio, riferito alla procedura di reclamo.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 220 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera