Incarto n.
60.2022.361

 

Lugano

19 maggio 2023/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 22/23.12.2022 presentato da

 

 

 

 RE 1, ,

patr. da:   PR 1, ,

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 9.12.2022 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 10/14.7.2020 a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace (inc. ABB 2111/2022);

 

 

richiamate le osservazioni 28.12.2022 e 9.2.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –, 9/12.1.2023 e 2/6.3.2023 (duplica) di PI 1 e di PI 2 – che hanno parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 7/8.2.2023 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie, diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi indebitamente impossessata degli __________.

 

                                         Nel contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati sequestrati a Ginevra il 27.4.2020.

 

 

                                  b.   Il 10/14.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace in merito al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________ sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch), in cui veniva riportato quanto sarebbe stato rivelato dalla giornalista PI 1 e dal criminologo PI 2, autori del libro-inchiesta “__________”.

 

                                         Nell’articolo in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.

 

                                         RE 1 si è costituito accusatore privato.

 

                                         Il suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.

 

 

                                   c.   Il 17.9.2021 (AI 38) il procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma.

 

                                         Il magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________ e di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da PI 1 e da PI 2 nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________. RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 (allegato ad AI 10) dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura grigia”.

 

                                         Il pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di cui agli __________.

 

                                         Ha specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT – Roma, senza nondimeno ricevere risposta.

 

                                         Il procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________ rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza privata.

 

                                         Ha infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione indebita).

 

 

                                  d.   Il 10.9.2021 (AI 32) il magistrato inquirente ha interrogato __________, responsabile della cronaca giudiziaria del Corriere del Ticino, quale persona informata sui fatti (art. 178 lit. d CPP).

 

 

                                   e.   Il 12.10.2021 (AI 42) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente.

 

                                         Ha chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata.

 

 

                                    f.   Il 12.10.2021 (AI 43) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, rimarcando che esso confermava lo scritto 3.6.2019 (secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale). Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al diritto di essere sentito, a determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________, archivista di US – New York, trasmesso da __________ (inc. MP 2020.2730).

 

 

                                  g.   Con scritto 30.11./1.12.2021 (AI 46), dopo sollecito (AI 45), RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle, all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa, attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.

 

 

                                  h.   Il pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 47), ha evidenziato che nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano rispetto agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento della fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale della Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla richiesta di quest’ultima.

                                    i.   Il 2.12.2021 (AI 49), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE 1 (AI 48), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del procedimento penale, era necessario ottenere una risposta del competente ufficio che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter acquisire prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo leva sulla buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il richiamo giusta l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi controparte avrebbe avuto (agevole) modo non solo di interpretare negativamente, ma anche di strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.

 

                                         Il pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.

 

 

                                    j.   Il 10/13.12.2021 (AI 50) RE 1 ha presentato reclamo a questa Corte postulando che la pronuncia 1.12.2021 del magistrato inquirente fosse annullata e che a quest’ultimo fosse ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione disponendo l’interrogatorio di PI 1 e di PI 2.

 

                                         Il reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, ha rilevato che l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale” – a quel momento non dato – degli __________ sarebbero state circostanze del tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento. Le affermazioni ritenute lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace avrebbero infatti dovuto essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto e di diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015, momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive dell’onore nulla avrebbero comunque avuto a che vedere con l’interesse (attuale o futuro) dello Stato italiano sugli __________.

 

                                         La diffida 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe stata inadeguata, arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).

 

 

                                   k.   Con giudizio CRP 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58) questa Corte ha dichiarato irricevibile il gravame di RE 1.

 

                                         La Corte ha ritenuto manifesto che una simile diffida non avesse alcuna portata giuridica: si trattava unicamente di un invito del procuratore pubblico all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana. La diffida non si fondava in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico ministero non esplicitava. L’art. 73 cpv. 2 CPP, a prescindere dal fatto che in concreto non si trattava di serbare segreti, non era peraltro base legale per imporre un divieto di contattare. Il fatto che la diffida non fosse vincolante per RE 1 era del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico nel suo scritto 2.12.2021. Si doveva quindi concludere che la diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non fosse una decisione giusta l’art. 80 cpv. 1 CPP, per cui non era impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.

 

                                         Questa Corte ha tuttavia esposto alcune considerazioni sul caso.

 

                                         Il procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, era pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in relazione al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________ sul sito del Corriere del Ticino. Il magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, doveva dunque accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. Doveva perciò, in altre parole, stabilire se quanto riportato nel suddetto articolo adempisse i reati ipotizzati. Questa Corte ha ricordato che, per i reati contro l’onore, l’onere della prova competeva al colpevole, non al procuratore pubblico. Non spettava inoltre al pubblico ministero, e più in generale alle autorità penali, risolvere vertenze di carattere civile, da definire – per l’appunto – con i mezzi messi a disposizione dal diritto civile. Ha invitato il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il procedimento e ad emanare le relative decisioni.

 

 

                                    l.   Con scritto 25.4.2022 (AI 59) il pubblico ministero, richiamata la pronuncia di questa Corte, ha rinnovato a RE 1 la soluzione proposta concernente la trasmissione alla Soprintendenza Archivistica del Lazio del catalogo allestito da __________. Ha aggiunto che, sulla scorta della risposta che sarebbe giunta da IT – Roma, in quanto proveniente da un ente interessato da aspetti storici e culturali, ma non dall’esito del procedimento penale, le rispettive posizioni delle parti avrebbero potuto essere meglio, se non definitivamente, demarcate. Ha rilevato che, qualora RE 1 avesse dovuto opporsi a tale modo di procedere, non sarebbe stato possibile mettere la Soprintendenza Archivistica del Lazio nella condizione di fornire una risposta. Conseguentemente, l’inchiesta si sarebbe trovata a fare i conti con le posizioni opposte delle parti, che di fatto non coincidevano con le premesse necessarie per rendere una decisione oggettiva.

 

 

                                 m.   Con scritto 28/29.4.2022 (AI 60) RE 1 ha riaffermato che quanto addotto da PI 1 e da PI 2 sarebbe stato assolutamente falso, come sarebbe emerso dagli atti. Il contenuto dell’eventuale risposta delle autorità italiane sarebbe stata una circostanza del tutto estranea al procedimento penale, alla sua istruzione ed alle determinazioni attese. Ha contestualmente presentato istanza probatoria affinché PI 1 e PI 2 fossero interrogati, eventualmente tramite rogatoria, atto che avrebbe reputato urgente per l’istruzione.

 

 

                                  n.   Il procuratore pubblico, il 29.4.2022 (AI 61), ha comunicato a RE 1 che, a quello stadio, in luogo di sentire subito i denunciati/querelati che, come era presumibile, si sarebbero limitati a ribadire i loro argomenti senza che l’emersione della verità e quindi la definizione del procedimento ne avrebbe tratto giovamento, riteneva non solo opportuno ma necessario che il catalogo venisse trasmesso senza tante tergiversazioni alla Soprintendenza Archivistica del Lazio affinché potesse fornire la risposta determinante, preventiva a qualsiasi interrogatorio. Per il magistrato inquirente, gli interrogatori dei denunciati/querelati, sulla scorta di questa presa di posizione, avrebbero avuto ben altra valenza.

 

 

                                  o.   Con scritto 23/24.5.2022 (AI 64) RE 1 ha manifestato al procuratore pubblico di non aderire alla richiesta di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica del Lazio il catalogo allestito da __________. Ha indicato che gli atti di querela e di denuncia avrebbero infatti dovuto essere valutati, per quanto atteneva allo “status” degli __________ e per rapporto alle affermazioni incriminate, alla luce della situazione vigente nel periodo delle esternazioni, non già di quella di un’ipotetica ed a divenire futura situazione derivante da un eventuale, ancorché improbabile, interessamento futuro da parte dello Stato italiano. Ha richiamato il tenore del suo scritto 28.4.2022 in relazione agli atti istruttori più volte sollecitati (interrogatorio dei denunciati/querelati).

 

 

                                  p.   Con decreto 24.5.2022 (AI 65) il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento ed assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità ex art. 429 CPP.

 

 

                                  q.   Il medesimo giorno (AI 66) il magistrato inquirente si è pronunciato sullo scritto 23/24.5.2022 (AI 64) di RE 1. Ha constatato che la sua posizione lasciava in sospeso non pochi interrogativi, fra i quali l’eventualità che egli avesse timore che dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio potesse giungere una risposta diversa dallo scritto 3.6.2019, aspetto questo sufficientemente rilevante da non poter essere ignorato. Per il procuratore pubblico, visto lo scritto 12.10.2021 con cui la Soprintendenza chiedeva di conoscere la composizione degli archivi, la risposta data a RE 1 tre anni orsono non poteva più essere ritenuta sufficiente per fungere da contestazione da rivolgere ai denunciati/querelati. D’altra parte, una conferma di quanto sosteneva RE 1, affidata al pubblico ministero, sarebbe certamente stata non solo utile alla sua posizione, ma probabilmente anche conclusiva. Qualora PI 1 e PI 2 avessero dovuto essere sentiti, con ogni probabilità in Italia, essi avrebbero confermato la loro posizione. Tenuto conto delle posizioni contrastanti delle parti, in assenza di una dichiarazione chiara e puntuale di un terzo, quale sarebbe stata la Soprintendenza Archivistica del Lazio, la fattispecie non sarebbe stata chiarita in alcun modo con l’oggettività necessaria per fondare una decisione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza sull’apprezzamento anticipato delle prove, non ravvedendo ulteriori misure istruttorie idonee per chiarire i fatti, il procuratore pubblico ha comunicato di trasmettere a RE 1 in allegato la suddetta decisione in applicazione dell’art. 318 CPP.

 

 

                                   r.   Con istanza 30/31.5.2022 RE 1 ha postulato la ricusazione del magistrato inquirente giusta l’art. 56 lit. f CPP. L’istante ha rimproverato al procuratore pubblico di avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP senza aver esperito gli atti istruttori che permettessero un effettivo avanzamento del procedimento, di aver proceduto ad un irrito apprezzamento anticipato, contestualmente all’assegnazione del termine per proporre istanze probatorie, in relazione al rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato seguito a quanto indicato da questa Corte.

 

 

                                   s.   Con giudizio CRP 60.2022.153 del 5.10.2022 (AI 78) questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza di ricusazione.

 

                                         Questa Corte, ricordato il diritto applicabile, ha ritenuto che il fatto che il procuratore pubblico il 24.5.2022 avesse comunicato a RE 1, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati non poteva di per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del magistrato inquirente. Ma anche il fatto che, a giudizio dell’istante, detta comunicazione fosse avvenuta senza che il procuratore pubblico avesse proceduto ad acquisire le prove che si sarebbero imposte in concreto non costituiva un elemento indiziante la parzialità del ricusando. Il magistrato inquirente poteva infatti procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove. Un eventuale irrito anticipato apprezzamento delle prove avrebbe peraltro costituito un errore che non fondava motivo di ricusazione: esso avrebbe potuto semmai essere invocato con reclamo contro l’annunciato decreto di abbandono, nel cui ambito questa Corte avrebbe valutato, segnatamente, l’apprezzamento delle prove.

 

                                         Questa Corte ha poi rilevato – con riferimento al fatto che il pubblico ministero avesse comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art. 318 cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica del Lazio, non riteneva di disporre l’interrogatorio degli imputati – che il magistrato inquirente si era limitato a prendere posizione sull’istanza probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il 23/24.5.2022 (AI 64). Ovvero introdotta dall’accusatore privato prima della comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CPP. Il fatto che, con la comunicazione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, il procuratore pubblico avesse evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare eventuali ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua presa di posizione sulle istanze già pendenti. Non si comprendeva quindi perché RE 1 intravvedesse un motivo di ricusazione per il fatto che il magistrato inquirente si fosse espresso su una sua esplicita istanza probatoria. Già il 2.12.2021 (AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto indicato, rispondendo all’istanza 2.12.2021 intesa all’audizione degli imputati (AI 48), che non avrebbe proceduto all’interrogatorio prima di avere acquisito una risposta delle autorità amministrative italiane. A RE 1 era noto da mesi che, per il pubblico ministero, l’acquisizione all’incarto di tale atto era indispensabile per evadere e per definire il procedimento.

 

                                         La circostanza che, secondo l’istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova liberatoria spettava al colpevole, non al magistrato inquirente, era parimenti fatto non idoneo a fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione errata del caso da parte del magistrato inquirente avrebbe infatti potuto essere censurata con reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.

 

                                         Il fatto che RE 1 non concordasse su come il procuratore pubblico avesse svolto l’istruzione, ovvero che reputasse che si sarebbe imposto l’interrogatorio degli imputati, a prescindere dall’acquisizione di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica del Lazio, considerata inutile, non era sufficiente per ritenere la parzialità del pubblico ministero nella trattazione del procedimento. Eventuali errori nel procedimento non fondavano – di per sé – motivo di ricusazione: essi potevano infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti.

 

 

                                    t.   Con istanza probatoria 14.11.2022 (AI 79) RE 1 ha chiesto l’interrogatorio di PI 2 e/o di PI 1, di __________ (già direttore del Corriere del Ticino), di __________ e di __________ (già rispettivamente soprintendente del Ministero per i beni culturali e le attività culturali, Direzione generali archivi, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio). Ha inoltre quantificato le sue pretese risarcitorie.

 

 

                                  u.   Con decreto 9.12.2022 (AI 80) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza siccome si trattava di prove non solo irrilevanti, ma fuorvianti.

 

                                         L’interrogatorio degli imputati, da effettuare in Italia, non aveva alcuna pertinenza processuale in quanto c’era da supporre che essi non avrebbero avuto alcuna ragione di ritrattare le posizioni assunte sia con il libro-inchiesta “__________” sia con l’articolo diffuso tramite il sito del Corriere del Ticino. Mal si comprendeva perché si chiedeva all’autorità elvetica di agire all’esterno dei confini della propria competenza, ritenuto che in genere, nel contesto processuale prospettato dal denunciante/querelante, i soggetti interrogati nelle migliori delle ipotesi si avvalevano, ab initio, della facoltà di non rispondere, come previsto dal codice italiano.

 

                                         Il 10.9.2021 era stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, il giornalista __________, intervenuto quale responsabile della cronaca giudiziaria e rappresentante della testata giornalistica. L’interrogatorio dell’allora direttore era pertanto inutile.

 

                                         Le posizioni di __________ e di __________ erano chiare.

 

                                         Il procuratore pubblico ha evidenziato di aver indicato a RE 1 ed al suo legale che il caso avrebbe potuto essere opportunamente chiarito con l’invio della lista degli articoli che componevano gli Archivi, oggetto di sequestro, all’attuale soprintendente, che – prima di sostenere che gli oggetti erano, o meno, di interesse per lo Stato italiano – voleva sapere di cosa si stesse parlando. L’unico a voler ignorare tale legittima richiesta era (chissà perché) il denunciante, il quale persisteva nel voler essere il solo a poter contattare direttamente la Soprintendenza del Lazio.

 

 

                                   v.   Con decreto 9.12.2022 (ABB 2111/2022) il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento a carico di PI 1 e di PI 2 per diffamazione, calunnia e denuncia mendace.

 

                                         Il magistrato inquirente ha rammentato il sequestro degli __________ disposto nell’inc. MP 2020.2730 ed il tenore della denuncia 10/14.7.2020 di RE 1 a carico di PI 1 e di PI 2, nel cui ambito il denunciante aveva prodotto lo scritto 3.6.2019 dell’allora soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio, secondo cui gli oggetti che componevano gli __________ non erano stati ritenuti di interesse culturale.

 

                                         Ha poi esposto lo scambio di corrispondenza con la Soprintendenza. Il soprintendente aveva comunicato che, per poter prendere posizione, faceva richiesta di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano gli __________ o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata. RE 1, interpellato dal pubblico ministero su tale richiesta, aveva comunicato che avrebbe valutato di mettersi in contatto direttamente con l’autorità amministrativa italiana. Alla richiesta del procuratore pubblico di non rivolgersi a tale autorità, RE 1 aveva interposto reclamo. Dopo che questa Corte aveva dichiarato irricevibile il gravame, il denunciante si era opposto alla domanda del soprintendente, sollecitando l’audizione degli imputati.

 

                                         Dopo avere ricordato il decreto giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’istanza di ricusazione, respinta, e l’istanza probatoria, il magistrato inquirente ha rilevato che, tenuto conto del comportamento contraddittorio di RE 1, il quale sembrava pretendere che venissero accolti in maniera apodittica i suoi argomenti e la documentazione che riteneva di presentare, si era rivelato oltremodo difficile, per non dire impossibile, raccogliere le prove a carico dei denunciati. Ha addotto che, per quanto era nelle sue possibilità, oltre a resistere al reclamo ed alla ricusazione, aveva condotto gli atti istruttori opportuni che potevano essere intrapresi, ossia l’acquisizione di documenti (con la messa a disposizione di atti già acquisiti nell’inc. MP 2020.2730), l’interrogatorio del giornalista responsabile e l’invio di richieste alla Procura di IT – Roma ed alla Soprintendenza ai beni culturali del Lazio.

 

                                         Non era stato possibile, visto il veto posto ripetutamente dal denunciante, ottenere le dichiarazioni dell’attuale soprintendente, ciò che avrebbe permesso di chiarire la situazione, fondando i presupposti per sostanziare le sue successive decisioni.

 

                                         Un’eventuale decisione di condanna degli imputati avrebbe violato la presunzione di innocenza per quanto riguardava l’onere della prova, imposto soprattutto all’accusa, ma in parte anche al denunciante. La pubblica accusa si trovava dunque confrontata con l’impossibilità anche solo di entrare nel merito dei reati prospettati.

 

                                         Il magistrato inquirente ha addotto che avrebbe potuto, forse, non dare seguito al rifiuto espresso da RE 1, trattandosi dell’invio a IT – Roma del catalogo __________. Visti nondimeno i precedenti, segnatamente la ricusazione, si era voluto evitare anche solo il sospetto che il rappresentante dell’accusa potesse nutrire un qualsiasi sentimento di inimicizia nei confronti del denunciante. L’assenza di avversione non poteva però trasformarsi in un favore, quale sarebbe stata l’emanazione di una decisione di condanna di PI 1 e di PI 2.

 

                                         Spiaceva certamente, ed in un certo senso suscitava qualche legittimo sospetto, la reiterata volontà di escludere la possibilità che la Soprintendenza del Lazio potesse prendere posizione in merito all’interesse che avrebbe potuto avere, o non avere, lo Stato italiano sugli oggetti che componevano gli __________.

 

                                         Da qui la conclusione che coincideva con l’impossibilità di emanare una decisione, se non quella di abbandonare il procedimento.

 

 

                                  w.   Con gravame 22/23.12.2022 RE 1 postula l’annullamento del decreto di abbandono e, in via principale, la promozione dell’accusa a carico di PI 1 e di PI 2 per diffamazione o calunnia e denuncia mendace e, in via subordinata, il rinvio della causa al pubblico ministero affinché promuova l’accusa a carico degli imputati per i citati reati.

 

                                         Il reclamante premette che, sulla base segnatamente del giudizio n. 51/2014 del 30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma, risulterebbe essere il proprietario degli __________. Egli avrebbe provveduto alla loro esposizione in Italia ed all’estero. Con la sua denuncia/querela egli avrebbe prodotto la citata sentenza, che smentirebbe – senza possibilità di equivoco – il fatto che gli __________ possano essere “stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote e unica erede di __________, __________”, attestando la di lui esclusiva proprietà.

 

                                         RE 1 elenca poi gli atti compiuti dal procuratore pubblico nel corso del procedimento penale. Rileva che, malgrado le sue ripetute istanze probatorie, il magistrato inquirente non avrebbe mai citato gli imputati per essere interrogati.

 

                                         Dagli atti risulterebbe che nel luglio 2020, così fino ad oggi, non ci sarebbe un __________ dichiarato di interesse culturale.

 

                                         Il procuratore pubblico avrebbe dovuto valutare se quanto affermato dai denunciati/querelati fosse lesivo dell’onore di RE 1 rispettivamente fosse stato proferito con l’intenzione di provocare l’avvio di un procedimento penale a suo carico.

 

                                         Secondo il reclamante sarebbero adempiuti i reati ipotizzati.

 

 

                                   y.   Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà se necessario in seguito.

 

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 22.12.2022 contro il decreto di abbandono 9.12.2022, recapitato in data 12.12.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         In applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

 

                                         Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

 

                                         1.3.2.

                                         RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 173 s. CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.) e dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n. 1)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 9.12.2022 che ha negato l’esistenza dei reati da lui ipotizzati, che l’avrebbe leso personalmente, direttamente ed attualmente.

 

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                          L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         RE 1 ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] e, ancora, di denuncia mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 8 ss.)].

 

                                         3.2.

                                         Il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento sostanzialmente perché non è stato possibile, stante l’opposizione di RE 1, ottenere la dichiarazione del soprintendente, che avrebbe potuto chiarire la situazione.

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Si è detto più sopra che con scritto del 17.9.2021 (AI 38) il magistrato inquirente ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma, chiedendo di indicare se lo Stato italiano fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________ rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza privata.

 

                                         3.3.2.

                                         Il 12.10.2021 (AI 42) il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, ha preso posizione indicando che, come già espresso nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente. Ha chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata.

 

                                         3.3.3.

                                         Ora, dalla risposta dello Stato italiano si evince anzitutto che gli __________ non sono stati dichiarati di interesse culturale, per cui non sono un bene culturale per lo Stato italiano. Fatto, questo, che già risultava dallo scritto 3.6.2019, sempre della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, che aveva evidenziato che l’__________ non era stato donato allo Stato italiano e che non era un bene dello Stato italiano (allegato ad AI 10).

 

                                         Dallo scritto 12.10.2021 si evince inoltre che, qualora quanto sequestrato dal Ministero pubblico costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata nel corso del sopralluogo conoscitivo 14.11.2011, la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare la sua portata per disporre gli eventuali provvedimenti di tutela.

 

                                         La circostanza che il contenuto degli __________ potrebbe essere di interesse per lo Stato italiano è nondimeno del tutto irrilevante al fine dell’evasione del procedimento penale. E’ invero circostanza che esula manifestamente dal procedimento penale.

 

                                         Per rispondere alla questione a sapere se sono adempiuti, o meno, i reati ipotizzati a carico degli imputati [che nell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________ sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) avrebbero addotto che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati” all’estero] determinante è infatti unicamente la situazione nel luglio 2020, al momento delle asserzioni incriminate, momento in cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale e non erano stati donati allo Stato italiano, di cui esso non era proprietario. Questi fatti, accertati tramite prese di posizione ufficiali dell’autorità italiana, sono indubbi.

                                         Di conseguenza il procuratore pubblico, tenute presenti queste circostanze, da valutare unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, segnatamente al giudizio n. 51/2014 del 30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma (doc. 1, allegato alla denuncia, AI 1), esaminerà i presupposti dei reati ipotizzati nei confronti degli imputati.

 

                                         3.3.4.

                                         Si rileva, con riferimento ai reati contro l’onore, che la prova liberatoria (ai sensi dell’art. 173 cifra 2 CP: il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere o prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede) – che implica che il reato sia stato commesso dal profilo oggettivo/soggettivo e che non ci siano motivi di giustificazione [che prevalgono sulla prova liberatoria (decisione TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 12)] – spetta, come si evince dal tenore della disposizione, al colpevole (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 13/21; S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, StGB Praxiskommentar, op. cit., art. 173 CP n. 14), il quale deve decidere se e come procedere a tale prova rispettivamente se invocare la prova della verità o della buona fede, apportando le relative prove (decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.5.).

 

                                         L’onere della prova non compete perciò al procuratore pubblico, che deve tuttavia esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni per ammettere il colpevole alla prova liberatoria (ex art. 173 cifra 3 CP: il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia) [decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid. 3.2.].

 

                                        3.3.5.

                                         Si osserva inoltre che accusare qualcuno di avere commesso un reato costituisce un’offesa contro l’onore ex art. 173 ss. CP (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 4). La prova della verità in relazione all’accusa di avere compiuto un reato può di principio essere apportata solo con la relativa condanna cresciuta in giudicato (decisioni TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.3.; 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.3.; DTF 132 IV 112 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 4). I requisiti per la prova della buona fede sono differenti a dipendenza se l’autore incolpa o sospetta di un reato una persona [decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.4.; DTF 116 IV 205 consid. 3.b); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., vor art. 173 CP n. 18]. Chi riporta fatti come assodati deve dimostrare di avere avuto seri motivi per ritenerli come dati [decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.4.; DTF 116 IV 205 consid. 3.b)]. Questo principio vale anche per esternazioni all’indirizzo delle autorità di perseguimento penale, come per esempio nel caso di una denuncia [decisione TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; DTF 116 IV 205 consid. 3.b)]. Una denuncia non fonda un motivo giustificativo e dunque alcun salvacondotto per espressioni lesive dell’onore (decisioni TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; 6B_1261/2017 del 25.4.2018 consid. 1.4.3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 19). La buona fede non è pertanto di per sé sufficiente. L’autore deve infatti dimostrare di avere avuto seri motivi di credere quello che ha detto [decisione TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; DTF 116 IV 205 consid. 3.b)]. L’interessato deve esporre che ha compiuto gli atti che si potevano ragionevolmente esigere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per accertare la veridicità di quello che ha divulgato e per ritenerlo vero (decisioni TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.4.; 6B_1309/2019 del 6.5.2020 consid. 3.3.1.).

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Il decreto di abbandono 9.12.2022 è annullato. Gli atti del procedimento penale sono rinviati al procuratore pubblico che riesaminerà il caso e si ripronuncerà sui fatti oggetto dell’esposto.

 

                                         3.4.2.

                                         Si ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il decreto di accusa presuppone unicamente l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato o il sufficiente chiarimento dei fatti. Non è indispensabile una procedura probatoria; non è in particolare essenziale un’audizione dell’imputato da parte del procuratore pubblico (decisione TF 6B_1290/2021 del 31.3.2022 consid. 4.1.). I diritti dell’imputato sono infatti garantiti nell’ambito del procedimento in seguito all’eventuale sua opposizione al decreto di accusa (decisione TF 6B_1290/2021 del 31.3.2022 consid. 4.1.).

                                         3.4.3.

                                         Per la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid. 2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili oppure le condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è grave.

 

 

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, parzialmente vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                 1.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                                    §   Il decreto di abbandono 9.12.2022 (ABB 2111/2022) del procuratore pubblico Andrea Gianini è annullato.

 

                                 §§   Gli atti dell’inc. ABB 2111/2022 sono ritornati al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.

 

 

                                 2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) quale indennità.

 

 

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                         Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

 

 

                                 4.   Intimazione:

                                     

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                         La cancelliera