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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Nicola Respini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 3/4.01.2022 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 24.12.2021 di collocamento iniziale (in sezione chiusa presso il Carcere di __________) del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________); |
richiamato lo scritto 5.01.2022 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli comunica di non avere osservazioni da presentare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 10/11.01.2022 con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce chiede la reiezione del gravame ribadendo l’esistenza del rischio di fuga;
interpellata con decreto dell’11.01.2022 la reclamante non ha fatto pervenire osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 24.06.2021 (inc. TPC 72.2021.53) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole - in correità con il compagno - di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (per traffici di quasi 4 kg di cocaina avvenuti tra l’1.01.2014 e il 7.07.2020), ripetuto riciclaggio, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale e ripetuta falsità in documenti. È quindi stata condannata alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi (dedotto il carcere preventivo sofferto e la pena espiata anticipatamente), nonché all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 anni.
Al suo compagno è stata inflitta la pena detentiva di 6 anni e l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni, che non ha impugnato.
b. RE 1 ha presentato appello contro il giudizio 24.06.2021 per quanto attiene alla sua espulsione dalla Svizzera davanti alla Corte di appello e di revisione penale (nel seguito CARP), che con decisione 15.12.2021 lo ha respinto (inc. CARP 17.2021.274 + 315).
In particolare la CARP, visti i reati commessi (passati in giudicato), la colpa (grave), la pena inflitta e la (radicata) volontà delinquenziale - ha confermato in capo alla reclamante la pronuncia dell’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni, non costituendo a suo giudizio tale misura un’importante ingerenza nella di lei vita privata e familiare e non ritenendo quindi essere dati i presupposti dell’eccezione prevista per il caso di rigore di cui all’art. 66a cpv. 2 CP.
c. In data 7.03.2022 RE 1 ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 15.12.2021 della CARP, a tutt’oggi pendente.
d. Con decisione 24.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, tenuto conto del suddetto giudizio, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa presso il Carcere di __________ (__________), ritenendo sussistere un rischio di fuga (inc. GPC __________).
Nel contempo ha determinato i seguenti termini dell’esecuzione della pena:
1/3 07.01.2022
1/2 07.10.2022
2/3 07.07.2023
Termine 07.01.2025.
e. Con esposto 3/4.01.2022 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, impugna la decisione 24.12.2021, chiedendo il collocamento nella sezione aperta del Carcere di __________.
Nega l’esistenza di un pericolo di fuga, sostenendo di avere stretti legami con il nostro Cantone dove è nata e cresciuta, vi ha seguito le scuole dell’obbligo e dove risiedono i suoi familiari più stretti, oltre alla giovane figlia avuta nel 2020. L’aver impugnato solo il dispositivo inerente all’espulsione del giudizio di condanna - espulsione peraltro non ancora passata in giudicato - il non disporre di sostanza né dei mezzi con cui sostentare sé e sua figlia se abbandonasse la Svizzera, le ridottissime conoscenze della lingua albanese e l’aver fatto rientro in carcere dopo aver partecipato - grazie a un permesso speciale - alle esequie in Ticino del fratello, sarebbero tutti elementi atti ad escludere, a suo dire, ogni rischio di fuga.
Chiede inoltre, come avvenuto davanti alle altre autorità giudicanti, il riconoscimento della difesa d’ufficio e il beneficio del gratuito patrocinio.
f. Mediante scritto 5.01.2022 il procuratore pubblico Chiara Borelli comunica di non avere osservazioni da presentare e si rimette al giudizio di questa Corte.
g. Con osservazioni 10/11.01.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi precisa che il rischio di fuga deriva dalla durata della pena da eseguire da parte della reclamante e dalle considerazioni espresse dalla Corte di primo grado circa l’espulsione pronunciata nei di lei confronti. Rileva pure che il nucleo familiare di RE 1 non si trova in territorio elvetico, posto che il compagno - cittadino dominicano, suo correo e padre della bambina avuta dalla reclamante - ha accettato di essere espulso dal nostro territorio. Infine evidenzia come l’esser diventata madre non ha trattenuto la reclamante dal commettere i reati per i quali è stata condannata.
Chiede in conclusione la reiezione del gravame e la conferma del proprio giudizio.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 3.01.2022 a questa Corte contro la decisione 24.12.2021 del giudice dei provvedimenti coercitivi – notificata alla reclamante il 28.12.2021 (AI 5, inc. GPC __________) – è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannata in espiazione di pena, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio, che la lede personalmente, direttamente ed attualmente.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
L’art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”, BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).
L’art. 75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.
2.2.
L’art. 1 cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
Del pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).
La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).
2.3.
In definitiva, in base all’art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8).
Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.
Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).
I requisiti posti al comportamento del detenuto in espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP (decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).
Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).
3. Nella fattispecie, dall’esame degli atti emerge che - come dettagliatamente e chiaramente illustrato dalla CARP nella sentenza 15.12.2021 con cui ha pronunciato la misura dell’espulsione, confermando le considerazioni espresse precedentemente dalla Corte di prime cure - RE 1, cittadina kosovara, benché nata e cresciuta nel nostro paese, non ha dimostrato di essersi integrata né professionalmente né socialmente nel nostro territorio. Dopo le scuole dell’obbligo non ha portato a termine una formazione - seppure in ciò favorita da incentivi statali - conseguendo un diploma: né quale assistente dentale (professione che, a suo dire, non le sarebbe interessata), né quale operatrice socio-sanitaria (che non le sarebbe piaciuta) e nemmeno nel campo d’attività per il quale - come ribadito dal suo patrocinatore - essa avrebbe scoperto di avere una vocazione, ossia il lavoro con i bambini. Col che, oggi alla soglia dei trent’anni, tranne che per delle sporadiche occupazioni di pochi mesi, dall’età di 18 anni non ha sostanzialmente svolto alcuna attività lavorativa con cui sostentarsi, bensì ha vissuto a carico dello Stato. Ha infatti percepito fino all’età di 25 anni la rendita completiva per figli legata alla rendita AI versata al padre (in AI al 100 % dai 38 anni d’età), oltre che - per un certo periodo - la disoccupazione, e dal 2014 al suo arresto (avvenuto il 7.07.2020) prestazioni assistenziali, di cui quasi CHF 117'000.-- incassati indebitamente, fornendo false informazioni e falsificando documenti. Essa ha inoltre cumulato debiti per oltre CHF 30'000.--, e dal 2014, insieme al compagno, si è data al traffico di sostanze stupefacenti per incamerarne i lucrosi guadagni. Traffici illeciti bruscamente interrotti non tanto per il peso della responsabilità derivata dalla nascita della figlia nel maggio 2020, quanto piuttosto dall’arresto (suo e del suo compagno) avvenuto il 7.07.2020.
Dal trattenerla dal delinquere e dal trovarsi un’occupazione onesta con cui mantenersi, nulla ha giovato la vicinanza dei suoi stretti familiari. Dai genitori - entrambi cittadini kosovari, residenti nel __________ - si è affrancata dall’età di 18 anni per andare a vivere da sola, salvo poi coinvolgere la madre e la sorella nell’invio all’estero dei proventi illeciti della droga (per cui sono state condannate per riciclaggio di denaro) e addirittura rifornire di cocaina la sorellastra.
RE 1 non ha dato prova di aver intessuto nel nostro paese una costruttiva rete sociale.
Secondo gli accertamenti delle Corti del merito essa ha infatti perlopiù intrattenuto frequentazioni in ambienti poco raccomandabili. Ancora minorenne, al rientro da un soggiorno in __________ dedito allo shopping e al bighellonare, è stata fermata in dogana a bordo di un’autovettura guidata da un conoscente di cittadinanza dominicana e su cui vi erano occultati 10 kg lordi di cocaina. Ha intrattenuto per alcuni mesi una relazione sentimentale con un cittadino dominicano, autore del tentato duplice omicidio di due cittadini dominicani avvenuto presso una nota discoteca del __________. Il suo più recente compagno, dal quale ha avuto nel maggio 2020 una figlia, si trova parimenti in carcere per i traffici di sostanza stupefacente commessi con lei. Quest’ultimo, in quanto cittadino dominicano con ultima residenza in Italia e colpito da espulsione per la durata di 10 anni, una volta espiato il proprio debito con la giustizia (che non ha contestato) dovrà forzatamente lasciare il nostro paese, dove gli è precluso sin d’ora un inserimento.
RE 1 presenta altresì importanti legami con l’estero. Come ricostruito dalla CARP nella sentenza 15.12.2021 (sulla base dei timbri apposti sui due passaporti kosovari) la reclamante ha effettuato frequenti e lunghi viaggi all’estero, spesso nella Repubblica dominicana (paese d’origine del padre di sua figlia), come pure in Kosovo, dove risiedono alcuni suoi parenti, dove ha registrato la nascita della figlioletta (pure cittadina kosovara), e dove ha inviato parte dei proventi illeciti del traffico di cocaina. La CARP ha altresì stabilito come la reclamante abbia una sufficiente conoscenza della lingua albanese, appresa dai genitori che tra loro parlavano tale idioma, e come sia cresciuta in un contesto familiare caratterizzato da costumi e usanze del suo Paese di provenienza.
Alla luce di tutte queste circostanze, forza è concludere che il pericolo di fuga in capo alla reclamante - con carente integrazione nella nostra realtà dal profilo sociale e professionale, ancorché vi sia nata e cresciuta, con una preoccupante situazione debitoria nei confronti dello Stato e degli assicuratori malattia, con la prospettiva di dover lasciare per diversi anni il nostro territorio in ragione dei gravi reati commessi dopo l’espiazione della restante pena (ancora relativamente lunga), con importanti legami con l’estero dove si è recata con frequenti e lunghi viaggi, anziché assimilare i valori e costumi del nostro territorio, territorio questo dove nemmeno ha fondato il suo stretto nucleo familiare dopo essersi affrancata dai genitori dalla maggiore età - allo stadio attuale è alto, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il giudizio qui impugnato deve essere tutelato e il reclamo essere respinto.
4. 4.1.
La reclamante chiede il riconoscimento della difesa d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 e del beneficio del gratuito patrocinio in relazione alla procedura davanti a questa Corte.
4.2.
Giusta l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15.03.2011, RL 178.300) l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dalla reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3.
Anche in questa sede occorre riconoscere la situazione economica precaria in cui versa la reclamante, senza attività lucrativa né sostanza (come al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 28.10.2021 e alla decisione di tassazione 29.09.2021), che ha beneficiato di prestazioni assistenziali e con debiti a suo carico. Condizione questa già valutata dalle Corti del merito, per cui gli è stato nominato sia in primo che in secondo grado un difensore d’ufficio.
Sprovvista quindi dei mezzi necessari per far fronte alla sua difesa necessaria per la tutela dei suoi diritti, si giustifica in concreto concederle il beneficio dell’assistenza giudiziaria, oltre a prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 segg. CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 3 Cost, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR 1, è riconosciuto il versamento dell’importo di CHF 600.-- (seicento) a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera